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Sentenza 20 luglio 2025
Sentenza 20 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 20/07/2025, n. 2884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2884 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14809/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
II SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice dott.ssa Laura Vincenza Amato ha pronunciato ex art. 281 sexies comma 3
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 14809/2022 promossa da
, rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, dall'avv. Pasquale Mirizzi;
Parte_1
RICORRENTE contro
Controparte_1
e , rappresentati e difesi ex lege
[...] Controparte_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari;
RESISTENTI
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 20.06.2025 che si intendono qui integralmente richiamate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 07.12.2022, ha proposto opposizione avverso il Parte_1 preavviso di iscrizione ipotecaria n.01476202200008016000, notificatogli in data 17.11.2022, in virtù delle cartelle esattoriali nr. 014.2020.0038855433000, 014.2020.0038855332000,
014.2021.0031894059000, 014.2021.0027409035000 e 014.2022.0025669110000, aventi ad oggetto somme relative a sanzioni amministrative di pertinenza del Ministero opposto. Ha eccepito l'illegittimità del preavviso di iscrizione ipotecaria e delle cartelle sottese, emesse nonostante la sua totale estraneità rispetto all'intera partita debitoria, circostanza che aveva già denunciato alla locale Tenenza della Guardia di Finanza in data 21.11.2022; ha riferito che le cartelle sottese erano state tutte autonomamente impugnate dinanzi al Tribunale di Bari e che in data 04.12.2022 il creditore aveva comunicato l'avvenuto discarico delle cartelle, senza, CP_1 però, revocare alcun gravame sul suo bene immobile, ragion per cui aveva introdotto il presente giudizio;
2. Costituendosi con comparsa depositata il 28.03.2023 il , della Controparte_1
ed hanno eccepito Controparte_1 Controparte_2
l'inammissibilità del ricorso introduttivo per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. in quanto entrambe le amministrazioni avevano, ciascuno per quanto di propria competenza, provveduto a revocare in autotutela gli atti impugnati in data antecedente all'introduzione del presente giudizio;
la violazione del principio ne bis in idem, in quanto, come riferito dallo stesso opponente, le cartelle sottese all'atto impugnato erano tutte oggetto di autonoma impugnazione e, di conseguenza, la presente azione costituiva una duplicazione della domanda già proposta;
hanno chiesto, in subordine, dichiararsi l'intervenuta cessazione della materia del contendere, poiché resasi conto dell'errore l'amministrazione aveva disposto in via di autotutela lo sgravio del ruolo sotteso alle cartelle in questione in data 01.12.2022, cui seguiva in data 13.12.2022 l'archiviazione da parte di del fascicolo n. 014/2022/30973 relativo al Controparte_3 preavviso di iscrizione d'ipoteca opposto.
3. La causa, istruita essenzialmente sulla scorta della produzione documentale versata in atti,
è stata rinviata all'udienza del 20.06.2025, ove è stata trattenuta per la decisione ex art. 281 sexies comma 3 c.p.c.
4. Dalla documentazione in atti - e per sua stessa ammissione - risulta che l'odierno opponente ha ricevuto comunicazione dello sgravio delle cartelle sottese al preavviso, qui impugnato, in data
4.12.2022 e, quindi, anteriormente al deposito del presente ricorso.
Difetta, dunque, un interesse ad agire in capo al ricorrente nell'opposizione ad un atto che, pur autonomamente impugnabile, non è ancora idoneo a creare alcun vincolo sui beni, tanto da richiederne l'annullamento. L'opposizione al preavviso è, infatti, una mera facoltà del contribuente e non un vero e proprio onere processuale, tant'è che la mancata opposizione al preavviso non pregiudica la possibilità di opporsi all'atto definitivo, ossia all'effettiva iscrizione ipotecaria. Attraverso l'impugnazione del preavviso di ipoteca si mira, peraltro, a contestare la pretesa impositiva o vizi della procedura attinenti alle cartelle sottese, allorché se ne contesti la mancata notifica, al fine di impedire la successiva iscrizione ipotecaria.
Nella specie, l'ente impositore aveva già provveduto ad annullare le cartelle di pagamento, che avrebbero legittimato l'atto di iscrizione ipotecaria, e non poteva procedere alla revoca di alcun gravame, come erroneamente asserito dall'opponente nell'atto introduttivo, essendosi limitato a notificare una mera comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
Ebbene, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., “per proporre una domanda o contraddire alla stessa è necessario avervi interesse”. “L'interesse ad agire è, quindi, una condizione dell'azione e deve intendersi quale interesse al conseguimento di un'utilità o di un vantaggio non ottenibile senza
l'intervento del giudice. Inoltre, l'interesse deve essere attuale, nel senso che deve sussistere dal momento in cui si propone la domanda fino al termine del giudizio (ciò significa che, ove, nel corso del giudizio, sopravvengano fatti che determinano il venir meno dell'interesse potrà essere dichiarata la cessazione della materia del contendere) e concreto, cioè effettivo, ovvero deve essere valutato con riferimento ad un pregiudizio concretamente verificatosi ai danni del soggetto che esercita l'azione. In altri termini, chi intende agire in giudizio deve avere un interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile, non conseguibile senza l'intervento del giudice e che prescinde da qualsiasi indagine di merito sulla fondatezza della pretesa azionata
(così Cassazione Civile, sez. III, 20 gennaio 1998, n. 486)” (parte motiva Cassazione Civile, ordinanza n. 1098 del 21.01.2021).
Nel caso di specie, la proposizione del ricorso non avrebbe prodotto alcuna utilità ulteriore all'opponente, avendo lo stesso già ottenuto, in via stragiudiziale, l'annullamento delle cartelle esattoriali. Alcuna pronuncia ulteriore sarebbe stata, quindi, percorribile dal giudicante, non potendosi addivenire all'annullamento di un atto non produttivo di alcun effetto, quale è per l'appunto un mero preavviso.
5. In definitiva il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile.
6. Le spese processuali vanno poste a carico del ricorrente e liquidate come in dispositivo, secondo i parametri fissati dal d.m. 13/8/2022 n. 147, applicati i valori minimi previsti per lo scaglione di riferimento (indeterminabile complessità bassa), esclusa l'istruttoria, in ragione della semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa Laura Vincenza
Amato, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica: 1. Dichiara il ricorso inammissibile;
2. Condanna al pagamento delle spese di lite nei confronti del Parte_1 [...]
e di , Controparte_1 Controparte_4 in solido tra loro, liquidate nella misura di € 2.906,00, oltre rimborso spese al 15% iva e cpa come per legge;
Così deciso in Bari il 20.07.2025
Il Giudice Laura Vincenza Amato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
II SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice dott.ssa Laura Vincenza Amato ha pronunciato ex art. 281 sexies comma 3
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 14809/2022 promossa da
, rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, dall'avv. Pasquale Mirizzi;
Parte_1
RICORRENTE contro
Controparte_1
e , rappresentati e difesi ex lege
[...] Controparte_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari;
RESISTENTI
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 20.06.2025 che si intendono qui integralmente richiamate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 07.12.2022, ha proposto opposizione avverso il Parte_1 preavviso di iscrizione ipotecaria n.01476202200008016000, notificatogli in data 17.11.2022, in virtù delle cartelle esattoriali nr. 014.2020.0038855433000, 014.2020.0038855332000,
014.2021.0031894059000, 014.2021.0027409035000 e 014.2022.0025669110000, aventi ad oggetto somme relative a sanzioni amministrative di pertinenza del Ministero opposto. Ha eccepito l'illegittimità del preavviso di iscrizione ipotecaria e delle cartelle sottese, emesse nonostante la sua totale estraneità rispetto all'intera partita debitoria, circostanza che aveva già denunciato alla locale Tenenza della Guardia di Finanza in data 21.11.2022; ha riferito che le cartelle sottese erano state tutte autonomamente impugnate dinanzi al Tribunale di Bari e che in data 04.12.2022 il creditore aveva comunicato l'avvenuto discarico delle cartelle, senza, CP_1 però, revocare alcun gravame sul suo bene immobile, ragion per cui aveva introdotto il presente giudizio;
2. Costituendosi con comparsa depositata il 28.03.2023 il , della Controparte_1
ed hanno eccepito Controparte_1 Controparte_2
l'inammissibilità del ricorso introduttivo per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. in quanto entrambe le amministrazioni avevano, ciascuno per quanto di propria competenza, provveduto a revocare in autotutela gli atti impugnati in data antecedente all'introduzione del presente giudizio;
la violazione del principio ne bis in idem, in quanto, come riferito dallo stesso opponente, le cartelle sottese all'atto impugnato erano tutte oggetto di autonoma impugnazione e, di conseguenza, la presente azione costituiva una duplicazione della domanda già proposta;
hanno chiesto, in subordine, dichiararsi l'intervenuta cessazione della materia del contendere, poiché resasi conto dell'errore l'amministrazione aveva disposto in via di autotutela lo sgravio del ruolo sotteso alle cartelle in questione in data 01.12.2022, cui seguiva in data 13.12.2022 l'archiviazione da parte di del fascicolo n. 014/2022/30973 relativo al Controparte_3 preavviso di iscrizione d'ipoteca opposto.
3. La causa, istruita essenzialmente sulla scorta della produzione documentale versata in atti,
è stata rinviata all'udienza del 20.06.2025, ove è stata trattenuta per la decisione ex art. 281 sexies comma 3 c.p.c.
4. Dalla documentazione in atti - e per sua stessa ammissione - risulta che l'odierno opponente ha ricevuto comunicazione dello sgravio delle cartelle sottese al preavviso, qui impugnato, in data
4.12.2022 e, quindi, anteriormente al deposito del presente ricorso.
Difetta, dunque, un interesse ad agire in capo al ricorrente nell'opposizione ad un atto che, pur autonomamente impugnabile, non è ancora idoneo a creare alcun vincolo sui beni, tanto da richiederne l'annullamento. L'opposizione al preavviso è, infatti, una mera facoltà del contribuente e non un vero e proprio onere processuale, tant'è che la mancata opposizione al preavviso non pregiudica la possibilità di opporsi all'atto definitivo, ossia all'effettiva iscrizione ipotecaria. Attraverso l'impugnazione del preavviso di ipoteca si mira, peraltro, a contestare la pretesa impositiva o vizi della procedura attinenti alle cartelle sottese, allorché se ne contesti la mancata notifica, al fine di impedire la successiva iscrizione ipotecaria.
Nella specie, l'ente impositore aveva già provveduto ad annullare le cartelle di pagamento, che avrebbero legittimato l'atto di iscrizione ipotecaria, e non poteva procedere alla revoca di alcun gravame, come erroneamente asserito dall'opponente nell'atto introduttivo, essendosi limitato a notificare una mera comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
Ebbene, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., “per proporre una domanda o contraddire alla stessa è necessario avervi interesse”. “L'interesse ad agire è, quindi, una condizione dell'azione e deve intendersi quale interesse al conseguimento di un'utilità o di un vantaggio non ottenibile senza
l'intervento del giudice. Inoltre, l'interesse deve essere attuale, nel senso che deve sussistere dal momento in cui si propone la domanda fino al termine del giudizio (ciò significa che, ove, nel corso del giudizio, sopravvengano fatti che determinano il venir meno dell'interesse potrà essere dichiarata la cessazione della materia del contendere) e concreto, cioè effettivo, ovvero deve essere valutato con riferimento ad un pregiudizio concretamente verificatosi ai danni del soggetto che esercita l'azione. In altri termini, chi intende agire in giudizio deve avere un interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile, non conseguibile senza l'intervento del giudice e che prescinde da qualsiasi indagine di merito sulla fondatezza della pretesa azionata
(così Cassazione Civile, sez. III, 20 gennaio 1998, n. 486)” (parte motiva Cassazione Civile, ordinanza n. 1098 del 21.01.2021).
Nel caso di specie, la proposizione del ricorso non avrebbe prodotto alcuna utilità ulteriore all'opponente, avendo lo stesso già ottenuto, in via stragiudiziale, l'annullamento delle cartelle esattoriali. Alcuna pronuncia ulteriore sarebbe stata, quindi, percorribile dal giudicante, non potendosi addivenire all'annullamento di un atto non produttivo di alcun effetto, quale è per l'appunto un mero preavviso.
5. In definitiva il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile.
6. Le spese processuali vanno poste a carico del ricorrente e liquidate come in dispositivo, secondo i parametri fissati dal d.m. 13/8/2022 n. 147, applicati i valori minimi previsti per lo scaglione di riferimento (indeterminabile complessità bassa), esclusa l'istruttoria, in ragione della semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa Laura Vincenza
Amato, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica: 1. Dichiara il ricorso inammissibile;
2. Condanna al pagamento delle spese di lite nei confronti del Parte_1 [...]
e di , Controparte_1 Controparte_4 in solido tra loro, liquidate nella misura di € 2.906,00, oltre rimborso spese al 15% iva e cpa come per legge;
Così deciso in Bari il 20.07.2025
Il Giudice Laura Vincenza Amato