TRIB
Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 24/06/2025, n. 428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 428 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PISTOIA
RGN. N. 816/2024
Udienza del 24/06/2025.
Dinanzi a giudice, dott. Matteo Marini sono comparsi: per la parte attrice e rappresentata e difesa Parte_1 Parte_2 dall'avv. RAVAGLI MICHAEL nessuno per la parte convenuta . Controparte_1
Il giudice invita le parti alla discussione orale della causa. L'avv. RAVAGLI MI-
CHAEL, discute oralmente la causa.
Il giudice emette la sentenza che segue che, letta nel corso dell'udienza, viene alle- gata al presente verbale.
Il giudice
Dott. Matteo Marini
1 REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nella persona del giudice monocratico, dott. Matteo Marini, all'esito dell'udienza del 24/06/2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
Ex art. 281 sexies c.p.c
nel procedimento RG n. 816/2024 promosso da:
cod. fisc. E Parte_1 C.F._1 Parte_3 cod. fisc. in qualità fi rappresentata e difesa dall'avv. RAVA- C.F._2
GLI MICHAEL;
- parte attrice –
Contro
cod. fisc. contumace;
Controparte_1 C.F._3
- parte convenuta –
Oggetto: risarcimento del danno
Conclusioni parte attrice: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria ecce- zione e deduzione disattesa, accertare e dichiarare che le lesioni riportate dalla minore
[...] Per_
del Fa sono conseguenza immediata e diretta dell'omesso e inadeguato controllo del Sig. RI sul cane di sua proprietà e, per l'effetto, condannare il Sig. CP_1 CP_2 dio al risarcimento in favore della parte attrice di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi dall'esponente, quantificati in euro 19.987,75= o nella diversa maggiore o minore somma che risulterà accertata all'esito della espletanda istruttoria. In ogni caso, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo. Con vittoria di competenze, spese ed onorari del presente giudizio ”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte attrice ha dedotto che la sera dell'8 settembre 2019 , Persona_2 mente si trovava a cena presso il Ristorante Il Castagno unitamente al Sig. CP_1
amico dell'esponente, era stata aggredita dal cane di proprietà di quest'ul-
[...] timo il quale l'aveva morsa sul viso. Tutto ciò premesso, gli attori hanno chiesto il risarcimento del danno subito dalla figlia.
2 Parte convenuta, nonostante la rituale notifica dell'atto introduttivo non si
è costituita in giudizio.
La domanda proposta merita accoglimento alla luce della testimonianza di che ha confermato l'aggressione da parte del cane al viso della Testimone_1 minore (cap. 2: “è vero che la sera dell'08.09.2019, terminata la cena presso il Ri- storante Il Castagno, sito in Femminamorta (PT), Strada Provinciale n.17, il cane del
Sig. RI ha morso il viso alla minore;
il cane era legato CP_1 Persona_2 alla seggiola e la bimba era andata lì per carezzarlo e lui le ha dato un morso sul viso sulla guancia destra”).
Il CTU dott. ha ricondotto le cicatrice specificatamente all'ag- Persona_3 gressione subita chiarendo che “certamente gli attacchi del cane sono stati almeno due: uno ha lasciato un esito cicatriziale sfrangiato e retraente all'esterno della guan- cia destra e l'altro un esito cicatriziale sotto-orbitario che appare complesso quanto alla profondità, variabile delle lesioni, alla perdita di sostanza, alla diastasi dei mar- gini in alcuni tratti del decorso” (pag. 17). Il danno complessivamente subito è pari all'8% con invalidità temporanea al 100% per giorni 15, all'80% per giorni otto e
25% per 7 giorni.
A fronte di un danno biologico di € 17.750,00 quantificato alla luce delle tabelle del Tribunale di Milano, l'oggettiva gravità di esso considerando anche la giovane età assesta il danno non patrimoniale nella somma di € 20.000,00 cui devono essere aggiunta quella di € 2.662,25 per il danno biologico temporaneo.
Sulla somma di € 22.662,25 devalutata alla data del sinistro dell'8 settem- bre 2019 (€ 19.303,45) sono dovuti gli interessi legali sulla somma di anno in anno rivalutata pari a € 2.213,72 per un totale di € 24.875,97.
Le spese legali seguono la soccombenza e sono liquidate come da disposi- tivo.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- condanna RI a corrispondere a e CP_1 Parte_1 Parte_4
la somma di € 24.875,97 oltre rivalutazione ed interessi;
[...]
- condanna RI a rifondere a e CP_1 Parte_1 Parte_3 le spese legali che si quantificano in € 4.500,00 oltre accessori come per legge;
- pone le spese di CTU a definitivo carico di RI . CP_1
Sentenza pubblicata mediante allegazione al verbale di udienza del
24/06/2025.
Il giudice
3 dott. Matteo Marini
4
RGN. N. 816/2024
Udienza del 24/06/2025.
Dinanzi a giudice, dott. Matteo Marini sono comparsi: per la parte attrice e rappresentata e difesa Parte_1 Parte_2 dall'avv. RAVAGLI MICHAEL nessuno per la parte convenuta . Controparte_1
Il giudice invita le parti alla discussione orale della causa. L'avv. RAVAGLI MI-
CHAEL, discute oralmente la causa.
Il giudice emette la sentenza che segue che, letta nel corso dell'udienza, viene alle- gata al presente verbale.
Il giudice
Dott. Matteo Marini
1 REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nella persona del giudice monocratico, dott. Matteo Marini, all'esito dell'udienza del 24/06/2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
Ex art. 281 sexies c.p.c
nel procedimento RG n. 816/2024 promosso da:
cod. fisc. E Parte_1 C.F._1 Parte_3 cod. fisc. in qualità fi rappresentata e difesa dall'avv. RAVA- C.F._2
GLI MICHAEL;
- parte attrice –
Contro
cod. fisc. contumace;
Controparte_1 C.F._3
- parte convenuta –
Oggetto: risarcimento del danno
Conclusioni parte attrice: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria ecce- zione e deduzione disattesa, accertare e dichiarare che le lesioni riportate dalla minore
[...] Per_
del Fa sono conseguenza immediata e diretta dell'omesso e inadeguato controllo del Sig. RI sul cane di sua proprietà e, per l'effetto, condannare il Sig. CP_1 CP_2 dio al risarcimento in favore della parte attrice di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi dall'esponente, quantificati in euro 19.987,75= o nella diversa maggiore o minore somma che risulterà accertata all'esito della espletanda istruttoria. In ogni caso, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo. Con vittoria di competenze, spese ed onorari del presente giudizio ”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte attrice ha dedotto che la sera dell'8 settembre 2019 , Persona_2 mente si trovava a cena presso il Ristorante Il Castagno unitamente al Sig. CP_1
amico dell'esponente, era stata aggredita dal cane di proprietà di quest'ul-
[...] timo il quale l'aveva morsa sul viso. Tutto ciò premesso, gli attori hanno chiesto il risarcimento del danno subito dalla figlia.
2 Parte convenuta, nonostante la rituale notifica dell'atto introduttivo non si
è costituita in giudizio.
La domanda proposta merita accoglimento alla luce della testimonianza di che ha confermato l'aggressione da parte del cane al viso della Testimone_1 minore (cap. 2: “è vero che la sera dell'08.09.2019, terminata la cena presso il Ri- storante Il Castagno, sito in Femminamorta (PT), Strada Provinciale n.17, il cane del
Sig. RI ha morso il viso alla minore;
il cane era legato CP_1 Persona_2 alla seggiola e la bimba era andata lì per carezzarlo e lui le ha dato un morso sul viso sulla guancia destra”).
Il CTU dott. ha ricondotto le cicatrice specificatamente all'ag- Persona_3 gressione subita chiarendo che “certamente gli attacchi del cane sono stati almeno due: uno ha lasciato un esito cicatriziale sfrangiato e retraente all'esterno della guan- cia destra e l'altro un esito cicatriziale sotto-orbitario che appare complesso quanto alla profondità, variabile delle lesioni, alla perdita di sostanza, alla diastasi dei mar- gini in alcuni tratti del decorso” (pag. 17). Il danno complessivamente subito è pari all'8% con invalidità temporanea al 100% per giorni 15, all'80% per giorni otto e
25% per 7 giorni.
A fronte di un danno biologico di € 17.750,00 quantificato alla luce delle tabelle del Tribunale di Milano, l'oggettiva gravità di esso considerando anche la giovane età assesta il danno non patrimoniale nella somma di € 20.000,00 cui devono essere aggiunta quella di € 2.662,25 per il danno biologico temporaneo.
Sulla somma di € 22.662,25 devalutata alla data del sinistro dell'8 settem- bre 2019 (€ 19.303,45) sono dovuti gli interessi legali sulla somma di anno in anno rivalutata pari a € 2.213,72 per un totale di € 24.875,97.
Le spese legali seguono la soccombenza e sono liquidate come da disposi- tivo.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- condanna RI a corrispondere a e CP_1 Parte_1 Parte_4
la somma di € 24.875,97 oltre rivalutazione ed interessi;
[...]
- condanna RI a rifondere a e CP_1 Parte_1 Parte_3 le spese legali che si quantificano in € 4.500,00 oltre accessori come per legge;
- pone le spese di CTU a definitivo carico di RI . CP_1
Sentenza pubblicata mediante allegazione al verbale di udienza del
24/06/2025.
Il giudice
3 dott. Matteo Marini
4