Ordinanza collegiale 17 luglio 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 03/12/2025, n. 21825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21825 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21825/2025 REG.PROV.COLL.
N. 07396/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7396 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giusi Fanelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
1) del decreto dipartimentale 14 novembre 2018 n. 238, con il quale è stata indetta una procedura speciale di reclutamento a domanda, per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall'art. l, commi 287, 289 e 295 della citata legge n. 205 del 2017, nella qualifica di vigile del fuoco nel Corpo Nazionale dei vigili del fuoco, riservata al personale volontario di cui all'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;
2) del decreto del Ministro dell'Interno n. 163 del 18 settembre 2008 "Regolamento recante la disciplina del concorso pubblico per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei Vigili del fuoco, Articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217" e successive modifiche ed integrazioni
3) del decreto dipartimentale n. 31 del 26 febbraio 2021 e successive modificazioni con cui è stata nominata la Commissione Medica per la citata procedura concorsuale;
4) del decreto dipartimentale 11 giugno 2019, n. 310 e successive modificazioni, con il quale è stata approvata la graduatoria finale della procedura in questione;
5) del decreto ministeriale n. 166 del 4 novembre 2019 e dell'allegato “A”, "Regolamento recante requisiti di idoneità fisica, psichiche e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco", unitamente, anche compresa la Tabella “A” che fa parte integrante del decreto;
6) Capo I, Art. 1, Comma 4, All. A, punto 11, del Decreto Ministero Interno 4 novembre 2019 n. 166;
7) dell'art. 5, comma 7, decreto del Ministro dell'Interno del 18 settembre 2008, n. 163 e successive modifiche, il giudizio definitivo di non idoneità comporta l'esclusione dal concorso;
8) del Decreto di Esclusione dalla Procedura Concorsuale del 21.05.2024
9) della scheda medica e verbale n. 119 del 19 maggio 2025 della commissione medica che ha espresso il seguente giudizio di non idoneità nei confronti del ricorrente: “ASMA BRONCHIALE NEUTROFILICA CON DEFICIT VENTILATORIO OSTRUTTIVO - Decreto Ministero dell'Interno 4 novembre 2019 n. 166, Capo I, Art. 1, comma 4, Allegato “A”, punto “11”;
10) della cartella clinica degli esami sostenuti in sede concorsuale;
11) D.M. 238 del 14.11.2018 ed art. 9, con il quale è stata indetta la procedura speciale di reclutamento a domanda per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall'art. 1, commi 287, 289 e 295 della legge n.205 del 2017, nella qualifica di vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco riservata al personale volontario” che disciplina l'accertamento dell'idoneità psico-fisica e attitudinale nella parte in cui prevede che «i giudizi di non idoneità espressi dalla Commissione, nominata ai sensi dell'articolo 5 del regolamento 18 settembre 2008, n.163, comportano l'esclusione dalla procedura speciale di reclutamenti e, qualora integrino un caso di inidoneità ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lettera g) del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76, determinano gli effetti ivi previsti»;
12) dell'art. 5 del decreto 26 ottobre 2018 che concerne il regolamento delle “Assunzioni straordinarie riservate al personale volontario del Corpo Nazione dei Vigili del Fuoco;
13) D.M. n. 283 del 23/5/2019;
14) D.M. 5/02/2002 e anche specificatamente la Tabella “A” dello stesso Decreto;
15) Decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 ordinamento VV.F.;
16) del decreto del Ministro dell'Interno 11 marzo 2008, n. 78, recante il “Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del Fuoco Articoli 5, 22, 41, 53, 62, 88, 98, 109, 119 e 126 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217” e successive modifiche ed integrazioni;
17) ove occorra e per quanto di ragione, del decreto di cancellazione dall'elenco dei Vigili del Fuoco volontari istituito presso il Comando provinciale dei Vigili del Fuocodi Palermo per inidoneità al servizio ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lettera g) del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76, non ancora adottato né notificato al ricorrente;
18) ove occorre e possa, della graduatoria finale del D.M. n. 310 del 11 giugno 2019 e successive modifiche;
19) di tutti gli atti/provvedimenti preordinati, presupposti, connessi, consequenziali e successivi al provvedimento impugnato ed eventuale graduatoria finale.
e per l'adozione delle misure cautelari collegiali
volte all'adozione di ogni provvedimento utile ad ottenere il riesame del provvedimento impugnato ovvero, in subordine, l'ammissione con riserva dell'odierno ricorrente al prosieguo dell'iter selettivo predisponendo apposita sessione straordinaria.
nonché per l'accertamento e la condanna ex art. 30 c.p.a.
al risarcimento del danno in forma specifica mediante l'adozione del relativo provvedimento di convocazione dell'odierno ricorrente alla partecipazione alle ulteriori fasi del predetto concorso pubblico nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al pagamento del danno subito e subendo, con interessi e rivalutazione, come per legge.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 la dott.ssa TE UR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
1. parte ricorrente ha partecipato alla procedura speciale di reclutamento a domanda, per la copertura di posti, nei limiti nei limiti stabiliti dall’art.1, commi 287, 289 e 295 della legge n. 205 del 2017, nella qualifica di Vigile del Fuoco nel Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco da cui è stato escluso per il giudizio di inidoneità espresso dalla Commissione medica per l’accertamento dei requisiti psicofisici del Ministero dell’Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco - con il quale ha ritenuto sussistente la causa di esclusione: “ASMA BRONCHIALE NEUTROFILICA CON DEFICIT VENTILATORIO OSTRUTTIVO - Decreto Ministero dell’Interno 4 novembre 2019 n. 166, Capo I, Art. 1, comma 4, Allegato “A”;
2. con l’atto introduttivo del giudizio, il ricorrente ha impugnato la sua esclusione, lamentando – in sintesi – l’inattendibilità dell’accertamento svolto in sede concorsuale e producendo documentazione sanitaria resa da struttura accreditata con il S.S.N. al fine di comprovare l’erroneità delle valutazioni svolte dalla p.a. resistente;
3. in data 8 luglio 2025 l’amministrazione si è costituita genericamente;
4. con ordinanza collegiale, Tar Lazio, sez. I quater, -OMISSIS- n. -OMISSIS-, è stata disposta una verificazione, intesa ad accertare, in contraddittorio tra le parti, la sussistenza o meno, in capo al ricorrente, della causa sanitaria di esclusione, incaricando di ciò la Commissione sanitaria d’appello dell’Aeronautica militare con sede in Roma;
5. con la stessa ordinanza collegiale la parte ricorrente era stata autorizzata all’integrazione del contraddittorio, avvalendosi dei pubblici proclami in considerazione dell’elevato numero di contraddittori, incombente cui ha adempiuto come da documentazione depositata in atti il 31 luglio 2025;
6. con relazione depositata in atti il 30 ottobre 2025, il verificatore ha affermato l’idoneità del ricorrente al prosieguo dell’ iter concorsuale, accertando l’insussistenza, in capo al ricorrente, della causa sanitaria di esclusione alla base dell’impugnato provvedimento di esclusione “ con conseguente parere favorevole di idoneità al prosieguo dell’iter concorsuale ”;
7. alla camera di consiglio del 2 dicembre 2025, verificato l’adempimento all’ordine di integrazione del contraddittorio, il collegio ha trattenuto la causa in decisione con avviso alle parti della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
ritenuto che:
8. il ricorso in esame merita accoglimento in quanto dalle risultanze della verificazione – rispetto alla quale il collegio non ha motivo di dissentire – non emerge la sussistenza della causa di non idoneità, posta alla base del provvedimento di esclusione impugnato; nella specie in sede di verificazione è stato accertato che – così come dedotto nel ricorso – la Commissione ha errato nella diagnosi del disturbo; infatti, la verificazione ha accertato l’insussistenza della patologia “ con conseguente parere favorevole di idoneità al prosieguo dell’iter concorsuale ”, confermando così le documentate deduzioni del ricorrente circa l’inattendibilità delle valutazioni espresse in sede concorsuale;
9. atteso che il ricorrente è in possesso del profilo adeguato, i provvedimenti impugnati sulla sua inidoneità psico-fisica vanno annullati, disponendo che l’amministrazione provveda all’ammissione “a pieno titolo”, senza riserva, al prosieguo della procedura selettiva in questione;
10. valutate tutte le circostanze del caso concreto, sussistano i presupposti per l’integrale compensazione delle spese processuali, mentre le spese di verificazione, da liquidarsi nella misura che appare congrua, di euro 500,00, considerata la soccombenza dell’amministrazione, vanno poste a suo carico;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento di non idoneità impugnato, disponendo che l’amministrazione provveda all’ammissione del ricorrente “a pieno titolo”, senza riserva, alle ulteriori fasi della procedura.
Dispone l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Condanna l’amministrazione al pagamento a favore dell’organismo verificatore della somma pari ad € 500,00 da liquidarsi secondo le modalità indicate nella documentazione versata in atti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ZI ER, Presidente
Agatino Giuseppe Lanzafame, Referendario
TE UR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TE UR | ZI ER |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.