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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/12/2025, n. 4005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4005 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 12444/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice
Dott. Nicola Latour Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 10.11.2025 da
1) Parte_1 nata in [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...], Milano con l'Avv. Orsola Giordano presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nato in Saint Josse Ten Noode (Belgio) il 4/1/1951 cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Piergiorgio Luongo presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Milano, il 2 luglio 2020 (anno 2020, atto n. 407, reg. 01, parte I, s.), in separazione dei beni
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 49 e 473bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 10/11/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) a titolo di contributo al mantenimento della moglie, sig.ra , il signor Parte_1 Parte_2 verserà mensilmente alla stessa la somma di € 800,00 (ottocento/00), importo che sarà corrisposto alla medesima anticipatamente entro il giorno 25 di ogni mese, a decorrere dalla pronuncia della separazione e sarà annualmente rivalutato in base agli indici Istat, costo vita
2) fino alla pronuncia della separazione e conseguente versamento dell'assegno di mantenimento di cui sopra, il signor continuerà a corrispondere in favore della moglie il contributo mensile Pt_2 di € 700,00 di cui alla scrittura privata stipulata dai coniugi in data 4 ottobre 2024, a titolo di sostegno al pagamento del mutuo dalla stessa contratto;
tale scrittura privata si intenderà, quindi, annullata a far data dalla pronuncia della separazione;
il signor non richiederà alcuna restituzione in Pt_2 ordine ai relativi versamenti effettuati nonché a qualunque altra eventuale somma precedentemente corrisposta alla moglie a qualsiasi titolo
3) spese legali compensate
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di
Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni come concordate.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in Milano il 2 luglio 2020
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Spese di procedura al definitivo.
6) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Delegato dr. Nicola Latour .
7) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge
Così deciso in Milano, il 10.12.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Nicola Latour Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice
Dott. Nicola Latour Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 10.11.2025 da
1) Parte_1 nata in [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...], Milano con l'Avv. Orsola Giordano presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nato in Saint Josse Ten Noode (Belgio) il 4/1/1951 cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Piergiorgio Luongo presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Milano, il 2 luglio 2020 (anno 2020, atto n. 407, reg. 01, parte I, s.), in separazione dei beni
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 49 e 473bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 10/11/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) a titolo di contributo al mantenimento della moglie, sig.ra , il signor Parte_1 Parte_2 verserà mensilmente alla stessa la somma di € 800,00 (ottocento/00), importo che sarà corrisposto alla medesima anticipatamente entro il giorno 25 di ogni mese, a decorrere dalla pronuncia della separazione e sarà annualmente rivalutato in base agli indici Istat, costo vita
2) fino alla pronuncia della separazione e conseguente versamento dell'assegno di mantenimento di cui sopra, il signor continuerà a corrispondere in favore della moglie il contributo mensile Pt_2 di € 700,00 di cui alla scrittura privata stipulata dai coniugi in data 4 ottobre 2024, a titolo di sostegno al pagamento del mutuo dalla stessa contratto;
tale scrittura privata si intenderà, quindi, annullata a far data dalla pronuncia della separazione;
il signor non richiederà alcuna restituzione in Pt_2 ordine ai relativi versamenti effettuati nonché a qualunque altra eventuale somma precedentemente corrisposta alla moglie a qualsiasi titolo
3) spese legali compensate
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di
Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni come concordate.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in Milano il 2 luglio 2020
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Spese di procedura al definitivo.
6) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Delegato dr. Nicola Latour .
7) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge
Così deciso in Milano, il 10.12.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Nicola Latour Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG