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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/01/2025, n. 201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 201 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZ IONE CIV ILE
(già Prima sezione civile bis)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dr.ssa Caterina Molfino Presidente
Dr. Paolo Celentano Consigliere
Dr. Giovanni Galasso Consigliere relatore ha deliberato di pronunciare la seguente
SENTENZA
nel processo iscritto al n. 5211/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi
TRA
(c.f. , nato a [...] Parte_1 C.F._1
di Serino il 13/1/1937;
(c.f. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._2
18/9/1960; entrambi rappresentati e difesi, in virtù di procura allegata e trasmessa con le modalità di cui all'art. 83 comma 3° c.p.c., dagli Avv.ti Ettore Freda (c.f. e C.F._3
Maria Elena Rossano (c.f. ); C.F._4
AT T O R I
E
(partita IVA , codice fiscale non Controparte_1 P.IVA_1
indicato), costituitosi in persona del vice Sindaco pro tempore, sig. , Controparte_2
rappresentato e difeso, in virtù di procura allegata e trasmessa con le modalità di cui all'art. 83 comma 3° c.p.c. dall'Avv. Giuseppe Ercolino (c.f. ); C.F._5
CO NV EN U TO
n. 5211/2019 r.g.a.c.c. +1 c. Pag. 1 di 11 Parte_1 Controparte_3 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
SV OLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 28/11/2019, Parte_1
e hanno esposto che:
[...] Parte_1
- sono proprietari di un terreno nel Comune di , (riportato in Controparte_3
catasto al foglio 27 particella n. 39, noccioleto di prima classe) di complessivi Ha 2.07.73 ubicato a ridosso del centro urbano, con accesso dalla Via Aldo Moro, pianeggiante e coltivato per intero a noccioleto;
- dal 1991 al 1997 (anno di adozione del nuovo P.R.G. approvato il 31/1/2002) il terreno ricadeva in zona E, cioè area agricola, seminativa a frutteto;
- per effetto del nuovo P.R.G. il terreno era destinato per 470 mq a zona C1
“residenziale di nuovo insediamento” e per il resto a zona ST “attrezzature pubbliche di interesse comunale – Aree per il verde pubblico”;
- il non aveva tuttavia emesso la dichiarazione di pubblica utilità nel CP_1
termine di cinque anni e così, con delibere del consiglio comunale n. 5 del 12/3/2007 e n.
49 del 30/10/2007, reiterava i vincoli preordinati all'esproprio già scaduti il 31/1/2007;
- spettava quindi l'indennità prevista dall'art. 39 d.P.R. 327/2001 richiesta con varie diffide, l'ultima delle quali intervenuta in data 1/7/2019;
- l'indennità andava commisurata agli interessi legali (con capitalizzazione annuale) sul valore del terreno, pari secondo la perizia di parte allegata ad € 70 al mq, in considerazione della vocazione edificatoria dello stesso derivante dalla sua ubicazione, e quindi in complessivi € 155.312,46.
Hanno rassegnato, pertanto, le seguenti conclusioni: “1) In via principale e nel merito, accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti alla percezione dell'indennità per reiterazione di vincoli espropriativi scaduti sui terreni, di loro proprietà, sopra indicati.
2) Per l' effetto, condannare il (AV) al pagamento di detta Controparte_3
indennità, quantificata nella somma di Euro 155.312,46, oltre interessi legali, sino alla data del soddisfo, o di altra diversa, maggiore o minore, che dovesse risultate di giustizia, nei limiti del valore di seguito dichiarato”.
Si è costituito, con comparsa depositata il 23/10/2020, il Controparte_3
eccependo la violazione del diritto di difesa, in quanto il ricorso ed il decreto di
[...] fissazione dell'udienza del 5/5/2020 gli erano stati notificati l'11/12/2019; sennonché per n. 5211/2019 r.g.a.c.c. +1 c. Pag. 2 di 11 Parte_1 Controparte_3 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
effetto della sospensione disposta dagli artt. 83 d.l. 18/2020 e 36 d.l. 23/2020, la prima udienza venne rinviata al 3/11/2020 senza che il relativo provvedimento fosse notificato al che ne era “venuto a conoscenza solo in via informale e non nei termini CP_1 stabiliti dalla legge”; ciò determinava, ad avviso del convenuto, il diritto alla concessione di un nuovo termine per approntare una “più articolata difesa”. Quanto al merito, ha osservato che il vincolo imposto non aveva carattere espropriativo, bensì conformativo e non spettava quindi alcun indennizzo;
in ogni caso, doveva detrarsi dalla superficie considerata quella di mq 5.490 che, secondo il piano stralcio dell'autorità di bacino dei fiumi e ricadeva in area a rischio idrogeologico molto elevato, Pt_2 Per_1 Pt_3 con la conseguenza che, tenuto conto del valore reale del terreno, l'indennizzo poteva al più essere pari a complessivi € 11.640,37.
Rassegnava pertanto le seguenti conclusioni: “respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione, rigettare la domanda proposta dai sig.ri in Pt_1
quanto infondata in fatto e in diritto.
Con vittoria di spese e onorari di lite”.
Dopo lo svolgimento della consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza del
10/9/2024, le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai propri scritti e la Corte ha introitato il processo in decisione, concedendo termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIV I DELLA DECIS IONE
1.1 Preliminarmente va osservato che, in data 4/3/2024, si è costituito quale nuovo difensore del l'Avv. Antonio Rapolla, in sostituzione del Controparte_3
precedente. La costituzione del nuovo difensore è tamquam non esset essendo stata depositata esclusivamente la delibera del responsabile apicale del Comune del 2/9/2022 con la quale si stabilisce di conferire all'Avv. Rapolla “incarico di rappresentanza e difesa in giudizio di tutte le liti, attive e passive” del dal 2/9/2022 al 1/9/2025. CP_1
Manca invece la revoca della procura al precedente difensore (Avv. Ercolino) e la procura alle liti in favore del nuovo. Pertanto, anche ove volesse interpretarsi tale provvedimento come una revoca della procura del precedente difensore, in mancanza della procura conferita al nuovo, in applicazione dell'art. 85 c.p.c. deve ritenersi che il
[...]
sia ancora difeso dall'Avv. Ercolino. Né poteva essere concesso Controparte_3
n. 5211/2019 r.g.a.c.c. +1 c. Pag. 3 di 11 Parte_1 Controparte_3 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
termine ex art. 182 c.p.c. per il deposito della procura in favore del nuovo difensore, dal momento che, a prescindere da ogni altra considerazione, il Comune era già costituito in giudizio con l'Avv. Ercolino.
1.2 Sempre in via preliminare va rilevato che il predetto Comune, ancora in comparsa conclusionale, “reitera l'eccezione di omessa notifica del provvedimento di fissazione della nuova udienza posto che l'originario ricorso proposto dai sig.ri è Pt_1 stato notificato al l'11.12.219, con contestuale Decreto di Controparte_3
fissazione udienza del 5 maggio 2020.
Ricadendo il termine a ritroso di dieci giorni per la costituzione del convenuto
e la stessa udienza di comparizione nel periodo di sospensione straordinaria per CP_1
l'emergenza sanitaria si suppone che l'Ecc.ma Corte adita abbia fissato la nuova udienza di comparizione in ottemperanza alle disposizioni normative e ai principi di diritto in materia.
Il provvedimento di fissazione della nuova udienza di comparizione non è stato mai notificato al che ne è venuto a conoscenza solo in via Controparte_3
informale e non nei termini stabiliti dalla legge, né è stato concesso nuovo termine al resistente al fine di approntare una più articolata difesa”.
L'eccezione è palesemente infondata. Va infatti osservato che il ricorso con l'originario decreto di fissazione dell'udienza è stato notificato al l'11/12/2019 CP_1
e dunque in largo anticipo rispetto alla prima udienza fissata per il giorno 5/5/2020 (poi rinviata d'ufficio prima al 3/11/2020 e poi al 27/4/2021). Inoltre, pur tenuto conto della particolarità del periodo, caratterizzato dalla legislazione emergenziale per l'epidemia di
Covid 19, va osservato che il si è costituito regolarmente in giudizio il CP_1
23/10/2020, mentre la prima udienza si è tenuta (a causa dei ripetuti rinvii d'ufficio), mediante “trattazione scritta” solo il 27/4/2021; pertanto, davvero non si comprende – né viene mai dedotto - quale pregiudizio al diritto di difesa abbia subito l'ente comunale.
Inoltre, nel corso del processo il ha avuto modo di svolgere pienamente la propra CP_1 attività difensiva, sicché è evidente che il diritto di difesa dell'ente non è stato in alcun modo limitato.
1.3 Infine deve ritenersi che, forse per un difetto di coordinamento con le modifiche apportate all'art. 54 d.P.R. 327/2001 dal d.lgs. 150/2011, alla controversia de qua si applichi il rito ordinario, dal momento che l'art. 39 fa riferimento all'introduzione n. 5211/2019 r.g.a.c.c. +1 c. Pag. 4 di 11 Parte_1 Controparte_3 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
del processo con atto di citazione. Nel caso di specie, il processo, pur introdotto con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., si è poi svolto secondo il rito ordinario (come dimostra la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.), e dunque è intervenuto, sia pur senza un provvedimento espresso, il mutamento del rito.
Infine, nessun dubbio può esservi circa la competenza della Corte d'Appello, dal momento che la reiterazione del vincolo è stata disposta dopo il 30/6/2003, data di entrata in vigore del d.P.R. 327/2001 (Cass. 1741/2007).
2. Passando all'esame del merito della controversia, va osservato che, secondo l'art. 39 comma 1 d.P.R. 327/2001, “in attesa di una organica risistemazione della materia, nel caso di reiterazione di un vincolo preordinato all'esproprio o di un vincolo sostanzialmente espropriativo è dovuta al proprietario una indennità, commisurata all'entità del danno effettivamente prodotto”. La norma recepisce sostanzialmente le indicazioni contenute nella sentenza n. 179/1999 della Corte Costituzionale.
I vincoli che danno luogo al diritto all'indennizzo sono i vincoli preordinati all'esproprio ovvero quelli sostanzialmente espropriativi;
al riguardo, si afferma solitamente in giurisprudenza che “la distinzione tra vincoli conformativi ed espropriativi cui possono essere assoggettati i suoli, non dipende dal fatto che siano imposti mediante una determinata categoria di strumenti urbanistici, piuttosto che di un'altra, ma deve essere operata in relazione alla finalità perseguita in concreto dell'atto di pianificazione: ove mediante lo stesso si provveda ad una zonizzazione dell'intero territorio comunale o di parte di esso, sì da incidere su di una generalità di beni, nei confronti di una pluralità indifferenziata di soggetti, in funzione della destinazione dell'intera zona in cui i beni ricadono e in ragione delle sue caratteristiche intrinseche, il vincolo ha carattere conformativo, mentre, ove si imponga solo un vincolo particolare, incidente su beni determinati, in funzione della localizzazione di un'opera pubblica, lo stesso deve essere qualificato come preordinato alla relativa espropriazione (…)” (Cass. 16084/2018; nello stesso senso Cass. 23572/2017). Al riguardo è stato altresì precisato che “la destinazione di un'area ad un uso collettivo (nella specie, parcheggio pubblico a raso), impressa dallo strumento urbanistico, concreta un vincolo sostanzialmente espropriativo ove esuli dall'ottica della suddivisione zonale del territorio e miri a individuare beni singolarmente determinati in vista della creazione di un'area non edificata all'interno di zona a spiccata vocazione edificatoria” (Cass. 37574/2022).
Controparte_ n. 5211/2019 r.g.a.c.c. +1 c. Comune di Pag. 5 di 11 Parte_1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
Orbene, dalla relazione del CTU si può desumere che l'intera area destinata ad attrezzature pubbliche di interesse comunale - aree per il verde pubblico coincida con il terreno in questione (ad eccezione di una parte assolutamente trascurabile di mq 470, destinato a zona omogenea di espansione residenziale C1, e di altre zone di estensione assai ridotta destinate alla viabilità); inoltre, dal certificato di destinazione urbanistica risulta che tale area può essere solo di proprietà pubblica e che l'edificabilità è sostanzialmente esclusa: “nelle aree destinate a gioco dei ragazzi, (…) e attrezzature di uso pubblico, sono ammesse solo opere di arredo urbano minime, e strutture provvisorie,
(…) , chioschi e rivendite aventi caratteristiche semipermanenti e con limite volumetrico massimo di mc 40,00, (…) . Tali attrezzature possono essere eseguite e gestite da privati
(fermo restando la proprietà pubblica delle aree) mediante concessioni temporanee, con
l'obbligo di asservirle ad uso pubblico, regolamentato da convenzioni da stipulare con il
In più nelle aree a verde pubblico sportivo è consentita esclusivamente la CP_1
realizzazione dei relativi impianti, con volumi sussidiari con indice fondiario non superiore a 0,10 mc/mq. (…)
Il piano si attua per intervento diretto”.
Inoltre, i terreni circostanti avevano prevalentemente destinazione a zona omogenea di espansione residenziale C1 (cfr. relazione del CTU pag. 28 e pagg. 19-21, nonché relazione del responsabile dell'ufficio urbanistica del Comune di CP_3
del 15/4/2020).
[...]
Alla luce di quanto esposto, in considerazione della natura del vincolo (aree destinate esclusivamente alla proprietà pubblica), della sua collocazione (sostanzialmente coincidente con il terreno in questione) e della destinazione delle aree circostanti, può concludersi che esso fosse di natura espropriativa o, comunque, sostanzialmente espropriativo.
Ciò posto, occorre calcolare l'indennizzo spettante al proprietario che deve essere commisurato al danno subito. È evidente che, nel caso di specie, non si è avuta alcuna riduzione del godimento del bene, sicché il danno subito – in relazione al quale non sussiste un onere probatorio a carico del proprietario (Cass. 11767/2024; Cass.
12468/2018) - non può che essere individuato nella minore appetibilità dei terreni durante il periodo in cui il vincolo è stato reiterato. Per la commisurazione del risarcimento,
l'attore ha fatto riferimento agli interessi legali sul reale valore dei terreni.
Controparte_ n. 5211/2019 r.g.a.c.c. +1 c. Comune di Pag. 6 di 11 Parte_1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
In realtà la determinazione del danno in tale misura non appare convincente, giacché lo stesso consiste nella minore appetibilità del bene nel periodo di tempo in cui il vincolo è stato reiterato;
pertanto, l'entità del danno va commisurata agli interessi legali sulla differenza tra il valore che il terreno aveva al momento della reiterazione del vincolo
- e per effetto della stessa - e quello che avrebbe avuto qualora tale vincolo non fosse stato reiterato.
Quanto al primo valore appare condivisibile la stima che ha compiuto il CTU osservando che “in considerazione alla specifica destinazione urbanistica dell'immobile da stimare, ovvero immobile privo di termini di confronto, si farà riferimento ai dati ricavati dal testo del prof. dal titolo “Valore delle aree omogenee – caso Persona_2 studio” Ed. CUES Salerno anno 2000, in cui è stata determinata l'incidenza del valore delle aree destinate ad attrezzature e infrastrutture pubbliche rispetto al valore delle aree residenziali.
Il procedimento di stima si è basato essenzialmente sul rapporto necessario che si instaura tra la componente infrastrutturale (attrezzature ed infrastrutture) e la componente insediativa (edifici residenziali, commerciali, uffici, ecc.).
Infatti la componente infrastrutturale è percepita nel momento in cui si immagina un contesto edificato privo di strade, di parcheggi, di scuole, di aree a verde ecc.
Da ciò si capisce che la stessa utilizzabilità degli edifici e, quindi, il loro valore dipendono essenzialmente dalla presenza di infrastrutture e di attrezzature.
In virtù del rapporto funzionale ed economico esistente tra la componente infrastrutturale e la componente insediativa, i valori da attribuire ai suoli della prima componente, a quelli cioè ad infrastrutture e ad attrezzature, possono essere desunti dai valori espressi dalle aree della componente insediativa.
Detta assunzione riflette il principio secondo cui l'utilità di un bene dipende dall'insieme dei caratteri che il bene presenta.
Principio in base al quale il valore delle aree della componente insediativa è influenzato non solo dai caratteri intrinseci – ampiezza, indice di fabbricabilità, conformazione – ma anche dai caratteri estrinseci, in particolare rappresentati dalla qualificazione infrastrutturale del territorio.
Ne discende che il valore delle aree ad attrezzature e ad infrastrutture può essere ottenuto isolando il contributo col quale esse partecipano alla formazione del valore delle
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(già Prima sezione civile bis)
aree della componente insediativa.
Elaborando i dati riportati nel caso studio del prof. relativi alle aree Per_2
destinate ad attrezzature pubbliche, si sono ottenute le seguenti percentuali di valori:
• % Valore Aree Attrezzature /Edificabili – MIN: 6,09%
• % Valore Aree Attrezzature /Edificabili – MAX: 85,00%
• % Valore Aree Attrezzature/Edificabili – MEDIA: 67,28%
Da quanto sopra ne deriva che il rapporto tra il valore delle aree ad attrezzature pubbliche, e il valore delle aree destinate a residenza, varia da un minimo del 6,09% a un massimo del 85,00%.
Nel caso di specie il CTU ritiene congruo assume il valore MEDIO pari al
67,28%, ovvero che il valore dell'area destinata ad attrezzature pubbliche è di circa il
67,28% del valore del terreno destinato a residenza”.
Il consulente ha quindi assunto, quale parametro sul quale operare la predetta riduzione, quello medio ricavabile da cinque atti di compravendita di terreni ubicati nel medesimo foglio catastale, con destinazione C1 (zona di espansione residenziale). Poiché tali atti risalivano al 2002 ha provveduto, correttamente, ad aggiornare il relativo valore non applicando la rivalutazione in base agli indici Istat del costo della vita (parametri errati quando si tratta di beni immobili, cfr. Cass. 9950/2012), bensì in base all'andamento del mercato immobiliare nella zona ricavabile dai valori OMI;
ha ottenuto così il valore al mq di € 34,08 che appare condivisibile sia per le modalità con le quali è stato ricavato sia perché sostanzialmente coincidente con quello indicato per le aree C1 anche nella relazione tecnica dell'ufficio urbanistica del Comune di datata Controparte_3
15/4/2020 (pari ad € 34 al mq). Quindi, applicando il coefficiente di riduzione sopra indicato, è pervenuto al più probabile valore del terreno nel 2007 in € 22,93 al mq. Anche tale valore appare condivisibile, non avendo peraltro le parti svolto critiche specifiche al riguardo. Pertanto, moltiplicando tale valore per l'estensione dell'area assoggettata al vincolo preordinato all'esproprio (mq 19.670) ha ottenuto il valore di € 451.033,10.
Con riguardo a tale valore il ha dedotto, sia nelle note inviate al CTU che CP_1 nelle successive difese, che andrebbero detratti dall'estensione del terreno presa in considerazione mq 5.490, in quanto ricadenti in area a rischio idrogeologico molto elevato secondo il piano stralcio dell'autorità di bacino dei fiumi e e Pt_2 Per_1 Pt_3
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dunque esclusi da qualsiasi possibilità di utilizzo a scopo edificatorio. Il CTU ha respinto tali osservazioni, evidenziando che il piano menzionato sarebbe stato approvato il
10/3/2010 e sarebbe entrato in vigore il 4/10/2010, data della sua pubblicazione nel
BURC, e dunque successivamente al 2007, momento nel quale, secondo il quesito, andava compiuta la liquidazione. Il in comparsa conclusionale, ha rilevato che CP_1
il piano approvato nel 2010 confermava quello approvato in precedenza, cioè il 5/4/2006, pubblicato sul BURC n.37 del 14/8/2006, sicché il vincolo era in realtà preesistente;
ha depositato unitamente a tale comparsa il BURC n. 66/2010 sul quale è pubblicata la delibera di approvazione del piano ed il d.P.C.M. 7/4/2011 contenente l'approvazione di tale piano.
Gli attori hanno osservato che i documenti darebbero inammissibili in quanto depositati solo unitamente alla comparsa conclusionale. Sul punto è sufficiente osservare che si tratta delle delibere relative al piano del 2010 il cui contenuto è riportato sia nella relazione del CTU che nella relazione dell'ufficio urbanistica allegato alla comparsa di costituzione del sicché la questione della loro ammissibilità è sostanzialmente CP_1
irrilevante. In ogni caso, a prescindere da tale questione, va osservato che dalla delibera del 2010 risulta che il precedente piano è stato modificato (nella delibera, all'art. 2 si parla espressamente di “modifica” al piano precedente), ma non è possibile accertare, mancando gli allegati, nonché il piano del 2006, se tale modifica abbia riguardato la zona di Deve dunque escludersi che la classificazione di alto rischio possa ritenersi CP_3
esistente fin dal 2006. In ogni caso, dovendo valutarsi il danno per il periodo 30/10/2007-
30/10/2012, l'incidenza di tale classificazione potrà essere tenuta presente quanto meno a partire dal 4/10/2010; da tale momento quindi il valore del terreno va ridotto ad €
325.147,40 (mq 19.670 - mq 5.490 = mq 14.180 x 22,93 €/mq = 325.147,40).
Occorre quindi individuare il valore che il terreno avrebbe avuto qualora il vincolo non fosse stato reiterato. Al riguardo occorre tenere presente che in caso di decadenza del vincolo non rivive la destinazione urbanistica precedente) ad esso (nel caso di specie zona agricola, ma il terreno resta privo di destinazione (cd. zona bianca) ed opera “la disciplina transitoria prevista dalla norma di salvaguardia di cui all'art. 4, ultimo comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, cosicché agli effetti dell'accertamento del valore del fondo va applicato il criterio della edificabilità di fatto. Trattasi di un criterio che enuclea il trattamento indennitario attraverso l'accertamento del valore delle aree circostanti ed
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omogenee, costituenti nel loro insieme un microsistema urbanistico, sempreché risulti accertata la compatibilità con le generali scelte urbanistiche, avuto riguardo anche ai vincoli legislativi ed urbanistici idonei ad incidere sull'edificabilità effettiva della zona, con la conseguente eventuale esclusione radicale di ogni attitudine all'edificabilità dell'area” (Cass. 9488/2014; cfr., nello stesso senso, cfr. Cass. 11360/2022; Cass.
12268/2016).
Dunque, il valore del terreno sarebbe stato simile a quello dei terreni circostanti ricadenti in zona C1 e dunque pari ad € 34,08 al mq. Per quanto esposto, può ritenersi che il valore del terreno, in mancanza di reiterazione del vincolo, sarebbe stato pari ad €
670.353,60 fino al 3/10/2010 e pari ad € 483.254,40 dal 4/10/2010 (in considerazione dell'inserimento dell'area nella zona a rischio elevato). Dunque, l'indennizzo sarà pari agli interessi legali su € 219.320,50 (€ 670.353,60 - € 451.033,10) per il periodo
30/10/2007 – 3/10/2010 e su € 158.107 (€ 483.254,40 – € 325.147,40) per il periodo
4/10/2010 – 30/10/2012 e quindi ad € 21.811,93 (€ 15.767,04 + € 6.044,89).
In base all'art. 39 comma 2 d.P.R. 327/2001, su tale importo sono dovuti gli interessi legali a decorrere dal 24/12/2016 (la prima diffida in atti risulta ricevuta dal comune il 24/10/2016).
Per quanto esposto, il va condannato al pagamento Controparte_3 di € 21.811,92 oltre interessi legali a decorrere dal 24/12/2016 in favore di
[...]
ed non va disposto invece il deposito presso la Cassa Parte_1 Parte_1
depositi e prestiti (oggi ) come avviene per le indennità Controparte_4
di esproprio o di occupazione, essendo prevista tale modalità solo nel caso in cui intervenga un formale decreto di esproprio o di occupazione (cfr. Cass. 643/2021).
3. Il va infine condannato al pagamento delle spese di giudizio in favore CP_1
degli attori;
i compensi vanno liquidati in base alla tabella 12 allegata al d.m. Giustizia
55/2014 (come modificato dal d.m. 147/2022) per i giudizi di valore compreso tra Euro
5.200 ed Euro 26.000, nei seguenti importi:
fase di studio: € 1.000
fase introduttiva: € 800
fase istruttoria: € 1.200
fase decisoria: € 1.500.
La riduzione di cui al quarto comma dell'art. 4 d.m. 55/2014 e l'aumento previsto n. 5211/2019 r.g.a.c.c. +1 c. Pag. 10 di 11 Parte_1 Controparte_3 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
dal comma 2° del medesimo articolo per il difensore che assiste più parti aventi la medesima posizione processuale si elidono a vicenda.
Le spese relative alla CTU devono essere poste definitivamente a carico del
(limitatamente ai rapporti tra le parti). Controparte_3
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da e nei confronti del Parte_1 Parte_1 Controparte_3
:
[...]
1. condanna il al pagamento, in favore di Controparte_3 [...]
e dell'importo di € 21.811,92 a titolo di indennità Parte_1 Parte_1 ex art. 39 d.P.R. 327/2001, oltre interessi al tasso previsto dall'art. 1284 comma
1° c.c. dal 24/12/2016;
2. condanna il , al pagamento, in favore dell'attore, Controparte_3
delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 406,50 per spese vive, Euro
4.500 per compenso professionale ed Euro 675 per spese generali di rappresentanza e difesa, con attribuzione ai difensori, Avv.ti Ettore Freda e Maria
Elena Rossano (per la quota del 50% ciascuno);
3. pone le spese di CTU, già liquidate con separato provvedimento, definitivamente a carico del (limitatamente ai rapporti tra le parti). Controparte_3
Così deciso in Napoli, il 14 gennaio 2025.
La Presidente
Dr.ssa Caterina Molfino
Controparte_ n. 5211/2019 r.g.a.c.c. +1 c. Comune di Pag. 11 di 11 Parte_1