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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 28/01/2025, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di GENOVA
In persona del Giudice dr.ssa Giovanna Golinelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nelle cause, iscritte ai nn. R.G. 2395/24, 2868/24 e 3160/24, promosse da:
e tutte rappresentate e difese, per mandati Parte_1 Parte_2 Parte_3
depositati nei rispettivi fascicoli telematici, dall'avv. Paolo Languasco ed elettivamente domiciliate nel suo studio in Genova, in Vico Falamonica 1/13; -ricorrenti-
CONTRO
, in persona del in persona del in;
Controparte_1 CP_2 CP_3
-convenuto contumace- Conclusioni per le ricorrenti:
: “Piaccia al Giudice Ill.mo, contrariis reiectis, al titolo meglio visto:
1. Accertare e dichiarare Parte_1
il diritto della ricorrente a percepite la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” di cui alla L 107/15; 2. Condannare la convenuta amministrazione a creare la pagina internet relativa alla
“Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” de quo in capo alla ricorrente e ad accreditarvi la somma di euro 500 annui netti per ogni anno lavorato a tempo determinato o per il periodo meglio visto;
quindi complessivamente per quanto di competenza sino all'AS 2021/2022 euro 1.000,00 netti,
o la somma maggiore o minore che il Giudice riterrà; il tutto oltre la maggior somma fra la rivalutazione e gli interessi legali (calcolati ex Art. 1284 cc, 1° e 4° comma).
3. In alternativa a quanto sopra condannare la convenuta amministrazione a corrispondere alla ricorrente le somme suddette al titolo meglio visto fondato sui fatti dedotti;
il tutto oltre la maggior somma fra la rivalutazione e gli interessi legali (calcolati ex Art.
1284 cc, 1° e 4° comma).
4. Condannare la convenuta amministrazione a pagare alla ricorrente quanto spettante, al titolo meglio visto per la retribuzione professionale docenti non corrisposta alla ricorrente, nell'AS 2020/2021 e 2021/2022 o per il periodo meglio visto;
il tutto oltre la maggior somma fra la rivalutazione e gli interessi legali (calcolati ex Art. 1284 cc, 1° e 4° comma).
5. Vinte le spese”; : “Piaccia al Giudice Ill.mo, contrariis reiectis, al titolo meglio visto:
1. Accertare e Parte_2
dichiarare il diritto della ricorrente a percepite la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” di cui alla L 107/15; 2. Condannare la convenuta amministrazione a creare la pagina internet relativa alla “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” de quo in capo alla ricorrente e ad accreditarvi la somma di euro 500 annui netti per ogni anno lavorato a tempo determinato
o per il periodo meglio visto;
quindi complessivamente per quanto di competenza sino all'AS 2022/2023 euro 2.500,00 netti, o la somma maggiore o minore che il Giudice riterrà; il tutto oltre la maggior somma fra la rivalutazione e gli interessi legali (calcolati ex Art. 1284 cc, 1° e 4° comma).
3. In alternativa a quanto sopra condannare la convenuta amministrazione a corrispondere alla ricorrente le somme suddette al titolo meglio visto fondato sui fatti dedotti;
il tutto oltre la maggior somma fra la rivalutazione e gli interessi legali
(calcolati ex Art. 1284 cc, 1° e 4° comma).
4. Condannare la convenuta amministrazione a pagare alla ricorrente quanto spettante, al titolo meglio visto per la retribuzione professionale docenti non corrisposta alla ricorrente, nell'AS 2020/2021 o per il periodo meglio visto;
il tutto oltre la maggior somma fra la rivalutazione e gli interessi legali (calcolati ex Art. 1284 cc, 1° e 4° comma).
5. Vinte le spese.”;
“Piaccia al Giudice Ill.mo, contrariis reiectis, al titolo meglio visto:
1. Accertare e Parte_3
dichiarare il diritto della ricorrente a percepite la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” di cui alla L 107/15; 2. Condannare la convenuta amministrazione a creare la pagina internet relativa alla “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” de quo in capo alla ricorrente e ad accreditarvi la somma di euro 500 annui netti per ogni anno lavorato a tempo determinato
o per il periodo meglio visto;
quindi complessivamente per quanto di competenza sino all'AS 2022/2023 euro 2.000,00 netti, o la somma maggiore o minore che il Giudice riterrà; il tutto oltre la maggior somma fra la rivalutazione e gli interessi legali (calcolati ex Art. 1284 cc, 1° e 4° comma).
3. In alternativa a quanto sopra condannare la convenuta amministrazione a corrispondere alla ricorrente le somme suddette al titolo meglio visto fondato sui fatti dedotti;
il tutto oltre la maggior somma fra la rivalutazione e gli interessi legali
(calcolati ex Art. 1284 cc, 1° e 4° comma).
4. Condannare la convenuta amministrazione a pagare alla ricorrente quanto spettante, al titolo meglio visto per la retribuzione professionale docenti non corrisposta alla ricorrente, nell'AS 2019/2020 e 2020/2021 o per il periodo meglio visto;
il tutto oltre la maggior somma fra la rivalutazione e gli interessi legali (calcolati ex Art. 1284 cc, 1° e 4° comma).
5. Vinte le spese.”.
Conclusioni per il MI: nessuna.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con separati ricorsi ex art. 414 c.p.c., depositati telematicamente rispettivamente il 15.05.2024, il 14.06.2024
e il 05.07.2024, poi riuniti per ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva, le ricorrenti hanno convenuto in giudizio il (di seguito, per brevità, anche solo Controparte_1
“MI”), esponendo di aver prestato servizio alle dipendenze del MI, in forza di una serie di contratti a tempo determinato, specificamente indicati in ricorso, relativi, per quanto qui rileva:
quanto a Parte_1
- a.s. 2020/2021: dal 23.11.2020 al 9.06.2021, dal 11.02.2021 al 10.3.2021, dal 11.03.2021 al 12.03.2021,
Supplenze brevi e saltuarie per complessivi 198 giorni;
- a.s. 2021/2022: dal 1.9.2021 al 23.12.2021, dal 7.10.2021 al 15.10.2021, dal 24.12.2021 al 25.12.2022, dal
26.02.2022 al13.04.2022, dal 26.04.2022 al 15.06.2022, dal 16.06.2022 al 30.06.2022, Supplenze brevi e saltuarie per complessivi 291 giorni;
- a.s. 2022/2023: dal 1.9.2022 assunta in ruolo (doc. depositato il 9.01.2025); quanto a Parte_2
- a.s. 2018/2019: dal 8.10.2018 al 30.06.2019, Servizio temporaneo fino al termine delle attività didattiche;
- a.s. 2019/2020: dal 17.9.2019 al 30.06.2020, Servizio temporaneo fino al termine delle attività didattiche;
- a.s. 2020/2021: dal 13.10.2020 al 09.06.2021, Supplenza breve per complessivi 239 giorni;
- a.s. 2021/2022: dal 06.9.2021 al 30.06.2022, Servizio temporaneo fino al termine delle attività didattiche;
- a.s. 2022/2023: dal 01.9.2023 al 30.06.2023, Servizio temporaneo fino al termine delle attività didattiche;
- a.s. 2023/2024: dal 1.9.2023 al 30.06.2024 Servizio temporaneo fino al termine delle attività didattiche
(come da doc. 6 allegato al ricorso); quanto a Parte_3
- a.s. 2019/2020: dal 19.11.2019 al 5.12.2019, dal 6.12.2019 al 8.12.2019, dal 3.02.2020 al 4.03.2020, dal
5.03.2020 al 27.03.2020, dal 28.03.2020 al 24.4.2020, dal 25.4.2020 al 4.52020, dal 5.5.2020 al 11.5.2020, dal 12.5.2020 al 10.6.2020, Supplenze brevi e saltuarie per complessivi 149 giorni;
- a.s. 2020/2021: dal 12.11.2020 al 18.12.2020, dal 21.12.2020 al 23.12.2020, dal 7.01.2021, al 8.01.2021, dal 11.01.2021 al 11.01.2021, dal 12.01.2021 al 26.03.2021, dal 29.03.2021 al 31.03.2021, dal 1.04.2021 al
3.04.2021, dal 4.4.2021 al 6.06.2021, dal 14.06.2021 al 14.06.2021, dal 16.06.2021 al 26.06.2021, supplenze brevi e saltuarie per complessivi 203 giorni;
- a.s. 2021/2022: dal 6.9.2021 al 30.06.2022, Servizio temporaneo fino al termine delle attività didattiche;
- a.s. 2022/2023: dal 19.9.2022 al 30.06.2023, Servizio temporaneo fino al termine delle attività didattiche;
- a.s. 2023/2024: dal 1.9.2023 al 31.8.2024 anno in prova per immissione in ruolo e ha già beneficiato della
“carta docente”.
Le ricorrenti, sostengono di avere svolto, in esecuzione dei menzionati contratti a termine, mansioni del tutto identiche a quelle proprie dei docenti assunti a tempo indeterminato;
ciò nonostante, il MI, violando il divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, non ha corrisposto loro la somma di euro 500,00, da erogarsi ai docenti in ragione d'anno scolastico, finalizzata (e vincolata) all'acquisto di beni e servizi formativi, in vista dello sviluppo delle competenze professionali (si tratta la c.d. carta elettronica del docente – nel seguito per brevità anche solo “carta docente” o “carta” - e dei “fondi” da accreditarsi su di essa); somma prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015.
L'inadempimento da parte del MI è proseguito nonostante le diffide delle ricorrenti rispettivamente del 18.03.2024 (doc. 4 ricorso ), del 31.08.2023 (doc. 8 ricorso ), del 07.06.2024 (doc.6 Pt_1 Pt_2 ricorso . Pt_3
Poste tali premesse, l e ricorrenti hanno chiesto, in principalità, la condanna del MI alla creazione della carta elettronica e ad accreditarvi l'importo di euro 500,00 per ogni anno scolastico sopra indicato, nel corso del quale hanno reso la propria attività lavorativa di docenti a tempo determinato.
Le ricorrenti hanno chiesto, altresì, il riconoscimento di una particolare porzione della retribuzione contrattualmente prevista, la c.d. “Retribuzione Professionale Docenti” (nel seguito, per brevità, anche solo
“RPD”), istituita dall'art. 7 del CCNL del 15 marzo 2001 per il personale del comparto scuola.
Il MINISTERO, infatti, da sempre riconosce la detta RPD ai soli docenti di ruolo ed ai docenti precari con contatto a termine scadente il 31 agosto, o il 30 giugno o alla conclusione delle attività didattiche, ma non ai docenti precari con supplenza breve e temporanea, resa ai sensi dell'art. 4, comma 3, l. 124/1999, di durata inferiore a quella annuale, anche nel caso in cui il docente abbia lavorato per l'intero anno scolastico, ma con una sequenza di contratti brevi;
il mancato pagamento della RPD ai “precari” con contratti brevi si pone in violazione del principio comunitario della parità di trattamento fra lavoratori a TD e lavoratori a tempo indeterminato, di cui alla direttiva CE 70/99.
Il MI, benché raggiunto da regolare notificazione del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, non si è costituito in nessuno dei giudizi, onde si è proceduto in sua contumacia.
La causa, istruita documentalmente, è stata discussa oralmente dal difensore delle parti attrici, che ha richiamato le conclusioni di cui al ricorso. L'avvocato Languasco ha, altresì, chiesto la distrazione delle spese di lite.
Relativamente alle domande della ricorrente , il legale, con il deposito della documentazione Pt_2 relativa all'anno in corso, ha, altresì, richiesto l'estensione della domanda, sia all'anno scolastico 2023/2024 - per il quale, erroneamente, nel ricorso, aveva dato atto che la professoressa fosse stata immessa in ruolo, pur documentando, sin da allora, che la stessa era, invece, solamente ancora nel sistema scolastico, avendo sottoscritto un contratto di supplenza - che per l'anno scolastico 2024/2025, in ragione del contratto di supplenza sino al 30.6.2025, di cui la ricorrente è stata, da ultimo destinataria.
Ritiene questo giudice che non sussistano ragioni ostative a tale estensione, per evidenti ragioni di economia del giudizio, destinato ad essere reiterato fino a quando non vi sia un mutamento nel comportamento del MI o una novella legislativa in materia.
È opportuno indicare, innanzitutto, i fatti essenziali ai fini del decidere, da ritenersi pacifici o comunque documentalmente provati.
È pacifico ed inoltre documentalmente provato, che le ricorrenti abbiano prestato attività lavorativa, con contratti a termine, negli aa.ss. e con le modalità sopra indicate.
E' altresì pacifico che le lavoratrici non abbiano percepito il beneficio della carta docente, in relazione ai detti periodi di lavoro.
Così come risulta pacifico, oltre che documentalmente provato: v. buste paga, che le richiedenti non abbiano percepito neppure la RPD, in relazione agl'indicati periodi di lavoro, oggetto delle domande. D'altra parte,
a fronte dell'allegazione di parte ricorrente di non avere percepito tali prestazioni, sarebbe spettato al MI fornire la prova contraria, alla luce delle previsioni generali di cui agli artt. 1218 ss. e 2697 c.c. Detta prova non è stata offerta.
E' pacifico, infine, che le ricorrenti non siano “uscite dal sistema scolastico”, atteso che tutte e tre le ricorrenti sono state immesse in ruolo nelle more del giudizio. In particolare, la prof.ssa è stata immessa Pt_1 in ruolo dal 1.9.2022 come da busta paga depositata il 9.01.2025, la prof.ssa ha sottoscritto un Pt_2 nuovo contratto di supplenza sino al termine delle attività didattiche, con decorrenza dal 6.9.2024 al
30.06.2025, come da relativo documento depositato dal legale in data 26.01.2025, la prof.ssa è Pt_3 stata immessa in ruolo dal 1.9.2023, come da contratto depositato in data 09.01.2025.
Tanto premesso e venendo al merito del ricorso, si osserva che le stesse questioni oggetto di causa sono già state ampiamente esaminate e decise da questo Tribunale in precedenti pronunce ai cui iter argomentativi ci si richiama a fondamento della presente decisione (v. tra le altre, le la sentenza n. 163/2024 pubbl. il
06/02/2024 RG n. 2412/2023 richiamata di seguito per ampli stralci).
1. Con recente decisione su rinvio pregiudiziale (sent. n. 29961/2023), la Suprema Corte di
Cassazione, ha poi chiarito, nella materia de qua, quanto segue:
- la carta docente e la relativa disciplina hanno precipuamente riguardo [v. ricognizione normativa di cui supra] al piano formativo e dell'aggiornamento professionale, piuttosto che a quello delle “dotazioni lavorative individuali in senso stretto”;
- la “taratura” dell'importo della carta “in una misura 'annua' e per 'anno scolastico' evidenzia la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima”;
- si tratta, dunque, di istituto di “sostegno alla didattica su un piano di durata almeno annuale”, rispondente ad una “scelta di discrezionalità normativa”; non è, peraltro, quello in discorso, l'“unico strumento di formazione, in ogni caso e per ogni durata dell'impegno didattico”;
- l'obbligazione del MI, relativa alla carta docente, è una obbligazione di pagamento a scopo vincolato e la sua fruizione è in “obiettivo collegamento… con una prestazione didattica o quanto meno con un'esigenza formativa tuttora funzionale al sistema scolastico”; in effetti, ai sensi del d.P.C.M. 28.11.2016, il diritto del lavoratore alla carta si estingue al momento della cessazione dal servizio;
- la carta è normativamente destinata al solo personale di ruolo, facendo eccezione, per l'anno 2023, la previsione di cui al d.l. n. 69/2023 (v. supra), relativa alle supplenze annuali, su organico di diritto;
- il riferimento, nella disciplina della carta, all'“anno scolastico”, non consente, anche alla luce della normativa UE e della decisione della CGUE sopra menzionata, di escludere “da un'identica percezione”
[dunque, si esclude qui l'attribuzione pro quota] “quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura”; si tratta del resto di “lavoratori che rendono una prestazione lavorativa pienamente comparabile a quella dei lavoratori a tempo indeterminato”;
- non può incidere sul diritto al beneficio, a fronte di tali supplenze (di durata commisurata all'anno scolastico), l'eventuale orario part time (orario comunque “tarato sull'intero anno scolastico”);
- la carta spetta in misura piena, dunque, ai supplenti annuali su vacanze dell'organico di diritto, al
31 agosto, e su vacanze dell'organico di fatto, al 30 giugno, di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della L. 124/1999, previa disapplicazione della disciplina nazionale in contrasto con l'art. 4, punto 1, dell'Accordo quadro;
- irrilevante è la precedente assegnazione, in corso di a.s., di supplenze brevi, se comunque venga poi conferita una supplenza “annuale” (al 30 giugno o al 31 agosto), perché tale circostanza è di per sé sufficiente a fondare il diritto alla carta del docente.
- “… la connessione dell'attribuzione della Carta ad una didattica annua verrebbe ingiustificatamente alterata se ad individuare i presupposti per il godimento del beneficio bastasse una mera sommatoria di giorni numericamente pari a quelli che un certo docente, con particolari condizioni di lavoro quali il part time, deve svolgere o se addirittura il raffronto andasse verso chi non svolge al momento attività didattica o se ancora dovesse valorizzarsi, al fine di estendere a tutti il beneficio, il fatto che un docente di ruolo occasionalmente inizi a prestare servizio ad anno scolastico in corso”;
- “in sé inidoneo è anche il dato normativo dei 180 giorni valorizzato da alcune norme del sistema scolastico. Si tratta infatti di norme riguardanti specifici fenomeni (la ricostruzione della carriera al passaggio di ruolo: art. 489, co. 1, d.lgs. 297/1994, norma ora peraltro modificata;
la retribuzione nei mesi estivi: art. 527 del medesimo d. lgs.; l'idoneità del servizio ad essere valutato per il superamento dell'anno di prova), che non si prestano, per la singolarità dei fini per i quali sono dettate, a costituire un valido metro di paragone per le valutazioni qui necessarie per definire il senso dell'”annualità” di una didattica”;
- “semmai… il tema è se un termine sostanzialmente analogo [ai 180 giorni] non possa essere recuperato per supplenze temporanee che coprano un lasso temporale pari o superiore a quello che, per quanto si va ad argomentare, giustifica il pieno riconoscimento della Carta Docente in caso di supplenze ai sensi dell'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999”;
- potrebbe rilevare se il ricorrente, al di là della “veste giuridica” delle supplenze, “… presenta quell'annata come unitariamente svolta come supplenza fino al termine delle attività didattiche”, ovvero se
“… fra… primo contratto e quello successivo non vi è alcuna discontinuità temporale, né di cattedra o posti, rimasti identici…”.
2. Ritiene il Tribunale, a fronte delle differenti opzioni prospettate dalla S.C., che (fermo il diritto all'integrale riconoscimento del beneficio ai supplenti su posti dell'organico di fatto e dell'organico di diritto;
peraltro, questi ultimi, normativamente equiparati ai docenti di ruolo per l'a.s. 2023/2024):
- anche le supplenze (pur) temporanee, che abbiano interessato nel complesso (anche a seguito del susseguirsi di più contratti) il periodo dell'anno scolastico che va dal mese di gennaio (quando la
“copertura” delle cattedre tende normalmente a consolidarsi) a quello di giugno (quando le attività didattiche si avviano a conclusione), ovvero di equivalente durata (gg. 150 circa), diano diritto al riconoscimento integrale della carta del docente, in quanto tale durata non si discosta di molto dal
“termine” ex artt. 489, co. 1, e 527 d.lgs. 297/1994 (che - pur non strettamente pertinente - può essere “recuperato” al fine dell'individuazione di una prestazione temporanea “non dissimile” da quella
“annuale”: v. supra) e da quella delle supplenze su organico di fatto. Esse, inoltre, appaino caratterizzate da requisiti di durata e di “continuità” (da valutarsi complessivamente, a fronte dell'intero anno scolastico e delle connesse esigenze didattiche) comparabili a quelli delle supplenze fino al 30 giugno;
- a fronte di supplenze temporanee di minor durata, deve applicarsi, al fine di non collidere con la disciplina unionale, la regola pro rata temporis, ricalibrando l'entità economica del beneficio cui i docenti
“precari” hanno diritto, in ragione della (minore) durata dei periodi d'insegnamento. La predetta regola è in effetti prevista dalla clausola 4, punto 2, dell'Accordo quadro. Secondo la clausola, dunque, il generale divieto di discriminazione dei lavoratori a tempo determinato, che, con riguardo alle condizioni d'impiego, non possono essere trattati in modo meno favorevole di quelli a tempo indeterminato comparabili (a meno che non sussistano ragioni oggettive), non esclude che “Se del caso, si applicherà il principio del pro rata temporis”. E le situazioni ora in questione giustificano certamente il ricorso al principio pro rata temporis, alla luce della minore (rispetto allo standard annuale e situazioni equiparate) partecipazione dei
“supplenti” alla didattica;
didattica che costituisce - come indicato dalla Suprema Corte - il fulcro delle valutazioni legislative, non irragionevoli, circa l'opportunità dell'attribuzione del peculiare (e non esclusivo) sostegno alla formazione in discorso. Insomma, la riparametrazione della carta docente appare non irragionevole e neppure discriminatoria, a fronte delle situazioni obiettive in disamina.
In entrambi i casi, ovviamente, il riconoscimento del beneficio (per intero o pro rata temporis) può avvenire previa disapplicazione della disciplina nazionale, in contrasto con l'art. 4, punto 1, dell'Accordo quadro.
3. Una volta accertato l'inadempimento del MI, debbono esaminarsi i rimedi esperibili dai lavoratori a termine.
Ha chiarito la S.C., al riguardo, che:
- l'azione consentita al lavoratore, in generale, è l'“azione di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della Carta Docente, per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame”; “oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”;
- la carta è attribuita ed utilizzabile secondo le modalità previste in via generale, senza che vi ostino la mancanza di tempestiva domanda e la decadenza biennale generalmente prevista;
- ai fini dell'adempimento, non osta il fatto che la carta sia richiesta per periodi precedenti d'insegnamento, dovendo comunque l'Amministrazione “dare accesso al portale” agli aventi diritto, al fine di provvedere al “pagamento”;
- il diritto alla prestazione si converte in diritto al risarcimento del danno, secondo i principi generali, solo in caso d'impossibilità della prestazione o di carenza d'interesse in capo alle parti del rapporto;
- l'interesse all'adempimento del lavoratore permane finché “sia ancora interno al sistema educativo scolastico”; del pari permane, in tali casi, l'interesse del MI all'adempimento con modalità specifiche;
- la cessazione dal servizio comporta l'estinzione del diritto alla carta “per ragioni intrinsecamente connesse con la struttura dell'obbligazione 'di scopo'”,
- “… rispetto al personale precario, la nozione di 'cessazione' va evidentemente adattata, perché altrimenti si dovrebbe dire che, con la cessazione della supplenza, cessando anche il servizio, non resti altro percorso che quello risarcitorio. Così però non è… poiché la Carta può comunque essere utilizzata nell'arco del biennio, ciò significa che, se anche, nell'anno successivo, a quel docente non fosse attribuita una supplenza, egli potrebbe ancora fruire di quanto accreditato in suo favore. Ciò è conseguenza del fatto che la cessazione della supplenza di regola non significa uscita dal sistema scolastico”;
- “[a]nalogamente, l'effetto estintivo, nel caso di docenti precari a cui la Carta non sia stata tempestivamente attribuita, va definito in modo diverso. Il ragionamento va condotto tenendo conto appunto del nesso tra Carta e formazione. Tale nesso, se, per i docenti di ruolo, giustifica l'estinzione del diritto alla fruizione del bonus quando il servizio venga meno, nel caso di docenti precari cui la Carta non sia stata attribuita tempestivamente, impone di connettere l'effetto estintivo non all'ultimarsi della supplenza, ma alla fuoriuscita di essi dal sistema scolastico”; con venir meno dell'interesse bilaterale alla formazione;
- “[q]uindi, se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla Carta, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo. Al contrario, se un tale docente, dopo
l'annualità in cui è maturato il diritto alla Carta, sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico”;
- l'uscita deve essere valutata al momento della pronuncia, trattandosi di “distinguo [che] attiene al merito”.
Nel caso di specie, come sopra evidenziato, le parti ricorrenti risultano ad oggi presenti nel sistema scolastico, in quanto le professoresse e sono state immesse in ruolo, rispettivamente Pt_1 Pt_3 dal 1.9.2022 e dal 1.9.2023, mentre la professoressa è destinataria di un nuovo contratto di supplenza Pt_2 sino al termine delle attività didattiche, come da relativo contratto depositato in data 26.01.2025.
4.Conclusivamente, la domanda principale di cui al ricorso, di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della carta docente, deve essere accolta:
- per la prof.ssa in relazione agli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022, per un totale di 2 Pt_1 annualità; per la prof.ssa in relazione agli aa.ss. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, Pt_2
2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 per un totale di 7 annualità, per la prof.ssa in relazione agli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, Pt_3 per un totale di 4 annualità. Con riguardo a detti aa.ss., il MI va condannato, dunque, all'attribuzione alle ricorrenti indicate della carta stessa e all'accredito su di essa, della somma di euro 500,00 per ciascun a.s., oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dei diritti di accredito al saldo.
5. Venendo alla RPD, deve richiamarsi, innanzitutto, quanto recentemente e condivisibilmente affermato dalla Suprema Corte:
<
2. l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione
Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che «con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive» ed aggiungendo, al comma 3, che «la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...»;
2.1. quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto «in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio» e precisando, poi, che «per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio»;
3. dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto
(art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017);
4. non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle «condizioni di impiego» che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali «non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive »;
5. la clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale questa Corte ha già risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico in generale e del comparto scuola in particolare (Cass.
7.11.2016 n. 22558 sulla spettanza delle progressioni stipendiali agli assunti a tempo determinato del comparto scuola;
Cass.
26.11.2015 n. 24173 e Cass. 11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del CCNL comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante;
Cass. 17.2.2011 n. 3871 in tema di permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio;
5.1. in particolare la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno… [v. supra]; b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), «non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione» (Del Cerro Alonso, cit., punto 42); c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani
Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi);
5.2. l'interpretazione delle norme eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perché a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione
Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (fra le più recenti in tal senso Cass.
8.2.2016 n. 2468);
6. nel caso di specie la Corte territoriale, pur escludendo, erroneamente, la rilevanza del principio di non discriminazione fra assunti a tempo determinato e indeterminato, ha comunque evidenziato, in motivazione,
«che il supplente temporaneo, in quanto assunto per ragioni sostitutive, rende una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito» ed ha disatteso la tesi del secondo cui la durata temporalmente CP_1
limitata dell'incarico sarebbe incompatibile con la percezione della RPD;
7. una volta escluse, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dall'art. 6 del d.lgs. n. 368/2001, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto eurounitario;
8. si deve, pertanto, ritenere,… che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio «al personale docente ed educativo», senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n.
124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle «modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999» deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
9. una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del , secondo cui la RPD è incompatibile con prestazioni di durata CP_1 temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di «periodi di servizio inferiori al mese»>> (Cass. ord. n. 20015/2018; conf. Cass. ord. 6293/2020).
La Suprema Corte, nel provvedimento, ha enunciato, dunque, il principio di diritto secondo il quale:
<l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio>>.
5.1. Allora, deve ritenersi che anche alle richiedenti spettasse, in relazione ai periodi di lavoro a tempo determinato dedotti nel ricorso ( aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022; a.s. 2020/2021 e Pt_1 Pt_2
aa.ss. 2019/2020 e 2020/2021), la componente della retribuzione prevista per il personale Pt_3
docente, costituita dalla “Retribuzione Professionale Docenti”, e che esse abbiano diritto, quindi, ad ottenerne la corresponsione.
Del resto, non può dubitarsi che, svolgendo una supplenza in sostituzione di altro docente (di ruolo), abbia reso una prestazione lavorativa sostanzialmente corrispondente a quella del personale sostituito. In merito alla (piena) comparabilità dei docenti a termine con quelli in ruolo, non può che richiamarsi, comunque, quanto supra.
Dunque, non delineandosi, in generale e con particolare riguardo alla situazione delle ricorrenti negli anni per cui vi è domanda, significative difformità nell'attività svolta a tempo determinato, rispetto a quella del personale di ruolo, e pertanto ragioni oggettive di differenziazione, anche le domande inerenti alla RPD devono essere accolte.
Vi è richiesta di condanna generica, in punto RPD, e ad essa il Tribunale deve attenersi.
Va altresì dichiarato, quindi, il diritto delle ricorrenti alla corresponsione della RPD per gli anni scolastici dedotti, relazione ai periodi lavorati in qualità di docente a tempo determinato e dunque quanto alla prof.ssa per gli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022; quanto alla prof.ssa per l'a.s.. 2020/2021 Pt_1 Pt_2
e per la prof.ssa per gli aa.ss. 2019/2020 e 2020/2021 oltre accessori di legge. Pt_3
6. Quanto alle spese di giudizio, debbono essere liquidate come in dispositivo (opportunamente diminuite, in applicazione dell'art. 4 DM n. 55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022, in considerazione delle limitate e semplici questioni giuridiche e di fatto trattate e della modestissima attività processuale;
inoltre, deve tersi conto che, ai sensi dell'art. 4 del menzionato DM n. 55/2014, “Quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti,
e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta. La disposizione di cui al periodo precedente si applica quando più cause vengono riunite, dal momento dell'avvenuta riunione…”; onde, dal momento della riunione, le spese spettano una sola volta;
si ritiene di riconoscere, in relazione ad esse, un aumento del 10% per ognuno dei ricorrenti oltre il primo, alla luce della serialità del contenzioso e del modesto impegno richiesto onde differenziare le singole posizioni), e poste a carico del MI, in base alla soccombenza;
con distrazione a favore del difensore delle parti ricorrenti, antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria deduzione, eccezione e conclusione,
- dichiara il diritto delle ricorrenti ad usufruire della prestazione di cui all'art. 1, comma 121, legge n.
107 del 2015 (“carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”), del valore di euro
500,00 per ogni anno scolastico relazione agli aa.ss:
quanto alla prof.ssa 2020/2021 e 2021/2022 per un totale di 2 aa.ss. e, quindi, per Parte_1
complessivi euro 1.000,00, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali, dalla data dei singoli diritti di accredito al saldo;
quanto alla prof.ssa : 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, Parte_2
2023/2024 e 2024/2025 per un totale di 7 aa.ss. e, quindi, per complessivi euro 3.500,00, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali, dalla data dei singoli diritti di accredito al saldo;
quanto alla prof.ssa 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 per un totale di Parte_3
4 aa.ss. e, quindi, per complessivi euro 2.000,00, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali, dalla data dei singoli diritti di accredito al saldo;
- conseguentemente condanna il , in persona del Controparte_1
pro-tempore, ad assegnare alle ricorrenti sopraindicati la “carta elettronica per l'aggiornamento e CP_2
la formazione del docente” e ad accreditare su di essa gli importi indicati oltre i menzionati accessori;
- dichiara altresì tenuto e pertanto condanna il , in Controparte_1 persona di cui sopra, a corrispondere la Retribuzione Professionale Docenti ai ricorrenti:
per gli aa.ss.. 2020/2021 e 2021/2022, in relazione al lavoro svolto in forza di Parte_1
contratti a termine dedotti;
in ogni caso oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole maturazioni al saldo;
per l'a.s. 2020/2021, in relazione al lavoro svolto in forza di contratti a termine Parte_2
dedotti; in ogni caso oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole maturazioni al saldo;
per gli aa.ss. 2019/2020 e 2020/2021, in relazione al lavoro svolto in forza di Parte_3
contratti a termine dedotti;
in ogni caso oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole maturazioni al saldo;
- condanna, infine, il , in persona del Ministro pro- Controparte_1 tempore, a rifondere ai ricorrenti le spese del giudizio, spese che liquida complessivamente nella somma di euro 2.420,00 per onorari, oltre rimborso del C.U. per tutte le ricorrenti, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% e accessori di legge;
con distrazione a favore dell'avv. Paolo Languasco, antistatario.
Genova, il 28 gennaio 2025
IL GIUDICE
Giovanna Golinelli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di GENOVA
In persona del Giudice dr.ssa Giovanna Golinelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nelle cause, iscritte ai nn. R.G. 2395/24, 2868/24 e 3160/24, promosse da:
e tutte rappresentate e difese, per mandati Parte_1 Parte_2 Parte_3
depositati nei rispettivi fascicoli telematici, dall'avv. Paolo Languasco ed elettivamente domiciliate nel suo studio in Genova, in Vico Falamonica 1/13; -ricorrenti-
CONTRO
, in persona del in persona del in;
Controparte_1 CP_2 CP_3
-convenuto contumace- Conclusioni per le ricorrenti:
: “Piaccia al Giudice Ill.mo, contrariis reiectis, al titolo meglio visto:
1. Accertare e dichiarare Parte_1
il diritto della ricorrente a percepite la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” di cui alla L 107/15; 2. Condannare la convenuta amministrazione a creare la pagina internet relativa alla
“Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” de quo in capo alla ricorrente e ad accreditarvi la somma di euro 500 annui netti per ogni anno lavorato a tempo determinato o per il periodo meglio visto;
quindi complessivamente per quanto di competenza sino all'AS 2021/2022 euro 1.000,00 netti,
o la somma maggiore o minore che il Giudice riterrà; il tutto oltre la maggior somma fra la rivalutazione e gli interessi legali (calcolati ex Art. 1284 cc, 1° e 4° comma).
3. In alternativa a quanto sopra condannare la convenuta amministrazione a corrispondere alla ricorrente le somme suddette al titolo meglio visto fondato sui fatti dedotti;
il tutto oltre la maggior somma fra la rivalutazione e gli interessi legali (calcolati ex Art.
1284 cc, 1° e 4° comma).
4. Condannare la convenuta amministrazione a pagare alla ricorrente quanto spettante, al titolo meglio visto per la retribuzione professionale docenti non corrisposta alla ricorrente, nell'AS 2020/2021 e 2021/2022 o per il periodo meglio visto;
il tutto oltre la maggior somma fra la rivalutazione e gli interessi legali (calcolati ex Art. 1284 cc, 1° e 4° comma).
5. Vinte le spese”; : “Piaccia al Giudice Ill.mo, contrariis reiectis, al titolo meglio visto:
1. Accertare e Parte_2
dichiarare il diritto della ricorrente a percepite la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” di cui alla L 107/15; 2. Condannare la convenuta amministrazione a creare la pagina internet relativa alla “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” de quo in capo alla ricorrente e ad accreditarvi la somma di euro 500 annui netti per ogni anno lavorato a tempo determinato
o per il periodo meglio visto;
quindi complessivamente per quanto di competenza sino all'AS 2022/2023 euro 2.500,00 netti, o la somma maggiore o minore che il Giudice riterrà; il tutto oltre la maggior somma fra la rivalutazione e gli interessi legali (calcolati ex Art. 1284 cc, 1° e 4° comma).
3. In alternativa a quanto sopra condannare la convenuta amministrazione a corrispondere alla ricorrente le somme suddette al titolo meglio visto fondato sui fatti dedotti;
il tutto oltre la maggior somma fra la rivalutazione e gli interessi legali
(calcolati ex Art. 1284 cc, 1° e 4° comma).
4. Condannare la convenuta amministrazione a pagare alla ricorrente quanto spettante, al titolo meglio visto per la retribuzione professionale docenti non corrisposta alla ricorrente, nell'AS 2020/2021 o per il periodo meglio visto;
il tutto oltre la maggior somma fra la rivalutazione e gli interessi legali (calcolati ex Art. 1284 cc, 1° e 4° comma).
5. Vinte le spese.”;
“Piaccia al Giudice Ill.mo, contrariis reiectis, al titolo meglio visto:
1. Accertare e Parte_3
dichiarare il diritto della ricorrente a percepite la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” di cui alla L 107/15; 2. Condannare la convenuta amministrazione a creare la pagina internet relativa alla “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” de quo in capo alla ricorrente e ad accreditarvi la somma di euro 500 annui netti per ogni anno lavorato a tempo determinato
o per il periodo meglio visto;
quindi complessivamente per quanto di competenza sino all'AS 2022/2023 euro 2.000,00 netti, o la somma maggiore o minore che il Giudice riterrà; il tutto oltre la maggior somma fra la rivalutazione e gli interessi legali (calcolati ex Art. 1284 cc, 1° e 4° comma).
3. In alternativa a quanto sopra condannare la convenuta amministrazione a corrispondere alla ricorrente le somme suddette al titolo meglio visto fondato sui fatti dedotti;
il tutto oltre la maggior somma fra la rivalutazione e gli interessi legali
(calcolati ex Art. 1284 cc, 1° e 4° comma).
4. Condannare la convenuta amministrazione a pagare alla ricorrente quanto spettante, al titolo meglio visto per la retribuzione professionale docenti non corrisposta alla ricorrente, nell'AS 2019/2020 e 2020/2021 o per il periodo meglio visto;
il tutto oltre la maggior somma fra la rivalutazione e gli interessi legali (calcolati ex Art. 1284 cc, 1° e 4° comma).
5. Vinte le spese.”.
Conclusioni per il MI: nessuna.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con separati ricorsi ex art. 414 c.p.c., depositati telematicamente rispettivamente il 15.05.2024, il 14.06.2024
e il 05.07.2024, poi riuniti per ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva, le ricorrenti hanno convenuto in giudizio il (di seguito, per brevità, anche solo Controparte_1
“MI”), esponendo di aver prestato servizio alle dipendenze del MI, in forza di una serie di contratti a tempo determinato, specificamente indicati in ricorso, relativi, per quanto qui rileva:
quanto a Parte_1
- a.s. 2020/2021: dal 23.11.2020 al 9.06.2021, dal 11.02.2021 al 10.3.2021, dal 11.03.2021 al 12.03.2021,
Supplenze brevi e saltuarie per complessivi 198 giorni;
- a.s. 2021/2022: dal 1.9.2021 al 23.12.2021, dal 7.10.2021 al 15.10.2021, dal 24.12.2021 al 25.12.2022, dal
26.02.2022 al13.04.2022, dal 26.04.2022 al 15.06.2022, dal 16.06.2022 al 30.06.2022, Supplenze brevi e saltuarie per complessivi 291 giorni;
- a.s. 2022/2023: dal 1.9.2022 assunta in ruolo (doc. depositato il 9.01.2025); quanto a Parte_2
- a.s. 2018/2019: dal 8.10.2018 al 30.06.2019, Servizio temporaneo fino al termine delle attività didattiche;
- a.s. 2019/2020: dal 17.9.2019 al 30.06.2020, Servizio temporaneo fino al termine delle attività didattiche;
- a.s. 2020/2021: dal 13.10.2020 al 09.06.2021, Supplenza breve per complessivi 239 giorni;
- a.s. 2021/2022: dal 06.9.2021 al 30.06.2022, Servizio temporaneo fino al termine delle attività didattiche;
- a.s. 2022/2023: dal 01.9.2023 al 30.06.2023, Servizio temporaneo fino al termine delle attività didattiche;
- a.s. 2023/2024: dal 1.9.2023 al 30.06.2024 Servizio temporaneo fino al termine delle attività didattiche
(come da doc. 6 allegato al ricorso); quanto a Parte_3
- a.s. 2019/2020: dal 19.11.2019 al 5.12.2019, dal 6.12.2019 al 8.12.2019, dal 3.02.2020 al 4.03.2020, dal
5.03.2020 al 27.03.2020, dal 28.03.2020 al 24.4.2020, dal 25.4.2020 al 4.52020, dal 5.5.2020 al 11.5.2020, dal 12.5.2020 al 10.6.2020, Supplenze brevi e saltuarie per complessivi 149 giorni;
- a.s. 2020/2021: dal 12.11.2020 al 18.12.2020, dal 21.12.2020 al 23.12.2020, dal 7.01.2021, al 8.01.2021, dal 11.01.2021 al 11.01.2021, dal 12.01.2021 al 26.03.2021, dal 29.03.2021 al 31.03.2021, dal 1.04.2021 al
3.04.2021, dal 4.4.2021 al 6.06.2021, dal 14.06.2021 al 14.06.2021, dal 16.06.2021 al 26.06.2021, supplenze brevi e saltuarie per complessivi 203 giorni;
- a.s. 2021/2022: dal 6.9.2021 al 30.06.2022, Servizio temporaneo fino al termine delle attività didattiche;
- a.s. 2022/2023: dal 19.9.2022 al 30.06.2023, Servizio temporaneo fino al termine delle attività didattiche;
- a.s. 2023/2024: dal 1.9.2023 al 31.8.2024 anno in prova per immissione in ruolo e ha già beneficiato della
“carta docente”.
Le ricorrenti, sostengono di avere svolto, in esecuzione dei menzionati contratti a termine, mansioni del tutto identiche a quelle proprie dei docenti assunti a tempo indeterminato;
ciò nonostante, il MI, violando il divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, non ha corrisposto loro la somma di euro 500,00, da erogarsi ai docenti in ragione d'anno scolastico, finalizzata (e vincolata) all'acquisto di beni e servizi formativi, in vista dello sviluppo delle competenze professionali (si tratta la c.d. carta elettronica del docente – nel seguito per brevità anche solo “carta docente” o “carta” - e dei “fondi” da accreditarsi su di essa); somma prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015.
L'inadempimento da parte del MI è proseguito nonostante le diffide delle ricorrenti rispettivamente del 18.03.2024 (doc. 4 ricorso ), del 31.08.2023 (doc. 8 ricorso ), del 07.06.2024 (doc.6 Pt_1 Pt_2 ricorso . Pt_3
Poste tali premesse, l e ricorrenti hanno chiesto, in principalità, la condanna del MI alla creazione della carta elettronica e ad accreditarvi l'importo di euro 500,00 per ogni anno scolastico sopra indicato, nel corso del quale hanno reso la propria attività lavorativa di docenti a tempo determinato.
Le ricorrenti hanno chiesto, altresì, il riconoscimento di una particolare porzione della retribuzione contrattualmente prevista, la c.d. “Retribuzione Professionale Docenti” (nel seguito, per brevità, anche solo
“RPD”), istituita dall'art. 7 del CCNL del 15 marzo 2001 per il personale del comparto scuola.
Il MINISTERO, infatti, da sempre riconosce la detta RPD ai soli docenti di ruolo ed ai docenti precari con contatto a termine scadente il 31 agosto, o il 30 giugno o alla conclusione delle attività didattiche, ma non ai docenti precari con supplenza breve e temporanea, resa ai sensi dell'art. 4, comma 3, l. 124/1999, di durata inferiore a quella annuale, anche nel caso in cui il docente abbia lavorato per l'intero anno scolastico, ma con una sequenza di contratti brevi;
il mancato pagamento della RPD ai “precari” con contratti brevi si pone in violazione del principio comunitario della parità di trattamento fra lavoratori a TD e lavoratori a tempo indeterminato, di cui alla direttiva CE 70/99.
Il MI, benché raggiunto da regolare notificazione del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, non si è costituito in nessuno dei giudizi, onde si è proceduto in sua contumacia.
La causa, istruita documentalmente, è stata discussa oralmente dal difensore delle parti attrici, che ha richiamato le conclusioni di cui al ricorso. L'avvocato Languasco ha, altresì, chiesto la distrazione delle spese di lite.
Relativamente alle domande della ricorrente , il legale, con il deposito della documentazione Pt_2 relativa all'anno in corso, ha, altresì, richiesto l'estensione della domanda, sia all'anno scolastico 2023/2024 - per il quale, erroneamente, nel ricorso, aveva dato atto che la professoressa fosse stata immessa in ruolo, pur documentando, sin da allora, che la stessa era, invece, solamente ancora nel sistema scolastico, avendo sottoscritto un contratto di supplenza - che per l'anno scolastico 2024/2025, in ragione del contratto di supplenza sino al 30.6.2025, di cui la ricorrente è stata, da ultimo destinataria.
Ritiene questo giudice che non sussistano ragioni ostative a tale estensione, per evidenti ragioni di economia del giudizio, destinato ad essere reiterato fino a quando non vi sia un mutamento nel comportamento del MI o una novella legislativa in materia.
È opportuno indicare, innanzitutto, i fatti essenziali ai fini del decidere, da ritenersi pacifici o comunque documentalmente provati.
È pacifico ed inoltre documentalmente provato, che le ricorrenti abbiano prestato attività lavorativa, con contratti a termine, negli aa.ss. e con le modalità sopra indicate.
E' altresì pacifico che le lavoratrici non abbiano percepito il beneficio della carta docente, in relazione ai detti periodi di lavoro.
Così come risulta pacifico, oltre che documentalmente provato: v. buste paga, che le richiedenti non abbiano percepito neppure la RPD, in relazione agl'indicati periodi di lavoro, oggetto delle domande. D'altra parte,
a fronte dell'allegazione di parte ricorrente di non avere percepito tali prestazioni, sarebbe spettato al MI fornire la prova contraria, alla luce delle previsioni generali di cui agli artt. 1218 ss. e 2697 c.c. Detta prova non è stata offerta.
E' pacifico, infine, che le ricorrenti non siano “uscite dal sistema scolastico”, atteso che tutte e tre le ricorrenti sono state immesse in ruolo nelle more del giudizio. In particolare, la prof.ssa è stata immessa Pt_1 in ruolo dal 1.9.2022 come da busta paga depositata il 9.01.2025, la prof.ssa ha sottoscritto un Pt_2 nuovo contratto di supplenza sino al termine delle attività didattiche, con decorrenza dal 6.9.2024 al
30.06.2025, come da relativo documento depositato dal legale in data 26.01.2025, la prof.ssa è Pt_3 stata immessa in ruolo dal 1.9.2023, come da contratto depositato in data 09.01.2025.
Tanto premesso e venendo al merito del ricorso, si osserva che le stesse questioni oggetto di causa sono già state ampiamente esaminate e decise da questo Tribunale in precedenti pronunce ai cui iter argomentativi ci si richiama a fondamento della presente decisione (v. tra le altre, le la sentenza n. 163/2024 pubbl. il
06/02/2024 RG n. 2412/2023 richiamata di seguito per ampli stralci).
1. Con recente decisione su rinvio pregiudiziale (sent. n. 29961/2023), la Suprema Corte di
Cassazione, ha poi chiarito, nella materia de qua, quanto segue:
- la carta docente e la relativa disciplina hanno precipuamente riguardo [v. ricognizione normativa di cui supra] al piano formativo e dell'aggiornamento professionale, piuttosto che a quello delle “dotazioni lavorative individuali in senso stretto”;
- la “taratura” dell'importo della carta “in una misura 'annua' e per 'anno scolastico' evidenzia la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima”;
- si tratta, dunque, di istituto di “sostegno alla didattica su un piano di durata almeno annuale”, rispondente ad una “scelta di discrezionalità normativa”; non è, peraltro, quello in discorso, l'“unico strumento di formazione, in ogni caso e per ogni durata dell'impegno didattico”;
- l'obbligazione del MI, relativa alla carta docente, è una obbligazione di pagamento a scopo vincolato e la sua fruizione è in “obiettivo collegamento… con una prestazione didattica o quanto meno con un'esigenza formativa tuttora funzionale al sistema scolastico”; in effetti, ai sensi del d.P.C.M. 28.11.2016, il diritto del lavoratore alla carta si estingue al momento della cessazione dal servizio;
- la carta è normativamente destinata al solo personale di ruolo, facendo eccezione, per l'anno 2023, la previsione di cui al d.l. n. 69/2023 (v. supra), relativa alle supplenze annuali, su organico di diritto;
- il riferimento, nella disciplina della carta, all'“anno scolastico”, non consente, anche alla luce della normativa UE e della decisione della CGUE sopra menzionata, di escludere “da un'identica percezione”
[dunque, si esclude qui l'attribuzione pro quota] “quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura”; si tratta del resto di “lavoratori che rendono una prestazione lavorativa pienamente comparabile a quella dei lavoratori a tempo indeterminato”;
- non può incidere sul diritto al beneficio, a fronte di tali supplenze (di durata commisurata all'anno scolastico), l'eventuale orario part time (orario comunque “tarato sull'intero anno scolastico”);
- la carta spetta in misura piena, dunque, ai supplenti annuali su vacanze dell'organico di diritto, al
31 agosto, e su vacanze dell'organico di fatto, al 30 giugno, di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della L. 124/1999, previa disapplicazione della disciplina nazionale in contrasto con l'art. 4, punto 1, dell'Accordo quadro;
- irrilevante è la precedente assegnazione, in corso di a.s., di supplenze brevi, se comunque venga poi conferita una supplenza “annuale” (al 30 giugno o al 31 agosto), perché tale circostanza è di per sé sufficiente a fondare il diritto alla carta del docente.
- “… la connessione dell'attribuzione della Carta ad una didattica annua verrebbe ingiustificatamente alterata se ad individuare i presupposti per il godimento del beneficio bastasse una mera sommatoria di giorni numericamente pari a quelli che un certo docente, con particolari condizioni di lavoro quali il part time, deve svolgere o se addirittura il raffronto andasse verso chi non svolge al momento attività didattica o se ancora dovesse valorizzarsi, al fine di estendere a tutti il beneficio, il fatto che un docente di ruolo occasionalmente inizi a prestare servizio ad anno scolastico in corso”;
- “in sé inidoneo è anche il dato normativo dei 180 giorni valorizzato da alcune norme del sistema scolastico. Si tratta infatti di norme riguardanti specifici fenomeni (la ricostruzione della carriera al passaggio di ruolo: art. 489, co. 1, d.lgs. 297/1994, norma ora peraltro modificata;
la retribuzione nei mesi estivi: art. 527 del medesimo d. lgs.; l'idoneità del servizio ad essere valutato per il superamento dell'anno di prova), che non si prestano, per la singolarità dei fini per i quali sono dettate, a costituire un valido metro di paragone per le valutazioni qui necessarie per definire il senso dell'”annualità” di una didattica”;
- “semmai… il tema è se un termine sostanzialmente analogo [ai 180 giorni] non possa essere recuperato per supplenze temporanee che coprano un lasso temporale pari o superiore a quello che, per quanto si va ad argomentare, giustifica il pieno riconoscimento della Carta Docente in caso di supplenze ai sensi dell'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999”;
- potrebbe rilevare se il ricorrente, al di là della “veste giuridica” delle supplenze, “… presenta quell'annata come unitariamente svolta come supplenza fino al termine delle attività didattiche”, ovvero se
“… fra… primo contratto e quello successivo non vi è alcuna discontinuità temporale, né di cattedra o posti, rimasti identici…”.
2. Ritiene il Tribunale, a fronte delle differenti opzioni prospettate dalla S.C., che (fermo il diritto all'integrale riconoscimento del beneficio ai supplenti su posti dell'organico di fatto e dell'organico di diritto;
peraltro, questi ultimi, normativamente equiparati ai docenti di ruolo per l'a.s. 2023/2024):
- anche le supplenze (pur) temporanee, che abbiano interessato nel complesso (anche a seguito del susseguirsi di più contratti) il periodo dell'anno scolastico che va dal mese di gennaio (quando la
“copertura” delle cattedre tende normalmente a consolidarsi) a quello di giugno (quando le attività didattiche si avviano a conclusione), ovvero di equivalente durata (gg. 150 circa), diano diritto al riconoscimento integrale della carta del docente, in quanto tale durata non si discosta di molto dal
“termine” ex artt. 489, co. 1, e 527 d.lgs. 297/1994 (che - pur non strettamente pertinente - può essere “recuperato” al fine dell'individuazione di una prestazione temporanea “non dissimile” da quella
“annuale”: v. supra) e da quella delle supplenze su organico di fatto. Esse, inoltre, appaino caratterizzate da requisiti di durata e di “continuità” (da valutarsi complessivamente, a fronte dell'intero anno scolastico e delle connesse esigenze didattiche) comparabili a quelli delle supplenze fino al 30 giugno;
- a fronte di supplenze temporanee di minor durata, deve applicarsi, al fine di non collidere con la disciplina unionale, la regola pro rata temporis, ricalibrando l'entità economica del beneficio cui i docenti
“precari” hanno diritto, in ragione della (minore) durata dei periodi d'insegnamento. La predetta regola è in effetti prevista dalla clausola 4, punto 2, dell'Accordo quadro. Secondo la clausola, dunque, il generale divieto di discriminazione dei lavoratori a tempo determinato, che, con riguardo alle condizioni d'impiego, non possono essere trattati in modo meno favorevole di quelli a tempo indeterminato comparabili (a meno che non sussistano ragioni oggettive), non esclude che “Se del caso, si applicherà il principio del pro rata temporis”. E le situazioni ora in questione giustificano certamente il ricorso al principio pro rata temporis, alla luce della minore (rispetto allo standard annuale e situazioni equiparate) partecipazione dei
“supplenti” alla didattica;
didattica che costituisce - come indicato dalla Suprema Corte - il fulcro delle valutazioni legislative, non irragionevoli, circa l'opportunità dell'attribuzione del peculiare (e non esclusivo) sostegno alla formazione in discorso. Insomma, la riparametrazione della carta docente appare non irragionevole e neppure discriminatoria, a fronte delle situazioni obiettive in disamina.
In entrambi i casi, ovviamente, il riconoscimento del beneficio (per intero o pro rata temporis) può avvenire previa disapplicazione della disciplina nazionale, in contrasto con l'art. 4, punto 1, dell'Accordo quadro.
3. Una volta accertato l'inadempimento del MI, debbono esaminarsi i rimedi esperibili dai lavoratori a termine.
Ha chiarito la S.C., al riguardo, che:
- l'azione consentita al lavoratore, in generale, è l'“azione di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della Carta Docente, per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame”; “oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”;
- la carta è attribuita ed utilizzabile secondo le modalità previste in via generale, senza che vi ostino la mancanza di tempestiva domanda e la decadenza biennale generalmente prevista;
- ai fini dell'adempimento, non osta il fatto che la carta sia richiesta per periodi precedenti d'insegnamento, dovendo comunque l'Amministrazione “dare accesso al portale” agli aventi diritto, al fine di provvedere al “pagamento”;
- il diritto alla prestazione si converte in diritto al risarcimento del danno, secondo i principi generali, solo in caso d'impossibilità della prestazione o di carenza d'interesse in capo alle parti del rapporto;
- l'interesse all'adempimento del lavoratore permane finché “sia ancora interno al sistema educativo scolastico”; del pari permane, in tali casi, l'interesse del MI all'adempimento con modalità specifiche;
- la cessazione dal servizio comporta l'estinzione del diritto alla carta “per ragioni intrinsecamente connesse con la struttura dell'obbligazione 'di scopo'”,
- “… rispetto al personale precario, la nozione di 'cessazione' va evidentemente adattata, perché altrimenti si dovrebbe dire che, con la cessazione della supplenza, cessando anche il servizio, non resti altro percorso che quello risarcitorio. Così però non è… poiché la Carta può comunque essere utilizzata nell'arco del biennio, ciò significa che, se anche, nell'anno successivo, a quel docente non fosse attribuita una supplenza, egli potrebbe ancora fruire di quanto accreditato in suo favore. Ciò è conseguenza del fatto che la cessazione della supplenza di regola non significa uscita dal sistema scolastico”;
- “[a]nalogamente, l'effetto estintivo, nel caso di docenti precari a cui la Carta non sia stata tempestivamente attribuita, va definito in modo diverso. Il ragionamento va condotto tenendo conto appunto del nesso tra Carta e formazione. Tale nesso, se, per i docenti di ruolo, giustifica l'estinzione del diritto alla fruizione del bonus quando il servizio venga meno, nel caso di docenti precari cui la Carta non sia stata attribuita tempestivamente, impone di connettere l'effetto estintivo non all'ultimarsi della supplenza, ma alla fuoriuscita di essi dal sistema scolastico”; con venir meno dell'interesse bilaterale alla formazione;
- “[q]uindi, se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla Carta, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo. Al contrario, se un tale docente, dopo
l'annualità in cui è maturato il diritto alla Carta, sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico”;
- l'uscita deve essere valutata al momento della pronuncia, trattandosi di “distinguo [che] attiene al merito”.
Nel caso di specie, come sopra evidenziato, le parti ricorrenti risultano ad oggi presenti nel sistema scolastico, in quanto le professoresse e sono state immesse in ruolo, rispettivamente Pt_1 Pt_3 dal 1.9.2022 e dal 1.9.2023, mentre la professoressa è destinataria di un nuovo contratto di supplenza Pt_2 sino al termine delle attività didattiche, come da relativo contratto depositato in data 26.01.2025.
4.Conclusivamente, la domanda principale di cui al ricorso, di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della carta docente, deve essere accolta:
- per la prof.ssa in relazione agli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022, per un totale di 2 Pt_1 annualità; per la prof.ssa in relazione agli aa.ss. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, Pt_2
2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 per un totale di 7 annualità, per la prof.ssa in relazione agli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, Pt_3 per un totale di 4 annualità. Con riguardo a detti aa.ss., il MI va condannato, dunque, all'attribuzione alle ricorrenti indicate della carta stessa e all'accredito su di essa, della somma di euro 500,00 per ciascun a.s., oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dei diritti di accredito al saldo.
5. Venendo alla RPD, deve richiamarsi, innanzitutto, quanto recentemente e condivisibilmente affermato dalla Suprema Corte:
<
2. l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione
Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che «con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive» ed aggiungendo, al comma 3, che «la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...»;
2.1. quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto «in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio» e precisando, poi, che «per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio»;
3. dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto
(art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017);
4. non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle «condizioni di impiego» che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali «non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive »;
5. la clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale questa Corte ha già risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico in generale e del comparto scuola in particolare (Cass.
7.11.2016 n. 22558 sulla spettanza delle progressioni stipendiali agli assunti a tempo determinato del comparto scuola;
Cass.
26.11.2015 n. 24173 e Cass. 11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del CCNL comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante;
Cass. 17.2.2011 n. 3871 in tema di permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio;
5.1. in particolare la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno… [v. supra]; b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), «non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione» (Del Cerro Alonso, cit., punto 42); c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani
Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi);
5.2. l'interpretazione delle norme eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perché a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione
Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (fra le più recenti in tal senso Cass.
8.2.2016 n. 2468);
6. nel caso di specie la Corte territoriale, pur escludendo, erroneamente, la rilevanza del principio di non discriminazione fra assunti a tempo determinato e indeterminato, ha comunque evidenziato, in motivazione,
«che il supplente temporaneo, in quanto assunto per ragioni sostitutive, rende una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito» ed ha disatteso la tesi del secondo cui la durata temporalmente CP_1
limitata dell'incarico sarebbe incompatibile con la percezione della RPD;
7. una volta escluse, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dall'art. 6 del d.lgs. n. 368/2001, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto eurounitario;
8. si deve, pertanto, ritenere,… che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio «al personale docente ed educativo», senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n.
124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle «modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999» deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
9. una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del , secondo cui la RPD è incompatibile con prestazioni di durata CP_1 temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di «periodi di servizio inferiori al mese»>> (Cass. ord. n. 20015/2018; conf. Cass. ord. 6293/2020).
La Suprema Corte, nel provvedimento, ha enunciato, dunque, il principio di diritto secondo il quale:
<l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio>>.
5.1. Allora, deve ritenersi che anche alle richiedenti spettasse, in relazione ai periodi di lavoro a tempo determinato dedotti nel ricorso ( aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022; a.s. 2020/2021 e Pt_1 Pt_2
aa.ss. 2019/2020 e 2020/2021), la componente della retribuzione prevista per il personale Pt_3
docente, costituita dalla “Retribuzione Professionale Docenti”, e che esse abbiano diritto, quindi, ad ottenerne la corresponsione.
Del resto, non può dubitarsi che, svolgendo una supplenza in sostituzione di altro docente (di ruolo), abbia reso una prestazione lavorativa sostanzialmente corrispondente a quella del personale sostituito. In merito alla (piena) comparabilità dei docenti a termine con quelli in ruolo, non può che richiamarsi, comunque, quanto supra.
Dunque, non delineandosi, in generale e con particolare riguardo alla situazione delle ricorrenti negli anni per cui vi è domanda, significative difformità nell'attività svolta a tempo determinato, rispetto a quella del personale di ruolo, e pertanto ragioni oggettive di differenziazione, anche le domande inerenti alla RPD devono essere accolte.
Vi è richiesta di condanna generica, in punto RPD, e ad essa il Tribunale deve attenersi.
Va altresì dichiarato, quindi, il diritto delle ricorrenti alla corresponsione della RPD per gli anni scolastici dedotti, relazione ai periodi lavorati in qualità di docente a tempo determinato e dunque quanto alla prof.ssa per gli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022; quanto alla prof.ssa per l'a.s.. 2020/2021 Pt_1 Pt_2
e per la prof.ssa per gli aa.ss. 2019/2020 e 2020/2021 oltre accessori di legge. Pt_3
6. Quanto alle spese di giudizio, debbono essere liquidate come in dispositivo (opportunamente diminuite, in applicazione dell'art. 4 DM n. 55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022, in considerazione delle limitate e semplici questioni giuridiche e di fatto trattate e della modestissima attività processuale;
inoltre, deve tersi conto che, ai sensi dell'art. 4 del menzionato DM n. 55/2014, “Quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti,
e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta. La disposizione di cui al periodo precedente si applica quando più cause vengono riunite, dal momento dell'avvenuta riunione…”; onde, dal momento della riunione, le spese spettano una sola volta;
si ritiene di riconoscere, in relazione ad esse, un aumento del 10% per ognuno dei ricorrenti oltre il primo, alla luce della serialità del contenzioso e del modesto impegno richiesto onde differenziare le singole posizioni), e poste a carico del MI, in base alla soccombenza;
con distrazione a favore del difensore delle parti ricorrenti, antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria deduzione, eccezione e conclusione,
- dichiara il diritto delle ricorrenti ad usufruire della prestazione di cui all'art. 1, comma 121, legge n.
107 del 2015 (“carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”), del valore di euro
500,00 per ogni anno scolastico relazione agli aa.ss:
quanto alla prof.ssa 2020/2021 e 2021/2022 per un totale di 2 aa.ss. e, quindi, per Parte_1
complessivi euro 1.000,00, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali, dalla data dei singoli diritti di accredito al saldo;
quanto alla prof.ssa : 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, Parte_2
2023/2024 e 2024/2025 per un totale di 7 aa.ss. e, quindi, per complessivi euro 3.500,00, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali, dalla data dei singoli diritti di accredito al saldo;
quanto alla prof.ssa 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 per un totale di Parte_3
4 aa.ss. e, quindi, per complessivi euro 2.000,00, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali, dalla data dei singoli diritti di accredito al saldo;
- conseguentemente condanna il , in persona del Controparte_1
pro-tempore, ad assegnare alle ricorrenti sopraindicati la “carta elettronica per l'aggiornamento e CP_2
la formazione del docente” e ad accreditare su di essa gli importi indicati oltre i menzionati accessori;
- dichiara altresì tenuto e pertanto condanna il , in Controparte_1 persona di cui sopra, a corrispondere la Retribuzione Professionale Docenti ai ricorrenti:
per gli aa.ss.. 2020/2021 e 2021/2022, in relazione al lavoro svolto in forza di Parte_1
contratti a termine dedotti;
in ogni caso oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole maturazioni al saldo;
per l'a.s. 2020/2021, in relazione al lavoro svolto in forza di contratti a termine Parte_2
dedotti; in ogni caso oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole maturazioni al saldo;
per gli aa.ss. 2019/2020 e 2020/2021, in relazione al lavoro svolto in forza di Parte_3
contratti a termine dedotti;
in ogni caso oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole maturazioni al saldo;
- condanna, infine, il , in persona del Ministro pro- Controparte_1 tempore, a rifondere ai ricorrenti le spese del giudizio, spese che liquida complessivamente nella somma di euro 2.420,00 per onorari, oltre rimborso del C.U. per tutte le ricorrenti, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% e accessori di legge;
con distrazione a favore dell'avv. Paolo Languasco, antistatario.
Genova, il 28 gennaio 2025
IL GIUDICE
Giovanna Golinelli