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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/12/2025, n. 12014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 12014 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 7287/2023 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI NAPOLI XI SEZIONE CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il giudice, dott. Vincenzo Pappalardo, pronunzia la seguente S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 7287/2023 r.g.a.c. RA (C.F. ) in persona del legale rappresen- Parte_1 P.IVA_1 por te domiciliata i M. Kerbaker, n. 91, presso lo studio dell'Avv. , Parte_2 che la rappresenta e difende giusta procura in c tazione OPPONENTE
Codice F ro di Controparte_1 di , che P.IVA_2 agisce a mezzo del procuratore speciale per- Controparte_2 sona del legale rappresentante pro tem le, Nu- ione nel Registro Imprese di Roma e Partita IVA:
, iscritta presso la C.C.I.A.A. di R P.IVA_3 ta procura speciale per atto Notaio Persona_1 in Roma del 13/04/2022, rappresentata e difesa, a sgiunta tra loro, dagli Avvocati Federica Felici e Francescopaolo De Rosa, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in GRAGNANO (NA), VIA GIOVANNI DELLA ROCCA N.25, giusta procura in calce al ricorso per decreto in- giuntivo OPPOSTO CONCLUSIONI: L'odierna udienza del 18/12/2025 destinata al- la discussione orale ex art.281 sexies c.p.c., è stata sostituita dal deposito di note scritte, cui per brevità si rinvia. I FATTO E DI DIRITTO La propone opposizione avverso il decre- Parte_1 to ingiun ed ot- tenuto da con il Controparte_1
1 quale veniva intimato il pagamento della somma di €.11.080,06 oltre interessi e spese, a titolo di corrispettivo per le forniture di cui alle fatture prodotte a corredo del ricorso monitorio. Deduce a sostegno che le fatture in questione erano state, fin dal 14.12.2021, oggetto di storno da parte dell'opposta, ed al- tresì che i relativi crediti erano da prescritti, essendo le fatture ri- ferite a consumi effettuati nei mesi da gennaio 2020 a settembre 2020, ed avendo la controparte richiesto i relativi importi per la prima volta nel settembre 2022. Contestata la valenza probatoria dei documenti prodotti a corredo del ricorso monitorio, in quanto di provenienza unilatera- le dell'opposta, e ribadita l'intervenuta prescrizione del credito, concludeva chiedendo:
“ In Via preliminare, per tutte tutto quanto esposto in pre- messa, nonché ai motivi I, II, III e IV della presente opposizione, accertare e dichiarare l'insussistenza dei presupposti previsti ex Art. 642 cpc, e per l'effetto non concedere la provvisoria ese- cutorietà al D. I. n. 335/2023 oggetto della presente opposizione;
II – Nel merito, per tutte tutto quanto esposto in pre- messa, nonché ai motivi I, II della presente opposizione, accer- tare e dic ssistenza di quals a nei confronti del Parte_1 Controparte_3
revocare il moni
[...]
– In Subordine, sempre nel merito e nella denegata ipotesi in cui questo Ecc.mo Tribunale adito non dovesse ritenere le conclusioni di cui al capo precedente degne di accoglimento, accertare e dichiarare, per tutto quanto esposto in premessa ed al III motivo crizione del cre l in danno della Controparte_1 [...]
, connesse ai per Parte_3
a da gennaio 2020 e sino al mese di novembre 2020, e per l'effetto revocare il monitorio opposto”; con vittoria di spese, con attribuzione. Si è costituita la Controparte_1
che ha contestato
[...] to dell'opposizione. Quanto allo storno segnalato da controparte, sottolineava che esso era stato effettuato ai soli fini fiscali, a fronte dell'ina- dempimento dell'opponente, senza alcuna volontà di rinunciare al relativo credito. In relazione, poi, all'eccezione di prescrizione, sottolinea-
2 va che il relativo termine biennale iniziava a decorrere dalla sca- denza della fattura azionata, e cioè dal 10.1.2022, ed altresì che l'emissione della fattura in questione era stata possibile solo a se- guito di ricostruzione dei consumi effettivi, operata in data 4.11.2021. Dopo la trattazione, all'odierna udienza, destinata alla di- scussione orale ex art.281 sexies c.p.c. e sostituita dal deposito di note scritte, la causa è stata decisa con il presente provvedimento. Dopo breve trattazione, sulle conclusioni di cui in atti, la causa è stata decisa all'odierna udienza con il presente provvedi- mento. ____________________________________________
L'opposizione è infondata e va pertanto rigettata. Non coglie nel segno, infatti, la doglianza inerente all'avvenuto storno delle fatture azionate, non emergendo dagli atti alcuna volontà dell'opposta di rinunciare al credito azionato. E' peraltro la medesima opponente ad aver affermato, sia nell'atto introduttivo che nelle successive difese, che le fatture non sono idonee, di per sé, a dare prova del credito azionato. Orbene, se ciò è vero, nei limiti e termini di cui meglio in appresso si dirà, altrettanto è a dirsi in relazione al cd. “storno” motivato da esigenze meramente fiscali, come si evince dalla do- cumentazione prodotta dall'opposta. Con riferimento, poi, all'eccezione di prescrizione, va rile- vato che l'opponente si è limitato a dedurre che le fatture in con- testazione si riferiscono a consumi effettuati nel 2020, ma non ha allegato specificamente, né ha provato i singoli momenti a partire dai quali i relativi importi sono divenuti esigibili da parte dell'opposta, atteso che solo tale data segna l'inizio della decor- renza del termine prescrizionale. Solo a partire da tale momento, infatti, il diritto può essere fatto valere in giudizio ex art.2935 cc e quindi può decorrere il termine prescrizionale. Ed infatti, è chi eccepisce il fatto estintivo ad essere onera- to della prova delle circostanze poste a fondamento dell'eccezio- ne: ed in questi termini andava qualificato anche il momento dal quale è iniziato a decorrere il termine ex art. 2934 e ss. c.c., con- figurandosi esso come ulteriore elemento integrativo – insieme al passaggio del tempo richiesto – della fattispecie estintiva. Orbene, l'opposta ha precisato le ragioni per le quali non ha provveduto alla immediata contabilizzazione dei consumi, ed
3 a fronte di tali deduzioni nulla l'opponente ha specificamente re- plicato. Quanto,poi, al valore probatorio delle fatture, come antici- pato in precedenza, è vero che esse, di per sé, non possono costi- tuire prova del credito azionato. Occorre, però, ricordare il valore di attendibilità ricono- sciuto dall'ordinamento al sistema di lettura a contatore che co- stituisce lo strumento principale ai fini del calcolo del consumo effettivo e le cui risultanze sono assistite da una presunzione di veridicità (cfr. Cass. civ n.23699 del 22.11.16; Cass. civ. n.17041 del 2.12.2002 “ la prova dell'erogazione è legittimamente assolta attraversi la lettura del contatore che costituisce lo strumento principale ai fini del calcolo del consumo effettivo e le cui risul- tanze sono assistite da una presunzione di veridicità”). Presunzione di veridicità che nel caso in esame assume il valore di prova, non essendo stata fornita dall'opponente alcuna prova contraria idonea a vincerla e non essendosi formulata alcu- na concreta contestazione in ordine alla entità dei consumi fattu- rati (cfr. Cass. civ. 12.06.2006 nr. 13546 “incombe alla parte a cui sfavore opera la presunzione dare la prova contraria idonea a vincerla, con valutazione al riguardo spettante al giudice del me- rito”) né in ordine alla esistenza del rapporto di somministrazione ed alla sua effettiva esecuzione. L'opponente, infatti, solo in sede di replica all'avversa pro- duzione documentale, si è limitata a formulare mere ipotesi con- getturali circa l'eventuale non corrispondenza tra i consumi fattu- rati e quelli effettivi. Tale deduzione si palesa evidentemente tardiva, oltre che del tutto generica, essendo peraltro le lamentate anomalie, secon- do quanto si legge nelle deduzioni istruttorie, risalenti al “settem- bre 2019”, e riconducibili a fattori di cui l'opponente aveva quin- di piena consapevolezza fin da epoca di gran lunga antecedente l'introduzione del presente giudizio. Come è noto, secondo la prevalente giurisprudenza di le- gittimità, in forza del principio della vicinanza della prova, spetta all'utente contestare il malfunzionamento del contatore, richie- dendo la verifica, e dimostrare l'entità dei consumi effettuati (cfr. Cass. ord. n.297 del 9.01.2020 sez.III). Nel caso di specie, non vi è traccia di alcuna specifica con- testazione dell'opponente, se non nelle inammissibili (in quanto generiche e tardive) deduzioni contenute nella prefata memoria
4 istruttoria del 17.11.2023. Non resta, pertanto, che rigettare l'opposizione. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamen- te pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- condanna l'opponente al pagamento in favore dell'oppo- sta delle spese di lite che si liquidano in Euro 2.700,00 per com- penso, oltre spese forfettarie, CPA ed IVA come per legge. Napoli, 18/12/2025
Il Giudice Dr.Vincenzo Pappalardo
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TRIBUNALE DI NAPOLI XI SEZIONE CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il giudice, dott. Vincenzo Pappalardo, pronunzia la seguente S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 7287/2023 r.g.a.c. RA (C.F. ) in persona del legale rappresen- Parte_1 P.IVA_1 por te domiciliata i M. Kerbaker, n. 91, presso lo studio dell'Avv. , Parte_2 che la rappresenta e difende giusta procura in c tazione OPPONENTE
Codice F ro di Controparte_1 di , che P.IVA_2 agisce a mezzo del procuratore speciale per- Controparte_2 sona del legale rappresentante pro tem le, Nu- ione nel Registro Imprese di Roma e Partita IVA:
, iscritta presso la C.C.I.A.A. di R P.IVA_3 ta procura speciale per atto Notaio Persona_1 in Roma del 13/04/2022, rappresentata e difesa, a sgiunta tra loro, dagli Avvocati Federica Felici e Francescopaolo De Rosa, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in GRAGNANO (NA), VIA GIOVANNI DELLA ROCCA N.25, giusta procura in calce al ricorso per decreto in- giuntivo OPPOSTO CONCLUSIONI: L'odierna udienza del 18/12/2025 destinata al- la discussione orale ex art.281 sexies c.p.c., è stata sostituita dal deposito di note scritte, cui per brevità si rinvia. I FATTO E DI DIRITTO La propone opposizione avverso il decre- Parte_1 to ingiun ed ot- tenuto da con il Controparte_1
1 quale veniva intimato il pagamento della somma di €.11.080,06 oltre interessi e spese, a titolo di corrispettivo per le forniture di cui alle fatture prodotte a corredo del ricorso monitorio. Deduce a sostegno che le fatture in questione erano state, fin dal 14.12.2021, oggetto di storno da parte dell'opposta, ed al- tresì che i relativi crediti erano da prescritti, essendo le fatture ri- ferite a consumi effettuati nei mesi da gennaio 2020 a settembre 2020, ed avendo la controparte richiesto i relativi importi per la prima volta nel settembre 2022. Contestata la valenza probatoria dei documenti prodotti a corredo del ricorso monitorio, in quanto di provenienza unilatera- le dell'opposta, e ribadita l'intervenuta prescrizione del credito, concludeva chiedendo:
“ In Via preliminare, per tutte tutto quanto esposto in pre- messa, nonché ai motivi I, II, III e IV della presente opposizione, accertare e dichiarare l'insussistenza dei presupposti previsti ex Art. 642 cpc, e per l'effetto non concedere la provvisoria ese- cutorietà al D. I. n. 335/2023 oggetto della presente opposizione;
II – Nel merito, per tutte tutto quanto esposto in pre- messa, nonché ai motivi I, II della presente opposizione, accer- tare e dic ssistenza di quals a nei confronti del Parte_1 Controparte_3
revocare il moni
[...]
– In Subordine, sempre nel merito e nella denegata ipotesi in cui questo Ecc.mo Tribunale adito non dovesse ritenere le conclusioni di cui al capo precedente degne di accoglimento, accertare e dichiarare, per tutto quanto esposto in premessa ed al III motivo crizione del cre l in danno della Controparte_1 [...]
, connesse ai per Parte_3
a da gennaio 2020 e sino al mese di novembre 2020, e per l'effetto revocare il monitorio opposto”; con vittoria di spese, con attribuzione. Si è costituita la Controparte_1
che ha contestato
[...] to dell'opposizione. Quanto allo storno segnalato da controparte, sottolineava che esso era stato effettuato ai soli fini fiscali, a fronte dell'ina- dempimento dell'opponente, senza alcuna volontà di rinunciare al relativo credito. In relazione, poi, all'eccezione di prescrizione, sottolinea-
2 va che il relativo termine biennale iniziava a decorrere dalla sca- denza della fattura azionata, e cioè dal 10.1.2022, ed altresì che l'emissione della fattura in questione era stata possibile solo a se- guito di ricostruzione dei consumi effettivi, operata in data 4.11.2021. Dopo la trattazione, all'odierna udienza, destinata alla di- scussione orale ex art.281 sexies c.p.c. e sostituita dal deposito di note scritte, la causa è stata decisa con il presente provvedimento. Dopo breve trattazione, sulle conclusioni di cui in atti, la causa è stata decisa all'odierna udienza con il presente provvedi- mento. ____________________________________________
L'opposizione è infondata e va pertanto rigettata. Non coglie nel segno, infatti, la doglianza inerente all'avvenuto storno delle fatture azionate, non emergendo dagli atti alcuna volontà dell'opposta di rinunciare al credito azionato. E' peraltro la medesima opponente ad aver affermato, sia nell'atto introduttivo che nelle successive difese, che le fatture non sono idonee, di per sé, a dare prova del credito azionato. Orbene, se ciò è vero, nei limiti e termini di cui meglio in appresso si dirà, altrettanto è a dirsi in relazione al cd. “storno” motivato da esigenze meramente fiscali, come si evince dalla do- cumentazione prodotta dall'opposta. Con riferimento, poi, all'eccezione di prescrizione, va rile- vato che l'opponente si è limitato a dedurre che le fatture in con- testazione si riferiscono a consumi effettuati nel 2020, ma non ha allegato specificamente, né ha provato i singoli momenti a partire dai quali i relativi importi sono divenuti esigibili da parte dell'opposta, atteso che solo tale data segna l'inizio della decor- renza del termine prescrizionale. Solo a partire da tale momento, infatti, il diritto può essere fatto valere in giudizio ex art.2935 cc e quindi può decorrere il termine prescrizionale. Ed infatti, è chi eccepisce il fatto estintivo ad essere onera- to della prova delle circostanze poste a fondamento dell'eccezio- ne: ed in questi termini andava qualificato anche il momento dal quale è iniziato a decorrere il termine ex art. 2934 e ss. c.c., con- figurandosi esso come ulteriore elemento integrativo – insieme al passaggio del tempo richiesto – della fattispecie estintiva. Orbene, l'opposta ha precisato le ragioni per le quali non ha provveduto alla immediata contabilizzazione dei consumi, ed
3 a fronte di tali deduzioni nulla l'opponente ha specificamente re- plicato. Quanto,poi, al valore probatorio delle fatture, come antici- pato in precedenza, è vero che esse, di per sé, non possono costi- tuire prova del credito azionato. Occorre, però, ricordare il valore di attendibilità ricono- sciuto dall'ordinamento al sistema di lettura a contatore che co- stituisce lo strumento principale ai fini del calcolo del consumo effettivo e le cui risultanze sono assistite da una presunzione di veridicità (cfr. Cass. civ n.23699 del 22.11.16; Cass. civ. n.17041 del 2.12.2002 “ la prova dell'erogazione è legittimamente assolta attraversi la lettura del contatore che costituisce lo strumento principale ai fini del calcolo del consumo effettivo e le cui risul- tanze sono assistite da una presunzione di veridicità”). Presunzione di veridicità che nel caso in esame assume il valore di prova, non essendo stata fornita dall'opponente alcuna prova contraria idonea a vincerla e non essendosi formulata alcu- na concreta contestazione in ordine alla entità dei consumi fattu- rati (cfr. Cass. civ. 12.06.2006 nr. 13546 “incombe alla parte a cui sfavore opera la presunzione dare la prova contraria idonea a vincerla, con valutazione al riguardo spettante al giudice del me- rito”) né in ordine alla esistenza del rapporto di somministrazione ed alla sua effettiva esecuzione. L'opponente, infatti, solo in sede di replica all'avversa pro- duzione documentale, si è limitata a formulare mere ipotesi con- getturali circa l'eventuale non corrispondenza tra i consumi fattu- rati e quelli effettivi. Tale deduzione si palesa evidentemente tardiva, oltre che del tutto generica, essendo peraltro le lamentate anomalie, secon- do quanto si legge nelle deduzioni istruttorie, risalenti al “settem- bre 2019”, e riconducibili a fattori di cui l'opponente aveva quin- di piena consapevolezza fin da epoca di gran lunga antecedente l'introduzione del presente giudizio. Come è noto, secondo la prevalente giurisprudenza di le- gittimità, in forza del principio della vicinanza della prova, spetta all'utente contestare il malfunzionamento del contatore, richie- dendo la verifica, e dimostrare l'entità dei consumi effettuati (cfr. Cass. ord. n.297 del 9.01.2020 sez.III). Nel caso di specie, non vi è traccia di alcuna specifica con- testazione dell'opponente, se non nelle inammissibili (in quanto generiche e tardive) deduzioni contenute nella prefata memoria
4 istruttoria del 17.11.2023. Non resta, pertanto, che rigettare l'opposizione. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamen- te pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- condanna l'opponente al pagamento in favore dell'oppo- sta delle spese di lite che si liquidano in Euro 2.700,00 per com- penso, oltre spese forfettarie, CPA ed IVA come per legge. Napoli, 18/12/2025
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