Articolo 18 della Legge 5 maggio 1976, n. 257
Articolo 17
Versione
2 giugno 1976
Art. 18.
Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di approvazione, rispettivamente, del nuovo statuto dell'ente e del nuovo regolamento organico del personale di cui ai precedenti articoli 13 e 14, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili con la presente legge, lo statuto ed il regolamento vigenti all'entrata in vigore della legge stessa.

Entrata in vigore il 2 giugno 1976