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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/08/2025, n. 11643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11643 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4220/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, nella persona della Giudice Dott.ssa Maria RM AR, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n.r.g. 4220/2025 promossa da
, nato in [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Nicola Parisio;
- ricorrente -
contro
Controparte_1
[...]
[...]
- resistente contumace –
OGGETTO: impugnazione avverso diniego permesso di soggiorno
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 31.01.2025 l'odierno ricorrente adiva Codesto Tribunale, in quanto leso dal silenzio serbato dall'Amministrazione in relazione all'istanza di rilascio del permesso di soggiorno ex art. 19 del D.lgs 286/1998.
Il , nonostante la regolarità della notificazione, non si è costituito Controparte_1 in giudizio, per cui se ne dichiara la contumacia.
A sostegno della propria domanda, il ricorrente esponeva che: in data 28.09.2022 formalizzava l'istanza al fine di ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale;
che, l'istanza presentata veniva debitamente corroborata da documentazione lavorativa e ulteriori documenti comprovanti anche il livello di integrazione sociale, culturale e lavorativa raggiunta in Italia;
che, la Questura di CP_1 provvedeva a fissare un appuntamento per il giorno 10.03.2023, senza provvedere al rilascio del predetto titolo né alla fissazione di un ulteriore appuntamento;
che, dalla consultazione del Portale online della Polizia di Stato, lo stato del titolo di soggiorno risulta essere ancora “in trattazione”; che, ad oggi, il considerevole lasso di tempo trascorso continua a pregiudicare la sfera privata e personale dell'istante.
Ha concluso chiedendo di: “accertarsi e dichiararsi il diritto del ricorrente alla protezione speciale ai sensi dell'art. 19, commi 1, 1.1. e 1.2, T.U.I. ante riforma di cui al
D.L. nr. 20/2023 e, per l'effetto, farsi ordine al , in persona del Controparte_1
Ministro p.t., e per esso alla Questura di in persona del questore p.t. di rilasciare CP_1 in favore del sig. , per tutte le ragioni esposte, un permesso di Parte_1 soggiorno per “protezione speciale”, di cui all'art. 19, commi 1.1 e 1.2 del Decreto
Legislativo n. 286/1998, come riformato dall'articolo 1, comma 1, lettera e) del D.L. n.
130/2020; 2) in subordine: farsi ordine, al in persona del Ministro Controparte_1
p.t., e per esso alla Questura di in persona del questore p.t., nonché alla CP_1
Controparte_1
, ciascuno per la propria sfera di competenza, di adottare tutti i più
[...] opportuni provvedimenti affinché venga adottato senza soluzione di continuità un provvedimento espresso di conclusione del procedimento amministrativo di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19, comma 1.2 del Decreto
Legislativo n. 286/1998”.
A sostegno della domanda il ricorrente ha depositato la seguente documentazione: ricevuta dell'istanza di formalizzazione rilasciata dalla Questura di il 28.09.2022 e CP_1 relativa convocazione per il giorno 10.03.2023 per il ritiro del titolo di soggiorno;
pagina internet del portale della Polizia di Stato da cui emerge lo stato del permesso di soggiorno
“in trattazione” consultato in data 19.11.2024, il 02.11.2025 e il 23.01.2025; ricevuta relativa alla denuncia di rapporto di lavoro domestico presentata in data 11.09.2023, categoria “Colf”; n. 18 buste paga (sett., ott., nov., dic. e 13esima mensilità 2023; da gennaio a dicembre e 13esima mensilità 2024); dichiarazione sostitutiva della
Certificazione Unica relativa alla prestazione di lavoro domestico nell'anno 2023.
***
Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati.
Rispetto alla richiesta del ricorrente, l'art. 2, comma 1, L. 241/1990, espressamente sancisce: “Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo”.
Peraltro, il diritto ad una buona amministrazione è previsto, su un piano sovraordinato, dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, il cui art. 41, comma 1, afferma: “Ogni persona ha diritto a che le questioni che la riguardano siano trattate in modo imparziale ed equo ed entro un termine ragionevole dalle istituzioni, organi e organismi dell'Unione”.
Ciò premesso, nel caso di specie non può ritenersi assolutamente ragionevole il lasso di tempo trascorso, di ben due anni e mezzo, in cui l'Amministrazione non ha provveduto alla conclusione del procedimento con un provvedimento espresso e motivato in ordine al rilascio del titolo richiesto, tanto meno ha provveduto ad atti di impulso relativi all'istruttoria del procedimento.
Inoltre, considerato che, affinché la Questura emetta il provvedimento richiesto, si rende necessario acquisire il relativo parere da parte della
[...]
, deve ritenersi sussistente il diritto del Controparte_1 richiedente all'esame della sua domanda, non potendo il giudice sostituire l'organo amministrativo.
Peraltro non è stata fornita la prova che tutta la documentazione prodotta in giudizio sia stata depositata anche dinanzi alla Questura per cui non è possibile valutare la completezza degli atti ai fini della verifica della domanda in sede amministrativa.
Ne discende che, sebbene il giudizio abbia ad oggetto l'accertamento di un diritto soggettivo del ricorrente, l'assenza del necessario svolgimento del preventivo ed obbligatorio procedimento amministrativo, soltanto all'esito del quale può essere adita l'autorità giudiziaria, rende la domanda proposta di accertamento del diritto del ricorrente alla protezione speciale ai sensi dell'art. 19 D.lgs n. 286/1998, sotto tale profilo inammissibile.
Essendo il ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone: - Dichiara il diritto di , nato in [...], il [...], Parte_1 all'esame della sua domanda e ordina al di provvedere alla Controparte_1 conclusione del procedimento mediante un provvedimento espresso nei termini di legge;
- Dichiara inammissibile la domanda ex art. 19 dlgs 286/98;
- Compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 4.8.25
La Giudice
Dott.ssa Maria RM AR
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, nella persona della Giudice Dott.ssa Maria RM AR, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n.r.g. 4220/2025 promossa da
, nato in [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Nicola Parisio;
- ricorrente -
contro
Controparte_1
[...]
[...]
- resistente contumace –
OGGETTO: impugnazione avverso diniego permesso di soggiorno
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 31.01.2025 l'odierno ricorrente adiva Codesto Tribunale, in quanto leso dal silenzio serbato dall'Amministrazione in relazione all'istanza di rilascio del permesso di soggiorno ex art. 19 del D.lgs 286/1998.
Il , nonostante la regolarità della notificazione, non si è costituito Controparte_1 in giudizio, per cui se ne dichiara la contumacia.
A sostegno della propria domanda, il ricorrente esponeva che: in data 28.09.2022 formalizzava l'istanza al fine di ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale;
che, l'istanza presentata veniva debitamente corroborata da documentazione lavorativa e ulteriori documenti comprovanti anche il livello di integrazione sociale, culturale e lavorativa raggiunta in Italia;
che, la Questura di CP_1 provvedeva a fissare un appuntamento per il giorno 10.03.2023, senza provvedere al rilascio del predetto titolo né alla fissazione di un ulteriore appuntamento;
che, dalla consultazione del Portale online della Polizia di Stato, lo stato del titolo di soggiorno risulta essere ancora “in trattazione”; che, ad oggi, il considerevole lasso di tempo trascorso continua a pregiudicare la sfera privata e personale dell'istante.
Ha concluso chiedendo di: “accertarsi e dichiararsi il diritto del ricorrente alla protezione speciale ai sensi dell'art. 19, commi 1, 1.1. e 1.2, T.U.I. ante riforma di cui al
D.L. nr. 20/2023 e, per l'effetto, farsi ordine al , in persona del Controparte_1
Ministro p.t., e per esso alla Questura di in persona del questore p.t. di rilasciare CP_1 in favore del sig. , per tutte le ragioni esposte, un permesso di Parte_1 soggiorno per “protezione speciale”, di cui all'art. 19, commi 1.1 e 1.2 del Decreto
Legislativo n. 286/1998, come riformato dall'articolo 1, comma 1, lettera e) del D.L. n.
130/2020; 2) in subordine: farsi ordine, al in persona del Ministro Controparte_1
p.t., e per esso alla Questura di in persona del questore p.t., nonché alla CP_1
Controparte_1
, ciascuno per la propria sfera di competenza, di adottare tutti i più
[...] opportuni provvedimenti affinché venga adottato senza soluzione di continuità un provvedimento espresso di conclusione del procedimento amministrativo di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19, comma 1.2 del Decreto
Legislativo n. 286/1998”.
A sostegno della domanda il ricorrente ha depositato la seguente documentazione: ricevuta dell'istanza di formalizzazione rilasciata dalla Questura di il 28.09.2022 e CP_1 relativa convocazione per il giorno 10.03.2023 per il ritiro del titolo di soggiorno;
pagina internet del portale della Polizia di Stato da cui emerge lo stato del permesso di soggiorno
“in trattazione” consultato in data 19.11.2024, il 02.11.2025 e il 23.01.2025; ricevuta relativa alla denuncia di rapporto di lavoro domestico presentata in data 11.09.2023, categoria “Colf”; n. 18 buste paga (sett., ott., nov., dic. e 13esima mensilità 2023; da gennaio a dicembre e 13esima mensilità 2024); dichiarazione sostitutiva della
Certificazione Unica relativa alla prestazione di lavoro domestico nell'anno 2023.
***
Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati.
Rispetto alla richiesta del ricorrente, l'art. 2, comma 1, L. 241/1990, espressamente sancisce: “Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo”.
Peraltro, il diritto ad una buona amministrazione è previsto, su un piano sovraordinato, dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, il cui art. 41, comma 1, afferma: “Ogni persona ha diritto a che le questioni che la riguardano siano trattate in modo imparziale ed equo ed entro un termine ragionevole dalle istituzioni, organi e organismi dell'Unione”.
Ciò premesso, nel caso di specie non può ritenersi assolutamente ragionevole il lasso di tempo trascorso, di ben due anni e mezzo, in cui l'Amministrazione non ha provveduto alla conclusione del procedimento con un provvedimento espresso e motivato in ordine al rilascio del titolo richiesto, tanto meno ha provveduto ad atti di impulso relativi all'istruttoria del procedimento.
Inoltre, considerato che, affinché la Questura emetta il provvedimento richiesto, si rende necessario acquisire il relativo parere da parte della
[...]
, deve ritenersi sussistente il diritto del Controparte_1 richiedente all'esame della sua domanda, non potendo il giudice sostituire l'organo amministrativo.
Peraltro non è stata fornita la prova che tutta la documentazione prodotta in giudizio sia stata depositata anche dinanzi alla Questura per cui non è possibile valutare la completezza degli atti ai fini della verifica della domanda in sede amministrativa.
Ne discende che, sebbene il giudizio abbia ad oggetto l'accertamento di un diritto soggettivo del ricorrente, l'assenza del necessario svolgimento del preventivo ed obbligatorio procedimento amministrativo, soltanto all'esito del quale può essere adita l'autorità giudiziaria, rende la domanda proposta di accertamento del diritto del ricorrente alla protezione speciale ai sensi dell'art. 19 D.lgs n. 286/1998, sotto tale profilo inammissibile.
Essendo il ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone: - Dichiara il diritto di , nato in [...], il [...], Parte_1 all'esame della sua domanda e ordina al di provvedere alla Controparte_1 conclusione del procedimento mediante un provvedimento espresso nei termini di legge;
- Dichiara inammissibile la domanda ex art. 19 dlgs 286/98;
- Compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 4.8.25
La Giudice
Dott.ssa Maria RM AR