TAR
Sentenza 10 marzo 2026
Sentenza 10 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. I, sentenza 10/03/2026, n. 625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 625 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00010/2026 REG.RIC.
Pubblicato il 10/03/2026
N. 00625 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00010/2026 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10 del 2026, proposto dall'Associazione il
Fiore del Deserto ODV, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Immordino e Giuseppe Immordino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, elettivamente domiciliata in
Palermo, viale Libertà n. 171;
contro
l'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
per l'accertamento
dell'illegittimità del silenzio serbato dall'ASP di Palermo in relazione all'istanza avanzata con atto extragiudiziario di diffida e costituzione in mora notificato in data N. 00010/2026 REG.RIC.
29 settembre 2025, volta alla conclusione del procedimento finalizzato alla stipula del
Protocollo d'Intesa “per gli interventi integrati di prevenzione, cura, sostegno, riabilitazione, inclusione sociale e di lotta allo stigma nei confronti delle persone con disagio psichico attraverso il Progetto Biblioteca di quartiere Il fiore del deserto”, per come indicati nello schema allegato e parte integrante della delibera del Direttore
Generale n. 946 del 23/12/2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 il dott. Pierluigi
UO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1.- Con il ricorso in epigrafe, parte ricorrente (Associazione Il fiore del deserto ODV) domanda l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dall'ASP di Palermo in relazione all'istanza avanzata con atto extragiudiziario di diffida e costituzione in mora notificato in data 29 settembre 2025, volta alla conclusione del procedimento finalizzato alla stipula del Protocollo d'Intesa “per gli interventi integrati di prevenzione, cura, sostegno, riabilitazione, inclusione sociale e di lotta allo stigma nei confronti delle persone con disagio psichico attraverso il Progetto Biblioteca di quartiere Il fiore del deserto”, per come indicati nello schema allegato e parte integrante della delibera del Direttore Generale n. 946 del 23/12/2024.
Domanda, altresì, che sia disposto l'obbligo a provvedere nei confronti dell'ASP di
Palermo e che, in caso di perdurante inadempimento, sia nominato un commissario ad acta.
Espone, in fatto, di aver sottoscritto - per la parte di competenza - il citato protocollo di intesa e di non aver avuto riscontro da parte dell'ASP intimata. N. 00010/2026 REG.RIC.
Il ricorso è articolato su un unico motivo di diritto: violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della legge n. 241/1990, dell'art. 2 l.r. n. 7/2019 e ss.mm.ii., nonché dell'art.
20, d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380; violazione del principio del giusto procedimento e dell'obbligo di concludere il procedimento; eccesso di potere per sviamento e contraddittorietà.
2.- L'ASP di Palermo non si costituiva.
3.- In data 9.3.2026, parte ricorrente depositava il provvedimento conclusivo del procedimento.
4.- All'udienza camerale del 10.03.2026, il difensore di parte ricorrente concludeva per la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del ricorso (essendo intervenuto il provvedimento conclusivo dello stesso), insistendo per la condanna alle spese di giudizio e la rifusione del contributo unificato.
5.- Il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, alla luce delle deduzioni difensive di parte ricorrente in udienza e del principio dispositivo che informa il processo amministrativo.
6.- Le spese di giudizio sono da porsi a carico dell'ASP intimata - essendo intervenuto il provvedimento solo a seguito dell'attivazione dello strumento processuale - e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Condanna l'ASP di Palermo al pagamento delle spese di giudizio in favore di parte ricorrente, quantificate in euro 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori come per legge, nonché alla rifusione del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. N. 00010/2026 REG.RIC.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AL VE, Presidente
Francesco Mulieri, Consigliere
Pierluigi UO, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Pierluigi UO AL VE
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 10/03/2026
N. 00625 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00010/2026 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10 del 2026, proposto dall'Associazione il
Fiore del Deserto ODV, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Immordino e Giuseppe Immordino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, elettivamente domiciliata in
Palermo, viale Libertà n. 171;
contro
l'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
per l'accertamento
dell'illegittimità del silenzio serbato dall'ASP di Palermo in relazione all'istanza avanzata con atto extragiudiziario di diffida e costituzione in mora notificato in data N. 00010/2026 REG.RIC.
29 settembre 2025, volta alla conclusione del procedimento finalizzato alla stipula del
Protocollo d'Intesa “per gli interventi integrati di prevenzione, cura, sostegno, riabilitazione, inclusione sociale e di lotta allo stigma nei confronti delle persone con disagio psichico attraverso il Progetto Biblioteca di quartiere Il fiore del deserto”, per come indicati nello schema allegato e parte integrante della delibera del Direttore
Generale n. 946 del 23/12/2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 il dott. Pierluigi
UO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1.- Con il ricorso in epigrafe, parte ricorrente (Associazione Il fiore del deserto ODV) domanda l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dall'ASP di Palermo in relazione all'istanza avanzata con atto extragiudiziario di diffida e costituzione in mora notificato in data 29 settembre 2025, volta alla conclusione del procedimento finalizzato alla stipula del Protocollo d'Intesa “per gli interventi integrati di prevenzione, cura, sostegno, riabilitazione, inclusione sociale e di lotta allo stigma nei confronti delle persone con disagio psichico attraverso il Progetto Biblioteca di quartiere Il fiore del deserto”, per come indicati nello schema allegato e parte integrante della delibera del Direttore Generale n. 946 del 23/12/2024.
Domanda, altresì, che sia disposto l'obbligo a provvedere nei confronti dell'ASP di
Palermo e che, in caso di perdurante inadempimento, sia nominato un commissario ad acta.
Espone, in fatto, di aver sottoscritto - per la parte di competenza - il citato protocollo di intesa e di non aver avuto riscontro da parte dell'ASP intimata. N. 00010/2026 REG.RIC.
Il ricorso è articolato su un unico motivo di diritto: violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della legge n. 241/1990, dell'art. 2 l.r. n. 7/2019 e ss.mm.ii., nonché dell'art.
20, d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380; violazione del principio del giusto procedimento e dell'obbligo di concludere il procedimento; eccesso di potere per sviamento e contraddittorietà.
2.- L'ASP di Palermo non si costituiva.
3.- In data 9.3.2026, parte ricorrente depositava il provvedimento conclusivo del procedimento.
4.- All'udienza camerale del 10.03.2026, il difensore di parte ricorrente concludeva per la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del ricorso (essendo intervenuto il provvedimento conclusivo dello stesso), insistendo per la condanna alle spese di giudizio e la rifusione del contributo unificato.
5.- Il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, alla luce delle deduzioni difensive di parte ricorrente in udienza e del principio dispositivo che informa il processo amministrativo.
6.- Le spese di giudizio sono da porsi a carico dell'ASP intimata - essendo intervenuto il provvedimento solo a seguito dell'attivazione dello strumento processuale - e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Condanna l'ASP di Palermo al pagamento delle spese di giudizio in favore di parte ricorrente, quantificate in euro 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori come per legge, nonché alla rifusione del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. N. 00010/2026 REG.RIC.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AL VE, Presidente
Francesco Mulieri, Consigliere
Pierluigi UO, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Pierluigi UO AL VE
IL SEGRETARIO