Art. 18.
Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di approvazione, rispettivamente, del nuovo statuto dell'ente e del nuovo regolamento organico del personale di cui ai precedenti articoli 13 e 14, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili con la presente legge, lo statuto ed il regolamento vigenti all'entrata in vigore della legge stessa.
Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di approvazione, rispettivamente, del nuovo statuto dell'ente e del nuovo regolamento organico del personale di cui ai precedenti articoli 13 e 14, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili con la presente legge, lo statuto ed il regolamento vigenti all'entrata in vigore della legge stessa.