Articolo 16 della Legge 11 maggio 1951, n. 384
Articolo 15
Versione
13 giugno 1951
Art. 16.
Sono abrogate le norme contrarie o incompatibili con quelle contenute nella presente legge.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sulla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Entrata in vigore il 13 giugno 1951