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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XVII, sentenza 20/01/2026, n. 546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 546 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 546/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 17, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:
CARUSO GIUSEPPE DOMENICO, Presidente e Relatore
FAILLA CARMELO, Giudice
SALVUCCI DAVID, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5121/2024 depositato il 21/10/2024
proposto da
Ric._1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2237/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
6 e pubblicata il 22/03/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190132112974000 IRPEF-ALTRO 2014 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Appellante: accoglimento dell'appello
Appellata: rigetto dell'appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il dott. Ric._1 impugna la sentenza della CGT di I grado di Catania n. 2237/06/2024, depositata il 22 marzo 2024, di solo parziale accoglimento – limitatamente alla misura della sanzione applicata - del ricorso dallo stesso proposto avverso la cartella di pagamento in epigrafe, emessa ai sensi dell'art. 39 del
D.Lgs. n. 241/97, a seguito del controllo formale, ex art. 36 ter del D.P.R. n. 600/73, della dichiarazione
(Modello 730/2015) presentata per il periodo d'imposta 2014 da un contribuente (avente domicilio fiscale nella sede di competenza dell'Agenzia delle Entrate di Catania), per il tramite del Centro di assistenza fiscale
“Soc._1” S.r.l. Il dott. Ric._1 ha, invero, apposto il proprio visto di conformità – rivelatosi infedele - sui documenti allegati alla dichiarazione Mod. 730 in questione, nella qualità di Responsabile dell'Assistenza
Fiscale, dunque come professionista abilitato a tale incombente, su incarico del predetto CAAF.
Si è costituita in appello l'Agenzia delle Entrate e ne ha chiesto il rigetto.
La causa è stata assunta in decisione nell'udienza del 13 gennaio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Merita, infatti, condivisione l'assorbente censura di incompetenza, proposta dal dott. Ric._1 con il IV) motivo del ricorso di primo grado e ribadita in appello:
“4. Illegittimità della cartella di pagamento per incompetenza dell'Ufficio che ha formato l'iscrizione a ruolo.
L'atto impo-esattivo è stato formato in violazione dell'art. 39, comma 2, del D.Lgs. n. 241/971. L'Ufficio Territoriale di Catania non corrisponde alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate di Roma, né esiste alcuna delega rilasciata alla Direzione Provinciale che ha formato il ruolo. Il Dott. Ric._1 ha, così, eccepito il difetto di incompetenza dell'Ufficio di Catania e di conseguenza la nullità insanabile della cartella impugnata in quanto formata da un Ente carente del necessario potere sanzionatorio. Come risulta dal certificato di residenza anagrafica del Dott. Ric._1, nonché dalla visura storica della società Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale Soc._1 Srl, il provvedimento sanzionatorio avrebbe dovuto essere formato dalla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate di Roma, ove ha il domicilio fiscale il trasgressore richiamato dall'art. 39 del D.Lgs. n. 241/97”. Al riguardo il collegio non ha ragione di discostarsi dal principio di diritto di recente ripetutamente enunciato, in casi del tutto analoghi riguardanti lo stesso soggetto, dalla Corte di cassazione , secondo cui "La responsabilità - prevista dall'art. 39, co. 1, lett. a), secondo periodo, D.Lgs. n. 241/1997, vigente ratione temporis - dei soggetti che rilasciano il visto di conformità o l'asseverazione infedeli relativamente alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalità di cui all'art. 13 d.m. n. 164/1999, ha una funzione anche punitiva e, ex art. 39, co. 2, D.Lgs. n. 241/1997, la competenza all'iscrizione a ruolo, nei confronti dei medesimi soggetti, di una somma pari all'importo dell'imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente, appartiene alla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate individuata in ragione del domicilio fiscale del trasgressore e non può essere derogata, pena l'illegittimità dell'atto compiuto in violazione di tale attribuzione" (Cass., sez. trib., 27 maggio 2024, n. 14749).
In relazione a ciò, l'appello in esame va accolto, con conseguente annullamento in toto dell'atto impositivo in contestazione.
Le spese del doppio grado possono compensarsi, in considerazione della novità della questione.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della sicilia - Sezione staccata di Catania 17 - accoglie l'appello in epigrafe e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, annulla in toto l'atto impositivo in contestazione.
Spese del doppio grado compensate.
Così deciso in Catania, il 13 gennaio 2026.
IL PRESIDENTE - ESTENSORE
EP DO AR
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 17, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:
CARUSO GIUSEPPE DOMENICO, Presidente e Relatore
FAILLA CARMELO, Giudice
SALVUCCI DAVID, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5121/2024 depositato il 21/10/2024
proposto da
Ric._1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2237/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
6 e pubblicata il 22/03/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190132112974000 IRPEF-ALTRO 2014 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Appellante: accoglimento dell'appello
Appellata: rigetto dell'appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il dott. Ric._1 impugna la sentenza della CGT di I grado di Catania n. 2237/06/2024, depositata il 22 marzo 2024, di solo parziale accoglimento – limitatamente alla misura della sanzione applicata - del ricorso dallo stesso proposto avverso la cartella di pagamento in epigrafe, emessa ai sensi dell'art. 39 del
D.Lgs. n. 241/97, a seguito del controllo formale, ex art. 36 ter del D.P.R. n. 600/73, della dichiarazione
(Modello 730/2015) presentata per il periodo d'imposta 2014 da un contribuente (avente domicilio fiscale nella sede di competenza dell'Agenzia delle Entrate di Catania), per il tramite del Centro di assistenza fiscale
“Soc._1” S.r.l. Il dott. Ric._1 ha, invero, apposto il proprio visto di conformità – rivelatosi infedele - sui documenti allegati alla dichiarazione Mod. 730 in questione, nella qualità di Responsabile dell'Assistenza
Fiscale, dunque come professionista abilitato a tale incombente, su incarico del predetto CAAF.
Si è costituita in appello l'Agenzia delle Entrate e ne ha chiesto il rigetto.
La causa è stata assunta in decisione nell'udienza del 13 gennaio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Merita, infatti, condivisione l'assorbente censura di incompetenza, proposta dal dott. Ric._1 con il IV) motivo del ricorso di primo grado e ribadita in appello:
“4. Illegittimità della cartella di pagamento per incompetenza dell'Ufficio che ha formato l'iscrizione a ruolo.
L'atto impo-esattivo è stato formato in violazione dell'art. 39, comma 2, del D.Lgs. n. 241/971. L'Ufficio Territoriale di Catania non corrisponde alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate di Roma, né esiste alcuna delega rilasciata alla Direzione Provinciale che ha formato il ruolo. Il Dott. Ric._1 ha, così, eccepito il difetto di incompetenza dell'Ufficio di Catania e di conseguenza la nullità insanabile della cartella impugnata in quanto formata da un Ente carente del necessario potere sanzionatorio. Come risulta dal certificato di residenza anagrafica del Dott. Ric._1, nonché dalla visura storica della società Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale Soc._1 Srl, il provvedimento sanzionatorio avrebbe dovuto essere formato dalla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate di Roma, ove ha il domicilio fiscale il trasgressore richiamato dall'art. 39 del D.Lgs. n. 241/97”. Al riguardo il collegio non ha ragione di discostarsi dal principio di diritto di recente ripetutamente enunciato, in casi del tutto analoghi riguardanti lo stesso soggetto, dalla Corte di cassazione , secondo cui "La responsabilità - prevista dall'art. 39, co. 1, lett. a), secondo periodo, D.Lgs. n. 241/1997, vigente ratione temporis - dei soggetti che rilasciano il visto di conformità o l'asseverazione infedeli relativamente alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalità di cui all'art. 13 d.m. n. 164/1999, ha una funzione anche punitiva e, ex art. 39, co. 2, D.Lgs. n. 241/1997, la competenza all'iscrizione a ruolo, nei confronti dei medesimi soggetti, di una somma pari all'importo dell'imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente, appartiene alla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate individuata in ragione del domicilio fiscale del trasgressore e non può essere derogata, pena l'illegittimità dell'atto compiuto in violazione di tale attribuzione" (Cass., sez. trib., 27 maggio 2024, n. 14749).
In relazione a ciò, l'appello in esame va accolto, con conseguente annullamento in toto dell'atto impositivo in contestazione.
Le spese del doppio grado possono compensarsi, in considerazione della novità della questione.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della sicilia - Sezione staccata di Catania 17 - accoglie l'appello in epigrafe e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, annulla in toto l'atto impositivo in contestazione.
Spese del doppio grado compensate.
Così deciso in Catania, il 13 gennaio 2026.
IL PRESIDENTE - ESTENSORE
EP DO AR