Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 03/01/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vibo Valentia riunito in Camera di Consiglio - nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Gabriella Lupoli Presidente/ (rel \ est.) Dr.ssa Claudia De Santi Giudice
Dr.ssa Orefice Giulia Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al RGC 519/ 2024 riservata in decisione in data 3.12.2024 avente ad oggetto: Separazione giudiziale e contestuale cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Cosentino Antonino - giusta procura in atti -;
ricorrente
E
(C.F. ); Controparte_1 C.F._2 resistente contumace
NONCHE'
P.M. - sede- intervenuto
Conclusioni: come da verbali ed atti di causa
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 9.4.2024, la ricorrente -premesso di aver contratto matrimonio concordatario in data 18.8.1991; che dall'unione nascevano tre figli (cl. 1992), Per_1 Per_2
(cl. 1994) e (cl. 1998) tutte maggiorenni e sol non ancora autosufficiente Per_3 Per_3 economicamente;
che era cessata ogni forma di comunione di intenti e di unità familiare per i motivi tutti indicati in ricorso -chiedeva pronunciarsi separazione dei coniugi, adottarsi i provvedimenti consequenziali sulla regolamentazione dei rapporti personali ed economici con la figlia (porre a carico del resistente un assegno di mantenimento in Per_3 favore della figlia di euro 250,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie mediche ed universitarie;
libertà della stessa di fissare la propria residenza nonché di soggiornare a proprio piacimento con la madre o con il padre); e, al verificarsi della condizione prevista dalla legge divorzile, dichiarare lo scioglimento del vincolo coniugale con le consequenziali statuizioni.
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Non si costituiva il resistente benché ritualmente evocato in giudizio sicché all'udienza del 3.12.2024 il Giudice ne dichiarava preliminarmente la contumacia;
autorizzati quindi i coniugi a vivere separatamente, esaminata la ricorrente, all'esito della discussione orale la causa era trattenuta in decisione con riserva di riferire al
Collegio.
Motivi della decisione
1. Sulla domanda di separazione
Osserva il Collegio che la domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
L'istituto della separazione giudiziale conserva, infatti, il carattere di rimedio ad uno stato di fatto di particolare gravità, che si concretizza in una serie di circostanze e comportamenti idonei ad evidenziare una situazione di intollerabilità nella prosecuzione della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile: come chiarito dalla Suprema Corte, “...a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco spirituale di una sola della parti'”(ex multis : Sez. I, 10.6.1992).
In particolare, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione per come desumibile anche dall' assenza in giudizio nonché la perdurante cessazione della convivenza (la ricorrente vive in una casa di sua proprietà e il resistente è rimasto nella casa familiare in affitto), sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
2. Sugli aspetti accessori
Attesa la maggiore età della terzogenita la quale ha pertanto diritto di stabilire autonomamente frequentazioni e dimora con uno o l'altro genitore, residua la domanda relativa al contributo economico in favore della stessa.
A tale riguardo il Collegio ritiene che l giovane età (cl. 1998) e la frequentazione di studi superiori (conservatorio), depongano per il riconoscimento di detto contributo nella misura che si reputa congrua di € 200,00 mensili oltre il 50% delle spese straordinarie oltre 50% spese straordinarie come da vigente protocollo, da versare ex art 337 septies cc direttamente alla figlia come da conforme richiesta della ricorrente in udienza
***
Pag. 2 a 3 Giacché, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 cpc, il ricorrente ha chiesto anche la pronuncia di scioglimento del matrimonio, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della L. n. 898/1970 e ss mod., la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice Relatore affinché questi, trascorso almeno un anno dalla data della comparizione dei coniugi (24.9.2024), provveda ad acquisire, con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2 L n. 898/1970.
A tal fine andrà prodotta sentenza di separazione passata in giudicato previa notifica alla convenuta contumace ai sensi dell'art 292 u. c. c.p.c.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, non definendo il giudizio, nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
A. pronuncia ai sensi dell'art. 151 co 1° c.c. la separazione personale dei coniugi tra e – smg -; Parte_1 Controparte_1
B. dispone a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia maggiorenne non economicamente indipendente, nella misura di euro Per_3
200,00 mensili, da corrispondere direttamente alla stessa, entro i primi cinque giorni di ogni mese, da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT-FOI, oltre il 50% delle spese straordinarie come da vigente protocollo Tribunale \ COA di VV;
C. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria dopo il passaggio in giudicato in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Nicotera (VV) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ord.
Stato Civile) (R.A.M Anno 1991, Parte II, Seri A, n. 15);
D. spese di lite al definitivo;
E. provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del
Giudice relatore.
Così deciso in Vibo Valentia nella C.C. dell'11.11.2024
La Presidente
Dr.ssa Gabriella Lupoli
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