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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/10/2025, n. 5232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5232 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI – SEZIONE CIVILE TERZA
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati dott. Giulio Cataldi Presidente dott. Michele Caccese Consigliere dott.ssa Maria Cristina Rizzi Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 4084 del Registro Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2022, riservata in decisione all'udienza del 28.5.2025, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., vertente
TRA
(c.f.: ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, in virtù di Parte_1 P.IVA_1 procura in atti, dall'avv. Nicola D'Amore (c.f.: ), domiciliatario in C.F._1
Napoli, alla via Giacinto Gigante n. 39; appellante
E
(c.f..: ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e Controparte_1 P.IVA_2 difesa dall'avv. Faustino Manfredonia (c.f.: ) e C.F._2 Controparte_2
(c.f.: ), domiciliatari in Napoli alla via Miguel Cervantes de Saavedra C.F._3 appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n.6581/2022 del Tribunale di Napoli, pubblicata in data 30.6.2022, nel proc. di primo grado n.8275/2018 r.g.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 28.5.2025.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 1.La citò in giudizio, dinanzi al tribunale di Napoli, Parte_1 Controparte_1 chiedendone la condanna al pagamento in suo favore dell'indennizzo pari ad € 18.780,00, già accertato in contraddittorio, per i danni patiti in seguito all'allagamento del piano basso dell'edificio assicurato (danni interni analiticamente indicati), causati dal blocco delle pompe deputate allo smaltimento, danneggiate dai concomitanti fenomeni elettrici, con conseguente guasto dell'impianto idrico. A sostegno della domanda invocò le coperture contrattuali per eventi atmosferici, fuoriuscita di liquidi e per i danni conseguenti a fenomeni elettrici.
Si costituì tempestivamente l'istituto assicurativo deducendo che, sin dalla verifica in contraddittorio, il fiduciario, pacifico essendo il verificarsi di eventi meteorici di particolare gravità, aveva ricondotto la causa dei danni all'accumulo di acqua esterna ed alla rottura, rigurgito o mancato funzionamento dei sistemi di scarico delle acque, tipologia di eventi non rientranti nel rischio assicurato (clausola 1.3.2); dedusse che non erano garantiti eventi diversi e, comunque, non dipendenti in via diretta da quelli assicurati;
e che i danni non erano
“affatto” ricompresi tra le garanzie supplementari “fuoriuscita liquidi” e “altri danni materiali” (che comprendevano i danni da “fenomeno elettrico”), pure invocate.
Con sentenza n.6581/2022 depositata in data 30.6.2022, il Tribunale di Napoli ha rigettato la domanda di indennizzo proposta da nei confronti della Parte_1 Controparte_1 ed ha compensato integralmente tra le parti le spese di lite.
[...]
A sostegno della decisione il tribunale, in applicazione del criterio della “ragione più liquida”, ha ritenuto carente la prova dell'accadimento di un evento incluso nel rischio assicurato. In particolare, ha ritenuto che la deposizione resa dall'unico teste escusso (il quale aveva riferito di aver aiutato i presenti ad eliminare l'acqua con delle pompe esterne “in quanto le pompe sommerse non erano funzionanti verosimilmente a causa degli eventi atmosferici”) era insufficiente perché generica.
Avverso questa sentenza ha proposto appello affidato a tre motivi:
1. omessa Parte_1 verifica della decadenza dell'istituto assicurativo dalla proposizione di contestazioni al pagamento dell'indennizzo;
2. malgoverno degli esiti della istruttoria orale sulle cause del danno;
3. omesso esame delle clausole di delimitazione del rischio assicurato.
Ha chiesto l'appellante, in conseguenza dell'accoglimento dei motivi, la riforma della sentenza e la liquidazione dell'indennizzo nella misura di € 18.780,00 oltre interessi, il pagamento delle spese di mediazione sostenute e la rifusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
2 Ha resistito chiedendo di dichiarare l'appello inammissibile ex Controparte_1 art. 348 – bis c.p.c. e, comunque, infondato nel merito;
ha reiterato l'eccezione di inoperatività della polizza (cfr. comparsa 1.3.2), vinte le spese.
All'udienza del 28.5.2025, sulle conclusioni precisate a verbale, la causa è stata riservata in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. ridotti (40+20).
2.Con il primo motivo l'appellante lamenta l'omessa verifica del tribunale sulla osservanza dell'art. 9 delle condizioni di polizza ed invoca la decadenza dell'istituto assicurativo dalla proposizione di contestazioni al pagamento dell'indennizzo.
2.1-L'art. 9 delle condizioni di polizza contiene una clausola che regola l'ipotesi dell'intervenuto accertamento in contraddittorio del danno e del suo valore;
disciplina poi le condizioni al ricorrere delle quali tale accertamento comporta l'obbligo dell'istituto assicurativo di pagare l'indennizzo.
La clausola così recita: Verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e valutato il danno, la società provvede al pagamento dell'indennizzo/risarcimento entro 30 giorni, a condizione che non sia stata fatta opposizione
o non si evidenzino casi previsti dalle esclusioni di polizza.
La presenza della disgiuntiva finale rende evidente che il pagamento è condizionato alla mancanza di opposizione o alla mancata evidenza di ipotesi di esclusione di polizza
2.2-Assume l'appellante che il fiduciario dell'istituto, ricevuta la documentazione, aveva quantificato il danno come in atti e che l'indennizzo doveva essere pagato entro 30 giorni, in assenza di opposizione, come disposto dall'art. 9 cit. A sostegno del suo assunto ha prodotto in primo grado un “atto di accertamento di danno” proveniente dalla ove CP_1 si legge che l'ammontare del danno sarebbe stato liquidato, in accordo tra le parti, in €
18.780,00.
Nel verbale di accertamento, nella parte rubricata “altre riserve”, si legge:
Il perito eleva riserva a favore della mandante cerca il suo obbligo di indennizzare il danno, il cui importo è accertato in via del tutto conservativa, perché i danni causati all'immobile assicurato sono conseguenti ad allagamento d'accumulo di acqua esterna oltre che rottura, rigurgito o mancato funzionamento dei sistemi di scarico delle acque, in concomitanza con evento di eccezionale intensità che ha interessato la zona del rischio nei giorni precedenti a quello di denuncia (13.8.2016) del sinistro. Tipologia di origini non rientrante nelle garanzie prestate in polizza all'art.
1.3.2 Fenomeni atmosferici.
3 2.3-Sul punto il tribunale ha esposto che l'atto di accertamento riportato non rappresentava affatto un accordo transattivo globale, ma determinava solo il danno
“eventualmente risarcibile”.
2.4-La motivazione del tribunale è condivisa dal Collegio.
Non si verte affatto in una ipotesi di accertamento senza contestazioni;
anzi, va ulteriormente aggiunto, ad integrazione della motivazione, che la riserva del fiduciario è chiarissima nell'evidenziare finanche una ipotesi di esclusione di polizza che osta all'operatività a monte dell'invocato art. 9.
3. Con il terzo motivo l'appellante lamenta l'omessa motivazione sulle condizioni di polizza applicabili.
Tale motivo va esaminato in via preliminare rispetto al motivo n. 2 su malgoverno degli esiti della prova orale sulle cause del danno, posto che anche parte appellata, riproponendo la relativa eccezione, che è contenuta al punto 1.3.2 della comparsa, ha chiesto, comunque, di verificare l'inoperatività della polizza.
Invero, il tribunale ha motivato il rigetto della domanda di indennizzo ritenendo carente la prova del verificarsi dell'evento assicurato, in applicazione del criterio della “ragione più liquida”, esplicitamente richiamato;
non ha motivato espressamente sulle condizioni di polizza applicabili.
Si ricorda, inoltre, che la parte totalmente vittoriosa in appello deve proporre appello incidentale solo per domande ed eccezioni esaminate dal tribunale e rigettate dal primo giudice sia pur implicitamente;
di contro, non è necessario proporre appello incidentale in riferimento a questioni non esaminate, essendo sufficiente riproporre la relativa eccezione, senza necessità di utilizzare formule sacramentali (Cass. SS.UU. 2019, n. 7940).
3.1-Tanto premesso, le censure dotate di specificità ed enucleabili dal motivo sono le seguenti:
- interpretazione della clausola 1.3.2 nel senso di ricomprendere ogni penetrazione di acqua piovana all'interno dell'abitazione, anche quella proveniente da accumulo esterno che abbia provocato un allagamento;
a dire dell'appellante non è assicurata solo la caduta della pioggia dall'alto ma anche l'effetto della caduta medesima e invoca a suo sostegno l'applicazione della prima parte della clausola sui danni in generale da precipitazioni atmosferiche;
- mancata contestazione da parte dell'assicuratore della operatività delle ulteriori garanzie supplementari “Fuoriuscita Liquidi” e “fenomeno elettrico” (ricompresa negli “altri danni materiali”), che, dunque, dovevano ritenersi pacificamente operanti.
4 3.2-Quanto alla prima censura, si osserva che la clausola 1.3.2 di copertura del rischio, rubricata Fenomeni atmosferici, indennizza danni determinati dall'azione “diretta ed immediata” di: vento; urto di cose trasportate, crollate o abbattute per effetto del vento;
precipitazioni atmosferiche…I danni dovuti al bagnamento delle parti interne del fabbricato
– invocati nel caso di specie – sono compresi solo se avvenuti a seguito di brecce, rotture o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza dei suddetti fenomeni.
Come è evidente, la seconda parte della clausola è quella dedicata all'indennizzo dei
“danni interni”; ne consegue che l'attore non può invocare la prima parte della clausola, come esposto nel motivo di appello, ma solo quella riferibile ai danni “interni”, pacificamente richiesti (in citazione sono richiesti danni a intonaci, piastrelle, tinteggiatura, impianto ascensore). Come emerge dalla semplice lettura del testo, i danni interni al fabbricato sono indennizzabili solo se in diretta derivazione causale da brecce, rotture o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza dei suddetti fenomeni.
In citazione non sono neppure prospettate brecce, rotture o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza dei suddetti fenomeni.
Peraltro, la clausola prosegue nel senso che Non sono indennizzabili i danni causati da….rottura, rigurgito o mancato funzionamento dei sistemi di scarico delle acque, fatta eccezione per i danni da intasamento di pluviali e grondaie causati esclusivamente da grandine e neve.
Ne consegue che il mancato funzionamento dei sistemi di scarico (e, dunque, delle pompe di scarico, come prospettato) rientra finanche tra i rischi esclusi.
Del resto, l'appellante sovrappone il significato del sistema di scarico delle acque con quelle di impianto idrico, laddove si tratta di sistemi diversi a tenore di polizza.
3.3-La giurisprudenza di legittimità ha a più rirese affermato che, in tema di riparto di onere della prova nella assicurazione contro i danni, incombe sull'assicurato provare l'accadimento del rischio incluso nella copertura assicurativa. Di contro, spetta all'assicuratore dimostrare l'esistenza delle circostanze di fatto che escludono o limitano il diritto all'indennizzo (Cass. 1558/2018); tuttavia, la prova presuppone la previa allegazione dei presupposti fattuali di operatività (Cass. 2023 n. 31251: Nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore - avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo - è onere dell'attore provare che il rischio avveratosi rientra in quelli cd. inclusi, cioè, coperti dalla polizza;
per converso, spetta all'assicuratore dimostrare la sussistenza dei presupposti fattuali per l'applicazione delle clausole cd. di delimitazione del
5 rischio indennizzabile (soggettive, oggettive, causali, spaziali e temporali), in quanto impeditive della pretesa attorea).
Ebbene, per quanto esposto, spettava all'assicurato prima di tutto indicare i presupposti fattuali di operatività della polizza e della clausola indicata, ovverosia prospettare che i danni interni richiesti erano conseguenti all'allagamento a seguito di brecce, rotture o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza dei suddetti fenomeni atmosferici
(prima parte della clausola: rischi inclusi), mentre spettava all'assicuratore dimostrare i fatti impeditivi da intendersi quali rischi esclusi (seconda parte della clausola sopra riportata).
Ne deriva che l'attore non ha assolto al proprio onere di allegazione, prima che probatorio, se è vero che si tratta pacificamente di danni verificatisi all'interno del fabbricato
(penetrazione di acqua piovana all'interno del fabbricato), ed è prospettata la rottura delle pompe di smaltimento e dei sistemi idrici di scarico, che fanno parte chiaramente dei rischi esclusi.
3.4-Egual discorso è a farsi per le garanzie supplementari: era l'attore a dover dar prova dell'operatività delle garanzie accessorie, laddove invoca in appello la “non contestazione” della operatività di tali garanzie supplementari.
La censura non è fondata. Come già esposto, l'istituto assicurativo, nella comparsa di risposta depositata in primo grado, ha espressamente contestato l'operatività delle garanzie supplementari alla pag. n. 3.
3.5-Peraltro, la clausola 1.4, rubricata Fuoriuscita liquidi, al punto 1, assicura la
Fuoriuscita di acqua condotta ed altri liquidi in conseguenza di guasto o rottura accidentale di impianti idrici, igienici, di condizionamento e di riscaldamento (impianti interni). I danni provocati da fuoriuscita dei liquidi sono assicurati solo se conseguenza diretta della rottura accidentale dell'impianto idrico, laddove l'attore prospetta, quale causa iniziale, il mancato funzionamento delle pompe di aspirazione e scarico (che sono cosa diversa dall'impianto idrico) a causa dei fenomeni atmosferici. Inoltre, la richiamata clausola esclude espressamente i danni da rigurgito e trabocco delle fogne e quelli da occlusione degli impianti di raccolta dell'acqua piovana.
3.5 Quanto al fenomeno elettrico, invocato senza alcuna specificazione (il riferimento è alla clausola n. 1.2, let h), sono assicurati i danni diretti ed immediati da fenomeni elettrici
(es. sbalzi di tensione, corto circuito), laddove la genesi dei danni è pur sempre ricondotta alle precipitazioni.
4-Infine, anche a voler considerare attendibile il teste escusso, come richiesto dall'appellante nel secondo motivo di appello, l'interpretazione della prova orale in senso
6 favorevole all'appellante porterebbe a ritenere verificatasi solo la rottura delle pompe di scarico e smaltimento verosimilmente a causa degli eventi atmosferici, ma si tratta di rischi esclusi dalla clausola n. 3.
Quanto alle garanzie aggiuntive, pur volendole ritenere astrattamente operative, il teste non fa alcun cenno all'ulteriore conseguenza della rottura anche degli impianti idrici di cui alla clausola 1.4 (impianti che non sono neppure descritti in punto di ubicazione). È superfluo nuovamente evidenziare che il sistema di smaltimento e scarico e l'ordinario impianto idrico, non sono sovrapponibili.
Così come il teste non fa alcun riferimento specifico ai fenomeni elettrici di cui alla clausola n. 1.2, let h), a dire dell'attore pure garantiti, ma riferisce solo genericamente di una rottura verosimile delle pompe derivante da fenomeni atmosferici, fenomeni parimenti non sovrapponibili a quelli elettrici.
5.-L'appello va, dunque, rigettato e la sentenza gravata va confermata, sia pur con le integrazioni motivazionali sopra indicate.
6. Le spese di lite del presente grado di appello seguono la soccombenza e sono liquidate nei valori minimi, in ragione dell'impegno difensivo prestato, e in applicazione dei parametri dettati dal d.m. n. 55/14, così come aggiornati al D.M. nr. 147/2022, tenendo conto del valore della causa (scaglione 5.201,00-26.000,00), nell'importo complessivo di € 2.500,00 tenendo conto del mancato espletamento di istruttoria orale.
Poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della parte appellante, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
1.rigetta l'appello;
2.condanna l'appellante alla rifusione in favore della parte appellata delle spese di lite, liquidate in € 2.500,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
3.ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P. R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, dalla parte impugnante,
7 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il gravame,
a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 15.10.2025.
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Maria Cristina Rizzi Il Presidente
Dott. Giulio Cataldi
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