Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza 03/03/2025, n. 4509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4509 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04509/2025 REG.PROV.COLL.
N. 13632/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13632 del 2024, proposto da Marco Manzia, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudio Manzia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Formez Pa, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e la Commissione Interministeriale Ripam, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
di MA AT, LA IA RA, UL TI ed RI MA, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso ai documenti amministrativi avanzata dal ricorrente in data 05.10.2024 a Formez PA relativamente al "Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 300 (trecento) unità di personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale - Funzionario amministrativo, contabile e consolare (Codice 02)".
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Formez Pa, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e della Commissione Interministeriale Ripam;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2025 il dott. Valentino Battiloro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che con memoria del 23 gennaio 2025 parte ricorrente, avendo l’Amministrazione osteso la documentazione oggetto dell’istanza di accesso agli atti, ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere;
Ritenuto pertanto che vada dichiarata la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.;
Ritenuto infine che le spese di lite, in considerazione dell’ostensione della documentazione oggetto di accesso tra la data di notifica del ricorso e la data di deposito del medesimo, possano essere compensate, ad eccezione dell’obbligo di restituzione del contributo unificato da porsi a carico delle resistenti Amministrazioni.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
Spese compensate, ad eccezione dell’obbligo di restituzione del contributo unificato ex art. 13, co. 6- bis .1 d.P.R. n. 115/2002.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Rita Tricarico, Presidente
Valerio Bello, Referendario
Valentino Battiloro, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valentino Battiloro | Rita Tricarico |
IL SEGRETARIO