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15 gennaio 1993
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1 gennaio 2026
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20 febbraio 2026
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Art. 34. Discussione in pubblica udienza 1. All'udienza pubblica il relatore espone al collegio i fatti e le questioni della controversia e quindi il presidente ammette le parti presenti alla discussione.
2. Dell'udienza e' redatto processo verbale dal segretario.
3. La commissione puo' disporre il differimento della discussione a udienza fissa, su istanza della parte interessata, quando la sua difesa tempestiva, scritta o orale, e' resa particolarmente difficile a causa dei documenti prodotti o delle questioni sollevate dalle altre parti. Si applica l'art. 31, comma 2, salvo che il differimento sia disposto in udienza con tutte le parti costituite presenti.
2. Dell'udienza e' redatto processo verbale dal segretario.
3. La commissione puo' disporre il differimento della discussione a udienza fissa, su istanza della parte interessata, quando la sua difesa tempestiva, scritta o orale, e' resa particolarmente difficile a causa dei documenti prodotti o delle questioni sollevate dalle altre parti. Si applica l'art. 31, comma 2, salvo che il differimento sia disposto in udienza con tutte le parti costituite presenti.
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- 1. Impatto del d.l. n. 11/2020 sull’attività processuale delle Commissioni tributarie.Enrico Manzon · https://www.giustiziainsieme.it/it/home · 1
L'impatto del d.l. n. 11/2020 sull'attività processuale delle Commissioni tributarie. di Enrico Manzon sommario: 1. Premesse. – 2. I procedimenti avanti alle Commissioni tributarie: le diverse tipologie. – 3. I procedimenti da rinviare e quelli non rinviabili. – 4. Una conclusione pratica ed un auspicio. 1. Premesse L'art. 1, comma 4, del decreto legge 8 marzo 2020, n. 11 prevede che «Le disposizioni del presente articolo, in quanto compatibili, si applicano altresì al procedimenti relativi alle commissioni tributarie..». Queste brevi note mirano a fornire prime –molto sommarie- valutazioni interpretative circa l'impatto di questa disposizione e quindi della correlativa fonte normativa …
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Giurisprudenza • +500
- 1. Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VIII, sentenza 17/10/2024, n. 6208Provvedimento: Sentenza n. 6208/2024 Depositato il 17/10/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 8, riunita in udienza il 07/02/2024 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale: CO IA, Presidente FRANGIOSA ANTONELLO, Relatore GUERRA MARIAEMANUELA, Giudice in data 07/02/2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sull'appello n. 1793/2021 depositato il 09/04/2021 proposto da Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3 - Via Boglione 63 00155 Roma RM elettivamente domiciliato presso Email_1 contro Resistente_1 - CF_Resistente_1 Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato …Leggi di più...
- decadenza eredità·
- actio interrogatoria·
- nullità atto impositivo·
- art. 58 D.lgs. n. 546/92·
- legittimazione passiva·
- art. 481 c.c.·
- spese di giudizio·
- imposta di registro