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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 03/12/2025, n. 1101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 1101 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 600/2020
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
IA Morabito Presidente
AN Morrone Consigliera rel.
Viviana Cusolito Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
FUNARO PIETRO
appellante e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
ND NI
appellato
CONCLUSIONI
per parte appellante: - Accertare e dichiarare che le somme riportate nell'atto di precetto in rinnovazione per cui è causa sono state correttamente conteggiate dal signor e per l'effetto dichiarare che l'opposizione a precetto spiegata dal Parte_1 signor è infondata sia in fatto sia in diritto, e quindi, rigettarla. CP_1
- In via subordinata e gradata, accertare e dichiarare che il signor ha Parte_1 diritto di procedere esecutivamente nei confronti di , sulla base di una CP_1 somma, inferiore o superiore a quella precettata, ma certamente superiore a quella indicata nel sentenza n. 120/20 impugnata, che sarà accertata in corso di causa, previa apposita c.t.u. tecnico contabile.
- In via ancor più subordinata, nel caso di non accoglimento dell'appello relativamente alle richieste sopra formulate, compensare tra l'attore appellante ed il convenuto appellato le spese di lite del doppio grado di giudizio, o in via ancora più gradata ridurre considerevolmente le spese di lite del primo grado di giudizio in capo al signor Pt_1
.
[...]
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre accessori come per legge, del doppio grado di giudizio, oltre iva e cpa come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c., in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
In via istruttoria si chiede ammettersi c.t.u. tecnico contabile (già richiesta e rigettata in primo grado) ai fine di determinare l'esatto importo dovuto, sulla base della sentenza n.
948/18, emessa dal Tribunale di Locri, dal signor al signor CP_1 Parte_1
a titolo di interessi sulle somme già liquidate nella suddetta sentenza.
[...]
per parte appellata: rigetto dell'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 120/2020 del Tribunale di Locri (opposizione a precetto), poiché infondato in fatto ed in diritto per come meglio esposto nella suddetta comparsa di costituzione e risposta.
In ogni caso condannare parte appellante alle spese e onorari professionali come per legge, oltre accessori di legge, da distrarre a favore del sottoscritto procuratore avvocato
ON DO.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Locri, si opponeva CP_1 all'atto di precetto notificato il 15.2.2019 da sulla scorta della Parte_1 sentenza n. 949/2018 del Tribunale di Locri, intimando il pagamento della somma di €
662.227,88, di cui € 605.201,08 per interessi. L'opponente deduceva l'erroneità della somma richiesta, in quanto la sentenza aveva condannato il a restituire la somma CP_1 di € 47.803,25 oltre agli interessi al tasso legale dalla data dei singoli pagamenti, per cui la somma richiesta era manifestamente eccessiva. pag. 2/6 Si costituiva che chiedeva di dichiarare cessata la materia del Parte_1 contendere, vista la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 949/2018 disposta nel giudizio d'appello con ordinanza del 23.5.2019 e, in subordine, concludeva per il rigetto dell'opposizione.
Con sentenza n. 120/2020, il Tribunale di Locri accoglieva parzialmente l'opposizione ed accertava che gli interessi dovuti da sul capitale liquidato in sentenza CP_1 del Tribunale di Locri n. 949/2018, pubblicata il 02.07.2018, ammontavano ad €
53.324,36, oltre gli interessi legali con decorrenza dalla data di notifica del precetto al saldo.
Con atto di citazione notificato il 16.11.2020, impugnava la predetta Parte_1 decisione, chiedendone la riforma nei termini su riportati e – dopo aver ampiamente illustrato le questioni di fatto e diritto oggetto del procedimento giudiziario conclusosi con la sentenza del Tribunale di Locri n. 949/2018, articolava un ampio motivo di impugnazione, così rubricato “Erroneità della sentenza che accerta e dichiara che
è tenuto al pagamento a titolo di interessi della somma di €. 53.324,36 CP_1 anziché €. 605.201,08, oltre gli interessi legali con decorrenza dalla data di notifica del precetto al saldo. Errore di calcolo. Erroneità della sentenza nella parte in cui determina l'ammontare del dovuto da parte del , senza una c.t.u. contabile. CP_1
Motivazione errata, insufficiente e contraddittoria. Errore di calcolo. Necessità di una
c.t.u. al fine della determinazione degli importi da liquidare. Erroneità della sentenza e motivazione insufficiente e contraddittoria con riferimento al rigetto della richiesta della c.t.u.. Erronea valutazione dell'istruttoria espletata. Errata valutazione delle risultanze istruttorie”, con il quale contestava la mancata nomina di un ctu per accertare gli interessi dovuti dal e riteneva erroneo il metodo utilizzato, e contestava la CP_1 condanna dell'opposto al pagamento delle spese nonostante il rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata dall'opponente.
Si costituiva in giudizio l'appellato, che evidenziava l'estraneità delle vicende relative alla decisione n. 949/2018 del Tribunale di Locri ed affermava la correttezza della decisione di prime cure, contestando il criterio di calcolo esemplificativamente utilizzato dall'appellante, concludendo per il rigetto dell'appello.
pag. 3/6 Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. L'appello è infondato e deve essere rigettato
Il giudie di prime cure non doveva necessariamente disporre una ctu per verificare gli interessi dovuti in esecuzione della sentenza. La consulenza tecnica d'ufficio è mezzo istruttorio ( e non una prova vera e propria) sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina dell'ausiliario giudiziario e la motivazione dell'eventuale diniego può anche essere implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato effettuata dal suddetto giudice. (cfr. ex multis, Cass. Sez. 1,
05/07/2007, n. 15219, Rv. 598312 - 01)
Il giudice di prime cure ha valorizzato la documentazione presente in atti, l'esistenza di una consulenza tecnica d'ufficio che aveva individuato esattamente le somme oggetto di restituzione e le date di decorrenza, ed analizzato il calcolo degli interessi effettuato dall'opponente, ritenendolo corretto, ed ha pertanto reputato del tutto superflua una consulenza tecnica ulteriore.
La corte condivide le conclusioni del Tribunale di Locri, visto che la verifica della correttezza dei calcoli poteva essere effettuata analizzando la documentazione prodotta dalle parti senza necessità di acquisire un ulteriore parere tecnico da parte di un consulente. Il giudice di prime cure, peraltro, non si limita a recepire il calcolo effettuato dall'opposto, ma procede ad una verifica di ciascun importo, giungendo alla conclusione indicata in dispositivo.
Peraltro, l'errore di calcolo riscontrato dall'appellante è frutto di un fraintendimento sul tenore della sentenza da eseguire. La decisione n. 949/2018 condanna CP_1 alla restituzione degli interessi usurari riscossi, ma non alla restituzione del capitale, per cui gli interessi dovuti sulla somma oggetto di restituzione non dovevano essere calcolati sull'importo totale delle somme versate da nel corso degli Parte_1 anni, ma sulle somme da questi corrisposte a titolo di interessi usurari, non dovuti. Ad esempio, nel caso indicato dall'appellante, la restituzione riguarda la parte di assegno pag. 4/6 costituito dagli interessi, ossia lire 50.000 per ogni milione, per cui gli interessi non devono essere calcolati su tutto l'assegno.
Il calcolo utilizzato dall'appellante è evidentemente viziato, e la verifica è semplice da effettuare, essendo sufficiente inserire i dati in una delle applicazioni per il calcolo degli interessi, giungendo al medesimo risultato indicato nella sentenza impugnata.
3. Anche il secondo motivo di appello non appare fondato. Il rigetto della domanda, meramente accessoria, di cui all'art. 96 c.p.c., a fronte del quasi integrale accoglimento della domanda di merito avanzata dalla medesima parte, non configura un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, sicché non può giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (cfr. Cass. n. 9532/2017, n. 11792/2018, n.
18036/2022).
4. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate utilizzando le tariffe previste per le cause di valore compreso tra€ 52.001 ed € 260.000 dal D.M.
55/2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, applicabile alle liquidazioni effettuate dopo la sua entrata in vigore anche per le fasi ed i gradi di giudizio precedenti, nei seguenti termini: € 1.489,00 per la fase di studio, € 956,00 per la fase introduttiva, €
2.163,00 per la fase di trattazione, € 2.552,00 per la fase decisionale, per un totale di €
7.160,00.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Locri n. 120/2020, così Parte_1 provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 7.160,00, oltre 15 % per spese generali,
i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. ON
DO;
pag. 5/6 3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 3 dicembre 2025
La Consigliera est. La Presidente
AN Morrone IA Morabito
pag. 6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 600/2020
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
IA Morabito Presidente
AN Morrone Consigliera rel.
Viviana Cusolito Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
FUNARO PIETRO
appellante e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
ND NI
appellato
CONCLUSIONI
per parte appellante: - Accertare e dichiarare che le somme riportate nell'atto di precetto in rinnovazione per cui è causa sono state correttamente conteggiate dal signor e per l'effetto dichiarare che l'opposizione a precetto spiegata dal Parte_1 signor è infondata sia in fatto sia in diritto, e quindi, rigettarla. CP_1
- In via subordinata e gradata, accertare e dichiarare che il signor ha Parte_1 diritto di procedere esecutivamente nei confronti di , sulla base di una CP_1 somma, inferiore o superiore a quella precettata, ma certamente superiore a quella indicata nel sentenza n. 120/20 impugnata, che sarà accertata in corso di causa, previa apposita c.t.u. tecnico contabile.
- In via ancor più subordinata, nel caso di non accoglimento dell'appello relativamente alle richieste sopra formulate, compensare tra l'attore appellante ed il convenuto appellato le spese di lite del doppio grado di giudizio, o in via ancora più gradata ridurre considerevolmente le spese di lite del primo grado di giudizio in capo al signor Pt_1
.
[...]
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre accessori come per legge, del doppio grado di giudizio, oltre iva e cpa come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c., in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
In via istruttoria si chiede ammettersi c.t.u. tecnico contabile (già richiesta e rigettata in primo grado) ai fine di determinare l'esatto importo dovuto, sulla base della sentenza n.
948/18, emessa dal Tribunale di Locri, dal signor al signor CP_1 Parte_1
a titolo di interessi sulle somme già liquidate nella suddetta sentenza.
[...]
per parte appellata: rigetto dell'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 120/2020 del Tribunale di Locri (opposizione a precetto), poiché infondato in fatto ed in diritto per come meglio esposto nella suddetta comparsa di costituzione e risposta.
In ogni caso condannare parte appellante alle spese e onorari professionali come per legge, oltre accessori di legge, da distrarre a favore del sottoscritto procuratore avvocato
ON DO.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Locri, si opponeva CP_1 all'atto di precetto notificato il 15.2.2019 da sulla scorta della Parte_1 sentenza n. 949/2018 del Tribunale di Locri, intimando il pagamento della somma di €
662.227,88, di cui € 605.201,08 per interessi. L'opponente deduceva l'erroneità della somma richiesta, in quanto la sentenza aveva condannato il a restituire la somma CP_1 di € 47.803,25 oltre agli interessi al tasso legale dalla data dei singoli pagamenti, per cui la somma richiesta era manifestamente eccessiva. pag. 2/6 Si costituiva che chiedeva di dichiarare cessata la materia del Parte_1 contendere, vista la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 949/2018 disposta nel giudizio d'appello con ordinanza del 23.5.2019 e, in subordine, concludeva per il rigetto dell'opposizione.
Con sentenza n. 120/2020, il Tribunale di Locri accoglieva parzialmente l'opposizione ed accertava che gli interessi dovuti da sul capitale liquidato in sentenza CP_1 del Tribunale di Locri n. 949/2018, pubblicata il 02.07.2018, ammontavano ad €
53.324,36, oltre gli interessi legali con decorrenza dalla data di notifica del precetto al saldo.
Con atto di citazione notificato il 16.11.2020, impugnava la predetta Parte_1 decisione, chiedendone la riforma nei termini su riportati e – dopo aver ampiamente illustrato le questioni di fatto e diritto oggetto del procedimento giudiziario conclusosi con la sentenza del Tribunale di Locri n. 949/2018, articolava un ampio motivo di impugnazione, così rubricato “Erroneità della sentenza che accerta e dichiara che
è tenuto al pagamento a titolo di interessi della somma di €. 53.324,36 CP_1 anziché €. 605.201,08, oltre gli interessi legali con decorrenza dalla data di notifica del precetto al saldo. Errore di calcolo. Erroneità della sentenza nella parte in cui determina l'ammontare del dovuto da parte del , senza una c.t.u. contabile. CP_1
Motivazione errata, insufficiente e contraddittoria. Errore di calcolo. Necessità di una
c.t.u. al fine della determinazione degli importi da liquidare. Erroneità della sentenza e motivazione insufficiente e contraddittoria con riferimento al rigetto della richiesta della c.t.u.. Erronea valutazione dell'istruttoria espletata. Errata valutazione delle risultanze istruttorie”, con il quale contestava la mancata nomina di un ctu per accertare gli interessi dovuti dal e riteneva erroneo il metodo utilizzato, e contestava la CP_1 condanna dell'opposto al pagamento delle spese nonostante il rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata dall'opponente.
Si costituiva in giudizio l'appellato, che evidenziava l'estraneità delle vicende relative alla decisione n. 949/2018 del Tribunale di Locri ed affermava la correttezza della decisione di prime cure, contestando il criterio di calcolo esemplificativamente utilizzato dall'appellante, concludendo per il rigetto dell'appello.
pag. 3/6 Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. L'appello è infondato e deve essere rigettato
Il giudie di prime cure non doveva necessariamente disporre una ctu per verificare gli interessi dovuti in esecuzione della sentenza. La consulenza tecnica d'ufficio è mezzo istruttorio ( e non una prova vera e propria) sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina dell'ausiliario giudiziario e la motivazione dell'eventuale diniego può anche essere implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato effettuata dal suddetto giudice. (cfr. ex multis, Cass. Sez. 1,
05/07/2007, n. 15219, Rv. 598312 - 01)
Il giudice di prime cure ha valorizzato la documentazione presente in atti, l'esistenza di una consulenza tecnica d'ufficio che aveva individuato esattamente le somme oggetto di restituzione e le date di decorrenza, ed analizzato il calcolo degli interessi effettuato dall'opponente, ritenendolo corretto, ed ha pertanto reputato del tutto superflua una consulenza tecnica ulteriore.
La corte condivide le conclusioni del Tribunale di Locri, visto che la verifica della correttezza dei calcoli poteva essere effettuata analizzando la documentazione prodotta dalle parti senza necessità di acquisire un ulteriore parere tecnico da parte di un consulente. Il giudice di prime cure, peraltro, non si limita a recepire il calcolo effettuato dall'opposto, ma procede ad una verifica di ciascun importo, giungendo alla conclusione indicata in dispositivo.
Peraltro, l'errore di calcolo riscontrato dall'appellante è frutto di un fraintendimento sul tenore della sentenza da eseguire. La decisione n. 949/2018 condanna CP_1 alla restituzione degli interessi usurari riscossi, ma non alla restituzione del capitale, per cui gli interessi dovuti sulla somma oggetto di restituzione non dovevano essere calcolati sull'importo totale delle somme versate da nel corso degli Parte_1 anni, ma sulle somme da questi corrisposte a titolo di interessi usurari, non dovuti. Ad esempio, nel caso indicato dall'appellante, la restituzione riguarda la parte di assegno pag. 4/6 costituito dagli interessi, ossia lire 50.000 per ogni milione, per cui gli interessi non devono essere calcolati su tutto l'assegno.
Il calcolo utilizzato dall'appellante è evidentemente viziato, e la verifica è semplice da effettuare, essendo sufficiente inserire i dati in una delle applicazioni per il calcolo degli interessi, giungendo al medesimo risultato indicato nella sentenza impugnata.
3. Anche il secondo motivo di appello non appare fondato. Il rigetto della domanda, meramente accessoria, di cui all'art. 96 c.p.c., a fronte del quasi integrale accoglimento della domanda di merito avanzata dalla medesima parte, non configura un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, sicché non può giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (cfr. Cass. n. 9532/2017, n. 11792/2018, n.
18036/2022).
4. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate utilizzando le tariffe previste per le cause di valore compreso tra€ 52.001 ed € 260.000 dal D.M.
55/2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, applicabile alle liquidazioni effettuate dopo la sua entrata in vigore anche per le fasi ed i gradi di giudizio precedenti, nei seguenti termini: € 1.489,00 per la fase di studio, € 956,00 per la fase introduttiva, €
2.163,00 per la fase di trattazione, € 2.552,00 per la fase decisionale, per un totale di €
7.160,00.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Locri n. 120/2020, così Parte_1 provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 7.160,00, oltre 15 % per spese generali,
i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. ON
DO;
pag. 5/6 3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 3 dicembre 2025
La Consigliera est. La Presidente
AN Morrone IA Morabito
pag. 6/6