Decreto cautelare 28 maggio 2025
Ordinanza cautelare 25 giugno 2025
Sentenza 25 febbraio 2026
Decreto collegiale 9 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 25/02/2026, n. 373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 373 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00373/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00829/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 829 del 2025, proposto da -OMISSIS- genitori esercenti la potestà sul figlio minore -OMISSIS-rappresentati e difesi dagli avvocati Francesca Rogazzo, Marianna Vinciguerra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Asl Avellino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Marcello Abbondandolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Consoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa adozione di idonee misure cautelari
- del Progetto di vita personalizzato prot. -OMISSIS-, predisposto dall'Asl Avellino in favore del minore sopra individuato, contenente l'indicazione di 18 ore settimanali di trattamento BA, comprensivo di 4 ore mensili di parent training e di 2 ore mensili di supervisione, per la durata di un anno, anziché di 30 ore settimanali di terapia BA, oltre un'ora settimanale di parent training e 3 ore mensili di supervisione da parte dell'analista del comportamento certificato per i prossimi quattro anni;
- della delibera dell’ASL Avellino n. -OMISSIS- e successive modifiche ed integrazioni di cui non si conoscono gli estremi, in quanto atto presupposto nella parte in cui limita il monte ore di terapia BA domiciliare e nei contesti di vita in base alle fasce di età;
- del PDTA approvato con DGRC n.131/21: Percorso diagnostico terapeutico assistenziale (PDTA) per la presa in carico globale integrata dei soggetti con disturbi dello spettro autistico in età evolutiva, se ed in quanto lesivo degli interessi del minore;
e PER L'ACCERTAMENTO del diritto del minore a ricevere, a carico del SSN per il tramite dell'ASL di Avellino, il trattamento BA per un numero di ore non inferiore a 30 settimana, comprensive di 3 ore mensili di supervisione da parte del BCBA e un'ora alla settimana di parent training per i prossimi quattro anni;
nonché PER LA CONDANNA della stessa Amministrazione intimata all'erogazione in modalità diretta o indiretta mediante il rimborso delle fatture di spesa il trattamento riabilitativo BA in favore del minore per un numero di ore non inferiore a 30 settimana, comprensive di 3 ore mensili di supervisione da parte del BCBA e un'ora alla settimana di parent training per i prossimi quattro anni;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Asl di Avellino e della Regione Campania;
Visto il decreto monocratico presidenziale n.-OMISSIS-;
Vista l’ordinanza cautelare n.-OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 febbraio 2026 la dott.ssa SI AC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’odierno ricorso i ricorrenti indicati in epigrafe, nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore (nato a -OMISSIS-, hanno chiesto a questo Tribunale:
- l’annullamento degli atti indicati in epigrafe;
- l’accertamento del diritto del minore a ricevere a carico del SSN per il tramite dell’A.S.L. di Avellino, in via diretta o mediante rimborso spese, il trattamento riabilitativo A.B.A. in regime domiciliare e nei contesti di vita per almeno 30 ore settimanali, comprensive di 3 ore mensili di supervisione da parte di un BCBA e 1 ora a settimana di parent training per i prossimi 4 anni;
- la conseguente condanna dell’A.S.L. ad erogare il trattamento BA con tali modalità.
A sostegno delle domande proposte i ricorrenti hanno evidenziato, tra l’altro, quanto segue:
- l’avvenuto diniego da parte dell’A.S.L. di 30 ore settimanali di trattamento BA richieste (oltre supervisioni e parent training);
- il riconoscimento di sole 18 ore settimanali di trattamento BA (comprensive di parent training e due ore mensili di supervisione per la durata di un anno);
- la storia clinica e l’attuale situazione del minore;
- il quadro scientifico, normativo e giurisprudenziale in materia;
- l’illegittimità dell’atto impugnato in ragione: dell’inadeguatezza delle 18 ore settimanali di trattamento previste dall’A.S.L. in favore del minore ricorrente senza aver tenuto conto della necessaria maggiore intensità in considerazione dell’età del minore, della gravità della condizione e delle comorbidità associate (quale sindrome di LL BA e del diabete Mellito di tipo uno, i quali, associati all’autismo di grado 3, renderebbero, ad avviso dei ricorrenti, indispensabile un supporto ancora più significativo, specie in termini di ore di terapia); della circostanza che le ore allo stato praticate non avrebbero consentito miglioramenti della situazione del minore; della maggiore gravità del quadro clinico riscontrato dall’A.S.L. rispetto a quello emergente dalla c.t.p.;
- l’illegittimità dell’impugnata delibera dell’A.S.L. intimata nella parte in cui ha previsto trattamenti generalizzati e precostituiti per fasce d’età, con suddivisione delle ore massime di trattamento in maniera lineare;
- l’illegittimità della DGRC n. 131/2021 anche all’esito dell’intervenuta modifica del PDTA da parte della DGRC n. 42/2024 in ragione della necessità che il Nucleo operativo fornisca adeguata motivazione in caso di scostamento dal monte ore di riferimento, con conseguente riemersione di limiti orari.
2. Con decreto cautelare presidenziale n.-OMISSIS- è stata respinta l’istanza cautelare con la seguente motivazione: “ Ritenuto che la domanda cautelare di adozione nell’immediatezza del trattamento BA nella forma intensiva richiesta, allo stato, non può essere accolta, in quanto presuppone il necessario svolgimento di un approfondimento diagnostico sul caso sottoposto all’esame, che è riservato al collegio, anche ai sensi di quanto disposto dall’art. 65, comma 2, ultimo periodo, del c.p.a. secondo il quale: “La decisione sulla consulenza tecnica e sulla verificazione è sempre adottata dal collegio”;
Ritenuto, pertanto, di dover respingere la domanda cautelare monocratica, fissando la camera di consiglio del 24 giugno 2025 per la valutazione collegiale ex art. 55 c.p.a.; ”
3. Costituitasi in resistenza l’A.S.L. di Avellino in data -OMISSIS- la stessa ha chiesto in via preliminare di disporre C.T.U. medico – legale e nel merito la reiezione del proposto ricorso.
L’Azienda sanitaria resistente ha sostenuto di aver predisposto un P.R.I. conforme alle linee guida ed alla delibera n. -OMISSIS-, tale da garantire al minore le ore di trattamento necessarie nel caso concreto all’esame del Collegio.
In data -OMISSIS- si è poi costituita la Regione Campania ed ha chiesto la reiezione del ricorso con riferimento alle censure rivolte nei confronti della Regione.
Con ordinanza cautelare n.-OMISSIS-, non ritenendo possibile disporre l’incremento delle ore di trattamento BA in sede cautelare in mancanza del necessario svolgimento di un approfondimento diagnostico, è stata disposta CTU ai fini della decisione, affidando il relativo incarico alla Dr.ssa -OMISSIS-, Psicologa, Analista del Comportamento BCBA ed è stata al contempo fissata l’udienza pubblica per la definizione del giudizio nel merito.
4. Depositata la relazione scritta di C.T.U., in vista dell’udienza per la trattazione del merito parte ricorrente si è limitata a formulare istanza di passaggio in decisione senza discussione.
All’udienza pubblica del -OMISSIS- la causa è stata infine spedita in decisione.
5. Tanto premesso, vanno ritenute come richiamate e ribadite in questa sede le considerazioni di ordine generale già svolte da questa Sezione e più volte ripetute nella giurisprudenza della stessa (v. tra le tante la sentenza n. 627/2024) in ordine al complesso quadro normativo in materia di assistenza sanitaria e socio-sanitaria delle persone affette dalla sindrome dello spettro autistico ed alle raccomandazioni delle linee guida sulla diagnosi e sul trattamento del disturbo dello spettro autistico in bambini e adolescenti pubblicate nell’ottobre 2023 dall’Istituto Superiore di Sanità.
Vista la sua rilevanza va poi dato atto che in materia è altresì di recente intervenuto il Consiglio di Stato con la pronuncia della III Sez. del 6 ottobre 2023, n. 8708, il quale (per quanto di interesse in questa sede) ha osservato quanto segue:
“ la Corte costituzionale, con sentenza n. 5 del 31 gennaio 2018, ha avuto modo di chiarire che l’ambito in cui si inscrivono gli interventi previsti dalla legge regionale …. “è appunto quello dei livelli essenziali di assistenza, poiché il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502), nell’aggiornare i livelli essenziali di assistenza, ha ricompreso in essi l’assistenza sociosanitaria, tra l’altro, alle persone con disturbi mentali e disabilità”.
3.1. Analogamente, il menzionato d.P.C.M., agli artt. 25, 26, 27 e 32, ricomprende, in particolare, tra i LEA, rispettivamente, l’assistenza sociosanitaria ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo, l’assistenza sociosanitaria alle persone con disturbi mentali, l’assistenza sociosanitaria alle persone con disabilità, l’assistenza sociosanitaria semiresidenziale e residenziale ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo.
…
Non risulta, dunque, ragionevole - specie sotto il profilo di una tutela “piena ed effettiva” delle ragioni invocate dal minore - quanto sostenuto dal primo giudice, là dove, confermando la tesi dell’Asur RC riguardo al trattamento Aba, ritenuto non ricompreso nei Lea, ha escluso l’erogazione per il tramite del SSN.
Nello specifico, il TAR ha ritenuto che l’ASUR RC avesse correttamente applicato le norme regionali di riferimento richiamate nell’odierno giudizio che, a dire del primo giudice, non prevedono l’erogazione diretta del trattamento BA da parte dell’amministrazione sanitaria.
E ciò, si deve qui ribadire, in quanto questo Consiglio di Stato ha più volte affermato, sulla scorta della giurisprudenza costituzionale, che il trattamento BA … rientra certamente tra i livelli essenziali di assistenza (LEA) a norma dell’articolo 60 del d.P.C.M. 12 gennaio 2017 e delle conseguenti Linee di indirizzo dell’Istituto superiore di sanità, da ultimo approvate in Conferenza unificata in data 10 maggio 20178, in attuazione della legge 18 agosto 2015, n. 134 (cfr. sent. n. 2129/2022).
Del resto, non risulta ragionevole opporsi alla necessità - per vero irrinunciabile - di assicurare l’effettivo trattamento ABI - nella misura sufficiente prevista dalle Linee di indirizzo dell’Istituto superiore di sanità - dovendosi ritenere che tali prestazioni, anche attraverso l’erogazione indiretta e, dunque, strumentale, debbano concorrere a realizzare quella “prestazione di risultato” rappresentata dal visto riconoscimento del trattamento Aba nei Lea ”.
6. Ciò posto, va prima di tutto respinto il ricorso nella parte in cui per mezzo dello stesso è stata impugnata la DGRC n. 131/2021 (ed il PDTA alla stessa allegato).
Al riguardo, è di rilievo sottolineare che la Regione Campania con la DGRC n. -OMISSIS-ha approvato la seguente modifica del PDTA allegato alla DGRC n. 131/2021 “ relativamente all’allegato documento “Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (P.T.D.A.) per la presa in carico globale ed integrata dei soggetti con disturbi dello spettro autistico in età evolutiva ”, in esecuzione delle sentenze del Consiglio di Stato, nn. 10491/23, 10488/23 e 10478/23”:
“ 1.1. a pag.22 del Percorso Diagnostico terapeutico Assistenziale (P.T.D.A.) per la presa in carico globale ed integrata dei soggetti con disturbi dello spettro autistico in età evolutiva, modificare il quinto capoverso nel seguente modo: “Nell’ambito di tali parametri, che rivestono carattere orientativo e derogabile, il numero specifico di ore di intervento, le caratteristiche ed i luoghi di attuazione delle stesse sono definiti in sede di valutazione clinica caso-specifica dal competente Nucleo Operativo Territoriale per i Disturbi del neurosviluppo e neuropsichiatrici dell’Infanzia e dell’Adolescenza dell’ASL di residenza, fornendo adeguata motivazione da parte dello stesso Nucleo, in caso di scostamento dal monte ore di riferimento, anche sulla base del trattamento individualizzato, nonché della appropriatezza della prescrizione terapeutica nel contesto del P.A.I. del paziente ”.
Per mezzo di tale novella è venuto meno il meccanismo del monte ore massimo vincolante, ben potendo le AA.SS.LL. discostarsi dalle ore ivi previste mediante adeguata motivazione.
Del resto, a dimostrazione che il monte ore indicato dall’A.S.L. e censurato dai ricorrenti nel caso di specie non promana dall’impugnato atto regionale risulta significativo osservare che nell’odierna vicenda le ore concretamente riconosciute nel PRI impugnato non sono state giustificate sulla scorta del PDTA allegato alla DGRC n. 131/2021 (per come modificata nel gennaio 2024).
Va del pari rigettato il ricorso nella parte in cui impugna la delibera n. -OMISSIS- in quanto l’ASL di Avellino, nel prendere atto della delibera di Giunta Regionale n. -OMISSIS-e delle modifiche adottate al PDTA con detto provvedimento, ha provveduto a redigere la delibera n.-OMISSIS- in tal modo superando la delibera oggetto dell’odierna impugnazione.
La citata delibera n. -OMISSIS- (vd. all. 5 alla memoria dell’ASL di Avellino del -OMISSIS-), ha stabilito “ di dare mandato al direttore del Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze alla redazione ed emanazione di appositi indirizzi esecutivi per la transizione alla nuova disciplina di settore ”.
Ciò, tuttavia, non toglie che permanga nelle more l’esigenza di valutare se nel singolo caso concreto il trattamento, nelle modalità quali-quantitative, sia stato calibrato sulle esigenze specifiche del paziente sottoposto a valutazione.
9. Si arriva quindi agli atti che investono immediatamente la posizione del minore (vale a dire rivalutazione clinica e PRI, entrambi recanti la data del -OMISSIS-).
In applicazione del quadro normativo e giurisprudenziale in materia e dei relativi precedenti di questa Sezione, il ricorso proposto è fondato e va in parte accolto nei sensi di cui al prosieguo ed alla stregua delle seguenti considerazioni.
Risultano centrate le doglianze dei ricorrenti relative all’adeguatezza delle ore di trattamento BA rispetto alla specifica condizione del minore.
9.1. Nel caso di specie, nella relazione scritta di C.T.U. depositata nel presente giudizio l’ausiliario:
- ha confermato la presenza di “ un quadro di Disturbo dello Spettro dell’Autismo – Livello di Gravità 3, per il quale è necessario un supporto molto significativo (ICD-10: F84.0), in accordo con i criteri diagnostici di inclusione previsti dal DSM-5 .”
- ha ritenuto l’insufficienza all’attualità del trattamento di 18 ore settimanali indicato dal PRI impugnato;
- ha concluso nel senso di riconoscere l’adeguatezza ed appropriatezza di “ un percorso riabilitativo fondato sui principi dell’Applied Behavior Analysis (BA), implementato in modo intensivo per un numero non inferiore a 25 ore settimanali, distribuite in tutti i contesti di vita del minore ” (per le specifiche modalità indicate dal CTU si vedano pagg. 24 e 25 della Relazione peritale cui si rinvia per sinteticità).
Sulla scorta della C.T.U. non colgono poi nel segno le difese svolte dall’A.S.L. in relazione alla possibilità che le ulteriori ore richieste dai ricorrenti vengano svolte in altri contesti, come, in particolare, in quello familiare con l’intervento dei genitori o di altri componenti familiari, addestrati alla metodologia in oggetto, o in quello scolastico con l’insegnante di sostegno, parimenti addestrato a tale metodologia.
Sul punto il C.T.U. ha condivisibilmente osservato quanto segue:
“ Le ore di trattamento domiciliare dovranno coinvolgere indispensabilmente le figure genitoriali per almeno il 30% del tempo, al fine di favorire il trasferimento di strategie efficaci di gestione comportamentale e di incremento delle abilità comunicative. Si ritiene inoltre necessario aggiungere 5 ore mensili di supervisione, erogate da un Analista del Comportamento certificato (BCBA® – Board Certified Behavior Analyst; IBA® – International Behavior Analyst; o certificazioni riconosciute da enti italiani quali IACBAI o BAIT), con comprovata esperienza nel trattamento dei comportamenti problema severi e nella riduzione della selettività alimentare. Le ore di supervisione dovranno essere così ripartite: • 3 ore destinate alla formazione e al coordinamento del team (terapisti e insegnanti); • 2 ore destinate al Parent Training psicoeducativo. Considerata la severità della selettività alimentare, durante le attività di supervisione dovrà essere posta particolare attenzione all’implementazione di un intervento specifico e focalizzato sulla riduzione dei comportamenti problema durante i pasti e sull’incremento del repertorio alimentare. Il Parent Training dovrà mirare al miglioramento del quadro sintomatologico generale, alla gestione efficace dei 25 comportamenti problema, alla riduzione della selettività alimentare e all’aumento della percezione di auto-efficacia dei caregiver ” (vd. pag. 24 della relazione).
9.3. La mancata somministrazione del trattamento BA con l’intensità predetta appare suscettibile di menomare nell’immediatezza l’adeguatezza dei livelli prestazionali postulati dall’ordinamento per garantire la salute del minore ed il suo pieno sviluppo psico-fisico, tenuto conto dell’età e della rilevanza della patologia da cui lo stesso è affetto.
Ne consegue l’insufficienza del trattamento BA che era stato previsto dall’A.S.L. nell’atto impugnato sotto il profilo dell’intensità dello stesso.
9.4. Quanto alla durata dell’indicato trattamento, il C.T.U. ha evidenziato che “ dovrà essere garantito per un periodo di un anno. Al termine di tale periodo, sarà effettuata una valutazione da parte del Nucleo Operativo Territoriale per i Disturbi del Neurosviluppo e Neuropsichiatrici dell’Infanzia e dell’Adolescenza dell’ASL di residenza, che fornirà adeguata motivazione in caso di eventuale scostamento dal monte ore di riferimento, sulla base degli esiti del trattamento individualizzato e dell’appropriatezza della prescrizione terapeutica nel contesto del P.A.I .”.
In linea con tale valutazione questo Collegio ritiene di fissare in un anno – a far data dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza – la durata del predetto trattamento BA, salvo che, dopo il primo semestre, l’A.S.L. non addivenga a determinazioni differenti (in aumento o in diminuzione), anche su richiesta degli stessi interessati, sulla base di specifica e concreta istruttoria, e cioè, oltre che sulla scorta dell’analisi dei resoconti di supervisione, previa sottoposizione del minore a visite specialistiche e previa somministrazione allo stesso di appositi test valutativi.
9.5. In definitiva, in accoglimento del ricorso va ordinato all’A.S.L. intimata di garantire al minore l’erogazione del trattamento riabilitativo sanitario con le modalità BA come da C.T.U. nella misura di 25 ore settimanali di intervento diretto, 2 ore settimanali di parent training e 3 ore mensili di supervisione (destinate alla formazione e al coordinamento del team, terapisti e insegnanti).
Quanto alla durata del predetto trattamento BA la stessa va fissata nella misura di un anno a far data dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza, salvo che dopo il primo semestre l’A.S.L. non addivenga a determinazioni differenti (in aumento o in diminuzione), anche su richiesta degli stessi interessati.
Laddove non sia pervenuta allo scadere del primo semestre a diverse determinazioni, al termine del periodo di un anno l’amministrazione procederà a rivalutare la situazione del minore sottoponendolo nuovamente, in vista del nuovo PRI da adottare, a visita specialistica (con somministrazione di appositi test valutativi) ed all’esito specificamente e congruamente motivare sulle ragioni di eventuale modifica del numero di ore di trattamento BA attribuite, dovendo necessariamente tenere conto a tal fine: della specifica situazione del minore, dei resoconti di supervisione sopravvenuti, degli esiti delle visite specialistiche e dei test somministrati, delle ore di trattamento in precedenza praticate in base alla presente sentenza, degli obiettivi raggiunti per mezzo dell’intensità del trattamento praticato e di quelli ancora da raggiungere. In sostanza, l’A.S.L. dovrà esplicitare le puntuali ragioni che portano a ridurre / aumentare le ore di trattamento in essere fino a quel momento, senza alcun automatismo.
10. In conclusione, alla luce di tutto quanto precede, il ricorso è in parte meritevole di accoglimento e, per l’effetto:
- va annullato il PRI impugnato;
- va ordinato all’A.S.L. intimata di garantire al minore l’erogazione del trattamento riabilitativo sanitario con le modalità BA per la durata come sopra specificata e nella misura di: 25 ore settimanali di intervento diretto, 2 ore settimanali di parent training e 3 ore mensili di supervisione.
11. Le spese di lite seguono la soccombenza dell’A.S.L. e vanno liquidate come da parte dispositiva.
Si ravvisano giusti motivi per la compensazione delle spese di lite nei rapporti tra parte ricorrente e la Regione Campania.
Quanto agli oneri relativi alla C.T.U. questi debbono essere posti definitivamente a carico dell’A.S.L. in ragione della soccombenza della stessa.
Il Collegio, esaminate la relazione, la documentazione allegata e l’istanza di liquidazione, ritiene congruo liquidare in favore del C.T.U. dott.ssa -OMISSIS- per l’attività concretamente svolta (per come desumibile dalla relazione depositata) la somma di € 800,00, dalla quale va detratto l’acconto di € 200,00 già corrisposto dai ricorrenti, oltre I.V.A, se non esente, e contributi, se dovuti e come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Sezione Staccata di Salerno (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto:
A) Accoglie il ricorso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione;
B) Condanna l’A.S.L. di Avellino al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in € 1.500,00 per compensi professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute e nelle misure di legge, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, nonché alla rifusione del contributo unificato se versato, con distrazione in favore dell’avvocato Paola Flammia per dichiarato anticipo;
C) Spese compensate nei rapporti tra parte ricorrente e la Regione Campania;
D) Pone definitivamente gli oneri relativi alla C.T.U., così come liquidati in parte motiva, a carico dell’A.S.L., mandando alla Segreteria per la comunicazione dell’avvenuta liquidazione al C.T.U..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore e dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, nonché di ogni altro dato idoneo ad identificare tali soggetti.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IE SS, Presidente
Marcello Polimeno, Referendario
SI AC, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SI AC | IE SS |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.