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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 10/09/2025, n. 3700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3700 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Francesco Rinaldi: nella causa iscritta al n.r.g. 7322/2020, promossa da:
(c.f. ), Parte_1 C.F._1
c.f. Parte_2 C.F._2 con il patrocinio degli Avv.ti GARBARINO PIETRO e APICELLA GREGORIO ATTORI contro
(c.f. ) già già Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 [...]
CP_3 con il patrocinio degli Avv.ti GORIO ROBERTO e GORIO FEDERICA
(c.f. ) CP_4 P.IVA_2 con il patrocinio dell'Avv. CORLI EMANUELE CONVENUTI
Controparte_5 CP_6 con il patrocinio dell'Avv. – INTERVENUTI CONTUMACI ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
1. Con atto di citazione datato 7.7.20, e Parte_1 Parte_2 hanno convenuto in giudizio (poi poi Controparte_3 Controparte_2 CP_1
e per l'usucapione della proprietà di una porzione del cortile identificato al foglio
[...] CP_4
28 mapp. 52 del Comune di Nave, ovvero in subordine per l'usucapione di una servitù sulla stessa.
Le società convenute si sono costituite in giudizio il 19 e 21.10.20, chiedendo il rigetto delle domande ovvero in subordine di dichiarare una servitù di transito a proprio favore.
Le parti sono comparse alle udienze del 10.6.21 e del 10.10.22. Con ordinanza del 20.1.23, il giudice ha ordinato l'integrazione del contraddittorio verso e quali Controparte_5 CP_6 comproprietari del fondo assieme agli attori. Essi hanno ricevuto personalmente la notificazione, ma non si sono costituiti in giudizio. Il fascicolo è stato assegnato a questo giudice il 20.1.23.
Il 24.5.23 i convenuti hanno rappresentato la morte dell'attore Con ordinanza del Parte_1
1.6.23, ritenuto che solo il suo difensore potesse chiedere l'interruzione del processo, il giudice ha concesso i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c.
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È seguito lo scambio delle memorie istruttorie. Le parti sono comparse all'udienza del 13.2.24. Con ordinanza del 25.5.24, il giudice ha motivatamente rigettato le prove chieste dalle parti.
L'udienza di precisazione delle conclusioni si è tenuta in trattazione scritta l'11.3.25. È seguito lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica nei termini del 7.5.25 e 27.5.25.
2. Le circostanze di fatto rilevanti per la decisione possono essere così riassunte:
− Gli attori sono proprietari dei mappali 52, 75 e 216 (per successione); i convenuti sono proprietario e utilizzatore dei confinanti mappali 59 e 60 (con rogito del 30.7.07);
− Nel 2009, i convenuti realizzavano un varco nel muretto di apparente confine, applicandovi un cancello, per consentire il passaggio carraio dal proprio fondo alla via pubblica;
− Con sentenza non definitiva di questo Tribunale n. 3208/13.11.18, veniva accertato il confine tra i fondi (sulla mezzeria della strada che unisce via Brescia a via S. Giovanni Bosco) e dichiarata l'inesistenza di servitù, sia di uso pubblico sui mappali degli attori, sia di fonte negoziale a favore di quelli dei convenuti (doc. 9 att.);
− In sostanza, il confine passa a metà della strada;
il muretto si trova sul fondo dei convenuti in posizione arretrata rispetto al confine;
vi è quindi una modesta porzione di area (quella oggetto del contenzioso, colorata di blu) di proprietà dei convenuti ma indistinta dal resto della strada (cfr. qui la planimetria doc. 9 Contr conv. realizzata dal c.t.u. del precedente giudizio);
− Con successiva sentenza definitiva n. 580/5.3.20 veniva stabilito che il fondo dei convenuti non fosse intercluso, avendo accesso a via S. Giovanni Bosco e non potendo quindi ottenere una servitù coattiva (doc. 10 att.);
− Con sentenza n. 853/18.5.23, la Corte d'Appello di Brescia dichiarava inammissibili le Contr impugnazioni proposte dagli attori (doc. 22 conv.
3. Le conclusioni degli attori (come da foglio di p.c.) sono state:
«1) In principalità: previ gli accertamenti e le declaratorie del caso, dichiararsi l'usucapione in proprietà, da parte dei titolari del mapp. 52 a fg. 28 NCTR – Comune di Nave, di tutta l'area cortilizia antistante il detto mappale, in lato ovest, sino al muretto in cemento sovrastato da rete metallica, che funge da recinzione ai mappali 59 – 60.
2) In subordine: si accerti e dichiari, quanto meno, l'usucapione della servitù di passaggio e deposito di autoveicoli e altri materiali sulla predetta area, contigua al muretto di recinzione dei mappali 59 - 60.
3) In via istruttoria: con riserva di deduzione e articolazione delle opportune capitolazioni, si chiede ammissione di prove testimoniali circa l'uso e il transito contenuto e ininterrotto da parte dei titolari del mapp. 52 nei confronti dell'area in controversia a, come sopra individuata e indicata. Spese rifuse in ogni caso».
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Le conclusioni di (come da foglio di p.c.) sono state: CP_4
«In via pregiudiziale accertarsi l'assenza di contraddittorio integro. In via preliminare dichiararsi il difetto di legittimazione attiva degli attori nonché la inammissibilità e la prescrizione delle domande formulate in atto di citazione. Nel merito: respingersi le domande degli attori poiché infondate. Con rifusione di spese e onorari di causa.
In via subordinata (anche riconvenzionale): > qualora sia accertata l'ammissibilità e, altresì, la fondatezza della domanda principale degli attori, statuirsi che l'area oggetto di declaratoria di usucapione è gravata da servitù di passaggio (pedonale e carraio) a favore della proprietà di parte convenuta (individuata al N.C.T.R. foglio n. 28, mappali nn. 59 e 60 e al Cessato Catasto Terreni dai mappali nn. 3688 e 3689), come meglio descritta nell'atto in data 30.07.2007 notaio nn. 29753/13286, per effetto di acquisto per usucapione ai sensi dell'art. 1159 c.c. o, in Persona_1 subordine, ai sensi dell'art. 1158 c.c. > se ritenuta ammissibile la domanda di costituzione di servitù ex adverso formulata, statuirsi la avvenuta costituzione di servitù di passaggio (pedonale e carraio), ai sensi dell'art. 1159 c.c. o, in via subordinata, ai sensi dell'art. 1158 c.c., a favore della proprietà di parte convenuta (individuata al N.C.T.R. foglio n.28, mappali nn. 59 e 60 e al Cessato Catasto Terreni dai mappali nn. 3688 e 3689) e a carico della porzione di terreno identificata al Cessato Catasto Terreni, foglio n. 30, mappale n. 141 e al N.C.T.R. foglio n. 28, mappali 75 – 52 – 216 e, specificatamente, a carico della superficie individuata dal C.T.U. geom. con relazione in data Persona_2
27.06.2012, pag. 8 ove recita che: “è certamente vero che la stessa proprietà convenuta, per accedere con automezzi (tramite il realizzato cancello carraio) al mappale n. 59, è costretta a transitare per circa ml 15,00 sul mappale 141 (settore evidenziato in coloritura rossa piena di proprietà attorea”. In via istruttoria, si richiamano le istanze di cui alla memoria ex art. 183, VI° comma n. 2 c.p.c. del 29.11.2023».
Le conclusioni di (come da foglio di p.c.) sono state: Controparte_1
«In via principale: dichiararsi l'inammissibilità (anche in accoglimento della eccezione di giudicato) ovvero respingersi ogni avversa domanda.
In via subordinata riconvenzionale: nella non creduta e denegata ipotesi in cui venisse accolta la domanda principale di parte attrice di acquisto per usucapione della proprietà della porzione di area di proprietà convenuta antistante il mappale 52 in lato ovest, accertarsi e dichiararsi che tale area (in denegata ipotesi usucapita) è gravata da servitù di passaggio a favore della proprietà di (ora Intesa Sanpaolo) come identificata nell'atto di acquisto 30.07.2007 notaio CP_2 nn. 29753 Rep. e 13286 Racc. per effetto di acquisto per usucapione ex art. 1159 c.c. o in Persona_1 subordine 1158 c.c. In ogni caso: spese e compenso professionale di causa rifusi.
In via subordinata istruttoria: nel non creduto caso di ammissione delle avverse istanze istruttorie si chiede l'ammissione della prova orale dedotta nella ns. memoria n. 2 e ammissione di prova contraria sugli avversi capitoli ove ammessi, con i testi già indicati a prova diretta nella memoria n. 2».
4.
4.1. L'eccezione sul difetto di legittimazione attiva e di contraddittorio verso e Controparte_5
è superata dalla loro chiamata in giudizio;
essi nondimeno sono rimasti contumaci. CP_6
4.2. Il giudice ritiene superfluo approfondire l'eccezione di inammissibilità della domanda degli attori, per essere già coperta dal c.d. dedotto e deducibile. Occorrerebbe infatti analizzare attentamente le conclusioni formulate nel precedente giudizio (accertamento dei confini, servitù etc.) e poi chiedersi se l'usucapione della proprietà – diritto c.d. autodeterminato (amplius quam semel res mea esse non potest) – andasse necessariamente chiesta in quella prima causa (dall'uno e dall'altra attrice, i quali avevano peraltro posizioni processualmente diverse). Per il principio della ragione più liquida, è più agevole entrare nel merito la pretesa attorea.
4.3. Lo stato di diritto dei fondi è accertato dalle pronunce rese nel 2018-20, passate in giudicato a seguito della sentenza della Corte d'Appello del 2023. È dunque ormai incontrovertibile che il confine tra i fondi delle parti sia a metà della stradella oggetto di causa, come sopra raffigurato.
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A fronte di questa condizione, gli attori hanno chiesto l'usucapione della proprietà della modesta porzione trapezoidale colorata in blu, che si estende da tale mezzeria fino al muretto dei convenuti, ovvero in subordine l'usucapione di una servitù sulla medesima zona.
A sostegno della domanda possono essere richiamate le considerazioni svolte nella sentenza del 2018 – peraltro difforme da un precedente possessorio – con particolare riguardo: (i) alla rinuncia ai diritti di passaggio fatta da dante causa dei convenuti, nel rogito del 1928; (ii) alla presenza di Parte_3 segni inequivocabili di delimitazione (il cancello tuttora esistente su via S. Giovanni Bosco e quello su via Brescia, sostituito da un cartello di “proprietà privata”); (iii) la conseguente esclusione di un passaggio generalizzato di persone sulla stradella. Da queste principali circostanze, gli attori desumono l'animus excludendi alios, necessario ai fini della prescrizione acquisitiva.
4.3.1. Il giudice ricorda innanzitutto come, per usucapire un bene, occorrano (a) una situazione di fatto corrispondente all'esercizio della proprietà o di un altro diritto reale;
(b) il decorso di un ventennio, salve le ipotesi di abbreviazione del termine;
(c) l'elemento soggettivo del c.d. animus possidendi (cfr. Cass. n. 8866/18). Usucapire un bene è in concreto difficile, perché occorre fornire una prova rigorosa di tutte queste condizioni, considerato che l'istituto mira a modificare la situazione di diritto sulla base delle sole divergenti circostanze di fatto, dedotte da chi reclama l'acquisto.
Nel caso di specie, il giudice ritiene che la domanda di usucapione formulata dagli attori (sia della proprietà sia della servitù) sia troppo indeterminata e indimostrata per poter essere accolta.
(i) Per prima cosa, vi è incertezza sulle persone che avrebbero esercitato le facoltà corrispondenti ai diritti vantati. Gli attori hanno agito anche a nome degli altri comproprietari del mappale 52 (poi evocati in giudizio e non costituiti); in più passaggi, tuttavia, essi stessi ammettono di essersi comportati non diversamente dagli altri residenti: «L'utilizzo del passaggio ed il transito [sull'area] non è stato certamente esercitato solo dagli attori o dai loro danti causa, bensì da tutti coloro, compresi i comproprietari del mappale 52 (corte comune) che ovviamente utilizzano quel luogo di transito per accedere alla via principale del paese» (p. 7 mem. repl.); «Tutti i testi hanno pacificamente ammesso che la corte era utilizzata come via di transito, ed area di parcheggio, ciascuno nell'area pertinenziale prossima alla propria abitazione, da parte di tutti proprietari le cui abitazioni si aprivano sulla medesima. Quindi con eccezione dei danti causa dei convenuti i quali accedevano direttamente dalla pubblica via, tramite l'oggi intercluso e reso inagibile accesso sulla via S. Giovanni Bosco» (ibidem, p. 17). Anche nella sentenza del 2018 si legge «che vi fosse il passaggio dei residenti della zona […] è fatto assolutamente pacifico e non fa altro che confermare la funzione tipica della strada, vale a dire il collegamento delle abitazioni private alla pubblica via» (p. 8). Stando così le cose, è difficile affermare che proprio i comproprietari del mappale 52 abbiano maturato diritti su quella porzione controversa, solo perché antistante alla loro proprietà. Peraltro, anche è ora CP_4 paradossalmente comproprietaria del mappale 52, avendolo acquistato con rogito del 2021 (doc. 16 conv. : si potrà discutere se la dante causa, fosse legittimata alla cessione, ma CP_4 Persona_3 questo profilo non è oggetto del presente giudizio.
(ii) In secondo luogo, vi è incertezza sulla zona esatta oggetto dell'usucapione. La stessa è stata sì precisamente delineata dal c.t.u. nel precedente giudizio, ma non è individuabile in natura, nel senso che si tratta di una porzione di pochi metri quadrati, indistinta rispetto al resto della strada. Mancano, quindi, elementi per sostenere con certezza che gli attori e i loro danti causa usassero proprio quell'area.
(iii) Ancora incerti sono i riferimenti temporali dell'usucapione, che gli attori avrebbero dovuto indicare con esattezza, anche per l'opponibilità dell'acquisto a eventuali terzi. A p. 17 della citazione, essi si sono limitati a scrivere che «dal 1928 è avvenuto il transito da parte dei titolari del mapp. 52 su ogni particella di quel passaggio, essendo stato dagli stessi esercitato il transito pedonale e carraio, dal 1928 sino ad oggi, in modo continuativo ed ininterrotto». Nei capitoli di prova orale hanno aggiunto maggiori riferimenti, ma
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comunque non precisi (“dagli anni 70 del secolo scorso”, “negli anni 70 e 80”, “normalmente”), motivo per cui non è stata ammessa l'istruttoria orale. I convenuti, d'altronde, hanno ritualmente eccepito la prescrizione del diritto (eventualmente acquisito) per non uso ventennale, essendo incontestato che gli attori non risiedano in loco dagli anni Ottanta e non essendo stati indicati fatti più recenti.
(iv) L'incertezza riguarda altresì il contenuto del diritto che gli attori vorrebbero usucapire. Della (com)proprietà è stato evidenziato lo ius excludendi alios, ma nulla è stato dedotto ad esempio con riguardo al pagamento delle imposte o alla manutenzione di quella specifica porzione di terreno.
Quanto ai diritti minori di cui è stata chiesta l'usucapione in subordine, il giudice sinteticamente osserva che la servitù di transito può anche ritenersi apparente (per la conformazione stessa dei luoghi), ma non va esente dai medesimi dubbi (sulle persone, la zona, i riferimenti temporali). La servitù di deposito non è riconosciuta dall'ordinamento, mentre quella di parcheggio è stata ammessa soltanto in casi particolari, a fonte negoziale (cfr. Cass. Sez. Un. 2925/24). Inoltre, non si può escludere che questi utilizzi dell'area avvenissero per la mera tolleranza dei vicini.
Le domande degli attori non possono quindi trovare accoglimento.
4.4. I convenuti hanno chiesto di dichiarare una servitù di transito a favore dei propri fondi soltanto in via subordinata, ossia per il caso che fossero riconosciuti diritti agli attori sulla porzione “blu”. Siccome ciò non è avvenuto, il giudice non entra nel merito di tali domande, cui deve ritenersi i convenuti avessero un interesse solo recessivo.
4.5. L'esito del giudizio pare invero non risolvere il problema sostanziale del transito sulla stradella, che resta divisa a metà, senza che gli attori abbiano diritti sull'area dei convenuti, né i convenuti su quella degli attori. Quest'ultimo aspetto parrebbe invero risolto dalla compravendita del 2021, cui prima si è fatto cenno;
sul primo, il giudice sente comunque il dovere, anche in questa sede, di richiamare le parti a regole di buon vicinato (nel senso di non essere intolleranti per l'eventuale sconfinamento delle ruote di un veicolo oltre la mezzeria).
5. Le spese di lite seguono la soccombenza, che è degli attori.
Le note depositate dai convenuti sono congrue ai parametri;
si riconosce tuttavia solo metà della fase istruttoria, perché sono state redatte le memorie ma non assunte prove.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, assorbita o disattesa ogni diversa istanza nei sensi della motivazione: rigetta le domande degli attori;
a titolo di spese di lite, condanna gli attori in solido al pagamento in favore di ciascun convenuto costituito di € 4237,00 per compensi, più spese generali nella misura del 15%; c.p.a. ed i.v.a. se dovute per legge;
spese di giustizia se documentate.
Brescia, 10/09/2025
Il Giudice Dott. Francesco Rinaldi
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