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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 21/05/2025, n. 1032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1032 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
SEZIONE II CIVILE in persona del Giudice dott.ssa Maddalena Ciccone ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 4831 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, vertente tra
(C.F. ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Milano, via E. Besana n. 11, presso lo studio dell'avv. Alberto Senigaglia, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce e allegata all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
attrice/opponente e
C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
Brescia, via XX Settembre n. 48, presso lo studio dell'avv. Mauro Beltrami, che la rappresenta e difende, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
convenuta/opposta
Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1619/2024, emesso da questo Tribunale in data 21/05/2024 su istanza di Controparte_1
pagina 1 di 10 , con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di CP_1
€28.095,96, a titolo di corrispettivo per la fornitura di motoriduttori e convertitori di frequenza (movidrives), oltre interessi come da domanda e spese del monitorio liquidate in €1.365,00 per compensi ed €286,00 per esborsi, oltre CPA e IVA.
A fondamento dell'opposizione, l'opponente deduceva l'incompetenza del
Tribunale di Monza in favore del Tribunale di Milano, ovvero del Tribunale di
Piacenza, quali foro del convenuto e forum contractus, e, nel merito, l'insufficienza di prova in ordine alla consegna della fornitura, a fronte del versamento, da parte di di un acconto pari al 50% del prezzo Parte_1
complessivo. In particolare, eccepiva che “l'Opera in questione … a oggi … non è stata consegnata” e che “dalla omessa “consegna” deriva il ritardo di I.T. delle proprie lavorazioni impiantistiche commissionatele dalla clientela, con conseguenti ripercussioni ingenti in termini di perdite economiche nei termini che in corso di giudizio saranno provati”; pertanto, il credito vantato dall'opposta e oggetto di ingiunzione doveva ritenersi compensato.
Al termine del proprio atto rassegnava le seguenti conclusioni: “A dichiarata la fattispecie soggetta alla disciplina dell'appalto a mente degli artt. 1655 ss cc e rilevata la fondatezza delle eccezioni gradatamente sollevate, e previa ogni altra opportuna declaratoria, revocarsi l'opposto decreto, in quanto emesso in assenza dei requisiti e presupposti di cui agli artt. 633 ss cpc e da Giudice territorialmente incompetente, in vece del Tribunale di Milano o, per le dedotte ragioni, in subordine, di Piacenza, accertandosi e dichiarandosi l'insussistenza del credito così ingiunto, con il favore delle spese e competenze di causa;
in via istruttoria, salvo il diritto di integrare controdeduzioni e prove, documentali e non, negli assegnandi termini, respingersi l'eventuale istanza di provvisoria esecuzione a mente dell'art. 648 cpc e, per l'effetto, stante la prova dell'inadempimento di rispetto all'ordine Parte_2
commissionatole per mancata consegna dell'Opera, risolversi il detto contratto per fatto e colpa ascrivibili alla parte ricorrente, condannandola alla restituzione dell'acconto percepito;
in subordine, accertato in capo alla società opposta l'eventuale credito de residuo, disporne la
pagina 2 di 10 compensazione, anche parziale, con il danno arrecato a nei termini e nella misura che saranno accertati in corso di causa;
in ogni caso con il favore di spese e competenze di lite”.
Attivato il contraddittorio, , ha Controparte_1
contestato l'opposizione avversaria, deducendo di aver eseguito l'opera commissionata in maniera conforme a quanto pattuito e a regola d'arte e che,
“Nell'ordine di IT e nella successiva conferma di , sono chiaramente indicati i termini di pagamento: - 50% all'ordine; - 50% ad avviso di merce pronta. Ebbene, controparte ha corrisposto il 50% del totale dovuto al momento dell'ordine (docc. 3 e 4 – si vedano docc. 4 e 5 fascicolo avversario), mentre non ha più corrisposto nulla una volta ricevuta la comunicazione di disponibilità della merce. Va allora anche qui rammentato (lo si era già fatto nel ricorso per decreto ingiuntivo) che in data 9 febbraio 2024, prendeva contatto con
[...]
per informarla che la merce era pronta per il ritiro, chiedendo il Parte_1
contestuale pagamento di quanto dovuto (doc. 5). Facevano seguito alcuni solleciti successivi
(docc. 6-8) anche per mano dello scrivente (doc. 9), cui non ha mai fatto seguito alcun tipo di riscontro”. Ha contestato l'eccezione di incompetenza sollevata da controparte e ha dedotto che “Ai sensi dell'art. 1182, co. 3, c.c. “L'obbligazione avente per oggetto una somma di danaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza”. ha sede a Solaro (MI) che rientra nella competenza territoriale del Tribunale di Monza”. Per tali ragioni ha chiesto di confermare il decreto ingiuntivo opposto e il rigetto delle eccezioni e domande avversarie.
Autorizzata la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, la causa è pervenuta all'udienza dell'08/05/2025, trattata ex art. 127 ter c.p.c.; in questa sede il tribunale ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, co. 3,
c.p.c.
***
Tali i fatti controversi, in via preliminare, l'eccezione di incompetenza è infondata, non avendo l'opponente specificamente e puntualmente contestato la sussistenza, in capo al giudice adito, di tutti i possibili fori concorrenti per ragione pagina 3 di 10 di territorio derogabile e indicato il diverso giudice competente secondo ognuno di essi (cfr., da ultimo, Cass. n. 2548 del 28/01/2022).
L'opponente, infatti, nel sollevare l'eccezione di incompetenza per territorio, ha dedotto la competenza del Tribunale di Milano quale “foro del convenuto”, laddove invece la competenza territoriale del circondario del Tribunale di Monza comprende 62 comuni situati nell'area a nord di Milano. Di questi 55 sono compresi dalla provincia di Monza e RI (di cui solo il comune di Limbiate non fa parte del territorio del tribunale) e solo 8 (Carugate, Cinisello Balsamo,
Cologno Monzese, Cusano Milanino, Paderno Dugnano, Sesto San Giovanni,
Solaro e Vimodrone) ricadono sotto la competenza territoriale della Provincia di
Milano; di talché l'eccezione relativa al foro generale delle persone giuridiche è stata prospettata in modo errato.
L'eccezione di incompetenza territoriale formulata dal convenuto deve, perciò, considerarsi infoindata dovendo ritenersi definitivamente radicata la competenza del Tribunale di Monza.
***
Rilevata la competenza dell'intestato Tribunale, nel merito l'opposizione va respinta per le considerazioni di seguito esposte.
Giova premettere che “in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della dimostrazione del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, o dall'eccezione
d'inadempimento del creditore ex art. 1460 c.c.” (così per tutte Cass. n. 25584 del
12/10/2018).
ha prodotto copia dei Controparte_1
preventivi/offerte (cfr. all.ti sub docc. 1 e 2 al fasc. monitorio), dell'ordine - da parte di a per la fornitura di Parte_1 Controparte_1
pagina 4 di 10 motoriduttori e convertitori di frequenza (cfr. doc. 1 fasc. opposta e doc. 1 fasc. opponente) - nonché della conferma d'ordine (cfr. doc. 2 fasc. opposta e doc. 2 fasc. opponente), che sono titolo del contendere, ed ha allegato, come in sua facoltà, l'inadempimento del committente al pagamento del saldo del prezzo.
Peraltro, non è in discussione che le somme oggetto dell'intimazione non siano state versate.
Ne consegue che l'ingiungente (attore sostanziale) ha dato prova esaustiva del titolo e scadenza dell'obbligazione dedotta inadempiuta, spettando al debitore di eccepire e dimostrare l'intervenuto pagamento, ad estinzione dell'obbligazione, ovvero altro fatto impeditivo/modificativo od estintivo, idoneo a paralizzare la pretesa avversaria
L'opponente non ha messo in dubbio che l'opera sia stata effettivamente eseguita ed ultimata (art. 115 c.p.c.), né nega di avere omesso il pagamento delle somme poste a fondamento della domanda per ingiunzione, ma ha eccepito a sua volta l'inadempimento dell'opposta, stante la mancata consegna della fornitura, tale da legittimare la sospensione del pagamento del corrispettivo.
Ha, quindi, assunto che il proprio inadempimento fosse giustificato o cagionato dall'inadempimento dell'opposta, così sollevando (implicitamente)
l'eccezione di cui all'art. 1460 c.c., e comunque (implicitamente) invocando l'esimente di cui all'art. 1218 c.c.
Nell'opposizione a decreto ingiuntivo ha inoltre dedotto che “dalla omessa
“consegna” deriva il ritardo di I.T. delle proprie lavorazioni impiantistiche commissionatele dalla clientela, con conseguenti ripercussioni ingenti in termini di perdite economiche nei termini che in corso di giudizio saranno provati” e ha formulato domanda di revoca del decreto ingiuntivo e di risoluzione del contratto inter-partes, con condanna alla restituzione di quanto già percepito a titolo di acconto;
in subordine, ha chiesto “la compensazione, anche parziale, con il danno arrecato a IT nei termini e nella misura che saranno accertati in corso di causa”. Si tratta di una domanda subordinata di accertamento del proprio credito opposto in compensazione, al fine di pagina 5 di 10 paralizzare la pretesa avversaria e come tale rientra nell'alveo dell'eccezione riconvenzionale.
“L'art.1243 c.c. stabilisce i presupposti sostanziali ed oggettivi del credito opposto in compensazione, ossia la liquidità, inclusiva del requisito della certezza, e l'esigibilità. Nella loro ricorrenza, il giudice dichiara l'estinzione del credito principale per compensazione legale, a decorrere dalla sua coesistenza con il controcredito e, accogliendo la relativa eccezione, rigetta la domanda, mentre, se il credito opposto è certo ma non liquido, perché indeterminato nel suo ammontare, in tutto o in parte, egli può provvedere alla relativa liquidazione, se facile e pronta,
e quindi può dichiarare estinto il credito principale per compensazione giudiziale sino alla concorrenza con la parte di controcredito liquido, oppure può sospendere cautelativamente la condanna del debitore fino alla liquidazione del controcredito eccepito in compensazione” (cfr.
Cass., sez. un., n. 23225 del 15/11/2016).
Ne consegue, dunque, in stretta aderenza al testo dell'art. 1243 comma 2
c.c., che “la compensazione giudiziale è ammessa soltanto se il giudice del merito, nel suo discrezionale apprezzamento, riconosce la facile e pronta liquidità del credito opposto in compensazione, con la conseguenza che, difettando tali condizioni, egli deve disattendere la relativa eccezione e il convenuto potrà far valere il credito in separata sede con autonomo giudizio. La verifica della sussistenza del requisito della liquidità, risolvendosi in una valutazione di fatto, e incensurabile in sede di legittimità” (Cass. n. 18775 del
26/09/2005).
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Orbene, l'inadempimento lamentato e il credito vantato dall'opponente verso la convenuta non trovano adeguata prova nella allegazione e nella documentazione prodotta in giudizio, onde non è fondata la domanda riconvenzionale dell'opponente.
Invero, l'opposta ha assolto agli oneri di prova che incombevano sulla stessa ex art. 2697 c.c., producendo in giudizio il contratto da cui emerge che il prezzo complessivo, pari ad €46.075,77 oltre IVA, doveva essere versato per il 50% al momento dell'ordine e per il restante 50%, con bonifico bancario ad avviso di pagina 6 di 10 merce pronta. Ha inoltre prodotto copia dell'avviso di merce pronta per il ritiro
(mail del 09/02/2024, all. sub doc. 5 al fasc. monitorio), nonché dei successivi solleciti (docc. 6-7-8).
Proprio per tali ragioni non può ravvedersi, nella documentazione versata in atti la prova sufficiente dell'inadempimento che avrebbe dovuto essere provato dalla difesa opponente (convenuta sostanziale), giacché quest'ultima non ha prodotto, a corredo del fascicolo, nessun documento o altra prova consacrante un accordo sul pagamento del prezzo diverso da quello di cui al contratto
(proposta e accettazione) inter-partes.
È inevitabile pertanto doversi pervenire al rigetto della domanda di risoluzione e di restituzione delle somme versate a titolo di acconto, essendo risultata priva di supporto probatorio alcuno che permettesse di verificare sia la fondatezza dell'inadempimento e la gravità dello stesso (tali da giustificare la risoluzione del contratto).
A tanto aggiungasi che, in ogni caso, l'eccezione di inadempimento formulata da parte opponente non pare provvista di fumus boni iuris, dal momento che viene sollevata con riferimento a prestazioni già effettuate dalla controparte, per paralizzare un credito già scaduto ed esigibile, adducendo inadempienze e fatti non per sollecitare l'adempimento (cfr. sul punto ex plurimis Cass.
3596/1990: “in tema di risoluzione di contratto a prestazioni corrispettive, l'exceptio inadimpleti contractus, sollevata dal convenuto per opporsi alla domanda di risoluzione, può trovare accoglimento solo previa valutazione comparativa del comportamento di entrambe le parti inadempienti, tenendo conto che - alla stregua della funzione di salvaguardia dell'equilibrio contrattuale perseguita dall'eccezione (avente efficacia dilatoria e non definitiva) - il rifiuto dell'adempimento è legittimo allorché serva a stimolare l'altro contraente ad eseguire una prestazione ancora possibile e non a precostituirsi una pretesa di risarcimento per una inadempienza già definitivamente verificatasi (o per cui siano intervenuti successivi accordi delle parti) ovvero che non abbia dato luogo a contestazioni o riserve nell'attualità del rapporto”). Né
pagina 7 di 10 parte attrice ha proposto domanda di contestuale adempimento della controparte all'obbligazione di consegna.
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Quanto alla richiesta di compensazione tra il prezzo ancora dovuto e il danno arrecato a “in termini di perdite economiche … che in Parte_1
corso di giudizio saranno provati”, va escluso che l'attrice abbia dato prova l'ammontare del danno, indicato apoditticamente - come purtroppo spesso avviene - senza la minima indicazione di un criterio di riferimento per detta quantificazione. Già questo elemento vale da solo - ed a tacer di tutte le considerazioni svolte sino a questo punto - a far ritenere infondata la domanda risarcitoria. Invero, la genericità delle allegazioni di parte opponente, se da un lato esclude la nullità della citazione ex art. 164 c.p.c., dall'altro lato espone l'attrice alle preclusioni assertive e alle conseguenze derivanti dalla carenza di allegazione imposta dagli articoli 99 e 115 c.p.c., con conseguente dichiarazione di inammissibilità delle istanze istruttorie relative.
Va peraltro segnalato che l'opponente, dopo essersi costituita, ha sostanzialmente disertato il giudizio – stante la mancata comparizione alle udienze successive alla prima e il mancato deposito di memorie difensive e documenti – e non ha (ovviamente) offerto la specifica dimostrazione della mancanza di una sua responsabilità, conclamata da fatti positivi precisi e concordanti, cui era onerata.
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In conclusione, respinte tutte le domande formulate da
[...]
nei confronti di , Parte_1 Controparte_1
l'opposizione deve essere rigettata ed il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato e dichiarato esecutivo per l'importo di €28.095,96
La difesa di parte opposta ha sostenuto l'applicabilità del D.lgs. 231/2002.
Tale opinione è condivisa dal Tribunale.
pagina 8 di 10 La disciplina relativa alla decorrenza automatica degli interessi moratori senza che sia necessaria la costituzione in mora del debitore, dettata dal D.lgs.
n.231/2002 in attuazione della direttiva 2000/35/CE, risulta applicabile a tutti i contratti tra imprese o tra queste e pubbliche amministrazioni, comunque denominati, che comportino, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi ed è, pertanto, compatibile anche con il contratto d'appalto, come definito dall'art. 1655 c.c., atteso che l'espressione “prestazione di servizi”, adottata dall'art. 2 del D.lgs. citato, è riferibile a tutte le prestazioni di fare, e di non fare, che trovino il proprio corrispettivo nel pagamento di un prezzo in denaro.
Ai sensi del citato art. 4, D.lgs. 231/2002, gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la messa in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento. Periodo di pagamento che, nel caso di specie, non può superare il termine di “a) trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente”.
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Le spese seguono la soccombenza di parte opponente e sono liquidate in dispositivo con riferimento ai valori medi della tabella di riferimento (da
€26.001,00 a €52.000,00) per la fase di studio e introduttiva e con riferimento ai valori minimi per la fase istruttoria e decisionale (consistenti nel deposito di una sola memoria ex art. 171 ter c.p.c. e nel deposito di note scritte in sostituzione di udienza), ridotti del 30%, tenuto conto del carattere documentale della vertenza.
Considerata l'assoluta inconsistenza (ed infondatezza) dell'opposizione a decreto ingiuntivo, sussistono le condizioni per irrogare, in danno dell'opponente ed in favore della convenuta opposta, la pronuncia di cui all'art. 96 comma 3
c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, conclusione e deduzione disattesa, così provvede: pagina 9 di 10 - rigetta l'opposizione promossa da e dichiara Parte_1
esecutivo il decreto ingiuntivo n. 1619/2024, emesso dal Tribunale di Monza in data 21/05/2024 in favore della società ; Controparte_1
- rigetta le domande formulate da nei confronti Parte_1
di ; Controparte_1
- condanna alla rifusione delle spese di lite in Parte_1
favore di , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, che liquida in €2.726,54, oltre spese generali, IVA (se dovuta) e C.P.A. come per legge;
- visto l'art. 96 comma 3 c.p.c., condanna al Parte_1
pagamento in favore della convenuta , Controparte_1
della somma di €2.000,00, oltre interessi legali dal giorno della presente sentenza al saldo.
Monza, 21/05/2025 il giudice
Maddalena Ciccone
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