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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/09/2025, n. 7908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7908 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
Giudizi riuniti
NN.R.G. 25631/2022 e 29889/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
II SEZIONE CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA, IN PERSONA DELLA DOTT.SSA
MARIA GABRIELLA FRALLICCIARDI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause riunite iscritte ai NN.R.G. 25631/2022 e 29889/2022
TRA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (C.F. ), rappresentati C.F._2 Parte_3 C.F._3
e difesi, giusta mandato in calce all'atto di citazione in opposizione, dall'avv. Domenico
Fruttaldo (C.F. ) C.F._4
OPPONENTI
E
con unico socio (C.F. e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano Controparte_1
Monza Brianza Lodi 10849870968, REA MI-2561568) e, per essa, la procuratrice CP_2
(C.F. e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi
[...]
REA MI-2507951), rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce alla P.IVA_1
comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Pierluigi Federici (C.F. C.F._5
OPPOSTA
NONCHE'
con socio unico (C.F. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Controparte_3 Milano Monza Brianza e Lodi 13596440969, REA MI – 2732869) e, per essa, la procuratrice
(C.F. e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano Monza Controparte_2
Brianza Lodi 10130330961, REA MI-2507951), rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Pierluigi Federici (C.F.
C.F._5
INTERVENTRICE
Oggetto: opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 6632/2022 emesso dal Tribunale di Napoli in data 12.09.2022 e pubblicato il 13.09.2022.
Conclusioni: come da atti di causa e note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 16 maggio 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso monitorio la cessionaria dei crediti vantati da Controparte_1 Controparte_4
(società incorporante il , a sua volta incorporante la Controparte_5 [...]
, esponeva che: - la aveva stipulato con la società La Controparte_6 Controparte_6
Scommessa Flegrea s.r.l., in data 27.04.2006, il contratto di locazione finanziaria n. 603302, avente ad oggetto l'unità immobiliare sita nel Comune di Quarto (NA) al Corso Italia n. 395–7–
9, (composta da locale commerciale al piano terra e da due locali deposito al piano seminterrato); - a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte dall'utilizzatrice in ragione del suddetto contratto di leasing, avevano rilasciato fideiussione personale Parte_1
, e , sino alla concorrenza dell'importo
[...] Parte_2 Parte_3
massimo garantito di € 682.178,64 + Iva;
- a seguito della morosità maturata da La Scommessa
Flegrea s.r.l., la concedente, con missiva del 14 gennaio 2011, aveva risolto il contratto per inadempimento dell'utilizzatrice e intimato a quest'ultima e ai suoi fideiussori la restituzione del bene locato e il pagamento delle somme dovute,; - la società debitrice, in data 29.10.2015, era stata cancellata dal registro delle imprese.
La ricorrente precisava, poi, che era stata fusa per incorporazione nel Controparte_6
, la quale, a sua volta, si era fusa con la Banca Popolare di Controparte_5
Milano scarl, costituendo il successivamente, nell'ambito di una più ampia Controparte_4
operazione di cessione di beni e crediti, in data 25.06.2020, (e Controparte_4 CP_7
, in virtù di contratto di cessione di crediti stipulato inter partes, avevano ceduto pro
[...] soluto in favore di (e di , taluni crediti, tra cui quello relativo Controparte_1 Controparte_8
al contratto di leasing n. 603302 vantano nei confronti di La Scommessa Flegrea S.r.l. e dei garanti , e . Parte_1 Parte_2 Parte_3
Riferiva, infine, che in data 07.04.2021 l'immobile oggetto del contratto di leasing era stato venduto al prezzo di € 275.000,00 e che, dunque, il credito residuo ammontava ad €
129.144,73.
Tanto esposto, e lamentando che la morosità maturata da La Scommessa Flegrea S.r.l. in relazione al contratto di leasing n. 603302 del 27.04.2006 fosse pari alla somma di €
129.144,73, la ricorrente chiedeva ingiungersi il pagamento di detto importo a Controparte_1
, e , nella loro qualità di garanti della Parte_1 Parte_2 Parte_3
società utilizzatrice.
In accoglimento totale della domanda monitoria, in data 12 settembre 2022 il Tribunale di
Napoli emetteva il decreto ingiuntivo n. 6632/2022.
Avverso il suddetto decreto proponevano opposizione gli ingiunti, i quali, in via preliminare, eccepivano la nullità della notifica del decreto ingiuntivo opposto, poiché a e Parte_1
era stato notificato il solo ricorso monitorio e non anche il decreto Parte_3
ingiuntivo emesso dal Tribunale.
Nel merito, gli opponenti eccepivano la prescrizione del credito azionato per intervenuto decorso del termine ordinario decennale e, in ogni caso, la nullità del contratto di fideiussione per violazione della legge 287/1990, poiché contenente clausole riproducenti gli schemi contrattuali predisposti da ABI, dichiarati illegittimi con provvedimento della Banca d'Italia del
02/05/2005, con conseguente intervenuta decadenza a carico dell'istituto di credito ai sensi e per gli effetti dell'art. 1957 c.c.
Su tali assunti, chiedevano la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva l'opposta, rilevando, in via preliminare, la pendenza innanzi al Tribunale adito di altro giudizio di opposizione (N.R.G. 29889/2022) avverso il medesimo decreto ingiuntivo n.
6632/2022, promosso da a seguito della rinotifica nei suoi confronti del Parte_1
ricorso e pedissequo decreto già opposto, di cui chiedeva disporsi la riunione al giudizio R.G.
25631/2022; deduceva, inoltre, l'infondatezza degli avversi assunti e chiedeva il rigetto dell'opposizione, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Disposta la riunione del procedimento recante N.R.G. 29889/2022 al giudizio N.R.G.
25631/2022, questo giudice, respinta la richiesta di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, concedeva i termini ex art. 183, VI co., c.p.c.
Successivamente, con comparsa depositata il 26.11.2024, interveniva nel giudizio ex art. 111
c.p.c. in qualità di cessionaria del credito azionato da Controparte_3 Controparte_1
Con ordinanza del 16 maggio 2025, questo giudice ha trattenuto la causa in decisione, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c., con decorrenza dal successivo 21 maggio.
Si osservi in diritto.
1. Preliminarmente, in rito, rileva il Tribunale che a mezzo della mandataria Controparte_3
ha spiegato atto di intervento volontario nel presente giudizio ai sensi Controparte_2
dell'art. 111 c.p.c., nella dichiarata qualità di successore a titolo particolare nel credito vantato da nei confronti degli opponenti, in virtù di contratto di cessione stipulato inter Controparte_1
partes in data 27.06.2024, di cui è stato pubblicato avviso sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana in data 04.07.2024, Parte II, n. 78, successivamente integrato con avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 23.07.2024 n. 86 (allegati alla comparsa di intervento); pertanto, facendo proprie le difese e le conclusioni della cedente, ha chiesto di succedere nella posizione processuale della originaria creditrice, di cui ha chiesto l'estromissione.
Al riguardo, ritiene il Tribunale che, pur nell'ammissibilità del predetto intervento, vada tuttavia dichiarata inammissibile la domanda di sostituzione del successore nei diritti del titolare del credito, in assenza della adesione di tutte le parti alla estromissione della originaria creditrice.
Ed invero, come chiarito dalla giurisprudenza della Suprema Corte “nel caso di successione titolo particolare nel diritto controverso, il processo, in virtù del principio stabilito dall'art. 111
c.p.c., continua tra le parti originarie, con la conseguenza che l'alienante mantiene la sua legittimazione attiva ('ad causam'), conservando tale posizione anche nel caso di intervento, ai sensi del medesimo articolo 111, comma 3, c.p.c. del successore a titolo particolare, il quale ha legittimazione distinta e non sostitutiva, ma autonoma” (Cass. Civ. Sez. III 28/2/2020 n. 5529, che conferma Cass. Civ. Sez. III 22/1/15 n. 1200).
In altri termini, l'intervento volontario in causa del successore a titolo particolare di una delle parti del processo non comporta automaticamente l'estromissione del dante causa, potendo essa essere disposta solo se le altre parti vi acconsentano e, nel caso di specie, tale consenso non è stato espressamente dato.
Ne consegue che la presente pronuncia - salvi i suoi effetti anche nei confronti della cessionaria ai sensi dell'art. 111 c.p.c. – verrà emessa nei confronti delle parti originarie del giudizio. 2. Sempre in via preliminare, va esaminata l'eccezione di nullità del procedimento di notifica del decreto ingiuntivo e di conseguente inefficacia dell'ingiunzione, sollevata da Parte_1
e , poiché avente ad oggetto la sola copia del ricorso monitorio e non Parte_3
anche pedissequo decreto monitorio.
Occorre premettere che, in ragione della sollevata eccezione, parte opposta ha provveduto alla rinotifica, nel termine perentorio di cui all'art. 644 c.p.c., del ricorso e del pedissequo decreto nei confronti dei citati opponenti. E tuttavia, la nuova notifica è andata a buon fine nei confronti del solo (che, infatti, ha proposto una seconda opposizione iscritta Parte_1
al N.R.G. 29889/2022, poi riunita a questo giudizio R.G. 25631/2022 con ordinanza di questo giudice del 28.06.2024).
La sollevata eccezione, dunque, va respinta nei riguardi di , nei cui confronti il Parte_1
ricorso e pedissequo decreto risultano pacificamente notificati in data 08.11.2022, nel termine di sessanta giorni dalla sua emissione (avvenuta il 13.09.2022), di cui al richiamato art. 644
c.p.c.
Risulta, invece, che a non sia stato notificato il provvedimento di Parte_3
ingiunzione, ma esclusivamente il ricorso monitorio, attesa la incompletezza e conseguente nullità della prima notifica eseguita il 30.09.2022, e la omessa notifica del successivo novembre
2022.
Ne consegue l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto nei confronti di Parte_4
, in ragione della nullità del procedimento notificatorio.
[...]
Invero, nella categoria della nullità della notificazione ricade ogni ipotesi di difformità dal modello legale che non possa essere ricondotto alla nozione di inesistenza della notificazione di un atto giudiziario, configurabile solo “nei casi di totale mancanza materiale dell'atto, nonché nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione” (Cass. SU n. 14916 del
2016, n. 29729 dl 2019).
Ciò non di meno, come ha ripetutamente affermato la Suprema Corte, l'opposizione a decreto ingiuntivo instaura un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio, investe il giudice del potere-dovere di statuire sulla pretesa originariamente fatta valere con la domanda d'ingiunzione.
In particolare, l'inefficacia del decreto ingiuntivo (per nullità del procedimento notificatorio o per tardiva notificazione di esso), non esclude la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale: su di essa, pertanto, si costituisce il rapporto processuale, sebbene per iniziativa della parte convenuta, che eccepisce l'inefficacia e si difende al contempo nel merito, ed è, in conseguenza, compito del giudice adito provvedere in sede contenziosa ordinaria, sia sull'eccezione che sulla fondatezza della pretesa azionata nel procedimento monitorio (Cass. n.
14910/2013).
Deve ritenersi, infatti, che la notificazione dell'ingiunzione comunque effettuata sia indice della volontà del creditore di avvalersi dell'ingiunzione, escludendo la presunzione di abbandono del ricorso che è alla base della previsione di inefficacia dell'art. 644 cod. proc. civ.
Sicchè, nella specie, l'aver proposto la domanda di pagamento nei confronti di Parte_3
mediante il deposito del ricorso monitorio ha determinato, in seguito alla notifica
[...]
dell'atto di citazione in opposizione, l'instaurazione di un giudizio a cognizione piena sulla domanda giudiziale originariamente avanzata dalla ricorrente.
D'altro canto, l'introduzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo da parte anche del presuppone, evidentemente, la conoscenza, da parte di questi, del ricorso monitorio Pt_3
originariamente depositato dalla controparte e, in definitiva, dell'esatta ampiezza della pretesa creditoria fatta valere.
Pertanto, alla revoca del decreto ingiuntivo opposto nei confronti di per Parte_3
inefficacia dello stesso, segue per il giudice il dovere di pronunciare, anche nei suoi confronti, in ordine alla fondatezza, nel merito, della domanda azionata in sede monitoria.
3. Passando dunque al merito della pretesa creditoria azionata, in via pregiudiziale, va esaminata l'eccezione di prescrizione sollevata dagli ingiunti.
L'eccezione è fondata e va accolta.
Deve osservarsi, al riguardo, che, come affermato dalla prevalente giurisprudenza, anche di merito, al credito relativo ai canoni di locazione finanziaria e agli oneri connessi è applicabile il termine di prescrizione decennale previsto dall'art. 2946 c.c. e non quello quinquennale previsto dall'art. 2948 n. 3) c.c.
Difatti, quando il corrispettivo contrattuale è solo apparentemente periodico, nel senso che esso consiste in una prestazione unitaria, pur eseguibile frazionatamente nel tempo (come nel caso dedotto nella fattispecie di contratto di leasing, in cui è dilazionata l'esigibilità delle singole rate del finanziamento ma l'utilizzatore è tenuto a restituirne l'intero, essendo unitaria la prestazione che egli si impegna ad eseguire), il termine di prescrizione è quello decennale, applicabile in genere alle azioni contrattuali e, segnatamente, a quelle di adempimento o di responsabilità (cfr. Cassazione civile sez. III, 30/01/2008, n.2086).
La natura dell'obbligo restitutorio della somma finanziata, poi, consente di estendere anche al leasing finanziario, per identità di ratio, i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in tema di decorrenza della prescrizione del diritto al rimborso delle somme date a mutuo, dove la
Suprema Corte ha chiarito – affermando un principio certamente applicabile in tutte le forme di finanziamento o apertura di credito – che la prescrizione del pagamento delle somme concesse a mutuo non decorre dalla sottoscrizione del contratto, né dalla scadenza delle singole rate, ma dal pagamento dell'ultima rata di finanziamento o dal momento della risoluzione anticipata del contratto, a seguito dell'inadempimento del mutuatario e dell'esercizio della facoltà di risoluzione di diritto del contratto, da parte del mutuante, in virtù della clausola risolutiva espressa inserita nel contratto (cfr. Cass. n. 18951/2013; Cass n. 6482/2021; Cass. n. 26559-
2021).
Ora, nella specie, la (originaria titolare del credito) ha comunicato ai Controparte_6
garanti, odierni opponenti, di essersi avvalsa della facoltà contrattuale di risolvere anticipatamente il contratto per inadempimento della utilizzatrice con lettere raccomandate spedite il 14 gennaio 2011 e regolarmente ricevute dai destinatati il successivo 20 gennaio
(docc. 6 e 7 fascicolo monitorio).
Dunque, poiché il rapporto si è risolto anticipatamente nel gennaio 2011 a seguito dell'avvalimento, da parte del creditore, della clausola convenzionale di risoluzione anticipata, è da questo momento che decorre il termine prescrizionale perchè è da esso che l'intera prestazione residua diviene esigibile. È alla sola possibilità legale di esercizio del diritto, infatti, che, ai sensi dell'art. 2935 c.c., deve aversi riguardo per individuare il dies a quo del termine di prescrizione (cfr. Cass. n. 7189/1997).
Sul punto, invero, l'opposta ha dedotto che la prescrizione del diritto di credito de quo decorrerebbe solo dopo la vendita o ricolloco del bene in quanto è solo da quel momento che la società concedente può procedere alla quantificazione della penale, detraendo il ricavato della vendita dal dovuto, in applicazione dell'art. 15 delle condizioni generali di contratto che, con previsione sostanzialmente analoga a quella successivamente introdotta dal legislatore con la l. 124/2017 (nella specie non applicabile dal momento che essa non ha effetti retroattivi e trova, quindi, applicazione per i contratti di leasing finanziario in cui i presupposti della risoluzione per l'inadempimento dell'utilizzatore, previsti dal comma 137, non si siano ancora verificati al momento della sua entrata in vigore, così come affermato da SS.UU. n. 2061/2021), stabilisce che, in caso di risoluzione anticipata per inadempimento dell'utilizzatore, quest'ultimo dovrà “immediatamente rilasciare libero di persone e cose l'immobile oggetto del presente contratto restituendolo al concedente … gli effetti della risoluzione non si estenderanno alle prestazioni già eseguite e pertanto … tutti gli importi corrisposti dall'utilizzatore o che comunque risultino già maturati a suo carico sino alla data di restituzione dell'immobile … resteranno definitivamente acquisiti dalla concedente. In aggiunta a quanto sopra l'utilizzatore è tenuto altresì a titolo anche di penale predeterminata fra le parti a corrispondere alla concedente in un'unica soluzione anche un importo attualizzato pari a tutto il restante corrispettivo contrattualmente previsto a carico dell'utilizzatore per tutta la durata del contratto … detratto quanto la concedente abbia ricavato, al netto di tasse e spese, con la vendita o il riutilizzo dell'immobile … “.
La tesi non è fondata, non potendo trovare condivisione l'idea su cui essa fonda, ossia che la prescrizione del credito derivante dall'anticipata risoluzione del contratto rimanga sospesa sino al momento, del tutto indeterminato ed ipotetico, dell'avveramento di una situazione di fatto dipendente esclusivamente dal comportamento del creditore, ovvero dalla vendita del bene concesso in locazione dopo che lo stesso sia stato restituito dall'utilizzatore.
Al più, il dies a quo del termine prescrizionale potrebbe radicarsi nella data di rilascio ad opera del debitore, poiché è da tale data che l'obbligo della concedente di mettere in vendita l'immobile a un prezzo di mercato parametrato all'effettiva disponibilità dello stesso diviene esigibile.
E però, nel caso che occupa la data di restituzione del bene locato è dato ignoto al giudicante, non essendo mai stato allegato da nessuna delle parti.
E del resto, a parere di chi scrive, neppure tale opzione appare convincente poichè, anche in tal caso, la prescrizione del credito rimarrebbe sospesa sino al momento, anch'esso del tutto indeterminato ed ipotetico, dell'avveramento di una situazione di fatto dipendente esclusivamente dal comportamento del debitore, e cioè la riconsegna dei beni già detenuti in forza del contratto di leasing.
Come è stato correttamente osservato (cfr. Tribunale di Brescia 2416/2020), infatti, tale asserzione confligge con il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui il principio posto dall'art. 2935 c.c. - in base al quale la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere -, si riferisce alla sola possibilità legale, e non anche a quella materiale, di esercitare il diritto e così trova limite nelle sole cause giuridiche impeditive dell'esercizio del diritto e non anche nelle semplici difficoltà materiali e di fatto o nelle mere circostanze occasionali che ne ostacolino la tutela, salve le sole eccezioni stabilite dalla legge (ex multis Cass. n. 11451/2003; Cass. n. 8720/2004; Cass. n. 7609/2015).
Non è stata, ad esempio, riconosciuta natura di giuridica impossibilità ex art. 2935 c.c. alla mancata determinazione dell'importo dovuto ad opera del debitore, sul significativo rilievo che il comportamento del debitore non può influenzare il decorso della prescrizione, tranne che nell'ipotesi, espressamente contemplata dalla legge quale causa di sospensione della prescrizione, di occultamento doloso del debito di cui all'art. 2941 n. 8 c.c.4 (cfr. in tal senso
Cass. n. 94/1994).
Opina il Tribunale, dunque, che il dies a quo del termine prescrizionale vada fatto risalire alla data di risoluzione di diritto del contratto comunicata dalla concedente ai sensi dell'art. 1456
c.c. e della clausola n. 14 delle condizioni generali in relazione a tutti gli importi dovuti dall'utilizzatrice in conseguenza di tale anticipata risoluzione;
importi perfettamente noti alla debitrice sin dalla data della predetta risoluzione contrattuale.
D'altro canto, volendo tener conto del probabile valore di riallocazione del bene concesso in locazione, pur in mancanza della sua restituzione e/o vendita, nulla vietava alla concedente di detrarre cautelativamente dal debito dell'utilizzatrice per canoni a scadere e prezzo di riscatto un valore residuo di mercato, stimato in via chiaramente approssimativa in ragione della tipologia e delle caratteristiche del bene, riservando a una futura e eventuale azione il recupero della differenza tra quanto in astratto valutato e il prezzo effettivo di ricolloco.
Appena aggiungendo che nessuna circostanza, nel corso dell'intero decennio decorrente dalla comunicazione della risoluzione, avrebbe impedito alla concedente di interrompere la prescrizione nei confronti dell'utilizzatrice, anche semplicemente mediante l'invio di lettere di costituzione in mora.
Tanto precisato, deve rilevarsi che, alla data della costituzione in mora da parte della CP_1
avvenuta nel mese di giugno 2022 (doc. 17 fascicolo monitorio) - cui ha fatto seguito la
[...]
notifica del decreto ingiuntivo opposto, da parte della creditrice, nei mesi di ottobre e novembre 2022) - il termine prescrizionale era già spirato, non rinvenendosi, agli atti del giudizio, atti idonei ad interrompere il decorso della prescrizione decennale ne periodo compreso tra il gennaio 2011 e il gennaio 2021. E infatti, non può riconoscersi alcuna efficacia interruttiva della prescrizione alle comunicazioni inviate a mezzo raccomandate a/r il 05 aprile 2016 e ricevute il successivo 18 aprile 2016 (all. 10 in produzione opposta), non contenendo esse alcuna richiesta di pagamento, ma solo una generica informativa di “prima segnalazione a sofferenza del credito”, senza peraltro alcuna specificazione del credito in relazione al quale la segnalazione sarebbe stata effettuata, la fonte negoziale di esso o l'importo dovuto.
E invero, come chiarito dalla Suprema Corte, per produrre effetti interruttivi della prescrizione un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di fare valere il proprio diritto, con l'effetto sostanziale di costituire in mora il soggetto indicato (elemento oggettivo).
La valutazione circa la ricorrenza di tali presupposti - il secondo dei quali, pur richiedendo la forma scritta, non postula l'uso di formule solenni né l'osservanza di particolari adempimenti - è rimesso all'accertamento di fatto del giudice di merito ed è, pertanto, sottratto al sindacato di legittimità (Cass. 31 maggio 2021, n. 15140).
Nella specie, le raccomandate in discorso non possono essere qualificate come atto di costituzione in mora, tenuto conto che manca in esse un'intimazione di pagamento, avendo avuto la sola funzione di rendere edotti gli opponenti del passaggio a sofferenza di un non meglio specificato credito vantato dall'istituto di credito.
Le medesime considerazioni valgono con riferimento alla mail del 19.04.2016 agli atti (doc. 16 fascicolo monitorio).
Intanto, non vi è prova della regolare ricezione di essa da parte di . Parte_1
A ciò si aggiunga che essa, avuto riguardo al suo contenuto, non può ritenersi comunque idonea ad interrompere il termine di prescrizione, non contenendo alcuna richiesta di adempimento, ma esclusivamente l'indicazione dei crediti scaturenti dai contratti ivi indicati.
Né, ancora, può attribuirsi valore di riconoscimento di debito alla mail del 18.04.2016 inviata da
(doc. 16 fascicolo monitorio), essendo priva anch'essa di qualsivoglia Parte_1
riferimento al credito asseritamente riconosciuto.
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, la sollevata eccezione di prescrizione del credito azionato va accolta e, per l'effetto, rigettata la domanda di pagamento avanzata dalla ricorrente opposta.
Restano assorbite, dunque, tutte le ulteriori doglianze fatte valere dagli opponenti. 4. In definitiva, le opposizioni proposte da , e Parte_1 Parte_2 [...]
avverso il decreto ingiuntivo n. 6632/2022, emesso dal Tribunale di Napoli in Parte_3
data 12.09.2022 e pubblicato il 13.09.2022, vanno accolte e il decreto ingiuntivo opposto va revocato.
5. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo secondo le nuove tariffe di cui al Decreto Ministero Giustizia n. 55/2014 come modificato dal D.M.
147/2022 da applicarsi a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore (23.10.2022), tenuto conto dell'effettivo valore della causa ed applicato il valore medio di liquidazione delle varie fasi effettivamente svoltesi come previsto da detto decreto, ridotto in considerazione della esiguità dell'attività svolta.
5.1. Tenuto conto dell'attività svolta e dell'esito della controversia, ricorrono le eccezionali ragioni per compensare le spese di lite tra gli opponenti e il terzo interventore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle opposizioni al decreto ingiuntivo n. 6632/2022, iscritte ai NN.R.G. 25631/2022 e 29889/2022, così provvede:
A. Accoglie le opposizioni e, per l'effetto:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 6632/2022 emesso dal Tribunale di Napoli in data 12.09.2022
e pubblicato il 13.09.2022;
2) rigetta la domanda di pagamento formulata da nei confronti di Controparte_1 Parte_1
, e;
[...] Parte_2 Parte_3
B. Condanna l'opposta al pagamento, in favore degli opponenti, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 7.482,00 (di cui € 7.052,00 per compensi ed €
430,00 per spese), oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. Domenico Fruttaldo dichiaratosi antistatario;
C. compensa integralmente le spese di lite gli opponenti e il terzo interveniente.
Così deciso in Napoli, l'11 settembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Gabriella Frallicciardi
NN.R.G. 25631/2022 e 29889/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
II SEZIONE CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA, IN PERSONA DELLA DOTT.SSA
MARIA GABRIELLA FRALLICCIARDI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause riunite iscritte ai NN.R.G. 25631/2022 e 29889/2022
TRA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (C.F. ), rappresentati C.F._2 Parte_3 C.F._3
e difesi, giusta mandato in calce all'atto di citazione in opposizione, dall'avv. Domenico
Fruttaldo (C.F. ) C.F._4
OPPONENTI
E
con unico socio (C.F. e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano Controparte_1
Monza Brianza Lodi 10849870968, REA MI-2561568) e, per essa, la procuratrice CP_2
(C.F. e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi
[...]
REA MI-2507951), rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce alla P.IVA_1
comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Pierluigi Federici (C.F. C.F._5
OPPOSTA
NONCHE'
con socio unico (C.F. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Controparte_3 Milano Monza Brianza e Lodi 13596440969, REA MI – 2732869) e, per essa, la procuratrice
(C.F. e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano Monza Controparte_2
Brianza Lodi 10130330961, REA MI-2507951), rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Pierluigi Federici (C.F.
C.F._5
INTERVENTRICE
Oggetto: opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 6632/2022 emesso dal Tribunale di Napoli in data 12.09.2022 e pubblicato il 13.09.2022.
Conclusioni: come da atti di causa e note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 16 maggio 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso monitorio la cessionaria dei crediti vantati da Controparte_1 Controparte_4
(società incorporante il , a sua volta incorporante la Controparte_5 [...]
, esponeva che: - la aveva stipulato con la società La Controparte_6 Controparte_6
Scommessa Flegrea s.r.l., in data 27.04.2006, il contratto di locazione finanziaria n. 603302, avente ad oggetto l'unità immobiliare sita nel Comune di Quarto (NA) al Corso Italia n. 395–7–
9, (composta da locale commerciale al piano terra e da due locali deposito al piano seminterrato); - a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte dall'utilizzatrice in ragione del suddetto contratto di leasing, avevano rilasciato fideiussione personale Parte_1
, e , sino alla concorrenza dell'importo
[...] Parte_2 Parte_3
massimo garantito di € 682.178,64 + Iva;
- a seguito della morosità maturata da La Scommessa
Flegrea s.r.l., la concedente, con missiva del 14 gennaio 2011, aveva risolto il contratto per inadempimento dell'utilizzatrice e intimato a quest'ultima e ai suoi fideiussori la restituzione del bene locato e il pagamento delle somme dovute,; - la società debitrice, in data 29.10.2015, era stata cancellata dal registro delle imprese.
La ricorrente precisava, poi, che era stata fusa per incorporazione nel Controparte_6
, la quale, a sua volta, si era fusa con la Banca Popolare di Controparte_5
Milano scarl, costituendo il successivamente, nell'ambito di una più ampia Controparte_4
operazione di cessione di beni e crediti, in data 25.06.2020, (e Controparte_4 CP_7
, in virtù di contratto di cessione di crediti stipulato inter partes, avevano ceduto pro
[...] soluto in favore di (e di , taluni crediti, tra cui quello relativo Controparte_1 Controparte_8
al contratto di leasing n. 603302 vantano nei confronti di La Scommessa Flegrea S.r.l. e dei garanti , e . Parte_1 Parte_2 Parte_3
Riferiva, infine, che in data 07.04.2021 l'immobile oggetto del contratto di leasing era stato venduto al prezzo di € 275.000,00 e che, dunque, il credito residuo ammontava ad €
129.144,73.
Tanto esposto, e lamentando che la morosità maturata da La Scommessa Flegrea S.r.l. in relazione al contratto di leasing n. 603302 del 27.04.2006 fosse pari alla somma di €
129.144,73, la ricorrente chiedeva ingiungersi il pagamento di detto importo a Controparte_1
, e , nella loro qualità di garanti della Parte_1 Parte_2 Parte_3
società utilizzatrice.
In accoglimento totale della domanda monitoria, in data 12 settembre 2022 il Tribunale di
Napoli emetteva il decreto ingiuntivo n. 6632/2022.
Avverso il suddetto decreto proponevano opposizione gli ingiunti, i quali, in via preliminare, eccepivano la nullità della notifica del decreto ingiuntivo opposto, poiché a e Parte_1
era stato notificato il solo ricorso monitorio e non anche il decreto Parte_3
ingiuntivo emesso dal Tribunale.
Nel merito, gli opponenti eccepivano la prescrizione del credito azionato per intervenuto decorso del termine ordinario decennale e, in ogni caso, la nullità del contratto di fideiussione per violazione della legge 287/1990, poiché contenente clausole riproducenti gli schemi contrattuali predisposti da ABI, dichiarati illegittimi con provvedimento della Banca d'Italia del
02/05/2005, con conseguente intervenuta decadenza a carico dell'istituto di credito ai sensi e per gli effetti dell'art. 1957 c.c.
Su tali assunti, chiedevano la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva l'opposta, rilevando, in via preliminare, la pendenza innanzi al Tribunale adito di altro giudizio di opposizione (N.R.G. 29889/2022) avverso il medesimo decreto ingiuntivo n.
6632/2022, promosso da a seguito della rinotifica nei suoi confronti del Parte_1
ricorso e pedissequo decreto già opposto, di cui chiedeva disporsi la riunione al giudizio R.G.
25631/2022; deduceva, inoltre, l'infondatezza degli avversi assunti e chiedeva il rigetto dell'opposizione, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Disposta la riunione del procedimento recante N.R.G. 29889/2022 al giudizio N.R.G.
25631/2022, questo giudice, respinta la richiesta di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, concedeva i termini ex art. 183, VI co., c.p.c.
Successivamente, con comparsa depositata il 26.11.2024, interveniva nel giudizio ex art. 111
c.p.c. in qualità di cessionaria del credito azionato da Controparte_3 Controparte_1
Con ordinanza del 16 maggio 2025, questo giudice ha trattenuto la causa in decisione, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c., con decorrenza dal successivo 21 maggio.
Si osservi in diritto.
1. Preliminarmente, in rito, rileva il Tribunale che a mezzo della mandataria Controparte_3
ha spiegato atto di intervento volontario nel presente giudizio ai sensi Controparte_2
dell'art. 111 c.p.c., nella dichiarata qualità di successore a titolo particolare nel credito vantato da nei confronti degli opponenti, in virtù di contratto di cessione stipulato inter Controparte_1
partes in data 27.06.2024, di cui è stato pubblicato avviso sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana in data 04.07.2024, Parte II, n. 78, successivamente integrato con avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 23.07.2024 n. 86 (allegati alla comparsa di intervento); pertanto, facendo proprie le difese e le conclusioni della cedente, ha chiesto di succedere nella posizione processuale della originaria creditrice, di cui ha chiesto l'estromissione.
Al riguardo, ritiene il Tribunale che, pur nell'ammissibilità del predetto intervento, vada tuttavia dichiarata inammissibile la domanda di sostituzione del successore nei diritti del titolare del credito, in assenza della adesione di tutte le parti alla estromissione della originaria creditrice.
Ed invero, come chiarito dalla giurisprudenza della Suprema Corte “nel caso di successione titolo particolare nel diritto controverso, il processo, in virtù del principio stabilito dall'art. 111
c.p.c., continua tra le parti originarie, con la conseguenza che l'alienante mantiene la sua legittimazione attiva ('ad causam'), conservando tale posizione anche nel caso di intervento, ai sensi del medesimo articolo 111, comma 3, c.p.c. del successore a titolo particolare, il quale ha legittimazione distinta e non sostitutiva, ma autonoma” (Cass. Civ. Sez. III 28/2/2020 n. 5529, che conferma Cass. Civ. Sez. III 22/1/15 n. 1200).
In altri termini, l'intervento volontario in causa del successore a titolo particolare di una delle parti del processo non comporta automaticamente l'estromissione del dante causa, potendo essa essere disposta solo se le altre parti vi acconsentano e, nel caso di specie, tale consenso non è stato espressamente dato.
Ne consegue che la presente pronuncia - salvi i suoi effetti anche nei confronti della cessionaria ai sensi dell'art. 111 c.p.c. – verrà emessa nei confronti delle parti originarie del giudizio. 2. Sempre in via preliminare, va esaminata l'eccezione di nullità del procedimento di notifica del decreto ingiuntivo e di conseguente inefficacia dell'ingiunzione, sollevata da Parte_1
e , poiché avente ad oggetto la sola copia del ricorso monitorio e non Parte_3
anche pedissequo decreto monitorio.
Occorre premettere che, in ragione della sollevata eccezione, parte opposta ha provveduto alla rinotifica, nel termine perentorio di cui all'art. 644 c.p.c., del ricorso e del pedissequo decreto nei confronti dei citati opponenti. E tuttavia, la nuova notifica è andata a buon fine nei confronti del solo (che, infatti, ha proposto una seconda opposizione iscritta Parte_1
al N.R.G. 29889/2022, poi riunita a questo giudizio R.G. 25631/2022 con ordinanza di questo giudice del 28.06.2024).
La sollevata eccezione, dunque, va respinta nei riguardi di , nei cui confronti il Parte_1
ricorso e pedissequo decreto risultano pacificamente notificati in data 08.11.2022, nel termine di sessanta giorni dalla sua emissione (avvenuta il 13.09.2022), di cui al richiamato art. 644
c.p.c.
Risulta, invece, che a non sia stato notificato il provvedimento di Parte_3
ingiunzione, ma esclusivamente il ricorso monitorio, attesa la incompletezza e conseguente nullità della prima notifica eseguita il 30.09.2022, e la omessa notifica del successivo novembre
2022.
Ne consegue l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto nei confronti di Parte_4
, in ragione della nullità del procedimento notificatorio.
[...]
Invero, nella categoria della nullità della notificazione ricade ogni ipotesi di difformità dal modello legale che non possa essere ricondotto alla nozione di inesistenza della notificazione di un atto giudiziario, configurabile solo “nei casi di totale mancanza materiale dell'atto, nonché nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione” (Cass. SU n. 14916 del
2016, n. 29729 dl 2019).
Ciò non di meno, come ha ripetutamente affermato la Suprema Corte, l'opposizione a decreto ingiuntivo instaura un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio, investe il giudice del potere-dovere di statuire sulla pretesa originariamente fatta valere con la domanda d'ingiunzione.
In particolare, l'inefficacia del decreto ingiuntivo (per nullità del procedimento notificatorio o per tardiva notificazione di esso), non esclude la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale: su di essa, pertanto, si costituisce il rapporto processuale, sebbene per iniziativa della parte convenuta, che eccepisce l'inefficacia e si difende al contempo nel merito, ed è, in conseguenza, compito del giudice adito provvedere in sede contenziosa ordinaria, sia sull'eccezione che sulla fondatezza della pretesa azionata nel procedimento monitorio (Cass. n.
14910/2013).
Deve ritenersi, infatti, che la notificazione dell'ingiunzione comunque effettuata sia indice della volontà del creditore di avvalersi dell'ingiunzione, escludendo la presunzione di abbandono del ricorso che è alla base della previsione di inefficacia dell'art. 644 cod. proc. civ.
Sicchè, nella specie, l'aver proposto la domanda di pagamento nei confronti di Parte_3
mediante il deposito del ricorso monitorio ha determinato, in seguito alla notifica
[...]
dell'atto di citazione in opposizione, l'instaurazione di un giudizio a cognizione piena sulla domanda giudiziale originariamente avanzata dalla ricorrente.
D'altro canto, l'introduzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo da parte anche del presuppone, evidentemente, la conoscenza, da parte di questi, del ricorso monitorio Pt_3
originariamente depositato dalla controparte e, in definitiva, dell'esatta ampiezza della pretesa creditoria fatta valere.
Pertanto, alla revoca del decreto ingiuntivo opposto nei confronti di per Parte_3
inefficacia dello stesso, segue per il giudice il dovere di pronunciare, anche nei suoi confronti, in ordine alla fondatezza, nel merito, della domanda azionata in sede monitoria.
3. Passando dunque al merito della pretesa creditoria azionata, in via pregiudiziale, va esaminata l'eccezione di prescrizione sollevata dagli ingiunti.
L'eccezione è fondata e va accolta.
Deve osservarsi, al riguardo, che, come affermato dalla prevalente giurisprudenza, anche di merito, al credito relativo ai canoni di locazione finanziaria e agli oneri connessi è applicabile il termine di prescrizione decennale previsto dall'art. 2946 c.c. e non quello quinquennale previsto dall'art. 2948 n. 3) c.c.
Difatti, quando il corrispettivo contrattuale è solo apparentemente periodico, nel senso che esso consiste in una prestazione unitaria, pur eseguibile frazionatamente nel tempo (come nel caso dedotto nella fattispecie di contratto di leasing, in cui è dilazionata l'esigibilità delle singole rate del finanziamento ma l'utilizzatore è tenuto a restituirne l'intero, essendo unitaria la prestazione che egli si impegna ad eseguire), il termine di prescrizione è quello decennale, applicabile in genere alle azioni contrattuali e, segnatamente, a quelle di adempimento o di responsabilità (cfr. Cassazione civile sez. III, 30/01/2008, n.2086).
La natura dell'obbligo restitutorio della somma finanziata, poi, consente di estendere anche al leasing finanziario, per identità di ratio, i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in tema di decorrenza della prescrizione del diritto al rimborso delle somme date a mutuo, dove la
Suprema Corte ha chiarito – affermando un principio certamente applicabile in tutte le forme di finanziamento o apertura di credito – che la prescrizione del pagamento delle somme concesse a mutuo non decorre dalla sottoscrizione del contratto, né dalla scadenza delle singole rate, ma dal pagamento dell'ultima rata di finanziamento o dal momento della risoluzione anticipata del contratto, a seguito dell'inadempimento del mutuatario e dell'esercizio della facoltà di risoluzione di diritto del contratto, da parte del mutuante, in virtù della clausola risolutiva espressa inserita nel contratto (cfr. Cass. n. 18951/2013; Cass n. 6482/2021; Cass. n. 26559-
2021).
Ora, nella specie, la (originaria titolare del credito) ha comunicato ai Controparte_6
garanti, odierni opponenti, di essersi avvalsa della facoltà contrattuale di risolvere anticipatamente il contratto per inadempimento della utilizzatrice con lettere raccomandate spedite il 14 gennaio 2011 e regolarmente ricevute dai destinatati il successivo 20 gennaio
(docc. 6 e 7 fascicolo monitorio).
Dunque, poiché il rapporto si è risolto anticipatamente nel gennaio 2011 a seguito dell'avvalimento, da parte del creditore, della clausola convenzionale di risoluzione anticipata, è da questo momento che decorre il termine prescrizionale perchè è da esso che l'intera prestazione residua diviene esigibile. È alla sola possibilità legale di esercizio del diritto, infatti, che, ai sensi dell'art. 2935 c.c., deve aversi riguardo per individuare il dies a quo del termine di prescrizione (cfr. Cass. n. 7189/1997).
Sul punto, invero, l'opposta ha dedotto che la prescrizione del diritto di credito de quo decorrerebbe solo dopo la vendita o ricolloco del bene in quanto è solo da quel momento che la società concedente può procedere alla quantificazione della penale, detraendo il ricavato della vendita dal dovuto, in applicazione dell'art. 15 delle condizioni generali di contratto che, con previsione sostanzialmente analoga a quella successivamente introdotta dal legislatore con la l. 124/2017 (nella specie non applicabile dal momento che essa non ha effetti retroattivi e trova, quindi, applicazione per i contratti di leasing finanziario in cui i presupposti della risoluzione per l'inadempimento dell'utilizzatore, previsti dal comma 137, non si siano ancora verificati al momento della sua entrata in vigore, così come affermato da SS.UU. n. 2061/2021), stabilisce che, in caso di risoluzione anticipata per inadempimento dell'utilizzatore, quest'ultimo dovrà “immediatamente rilasciare libero di persone e cose l'immobile oggetto del presente contratto restituendolo al concedente … gli effetti della risoluzione non si estenderanno alle prestazioni già eseguite e pertanto … tutti gli importi corrisposti dall'utilizzatore o che comunque risultino già maturati a suo carico sino alla data di restituzione dell'immobile … resteranno definitivamente acquisiti dalla concedente. In aggiunta a quanto sopra l'utilizzatore è tenuto altresì a titolo anche di penale predeterminata fra le parti a corrispondere alla concedente in un'unica soluzione anche un importo attualizzato pari a tutto il restante corrispettivo contrattualmente previsto a carico dell'utilizzatore per tutta la durata del contratto … detratto quanto la concedente abbia ricavato, al netto di tasse e spese, con la vendita o il riutilizzo dell'immobile … “.
La tesi non è fondata, non potendo trovare condivisione l'idea su cui essa fonda, ossia che la prescrizione del credito derivante dall'anticipata risoluzione del contratto rimanga sospesa sino al momento, del tutto indeterminato ed ipotetico, dell'avveramento di una situazione di fatto dipendente esclusivamente dal comportamento del creditore, ovvero dalla vendita del bene concesso in locazione dopo che lo stesso sia stato restituito dall'utilizzatore.
Al più, il dies a quo del termine prescrizionale potrebbe radicarsi nella data di rilascio ad opera del debitore, poiché è da tale data che l'obbligo della concedente di mettere in vendita l'immobile a un prezzo di mercato parametrato all'effettiva disponibilità dello stesso diviene esigibile.
E però, nel caso che occupa la data di restituzione del bene locato è dato ignoto al giudicante, non essendo mai stato allegato da nessuna delle parti.
E del resto, a parere di chi scrive, neppure tale opzione appare convincente poichè, anche in tal caso, la prescrizione del credito rimarrebbe sospesa sino al momento, anch'esso del tutto indeterminato ed ipotetico, dell'avveramento di una situazione di fatto dipendente esclusivamente dal comportamento del debitore, e cioè la riconsegna dei beni già detenuti in forza del contratto di leasing.
Come è stato correttamente osservato (cfr. Tribunale di Brescia 2416/2020), infatti, tale asserzione confligge con il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui il principio posto dall'art. 2935 c.c. - in base al quale la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere -, si riferisce alla sola possibilità legale, e non anche a quella materiale, di esercitare il diritto e così trova limite nelle sole cause giuridiche impeditive dell'esercizio del diritto e non anche nelle semplici difficoltà materiali e di fatto o nelle mere circostanze occasionali che ne ostacolino la tutela, salve le sole eccezioni stabilite dalla legge (ex multis Cass. n. 11451/2003; Cass. n. 8720/2004; Cass. n. 7609/2015).
Non è stata, ad esempio, riconosciuta natura di giuridica impossibilità ex art. 2935 c.c. alla mancata determinazione dell'importo dovuto ad opera del debitore, sul significativo rilievo che il comportamento del debitore non può influenzare il decorso della prescrizione, tranne che nell'ipotesi, espressamente contemplata dalla legge quale causa di sospensione della prescrizione, di occultamento doloso del debito di cui all'art. 2941 n. 8 c.c.4 (cfr. in tal senso
Cass. n. 94/1994).
Opina il Tribunale, dunque, che il dies a quo del termine prescrizionale vada fatto risalire alla data di risoluzione di diritto del contratto comunicata dalla concedente ai sensi dell'art. 1456
c.c. e della clausola n. 14 delle condizioni generali in relazione a tutti gli importi dovuti dall'utilizzatrice in conseguenza di tale anticipata risoluzione;
importi perfettamente noti alla debitrice sin dalla data della predetta risoluzione contrattuale.
D'altro canto, volendo tener conto del probabile valore di riallocazione del bene concesso in locazione, pur in mancanza della sua restituzione e/o vendita, nulla vietava alla concedente di detrarre cautelativamente dal debito dell'utilizzatrice per canoni a scadere e prezzo di riscatto un valore residuo di mercato, stimato in via chiaramente approssimativa in ragione della tipologia e delle caratteristiche del bene, riservando a una futura e eventuale azione il recupero della differenza tra quanto in astratto valutato e il prezzo effettivo di ricolloco.
Appena aggiungendo che nessuna circostanza, nel corso dell'intero decennio decorrente dalla comunicazione della risoluzione, avrebbe impedito alla concedente di interrompere la prescrizione nei confronti dell'utilizzatrice, anche semplicemente mediante l'invio di lettere di costituzione in mora.
Tanto precisato, deve rilevarsi che, alla data della costituzione in mora da parte della CP_1
avvenuta nel mese di giugno 2022 (doc. 17 fascicolo monitorio) - cui ha fatto seguito la
[...]
notifica del decreto ingiuntivo opposto, da parte della creditrice, nei mesi di ottobre e novembre 2022) - il termine prescrizionale era già spirato, non rinvenendosi, agli atti del giudizio, atti idonei ad interrompere il decorso della prescrizione decennale ne periodo compreso tra il gennaio 2011 e il gennaio 2021. E infatti, non può riconoscersi alcuna efficacia interruttiva della prescrizione alle comunicazioni inviate a mezzo raccomandate a/r il 05 aprile 2016 e ricevute il successivo 18 aprile 2016 (all. 10 in produzione opposta), non contenendo esse alcuna richiesta di pagamento, ma solo una generica informativa di “prima segnalazione a sofferenza del credito”, senza peraltro alcuna specificazione del credito in relazione al quale la segnalazione sarebbe stata effettuata, la fonte negoziale di esso o l'importo dovuto.
E invero, come chiarito dalla Suprema Corte, per produrre effetti interruttivi della prescrizione un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di fare valere il proprio diritto, con l'effetto sostanziale di costituire in mora il soggetto indicato (elemento oggettivo).
La valutazione circa la ricorrenza di tali presupposti - il secondo dei quali, pur richiedendo la forma scritta, non postula l'uso di formule solenni né l'osservanza di particolari adempimenti - è rimesso all'accertamento di fatto del giudice di merito ed è, pertanto, sottratto al sindacato di legittimità (Cass. 31 maggio 2021, n. 15140).
Nella specie, le raccomandate in discorso non possono essere qualificate come atto di costituzione in mora, tenuto conto che manca in esse un'intimazione di pagamento, avendo avuto la sola funzione di rendere edotti gli opponenti del passaggio a sofferenza di un non meglio specificato credito vantato dall'istituto di credito.
Le medesime considerazioni valgono con riferimento alla mail del 19.04.2016 agli atti (doc. 16 fascicolo monitorio).
Intanto, non vi è prova della regolare ricezione di essa da parte di . Parte_1
A ciò si aggiunga che essa, avuto riguardo al suo contenuto, non può ritenersi comunque idonea ad interrompere il termine di prescrizione, non contenendo alcuna richiesta di adempimento, ma esclusivamente l'indicazione dei crediti scaturenti dai contratti ivi indicati.
Né, ancora, può attribuirsi valore di riconoscimento di debito alla mail del 18.04.2016 inviata da
(doc. 16 fascicolo monitorio), essendo priva anch'essa di qualsivoglia Parte_1
riferimento al credito asseritamente riconosciuto.
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, la sollevata eccezione di prescrizione del credito azionato va accolta e, per l'effetto, rigettata la domanda di pagamento avanzata dalla ricorrente opposta.
Restano assorbite, dunque, tutte le ulteriori doglianze fatte valere dagli opponenti. 4. In definitiva, le opposizioni proposte da , e Parte_1 Parte_2 [...]
avverso il decreto ingiuntivo n. 6632/2022, emesso dal Tribunale di Napoli in Parte_3
data 12.09.2022 e pubblicato il 13.09.2022, vanno accolte e il decreto ingiuntivo opposto va revocato.
5. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo secondo le nuove tariffe di cui al Decreto Ministero Giustizia n. 55/2014 come modificato dal D.M.
147/2022 da applicarsi a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore (23.10.2022), tenuto conto dell'effettivo valore della causa ed applicato il valore medio di liquidazione delle varie fasi effettivamente svoltesi come previsto da detto decreto, ridotto in considerazione della esiguità dell'attività svolta.
5.1. Tenuto conto dell'attività svolta e dell'esito della controversia, ricorrono le eccezionali ragioni per compensare le spese di lite tra gli opponenti e il terzo interventore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle opposizioni al decreto ingiuntivo n. 6632/2022, iscritte ai NN.R.G. 25631/2022 e 29889/2022, così provvede:
A. Accoglie le opposizioni e, per l'effetto:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 6632/2022 emesso dal Tribunale di Napoli in data 12.09.2022
e pubblicato il 13.09.2022;
2) rigetta la domanda di pagamento formulata da nei confronti di Controparte_1 Parte_1
, e;
[...] Parte_2 Parte_3
B. Condanna l'opposta al pagamento, in favore degli opponenti, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 7.482,00 (di cui € 7.052,00 per compensi ed €
430,00 per spese), oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. Domenico Fruttaldo dichiaratosi antistatario;
C. compensa integralmente le spese di lite gli opponenti e il terzo interveniente.
Così deciso in Napoli, l'11 settembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Gabriella Frallicciardi