Articolo 1 della Legge 27 dicembre 1953, n. 998
Articolo 2
Versione
3 febbraio 1954
Art. 1.
Gli ufficiali dell'Esercito che siano cessati per eta' dal servizio permanente anteriormente alla data dalla quale hanno avuto effetto i limiti di eta' di cui alla legge 24 dicembre 1951, n. 1638 , e che alla data stessa non avevano superato quelli da detta legge previsti per il proprio grado, hanno diritto alla riliquidazione del trattamento di quiescenza sulla base degli assegni utili a pensione che sarebbero loro spettati se fossero rimasti in servizio fino al raggiungimento dei limiti di eta' dalla citata legge previsti.
Per quelli di detti ufficiali che abbiano conseguito o consegnano promozioni nella riserva con anzianita' anteriore alla data in cui sarebbero stati raggiunti dai limiti di eta' previsti dalla legge 24 dicembre 1931, n. 1638 , nel grado rivestito all'atto del collocamento nella riserva, la riliquidazione del trattamento di quiescenza e' effettuata, sulla base degli assegni utili a pensione che sarebbero loro spettati all'atto della promozione.
Entrata in vigore il 3 febbraio 1954