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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sulmona, sentenza 22/10/2025, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sulmona |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI SULMONA
In funzione del Giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Alessandra De Marco, nella causa di lavoro in primo grado iscritta al n. 400/2023 R.G.A.C.L., vertente TRA
elettivamente domiciliata in Castel di Sangro presso lo studio dell'avv. Monica Oddis, che Parte_1 lo rappresenta e difende unitamente in virtù di procura in calce al ricorso RICORRENTE E SACA s.p.a. – Servizi Ambientali Centro Abruzzo, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Sulmona presso lo studio dell'avv. Federica Di Bartolomeo, che la rappresenta e difende giusta procura a margine della memoria difensiva di costituzione RESISTENTE Visto l'art. 429 c.p.c.; Definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, eccezione o istanza disattesa o assorbita, ha emesso la seguente SENTENZA
- Accerta e dichiara che la ricorrente, a decorrere dal 7 ottobre 2017, ha svolto in modo Parte_1 prevalente e continuativo, le mansioni superiori di “addetto esperto contabilità/controllo di gestione” corrispondenti al V livello di cui al CCNL Gas e Acqua e, per l'effetto, il conseguente diritto ad essere inquadrato nel suddetto livello;
- Condanna SACA s.p.a., in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, a corrispondere, in favore del ricorrente, l'importo di €.14.669,15 di cui €.12.953,35 a tolo di differenze retributive, €. 710,72 a titolo di differenze premi di risultato ed €.1.005,08 a titolo di differenze TFR, oltre interessi legali, sulle frazioni di capitale via via rivalutate, dalle singole scadenze e fino al soddisfo;
- Condanna SACA s.p.a., in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, alla rifusione, in favore di parte ricorrente, delle spese del giudizio, che si liquidano complessivamente in €.3.771,60, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
- Motivi in 60 gg. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 27.09.2023, la ricorrente, sig.ra dopo Parte_1 aver premesso di essere in possesso del titolo di studio di Laurea in Economia e Commercio e di essere inquadrata quale dipendente di SACA S.p.A. nel IV Livello – Addetto Contabilità del C.C.N.L. per il Settore
GAS e Acqua ma di aver svolto, tuttavia, sicuramente dal 7.10.2017, in forza della nota a firma del Rag.
prot. n. 4417 in pari data, compiti e mansioni corrispondenti alla superiore qualifica di Parte_2
“addetto esperto contabilità/controllo di gestione” – corrispondente al V livello di inquadramento ex art. 18 del C.C.N.L. per il settore GAS-ACQUA 2019/2021, ha convenuto in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale,
SACA S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: “a) accogliere il presente ricorso, e per l'effetto accertare e dichiarare che la ricorrente sig.ra
ha, fin dalla data del 7 ottobre 2017, o da quella successiva ritenuta di legge, svolto mansioni Parte_1
e compiti propri del profilo professionale “ADDETTO ESPERTO CONTABILITA'/CONTROLLO DI
1 GESTIONE” del V° livello del C.C.N.L. per il Settore GAS-ACQUA 2019/2021, ed attribuire alla suddetta lavoratrice l'inquadramento nel V° livello – “ADDETTO ESPERTO CONTABILITA'/CONTROLLO DI
GESTIONE” dalla data del 7/04/2018 o da quella ritenuta di giustizia, con conseguente CP_1 ricostruzione del profilo e carriera professionale;
b) per l'effetto, condannare SACA S.p.A., in persona del suo legale rappresentante p.t., a corrispondere all'istante le differenze di trattamento economico, retributivo
e previdenziale previsto per la qualifica di “ADDETTO ESPERTO CONTABILITA'/CONTROLLO DI
GESTIONE” – V° livello C.C.N.L. 2019/2021, nella misura di €uro 14.166,38 (Euro
Quattordicimilacentosessantasei/38) oltre i ratei maturati successivamente al 30/04/2023, o in quella maggiore o minore da determinarsi a mezzo CTU o per mezzo di diverso giudizio di quantificazione, con interessi e rivalutazione monetaria fino al giorno dell'effettivo soddisfo;
c) condannare in ogni caso SACA
S.p.A., in persona del suo legale rappresentante p.t., a corrispondere all'istante le differenze di trattamento economico, retributivo e previdenziale previsto per la qualifica di “ADDETTO ESPERTO
CONTABILITA'/CONTROLLO DI GESTIONE” – V° livello C.C.N.L. 2019/2021, nella misura di €uro
14.166,38 (Euro Quattordicimilacentosessantasei/38) oltre i ratei maturati successivamente al 30/04/2023, o in quella maggiore o minore da determinarsi a mezzo CTU o per mezzo di diverso giudizio di quantificazione, con interessi e rivalutazione monetaria fino al giorno dell'effettivo soddisfo;
d) condannare SACA S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese e compensi legali di causa”.
Con memoria difensiva depositata in data 24.01.2024, si è costituita in giudizio la SACA s.p.a., in primis eccependo l'inapplicabilità della disciplina privatistica ex art. 2103 c.c. al caso di specie, trattandosi di società
a totale partecipazione pubblica in house, e come tale assoggettata al regime pubblicistico dettato dal D.Lgs.
n. 165/2001 e, nel merito, contestando la fondatezza della pretesa. Ha concluso, chiedendo, quindi, il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza, istruita mediante l'espletamento della prova orale, la causa, previo deposito di note conclusive autorizzate, è stata discussa e decisa, dando lettura del dispositivo.
Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito spiegate.
Per quanto concerne l'eccezione di merito sollevata da parte resistente fondata, in buona sostanza, sulla ritenuta inapplicabilità dell'art. 2103 c.c., stante la natura di soggetto “in house” della S.C. s.p.a., è necessario sottolineare che lo stretto rapporto di controllo con l'Ente pubblico non determina automaticamente l'applicazione della disciplina pubblicistica in tutti i settori.
In particolare, si ritiene infatti che il meccanismo previsto dall'art. 2103 c.c. non si ponga in contrasto con la disciplina vincolistica delle assunzioni ricordata dalla resistente, ossia con le disposizioni dettate dall'art. 18, c. 2 bis D.L. n. 112/2008, atteso che tale disciplina, tanto dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. Ad.
Plen. n. 17/2012) quanto per quella civilistica (cfr. Cass. n. 12559/2017 e n. 21558/2009), trova applicazione, per la caratterizzazione sostanzialmente novativa degli effetti sortiti, in relazione alle progressioni verticali e alle procedure di riqualificazione, in cui la modifica dell'oggetto del contratto ha carattere chiaramente negoziale, laddove nel caso di assegnazione a mansioni superiori il diritto alla definitiva attribuzione del superiore inquadramento corrispondente alle mansioni svolte - e la correlata modifica oggettiva del contratto
2 - scaturiscono ex lege in conseguenza dell'esercizio unilaterale dello ius variandi del datore di lavoro. (Cass.
n. 1840/2020).
Né detta ricostruzione appare smentita anche nell'attuale tessuto normativo.
Occorre a tal fine osservare che l'art. 19 del d.lgs. n. 175/16 prevede che ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle “società a controllo pubblico” si applicano le disposizioni del codice civile che disciplinano il rapporto di lavoro privato, delle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa e dai contratti collettivi, salvo quanto espressamente previsto dal d.lgs. citato in materia. ad es. di reclutamento e di assunzioni del personale ( art. 19 e art. 25); nessun rinvio appare invece ravvisabile all'art. 52 del d.lgs. n. 165/01, il quale invece espressamente prevede che “… L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione.”
Si osserva infatti che per società soggette a “controllo pubblico” devono intendersi le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c., le società a partecipazione pubblica e le società “in house providing”, e cioè le società sulle quali un'amministrazione pubblica esercita un controllo analogo o un controllo analogo congiunto ai sensi dell'art. 2 lett.c) e d) del d.lgs.
n. 175/16; inoltre l'art. 28 di tale ultimo decreto abroga parzialmente l'art. 18 del d.lgs. n. 112/08 il cui comma
2-bis continua a disciplinare il solo reclutamento del personale nelle società a controllo pubblico, argomento che esula dall'oggetto del presente giudizio.
Ne consegue che la disciplina applicabile con riferimento all'adibizione a mansioni superiori ed il conseguente diritto del lavoratore alla promozione deve rinvenirsi nella disciplina normativa di cui all'art. 2103 c.c. ed ai contratti collettivi applicabili in assenza di una disciplina specifica prevista dal d.lgs.n. 175/16
o di un rinvio alla disciplina prevista dall'art. 52 del d.lgs. n. 165/01.
Ciò chiarito, la ricorrente ha proposto domanda di riconoscimento delle mansioni superiori con riferimento al profilo professionale di “addetto esperto contabilità/controllo di gestione” corrispondenti al V livello di cui al CCNL Gas e Acqua a far data dal 7.10.2017.
Al fine di individuare la categoria in cui il lavoratore avrebbe dovuto essere inquadrato, anche allo scopo dell'eventuale riconoscimento dei diritti conseguenti lo svolgimento di mansioni superiori, occorre seguire un iter logico articolato in tre fasi successive: 1) accertare le mansioni concretamente svolte dal lavoratore;
2) individuare le qualifiche e i gradi previsti dal contratto collettivo di categoria;
3) raffrontare i risultati delle due indagini ed individuare la categoria in cui deve essere inquadrato il lavoratore in base alle mansioni svolte
(Cass.n. 7453/2002).
A ciò deve aggiungersi, secondo l'indirizzo ormai consolidato della giurisprudenza della Suprema
Corte un'ulteriore verifica, volta ad accertare se l'assegnazione del lavoratore a mansioni superiori abbia comportato anche l'assunzione della relativa responsabilità e l'autonomia propria della qualifica rivendicata
(Cass.n.7007/1987).
Nell'enucleare le declaratorie professionali, deve osservarsi che, secondo il CCNL Federgasacqua la posizione di IV° livello - di appartenenza del ricorrente - ricomprende il personale che “- svolge attività di
3 concetto tecniche, amministrative, commerciali oppure attività operative con particolare specializzazione che di norma comportano coordinamento di altri lavoratori;
- opera con autonomia operativa nell'esecuzione delle attività assegnate con contenuti margini di discrezionalità; - è responsabile dei risultati operativi delle attività nel rispetto dei livelli di qualità prefissati;
- si avvale di informazioni differenziate che gestisce ai fini della propria attività nei limiti del proprio ambito discrezionale;
- possiede approfondite conoscenze teoriche
o di mestiere e conoscenze pratiche inerenti tecniche, tecnologie e processi operativi, acquisite con esperienza, addestramento e formazione specialistica nonché corsi di aggiornamento”; con i seguenti elementi qualificanti: “
1. Attività compiute specializzate anche in aree multiservizi, nel rispetto di specifici livelli di qualità ovvero attività di concetto 2. Autonomia operativa nell'ambito di procedure con elementi di variabilità
3. Responsabilità del proprio lavoro e del coordinamento operativo di squadra, della disponibilità ed efficienza dei mezzi di lavoro e del rispetto delle procedure di sicurezza da parte dei coordinati 4. Trattamento informazioni differenziate 5. Esperienza su più aspetti specialistici con scolarità a livello di scuola professionale o di scuola media superiore o conseguibile con addestramento specifico ed aggiornamento”; e specificamente, per il profilo professionale ADDETTO CONTABILITA'/CONTROLLO DI GESTIONE, stabilisce che rientra in tale categoria “il lavoratore con conoscenza specifica dei sistemi di contabilità generale, sezionale e/o industriale e delle relative normative, che svolge attività di carattere contabile e fiscale
o di controllo di gestione, gestendo la relativa documentazione, sulla base delle procedure aziendali”.
Il V livello ricomprende il lavoratore che “..svolge, anche con l'ausilio di altri lavoratori, attività di concetto tecniche, amministrative, commerciali ovvero attività operative di elevata specializzazione o che comportano coordinamento, sovrintendenza e controllo di altri lavoratori, in squadra ovvero di volta in volta assegnati;
- opera con autonomia operativa nell'esecuzione delle attività assegnate, con margini definiti di discrezionalità; - risponde dei risultati delle attività svolte e coordinate nel rispetto degli standard temporali, quantitativi e qualitativi assegnati alla singola attività; si avvale di informazioni di media complessità che gestisce ai fini della propria attività nei limiti del proprio ambito discrezionale;
- possiede conoscenze teoriche derivanti da istruzione di grado superiore con specifica esperienza e formazione e conoscenze pratiche di grado professionale riferite a tecniche, tecnologie e processi operativi;
cura forme di addestramento, formazione e/o specializzazione nei settori di competenza dei propri collaboratori o di personale anche esterno”, con i seguenti elementi qualificanti: “
1. Attività di concetto ovvero operative altamente specializzate
2. Autonomia operativa di tempi e metodi inferiore alla settimana 3. Responsabilità del proprio lavoro e del coordinamento funzionale delle risorse umane assegnate 4. Trattamento informazioni mediamente complesse
5. Esperienza elevata su aspetti specialistici e scolarità a livello di scuola media superiore o di scuola professionale con successiva specializzazione”.
La contrattazione ha precisato poi che alla categoria reclamata dalla ricorrente, e cioè quella contrattualmente indicata come “addetto esperto contabilità/controllo di gestione” – V livello, appartiene il personale che “Coordina più fasi di processi amministrativi e/o di controllo di gestione, garantendo per la parte di competenza la correttezza dei dati ed il rispetto degli adempimenti;
effettua analisi e predispone
4 report per le posizioni superiori;
fornisce indicazioni per l'aggiornamento e/o l'adeguamento delle procedure”.
Ciò premesso, - tenuto conto delle dichiarazioni rese dai testi escussi e corroborate dalla documentazione complessivamente versata in atti – risulta dimostrato che nel corso del tempo la ricorrente ha svolto “in modo prevalente e continuativo” mansioni superiori a quelle di formale inquadramento.
Tutti i testi escussi, comuni ad entrambe le parti coinvolte nel presente giudizio, ed in particolare
, superiore della ricorrente con la qualifica di Responsabile dell'Area Amministrativa, nel Parte_2 confermare l'elenco delle attività di cui si occupa la ricorrente alle dipendenze di SACA S.p.A., hanno confermato che la stessa “- cura i rapporti con gli Istituti di Credito per il controllo del saldo contabile giornaliero e l'importo dei Mav da anticipare;
- effettua i giroconti postali giornalieri;
-effettua ogni tipo di pagamento, nonché la registrazione dello stesso in contabilità generale ed in contabilità industriale;
- esegue, per quanto riguarda i fornitori, un controllo sulla fattura di regolarità contabile (bolla, ordine, presenza, Cig), fiscale (Equitalia), contributiva (DURC); - registra il pagamento fornitori in contabilità; - tiene lo scadenzario ed il controllo sulle rateizzazioni;
- effettua la registrazione dei movimenti contabili bancari generali;
- effettua le registrazioni dei movimenti di cassa in contabilità; - registra in contabilità industriale i salari e gli stipendi già inseriti in contabilità generale;
- cura i pagamenti delle tasse, dei canoni demaniali e di attraversamento,
e delle assicurazioni;
- controlla il mastrino clienti (comuni) e i solleciti agli stessi;
- cura i rimborsi agli utenti e incassi vari;
- gestisce l'aspetto amministrativo del parco macchine che comprende: bolli, assicurazioni, revisioni e multe;
- tiene la gestione dei pagamenti dei vari Fas;
- coadiuva la Responsabile per qualsiasi operazione amministrativa, di redazione, controllo ed archiviazione di documentazione riguardante
l'area Amministrativa (battitura di lettere e schemi vari); - fornisce i dati necessari per ottemperare agli adempimenti sulla trasparenza e per consentire il calcolo dell'indicatore di tempestività dei pagamenti
In particolare, la Responsabile dell'Area Amministrativa ha precisato che “…. ogni mese la Pt_1 che ha l'elenco fornitori mi comunica tutti i fornitori in scadenza;
io decido chi deve essere pagato e poi lei procede a tutte le attività conseguenziali e successive. Questa è una delle operazioni alla stessa Pt_1 affidate di cui ho già detto sopra. Preciso che io dico le cose che deve svolgere la la quale poi esegue Pt_1
e le coordina lei direttamente. Ad esempio su informazioni di altra area, Area Trasparenza, la svolge Pt_1 la sua attività in autonomia;
o ancora per le richieste di anticipazione della Banca fa tutto da sola la Pt_1
… Le informazioni invece le gestisce la in autonomia”
[...] Pt_1
Orbene, in considerazione del fatto che, a partire dal mese di ottobre 2017, i testi hanno confermato che le attività della ricorrente si concretizzavano nel coordinamento di fasi di processi amministrativi e/o di gestione garantendo la correttezza dei dati ed il rispetto degli adempimenti, le suddette mansioni appaiano pienamente riconducibili nell'ambito della declaratoria di V livello professionale.
Per tutte le considerazioni sopra esposte, a partire dal 4.10.2018, le mansioni svolte dalla ricorrente, complessivamente considerate, appaiono riconducibili al V livello rivendicato in quanto, oltre ad essere pienamente aderenti, sotto il profilo contenutistico a quelle connotanti il profilo di “addetto esperto
5 contabilità/controllo di gestione., appaiono contrassegnate dal grado di autonomia e specializzazione richiesti dalla declaratoria contrattuale di riferimento.
Venendo quindi alla determinazione del “quantum” da riconoscersi in favore della ricorrente, ritiene questa giudice che, - rilevata la congruità, l'analiticità e la correttezza metodologica dei conteggi prodotti da parte ricorrente tra quanto corrisposto e quanto dovuto in favore della medesima in riferimento alle mansioni effettivamente prestate nel periodo lavorativo considerato, la stessa va quantificata nell'importo di €.14.669,15 di cui €.12.953,35 a tolo di differenze retributive, €.710,72 a titolo di differenze premi di risultato ed €.1.005,08
a titolo di differenze TFR, oltre interessi legali, sulle frazioni di capitale via via rivalutate, dalle singole scadenze e fino al soddisfo, alla cui corresponsione in favore della ricorrente, SACA s.p.a va condannata, oltre agli interessi legali su dette somme dalle singole scadenze sino al saldo.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Sulmona, 24 giugno 2026
La Giudice
f.to digit. Alessandra De Marco
6
In funzione del Giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Alessandra De Marco, nella causa di lavoro in primo grado iscritta al n. 400/2023 R.G.A.C.L., vertente TRA
elettivamente domiciliata in Castel di Sangro presso lo studio dell'avv. Monica Oddis, che Parte_1 lo rappresenta e difende unitamente in virtù di procura in calce al ricorso RICORRENTE E SACA s.p.a. – Servizi Ambientali Centro Abruzzo, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Sulmona presso lo studio dell'avv. Federica Di Bartolomeo, che la rappresenta e difende giusta procura a margine della memoria difensiva di costituzione RESISTENTE Visto l'art. 429 c.p.c.; Definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, eccezione o istanza disattesa o assorbita, ha emesso la seguente SENTENZA
- Accerta e dichiara che la ricorrente, a decorrere dal 7 ottobre 2017, ha svolto in modo Parte_1 prevalente e continuativo, le mansioni superiori di “addetto esperto contabilità/controllo di gestione” corrispondenti al V livello di cui al CCNL Gas e Acqua e, per l'effetto, il conseguente diritto ad essere inquadrato nel suddetto livello;
- Condanna SACA s.p.a., in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, a corrispondere, in favore del ricorrente, l'importo di €.14.669,15 di cui €.12.953,35 a tolo di differenze retributive, €. 710,72 a titolo di differenze premi di risultato ed €.1.005,08 a titolo di differenze TFR, oltre interessi legali, sulle frazioni di capitale via via rivalutate, dalle singole scadenze e fino al soddisfo;
- Condanna SACA s.p.a., in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, alla rifusione, in favore di parte ricorrente, delle spese del giudizio, che si liquidano complessivamente in €.3.771,60, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
- Motivi in 60 gg. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 27.09.2023, la ricorrente, sig.ra dopo Parte_1 aver premesso di essere in possesso del titolo di studio di Laurea in Economia e Commercio e di essere inquadrata quale dipendente di SACA S.p.A. nel IV Livello – Addetto Contabilità del C.C.N.L. per il Settore
GAS e Acqua ma di aver svolto, tuttavia, sicuramente dal 7.10.2017, in forza della nota a firma del Rag.
prot. n. 4417 in pari data, compiti e mansioni corrispondenti alla superiore qualifica di Parte_2
“addetto esperto contabilità/controllo di gestione” – corrispondente al V livello di inquadramento ex art. 18 del C.C.N.L. per il settore GAS-ACQUA 2019/2021, ha convenuto in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale,
SACA S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: “a) accogliere il presente ricorso, e per l'effetto accertare e dichiarare che la ricorrente sig.ra
ha, fin dalla data del 7 ottobre 2017, o da quella successiva ritenuta di legge, svolto mansioni Parte_1
e compiti propri del profilo professionale “ADDETTO ESPERTO CONTABILITA'/CONTROLLO DI
1 GESTIONE” del V° livello del C.C.N.L. per il Settore GAS-ACQUA 2019/2021, ed attribuire alla suddetta lavoratrice l'inquadramento nel V° livello – “ADDETTO ESPERTO CONTABILITA'/CONTROLLO DI
GESTIONE” dalla data del 7/04/2018 o da quella ritenuta di giustizia, con conseguente CP_1 ricostruzione del profilo e carriera professionale;
b) per l'effetto, condannare SACA S.p.A., in persona del suo legale rappresentante p.t., a corrispondere all'istante le differenze di trattamento economico, retributivo
e previdenziale previsto per la qualifica di “ADDETTO ESPERTO CONTABILITA'/CONTROLLO DI
GESTIONE” – V° livello C.C.N.L. 2019/2021, nella misura di €uro 14.166,38 (Euro
Quattordicimilacentosessantasei/38) oltre i ratei maturati successivamente al 30/04/2023, o in quella maggiore o minore da determinarsi a mezzo CTU o per mezzo di diverso giudizio di quantificazione, con interessi e rivalutazione monetaria fino al giorno dell'effettivo soddisfo;
c) condannare in ogni caso SACA
S.p.A., in persona del suo legale rappresentante p.t., a corrispondere all'istante le differenze di trattamento economico, retributivo e previdenziale previsto per la qualifica di “ADDETTO ESPERTO
CONTABILITA'/CONTROLLO DI GESTIONE” – V° livello C.C.N.L. 2019/2021, nella misura di €uro
14.166,38 (Euro Quattordicimilacentosessantasei/38) oltre i ratei maturati successivamente al 30/04/2023, o in quella maggiore o minore da determinarsi a mezzo CTU o per mezzo di diverso giudizio di quantificazione, con interessi e rivalutazione monetaria fino al giorno dell'effettivo soddisfo;
d) condannare SACA S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese e compensi legali di causa”.
Con memoria difensiva depositata in data 24.01.2024, si è costituita in giudizio la SACA s.p.a., in primis eccependo l'inapplicabilità della disciplina privatistica ex art. 2103 c.c. al caso di specie, trattandosi di società
a totale partecipazione pubblica in house, e come tale assoggettata al regime pubblicistico dettato dal D.Lgs.
n. 165/2001 e, nel merito, contestando la fondatezza della pretesa. Ha concluso, chiedendo, quindi, il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza, istruita mediante l'espletamento della prova orale, la causa, previo deposito di note conclusive autorizzate, è stata discussa e decisa, dando lettura del dispositivo.
Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito spiegate.
Per quanto concerne l'eccezione di merito sollevata da parte resistente fondata, in buona sostanza, sulla ritenuta inapplicabilità dell'art. 2103 c.c., stante la natura di soggetto “in house” della S.C. s.p.a., è necessario sottolineare che lo stretto rapporto di controllo con l'Ente pubblico non determina automaticamente l'applicazione della disciplina pubblicistica in tutti i settori.
In particolare, si ritiene infatti che il meccanismo previsto dall'art. 2103 c.c. non si ponga in contrasto con la disciplina vincolistica delle assunzioni ricordata dalla resistente, ossia con le disposizioni dettate dall'art. 18, c. 2 bis D.L. n. 112/2008, atteso che tale disciplina, tanto dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. Ad.
Plen. n. 17/2012) quanto per quella civilistica (cfr. Cass. n. 12559/2017 e n. 21558/2009), trova applicazione, per la caratterizzazione sostanzialmente novativa degli effetti sortiti, in relazione alle progressioni verticali e alle procedure di riqualificazione, in cui la modifica dell'oggetto del contratto ha carattere chiaramente negoziale, laddove nel caso di assegnazione a mansioni superiori il diritto alla definitiva attribuzione del superiore inquadramento corrispondente alle mansioni svolte - e la correlata modifica oggettiva del contratto
2 - scaturiscono ex lege in conseguenza dell'esercizio unilaterale dello ius variandi del datore di lavoro. (Cass.
n. 1840/2020).
Né detta ricostruzione appare smentita anche nell'attuale tessuto normativo.
Occorre a tal fine osservare che l'art. 19 del d.lgs. n. 175/16 prevede che ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle “società a controllo pubblico” si applicano le disposizioni del codice civile che disciplinano il rapporto di lavoro privato, delle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa e dai contratti collettivi, salvo quanto espressamente previsto dal d.lgs. citato in materia. ad es. di reclutamento e di assunzioni del personale ( art. 19 e art. 25); nessun rinvio appare invece ravvisabile all'art. 52 del d.lgs. n. 165/01, il quale invece espressamente prevede che “… L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione.”
Si osserva infatti che per società soggette a “controllo pubblico” devono intendersi le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c., le società a partecipazione pubblica e le società “in house providing”, e cioè le società sulle quali un'amministrazione pubblica esercita un controllo analogo o un controllo analogo congiunto ai sensi dell'art. 2 lett.c) e d) del d.lgs.
n. 175/16; inoltre l'art. 28 di tale ultimo decreto abroga parzialmente l'art. 18 del d.lgs. n. 112/08 il cui comma
2-bis continua a disciplinare il solo reclutamento del personale nelle società a controllo pubblico, argomento che esula dall'oggetto del presente giudizio.
Ne consegue che la disciplina applicabile con riferimento all'adibizione a mansioni superiori ed il conseguente diritto del lavoratore alla promozione deve rinvenirsi nella disciplina normativa di cui all'art. 2103 c.c. ed ai contratti collettivi applicabili in assenza di una disciplina specifica prevista dal d.lgs.n. 175/16
o di un rinvio alla disciplina prevista dall'art. 52 del d.lgs. n. 165/01.
Ciò chiarito, la ricorrente ha proposto domanda di riconoscimento delle mansioni superiori con riferimento al profilo professionale di “addetto esperto contabilità/controllo di gestione” corrispondenti al V livello di cui al CCNL Gas e Acqua a far data dal 7.10.2017.
Al fine di individuare la categoria in cui il lavoratore avrebbe dovuto essere inquadrato, anche allo scopo dell'eventuale riconoscimento dei diritti conseguenti lo svolgimento di mansioni superiori, occorre seguire un iter logico articolato in tre fasi successive: 1) accertare le mansioni concretamente svolte dal lavoratore;
2) individuare le qualifiche e i gradi previsti dal contratto collettivo di categoria;
3) raffrontare i risultati delle due indagini ed individuare la categoria in cui deve essere inquadrato il lavoratore in base alle mansioni svolte
(Cass.n. 7453/2002).
A ciò deve aggiungersi, secondo l'indirizzo ormai consolidato della giurisprudenza della Suprema
Corte un'ulteriore verifica, volta ad accertare se l'assegnazione del lavoratore a mansioni superiori abbia comportato anche l'assunzione della relativa responsabilità e l'autonomia propria della qualifica rivendicata
(Cass.n.7007/1987).
Nell'enucleare le declaratorie professionali, deve osservarsi che, secondo il CCNL Federgasacqua la posizione di IV° livello - di appartenenza del ricorrente - ricomprende il personale che “- svolge attività di
3 concetto tecniche, amministrative, commerciali oppure attività operative con particolare specializzazione che di norma comportano coordinamento di altri lavoratori;
- opera con autonomia operativa nell'esecuzione delle attività assegnate con contenuti margini di discrezionalità; - è responsabile dei risultati operativi delle attività nel rispetto dei livelli di qualità prefissati;
- si avvale di informazioni differenziate che gestisce ai fini della propria attività nei limiti del proprio ambito discrezionale;
- possiede approfondite conoscenze teoriche
o di mestiere e conoscenze pratiche inerenti tecniche, tecnologie e processi operativi, acquisite con esperienza, addestramento e formazione specialistica nonché corsi di aggiornamento”; con i seguenti elementi qualificanti: “
1. Attività compiute specializzate anche in aree multiservizi, nel rispetto di specifici livelli di qualità ovvero attività di concetto 2. Autonomia operativa nell'ambito di procedure con elementi di variabilità
3. Responsabilità del proprio lavoro e del coordinamento operativo di squadra, della disponibilità ed efficienza dei mezzi di lavoro e del rispetto delle procedure di sicurezza da parte dei coordinati 4. Trattamento informazioni differenziate 5. Esperienza su più aspetti specialistici con scolarità a livello di scuola professionale o di scuola media superiore o conseguibile con addestramento specifico ed aggiornamento”; e specificamente, per il profilo professionale ADDETTO CONTABILITA'/CONTROLLO DI GESTIONE, stabilisce che rientra in tale categoria “il lavoratore con conoscenza specifica dei sistemi di contabilità generale, sezionale e/o industriale e delle relative normative, che svolge attività di carattere contabile e fiscale
o di controllo di gestione, gestendo la relativa documentazione, sulla base delle procedure aziendali”.
Il V livello ricomprende il lavoratore che “..svolge, anche con l'ausilio di altri lavoratori, attività di concetto tecniche, amministrative, commerciali ovvero attività operative di elevata specializzazione o che comportano coordinamento, sovrintendenza e controllo di altri lavoratori, in squadra ovvero di volta in volta assegnati;
- opera con autonomia operativa nell'esecuzione delle attività assegnate, con margini definiti di discrezionalità; - risponde dei risultati delle attività svolte e coordinate nel rispetto degli standard temporali, quantitativi e qualitativi assegnati alla singola attività; si avvale di informazioni di media complessità che gestisce ai fini della propria attività nei limiti del proprio ambito discrezionale;
- possiede conoscenze teoriche derivanti da istruzione di grado superiore con specifica esperienza e formazione e conoscenze pratiche di grado professionale riferite a tecniche, tecnologie e processi operativi;
cura forme di addestramento, formazione e/o specializzazione nei settori di competenza dei propri collaboratori o di personale anche esterno”, con i seguenti elementi qualificanti: “
1. Attività di concetto ovvero operative altamente specializzate
2. Autonomia operativa di tempi e metodi inferiore alla settimana 3. Responsabilità del proprio lavoro e del coordinamento funzionale delle risorse umane assegnate 4. Trattamento informazioni mediamente complesse
5. Esperienza elevata su aspetti specialistici e scolarità a livello di scuola media superiore o di scuola professionale con successiva specializzazione”.
La contrattazione ha precisato poi che alla categoria reclamata dalla ricorrente, e cioè quella contrattualmente indicata come “addetto esperto contabilità/controllo di gestione” – V livello, appartiene il personale che “Coordina più fasi di processi amministrativi e/o di controllo di gestione, garantendo per la parte di competenza la correttezza dei dati ed il rispetto degli adempimenti;
effettua analisi e predispone
4 report per le posizioni superiori;
fornisce indicazioni per l'aggiornamento e/o l'adeguamento delle procedure”.
Ciò premesso, - tenuto conto delle dichiarazioni rese dai testi escussi e corroborate dalla documentazione complessivamente versata in atti – risulta dimostrato che nel corso del tempo la ricorrente ha svolto “in modo prevalente e continuativo” mansioni superiori a quelle di formale inquadramento.
Tutti i testi escussi, comuni ad entrambe le parti coinvolte nel presente giudizio, ed in particolare
, superiore della ricorrente con la qualifica di Responsabile dell'Area Amministrativa, nel Parte_2 confermare l'elenco delle attività di cui si occupa la ricorrente alle dipendenze di SACA S.p.A., hanno confermato che la stessa “- cura i rapporti con gli Istituti di Credito per il controllo del saldo contabile giornaliero e l'importo dei Mav da anticipare;
- effettua i giroconti postali giornalieri;
-effettua ogni tipo di pagamento, nonché la registrazione dello stesso in contabilità generale ed in contabilità industriale;
- esegue, per quanto riguarda i fornitori, un controllo sulla fattura di regolarità contabile (bolla, ordine, presenza, Cig), fiscale (Equitalia), contributiva (DURC); - registra il pagamento fornitori in contabilità; - tiene lo scadenzario ed il controllo sulle rateizzazioni;
- effettua la registrazione dei movimenti contabili bancari generali;
- effettua le registrazioni dei movimenti di cassa in contabilità; - registra in contabilità industriale i salari e gli stipendi già inseriti in contabilità generale;
- cura i pagamenti delle tasse, dei canoni demaniali e di attraversamento,
e delle assicurazioni;
- controlla il mastrino clienti (comuni) e i solleciti agli stessi;
- cura i rimborsi agli utenti e incassi vari;
- gestisce l'aspetto amministrativo del parco macchine che comprende: bolli, assicurazioni, revisioni e multe;
- tiene la gestione dei pagamenti dei vari Fas;
- coadiuva la Responsabile per qualsiasi operazione amministrativa, di redazione, controllo ed archiviazione di documentazione riguardante
l'area Amministrativa (battitura di lettere e schemi vari); - fornisce i dati necessari per ottemperare agli adempimenti sulla trasparenza e per consentire il calcolo dell'indicatore di tempestività dei pagamenti
In particolare, la Responsabile dell'Area Amministrativa ha precisato che “…. ogni mese la Pt_1 che ha l'elenco fornitori mi comunica tutti i fornitori in scadenza;
io decido chi deve essere pagato e poi lei procede a tutte le attività conseguenziali e successive. Questa è una delle operazioni alla stessa Pt_1 affidate di cui ho già detto sopra. Preciso che io dico le cose che deve svolgere la la quale poi esegue Pt_1
e le coordina lei direttamente. Ad esempio su informazioni di altra area, Area Trasparenza, la svolge Pt_1 la sua attività in autonomia;
o ancora per le richieste di anticipazione della Banca fa tutto da sola la Pt_1
… Le informazioni invece le gestisce la in autonomia”
[...] Pt_1
Orbene, in considerazione del fatto che, a partire dal mese di ottobre 2017, i testi hanno confermato che le attività della ricorrente si concretizzavano nel coordinamento di fasi di processi amministrativi e/o di gestione garantendo la correttezza dei dati ed il rispetto degli adempimenti, le suddette mansioni appaiano pienamente riconducibili nell'ambito della declaratoria di V livello professionale.
Per tutte le considerazioni sopra esposte, a partire dal 4.10.2018, le mansioni svolte dalla ricorrente, complessivamente considerate, appaiono riconducibili al V livello rivendicato in quanto, oltre ad essere pienamente aderenti, sotto il profilo contenutistico a quelle connotanti il profilo di “addetto esperto
5 contabilità/controllo di gestione., appaiono contrassegnate dal grado di autonomia e specializzazione richiesti dalla declaratoria contrattuale di riferimento.
Venendo quindi alla determinazione del “quantum” da riconoscersi in favore della ricorrente, ritiene questa giudice che, - rilevata la congruità, l'analiticità e la correttezza metodologica dei conteggi prodotti da parte ricorrente tra quanto corrisposto e quanto dovuto in favore della medesima in riferimento alle mansioni effettivamente prestate nel periodo lavorativo considerato, la stessa va quantificata nell'importo di €.14.669,15 di cui €.12.953,35 a tolo di differenze retributive, €.710,72 a titolo di differenze premi di risultato ed €.1.005,08
a titolo di differenze TFR, oltre interessi legali, sulle frazioni di capitale via via rivalutate, dalle singole scadenze e fino al soddisfo, alla cui corresponsione in favore della ricorrente, SACA s.p.a va condannata, oltre agli interessi legali su dette somme dalle singole scadenze sino al saldo.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Sulmona, 24 giugno 2026
La Giudice
f.to digit. Alessandra De Marco
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