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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 03/12/2025, n. 3253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3253 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 3674/2018 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, I sezione civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice, dott.ssa Valeria Ferraro, all'udienza del 27.11.2025, trattata nelle forme del processo cartolare telematico, viste le conclusioni come precisate dalle parti e la discussione della causa di cui alle note depositate, letto l'art. 281
sexies c.p.c., ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A definitiva ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 3674/2018
r.g.a.c.
TRA
, elett.te dom.to alla PIAZZA G. DONIZETTI, 5 Parte_1
POLLENA TROCCHIA presso lo studio dell'Avv. NAPPI CIRO, dal quale è
rappr.to e difeso in virtù di procura in atti
- ATTORE
E
elett.te dom.to presso lo studio dell'Avv. Anto- Controparte_1
nio Sposito in Pomigliano D'Arco alla P.zza Primavera n. 33, unitamente agli
Avv. BRESCIA FRANCESCO ed Avv. D'ARAGONA UMBERTO dai quali sono rappr.ti e difesi in virtù di procura in atti
1
- CONVENUTO
OGGETTO: nullità, risoluzione contratto
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note depositate
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta tenendo conto del disposto di cui al n.
4) dell'art. 132, 2° comma c.p.c. (è stato soppresso il riferimento allo “svolgi-
mento del processo” stabilendosi che la sentenza deve contenere solo “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”), come sostituito ex art. 45, 17° comma L. 18 giugno 2009, n. 69, in vigore dal 4 luglio 2009.
Con la proposizione dell'odierno giudizio, - premessa la Parte_1
vendita da parte del proprio genitore , in favore di Persona_1 [...]
del terreno sito in Pollena Trocchia meglio identificato in cita- Controparte_2
zione - adiva l'intestato Tribunale allo scopo di ottenere la dichiarazione di nulli-
tà del predetto atto di compravendita, attesa la realizzazione sul fondo, prima del definitivo trasferimento dello stesso, di opere abusive da parte del convenuto ed,
in subordine, chiedendo la risoluzione del contratto con condanna al ripristino dello stato dei luoghi ed al risarcimento del danno.
Costituitosi in giudizio, chiedeva il rigetto della doman- Controparte_1
da, in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Tanto premesso, il Tribunale ritiene che la domanda vada rigettata per carenza di legittimazione attiva dell'attore, oltre che in ragione della riscontrata carenza di interesse ad agire, eccepita anche dal convenuto . CP_1
2
Ed, invero, premesso che risulta per tabulas dimostrata la conclusione del con-
tratto di compravendita in esame da parte di in qualità di Parte_1
venditore, come dichiarato dallo stesso attore, non si comprende a che titolo quest'ultimo agisca nella presente sede.
Il dichiara di essere figlio del venditore, ma non dichiara, se non in via Parte_1
del tutto incidentale, né dimostra, di agire in qualità di erede dello stesso.
In ogni caso, a prescindere dal profilo dianzi evidenziato, manca in radice la con-
figurabilità di qualsivoglia interesse ad agire in capo al Parte_1
Sul punto, deve evidenziarsi come la verifica dell'interesse ad agire debba essere scrutinata dal giudice preliminarmente rispetto al merito della domanda, ed è ri-
levabile d'ufficio in ogni grado e stato del procedimento, salvo l'operatività del giudicato (Cass. 971/2008; Cass. 15084/2006).
Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, “l'interesse ad agire in giudi-
zio trascende cioè il piano della mera prospettazione soggettiva dell'agente, do-
vendo, per converso, assurgere ad una consistenza giuridicamente oggettiva, tale
da rinvenire la sua caratterizzazione nella necessità di una decisione del giudice
che non si limiti ad un'affermazione di puro principio, di massima o accademica,
ma che sia invece idonea ad accertare, costituire, modificare o estinguere una
situazione giuridica direttamente ed effettivamente incidente sulla sfera patrimo-
niale dell'agente” (Cass. n. 12548/2002). Per altro verso, la Suprema Corte di le-
gittimità ha da sempre rilevato che “l'interesse ad agire… deve sussistere non so-
lo nel momento in cui è proposta l'azione (o l'impugnazione), ma anche al mo-
mento della decisione, perché è in relazione quest'ultimo - e alla domanda origi-
3
nariamente formulata - che l'interesse va valutato” (cfr., Cassazione civile sez. I,
07/02/2024, n.3449).
Riportando le predette coordinate applicative alla vicenda odierna, già dalla lettu-
ra del libello introduttivo non emerge alcun apprezzabile interesse, giuridicamen-
te rilevante, in capo al per avanzare le pretese di cui alle conclusioni Parte_1
dell'atto predetto.
Nell'ambito di una narrazione, per vero, del tutto generica, l'attore sostiene che il
, nelle more della conclusione del contratto definitivo – e precisato CP_1
che agli atti non è financo prodotto il preliminare – in un tempo non meglio pre-
cisato, avrebbe realizzato opere abusive. Orbene, non si comprende in qual modo il si ritenga danneggiato dalla predetta circostanza, attesa la sua com- Parte_1
pleta estraneità alla vicenda in esame, né in qual modo, sarebbe avvantaggiato dalla dichiarazione di nullità del contratto in atti.
In realtà i due profili, quello della carenza di legittimazione e quella della carenza di interesse, appaiono intrecciati nella misura in cui, non avendo il Parte_1
chiarito a quale titolo stia agendo, tanto impedisce a monte la ricerca di un inte-
resse rilevante ai sensi dell'art 100 cpc (e, per incidens, val la pena rilevare come la domanda sarebbe, in ogni caso, comunque del tutto sfornita di prova).
Né la dedotta richiesta di pagamento da parte di tal impresa edile CP_3
per l'esecuzione delle predette opere, appare sufficiente ai fini della de-
[...]
terminazione dell'interesse ad agire, dal momento che tale circostanza è del tutto inconferente rispetto al petitum dell'odierno giudizio, avente ad oggetto la dedot-
ta nullità del contratto di vendita.
4
Per tutto quanto dianzi esposto, rigetta la domanda.
Va parimenti rigettata la richiesta di risarcimento danni avanzata in via riconven-
zionale dal per l'illegittima trascrizione della presente domanda, CP_1
attesa la assoluta genericità della stessa.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Nola, in persona del Giudice, dott.ssa Valeria Ferraro, definitiva-
mente pronunciando, così provvede:
- rigetta la domanda;
- ordina al Conservatore dei RR.II., con esonero da responsabilità, la can-
cellazione della trascrizione dell'atto di citazione;
- condanna l'attore al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in €.
2.906, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzio-
ne ai procuratori antistatari.
Così deciso in Nola, 3 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Ferraro
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
5
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, I sezione civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice, dott.ssa Valeria Ferraro, all'udienza del 27.11.2025, trattata nelle forme del processo cartolare telematico, viste le conclusioni come precisate dalle parti e la discussione della causa di cui alle note depositate, letto l'art. 281
sexies c.p.c., ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A definitiva ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 3674/2018
r.g.a.c.
TRA
, elett.te dom.to alla PIAZZA G. DONIZETTI, 5 Parte_1
POLLENA TROCCHIA presso lo studio dell'Avv. NAPPI CIRO, dal quale è
rappr.to e difeso in virtù di procura in atti
- ATTORE
E
elett.te dom.to presso lo studio dell'Avv. Anto- Controparte_1
nio Sposito in Pomigliano D'Arco alla P.zza Primavera n. 33, unitamente agli
Avv. BRESCIA FRANCESCO ed Avv. D'ARAGONA UMBERTO dai quali sono rappr.ti e difesi in virtù di procura in atti
1
- CONVENUTO
OGGETTO: nullità, risoluzione contratto
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note depositate
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta tenendo conto del disposto di cui al n.
4) dell'art. 132, 2° comma c.p.c. (è stato soppresso il riferimento allo “svolgi-
mento del processo” stabilendosi che la sentenza deve contenere solo “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”), come sostituito ex art. 45, 17° comma L. 18 giugno 2009, n. 69, in vigore dal 4 luglio 2009.
Con la proposizione dell'odierno giudizio, - premessa la Parte_1
vendita da parte del proprio genitore , in favore di Persona_1 [...]
del terreno sito in Pollena Trocchia meglio identificato in cita- Controparte_2
zione - adiva l'intestato Tribunale allo scopo di ottenere la dichiarazione di nulli-
tà del predetto atto di compravendita, attesa la realizzazione sul fondo, prima del definitivo trasferimento dello stesso, di opere abusive da parte del convenuto ed,
in subordine, chiedendo la risoluzione del contratto con condanna al ripristino dello stato dei luoghi ed al risarcimento del danno.
Costituitosi in giudizio, chiedeva il rigetto della doman- Controparte_1
da, in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Tanto premesso, il Tribunale ritiene che la domanda vada rigettata per carenza di legittimazione attiva dell'attore, oltre che in ragione della riscontrata carenza di interesse ad agire, eccepita anche dal convenuto . CP_1
2
Ed, invero, premesso che risulta per tabulas dimostrata la conclusione del con-
tratto di compravendita in esame da parte di in qualità di Parte_1
venditore, come dichiarato dallo stesso attore, non si comprende a che titolo quest'ultimo agisca nella presente sede.
Il dichiara di essere figlio del venditore, ma non dichiara, se non in via Parte_1
del tutto incidentale, né dimostra, di agire in qualità di erede dello stesso.
In ogni caso, a prescindere dal profilo dianzi evidenziato, manca in radice la con-
figurabilità di qualsivoglia interesse ad agire in capo al Parte_1
Sul punto, deve evidenziarsi come la verifica dell'interesse ad agire debba essere scrutinata dal giudice preliminarmente rispetto al merito della domanda, ed è ri-
levabile d'ufficio in ogni grado e stato del procedimento, salvo l'operatività del giudicato (Cass. 971/2008; Cass. 15084/2006).
Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, “l'interesse ad agire in giudi-
zio trascende cioè il piano della mera prospettazione soggettiva dell'agente, do-
vendo, per converso, assurgere ad una consistenza giuridicamente oggettiva, tale
da rinvenire la sua caratterizzazione nella necessità di una decisione del giudice
che non si limiti ad un'affermazione di puro principio, di massima o accademica,
ma che sia invece idonea ad accertare, costituire, modificare o estinguere una
situazione giuridica direttamente ed effettivamente incidente sulla sfera patrimo-
niale dell'agente” (Cass. n. 12548/2002). Per altro verso, la Suprema Corte di le-
gittimità ha da sempre rilevato che “l'interesse ad agire… deve sussistere non so-
lo nel momento in cui è proposta l'azione (o l'impugnazione), ma anche al mo-
mento della decisione, perché è in relazione quest'ultimo - e alla domanda origi-
3
nariamente formulata - che l'interesse va valutato” (cfr., Cassazione civile sez. I,
07/02/2024, n.3449).
Riportando le predette coordinate applicative alla vicenda odierna, già dalla lettu-
ra del libello introduttivo non emerge alcun apprezzabile interesse, giuridicamen-
te rilevante, in capo al per avanzare le pretese di cui alle conclusioni Parte_1
dell'atto predetto.
Nell'ambito di una narrazione, per vero, del tutto generica, l'attore sostiene che il
, nelle more della conclusione del contratto definitivo – e precisato CP_1
che agli atti non è financo prodotto il preliminare – in un tempo non meglio pre-
cisato, avrebbe realizzato opere abusive. Orbene, non si comprende in qual modo il si ritenga danneggiato dalla predetta circostanza, attesa la sua com- Parte_1
pleta estraneità alla vicenda in esame, né in qual modo, sarebbe avvantaggiato dalla dichiarazione di nullità del contratto in atti.
In realtà i due profili, quello della carenza di legittimazione e quella della carenza di interesse, appaiono intrecciati nella misura in cui, non avendo il Parte_1
chiarito a quale titolo stia agendo, tanto impedisce a monte la ricerca di un inte-
resse rilevante ai sensi dell'art 100 cpc (e, per incidens, val la pena rilevare come la domanda sarebbe, in ogni caso, comunque del tutto sfornita di prova).
Né la dedotta richiesta di pagamento da parte di tal impresa edile CP_3
per l'esecuzione delle predette opere, appare sufficiente ai fini della de-
[...]
terminazione dell'interesse ad agire, dal momento che tale circostanza è del tutto inconferente rispetto al petitum dell'odierno giudizio, avente ad oggetto la dedot-
ta nullità del contratto di vendita.
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Per tutto quanto dianzi esposto, rigetta la domanda.
Va parimenti rigettata la richiesta di risarcimento danni avanzata in via riconven-
zionale dal per l'illegittima trascrizione della presente domanda, CP_1
attesa la assoluta genericità della stessa.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Nola, in persona del Giudice, dott.ssa Valeria Ferraro, definitiva-
mente pronunciando, così provvede:
- rigetta la domanda;
- ordina al Conservatore dei RR.II., con esonero da responsabilità, la can-
cellazione della trascrizione dell'atto di citazione;
- condanna l'attore al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in €.
2.906, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzio-
ne ai procuratori antistatari.
Così deciso in Nola, 3 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Ferraro
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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