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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 02/12/2025, n. 1984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1984 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4837/2023
TRIBUNALE DI SIRACUSA Sezione Seconda Civile
PROVVEDIMENTO FUORI UDIENZA
(ai sensi dell'art. 221, comma 4, D.L. n. 34/2020, come convertito con L. n. 77/2020) nella causa n. r.g. 4837/2023
Il Giudice, nella causa emarginata in epigrafe visto il proprio decreto con cui è stato disposto lo svolgimento dell'udienza del 04/11/2025 secondo le modalità di cui all'art. 127-ter cpc, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice;
verificata la rituale comunicazione alle parti del predetto decreto;
viste le note scritte depositate telematicamente dai procuratori delle parti;
ciò premesso, così dispone: Il Giudice dispone come da separata sentenza. Manda la cancelleria per l'acquisizione del presente provvedimento nel fascicolo telematico, in sostituzione del verbale d'udienza, e per la comunicazione alle parti. Siracusa,02/12/2025
IL GIUDICE
dott. Gabriella Anna Leonardi DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 1 di 8 N. R.G. 4837/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Gabriella Anna Leonardi, ha pronunciato ex art. 281
sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 4837/2023 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Rosolini (SR) alla Parte_1 C.F._1
Via G. Galilei n.67, presso lo studio dell'avv. SALVATORE TROMBATORE, il quale la rappresenta e difende, giusta procura in atti
ATTRICE OPPONENTE
Contro
(C.F. , elettivamente domiciliato in Rosolini (SR) Controparte_1 C.F._2
alla Via Immacolata n. 118, presso lo studio dell'avv. GUIDO BRUNO, il quale lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
CONVENUTO OPPOSTO
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 2 di 8 Con atto di citazione ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.1327/2023, Parte_1
emesso dal Tribunale Civile di Siracusa all'esito procedimento iscritto al n. 3277/2023 R.G., con il quale le è stato ingiunto di pagare la somma di euro € 6.000 oltre interessi indicati in ricorso e le spese del procedimento monitorio, liquidate in € 567,00 per compensi, € 145,50 per esborsi, oltre IVA e
CPA, in favore di in virtù della ricognizione di debito del 09.10.2018. Controparte_1
In via preliminare, eccepiva l'incompetenza per valore del Tribunale di Siracusa, che aveva emesso il decreto opposto, in favore del Giudice di Pace del luogo ove risiedono le parti, vertendo la causa in materia di beni mobili di valore non superiore a € 10.000.
Nel merito, eccepiva l'insussistenza del credito azionato da , per essere intervenuta Controparte_1
tra le parti una compensazione dei reciproci crediti. Segnatamente, parte opponente rappresentava che nel febbraio 2022, le odierne parti del giudizio avrebbero convenuto di compensare integralmente il credito vantato da , per € 6.000, con il controcredito vantato da , per € Controparte_1 Parte_1
8.734,25, per avere quest'ultima fatto fronte alle spese di luce, gas, acqua e TARI per il periodo compreso tra novembre 2018 e febbraio 2022, durante il quale parte opposta ebbe ad abitare, assieme al proprio nucleo familiare, l'immobile di cui l'opponente era usufruttuaria.
Pertanto, in via preliminare, instava affinché il Tribunale riconoscesse la propria incompetenza, in favore del Giudice di Pace di Noto, ad emettere il decreto ingiuntivo opposto. Nel merito, chiedeva accertare la sussistenza del controcredito nonché l'intervenuta compensazione e, in via subordinata,
chiedeva la condanna della parte opposta al pagamento della differenza € 2.734,25 rispetto al maggior credito vantato.
Si costituiva in giudizio , contestando l'avversa eccezione di incompetenza per Controparte_1
valore e resistendo nel merito. Nel resistere alla domanda, la parte opposta osservava che la parte opponente non aveva negato la sussistenza del credito azionato in via monitoria, dovendosi lo stesso pagina 3 di 8 ritenere incontestato ai sensi dell'art. 115 c.p.c. e rilevando comunque l'inesistenza del credito opposto in compensazione. Instava, pertanto, per il rigetto dell'opposizione con condanna della parte opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Previa concessione dei termini di cui all'art. 183 comma 6, ritenuto opportuno sottoporre alle parti una proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c., atteso che la parte opposta si dichiarava disposta ad accettare la proposta, la causa veniva rinviata all'udienza del 28/11/2024 per verificare l'accettazione della controparte. All'udienza così fissata, constatato il mancato perfezionato dell'accordo conciliativo, la causa veniva rinviata all'udienza del 4/11/2025 per discussione e decisione ai sensi dell'art. 281-sexies, disponendo che la stessa venisse celebrata con modalità cartolare.
Preliminarmente, occorre rilevare l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza. Infatti, il procedimento monitorio è caratterizzato da una cognizione sommaria. Al contrario, l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un procedimento ordinario a cognizione piena nel quale, il Giudice, deve comunque pronunciare sul merito del diritto fatto valere dal creditore, tenuto conto degli elementi probatori esibiti nel corso del giudizio. Pertanto, il Giudice non deve limitarsi a esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere a una autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa dedotta con il ricorso sia dell'opponente per contestarla (cfr. Cassazione civile sez. I, 09/12/2019, n.32020). Ad ogni modo, il decreto ingiuntivo è stato opposto in forza di un'asserita compensazione intervenuta tra il creditore ed il debitore. Dunque, il valore della controversia attualmente sub iudice ammonta alla somma dei crediti rispettivamente vantati dalle parti per rispettivi € 6.000 e € 8.734,25. Pertanto, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 40 e 35 c.p.c., il Tribunale di Siracusa ritiene di non potere declinare la propria competenza.
Nel merito, l'opposizione si palesa infondata e meritevole di essere rigettata pagina 4 di 8 Com'è noto, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere della prova è ripartito tra creditore e debitore in modo che al primo spetta dimostrare l'esistenza del credito, mentre al secondo spetta provare eventuali fatti estintivi dell'obbligazione. Sul punto, pare opportuno richiamare le disposizioni di cui all'art. 2697 c.c. e 115 c.p.c. a mente dei quali chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, dovendo poi il giudice porre a fondamento della decisione sia le prove fornite dalle parti sia i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita.
Orbene, nel proporre opposizione al decreto ingiuntivo n.1327/2023, la parte opponente non ha contestato l'esistenza del credito vantato dalla parte opposta né l'esistenza del rapporto sottostante all'atto di ricognizione di debito datato 9.10.2018, limitandosi ad opporre un accordo in virtù del quale i rapporti di credito reciprocamente esistenti tra le parti avrebbero trovato esatta compensazione.
In dettaglio, secondo la ricostruzione di parte attrice, tra le parti dell'odierno giudizio sarebbe intervenuto un accordo di compensazione risalente al febbraio 2022, in base al quale il credito vantato da sarebbe stato compensato in misura esatta con il credito maturato da Controparte_1 Pt_1
per avere la stessa sostenuto le spese di luce, gas, acqua e TARI per il periodo compreso tra
[...]
novembre 2018 e febbraio 2022 durante il quale parte opposta ebbe ad abitare, assieme al proprio nucleo familiare, l'immobile di cui l'opponente era usufruttuaria.
Così ricostruiti i fatti di causa, è evidente che l'accoglimento della domanda di parte attrice resta esclusivamente affidato alla prova dell'esistenza del proprio credito e dell'accordo di compensazione.
Applicando al caso di specie i principi sopra richiamati, deve concludersi che l'opponente non abbia dimostrato, com'era suo onere fare, né l'esistenza dell'accordo di compensazione né l'esistenza del relativo controcredito, posto che, alla luce della documentazione versata in atti, entrambi tali elementi sono rimasti del tutto sforniti di prova.
Nessuna delle prove fornite dall'opponente dimostra l'esistenza di un accordo di compensazione pagina 5 di 8 intervenuto tra le parti nel febbraio 2022 e, pur considerato che la compensazione impropria non soggiace a particolari requisiti formali, potendo la relativa prova essere fornita con qualsiasi mezzo,
tale prova non può ritenersi raggiunta, neppure in via remotamente indiziaria, alla luce della documentazione versata in atti.
In particolare, il certificato di residenza e di stato di famiglia versato in atti (cfr. all. 2 atto di citazione)
risulta idoneo a dimostrare esclusivamente che alla data del 6/12/2023, il nucleo familiare di
[...]
risultava composto, oltre che dai due figli, anche dalla propria ascendente e CP_2 Parte_1
dal marito , risultando il nucleo così costituito residente a[...], Controparte_1
immobile di cui risulta essere nuda proprietaria e usufruttuaria (cfr. Controparte_2 Parte_1
all. 5 memoria 171-ter c.p.c. n. 1 di parte opponente). Tuttavia, la consistenza e la residenza del nucleo familiare risultano essere elementi di per sé insufficienti a suffragare l'esistenza di un accordo,
riconducibile alla figura dell'accollo, in base al quale il avrebbe dovuto fare fronte Controparte_1
alle spese ingenerate dall'intero nucleo familiare (di cui era parte anche l'odierna opponente) rispetto ad utenze formalmente intestate a . Parte_1
In definitiva, non vi è prova del fatto che si sia accollato le spese relative alla TARI Controparte_1
ed al servizio idrico formalmente intestate alla parte opponente e non pagate, per come certificato dal comune di Rosolini (cfr. all. 6 memoria 171-ter c.p.c. n. 1 di parte opponente). Nè vi è prova del fatto che vi sia stato accollo delle spese relative all'utenza luce e gas emesse tra il novembre 2018 e il febbraio 2022 o che le relative fatture (cfr. all. 3 atto di citazione) siano tutte state pagate dall'odierna opponente, la quale è riuscita a provare esclusivamente dei pagamenti parziali, per un valore comunque notevolmente inferiore all'importo di €.5.806,25 indicato nell'atto di opposizione.
Pertanto, l'opposizione merita di essere rigettata per totale mancanza di prova in ordine al fatto modificativo/estintivo del credito azionato in via monitoria.
pagina 6 di 8 Alla luce delle superiori considerazioni, sussistono tutti i presupposti per qualificare come temeraria l'opposizione spiegata da , la quale abusando dello strumento processuale ha avanzato Parte_1
una domanda totalmente destituita di fondamento, costringendo la parte opposta ad un inutile dispendio di energie difensive e determinando l'inutile defaticamento del Tribunale adito.
Sussistono, dunque, i presupposti per accertare la responsabilità aggravata e condannare Parte_1
la stessa, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al pagamento in favore della parte opposta di una somma equitativamente determinata in € 300,00 nonché al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di € 500,00.
Le spese processuali seguono la soccombenza di parte opponente e possono liquidarsi come da dispositivo che segue applicando il DM n. 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto del valore della causa secondo i valori minimi per tutte le fasi attesa l'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta l'opposizione e conferma integralmente il decreto ingiuntivo n.1327/2023, emesso dal
Tribunale di Siracusa nel procedimento iscritto al n. 3277/2023 R.G., che per l'effetto dichiara definitivamente esecutivo;
- Condanna parte opponente, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., a pagare la somma di € 300,00 in favore della parte opposta nonché la somma di € 500,00 in favore della cassa delle ammende;
- condanna la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in €
3.376,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies, u.c., c.p.c.
pagina 7 di 8 Siracusa, 2.12.2025
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
IL GIUDICE
dott. Gabriella Anna Leonardi
pagina 8 di 8
TRIBUNALE DI SIRACUSA Sezione Seconda Civile
PROVVEDIMENTO FUORI UDIENZA
(ai sensi dell'art. 221, comma 4, D.L. n. 34/2020, come convertito con L. n. 77/2020) nella causa n. r.g. 4837/2023
Il Giudice, nella causa emarginata in epigrafe visto il proprio decreto con cui è stato disposto lo svolgimento dell'udienza del 04/11/2025 secondo le modalità di cui all'art. 127-ter cpc, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice;
verificata la rituale comunicazione alle parti del predetto decreto;
viste le note scritte depositate telematicamente dai procuratori delle parti;
ciò premesso, così dispone: Il Giudice dispone come da separata sentenza. Manda la cancelleria per l'acquisizione del presente provvedimento nel fascicolo telematico, in sostituzione del verbale d'udienza, e per la comunicazione alle parti. Siracusa,02/12/2025
IL GIUDICE
dott. Gabriella Anna Leonardi DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 1 di 8 N. R.G. 4837/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Gabriella Anna Leonardi, ha pronunciato ex art. 281
sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 4837/2023 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Rosolini (SR) alla Parte_1 C.F._1
Via G. Galilei n.67, presso lo studio dell'avv. SALVATORE TROMBATORE, il quale la rappresenta e difende, giusta procura in atti
ATTRICE OPPONENTE
Contro
(C.F. , elettivamente domiciliato in Rosolini (SR) Controparte_1 C.F._2
alla Via Immacolata n. 118, presso lo studio dell'avv. GUIDO BRUNO, il quale lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
CONVENUTO OPPOSTO
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 2 di 8 Con atto di citazione ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.1327/2023, Parte_1
emesso dal Tribunale Civile di Siracusa all'esito procedimento iscritto al n. 3277/2023 R.G., con il quale le è stato ingiunto di pagare la somma di euro € 6.000 oltre interessi indicati in ricorso e le spese del procedimento monitorio, liquidate in € 567,00 per compensi, € 145,50 per esborsi, oltre IVA e
CPA, in favore di in virtù della ricognizione di debito del 09.10.2018. Controparte_1
In via preliminare, eccepiva l'incompetenza per valore del Tribunale di Siracusa, che aveva emesso il decreto opposto, in favore del Giudice di Pace del luogo ove risiedono le parti, vertendo la causa in materia di beni mobili di valore non superiore a € 10.000.
Nel merito, eccepiva l'insussistenza del credito azionato da , per essere intervenuta Controparte_1
tra le parti una compensazione dei reciproci crediti. Segnatamente, parte opponente rappresentava che nel febbraio 2022, le odierne parti del giudizio avrebbero convenuto di compensare integralmente il credito vantato da , per € 6.000, con il controcredito vantato da , per € Controparte_1 Parte_1
8.734,25, per avere quest'ultima fatto fronte alle spese di luce, gas, acqua e TARI per il periodo compreso tra novembre 2018 e febbraio 2022, durante il quale parte opposta ebbe ad abitare, assieme al proprio nucleo familiare, l'immobile di cui l'opponente era usufruttuaria.
Pertanto, in via preliminare, instava affinché il Tribunale riconoscesse la propria incompetenza, in favore del Giudice di Pace di Noto, ad emettere il decreto ingiuntivo opposto. Nel merito, chiedeva accertare la sussistenza del controcredito nonché l'intervenuta compensazione e, in via subordinata,
chiedeva la condanna della parte opposta al pagamento della differenza € 2.734,25 rispetto al maggior credito vantato.
Si costituiva in giudizio , contestando l'avversa eccezione di incompetenza per Controparte_1
valore e resistendo nel merito. Nel resistere alla domanda, la parte opposta osservava che la parte opponente non aveva negato la sussistenza del credito azionato in via monitoria, dovendosi lo stesso pagina 3 di 8 ritenere incontestato ai sensi dell'art. 115 c.p.c. e rilevando comunque l'inesistenza del credito opposto in compensazione. Instava, pertanto, per il rigetto dell'opposizione con condanna della parte opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Previa concessione dei termini di cui all'art. 183 comma 6, ritenuto opportuno sottoporre alle parti una proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c., atteso che la parte opposta si dichiarava disposta ad accettare la proposta, la causa veniva rinviata all'udienza del 28/11/2024 per verificare l'accettazione della controparte. All'udienza così fissata, constatato il mancato perfezionato dell'accordo conciliativo, la causa veniva rinviata all'udienza del 4/11/2025 per discussione e decisione ai sensi dell'art. 281-sexies, disponendo che la stessa venisse celebrata con modalità cartolare.
Preliminarmente, occorre rilevare l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza. Infatti, il procedimento monitorio è caratterizzato da una cognizione sommaria. Al contrario, l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un procedimento ordinario a cognizione piena nel quale, il Giudice, deve comunque pronunciare sul merito del diritto fatto valere dal creditore, tenuto conto degli elementi probatori esibiti nel corso del giudizio. Pertanto, il Giudice non deve limitarsi a esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere a una autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa dedotta con il ricorso sia dell'opponente per contestarla (cfr. Cassazione civile sez. I, 09/12/2019, n.32020). Ad ogni modo, il decreto ingiuntivo è stato opposto in forza di un'asserita compensazione intervenuta tra il creditore ed il debitore. Dunque, il valore della controversia attualmente sub iudice ammonta alla somma dei crediti rispettivamente vantati dalle parti per rispettivi € 6.000 e € 8.734,25. Pertanto, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 40 e 35 c.p.c., il Tribunale di Siracusa ritiene di non potere declinare la propria competenza.
Nel merito, l'opposizione si palesa infondata e meritevole di essere rigettata pagina 4 di 8 Com'è noto, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere della prova è ripartito tra creditore e debitore in modo che al primo spetta dimostrare l'esistenza del credito, mentre al secondo spetta provare eventuali fatti estintivi dell'obbligazione. Sul punto, pare opportuno richiamare le disposizioni di cui all'art. 2697 c.c. e 115 c.p.c. a mente dei quali chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, dovendo poi il giudice porre a fondamento della decisione sia le prove fornite dalle parti sia i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita.
Orbene, nel proporre opposizione al decreto ingiuntivo n.1327/2023, la parte opponente non ha contestato l'esistenza del credito vantato dalla parte opposta né l'esistenza del rapporto sottostante all'atto di ricognizione di debito datato 9.10.2018, limitandosi ad opporre un accordo in virtù del quale i rapporti di credito reciprocamente esistenti tra le parti avrebbero trovato esatta compensazione.
In dettaglio, secondo la ricostruzione di parte attrice, tra le parti dell'odierno giudizio sarebbe intervenuto un accordo di compensazione risalente al febbraio 2022, in base al quale il credito vantato da sarebbe stato compensato in misura esatta con il credito maturato da Controparte_1 Pt_1
per avere la stessa sostenuto le spese di luce, gas, acqua e TARI per il periodo compreso tra
[...]
novembre 2018 e febbraio 2022 durante il quale parte opposta ebbe ad abitare, assieme al proprio nucleo familiare, l'immobile di cui l'opponente era usufruttuaria.
Così ricostruiti i fatti di causa, è evidente che l'accoglimento della domanda di parte attrice resta esclusivamente affidato alla prova dell'esistenza del proprio credito e dell'accordo di compensazione.
Applicando al caso di specie i principi sopra richiamati, deve concludersi che l'opponente non abbia dimostrato, com'era suo onere fare, né l'esistenza dell'accordo di compensazione né l'esistenza del relativo controcredito, posto che, alla luce della documentazione versata in atti, entrambi tali elementi sono rimasti del tutto sforniti di prova.
Nessuna delle prove fornite dall'opponente dimostra l'esistenza di un accordo di compensazione pagina 5 di 8 intervenuto tra le parti nel febbraio 2022 e, pur considerato che la compensazione impropria non soggiace a particolari requisiti formali, potendo la relativa prova essere fornita con qualsiasi mezzo,
tale prova non può ritenersi raggiunta, neppure in via remotamente indiziaria, alla luce della documentazione versata in atti.
In particolare, il certificato di residenza e di stato di famiglia versato in atti (cfr. all. 2 atto di citazione)
risulta idoneo a dimostrare esclusivamente che alla data del 6/12/2023, il nucleo familiare di
[...]
risultava composto, oltre che dai due figli, anche dalla propria ascendente e CP_2 Parte_1
dal marito , risultando il nucleo così costituito residente a[...], Controparte_1
immobile di cui risulta essere nuda proprietaria e usufruttuaria (cfr. Controparte_2 Parte_1
all. 5 memoria 171-ter c.p.c. n. 1 di parte opponente). Tuttavia, la consistenza e la residenza del nucleo familiare risultano essere elementi di per sé insufficienti a suffragare l'esistenza di un accordo,
riconducibile alla figura dell'accollo, in base al quale il avrebbe dovuto fare fronte Controparte_1
alle spese ingenerate dall'intero nucleo familiare (di cui era parte anche l'odierna opponente) rispetto ad utenze formalmente intestate a . Parte_1
In definitiva, non vi è prova del fatto che si sia accollato le spese relative alla TARI Controparte_1
ed al servizio idrico formalmente intestate alla parte opponente e non pagate, per come certificato dal comune di Rosolini (cfr. all. 6 memoria 171-ter c.p.c. n. 1 di parte opponente). Nè vi è prova del fatto che vi sia stato accollo delle spese relative all'utenza luce e gas emesse tra il novembre 2018 e il febbraio 2022 o che le relative fatture (cfr. all. 3 atto di citazione) siano tutte state pagate dall'odierna opponente, la quale è riuscita a provare esclusivamente dei pagamenti parziali, per un valore comunque notevolmente inferiore all'importo di €.5.806,25 indicato nell'atto di opposizione.
Pertanto, l'opposizione merita di essere rigettata per totale mancanza di prova in ordine al fatto modificativo/estintivo del credito azionato in via monitoria.
pagina 6 di 8 Alla luce delle superiori considerazioni, sussistono tutti i presupposti per qualificare come temeraria l'opposizione spiegata da , la quale abusando dello strumento processuale ha avanzato Parte_1
una domanda totalmente destituita di fondamento, costringendo la parte opposta ad un inutile dispendio di energie difensive e determinando l'inutile defaticamento del Tribunale adito.
Sussistono, dunque, i presupposti per accertare la responsabilità aggravata e condannare Parte_1
la stessa, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al pagamento in favore della parte opposta di una somma equitativamente determinata in € 300,00 nonché al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di € 500,00.
Le spese processuali seguono la soccombenza di parte opponente e possono liquidarsi come da dispositivo che segue applicando il DM n. 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto del valore della causa secondo i valori minimi per tutte le fasi attesa l'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta l'opposizione e conferma integralmente il decreto ingiuntivo n.1327/2023, emesso dal
Tribunale di Siracusa nel procedimento iscritto al n. 3277/2023 R.G., che per l'effetto dichiara definitivamente esecutivo;
- Condanna parte opponente, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., a pagare la somma di € 300,00 in favore della parte opposta nonché la somma di € 500,00 in favore della cassa delle ammende;
- condanna la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in €
3.376,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies, u.c., c.p.c.
pagina 7 di 8 Siracusa, 2.12.2025
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
IL GIUDICE
dott. Gabriella Anna Leonardi
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