TRIB
Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 23/10/2025, n. 1296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1296 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE LAVORO
Nella persona del Giudice dott.ssa IO AT, all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art. 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive d'udienza depositate dalla parte ricorrente nel rispetto del termine assegnato, ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a nella causa civile iscritta al n. 495/2024 R.G. controversie di lavoro promossa da
rappresentato e difeso dall'Avv.to Francesco Parte_1
AR ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Ficarazzi in
Corso Umberto I n. 381, giusta procura in atti;
- ricorrente -
c o n t r o
in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro-tempore, legalmente domiciliato in Palermo in Via
Laurana n° 59 e rappresentato e difeso dal funzionario designato Giancarlo Gagliano;
- resistente -
OGGETTO: collocamento mirato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 09.02.2024, il ricorrente indicato in epigrafe deduceva di avere proposto domanda in data 29.05.2023 al fine di ottenere il riconoscimento di una percentuale di invalidità pari ad almeno il 46% per la concessione del beneficio del collocamento mirato ai sensi dell'art. 1 L. n. 68/1999.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'ente previdenziale, contestando, nel merito, la fondatezza del ricorso del quale, pertanto, chiedeva il rigetto.
La causa, espletata CTU medico-legale, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del
24.09.2025 per il deposito di note.
*** ** ***
Il ricorso è fondato.
Il consulente incaricato, dott. ha infatti così concluso la propria Persona_1
relazione: “In relazione al quadro clinico evidenziato si ritiene che il Sig. Parte_1
presenta i requisiti sanitari per l'inserimento nelle liste di collocamento
[...]
mirato (L. 68/99). Il Periziando infatti allo stato attuale presenta una riduzione permanente della capacità lavorativa pari al 57% a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa (29.05.2023)” (cfr. relazione in atti).
Le conclusioni del CTU vanno condivise, in quanto immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico legali.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando:
- accoglie il ricorso e dichiara che dichiara che è da Parte_1
considerarsi invalido nella misura del 57% e, per l'effetto, ha diritto al collocamento mirato a far data dalla domanda amministrativa (29.05.2023);
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 1.800,00, oltre CP_1
spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avvocato di parte ricorrente dichiaratosi antistatario;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU del giudizio già CP_1
liquidate. Così deciso, il 23.10.2025
IL GIUDICE
IO AT
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE LAVORO
Nella persona del Giudice dott.ssa IO AT, all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art. 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive d'udienza depositate dalla parte ricorrente nel rispetto del termine assegnato, ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a nella causa civile iscritta al n. 495/2024 R.G. controversie di lavoro promossa da
rappresentato e difeso dall'Avv.to Francesco Parte_1
AR ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Ficarazzi in
Corso Umberto I n. 381, giusta procura in atti;
- ricorrente -
c o n t r o
in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro-tempore, legalmente domiciliato in Palermo in Via
Laurana n° 59 e rappresentato e difeso dal funzionario designato Giancarlo Gagliano;
- resistente -
OGGETTO: collocamento mirato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 09.02.2024, il ricorrente indicato in epigrafe deduceva di avere proposto domanda in data 29.05.2023 al fine di ottenere il riconoscimento di una percentuale di invalidità pari ad almeno il 46% per la concessione del beneficio del collocamento mirato ai sensi dell'art. 1 L. n. 68/1999.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'ente previdenziale, contestando, nel merito, la fondatezza del ricorso del quale, pertanto, chiedeva il rigetto.
La causa, espletata CTU medico-legale, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del
24.09.2025 per il deposito di note.
*** ** ***
Il ricorso è fondato.
Il consulente incaricato, dott. ha infatti così concluso la propria Persona_1
relazione: “In relazione al quadro clinico evidenziato si ritiene che il Sig. Parte_1
presenta i requisiti sanitari per l'inserimento nelle liste di collocamento
[...]
mirato (L. 68/99). Il Periziando infatti allo stato attuale presenta una riduzione permanente della capacità lavorativa pari al 57% a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa (29.05.2023)” (cfr. relazione in atti).
Le conclusioni del CTU vanno condivise, in quanto immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico legali.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando:
- accoglie il ricorso e dichiara che dichiara che è da Parte_1
considerarsi invalido nella misura del 57% e, per l'effetto, ha diritto al collocamento mirato a far data dalla domanda amministrativa (29.05.2023);
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 1.800,00, oltre CP_1
spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avvocato di parte ricorrente dichiaratosi antistatario;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU del giudizio già CP_1
liquidate. Così deciso, il 23.10.2025
IL GIUDICE
IO AT