Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/05/2025, n. 3731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3731 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
La dott.ssa Amalia Urzini in funzione di Giudice del lavoro, all'udienza del 14.05.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.19417/2024 RG. lavoro e previdenza
TRA
, nato in [...] in data [...], Parte_1 rapp.to e difeso dall'avv. Giovanni Della Corte. ricorrente
E in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione Controparte_1 dott. , Controparte_2 rapp.to e difeso dagli avv.ti Pasquale Allocca e Marco Sica. resistente
OGGETTO: Risarcimento del danno da usura psico-fisica per lavoro straordinario.
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13.9.2024 l'epigrafato ricorrente ha convenuto in giudizio l
[...]
rassegnando le seguenti conclusioni “A. accertare e dichiarare che le ore di lavoro Controparte_1 straordinario prestate dal ricorrente in maniera fissa e continuativa nei periodi di riferimento, ricompresi nell'arco temporale di riferimento, eccedono il limite massimo fissato daall'art.5, comma 3, D.Lgs.n.66/03 e dall'art.28, comma 2, CCNL
Autoferrotranvieri Mobilità–TPL 28/11/2015 nonchè quello desumibile dal principio di ragionevolezza di cui ai precetti degli artt. 36, 32 Cost. e dell'art.2087 cc;
B. per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto al risarcimento del danno da usura psicofisica e/o da stress e/o quello meglio ritenuto e condannare la convenuta a corrispondere al ricorrente, a titolo di risarcimento del danno relativamente all'arco temporale 2014-2023, l'importo di € 44.792,71, così come risultante dal prospetto contabile riportato nella specifica sezione del presente atto;
C. in subordine, ove non dovessero essere ritenute congrue le somme indicate e/o non dovute alcune delle voci retributive richieste, ridurre le pretese del ricorrente nei limiti del giusto o nei limiti di quanto provato nel corso del processo. D. Condannare, in ogni caso, la società resistente al pagamento di spese e competenze del presente giudizio, rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
1
che nel corso del rapporto lavorativo erano state costantemente richieste prestazioni di lavoro straordinario, sia diurno che notturno, che superano i limiti fissati dalla normativa legale e convenzionale (rispettivamente
250 e 300 ore annuali), mantenendosi ben oltre quel criterio di ragionevolezza cui dovrebbe attenersi il datore di lavoro al fine di tutelare la salute e l'integrità psicofisica dei propri dipendenti, così come previsto dall'art. 36 della Costituzione e dall'art. 2087 del Codice Civile;
che nell'arco temporale compreso tra l'anno 2014 e l'anno 2023 aveva espletato n. 2.972,31 ore di lavoro straordinario in eccedenza rispetto ai sopra citati limiti quantitativi, come evidenziato in ricorso nella sezione dei conteggi. Con L' , ritualmente citato, si è costituto tempestivamente in giudizio eccependo la nullità del ricorso per violazione dell'art. 414 c.p.c., attesa la lacunosità degli elementi di fatto e di diritto, e l'infondatezza della domanda;
la prescrizione quinquennale del credito avendo il ricorrente notificato il ricorso il 30.9.2024 e non risultando alcun atto interruttivo della citata prescrizione;
in via subordinata e nell'ipotesi di accoglimento della domanda ha contestato l'ammontare del risarcimento riportato nei conteggi e le ore di straordinario;
in particolare ha evidenziato l'insistenza delle ore in eccesso nel primo semestre 2021, e lo svolgimento di 1,33 ore in eccesso nel primo semestre 2020; che pertanto l'ammontare di ore risulta essere complessivamente pari ad € 2.902,57 in luogo di Con quelle calcolate da controparte, pari a 2.972,31, così come riportato dall nella sotto riportata tabella parte integrante della presente memoria pari a 2.902,57 ore;
inoltre ha ribadito l'errata indicazione del numero di ore di straordinario in esubero, dovendo essere sottratte non solo le 250 ore annue previste dal D.lgs. n. 66/2003 ma anche le ulteriori ore previste dall'art. 28 del CCNL del
28.11.2015; l'errata indicazione del valore orario dello straordinario, diverso per ciascun anno di riferimento secondo le tabelle del CCNL;
l'insussistenza del danno da usura psico-fisica, non potendosi configurare come danno in re ipsa e dovendo essere provato anche mediante presunzioni. Con
ha concluso chiedendo di: “A) rigettare tutte le domande proposte dal ricorrente perché nulle, inammissibili, improcedibili, destituite di fondamento e non provate. B) in via subordinata: dichiarare la prescrizione quinquennale dell'eventuale diritto al risarcimento del danno o in subordine la prescrizione decennale del credito relativamente alla richiesta risarcitoria delle ore di straordinario in eccesso. Sempre in via subordinata e nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, determinare la misura del risarcimento del danno da usura psico-fisica in conformità al criterio equitativo del 10%/30% sopra indicato al punto II-e
(colonne O e P della tabella), riconoscendo al ricorrente gli importi ivi indicati ovvero i diversi e minori importi che risulteranno in corso di causa. In via ulteriormente subordinata e nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, riconoscere la misura del risarcimento del danno da usura psico-fisica nella percentuale del
2 15% dell'importo a titolo di straordinario eccedente la soglia annua (come da ultima colonna Q della tabella di cui al punto II-e), e/o nella minore somma che risulterà in corso di causa. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
All'odierna udienza, il Giudicante, all'esito della discussione orale e della camera di consiglio, ha deciso la causa con sentenza di cui ha dato pubblica lettura.
Preliminarmente deve essere respinta l'eccezione, formulata da parte convenuta, di nullità del ricorso introduttivo;
invero, tenuto conto del noto principio enucleato dalla Suprema Corte e secondo cui per aversi nullità del ricorso nel rito del lavoro non è sufficiente l'omessa indicazione dei fatti e degli elementi di diritto su cui la domanda si fonda e delle relative conclusioni in modo formale ma occorre che attraverso l'esame complessivo dell'atto ne sia impossibile l'individuazione (Cass.
SS.UU. n. 6140/93; n. 14090/01), va affermato che nella fattispecie risultano sussistenti i detti requisiti previsti dall'art. 414 nn. 3 e 4 c.p.c.: infatti, i medesimi sono individuabili nel contesto del ricorso, osservandosi in particolare che sia la questione di diritto sia gli elementi di fatto sono espressi con tutta la necessaria chiarezza e comunque con esposizione sufficiente a consentire alla parte convenuta una immediata ed esauriente difesa, ed a consentire al Giudicante di individuare il petitum e la causa petendi della controversia in esame.
Nel merito, le questioni controverse tra le parti riguardano la possibilità di considerare eccessiva la prestazione lavorativa resa dal ricorrente oltre i limiti contrattuali di espletamento del lavoro in orario straordinario al punto da integrare un danno da usura psico fisica, la necessità di allegazione e prova del danno assertivamente patito e la corretta quantificazione di tale danno.
In punto di diritto, trova applicazione al caso di specie la disposizione di cui all'art. 5 del d.lgs.
n. 66/2003, laddove prevede che “1. Il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario deve essere contenuto.
2. Fermi restando i limiti di cui all'articolo 4, i contratti collettivi di lavoro regolamentano le eventuali modalità di esecuzione delle prestazioni di lavoro straordinario.
3. In difetto di disciplina collettiva applicabile, il ricorso al lavoro straordinario è ammesso soltanto previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore per un periodo che non superi le duecentocinquanta ore annuali.
4. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario è inoltre ammesso in relazione a: a) casi di eccezionali esigenze tecnico- produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori;
b) casi di forza maggiore o casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dare luogo a un pericolo grave e immediato ovvero a un danno alle persone o alla produzione;
c) eventi particolari, come mostre, fiere e manifestazioni collegate alla attività produttiva, nonché allestimento di prototipi, modelli o simili, predisposti per le stesse, preventivamente comunicati agli uffici competenti ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, come sostituito dall'articolo 2, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e in tempo utile alle rappresentanze sindacali aziendali.
5. Il lavoro straordinario deve essere computato a parte e compensato con le maggiorazioni retributive previste dai contratti collettivi di lavoro. I contratti collettivi possono in ogni caso consentire che, in alternativa o in aggiunta alle maggiorazioni retributive, i lavoratori usufruiscano di riposi compensativi”.
3 La disciplina del lavoro straordinario è altresì integrata dalle previsioni contenute nel CCNL di settore, che, all'art. 28, stabilisce che “1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 11 dell'A.N. 12 marzo
1980 di rinnovo del c.c.n.l., si considera straordinaria la prestazione lavorativa che al termine del periodo plurisettimanale eccede il limite medio settimanale di cui all'art. 27, comma 1, primo capoverso, del presente accordo, fatti salvi gli accordi aziendali per i quali le ore di prestazione straordinaria sono conteggiate e retribuite relativamente al mese in cui sono svolte dal lavoratore.
2. In luogo del limite previsto dall'art. 5, comma 3, del
D.Lgs. n. 66/2003 e s.m.i. e ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 5, il limite massimo delle prestazioni lavorative straordinarie individuali è fissato in 150 ore per ogni periodo di 26 settimane consecutive di cui al comma 1 dell'articolo 27. Al conseguimento del predetto limite massimo individuale non concorrono le ore di straordinario svolte: ai sensi dell'art. 5, comma 4, del D.Lgs. n. 66/2003 e s.m.i.; ai sensi del secondo e terzo capoverso del comma 8 dell'art. 27 del presente accordo, nel qual caso conteggiate e retribuite relativamente al mese in cui sono prestate dal lavoratore;
per esigenze legate alle caratteristiche delle linee esercitate, in attuazione di accordi collettivi aziendali in materia;
entro il limite massimo di 66 ore/anno per singolo lavoratore, per effetto di accordi individuali tra azienda e lavoratore”. Il limite è dunque stato fissato in 300 ore annuali suddivise in due semestri di 26 settimane da 150 ore.
L'art. 27 del CCNL prevede inoltre che “1. Per i lavoratori ai quali si applica il presente c.c.n.l., la durata dell'orario di lavoro settimanale è fissata in 39 ore ed è realizzata come media nell'arco di un periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane consecutive. La durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di 26 settimane, le 48 ore, comprensive del lavoro straordinario. Fermo restando quanto previsto al precedente comma, l'orario di lavoro settimanale di ogni dipendente a tempo pieno può essere programmato dall'azienda: entro il limite massimo di 50 ore e il limite minimo di 27 ore;
limitatamente al personale viaggiante utilizzato esclusivamente in servizi disciplinati dal regolamento CE n. 561/2006 e dal
D.Lgs. n. 234/2007, entro il limite massimo di 60 ore”.
Alla luce della disciplina applicabile al caso di specie, il CCNL stabilisce che “In luogo del limite previsto dall'art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 66/2003 e s.m.i. e ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 5, il limite massimo delle prestazioni lavorative straordinarie individuali è fissato in 150 ore per ogni periodo di 26 settimane consecutive di cui al comma 1 dell'articolo 27”.
La norma citata prevede plurime deroghe in relazione all'orario settimanale, ma non già per il limite massimo previsto per le 26 settimane consecutive, che comunque non può superare le 150 ore lavorabili (300 ore annuali).
Tanto esposto in punto di diritto, va osservato che le buste paga allegate da parte ricorrente sono idonee a provare – mediante semplice calcolo aritmetico delle ore lavorate a titolo di straordinario
– l'eccessivo ricorso al lavoro straordinario da parte della società convenuta, di gran lunga superiore alla soglia massima fissata dalla normativa di settore.
Ciò posto, come statuito dalla Suprema Corte “la prestazione lavorativa “eccedente”, che supera di gran lunga i limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva e si protrae per diversi anni, cagiona al lavoratore un danno da usura psico-fisica, di natura non patrimoniale e distinto da
4 quello biologico, la cui esistenza è presunta nell'an in quanto lesione del diritto garantito dall'art. 36
Cost., mentre ai fini della determinazione occorre tenere conto della gravità della prestazione e delle indicazioni della disciplina collettiva intesa a regolare il risarcimento in oggetto (in termini Cass.
14.7.2015 n. 14710; Cass. 23.5.2014 n. 11581, Cass. 10.5.2019 n. 12540)”.
Sempre la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “la lesione di diritti personalissimi ed inviolabili, di cui si è detto, tutelati a livello delle massime fonti dell'ordinamento, non permette di riconoscere nel consenso del danneggiato un fattore esimente, spettando al datore di lavoro organizzarsi in modo da non richiedere e comunque da impedire, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 2087 c.c., mirato a proteggere non solo la salute ma anche la personalità morale del lavoratore, che vi sia ricorso all'impegno di lavoro del dipendente in violazione di quei principi”. Pertanto, come precisato dalla Cassazione, “la mera disponibilità alla prestazione lavorativa straordinaria possa integrare un “concorso colposo”, poiché, a fronte di un obbligo ex art. 2087 c.c. per il datore di lavoro di tutelare l'integrità psico-fisica e la personalità morale del lavoratore, la volontarietà di quest'ultimo, ravvisabile nella predetta disponibilità, non può connettersi causalmente all'evento, rappresentando una esposizione a rischio non idonea a determinare un concorso giuridicamente rilevante” (Cass. n. 12539/19).
Quanto all'evento dannoso risarcibile, il danno da stress, o usura psicofisica si inscrive nella categoria unitaria del danno non patrimoniale causato da inadempimento contrattuale e, in linea generale, la sua risarcibilità presuppone la sussistenza di un pregiudizio concreto sofferto dal titolare dell'interesse leso, sul quale grava l'onere della relativa allegazione e prova, anche attraverso presunzioni semplici.
Nel caso in esame, ai fini del riconoscimento del danno, è sufficiente che il lavoratore indichi e documenti il numero delle ore di straordinario svolte ed il periodo di riferimento;
in presenza di elementi di questo tipo, che consentono di qualificare come “abnorme” la prestazione straordinaria eseguita dal lavoratore, poiché resa in violazione del limite massimo consentito dalla legge e/o dal contratto collettivo, il danno si presume, in quanto lo straordinario eccessivo danneggia la salute psicofisica del lavoratore, la sua vita in famiglia e le sue relazioni sociali.
In fattispecie similari, la giurisprudenza di legittimità ha infatti distinto il “danno da usura psicofisica” – conseguente alla mancata fruizione del riposo –, dall'ulteriore danno alla salute o danno biologico, che si concretizza, invece, in una “infermità” del lavoratore determinata dall'attività lavorativa usurante svolta in conseguenza di una continua attività lavorativa non seguita dai riposi settimanali. Ne consegue che nella prima ipotesi, a differenza che nella seconda, il danno sull'an deve ritenersi presunto (così anche Sez. L,
Sentenza n. 2455 del 04/03/2000), trovando diretta copertura costituzionale nell'art. 36 Cost., sicché la lesione dell'interesse espone direttamente il datore al risarcimento del danno non patrimoniale”.
In base ai principi enunciati dalla Suprema Corte, da cui è possibile trarre la conclusione che si tratta di un danno da usura psicofisica in re ipsa, è richiesta la sussistenza di due presupposti: il superamento dei limiti previsti dalla contrattazione collettiva, e che tale superamento, definito con l'espressione “di gran lunga”, sia connotato da una certa entità e dalla reiterazione per “diversi anni”.
5 Tali presupposti sono ravvisabili nella fattispecie in esame, in cui risulta dimostrata – anche in difetto di prova, gravante sulla resistente, che lo straordinario sia stato prestato secondo le eccezioni legislativamente previste – l'abnormità della prestazione eseguita dal ricorrente nel corso degli anni.
Invero, è provato documentalmente che il lavoratore sia stato impiegato in misura sistematica, per tutti i mesi dell'anno e per più anni consecutivi, per un numero ingente di ore, di gran lunga esorbitanti il limite di 150 ore nelle 26 settimane consecutive previsto dalla contrattazione collettiva, per cui è possibile ritenere che parte ricorrente ha svolto lavoro straordinario per un numero di ore di gran lunga superiore al limite annuo di 300 ore, consentito in maniera sistematica e protratta per più anni.
La società assume che non dovrebbero computarsi a norma dell'art. 5 del dlgs citato, i “casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori”, nonché “casi di forza maggiore o casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dare luogo a un pericolo grave e immediato ovvero a un danno alle persone o alla produzione”. Invero, tale rilievo appare inconferente nella fattispecie in esame in cui il computo dello straordinario è eseguito sulla base delle ore qualificate tali dallo stesso datore di lavoro.
Sono state prodotte dal ricorrente le buste paga per ciascun anno per il quale è richiesto il riconoscimento del danno ed elaborati i relativi conteggi sulla base delle stesse per ciascun mese ed anno da cui risulta lo svolgimento delle ore di straordinario eccedenti rispetto alla norma contrattuale.
Sono quindi ravvisabili nella fattispecie in esame lo svolgimento di un numero ingente di ore
(in alcuni casi anche pari al doppio) oltre l'ordinario previsto dalla contrattazione in misura sistematica per tutti i mesi dell'anno e per più anni consecutivi che ha di certo determinato il danno da usura, quale danno non patrimoniale distinto da quello biologico ed inerente la violazione del diritto costituzionalmente protetto, (art 36 comma 2 ) quale danno prodottosi per la protrazione della maggior penosità del lavoro imposta.
La lunghezza dei periodi nei quali si è registrato l'inadempimento datoriale e l'anormale gravosità del lavoro generano il danno da usura psico-fisica dovuto al maggiore dispendio di energie necessarie per sostenere i ritmi lavorativi che, senza adeguati e cadenzati riposi, diventano oggettivamente usuranti anche per una persona esente da qualsivoglia patologia.
La Corte di Cassazione con le pronunce nn. 18884/19 e 26450/21, ha inoltre chiarito che la maggiorazione retributiva erogata per il lavoro straordinario, non può essere considerata come un risarcimento, neanche in caso di consenso da parte del lavoratore.
Parte resistente ha, inoltre, eccepito la prescrizione che, nella specie, è decennale trattandosi di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale. Esso inizia a decorrere – costituendo la condotta del datore un illecito permanente – dalla cessazione della condotta inadempiente del datore di lavoro. Va richiamato quanto stabilito dalla Suprema Corte nella sentenza n. 34377/22 laddove afferma che “la prescrizione del diritto al risarcimento del danno alla salute patito dal lavoratore […] decorre dal momento in cui il danno si è manifestato, divenendo percepibile e riconoscibile, solo se 6 l'illecito sia istantaneo (ancorché con effetti permanenti) ovvero si esaurisca in un tempo definito;
mentre ove l'illecito si sia protratto nel tempo, ed abbia perciò carattere permanente, il termine di prescrizione comincia a decorrere al momento della definitiva cessazione della condotta inadempiente”. Avuto riguardo al caso in esame, l'eccezione è infondata, considerato che, nel caso di specie, il termine della prescrizione è iniziato a decorrere a partire dall'ultimo periodo oggetto della domanda attorea.
In ordine al quantum, va detto che il Supremo Collegio, con sentenza n.17154/2015, ha stabilito che “tale risarcimento, in mancanza di criteri legali o di principi di razionalità che ne impongano la liquidazione in una somma pari ad un'altra retribuzione giornaliera, dev'essere liquidato in concreto dal giudice del merito, alla stregua di una valutazione che - anche mercé l'utilizzazione di strumenti ed istituti previsti dalla contrattazione collettiva - tenga conto della gravosità delle varie prestazioni lavorative”.
Pertanto, il criterio, pur essendo equitativo, per essere anche congruo e ragionevole, deve essere rapportato alle singole situazioni dedotte in giudizio, nei limiti di specifiche allegazioni, volte a valorizzare il caso concreto al fine di auspicare una diversa e personalizzata valutazione, elementi che non risultano sufficientemente enunciati nel ricorso in esame.
A questo punto, come condivisibilmente ritenuto da altro Giudice del Tribunale di Napoli “nel caso di specie può essere ritenuta congrua, quale parametro di riferimento, al fine della quantificazione che si sta effettuando, la percentuale riconosciuta dalla contrattazione collettiva sulla retribuzione oraria per lo straordinario (pari al 10% per lo straordinario diurno e 30% per lo straordinario notturno), e non l'intera paga base maggiorata secondo le suddette percentuali (come da conteggio allegato al ricorso), assumendo rilievo la quantità delle ore di straordinario, espletate in numero maggiore ai limiti consentiti e la protrazione negli anni dedotti, senza sostanziali variazioni nelle modalità attuative della prestazione;
ma dovendo essere considerato, allo stesso tempo, anche il contingente contesto economico-finanziario vigente all'epoca dei fatti, con particolare riferimento ai limiti imposti dalla legge alle nuove assunzioni, e le peculiarità della prestazione lavorativa in questione… orienta ad una siffatta conclusione anche la portata dell'accordo sindacale intervenuto di recente (
11.3.2024) tra l'azienda e i rappresentato dei lavoratori – ove la percentuale ipotizzata e concordata è indicata nel 15% dell'importo complessivo riconosciuto come straordinario nell'ultimo decennio - che costituisce senz'altro un indice utile nel percorso finalizzato alla liquidazione equitativa del danno che si sta compiendo, trattandosi di percentuale soppesata in una sede qualificata , ove si affrontano gli interessi contrapposti delle parti.” (cfr. sentenza n. 1787/2025 dott. Bonfiglio).
Orbene, considerando il periodo di protrazione dell'eccedenza straordinaria e il numero di ore prestate oltre il limite contrattuale, il credito spettante a parte ricorrente va rideterminato alla stregua degli importi delle retribuzioni vigenti ratione temporis e alla percentuale applicabile. L'importo, sulla base del numero complessivo di ore di lavoro straordinario espletate in eccesso dal 2014 al 2023 Con pari a n. € 2.902,57 (dato numerico calcolato da e non confutato) nonché della percentuale uniforme del 20% applicata dal Giudicante (in luogo anche di quella del 10% e del 30% proposta Con da ), ammonta ad € 6.904,54.
7 L' va pertanto condannato al pagamento, in favore di parte Controparte_1 ricorrente dell'importo di € 6.904,54, oltre interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dalla messa in mora del 09.08.2024 al soddisfo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in base al valore del decisum.
PQM
accoglie il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto condanna l Controparte_1 al pagamento, in favore di di € € 6.904,54 oltre interessi legali sulla somma
[...] Pt_1 annualmente rivalutata dal 09.08.2024 al soddisfo;
2) condanna la resistente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in favore del ricorrente in € 3.099,25 comprensivi di spese generali, oltre IVA CPA con attribuzione.
Napoli, 14.05.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Amalia Urzini
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