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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 05/06/2025, n. 492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 492 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BERGAMO
Sez. monocratica del lavoro
VERBALE EX ART. 429 C.P.C.
Il Giudice, dott.ssa Monica Bertoncini, all'udienza del 5.6.2025 all'esito del procedimento di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., nella causa iscritta al N.
275/25 R.G., e promossa da
Parte_1
(Avv. D. Pollastro)
CONTRO
in persona del legale Controparte_1
rappresentante, Controparte_2
(contumace)
Repubblica Italiana
Il Giudice del lavoro del Tribunale di
Bergamo, visto l'art. 429 c.p.c. e l'art. 127 ter c.p.c., viste le conclusioni delle parti, nonché i motivi a sostegno delle domande, pronuncia la seguente
SENTENZA nel nome del popolo italiano PARTE RICORRENTE: per l'accoglimento del ricorso;
PARTE RESISTENTE: contumace;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato _1
conveniva in giudizio, dinanzi al
[...]
Tribunale di Bergamo in funzione di giudice del lavoro, la in Controparte_1
persona del legale rappresentante,
[...]
per sentir accertare e CP_2
dichiarare l'illegittimità del licenziamento intimatole il 26.8.2024 e per l'effetto sentirla condannare alla riammissione in servizio ed al risarcimento del danno pari alle retribuzioni perdute dalla data del recesso a quella della riammissione in servizio;
in subordine per sentirla condannare al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 9 d.lgs. 23/15 in misura da quantificarsi tra le tre e le sei mensilità della retribuzione globale di fatto maturata pari ad € 872,50 mensili;
in ogni caso per sentirla condannare al pagamento della somma di € 690,33 a titolo di retribuzione per il mese di agosto 2024
e, in caso di mancato accoglimento della domanda di ricostituzione del rapporto di lavoro, per sentirla condannare al pagamento dell'ulteriore importo di € 2.331,19, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
A fondamento di tali pretese la ricorrente, premesso di essere stata assunta dall'associazione convenuta l'8.4.2024 con contratto a tempo indeterminato part-time
17,50 ore, mansioni di operatore amministrativo ed inquadramento al 5° CCNL
Commercio Confsal, deduceva di essere stata licenziata con comunicazione del 26.8.2024 per asserito giustificato motivo oggettivo.
La ricorrente contestava la sussistenza del giustificato motivo oggettivo e lamentava inoltre il mancato pagamento della retribuzione di agosto 2024, dell'indennità sostitutiva del preavviso, dei ratei di 13ma
e 14ma mensilità, delle ferie maturate e non godute, dei permessi ed ex festività, del
TFR. Rassegnava le sopra precisate conclusioni.
La convenuta, benchè regolarmente citata, non si costituiva in giudizio e viene dichiarata contumace.
La causa, istruita solo documentalmente, viene decisa all'udienza odierna con sentenza all'esito del procedimento di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato nei termini di seguito evidenziati.
La ricorrente è stata assunta dall'associazione convenuta l'8.4.2024 con contratto a tempo indeterminato part-time
17,50 ore, mansioni di operatore amministrativo ed inquadramento al 5° CCNL
Commercio Confsal (v. doc. 1 fasc. ricorrente).
La ricorrente è stata licenziata con comunicazione del 26.8.2024 per asserito giustificato motivo oggettivo non meglio specificato nella lettera di licenziamento se non attraverso il richiamo ad alcune pronunce della Suprema Corte (v. doc. 3 fasc. ricorrente).
E' pacifico che in tema di licenziamento per giusta causa spetta alla datrice di lavoro provare la sussistenza dei fatti addotti a fondamento del recesso.
La convenuta, rimanendo contumace, non ha dato conto, né documentato quale fosse il giustificato motivo oggettivo posto alla base del recesso, né ha chiarito la ragione per cui la ricorrente non abbia potuto essere adibita ad altre mansioni.
In definitiva, la convenuta non ha assolto all'onere della prova gravante su di essa circa la legittimità del licenziamento.
Il recesso intimato con comunicazione del
26.8.2024 risulta illegittimo e sarebbe applicabile la previsione di cui all'art. 3, comma 1, d.lgs. 23/15.
Tuttavia, secondo quanto risulta dalle dichiarazioni rese dalla ricorrente nel corso del libero interrogatorio, alla data del licenziamento la convenuta non raggiungeva i requisiti dimensionali di cui all'articolo 18, ottavo e nono comma, della legge n. 300 del 1970, per cui, in applicazione della previsione di cui all'art. 9, 1° comma, d.lgs. 23/15
“l'ammontare delle indennità e dell'importo previsti dall'articolo 3, comma 1, dall'articolo 4, comma 1 e dall'articolo 6, comma 1, è dimezzato e non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità”.
Di conseguenza, va dichiarata l'estinzione del rapporto di lavoro alla data del
26.8.2024 con obbligo della datrice di lavoro, al pagamento della somma pari a tre mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR (ritualmente dedotta e non contestata in €
872,50 mensili), in considerazione della brevissima durata del rapporto e delle dimensioni della datrice di lavoro.
Per quanto attiene, invece, alla domanda concernente le differenze retributive
(mancato pagamento della retribuzione di agosto 2024, dell'indennità sostitutiva del preavviso, dei ratei di 13ma e 14ma mensilità, delle ferie maturate e non godute, dei permessi ed ex festività, del
TFR), l'istante ha dimostrato l'esecuzione della prestazione dedotta mentre la convenuta, che non si è costituita in giudizio e non ha contestato l'efficacia e la rilevanza dei fatti posti a base della pretesa attrice, nè ha dedotto e dimostrato l'esistenza di eventuali altri fatti impeditivi, modificativi o estintivi del di¬ritto fatto valere e, perciò, non ha assolto l'onere posto a suo carico dall'art. 2697 c.c.
Ne consegue che la convenuta va condannata anche al pagamento della somma lorda complessiva di € 3.021,52 (di cui € 366,06 a titolo di TFR), oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo. In definitiva, le domande possono essere accolte nei termini sopra evidenziati.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa n. 275/25 R.G.:
1. accoglie il ricorso, dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato a in data Parte_1
26.8.2024 e per l'effetto dichiara estinto il rapporto di lavoro alla medesima data e condanna la CP
, in persona del legale
[...]
rappresentante, al pagamento di una somma pari a tre mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR pari ad € 872,50 mensili, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
2. condanna altresì la CP
, in persona del legale
[...]
rappresentante, al pagamento, nei confronti di della somma Parte_1
di € 3.021,52, oltre agli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
3. condanna la in Controparte_1
persona del legale rappresentante, al pagamento, nei confronti di _1
, delle spese di lite che liquida
[...]
in complessivi € 2.000,00, per compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge.
Bergamo, 5 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Monica Bertoncini