Sentenza 30 dicembre 2024
Rigetto
Sentenza 20 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 20/03/2026, n. 2393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2393 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02393/2026REG.PROV.COLL.
N. 01723/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1723 del 2025, proposto da -OMISSIS- S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Massimiliano Carnovale, Saverio Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Ministero dell’Interno, Ufficio Territoriale del Governo Catanzaro, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta) n. 23715/2024.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico, del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Catanzaro;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 marzo 2026 il Cons. LA TU e udito per la parte appellante l’avvocato Saverio Sticchi Damiani;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con decreto del -OMISSIS- il Ministero dello sviluppo economico ha concesso alla società appellante l’agevolazione, prevista dal d.m. del -OMISSIS-, finalizzata alla realizzazione di un impianto a biomassa, per un importo complessivo di euro 2.245.672,50, di cui euro 449.134, 50 a titolo di contributo ed euro 1.796.538,00 soggetti a rimborso.
La somma è stata integralmente erogata in quattro rate e l’impianto è stato realizzato ed è allo stato funzionante.
Con provvedimento del -OMISSIS- la Prefettura territorialmente competente ha adottato nei confronti della società un’informativa antimafia di contenuto interdittivo e con successivo provvedimento del -OMISSIS- il Ministero, in ragione della predetta informativa, ha disposto la revoca delle agevolazioni e ha sollecitato la restituzione dell’intero contributo.
Con il ricorso introduttivo di primo grado la società ha impugnato il provvedimento di revoca deducendo:
1) erronea e falsa applicazione dell’art. 92, comma 3, d.lgs. n. 159/2011; violazione dei principi di ragionevolezza, logicità, legittimo affidamento e di certezza del diritto e dei rapporti giuridici; violazione dei principi desumibili dall’art. 2 e dall’art. 21 nonies l. n. 241/1990;
2) incostituzionalità dell’art. 92, comma 3, d.lgs. n. 159/2011, per contrasto con gli artt. 3 e 41 Cost.;
3) illegittimità derivata dall’illegittima valutazione prefettizia posta alla base della documentazione antimafia fondante il provvedimento impugnato: erronea e falsa applicazione degli artt. 84 e 91 d.lgs. n. 159/2011; erronea presupposizione in fatto e in diritto; difetto di istruttoria e difetto di motivazione;
4) sotto altro profilo, illegittimità derivata dall’illegittima valutazione prefettizia posta alla base della documentazione antimafia fondante il provvedimento impugnato: erronea e falsa applicazione degli artt. 84 e 91 d.lgs. n. 159/2011; difetto di istruttoria; violazione dell’art. 3 l. n. 241/90; difetto di motivazione; eccesso di potere per travisamento dei fatti, erronea presupposizione, manifesta illogicità, contraddittorietà ed irragionevolezza;
5) sotto altro profilo, illegittimità derivata dall’illegittima valutazione prefettizia posta alla base della documentazione antimafia fondante il provvedimento impugnato per travisamento dei fatti; difetto di istruttoria; erronea presupposizione in fatto;
6) sotto altro profilo, illegittimità derivata dall’illegittima valutazione prefettizia posta alla base della documentazione antimafia fondante il provvedimento impugnato; difetto di istruttoria. eccesso di potere. erronea presupposizione in fatto;
7) sotto altro profilo, illegittimità derivata dall’illegittima valutazione prefettizia posta alla base della documentazione antimafia fondante il provvedimento impugnato: travisamento dei fatti; erronea presupposizione in fatto.
Con sentenza n. 23715 del 30 dicembre 2024 il Tar Lazio ha respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall’amministrazione e ha respinto nel merito il ricorso sulla base dei principali seguenti argomenti:
- quanto ai primi due motivi di ricorso, l’art. 92, comma 3, d.lgs. n. 159/2011, prevede espressamente che i contributi, i finanziamenti e le agevolazioni sono subordinati alla condizione risolutiva dell’adozione dell’informazione antimafia interdittiva, senza individuare un limite temporale entro il quale tale condizione può intervenire; inoltre, la previsione secondo cui è fatto salvo il pagamento delle opere già eseguite o il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, ha carattere eccezionale e va quindi applicata solamente ai contratti di appalto di lavori, servizi e forniture e non anche ai finanziamenti e ai contributi pubblici; non può ritenersi sussistente un affidamento meritevole di tutela del beneficiario dell’agevolazione, atteso che quest’ultima è ex lege concessa solo in via provvisoria, in attesa dell’informativa; infine, la disposizione in esame non può ritenersi contraria né all’art. 41 Cost., attesa la prevalenza dell’ordine pubblico rispetto all’interesse alla libera iniziativa economica, né all’art. 3 Cost., atteso che l’operatore nei cui confronti è adottata l’informativa antimafia si trova in una situazione di rischio che lo contraddistingue rispetto agli altri operatori del mercato.
- i motivi dal terzo all’ottavo sono inammissibili per violazione del ne bis in idem , atteso che con gli stessi è stata censurata l’interdittiva antimafia già impugnata davanti al Tar Catanzaro con autonomo ricorso respinto con la sentenza del 18 aprile 2018.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello la società interessata deducendo:
1) error in iudicando : parziarietà e contraddittorietà della motivazione; erronea e falsa applicazione dell’art. 92, comma 3, d.lgs. 159/2011; violazione dei principi di ragionevolezza, logicità, di legittimo affidamento e di certezza del diritto e dei rapporti giuridici; violazione dei principi desumibili dall’art. 1, dall’art. 2 e dall’art. 21 nonies l. n. 241/90;
2) error in iudicando : incostituzionalità dell’art. 92, comma 3, d.lgs. n. 159/2011 per contrasto con gli artt. 3 e 41 Cost.
Si sono costituite in giudizio le amministrazioni appellata, contestando la fondatezza dell’appello e chiedendone la reiezione.
A seguito del deposito di memorie, all’udienza pubblica del 12 marzo 2026 la causa è stata assunta in decisione.
2. Con il primo motivo di appello, la società ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui avrebbe omesso di considerare, ai fini dell’illegittimità del provvedimento impugnato, l’ampio lasso di tempo trascorso tra la concessione del finanziamento e l’adozione del provvedimento interdittivo.
Secondo l’appellante, infatti, la condizione risolutiva prevista dall’art. 95, comma 3, d.lgs. n. 159/2011, non può operare senza alcun limite di tempo, atteso che ciò determinerebbe la sottoposizione dell’operatore economico ad una perenne incertezza del futuro derivante da fatti non ancora accaduti; aggiunge, inoltre, che la qualificazione del potere di revoca esercitato dall’amministrazione come potere vincolato viola i principi di ragionevolezza e certezza del diritto ed omette di considerare che sia la legge generale sul procedimento sia la disciplina di settore impongono all’amministrazione di agire entro un termine.
Pertanto secondo l’appellante l’adozione dell’informazione antimafia interdittiva nei confronti della società ricorrente in un momento in cui l’erogazione dell’agevolazione era avvenuta e l’impianto era oramai realizzato, non può incidere retroattivamente sulla concessione dell’agevolazione trattandosi di una situazione oramai definitiva e consolidata.
Infine, l’appellante evidenzia che l’irragionevolezza del provvedimento emerge ulteriormente dalla circostanza che, ove la Prefettura avesse riscontrato la richiesta di informativa antimafia nel termine di legge, l’accertamento avrebbe avuto verosimilmente esito favorevole alla società, con conseguente assenza dei presupposti per l’adozione del provvedimento di revoca.
Tale motivo è infondato.
2.1. Come evidenziato dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, “ il provvedimento di cd. “interdittiva antimafia” determina una particolare forma di incapacità ex lege, parziale (in quanto limitata a specifici rapporti giuridici con la Pubblica Amministrazione) e tendenzialmente temporanea, con la conseguenza che al soggetto – persona fisica o giuridica – è precluso avere con la pubblica amministrazione rapporti riconducibili a quanto disposto dall’art. 67 d. lgs. 6 settembre 2011 n. 159 ”. Tale forma di incapacità è “ prevista dalla legge a garanzia di valori costituzionalmente garantiti e conseguente all’adozione di un provvedimento adottato all’esito di un procedimento normativamente tipizzato e nei confronti del quale vi è previsione delle indispensabili garanzie di tutela giurisdizionale del soggetto di esso destinatario ” (Cons. Stato, ad. pl., 6 aprile 2018, n. 3).
L’art. 91 d.lgs. n. 159/2011 prevede che il rilascio di autorizzazioni, concessioni, ovvero la stipula di contratti o subcontratti, da parte dei soggetti pubblici di cui all’art. 83, deve essere preceduta necessariamente dalla acquisizione dell’informazione antimafia.
L’art. 92, comma 3, d.lgs. n. 159/2011, al fine di bilanciare gli interessi pubblici sottesi alla disciplina antimafia con altri interessi pubblici (all’immediata acquisizione di lavori o forniture o servizi) o con l’interesse del privato a non subire un pregiudizio dal ritardo dell’amministrazione, prevede che, nel caso in cui il Prefetto non abbia provveduto a comunicare l’informazione antimafia entro i termini previsti dall’art. 92, comma 2, ovvero nei casi di urgenza, i soggetti pubblici di cui all’art. 83 procedono anche in assenza dell’informazione.
Tuttavia, in tal caso lo stesso art. 92, comma 3, prevede che “I contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all'articolo 67 sono corrisposti sotto condizione risolutiva e i soggetti di cui all’articolo 83, commi 1 e 2, revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite”.
Pertanto, la possibilità per l’amministrazione di erogare l’agevolazione avviene comunque sotto la rigida condizione dell’accertamento della capacità del soggetto ad essere parte del rapporto con la pubblica amministrazione.
Inoltre, come osservato dall’adunanza plenaria del Consiglio di Stato, i termini revoca e recesso sono impiegati impropriamente dall’art. 92, comma 3, venendo in rilievo l’accertamento successivo, consentito dalla legge, dell’incapacità giuridica del soggetto ad essere destinatario di provvedimenti amministrativi (Cons. Stato, ad. pl., 26 ottobre 2020, n. 23).
2.2. Ciò premesso, nel caso in esame l’amministrazione ha concesso l’agevolazione nel 2014 senza che fosse stata ancora rilasciata l’informativa; nel 2017 è intervenuta l’informativa antimafia interdittiva e l’amministrazione, con il provvedimento in questa sede impugnata, ha revocato l’agevolazione prima concessa.
L’amministrazione ha quindi agito nel pieno rispetto della disciplina sopra ampiamente ricostruita, posta a tutela dei rilevanti interessi pubblici alla lotta contro la criminalità organizzata.
L’illegittimità del provvedimento di revoca non può peraltro affermarsi valorizzando quanto sostenuto da parte appellante e, in particolare, l’ampio lasso di tempo intercorso tra la concessione dell’agevolazione e l’adozione dell’informativa antimafia interdittivo.
In particolare:
- come evidenziato dal giudice di primo grado, l’art. 92, comma 3, d.lgs. n. 159/2011, non prevede un termine finale entro il quale deve intervenire l’informativa e decorso il quale il rapporto può dirsi definitivamente consolidato né subordina la revoca ad elementi ulteriori rispetto alla sopravvenienza dell’informativa antimafia interdittiva;
- non vi è alcun legittimo affidamento da tutelare atteso che la società che ha beneficiato dell’agevolazione era a conoscenza del carattere provvisorio del rapporto, per legge risolutivamente condizionato all’informativa antimafia interdittiva, i cui presupposti rientrano peraltro nella sfera di conoscibilità e controllo della società medesima, con conseguente piena operatività del principio di autoresponsabilità (nel decreto di concessione era espressamente indicato che “Il presente decreto e gli atti conseguenti sono sottoposti alla condizione risolutiva del ricevimento, da parte dell’Amministrazione, delle informazioni di cui all’art. 91 del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 dalle quali risulti a carico della società la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4 del medesimo d.lgs. n. 159/2011 e s.m.i.”);
- nel caso in esame il rapporto con l’amministrazione non era integralmente esaurito atteso che, pur essendo stato corrisposto il contributo ed essendo stato realizzato l’impianto, la somma soggetta a rimborso non era stata ancora integralmente restituita (la quota di euro 1.796.538,00 era soggetta a rimborso in 14 rate semestrali costanti a decorrere dal 31 dicembre 2015);
- in ogni caso, l’adunanza plenaria del Consiglio di Stato ha affermato che l’incapacità speciale del soggetto beneficiario “ non può incontrare limiti di ordine pubblico economico (integrale realizzazione del programma beneficiato, lungo tempo trascorso, rilascio in favore della medesima impresa di precedenti informative di carattere liberatorio), posto che – come condivisibilmente affermato dal Giudice remittente - “tali limiti di ordine pubblico non risultano adeguatamente tracciati e motivati nei loro presupposti, ma rimessi ad una valutazione “casistica” ed “equitativa”, formulabile dal giudice in relazione alle singole fattispecie esaminate”. Limiti, dunque, che – oltre a non trovare conforto nelle previsioni normative – contribuirebbero a rendere incerte le conseguenze dell’interdittiva antimafia e, in primis, l’ambito stesso dell’incapacità nei confronti della pubblica amministrazione ” (Cons. Stato, ad. pl., 26 ottobre 2020, n. 23, punto 7.2., ultimo paragrafo);
- la circostanza che la Prefettura non abbia rispettato il termine per l’adozione dell’informativa non può determinare l’illegittimità del provvedimento di revoca; infatti, il predetto ritardo costituisce proprio il presupposto della particolare disciplina rimediale contemplata dal legislatore che, nel consentire l’erogazione dell’agevolazione sotto la condizione risolutiva del rilascio dell’interdittiva, contempera le esigenze del privato a fronte del ritardo nel rilascio dell’informativa con l’interesse pubblico alla lotta contro la criminalità organizzata;
- non è decisivo neanche il richiamo all’art. 92, comma 5, d.lgs. n. 159/2011, secondo cui “Il versamento delle erogazioni di cui all’articolo 67, comma 1, lettera g), può essere in ogni caso sospeso fino alla ricezione da parte dei soggetti richiedenti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, dell'informazione antimafia liberatoria”; tale disposizione, infatti, consente all’amministrazione di sospendere discrezionalmente il versamento delle erogazioni (ad esempio nei casi in cui l’amministrazione ritiene che vi possano poi essere difficoltà nella ripetizione delle somme erogate) ma la mancata sospensione non può escludere, in assenza di una specifica disposizione in tal senso, l’efficacia risolutiva riconosciuta in via generale dal comma 3 all’interdittiva antimafia sopravvenuta; anzi l’effetto risolutivo è particolarmente funzionale alla tutela degli interessi sottesi alla disciplina antimafia proprio nel caso in cui l’amministrazione abbia eseguito il provvedimento di agevolazione.
Parimenti non è condividibile l’affermazione di parte appellante secondo cui il provvedimento di revoca è illegittimo in quanto l’informativa antimafia, se fosse stata rilasciata tempestivamente, sarebbe stata liberatoria, con conseguente piena capacità a ricevere i benefici.
Al riguardo è decisivo considerare che:
- l’art. 92, comma 3, d.lgs. n. 159/2011, nel riconoscere efficacia risolutiva alla interdittiva rilasciata tardivamente, non esclude che a fondamento della stessa possano essere posti anche elementi acquisiti nel corso del procedimento, ancorché successivi alla scadenza del termine procedimentale di cui all’art. 92, comma 2, d.lgs. n. 159/2011, come di regola avviene in tutti i casi in cui il termine previsto dalla legge abbia esclusivamente carattere ordinatorio;
- in ogni caso, dalla lettura dell’interdittiva antimafia del -OMISSIS- emerge che una rilevante quantità degli elementi indiziari sulla base dei quali è formulata la valutazione del Prefetto risalgono ad un periodo anteriore o coevo alla concessione dell’agevolazione;
- tale circostanza è confermata nelle conclusioni dell’informativa nella quale si legge testualmente che “gli elementi informativi acquisiti nel corso dell’istruttoria dimostrano l’esistenza di un quadro indiziario che denota la persistenza, da tempo , di rapporti, sul piano economico- imprenditoriale tra i fratelli RO e ditte quanto meno condizionate se non infiltrate dalla criminalità organizzata, o addirittura raggiunte da informative antimafia interdittive o sequestrate o confiscate dall’Autorità Giudiziaria ai sensi della normativa antimafia”.
Da ultimo, il collegio rileva per completezza che la circostanza allegata nell’atto di appello relativa alla successiva ammissione della società appellante al controllo giudiziario è irrilevante in quanto non ritualmente dedotta con specifico motivo di appello (in ogni caso, per l’irrilevanza di tale circostanza, v. di recente Cons. Stato, sez. VI, 27 gennaio 2026, n. 662).
3. Anche il secondo motivo di appello è infondato.
Il collegio ritiene che la questione di legittimità costituzionale dell’art. 92, comma 3, d.lgs. n. 159/2011, prospettata con riguardo agli artt. 41 e 3 Cost. sia manifestamente infondata.
Al riguardo, come osservato dall’adunanza plenaria di questo Consiglio la disciplina in esame realizza un adeguato e ragionevole bilanciamento tra gli interessi pubblici sottesi alla disciplina antimafia e gli interessi del privato a non subire il pregiudizio derivante dal ritardo dell’amministrazione (Cons. Stato, ad. pl., 26 ottobre 2020, n. 23).
Inoltre, la lesione della libertà di iniziativa economica è esclusa dalla circostanza che, come sopra esposto, la società è a conoscenza sin dall’adozione del provvedimento di agevolazione che i benefici riconosciuti dall’amministrazione sono risolutivamente subordinati alla adozione della interdittiva antimafia, i cui presupposti rientrano peraltro nella sfera di controllo e conoscenza della società medesima con conseguente operatività del principio di autoresponsabilità.
4. Per le ragioni sopra esposte, l’appello deve essere respinto.
5. Le spese processuali si liquidano in applicazione del criterio della soccombenza e sono quantificate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte appellante al pagamento in favore delle amministrazioni in solido alla somma di euro 5.000,00 a titolo di compensi professionali, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la società ricorrente e le persone fisiche indicate in sentenza.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
ER De CE, Presidente
Stefano Toschei, Consigliere
Roberto Caponigro, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere
LA TU, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LA TU | ER De CE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.