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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XIV, sentenza 26/01/2026, n. 218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 218 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 218/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 14, riunita in udienza il
21/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PIGLIONICA VITO, Presidente
IN FE, Relatore
LATTI FRANCO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1142/2025 depositato il 07/04/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano - Via Manin 25 20121 Milano MI
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5328/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez.
10 e pubblicata il 24/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D03FH04296/2023 IRES-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D03FH04296/2023 IRAP 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 157/2026 depositato il
23/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: L'ufficio chiedeva la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere e compensazione delle spese, fatta eccezione del Cut da rimborsare alla contribuente.
Resistente/Appellato: La contribuente si associava.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'agenzia delle entrate, direzione provinciale II di Milano, proponeva appello avverso la sentenza n.
5328/10/24 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano, depositata il 24/12/2024, non notificata, avente ad oggetto l'avviso di accertamento n. T9D03FH04296/2023 emesso per l'anno di imposta 2017 nei confronti della contribuente.
Si costituiva in giudizio con controdeduzioni la contribuente.
All'esito della udienza a distanza, raccolte le conclusioni delle parti riteneva il processo in decisione e pronunciava sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'agenzia delle entrate, direzione provinciale II di Milano, proponeva appello avverso la sentenza n.
5328/10/24 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano, depositata il 24/12/2024, non notificata, avente ad oggetto l'avviso di accertamento n. T9D03FH04296/2023 emesso per l'anno di imposta 2017 nei confronti della contribuente.
Si costituiva in giudizio con controdeduzioni la contribuente.
Il contenzioso relativo al periodo di imposta 2016, avente ad oggetto le medesime contestazioni, si concludeva, però, con la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia n.
802/08/2025, - depositata il 17/03/2025, divenuta definitiva per omessa impugnazione-, che confermava l'annullamento dell'atto impositivo (già disposto dalla sentenza di primo grado).
L'ufficio, pertanto, annullava in sede di autotutela anche l'avviso di accertamento oggetto del presente giudizio, ciò che determinava l'estinzione del giudizio, per cessazione della materia del contendere.
Quanto alle spese le parti si accordavano per la loro compensazione, fatta eccezione del contributo unificato di 1500 euro che l'ufficio è tenuto a rimborsare alla contribuente, come con la stessa concordato.
La Corte, pertanto, emetteva sentenza dichiarativa dell'estinzione del giudizio, per cessata materia del contendere, pronunciandosi sulle spese come previsto dalle parti.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Compensa le spese, fatta eccezione del contributo unificato di euro 1500 che l'ufficio rimborserà alla contribuente Resistente_1 srl.
Milano, 21.1.2026
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Federica Gaudino Dott. Vito Piglionica
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 14, riunita in udienza il
21/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PIGLIONICA VITO, Presidente
IN FE, Relatore
LATTI FRANCO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1142/2025 depositato il 07/04/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano - Via Manin 25 20121 Milano MI
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5328/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez.
10 e pubblicata il 24/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D03FH04296/2023 IRES-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D03FH04296/2023 IRAP 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 157/2026 depositato il
23/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: L'ufficio chiedeva la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere e compensazione delle spese, fatta eccezione del Cut da rimborsare alla contribuente.
Resistente/Appellato: La contribuente si associava.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'agenzia delle entrate, direzione provinciale II di Milano, proponeva appello avverso la sentenza n.
5328/10/24 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano, depositata il 24/12/2024, non notificata, avente ad oggetto l'avviso di accertamento n. T9D03FH04296/2023 emesso per l'anno di imposta 2017 nei confronti della contribuente.
Si costituiva in giudizio con controdeduzioni la contribuente.
All'esito della udienza a distanza, raccolte le conclusioni delle parti riteneva il processo in decisione e pronunciava sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'agenzia delle entrate, direzione provinciale II di Milano, proponeva appello avverso la sentenza n.
5328/10/24 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano, depositata il 24/12/2024, non notificata, avente ad oggetto l'avviso di accertamento n. T9D03FH04296/2023 emesso per l'anno di imposta 2017 nei confronti della contribuente.
Si costituiva in giudizio con controdeduzioni la contribuente.
Il contenzioso relativo al periodo di imposta 2016, avente ad oggetto le medesime contestazioni, si concludeva, però, con la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia n.
802/08/2025, - depositata il 17/03/2025, divenuta definitiva per omessa impugnazione-, che confermava l'annullamento dell'atto impositivo (già disposto dalla sentenza di primo grado).
L'ufficio, pertanto, annullava in sede di autotutela anche l'avviso di accertamento oggetto del presente giudizio, ciò che determinava l'estinzione del giudizio, per cessazione della materia del contendere.
Quanto alle spese le parti si accordavano per la loro compensazione, fatta eccezione del contributo unificato di 1500 euro che l'ufficio è tenuto a rimborsare alla contribuente, come con la stessa concordato.
La Corte, pertanto, emetteva sentenza dichiarativa dell'estinzione del giudizio, per cessata materia del contendere, pronunciandosi sulle spese come previsto dalle parti.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Compensa le spese, fatta eccezione del contributo unificato di euro 1500 che l'ufficio rimborserà alla contribuente Resistente_1 srl.
Milano, 21.1.2026
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Federica Gaudino Dott. Vito Piglionica