Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 20/03/2026, n. 2393
TAR
Sentenza 30 dicembre 2024
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CS
Rigetto
Sentenza 20 marzo 2026

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  • Rigettato
    Error in iudicando: parziarietà e contraddittorietà della motivazione; erronea e falsa applicazione dell’art. 92, comma 3, d.lgs. 159/2011; violazione dei principi di ragionevolezza, logicità, di legittimo affidamento e di certezza del diritto e dei rapporti giuridici; violazione dei principi desumibili dall’art. 1, dall’art. 2 e dall’art. 21 nonies l. n. 241/90

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto che l’art. 92, comma 3, d.lgs. n. 159/2011 non prevede un termine finale per l’intervento dell’informativa e che non sussiste un legittimo affidamento tutelabile, dato che la società era consapevole del carattere provvisorio del rapporto. Ha inoltre sottolineato che il rapporto non era integralmente esaurito poiché una parte del contributo era soggetta a rimborso. Infine, ha affermato che il ritardo della Prefettura non determina l’illegittimità della revoca e che gli elementi indiziari alla base dell’informativa risalgono a un periodo anteriore o coevo alla concessione dell’agevolazione.

  • Rigettato
    Error in iudicando: incostituzionalità dell’art. 92, comma 3, d.lgs. n. 159/2011 per contrasto con gli artt. 3 e 41 Cost.

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto la questione di legittimità costituzionale manifestamente infondata, affermando che la disciplina in esame realizza un adeguato bilanciamento tra interessi pubblici e privati e che la lesione della libertà di iniziativa economica è esclusa dalla consapevolezza della società sul carattere provvisorio del rapporto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 20/03/2026, n. 2393
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 2393
    Data del deposito : 20 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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