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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sez. distaccata di ischia, sentenza 11/12/2025, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 152/2021 R.G.A.C.
Sezione Distaccata di IS
SEZ.DISTACCATA DI ISCHIA CIVILE
Il giorno 11/12/2025, all'udienza sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter cpc;
Il Giudice rilevato che è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che parte attrice ha depositato le relative note contenti anche le conclusioni, con le quali
è stato tra l'altro richiesto di decidere la causa ex art. 281 sexies cpc, decide la causa, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. depositando contestuale sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI sez.dist. IS
Il giudice, dott. Alessia Notaro, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 152/2021 r.g.a.c.
TRA
, nato l'[...] a [...] e residente in [...]Parte_1
rio, (NA), alla via Purgatorio, n 6, C.F.: ), elett.te domici- C.F._1
liato in Napoli, alla P.tta Arenella, 7/H, presso l'Avv. Rosalba MO che lo rappresenta e difende.
ATTORE
1
CONTRO
, in persona del suo amministratore Controparte_1
P.IVA_ pro tempore, (P. IVA N. codice fiscale, 52 216- P.IVA 11 99 15 000 15)
CON SEDE Torino 10 138 – Corso Inghilterra, 3, indirizzo pec
[...]
Email_1
CONVENUTA (contumace)
Oggetto: Assicurazione contro i danni
Conclusioni: come da note di trattazione scritta " Alla luce di quanto sopra, la parte attrice insiste affinché il Giudice voglia: – dichiarare la cessazione della materia del contendere per intervenuta transazione quanto alla domanda principa-
le; – condannare la parte convenuta al pagamento, in fa- Controparte_2
vore della sottoscritta difensore, delle competenze professionali già riconosciute e non corrisposte, oltre accessori come per legge;
– provvedere alla definizione del giudizio ex art. 281-sexies c.p.c. sulla base degli atti, ovvero, in subordine,
fissare udienza in presenza per la sola illustrazione orale delle conclusioni".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. adiva il Tribunale di Pt_1
Napoli- sez distaccata di IS al fine di vedersi riconosciuto il diritto all' inden-
nizzo spettante per le lesioni personali subite in circostanza di un incidente in monopattino, in virtù della polizza infortuni N° 51850038466 stipulata presso la
. Controparte_1
Con note di trattazione scritta la procuratrice di parte ricorrente dava atto dell'intervenuta transazione tra le parti avente ad oggetto sia l'indennizzo liqui-
dato all'assicurato che il compenso professionale a lei spettante. Tuttavia, l'avv.
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MO rappresentava che veniva ottemperata solo la parte di accordo riguar-
dante l'indennizzo, non essendole stato corrisposto alcunché; pertanto, insisteva nel giudizio solo per vedersi riconosciuto il diritto alle spese e ai compensi.
All'udienza del 07.02.2024 il Giudice, rilevando il profilarsi dell'infondatezza della domanda, formulava una proposta conciliativa nei seguenti termini: <<
l'attore rinunci alla domanda, nulla sulle spese per la contumacia della convenu-
ta>>.
Parte ricorrente insisteva per la prosecuzione del giudizio e la statuizione con sentenza sulle spese di lite.
Nelle more la causa veniva assegnata alla scrivente che fissava l'udienza dell'11.12.2025 per l'emissione della sentenza ex art.281 sexies c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
Va rilevato che, nelle more dei termini per il deposito delle memorie ex art.183
c.p.c., le parti hanno raggiunto un'intesa transattiva relativa sia alle somme spet-
tanti all'odierno ricorrente a titolo di indennizzo che al compenso dovuto alla sua procuratrice. Tuttavia, quest'ultima ha lamentato l'omessa ottemperanza al pa-
gamento di quanto a lei spettante.
In ragione dell'intervenuto accordo deve essere dichiarata la cessazione della ma-
teria del contendere.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito,
indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassa-
zione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguo-
no la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a
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mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transa-
ione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti so-
pravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del princi-
pio di economia dei mezzi processuali.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene con-
siderata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione -vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice.
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contende-
re devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazio-
ne della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rile-
vanza giuridica delle vicende sopraggiunte.
4
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio, deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo,
il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essen-
do idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la decla-
ratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni.
Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, la transazione avvenuta suc-
cessivamente alla proposizione della domanda determina la cessazione della ma-
teria del contendere, perché è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e,
con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Residua la questione delle spese per le quali la procuratrice di parte attrice insiste nonostante l'accordo, diversamente da quanto sostenuto dal difensore, sia inter-
venuto tra le parti anche con riferimento a tale aspetto.
Dovendo, pertanto esaminare il merito della pretesa, al solo fine di valutare la soccombenza virtuale, va osservato che la domanda non era fondata e non sareb-
be stata accolta, per le seguenti ragioni.
Come anticipato dal Giudice assegnatario in precedenza del fascicolo, con ordi-
nanza resa all'esito dell'udienza del 07.02.2024, l'odierno attore non ha soddi-
sfatto l'onere probatorio su di lui incombente in ordine al cd. danno conseguenza di cui pretende il ristoro, in quanto non ha indicato in cosa si è concretato, limi-
tandosi a rappresentare di aver riportato, in conseguenza del dedotto sinistro, le-
sioni personali, senza descrivere in cosa siano consistite ma limitandosi a rinvia-
re, per relationem, alla documentazione depositata per l'individuazione delle stesse;
tale documentazione può e deve solo contribuire a provare un impianto al-
legatorio che, tuttavia, deve essere già compiutamente rappresentato nell'atto di
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citazione, l'unico notificato al convenuto, affinché questi sia edotto dell'azione esperita nei suoi confronti e sia in grado, sin da subito, di valutare la riconducibi-
lità delle conseguenze dannose descritte alla condotta dannosa che gli viene im-
putata.
Pertanto, si profila in ogni caso la soccombenza virtuale dell'odierno attore che impedisce la vittoria delle spese e competenze di giudizio per l'avv. MO.
Pur accertata la soccombenza virtuale, nulla si dispone per le spese alla parte vit-
toriosa stante la contumacia e l'intervenuta transazione anche in merito a tale aspetto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, XII sezione civile, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere per intervenuta transazione;
2) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli il 11.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Alessia Notaro
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Sezione Distaccata di IS
SEZ.DISTACCATA DI ISCHIA CIVILE
Il giorno 11/12/2025, all'udienza sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter cpc;
Il Giudice rilevato che è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che parte attrice ha depositato le relative note contenti anche le conclusioni, con le quali
è stato tra l'altro richiesto di decidere la causa ex art. 281 sexies cpc, decide la causa, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. depositando contestuale sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI sez.dist. IS
Il giudice, dott. Alessia Notaro, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 152/2021 r.g.a.c.
TRA
, nato l'[...] a [...] e residente in [...]Parte_1
rio, (NA), alla via Purgatorio, n 6, C.F.: ), elett.te domici- C.F._1
liato in Napoli, alla P.tta Arenella, 7/H, presso l'Avv. Rosalba MO che lo rappresenta e difende.
ATTORE
1
CONTRO
, in persona del suo amministratore Controparte_1
P.IVA_ pro tempore, (P. IVA N. codice fiscale, 52 216- P.IVA 11 99 15 000 15)
CON SEDE Torino 10 138 – Corso Inghilterra, 3, indirizzo pec
[...]
Email_1
CONVENUTA (contumace)
Oggetto: Assicurazione contro i danni
Conclusioni: come da note di trattazione scritta " Alla luce di quanto sopra, la parte attrice insiste affinché il Giudice voglia: – dichiarare la cessazione della materia del contendere per intervenuta transazione quanto alla domanda principa-
le; – condannare la parte convenuta al pagamento, in fa- Controparte_2
vore della sottoscritta difensore, delle competenze professionali già riconosciute e non corrisposte, oltre accessori come per legge;
– provvedere alla definizione del giudizio ex art. 281-sexies c.p.c. sulla base degli atti, ovvero, in subordine,
fissare udienza in presenza per la sola illustrazione orale delle conclusioni".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. adiva il Tribunale di Pt_1
Napoli- sez distaccata di IS al fine di vedersi riconosciuto il diritto all' inden-
nizzo spettante per le lesioni personali subite in circostanza di un incidente in monopattino, in virtù della polizza infortuni N° 51850038466 stipulata presso la
. Controparte_1
Con note di trattazione scritta la procuratrice di parte ricorrente dava atto dell'intervenuta transazione tra le parti avente ad oggetto sia l'indennizzo liqui-
dato all'assicurato che il compenso professionale a lei spettante. Tuttavia, l'avv.
2
MO rappresentava che veniva ottemperata solo la parte di accordo riguar-
dante l'indennizzo, non essendole stato corrisposto alcunché; pertanto, insisteva nel giudizio solo per vedersi riconosciuto il diritto alle spese e ai compensi.
All'udienza del 07.02.2024 il Giudice, rilevando il profilarsi dell'infondatezza della domanda, formulava una proposta conciliativa nei seguenti termini: <<
l'attore rinunci alla domanda, nulla sulle spese per la contumacia della convenu-
ta>>.
Parte ricorrente insisteva per la prosecuzione del giudizio e la statuizione con sentenza sulle spese di lite.
Nelle more la causa veniva assegnata alla scrivente che fissava l'udienza dell'11.12.2025 per l'emissione della sentenza ex art.281 sexies c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
Va rilevato che, nelle more dei termini per il deposito delle memorie ex art.183
c.p.c., le parti hanno raggiunto un'intesa transattiva relativa sia alle somme spet-
tanti all'odierno ricorrente a titolo di indennizzo che al compenso dovuto alla sua procuratrice. Tuttavia, quest'ultima ha lamentato l'omessa ottemperanza al pa-
gamento di quanto a lei spettante.
In ragione dell'intervenuto accordo deve essere dichiarata la cessazione della ma-
teria del contendere.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito,
indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassa-
zione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguo-
no la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a
3
mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transa-
ione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti so-
pravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del princi-
pio di economia dei mezzi processuali.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene con-
siderata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione -vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice.
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contende-
re devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazio-
ne della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rile-
vanza giuridica delle vicende sopraggiunte.
4
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio, deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo,
il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essen-
do idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la decla-
ratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni.
Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, la transazione avvenuta suc-
cessivamente alla proposizione della domanda determina la cessazione della ma-
teria del contendere, perché è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e,
con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Residua la questione delle spese per le quali la procuratrice di parte attrice insiste nonostante l'accordo, diversamente da quanto sostenuto dal difensore, sia inter-
venuto tra le parti anche con riferimento a tale aspetto.
Dovendo, pertanto esaminare il merito della pretesa, al solo fine di valutare la soccombenza virtuale, va osservato che la domanda non era fondata e non sareb-
be stata accolta, per le seguenti ragioni.
Come anticipato dal Giudice assegnatario in precedenza del fascicolo, con ordi-
nanza resa all'esito dell'udienza del 07.02.2024, l'odierno attore non ha soddi-
sfatto l'onere probatorio su di lui incombente in ordine al cd. danno conseguenza di cui pretende il ristoro, in quanto non ha indicato in cosa si è concretato, limi-
tandosi a rappresentare di aver riportato, in conseguenza del dedotto sinistro, le-
sioni personali, senza descrivere in cosa siano consistite ma limitandosi a rinvia-
re, per relationem, alla documentazione depositata per l'individuazione delle stesse;
tale documentazione può e deve solo contribuire a provare un impianto al-
legatorio che, tuttavia, deve essere già compiutamente rappresentato nell'atto di
5
citazione, l'unico notificato al convenuto, affinché questi sia edotto dell'azione esperita nei suoi confronti e sia in grado, sin da subito, di valutare la riconducibi-
lità delle conseguenze dannose descritte alla condotta dannosa che gli viene im-
putata.
Pertanto, si profila in ogni caso la soccombenza virtuale dell'odierno attore che impedisce la vittoria delle spese e competenze di giudizio per l'avv. MO.
Pur accertata la soccombenza virtuale, nulla si dispone per le spese alla parte vit-
toriosa stante la contumacia e l'intervenuta transazione anche in merito a tale aspetto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, XII sezione civile, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere per intervenuta transazione;
2) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli il 11.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Alessia Notaro
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