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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 11/12/2025, n. 6053 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 6053 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 13527/2025
TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE PRIMA CIVILE VERBALE DI UDIENZA
Oggi, 11/12/2025, alle ore 11:02, sono presenti innanzi al Giudice Tobia ET: per l'Avv. Patrizia Paganini in sostituzione Controparte_1 dell'Avv. Andrea Calderone, per nessuno. Controparte_2
* Preliminarmente, il Giudice, verificata la regolarità della notifica alla parte appellata, ne dichiara la contumacia. A questo punto l'appellante si riporta agli atti, insiste in particolare per l'accoglimento del primo preliminare motivo di appello. Il Giudice, dato atto, ritenuta la causa matura per la decisione, invita la parte costituita a precisare le conclusioni e a discutere. L'appellante insiste per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni e si riporta a tutte le difese spiegate in atti nonché alle deduzioni odierne. Il Giudice, pronuncia la sentenza contenuta nel presente verbale, dando lettura alle parti presenti del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Venezia, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Tobia ET, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di grado di appello, iscritta al R.G. n. 13527/2025, promossa da: (C.F.: ), rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Andrea Calderone (C.F.: ), C.F._1
-appellante-
contro
C.F.: ), Controparte_2 P.IVA_2
-appellata contumace- CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per Controparte_1
Voglia l'On.le Tribunale di Venezia, adito in sede di appello, previ incombenti di rito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa ex adverso formulata, accogliere il presente appello e per l'effetto riformare la sentenza n. 126/2024 emessa dal Giudice di Pace di Dolo
e: Dichiarare nulli e/o annullare i verbali nn. 404426 PTR2200000922; 404433
PTR2200000919; 404448 PTR2200000912; 404437 PTR2200000921; 404439
PTR2200000913; 404441 PTR2200000916; 404442 PTR2200000923; 404443
PTR2200000917; 404444 PTR2200000920; 404446 PTR2200000914; 404447
PTR2200000918; 404435 PTR2200000915; 404436 PTR2200000936; 404431
PTR2200000933; 404450 PTR2200000927; 404449 PTR2200000928; 404434
PTR2200000930; 404432 PTR2200000932; 404430 PTR2200000929; 404428
PTR2200000935; 404427 PTR2200000934; 404438 PTR2200000931; 404429
PTR2200000925;404440 PTR2200000924; 404445 PTR2200000926, elevati dalla
Polizia Stradale di Venezia- Mestre nel corso del controllo effettuato in data 28/12/2022
e notificati a mezzo pec in data 19/01/2023 ed ogni altro atto antecedente, presupposto o successivo, con ogni consequenziale statuizione di legge;
In via subordinata, in applicazione degli artt. 198, 198 bis cds e art. 8 L. n. 689/81 applicare la sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata fino al triplo. Con vittoria di spese, compensi ed onorari del doppio grado di giudizio con distrazione ex art. 93 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
IN FATTO.
Pag. 2 di 13 Con ricorso ex artt. 7 d.lgs. n. 150/2011 e 433 c.p.c. e ss., la
[...] ha interposto appello avverso la sentenza n. 126/2024 (r.g. CP_1
161/2023) emessa in data 27.11.2024 e comunicata alle parti il
15.01.2025 con la quale il Giudice di Pace di Dolo ha rigettato l'opposizione che essa appellante aveva tempestivamente intentato, con ricorso depositato il 15/02/2023, avverso i verbali richiamati in epigrafe e notificati via PEC in data 19/01/2023, con cui era stata alla medesima comminata, quale obbligata in solido, la sanzione pecuniaria di complessivi € 10.412,00, per violazione degli artt. 179, co. 2, 174, co.
8, cds e 19, co. 2, L. n. 727/1978, come rilevato dalla Polizia Stradale di
Venezia - Mestre in data 28/12/2022 in Autostrada A4, presso l'Area di Servizio Arino Est, nel Comune di Dolo, nel corso del controllo del complesso veicolare targato EC980CH - AF69937 di proprietà della ricorrente e condotto dal sig. Persona_1
L'Amministrazione, costituitasi nel giudizio di primo grado, aveva rassegnato le seguenti conclusioni: “[…] voglia codesto Giudice di Pace, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa […] in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità nel caso che il ricorso fosse stato depositato tardivamente;
nel merito, respingere l'opposizione in quanto infondata in fatto
e in diritto;
[…] in ogni caso, liquidare forfettariamente le spese vive […] sostenute dall'Amministrazione per il presente procedimento e che, si quantificano complessivamente nella misura di euro 50,00 […]. In subordine, anche in caso di soccombenza di questa amministrazione, ove si ritenesse di dover compensare le spese di lite, e giusta la modificazione dell'art. 92 del c.p.c., voglia, codesto Giudice di Pace indicarne espressamente emotivi”.
L'appellante ha avversato la sentenza di primo grado deducendo la nullità della stessa per omessa lettura in udienza del dispositivo all'esito della discussione, l'errata affermazione della responsabilità solidale e Contro della sussistenza di profili di colpa nell'operato di e l'omesso esame degli ulteriori motivi di opposizione che essa appellante ha pedissequamente reiterato innanzi all'adito Giudice.
All'esito della prima udienza tenutasi in data 11.12.2025, il Giudice,
Pag. 3 di 13 stante la natura documentale della controversia e la ridotta complessità delle stessa, fatte precisare le conclusioni e udita la discussione orale, ha depositato la presente sentenza, ai sensi degli artt. 436-bis, 350, co. 3,
350-bis e 281-sexies c.p.c., definendo il giudizio.
IN DIRITTO. Contro Il gravame interposto dalla dev'essere parzialmente accolto nei limiti di cui si dirà.
Va incidentalmente rilevato che l'appellante non ha depositato la copia della sentenza impugnata, in violazione dell'art. 347 co. 2 c.p.c. Il fascicolo di primo grado è stato tuttavia interamente acquisito agli atti e comunque “Il deposito della sentenza impugnata non è più richiesto a pena di inammissibilità o di improcedibilità dell'appello, in seguito alla modifica dell'art. 347, comma 2, c.p.c. disposta dalla l. n. 353 del 1990, che non lo considera come adempimento formale indispensabile alla rituale costituzione in giudizio” (cfr. Cass. 24461/2020). Contro Come anticipato, la si duole, col primo motivo di gravame, della nullità della sentenza, poiché il Giudice di pace, in violazione dell'art. 429 c.p.c., avrebbe omesso la lettura del dispositivo all'esito dell'udienza di discussione.
Il motivo è fondato.
È principio acquisito quello per cui “nelle controversie soggette al rito del lavoro, l'omessa lettura del dispositivo all'udienza di discussione determina la nullità della sentenza, da farsi valere secondo le regole proprie del mezzo di impugnazione esperibile, in base al principio generale sancito dall'art. 161, comma 1, c.p.c.” (cfr. Cass., nn. 5659/2010 e 4385/2020).
Com'è possibile evincere dagli atti di causa, il Giudice di prime cure, all'udienza del 19.06.2024, terminata la discussione, ha “riservato la lettura del dispositivo”. Solo con successiva ordinanza del 27.11.2024, emessa fuori udienza, il GDP ha depositato il dispositivo e la motivazione, il che attesta incontrovertibilmente l'adozione di un modulo decisorio affatto eccentrico rispetto a quello ispirato al principio di immediatezza e voluto dall'art. 429 c.p.c.
Pag. 4 di 13 Nel caso de quo la nullità della sentenza non comporta tuttavia la rimessione degli atti al Giudice di primo grado, “non ricorrendo alcuna delle ipotesi di rimessione tassativamente previste dagli artt. 353 e 354 c.p.c.”; né il Giudice potrebbe “limitare la pronunzia alla mera declaratoria di nullità, dovendo decidere la causa nel merito” (cfr. Cass. cit.). L'odierno
Giudicante è quindi chiamato a decidere, in unico grado nel merito, per Contro la prima volta, sulla domanda originariamente formulata dalla Contro Un tanto premesso, occorre rilevare che la ha opposto:
1) i verbali nn. 404436 PTR2200000936; 404431 PTR2200000933;
404450 PTR2200000927; 404449 PTR2200000928; 404434
PTR2200000930; 404432 PTR2200000932; 404430 PTR2200000929;
404428 PTR2200000935; 404427 PTR2200000934; 404438
PTR2200000931, dell'importo di € 866,00 ciascuno per la violazione all'art. 179 comma 2 del codice della strada, in quanto il veicolo oggetti del controllo aveva circolato senza che ne cronotachigrafo digitale fosse stata inserita la carta tachigrafica del conducente;
2) i verbali contrassegnati dai nn: 404429 PTR2200000925; 404440
PTR2200000924; 404445 PTR2200000926, dell'importo di € 168,00 ciascuno per la violazione di cui all'art. 174 comma 8 cds per aver il conducente omesso di effettuare le prescritte interruzioni di guida di cui all'art. 7 del Reg. CE 561/2006;
3) i verbali nn. 404426 PTR2200000922; 404433 PTR2200000919;
404448 PTR2200000912; 404437 PTR2200000921; 404439
PTR2200000913; 404441 PTR2200000916; 404442 PTR2200000923;
404443 PTR2200000917; 404444 PTR2200000920; 404446
PTR2200000914; 404447 PTR2200000918; 404435 PTR2200000915, tutti dell'importo di € 104,00 per la violazione di cui all'art. 19 della L.
n. 727/78, poiché il conducente ha omesso di utilizzare le funzioni del tachigrafo digitale richieste sia per l'inizio del turno sia per le registrazioni delle attività svolte nel periodo in cui la carta non era inserita. Contro Con il ricorso introduttivo, la ha opposto i predetti verbali per
Pag. 5 di 13 i seguenti motivi.
I - Nullità della notifica
L'appellante (rectius la ricorrente) ha eccepito la nullità della notifica dei verbali a mezzo PEC perché sarebbe stata utilizzata la procedura prevista dalla L. n. 53/1994, riservata ai soli avvocati e non alla Polizia
Stradale.
La censura è manifestamente infondata: basti qui richiamare il contenuto del Decreto Interministeriale del 18/12/2017, nonché la
Circolare del Ministero dell'Interno n. 300/A/1500/18/127/9 del
20/02/2018, proprio sulla notificazione a mezzo posta elettronica certificata delle sanzioni amministrative per violazione del Codice della
Strada, sottolineando come l'oggetto della notifica medesima (“atto amministrativo relativo ad una sanzione amministrativa prevista dal codice della strada”, seguito dal numero del verbale) rispetti le prescrizioni di cui all'art. 4 del menzionato Decreto (rendendo con ciò irrilevante ogni esplicito riferimento alla L. n. 53/1994, peraltro nemmeno richiesto per la regolarità della notifica effettuata dagli avvocati - cfr. Cass.
20039/2020).
Ad ogni modo, alla luce del principio del raggiungimento dello scopo
(e dell'efficacia sanante ad esso riconnessa), non può non prendersi atto Contro che la all'esito della comunicazione ricevuta è stata in grado di spiccare rituale opposizione avverso i verbali de quibus, prendendo precisa e puntuale posizione in ordine alle singole contestazioni (cfr.
Cass., n. 10185/2018).
II – Nullità dei verbali per omessa allegazione del report di stampa e omesso verbale di acquisizione dei dati del cronotachigrafo e della carta del conducente
La ricorrente lamenta la nullità dei verbali poiché: (i) le violazioni sono state accertate a seguito di un controllo su strada, alla presenza del trasgressore e pertanto avrebbero dovuto essere contestate nell'immediatezza; (ii) i verbali sono stati elaborati presso gli Uffici della
Polizia Stradale sulla base dei report di stampa, che avrebbero dovuto
Pag. 6 di 13 essere allegati, ma che tuttavia non sono stati allegati a nessuno dei verbali oggi impugnati, così come non è stato redatto verbale di acquisizione dei dati del cronotachigrafo e della carta del conducente, non avendo con ciò posto la società ricorrente in condizione di verificare la correttezza delle rilevazioni e contestazioni effettuate dalla Polizia
Stradale all'interno dei proprio uffici.
Le doglianze del ricorrente sono manifestamente infondate.
Quanto al rilievo di cui al punto (i), l'art. 200 cds stabilisce il principio della contestazione immediata dell'infrazione, quando possibile. Nel caso di specie, come desumibile dagli atti di causa, il conducente, all'atto dell'accertamento, ha dichiarato agli agenti di P.S. (senza che avverso il verbale sia stata esperita querela di falso - cfr. Cass. 28060/2017):
“prendo atto del fatto che dall'analisi dei dati (dovute al fatto che non so usare bene il tachigrafo) sono numerose irregolarità e che ci avete messo un'ora circa ad accertarle;
tuttavia non posso attendere oltre per la compilazione dei verbali
e per la contestuale notifica avendo uno scarico urgente da fare a Palmanova”.
Si evince pertanto che la stampa dei report tachigrafici sia avvenuta durante l'accertamento e che le risultanze sono state contestate direttamente al conducente;
che, quindi, l'accertamento delle varie infrazioni sia stato immediato, ma sia mancata la sola contestuale notifica dei verbali, stante l'urgenza del conducente di riprendere la marcia. Ne deriva che non era necessario né redigere, né comunicare alcun verbale di acquisizione dei dati del tachigrafo essendo stati acquisiti direttamente su strada e innanzi al trasgressore e non essendo stato effettuato alcun download dei medesimi dati per la successiva verbalizzazione (come previsto dalla circolare interministeriale
22.07.2011).
Il rilievo di cui al punto (ii) appare, anche alla luce di quanto precede, una mera petizione di principio, poiché non risulta che i report di stampa e i verbali di acquisizione dei dati del cronotachigrafi debbano essere allegati ai verbali. Il ricorrente stesso, d'altronde, non àncora la propria pretesa ad alcun dato normativo. Pretestuosa inoltre è l'affermazione
Pag. 7 di 13 secondo cui la condotta dell'Autorità di Polizia avrebbe impedito alla società ricorrente di verificare la correttezza delle rilevazioni e delle contestazioni effettuate. Nulla, invero, ha impedito alla ricorrente, da un lato, di accedere agli atti ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000 (come indicato nel frontespizio dei relativi accertamenti notificati) e ottenere quanto ritenuto necessario alla propria difesa;
dall'altro nulla allega la ricorrente circa l'impossibilità di recuperare in autonomia il contenuto del cronotachigrafo al fine di dimostrare l'infondatezza delle pretese avversarie.
III– Insussistenza dell'obbligazione solidale in capo a
[...]
. Controparte_1
Contro La contesta l'insussistenza dell'obbligazione solidale a proprio carico sostenendo che “le violazioni contestate, relative tutte ad un errato utilizzo del cronotachigrafo da parte del conducente, non sono addebitabili a titolo di obbligazione solidale alla la quale non può Controparte_1
rispondere di un illecito amministrativo commesso per esclusiva negligenza altrui se non vi ha in qualche modo concorso. Si ribadisce, infatti, che i conducenti dei mezzi pesanti sono autisti professionali, formati ed in possesso delle abilitazioni previste dalla legge”.
Anche tale motivo è palesemente destituito di ogni fondamento.
Basti qui richiamare il contenuto degli artt. 196 e 174, co. 13, cds e 6
L. n. 689/1981, nonché i seguenti principi di diritto: “In tema di violazioni delle disposizioni sui cronotachigrafi, l'art. 174, comma 4, cod. strada, opera un rinvio formale alle fonti comunitarie, sicché le violazioni del regolamento CE n. 561/2006 […] rilevano come infrazioni del codice della strada” (Cass., n. 21062/2014); “[…] per le violazioni al codice della strada punibili con la sanzione pecuniaria […] quando la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente o di un'associazione priva di responsabilità o, comunque, da un imprenditore nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, atteso che, in considerazione della relazione di immedesimazione o di preposizione che lega l'ente o
l'imprenditore all'agente, l'attività posta in essere da quest'ultimo nell'esercizio
Pag. 8 di 13 e nell'ambito delle attribuzioni conferitegli è direttamente riferibile ai primi”
(Cass., n. 28466/2020).
Ad ogni modo, nel caso di specie è innegabile altresì il concorso della ricorrente stessa ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 689 del 1981:
l'autista ha dichiarato a verbale alle autorità, in occasione della contestazione, che le irregolarità riscontrate sono “dovute al fatto che non so usare bene il tachigrafo” e “preciso di non aver mai effettuato uno specifico corso sull'uso del tachigrafo”; il che pone in capo all'azienda – fino a querela di falso (cfr. Cass., n. 28060/2017, cit.) – la relativa responsabilità per la mancata formazione del dipendente, alla luce delle disposizioni dei reg.
EU n. 561/2006 e (UE) n. 165/2014 o comunque per il mancato esercizio del dovuto controllo sull'operato del proprio dipendente e per non averlo richiamato espressamente al rispetto delle disposizioni di legge, incentivando pratiche lavorative virtuose (tanto più che la normativa violata è finalizzata a garantire la sicurezza della circolazione e a tutelare i lavoratori addetti al settore dell'autotrasporto - cfr. Cass.,
n. 27324/2024). In ogni caso, come detto, la prova liberatoria era a carico della ricorrente e questa nulla ha dimostrato al riguardo.
IV– Insussistenza delle violazioni.
La ricorrente ha inoltre contestato la fondatezza dell'operato della controparte nei seguenti termini.
A) “Nel merito, si evidenzia l'insussitenza delle violazioni contestate sub art. 179 comma 2 c.d.s., la Polizia Stradale, infatti, contesta la violazione sul presupposto che i chilometri percorsi nelle varie occasioni sarebbero incompatibili con la circolazione in aree private. […] Orbene, la ricorrenza della medesima percorrenza chilometrica in diversi orari della giornata rappresenta prova certa che la stessa sia avvenuta all'interno di aree private o ad esse equiparate quali sono gli TE (vd. Interporto di DO o
Interporto di Bologna)”.
B) “Altresì insussistenti appaiono le violazioni dell'art. 19 l. 727/1978
[…] non essendo detta violazione imputabile in alcun modo all'obbligato in solido, il quale ha fornito al conducente un mezzo perfettamente in regola con
Pag. 9 di 13 le dotazioni di bordo e dotato di cronotachigrafo perfettamente funzionante pertanto non può essere chiamato a rispondere di una grave negligenza commessa da un conducente professionale. […] Parimenti insussistenti per le medesime ragioni testè esposte sono le violazioni contestate con i verbali nn.
404429 PTR2200000925; 404440 PTR2200000924; 404445
PTR2200000926”.
La ricorrente reitera motivi di opposizione del tutto destituiti del minimo fondamento.
Quanto alla censura sub A) – in disparte il fatto che la definizione di
“strada”, che comporta l'applicabilità della disciplina del relativo codice, non dipende dalla natura, pubblica o privata, della proprietà di una determinata area, bensì (e gli interporti non fanno eccezione) dalla sua destinazione ad uso pubblico, che ne giustifica la soggezione alle norme del codice della strada per evidenti ragioni di ordine pubblico e sicurezza collettiva (cfr. Cass. 3251/2024) –, poiché il controllo è stato eseguito in Autostrada A4 e nulla doveva dimostrare la Polizia circa i luoghi esatti di percorrenza dei chilometri relativamente ai quali sono state elevate le contestazioni, le difese della ricorrente appaiono generiche e prive del ben che minimo riscontro (che senz'altro era nella disponibilità della ricorrente stessa offrire) idoneo a paralizzare la pretesa avversaria (secondo i ben noti principi in ordine al riparto dell'onere della prova - cfr. Cass., nn. 30148/2024 e 12910/2022). In definitiva, non è dato sapere i luoghi in cui il veicolo è transitato in violazione delle norme contestate.
Quanto alle censure sub B), valga quanto argomentato nel precedente paragrafo IV.
V - Violazione degli artt. 198, 198 bis c.d.s. e dell'art. 8 L. n.
689/81.
L'opponente, richiamandosi agli artt. 198, 198-bis cds e art. 8 L. n.
689/1981, ha eccepito che “la Polizia Stradale avrebbe dovuto applicare un'unica sanzione e precisamente quella prevista per la violazione più grave ossia la violazione dell'art. 179 comma 2 sanzionato con € 866,00,
Pag. 10 di 13 aumentandola fino al triplo”; ha inoltre contestato il fatto che, con riferimento alla violazione dell'art. 19 co. 2 L 727/78, la controparte avrebbe duplicato la sanzione.
Quest'ultima contestazione è infondata, poiché, come si evince dai relativi verbali, la P.S. ha sanzionato la violazione della predetta norma commessa in due diversi momenti, corrispondenti ad altrettanti giorni differenti.
La ricorrente, inoltre, erra gravemente nel pretendere che sia applicato il cumulo giuridico.
Invero, sono state contestate tanto plurime violazioni della stessa norma quanto plurime violazioni di norme differenti;
violazioni che, tuttavia, non risultano commesse con la medesima azione od omissione, bensì in giorni e momenti differenti. Sicché ogni violazione si sostanzia in una distinta e autonoma condotta, corrispondente a distinte e autonome determinazioni in contrasto con le norme di legge in oggetto, al più avvinte tra loro da un medesimo disegno criminoso.
Tuttavia, corre l'obbligo di osservare, richiamato il contenuto dell'art. 198 cds, che “In tema di sanzioni amministrative, l'art. 8 della legge
24 novembre 1981, n. 689 prevede che – salve le ipotesi di cui al secondo comma, in materia di violazione delle norme previdenziali ed assistenziali – la sanzione più grave aumentata fino al triplo può essere irrogata nei soli casi di concorso formale, senza che possa ritenersi applicabile il medesimo meccanismo sanzionatorio alla fattispecie della continuazione di cui all'art.
81, secondo comma, cod. pen.; la disciplina di cui al citato art. 8 […] non configura alcuna ipotesi di illegittimità costituzionale sotto il profilo della disparità di trattamento rispetto alle sanzioni penali, attesa la diversità dei due tipi di violazione” (cfr. Cass., nn. 5252/2011 e 20129/2022). Viene così delineato un quadro in cui l'art. 198 cds – di stretta interpretazione
– non può che trovare applicazione limitatamente a quelle situazioni in cui – diversamente dal caso di specie – sia effettivamente accertata l'unicità della condotta del trasgressore in rapporto alla violazione delle norme contestate.
Pag. 11 di 13 Non può trovare applicazione nel caso di specie, che si colloca all'esterno del suo campo applicativo delineato al co. 1, nemmeno l'invocato art. 198-bis cds.
Nel respingere la domanda, alla luce di tutto quanto sopra, emergono i presupposti per la condanna del ricorrente al pagamento di una somma equitativamente determinata, come da dispositivo, ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c.; condanna che, a differenza di quella di cui ai primi due commi del citato articolo, non richiede la domanda di parte, né la prova del danno, esigendo solo, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente – come nel caso di specie – nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza della propria domanda (Cass., n.
29831/2023). La condanna in parola è infatti volta a salvaguardare primariamente finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, frustrata, come nel caso di specie e per quanto si è stigmatizzato nella superiore motivazione, dalla pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente e alla giurisprudenza consolidata, dalla manifesta inconsistenza giuridica delle argomentazioni difensive, nonché dalla palese e strumentale infondatezza dei motivi di opposizione (cfr. Cass., n.
22405/2018).
Quanto poi alle spese processuali, quelle del grado dovranno rimanere a carico della parte che le ha anticipate, stante la contumacia della controparte vittoriosa nel merito;
quanto a quelle del primo grado, al quale l'Amministrazione aveva preso parte, costituendosi a mezzo di un proprio funzionario, si richiama il consolidato orientamento del giudice di legittimità per cui, quando l'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato, non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio e potendo in
Pag. 12 di 13 tal caso essere liquidate in favore dell'ente le sole spese, diverse da quelle generali, che esso abbia concretamente affrontato nel giudizio, purché risultino da apposita nota (cfr. Cass., n. 23825/2023), nota che, tuttavia, nel caso in esame, non risulta essere stata depositata.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1. DICHIARA la nullità della sentenza impugnata;
2. RESPINGE la domanda;
3. CONDANNA la ricorrente a corrispondere alla resistente, ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c., l'importo di € 1.600,00;
4. NULLA sulle spese processuali.
Sentenza redatta con la collaborazione di NO OL Domenico Di
Blasi, Addetto all'Ufficio del Processo, pronunciata ai sensi dell'art. 281-sexies
c.p.c. e pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Venezia, così deciso l'11/12/2025
IL GIUDICE Tobia ET
Pag. 13 di 13
TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE PRIMA CIVILE VERBALE DI UDIENZA
Oggi, 11/12/2025, alle ore 11:02, sono presenti innanzi al Giudice Tobia ET: per l'Avv. Patrizia Paganini in sostituzione Controparte_1 dell'Avv. Andrea Calderone, per nessuno. Controparte_2
* Preliminarmente, il Giudice, verificata la regolarità della notifica alla parte appellata, ne dichiara la contumacia. A questo punto l'appellante si riporta agli atti, insiste in particolare per l'accoglimento del primo preliminare motivo di appello. Il Giudice, dato atto, ritenuta la causa matura per la decisione, invita la parte costituita a precisare le conclusioni e a discutere. L'appellante insiste per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni e si riporta a tutte le difese spiegate in atti nonché alle deduzioni odierne. Il Giudice, pronuncia la sentenza contenuta nel presente verbale, dando lettura alle parti presenti del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Venezia, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Tobia ET, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di grado di appello, iscritta al R.G. n. 13527/2025, promossa da: (C.F.: ), rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Andrea Calderone (C.F.: ), C.F._1
-appellante-
contro
C.F.: ), Controparte_2 P.IVA_2
-appellata contumace- CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per Controparte_1
Voglia l'On.le Tribunale di Venezia, adito in sede di appello, previ incombenti di rito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa ex adverso formulata, accogliere il presente appello e per l'effetto riformare la sentenza n. 126/2024 emessa dal Giudice di Pace di Dolo
e: Dichiarare nulli e/o annullare i verbali nn. 404426 PTR2200000922; 404433
PTR2200000919; 404448 PTR2200000912; 404437 PTR2200000921; 404439
PTR2200000913; 404441 PTR2200000916; 404442 PTR2200000923; 404443
PTR2200000917; 404444 PTR2200000920; 404446 PTR2200000914; 404447
PTR2200000918; 404435 PTR2200000915; 404436 PTR2200000936; 404431
PTR2200000933; 404450 PTR2200000927; 404449 PTR2200000928; 404434
PTR2200000930; 404432 PTR2200000932; 404430 PTR2200000929; 404428
PTR2200000935; 404427 PTR2200000934; 404438 PTR2200000931; 404429
PTR2200000925;404440 PTR2200000924; 404445 PTR2200000926, elevati dalla
Polizia Stradale di Venezia- Mestre nel corso del controllo effettuato in data 28/12/2022
e notificati a mezzo pec in data 19/01/2023 ed ogni altro atto antecedente, presupposto o successivo, con ogni consequenziale statuizione di legge;
In via subordinata, in applicazione degli artt. 198, 198 bis cds e art. 8 L. n. 689/81 applicare la sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata fino al triplo. Con vittoria di spese, compensi ed onorari del doppio grado di giudizio con distrazione ex art. 93 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
IN FATTO.
Pag. 2 di 13 Con ricorso ex artt. 7 d.lgs. n. 150/2011 e 433 c.p.c. e ss., la
[...] ha interposto appello avverso la sentenza n. 126/2024 (r.g. CP_1
161/2023) emessa in data 27.11.2024 e comunicata alle parti il
15.01.2025 con la quale il Giudice di Pace di Dolo ha rigettato l'opposizione che essa appellante aveva tempestivamente intentato, con ricorso depositato il 15/02/2023, avverso i verbali richiamati in epigrafe e notificati via PEC in data 19/01/2023, con cui era stata alla medesima comminata, quale obbligata in solido, la sanzione pecuniaria di complessivi € 10.412,00, per violazione degli artt. 179, co. 2, 174, co.
8, cds e 19, co. 2, L. n. 727/1978, come rilevato dalla Polizia Stradale di
Venezia - Mestre in data 28/12/2022 in Autostrada A4, presso l'Area di Servizio Arino Est, nel Comune di Dolo, nel corso del controllo del complesso veicolare targato EC980CH - AF69937 di proprietà della ricorrente e condotto dal sig. Persona_1
L'Amministrazione, costituitasi nel giudizio di primo grado, aveva rassegnato le seguenti conclusioni: “[…] voglia codesto Giudice di Pace, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa […] in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità nel caso che il ricorso fosse stato depositato tardivamente;
nel merito, respingere l'opposizione in quanto infondata in fatto
e in diritto;
[…] in ogni caso, liquidare forfettariamente le spese vive […] sostenute dall'Amministrazione per il presente procedimento e che, si quantificano complessivamente nella misura di euro 50,00 […]. In subordine, anche in caso di soccombenza di questa amministrazione, ove si ritenesse di dover compensare le spese di lite, e giusta la modificazione dell'art. 92 del c.p.c., voglia, codesto Giudice di Pace indicarne espressamente emotivi”.
L'appellante ha avversato la sentenza di primo grado deducendo la nullità della stessa per omessa lettura in udienza del dispositivo all'esito della discussione, l'errata affermazione della responsabilità solidale e Contro della sussistenza di profili di colpa nell'operato di e l'omesso esame degli ulteriori motivi di opposizione che essa appellante ha pedissequamente reiterato innanzi all'adito Giudice.
All'esito della prima udienza tenutasi in data 11.12.2025, il Giudice,
Pag. 3 di 13 stante la natura documentale della controversia e la ridotta complessità delle stessa, fatte precisare le conclusioni e udita la discussione orale, ha depositato la presente sentenza, ai sensi degli artt. 436-bis, 350, co. 3,
350-bis e 281-sexies c.p.c., definendo il giudizio.
IN DIRITTO. Contro Il gravame interposto dalla dev'essere parzialmente accolto nei limiti di cui si dirà.
Va incidentalmente rilevato che l'appellante non ha depositato la copia della sentenza impugnata, in violazione dell'art. 347 co. 2 c.p.c. Il fascicolo di primo grado è stato tuttavia interamente acquisito agli atti e comunque “Il deposito della sentenza impugnata non è più richiesto a pena di inammissibilità o di improcedibilità dell'appello, in seguito alla modifica dell'art. 347, comma 2, c.p.c. disposta dalla l. n. 353 del 1990, che non lo considera come adempimento formale indispensabile alla rituale costituzione in giudizio” (cfr. Cass. 24461/2020). Contro Come anticipato, la si duole, col primo motivo di gravame, della nullità della sentenza, poiché il Giudice di pace, in violazione dell'art. 429 c.p.c., avrebbe omesso la lettura del dispositivo all'esito dell'udienza di discussione.
Il motivo è fondato.
È principio acquisito quello per cui “nelle controversie soggette al rito del lavoro, l'omessa lettura del dispositivo all'udienza di discussione determina la nullità della sentenza, da farsi valere secondo le regole proprie del mezzo di impugnazione esperibile, in base al principio generale sancito dall'art. 161, comma 1, c.p.c.” (cfr. Cass., nn. 5659/2010 e 4385/2020).
Com'è possibile evincere dagli atti di causa, il Giudice di prime cure, all'udienza del 19.06.2024, terminata la discussione, ha “riservato la lettura del dispositivo”. Solo con successiva ordinanza del 27.11.2024, emessa fuori udienza, il GDP ha depositato il dispositivo e la motivazione, il che attesta incontrovertibilmente l'adozione di un modulo decisorio affatto eccentrico rispetto a quello ispirato al principio di immediatezza e voluto dall'art. 429 c.p.c.
Pag. 4 di 13 Nel caso de quo la nullità della sentenza non comporta tuttavia la rimessione degli atti al Giudice di primo grado, “non ricorrendo alcuna delle ipotesi di rimessione tassativamente previste dagli artt. 353 e 354 c.p.c.”; né il Giudice potrebbe “limitare la pronunzia alla mera declaratoria di nullità, dovendo decidere la causa nel merito” (cfr. Cass. cit.). L'odierno
Giudicante è quindi chiamato a decidere, in unico grado nel merito, per Contro la prima volta, sulla domanda originariamente formulata dalla Contro Un tanto premesso, occorre rilevare che la ha opposto:
1) i verbali nn. 404436 PTR2200000936; 404431 PTR2200000933;
404450 PTR2200000927; 404449 PTR2200000928; 404434
PTR2200000930; 404432 PTR2200000932; 404430 PTR2200000929;
404428 PTR2200000935; 404427 PTR2200000934; 404438
PTR2200000931, dell'importo di € 866,00 ciascuno per la violazione all'art. 179 comma 2 del codice della strada, in quanto il veicolo oggetti del controllo aveva circolato senza che ne cronotachigrafo digitale fosse stata inserita la carta tachigrafica del conducente;
2) i verbali contrassegnati dai nn: 404429 PTR2200000925; 404440
PTR2200000924; 404445 PTR2200000926, dell'importo di € 168,00 ciascuno per la violazione di cui all'art. 174 comma 8 cds per aver il conducente omesso di effettuare le prescritte interruzioni di guida di cui all'art. 7 del Reg. CE 561/2006;
3) i verbali nn. 404426 PTR2200000922; 404433 PTR2200000919;
404448 PTR2200000912; 404437 PTR2200000921; 404439
PTR2200000913; 404441 PTR2200000916; 404442 PTR2200000923;
404443 PTR2200000917; 404444 PTR2200000920; 404446
PTR2200000914; 404447 PTR2200000918; 404435 PTR2200000915, tutti dell'importo di € 104,00 per la violazione di cui all'art. 19 della L.
n. 727/78, poiché il conducente ha omesso di utilizzare le funzioni del tachigrafo digitale richieste sia per l'inizio del turno sia per le registrazioni delle attività svolte nel periodo in cui la carta non era inserita. Contro Con il ricorso introduttivo, la ha opposto i predetti verbali per
Pag. 5 di 13 i seguenti motivi.
I - Nullità della notifica
L'appellante (rectius la ricorrente) ha eccepito la nullità della notifica dei verbali a mezzo PEC perché sarebbe stata utilizzata la procedura prevista dalla L. n. 53/1994, riservata ai soli avvocati e non alla Polizia
Stradale.
La censura è manifestamente infondata: basti qui richiamare il contenuto del Decreto Interministeriale del 18/12/2017, nonché la
Circolare del Ministero dell'Interno n. 300/A/1500/18/127/9 del
20/02/2018, proprio sulla notificazione a mezzo posta elettronica certificata delle sanzioni amministrative per violazione del Codice della
Strada, sottolineando come l'oggetto della notifica medesima (“atto amministrativo relativo ad una sanzione amministrativa prevista dal codice della strada”, seguito dal numero del verbale) rispetti le prescrizioni di cui all'art. 4 del menzionato Decreto (rendendo con ciò irrilevante ogni esplicito riferimento alla L. n. 53/1994, peraltro nemmeno richiesto per la regolarità della notifica effettuata dagli avvocati - cfr. Cass.
20039/2020).
Ad ogni modo, alla luce del principio del raggiungimento dello scopo
(e dell'efficacia sanante ad esso riconnessa), non può non prendersi atto Contro che la all'esito della comunicazione ricevuta è stata in grado di spiccare rituale opposizione avverso i verbali de quibus, prendendo precisa e puntuale posizione in ordine alle singole contestazioni (cfr.
Cass., n. 10185/2018).
II – Nullità dei verbali per omessa allegazione del report di stampa e omesso verbale di acquisizione dei dati del cronotachigrafo e della carta del conducente
La ricorrente lamenta la nullità dei verbali poiché: (i) le violazioni sono state accertate a seguito di un controllo su strada, alla presenza del trasgressore e pertanto avrebbero dovuto essere contestate nell'immediatezza; (ii) i verbali sono stati elaborati presso gli Uffici della
Polizia Stradale sulla base dei report di stampa, che avrebbero dovuto
Pag. 6 di 13 essere allegati, ma che tuttavia non sono stati allegati a nessuno dei verbali oggi impugnati, così come non è stato redatto verbale di acquisizione dei dati del cronotachigrafo e della carta del conducente, non avendo con ciò posto la società ricorrente in condizione di verificare la correttezza delle rilevazioni e contestazioni effettuate dalla Polizia
Stradale all'interno dei proprio uffici.
Le doglianze del ricorrente sono manifestamente infondate.
Quanto al rilievo di cui al punto (i), l'art. 200 cds stabilisce il principio della contestazione immediata dell'infrazione, quando possibile. Nel caso di specie, come desumibile dagli atti di causa, il conducente, all'atto dell'accertamento, ha dichiarato agli agenti di P.S. (senza che avverso il verbale sia stata esperita querela di falso - cfr. Cass. 28060/2017):
“prendo atto del fatto che dall'analisi dei dati (dovute al fatto che non so usare bene il tachigrafo) sono numerose irregolarità e che ci avete messo un'ora circa ad accertarle;
tuttavia non posso attendere oltre per la compilazione dei verbali
e per la contestuale notifica avendo uno scarico urgente da fare a Palmanova”.
Si evince pertanto che la stampa dei report tachigrafici sia avvenuta durante l'accertamento e che le risultanze sono state contestate direttamente al conducente;
che, quindi, l'accertamento delle varie infrazioni sia stato immediato, ma sia mancata la sola contestuale notifica dei verbali, stante l'urgenza del conducente di riprendere la marcia. Ne deriva che non era necessario né redigere, né comunicare alcun verbale di acquisizione dei dati del tachigrafo essendo stati acquisiti direttamente su strada e innanzi al trasgressore e non essendo stato effettuato alcun download dei medesimi dati per la successiva verbalizzazione (come previsto dalla circolare interministeriale
22.07.2011).
Il rilievo di cui al punto (ii) appare, anche alla luce di quanto precede, una mera petizione di principio, poiché non risulta che i report di stampa e i verbali di acquisizione dei dati del cronotachigrafi debbano essere allegati ai verbali. Il ricorrente stesso, d'altronde, non àncora la propria pretesa ad alcun dato normativo. Pretestuosa inoltre è l'affermazione
Pag. 7 di 13 secondo cui la condotta dell'Autorità di Polizia avrebbe impedito alla società ricorrente di verificare la correttezza delle rilevazioni e delle contestazioni effettuate. Nulla, invero, ha impedito alla ricorrente, da un lato, di accedere agli atti ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000 (come indicato nel frontespizio dei relativi accertamenti notificati) e ottenere quanto ritenuto necessario alla propria difesa;
dall'altro nulla allega la ricorrente circa l'impossibilità di recuperare in autonomia il contenuto del cronotachigrafo al fine di dimostrare l'infondatezza delle pretese avversarie.
III– Insussistenza dell'obbligazione solidale in capo a
[...]
. Controparte_1
Contro La contesta l'insussistenza dell'obbligazione solidale a proprio carico sostenendo che “le violazioni contestate, relative tutte ad un errato utilizzo del cronotachigrafo da parte del conducente, non sono addebitabili a titolo di obbligazione solidale alla la quale non può Controparte_1
rispondere di un illecito amministrativo commesso per esclusiva negligenza altrui se non vi ha in qualche modo concorso. Si ribadisce, infatti, che i conducenti dei mezzi pesanti sono autisti professionali, formati ed in possesso delle abilitazioni previste dalla legge”.
Anche tale motivo è palesemente destituito di ogni fondamento.
Basti qui richiamare il contenuto degli artt. 196 e 174, co. 13, cds e 6
L. n. 689/1981, nonché i seguenti principi di diritto: “In tema di violazioni delle disposizioni sui cronotachigrafi, l'art. 174, comma 4, cod. strada, opera un rinvio formale alle fonti comunitarie, sicché le violazioni del regolamento CE n. 561/2006 […] rilevano come infrazioni del codice della strada” (Cass., n. 21062/2014); “[…] per le violazioni al codice della strada punibili con la sanzione pecuniaria […] quando la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente o di un'associazione priva di responsabilità o, comunque, da un imprenditore nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, atteso che, in considerazione della relazione di immedesimazione o di preposizione che lega l'ente o
l'imprenditore all'agente, l'attività posta in essere da quest'ultimo nell'esercizio
Pag. 8 di 13 e nell'ambito delle attribuzioni conferitegli è direttamente riferibile ai primi”
(Cass., n. 28466/2020).
Ad ogni modo, nel caso di specie è innegabile altresì il concorso della ricorrente stessa ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 689 del 1981:
l'autista ha dichiarato a verbale alle autorità, in occasione della contestazione, che le irregolarità riscontrate sono “dovute al fatto che non so usare bene il tachigrafo” e “preciso di non aver mai effettuato uno specifico corso sull'uso del tachigrafo”; il che pone in capo all'azienda – fino a querela di falso (cfr. Cass., n. 28060/2017, cit.) – la relativa responsabilità per la mancata formazione del dipendente, alla luce delle disposizioni dei reg.
EU n. 561/2006 e (UE) n. 165/2014 o comunque per il mancato esercizio del dovuto controllo sull'operato del proprio dipendente e per non averlo richiamato espressamente al rispetto delle disposizioni di legge, incentivando pratiche lavorative virtuose (tanto più che la normativa violata è finalizzata a garantire la sicurezza della circolazione e a tutelare i lavoratori addetti al settore dell'autotrasporto - cfr. Cass.,
n. 27324/2024). In ogni caso, come detto, la prova liberatoria era a carico della ricorrente e questa nulla ha dimostrato al riguardo.
IV– Insussistenza delle violazioni.
La ricorrente ha inoltre contestato la fondatezza dell'operato della controparte nei seguenti termini.
A) “Nel merito, si evidenzia l'insussitenza delle violazioni contestate sub art. 179 comma 2 c.d.s., la Polizia Stradale, infatti, contesta la violazione sul presupposto che i chilometri percorsi nelle varie occasioni sarebbero incompatibili con la circolazione in aree private. […] Orbene, la ricorrenza della medesima percorrenza chilometrica in diversi orari della giornata rappresenta prova certa che la stessa sia avvenuta all'interno di aree private o ad esse equiparate quali sono gli TE (vd. Interporto di DO o
Interporto di Bologna)”.
B) “Altresì insussistenti appaiono le violazioni dell'art. 19 l. 727/1978
[…] non essendo detta violazione imputabile in alcun modo all'obbligato in solido, il quale ha fornito al conducente un mezzo perfettamente in regola con
Pag. 9 di 13 le dotazioni di bordo e dotato di cronotachigrafo perfettamente funzionante pertanto non può essere chiamato a rispondere di una grave negligenza commessa da un conducente professionale. […] Parimenti insussistenti per le medesime ragioni testè esposte sono le violazioni contestate con i verbali nn.
404429 PTR2200000925; 404440 PTR2200000924; 404445
PTR2200000926”.
La ricorrente reitera motivi di opposizione del tutto destituiti del minimo fondamento.
Quanto alla censura sub A) – in disparte il fatto che la definizione di
“strada”, che comporta l'applicabilità della disciplina del relativo codice, non dipende dalla natura, pubblica o privata, della proprietà di una determinata area, bensì (e gli interporti non fanno eccezione) dalla sua destinazione ad uso pubblico, che ne giustifica la soggezione alle norme del codice della strada per evidenti ragioni di ordine pubblico e sicurezza collettiva (cfr. Cass. 3251/2024) –, poiché il controllo è stato eseguito in Autostrada A4 e nulla doveva dimostrare la Polizia circa i luoghi esatti di percorrenza dei chilometri relativamente ai quali sono state elevate le contestazioni, le difese della ricorrente appaiono generiche e prive del ben che minimo riscontro (che senz'altro era nella disponibilità della ricorrente stessa offrire) idoneo a paralizzare la pretesa avversaria (secondo i ben noti principi in ordine al riparto dell'onere della prova - cfr. Cass., nn. 30148/2024 e 12910/2022). In definitiva, non è dato sapere i luoghi in cui il veicolo è transitato in violazione delle norme contestate.
Quanto alle censure sub B), valga quanto argomentato nel precedente paragrafo IV.
V - Violazione degli artt. 198, 198 bis c.d.s. e dell'art. 8 L. n.
689/81.
L'opponente, richiamandosi agli artt. 198, 198-bis cds e art. 8 L. n.
689/1981, ha eccepito che “la Polizia Stradale avrebbe dovuto applicare un'unica sanzione e precisamente quella prevista per la violazione più grave ossia la violazione dell'art. 179 comma 2 sanzionato con € 866,00,
Pag. 10 di 13 aumentandola fino al triplo”; ha inoltre contestato il fatto che, con riferimento alla violazione dell'art. 19 co. 2 L 727/78, la controparte avrebbe duplicato la sanzione.
Quest'ultima contestazione è infondata, poiché, come si evince dai relativi verbali, la P.S. ha sanzionato la violazione della predetta norma commessa in due diversi momenti, corrispondenti ad altrettanti giorni differenti.
La ricorrente, inoltre, erra gravemente nel pretendere che sia applicato il cumulo giuridico.
Invero, sono state contestate tanto plurime violazioni della stessa norma quanto plurime violazioni di norme differenti;
violazioni che, tuttavia, non risultano commesse con la medesima azione od omissione, bensì in giorni e momenti differenti. Sicché ogni violazione si sostanzia in una distinta e autonoma condotta, corrispondente a distinte e autonome determinazioni in contrasto con le norme di legge in oggetto, al più avvinte tra loro da un medesimo disegno criminoso.
Tuttavia, corre l'obbligo di osservare, richiamato il contenuto dell'art. 198 cds, che “In tema di sanzioni amministrative, l'art. 8 della legge
24 novembre 1981, n. 689 prevede che – salve le ipotesi di cui al secondo comma, in materia di violazione delle norme previdenziali ed assistenziali – la sanzione più grave aumentata fino al triplo può essere irrogata nei soli casi di concorso formale, senza che possa ritenersi applicabile il medesimo meccanismo sanzionatorio alla fattispecie della continuazione di cui all'art.
81, secondo comma, cod. pen.; la disciplina di cui al citato art. 8 […] non configura alcuna ipotesi di illegittimità costituzionale sotto il profilo della disparità di trattamento rispetto alle sanzioni penali, attesa la diversità dei due tipi di violazione” (cfr. Cass., nn. 5252/2011 e 20129/2022). Viene così delineato un quadro in cui l'art. 198 cds – di stretta interpretazione
– non può che trovare applicazione limitatamente a quelle situazioni in cui – diversamente dal caso di specie – sia effettivamente accertata l'unicità della condotta del trasgressore in rapporto alla violazione delle norme contestate.
Pag. 11 di 13 Non può trovare applicazione nel caso di specie, che si colloca all'esterno del suo campo applicativo delineato al co. 1, nemmeno l'invocato art. 198-bis cds.
Nel respingere la domanda, alla luce di tutto quanto sopra, emergono i presupposti per la condanna del ricorrente al pagamento di una somma equitativamente determinata, come da dispositivo, ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c.; condanna che, a differenza di quella di cui ai primi due commi del citato articolo, non richiede la domanda di parte, né la prova del danno, esigendo solo, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente – come nel caso di specie – nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza della propria domanda (Cass., n.
29831/2023). La condanna in parola è infatti volta a salvaguardare primariamente finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, frustrata, come nel caso di specie e per quanto si è stigmatizzato nella superiore motivazione, dalla pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente e alla giurisprudenza consolidata, dalla manifesta inconsistenza giuridica delle argomentazioni difensive, nonché dalla palese e strumentale infondatezza dei motivi di opposizione (cfr. Cass., n.
22405/2018).
Quanto poi alle spese processuali, quelle del grado dovranno rimanere a carico della parte che le ha anticipate, stante la contumacia della controparte vittoriosa nel merito;
quanto a quelle del primo grado, al quale l'Amministrazione aveva preso parte, costituendosi a mezzo di un proprio funzionario, si richiama il consolidato orientamento del giudice di legittimità per cui, quando l'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato, non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio e potendo in
Pag. 12 di 13 tal caso essere liquidate in favore dell'ente le sole spese, diverse da quelle generali, che esso abbia concretamente affrontato nel giudizio, purché risultino da apposita nota (cfr. Cass., n. 23825/2023), nota che, tuttavia, nel caso in esame, non risulta essere stata depositata.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1. DICHIARA la nullità della sentenza impugnata;
2. RESPINGE la domanda;
3. CONDANNA la ricorrente a corrispondere alla resistente, ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c., l'importo di € 1.600,00;
4. NULLA sulle spese processuali.
Sentenza redatta con la collaborazione di NO OL Domenico Di
Blasi, Addetto all'Ufficio del Processo, pronunciata ai sensi dell'art. 281-sexies
c.p.c. e pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Venezia, così deciso l'11/12/2025
IL GIUDICE Tobia ET
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