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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/02/2025, n. 2601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2601 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 30855/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XI CIVILE
In persona della dott.ssa Wanda Verusio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 30855/2023, all'esito dell'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. in data 19 novembre 2024, vertente tra avv. Carlo, in proprio art. 86 c.p.c.; Pt_1
RICORRENTE
CONTRO
rappresentato ex lege dall'Avvocatura dello Stato;
Controparte_1
RESISTENTE
OGGETTO: ex artt. 170 D.P.R 115/2002, 15 d. l.vo n. 150/2011 e 281 undecies c.p.c..
CONCLUSIONI: come precisate all'udienza di discussione del 19 novembre 2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27 novembre 2023 l'avv. ha chiesto l'annullamento del decreto Pt_1
di liquidazione del Tribunale di Roma depositato in data 12 giugno 2023, emesso in suo favore per l'importo complessivo di € 725,27 quale difensore di ufficio nel processo penale nel processo avente r.g. 723/19 DIB (rg 8154/2015 NR).
Ha eccepito la illegittima riduzione avendo il giudice omesso di considerare la difesa di nn. 3 persone ed omesso altresì di liquidare la Cassa di appartenenza.
Il ricorrente ha chiesto la liquidazione del compenso in suo favore nella misura di ulteriori €
481,58, oltre accessori di legge.
Il si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso. Controparte_1 Si osserva che le circostanze di fatto allegate dal ricorrente sono comprovate dalla documentazione in atti;
in particolare, risulta che l'avv. assumeva la difesa d'ufficio ex art 97 comma 4 Pt_1
c.p.p. dei sigg.ri e CP_2 Controparte_3 Controparte_4
nel processo avente r.g. 723/19 DIB (rg 8154/2015 NR), come risulta dal verbale
[...] dell'udienza in data 13 gennaio 2023 (doc.1)
La difesa veniva espletata mediante la sola partecipazione all'udienza dibattimentale indicata, all'esito della quale veniva dichiarata la prescrizione del reato.
La irreperibilità degli imputati è attestata dal Tribunale di Roma nello stesso decreto di liquidazione oggetto della presente impugnazione e risulta dalla documentazione allegata all'istanza di liquidazione (cfr. doc. n. 3 in atti);
Avendo il ricorrente provato l'attività espletata, la stessa deve essere retribuita in conformità ai parametri di cui al DM n. 55/2014 come aggiornato, vigente al momento della conclusione del procedimento.
La liquidazione del compenso nella misura di € 630,67 deve ritenersi immotivatamente operata al di sotto dei minimi tariffari ed il provvedimento deve pertanto essere riformato: si evince infatti dalla motivazione del provvedimento che il giudice ha correttamente liquidato il compenso limitandolo alla sola fasi di studio e decisionale, come richiesto dal nella istanza di Pt_1
liquidazione, ed ha poi applicato la dovuta riduzione di 1/3 ex art. 106 bis T.U. spese di giustizia, ma ha omesso di considerare la difesa di più parti aventi la medesima posizione processuale, rilevante ex art. 12, co. 2 ai fini della applicazione dell'aumento percentuale.
La natura del procedimento in cui si è svolta la prestazione professionale, come sopra descritto, giustifica la liquidazione degli onorari in misura minima secondo la tabella che segue, con riferimento ai compensi previsti per i procedimenti penali innanzi al Tribunale monocratico, con l'aumento del 60% per l'assistenza di tre imputati ex art. 12, co. 2 t.u. spese di giustizia e con la riduzione di 1/3, così come disposto dall'art. 106 bis D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, e con la riduzione di un ulteriore 30% per l'assenza di specifiche questioni di fatto e di diritto ex art. 12
T.U. cit., secondo il seguente schema:
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 237,00
Fase decisionale, valore minimo: € 709,00
Compenso tabellare (valori minimi) € 946,00
Aumento del 60% per presenza di più parti aventi stessa posizione processuale (art. 12, comma 2)
€ 567,60
Compenso maggiorato comprensivo degli aumenti € 1.513,60 Riduzione del 30% su € 1.513,60 per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto (art. 12, comma 2) € -454,08
Riduzione di 1/3 su € 1.059,52 per gratuito patrocinio (art. 106 bis Dpr 115/02) € -353,17
Compenso al netto delle riduzioni € 706,35
Pertanto il decreto opposto deve essere revocato ed al professionista dovrà essere liquidato il compenso indicato pari ad € 706,35, oltre spese generali al 15%, Iva e Cassa.
Le spese del presente procedimento, nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza e sono liquidate in conformità ai criteri di cui al DM n. 55/2014 secondo i valori minimi in considerazione della natura della controversia e con esclusione della fase istruttoria.
P. Q. M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide:
- in accoglimento dell'opposizione proposta dall'avv. Carlo De Marco, revoca il decreto di liquidazione del Tribunale penale di Roma depositato in data 12 giugno 2023;
- liquida in favore dell'avv. Carlo De Marco l'importo di € 706,35 oltre spese generali al 15%,
Iva e Cassa, ponendo lo stesso a carico dell'Erario;
- condanna il alla refusione delle spese di questo procedimento Controparte_1 che liquida in € 232,00 per compensi oltre spese generali, IVA e Cassa.
Così deciso in Roma, 19 febbraio 2025.
IL GIUDICE
W. Verusio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XI CIVILE
In persona della dott.ssa Wanda Verusio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 30855/2023, all'esito dell'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. in data 19 novembre 2024, vertente tra avv. Carlo, in proprio art. 86 c.p.c.; Pt_1
RICORRENTE
CONTRO
rappresentato ex lege dall'Avvocatura dello Stato;
Controparte_1
RESISTENTE
OGGETTO: ex artt. 170 D.P.R 115/2002, 15 d. l.vo n. 150/2011 e 281 undecies c.p.c..
CONCLUSIONI: come precisate all'udienza di discussione del 19 novembre 2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27 novembre 2023 l'avv. ha chiesto l'annullamento del decreto Pt_1
di liquidazione del Tribunale di Roma depositato in data 12 giugno 2023, emesso in suo favore per l'importo complessivo di € 725,27 quale difensore di ufficio nel processo penale nel processo avente r.g. 723/19 DIB (rg 8154/2015 NR).
Ha eccepito la illegittima riduzione avendo il giudice omesso di considerare la difesa di nn. 3 persone ed omesso altresì di liquidare la Cassa di appartenenza.
Il ricorrente ha chiesto la liquidazione del compenso in suo favore nella misura di ulteriori €
481,58, oltre accessori di legge.
Il si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso. Controparte_1 Si osserva che le circostanze di fatto allegate dal ricorrente sono comprovate dalla documentazione in atti;
in particolare, risulta che l'avv. assumeva la difesa d'ufficio ex art 97 comma 4 Pt_1
c.p.p. dei sigg.ri e CP_2 Controparte_3 Controparte_4
nel processo avente r.g. 723/19 DIB (rg 8154/2015 NR), come risulta dal verbale
[...] dell'udienza in data 13 gennaio 2023 (doc.1)
La difesa veniva espletata mediante la sola partecipazione all'udienza dibattimentale indicata, all'esito della quale veniva dichiarata la prescrizione del reato.
La irreperibilità degli imputati è attestata dal Tribunale di Roma nello stesso decreto di liquidazione oggetto della presente impugnazione e risulta dalla documentazione allegata all'istanza di liquidazione (cfr. doc. n. 3 in atti);
Avendo il ricorrente provato l'attività espletata, la stessa deve essere retribuita in conformità ai parametri di cui al DM n. 55/2014 come aggiornato, vigente al momento della conclusione del procedimento.
La liquidazione del compenso nella misura di € 630,67 deve ritenersi immotivatamente operata al di sotto dei minimi tariffari ed il provvedimento deve pertanto essere riformato: si evince infatti dalla motivazione del provvedimento che il giudice ha correttamente liquidato il compenso limitandolo alla sola fasi di studio e decisionale, come richiesto dal nella istanza di Pt_1
liquidazione, ed ha poi applicato la dovuta riduzione di 1/3 ex art. 106 bis T.U. spese di giustizia, ma ha omesso di considerare la difesa di più parti aventi la medesima posizione processuale, rilevante ex art. 12, co. 2 ai fini della applicazione dell'aumento percentuale.
La natura del procedimento in cui si è svolta la prestazione professionale, come sopra descritto, giustifica la liquidazione degli onorari in misura minima secondo la tabella che segue, con riferimento ai compensi previsti per i procedimenti penali innanzi al Tribunale monocratico, con l'aumento del 60% per l'assistenza di tre imputati ex art. 12, co. 2 t.u. spese di giustizia e con la riduzione di 1/3, così come disposto dall'art. 106 bis D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, e con la riduzione di un ulteriore 30% per l'assenza di specifiche questioni di fatto e di diritto ex art. 12
T.U. cit., secondo il seguente schema:
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 237,00
Fase decisionale, valore minimo: € 709,00
Compenso tabellare (valori minimi) € 946,00
Aumento del 60% per presenza di più parti aventi stessa posizione processuale (art. 12, comma 2)
€ 567,60
Compenso maggiorato comprensivo degli aumenti € 1.513,60 Riduzione del 30% su € 1.513,60 per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto (art. 12, comma 2) € -454,08
Riduzione di 1/3 su € 1.059,52 per gratuito patrocinio (art. 106 bis Dpr 115/02) € -353,17
Compenso al netto delle riduzioni € 706,35
Pertanto il decreto opposto deve essere revocato ed al professionista dovrà essere liquidato il compenso indicato pari ad € 706,35, oltre spese generali al 15%, Iva e Cassa.
Le spese del presente procedimento, nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza e sono liquidate in conformità ai criteri di cui al DM n. 55/2014 secondo i valori minimi in considerazione della natura della controversia e con esclusione della fase istruttoria.
P. Q. M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide:
- in accoglimento dell'opposizione proposta dall'avv. Carlo De Marco, revoca il decreto di liquidazione del Tribunale penale di Roma depositato in data 12 giugno 2023;
- liquida in favore dell'avv. Carlo De Marco l'importo di € 706,35 oltre spese generali al 15%,
Iva e Cassa, ponendo lo stesso a carico dell'Erario;
- condanna il alla refusione delle spese di questo procedimento Controparte_1 che liquida in € 232,00 per compensi oltre spese generali, IVA e Cassa.
Così deciso in Roma, 19 febbraio 2025.
IL GIUDICE
W. Verusio