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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 17/10/2025, n. 1738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1738 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 559/2024
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Mariacolomba Giuliano Presidente dott. Pietro Iovino Consigliere Relatore dott. Maria Laura Benini Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio di rinvio della causa civile di 2^ Grado iscritta al n. r.g. 559/2024 promossa da:
Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANCINI GIANLUCA e
[...] P.IVA_1 dell'avv. PIRANI TORQUATO ( VIA AMENDOLA 3 40121 BOLOGNA;
C.F._1 elettivamente domiciliato in VIALE LUIGI CARLO FARINI 54 48121 RAVENNA presso il difensore avv. MANCINI GIANLUCA ATTORE IN RIASSUNZIONE (già APPELLATO) contro
C.F. ), contumace. Controparte_2 C.F._2 CONVENUTO IN RIASSUNZIONE (già APPELLATO)
e (C.F. Controparte_3
, contumace P.IVA_2 CONVENUTA IN RIASSUNZIONE (già APPELLATO)
Nonché
(GIA' ) (C.F. ), con il Controparte_4 Controparte_5 P.IVA_3 patrocinio dell'avv. CANIATO RICCARDO, elettivamente domiciliato in VIA DE' ROMEI 7 FERRARA presso il difensore avv. CANIATO RICCARDO
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE (già APPELLANTE)
pagina 1 di 8
AD OGGETTO: RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRO STRADALE – SURROGA – CP_1
PAGAMENTO SOMME IN GRADO DI APPELLO – GIUDIZIO DI RINVIO IN GRADO DI
APPELLO
CONCLUSIONI PRECISATE ALL'UDIENZA DEL 26.11.2024:
Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza a trattazione scritta ex art. 127 ter cpc e pertanto:
APPELLANTE << “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, dato atto e accertato che l' , Sede di CP_1
Ravenna, ha erogato al Sig. in seguito all'infortunio-sinistro per cui è causa Controparte_2 prestazioni per Euro 19.096,09, salvo miglior conteggio, e rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data delle erogazioni al saldo;
dichiarata la responsabilità civile provata, presunta o anche solo concorsuale dei convenuti, in ordine al sinistro de quo;
determinato il danno civilisticamente risarcibile in capo all'Assicurato suddetto a seguito delle lesioni così patite;
condannare i CP_1 convenuti in solido al pagamento in favore dell' ut supra, della complessiva somma dovuta in CP_1 relazione alle componenti del danno civilistico di spettanza dell' , con interessi e rivalutazione CP_1 sulle somme così riconosciute dal dì dell'illecito al saldo effettivo. Con sentenza esecutiva e con vittoria di spese, onorari e compensi di lite. >>
APPELLATO << Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis Nel merito in via principale Confermare integralmente la sentenza n. 1385/2021 emessa dalla Corte d'Appello di Bologna in data 04.06.2021, con vittoria di spese competenze e onorari di tutti i gradi di giudizio.>>
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con sentenza del Tribunale di Ravenna, Sezione Civile, n. 1255 del 20 ottobre 2014 veniva rigettata l'eccezione di prescrizione della parte convenuta CP_6
(poi divenuta ) e veniva accolta la domanda di rivalsa, anche in
[...] CP_4 surroga ex art. 1916 cc, dell' con conseguente condanna della CP_1 CP_5
a pagare le somme già liquidate per le prestazioni di legge ex T.U. 1124 del 1965, analiticamente descritte nell'attestato di costo, da al e condanna CP_1 CP_2 di quest'ultimo a manlevare la Compagnia dal pagamento delle somme dovute all' , compensando le spese. CP_1
La sentenza era intervenuta in relazione ad un sinistro stradale, che vedeva come danneggiato, a seguito di infortunio sul lavoro in itinere, il e quale CP_2
Compagnia assicurativa la quale impresa designata per il Fondo di CP_5
pagina 2 di 8 Garanzia per le Vittime della Strada (FGVS), essendo il primo rimasto vittima di sinistro stradale, quando, al ritorno a casa dal lavoro a bordo della sua bicicletta, era investito da un'autovettura rimasta ignota, fatti accaduti in data 31.05.2004 in Via Trieste (RA). 2. Avverso la suddetta sentenza, contumaci il e la , CP_2 CP_3 proponeva appello la società assicuratrice, divenuta Controparte_4
(anche solo , resisteva l' . CP_4 CP_1
Con sentenza, resa in data 4/06/2021, n. 1385/2021, la Corte d'appello di Bologna, in accoglimento dell'appello proposto dalla e in riforma della CP_4 decisione di primo grado, rigettava la domanda proposta dall' . A fondamento CP_1 della decisione assunta, la Corte rilevava come l nella qualità spiegata, CP_4 avesse provveduto, prima ancora che l' agisse in surrogazione per il rimborso CP_1 delle somme corrisposte in favore del a indennizzare integralmente CP_2 quest'ultimo, con la conseguente estinzione del diritto di credito del lavoratore nel quale l' aveva inteso surrogarsi. CP_1
3. Avverso la sentenza d'appello, l' proponeva ricorso per la sua cassazione CP_1 sulla base di due motivi d'impugnazione; resisteva con controricorso. CP_4
La Suprema Corte con ordinanza n. 36557/2003 del 14.11.2023 cassava la decisione di questa Corte territoriale con rinvio alla stessa. In sintesi, in accoglimento del primo motivo, assorbito il secondo, osservava come, richiamato il testo dell'art. 142 d.lgs. n. 209/2005, << ……dall'applicazione di tale disciplina deriva che, nel caso di specie, l'assicuratore del responsabile civile nella qualità di impresa CP_4 indicata dal FVGS) non avrebbe mai potuto corrispondere alcunché al lavoratore infortunato prima di munirsi dell'attestazione, da parte di quest'ultimo, della mancata fruizione delle prestazioni assicurative dell' : la circostanza che abbia CP_1 CP_4 provveduto a corrispondere l'indennità al lavoratore nonostante la mancanza di tale attestazione (mancanza asseverata dalla stessa corte territoriale: cfr. pag. 4 della sentenza impugnata), rende la compagnia assicuratrice responsabile nei confronti dell' per il proprio imprudente comportamento, con la conseguente inopponibilità CP_1 all' dell'avvenuto pagamento dell'indennità corrisposta al lavoratore infortunato;
CP_1 ne deriva l'erroneità della decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto opponibile all' l'avvenuto pagamento, da parte della compagnia assicuratrice, CP_1 dell'indennità in favore del lavoratore infortunato, nonostante quest'ultimo non avesse fornito alcuna risposta alla precedente richiesta, da parte della compagnia assicuratrice, circa la fruizione o meno di prestazioni assicurative da parte dell' ;>>. CP_1
4. Con atto di citazione, notificato a tutte le controparti in data 29.03.2024, l' riassumeva la causa, introducendo il presente giudizio di rinvio. CP_1 pagina 3 di 8 La Corte, rinviata la causa per la produzione della notificazione al CP_2 alla successiva udienza del 08.10.2024, sollevava d'ufficio la questione della tardiva iscrizione della causa al ruolo, e senza alcuna ulteriore attività, dichiarata la contumacia della e del precisate le conclusioni come riferite in epigrafe, CP_3 CP_2 tratteneva la causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella estensione massima.
5. L'appello è procedibile. Secondo il combinato disposto dagli art. 347 e 165 cpc l'appellante deve costituirsi entro dieci giorni dalla notificazione dell'appello, pena l'improcedibilità dell'impugnazione sancita dall'art. 348, 1^ co., cpc. Nello specifico tutte le citazioni sono state notificate in data 29.03.2024, quelle alle due società a mezzo PEC, quella alla persona fisica a mezzo Ufficiale Giudiziario a mani della moglie presso l'indirizzo individuato dal medesimo appellante e ciò dopo ricerche anagrafiche, come dallo stesso allegato. Si è costituita la sola mentre CP_4 la e il sono rimasti e sono stati dichiarati, contumaci. CP_3 CP_2
La costituzione dell'appellante è avvenuta all'atto della iscrizione a ruolo in data 09.04.2024, e, quindi, oltre il termine di gg. 10 previsto dall'art. 165 cpc, aspetto questo pacifico tra le parti. 5.1 Nella fattispecie de qua la Suprema Corte ha ritenuto che <Fermo restando quanto sopra indicato, occorre osservare che la nota di iscrizione a ruolo costituisce un adempimento sostanzialmente amministrativo, che, in difetto di una esplicita previsione normativa, non incide sulla tempestività o ritualità dell'instaurazione della lite avvenuta secondo il rito applicabile (che, per il giudizio di rinvio, conseguente ad una pronuncia cassatoria di questa Corte, è pur sempre l'atto di citazione ex 392 c.p.c.). D'altronde e in via assolutamente dirimente, deve osservarsi "che l'istituto dell'improcedibilità dell'appello non sia applicabile al giudizio di rinvio è principio fermo in giurisprudenza se si considera che fu enunciato da questa Corte a sezioni unite nella sentenza n. 864 del 1954 ed è stato poi ognora ribadito. E per condividerlo basta la semplice ma fondamentale riflessione che l'improcedibilità dell'appello comporta il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, mentre un tal effetto è inconcepibile rispetto alla sentenza di primo grado riformata in appello essendo la stessa ormai definitivamente c(a)duta (arg. dall'art. 393 c.p.c.), senza dunque possibilità di reviviscenza a seguito della cassazione della sentenza di secondo grado" (così, testualmente, Cass. n. 11881/1993). Pertanto, inutilmente si disquisisce sulla tardività dell'iscrizione a ruolo dell'atto introduttivo del giudizio di rinvio, perché quella, ove pure sussistesse, non avrebbe mai quale conseguenza l'improcedibilità del giudizio di stesso, quando - come nella specie è pagina 4 di 8 avvenuto - la sentenza cassata aveva a sua volta riformato, eliminandola dal mondo del diritto, la sentenza di primo grado. E, d'altra parte, l'art. 393 c.p.c. commina l'estinzione del giudizio di rinvio (e, con essa, dell'intero giudizio) soltanto in caso di tardività della riassunzione;
e, cioè, soltanto nel caso in cui la riassunzione sia avvenuta dopo il termine di tre mesi dalla pubblicazione della sentenza cassatoria con rinvio, stabilito dall'art. 392 comma 1 c.p.c. ciò che non può che riferirsi alla riassunzione strettamente intesa e, cioè, alla notificazione dell'atto a tal fine necessario e non anche alla sua iscrizione a ruolo. In estrema sintesi, il giudizio di appello, svoltosi in fase di rinvio, era procedibile (non perché vi era stata tempestiva iscrizione a ruolo, come sostenuto dalla corte di rinvio, ma, così correggendosene la motivazione) perché l'istituto dell'improcedibilità dell'appello non è applicabile al giudizio di rinvio, nessuna conseguenza risultando collegata alla sua tardiva iscrizione a ruolo.>> ( Cfr. Cass civile sez. III 17/06/2025 n.16211). Questa decisione ha dato vita al seguente principio di diritto <Al fine di instaurare il giudizio di rinvio conseguente ad una pronuncia cassatoria della Suprema Corte, costituendo quest'ultimo un autonomo giudizio, è necessario che il cancelliere riattivi il processo ma l'attore in riassunzione non è tenuto ad alcun onere di deposito della nota di iscrizione a ruolo.>> (Cfr. idem Rv. 674996 - 02). In precedenza risultano conformi le pronunce resa da Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11881 del 01/12/1993 (Rv. 484566 - 01); Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1607 del 19/09/1970 (Rv. 347518 - 01); Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3168 del 03/10/1969 (Rv. 343145 - 01) e non constano precedenti contrari. 5.2.1 Ne consegue che la questione, pur sollevata d'ufficio e pur trattata dalle parti con argomenti invero eccentrici, rispetto alla centralità del principio già visto, dovrà avere soluzione positiva per l' e ciò in base alle precedenti ragioni, alle CP_1 quali la Corte ritiene doveroso aderire. Pertanto, l'appello è procedibile. 5.3 Quanto alla validità della notificazione dell'atto di citazione in riassunzione effettuata alla persona fisica, che l' ritiene non validamente avvenuta, occorre CP_1 osservare quanto segue.
La notificazione dell'atto di citazione in riassunzione è stata effettuata a mani di persona dichiaratasi moglie convivente dell'appellato. Tale notifica Controparte_7 va, contrariamente all'avviso di parte riassumente, ritenuta valida in quanto l'Ufficiale Giudiziario all'indirizzo indicato dal richiedente nell'attività di notificazione ha attestato che l'atto risulta ricevuto da persona dichiaratasi moglie convivente, con tutte le ricadute poste dall'art. 2700 cc. Quindi, poiché la notificazione deve ritenersi avvenuta nelle mani della moglie convivente, la notifica ed il suo procedimento devono ritenersi validi, pagina 5 di 8 con la conseguenza che l' eventuale imprecisione attribuibile all'Ufficiale procedente circa la non corretta indicazione del cognome deve ritenersi aspetto facilmente giustificabile e superabile, con la diversità della lingua e la complessità del cognome, che peraltro differirebbe solo nell'ultima consonante ”k” ( in luogo CP_7 dell'esatta “h” ( , aspetto ininfluente. È evidente, quindi, come sia CP_2 assolutamente ragionevole opinare come l'Ufficiale Giudiziario, considerate le risultanze anagrafiche, possa aver commesso un semplice errore materiale nella ritrascrizione del cognome, dovuto ragionevolmente alla difficoltà linguistica del medesimo. Ciò sia detto ad abundatiam, perché il cognome indicato dall'Ufficiale Giudiziario è quello della moglie, che ben potrebbe essere proprio quello trascritto. Sul punto specifico, del resto, la Compagnia non ha inteso sollevare alcuna contestazione.
5.3.1 Consegue a quanto detto che l'istanza dell' di concessione di un CP_8 termine per provvedere alla rinnovazione della notifica per una non corretta esecuzione della stessa all'appellato resta del tutto ininfluente, in quanto assorbita dalle CP_2 ragioni appena enunciate. Occorre così passare all'esame del merito.
6. L'appello è infondato. Come noto, e non seriamente contestabile, questa Corte deve partire dal principio di diritto posto dalla Suprema Corte, in precedenza già riferito, e che vede fondato il diritto dell' a ripetere le somme già corrisposte all'infortunato, somme che non CP_1 sono oggetto di contestazione sia in relazione a quanto corrisposto dalla Compagnia al lavoratore danneggiato da sinistro stradale sia in relazione al dovuto all'Ente, assicuratore dell'infortunio in itinere. A ciò consegue che le difese oggi proposte dalla Compagnia, unicamente tendenti a svalutare la correttezza del principio di diritto, al quale il Giudice del rinvio non può che attenersi, restano argomenti non dirimenti. Infatti, questa Corte non può sindacare se quelle “….statuizioni….. con riferimento alla condotta tenuta da ” “siano da ritenersi errate” e che “…..a nulla possa CP_9 valere la circostanza che il danneggiato, né il suo legale, non abbiano dato alcuna risposta all'espressa richiesta rivoltagli da in merito all'esistenza di CP_6 diritti di natura previdenziale.” o che “…..il mero silenzio del danneggiato la metterebbe nella condizione di non poter adempiere alla propria obbligazione” ed infine che “…quindi, anche qualora rimanga in silenzio, la Compagnia possa legittimamente procedere alla liquidazione del danno. A quanto sopra si aggiunga come l'art. 142 comma 2 C.d.A. non preveda, in alcuna sua parte, un obbligo in capo all'assicuratore della responsabilità civile di interpellare l'istituto in caso di silenzio del pagina 6 di 8 danneggiato. Alla luce di tutto quanto sopra non vi è chi non veda come da parte di non vi sia stata alcuna violazione o falsa applicazione dell'art. 142 C.d.A. di CP_4 talché le domande avanzate da andranno necessariamente rigettate.” (Cfr. CP_1 comparsa in riassunzione pag. 3, enfasi propria all'originale). Pertanto, essendo mancata ogni contestazione sull'an e sul quantum della domanda di ripetizione delle somme azionate dall' e nella altrettanto pacifica CP_1 circostanza che esse sono state, non solo, comprovate in base a precisi conteggi, ma anche risultano inferiori all'ammontare del danno civilistico come liquidato dalla stessa Compagnia, pari ad €. 51.865,00 a titolo di integrale risarcimento dei danni alla persona, la decisione di prime cure non può che essere fatta propria anche da questa Corte, dal momento che ha condannato la Compagnia al pagamento del complessivo importo di €. 19.096,60, oltre interessi dal 26.01.2007 e l'infortunato/assistito a manlevare la CP_1
Compagnia. 6.1 Deve, infine, darsi atto che, come non contestato, “in esecuzione della sentenza del Tribunale, all'esclusivo fine di evitare ulteriori spese conseguenti ad una azione esecutiva, ma senza prestare acquiescenza alcuna al dictum del Giudice di prime cure, l'Impresa designata provvedeva al pagamento di quanto statuito in favore dell' , ed in particolare dell'importo di euro 22.090,53 a mezzo bonifico bancario CP_1 in data 10.12.2014.”, con la conseguenza che l'obbligazione di rimborso discendente dalla sentenza di prime cure risulta anche adempiuta.
6.2 È, infine, evidente, poi, che quanto eccepito dalla Compagnia ossia che “…….. si evidenzia come il capo della sentenza di primo grado n. 1255/2014 emessa dal Tribunale di Ravenna, in persona della Dott. Annarita Donofrio, in data 20.10.2014, depositata il 22.10.2014, che condanna il Sig. a manlevare la Compagnia CP_2 della somma che la stessa è tenuta a versare ad , deve ritenersi passata in CP_1 giudicato in quanto mai appellata dallo stesso (Cfr. comparsa in CP_2 riassunzione pag. 5), non sia del tutto corretto anche se è certamente tale la richiesta di manleva anche nella presente sede, che pertanto, può ritenersi domanda oggi riproposta in base al complessivo tenore delle difese.
7. Dall'esito complessivo della vicenda, emersa in giudizio, ed in considerazione dell'eccessivo ritardo con il quale l' ha provveduto ad indennizzare il lavoratore CP_1 infortunato e a richiedere il rimborso alla Compagnia assicurativa, così generando quel corto circuito che in buna ma sintetica sostanza ha consentito il pagamento del sinistro da parte del FGVS direttamente al danneggiato, pur compulsato nel fornire informazioni al riguardo ma rimasto silente, nonché in considerazione della relativa novità della vicenda, risolta dalla Corte sulla base di una stretta interpretazione dell'art. 142 CdA, fanno ritenere sussistenti gravi ed eccezionali ragioni per compensare integralmente le pagina 7 di 8 spese di lite tra tutte le parti in relazione a tutte le fasi e gradi di giudizio, in applicazione dell'art. 92 cpc e della pronuncia della C. Cost. n. 77/2018.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio in grado di appello proposto da , disattesa e respinta ogni contraria istanza ed eccezione, così CP_1 provvede: a) Condanna nella qualità di impresa designata per il Fondo Controparte_4 di Garanzia per le Vittime della Strada al pagamento in favore di della somma di CP_1
€. 19.096,00 oltre interessi legali dal 26.01.2027 al saldo, dando atto di quanto evidenziato in motivazione al punto 6.1. b) Condanna a manlevare l' delle Controparte_2 Controparte_4 somme che la stessa è tenuta a versare all in virtù della pronuncia che precede. CP_1
c) Compensa integralmente le spese tra le parti.
Deciso in Bologna il 07.10.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott. Pietro Iovino Dott.ssa Mariacolomba Giuliano
pagina 8 di 8
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Mariacolomba Giuliano Presidente dott. Pietro Iovino Consigliere Relatore dott. Maria Laura Benini Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio di rinvio della causa civile di 2^ Grado iscritta al n. r.g. 559/2024 promossa da:
Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANCINI GIANLUCA e
[...] P.IVA_1 dell'avv. PIRANI TORQUATO ( VIA AMENDOLA 3 40121 BOLOGNA;
C.F._1 elettivamente domiciliato in VIALE LUIGI CARLO FARINI 54 48121 RAVENNA presso il difensore avv. MANCINI GIANLUCA ATTORE IN RIASSUNZIONE (già APPELLATO) contro
C.F. ), contumace. Controparte_2 C.F._2 CONVENUTO IN RIASSUNZIONE (già APPELLATO)
e (C.F. Controparte_3
, contumace P.IVA_2 CONVENUTA IN RIASSUNZIONE (già APPELLATO)
Nonché
(GIA' ) (C.F. ), con il Controparte_4 Controparte_5 P.IVA_3 patrocinio dell'avv. CANIATO RICCARDO, elettivamente domiciliato in VIA DE' ROMEI 7 FERRARA presso il difensore avv. CANIATO RICCARDO
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE (già APPELLANTE)
pagina 1 di 8
AD OGGETTO: RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRO STRADALE – SURROGA – CP_1
PAGAMENTO SOMME IN GRADO DI APPELLO – GIUDIZIO DI RINVIO IN GRADO DI
APPELLO
CONCLUSIONI PRECISATE ALL'UDIENZA DEL 26.11.2024:
Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza a trattazione scritta ex art. 127 ter cpc e pertanto:
APPELLANTE << “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, dato atto e accertato che l' , Sede di CP_1
Ravenna, ha erogato al Sig. in seguito all'infortunio-sinistro per cui è causa Controparte_2 prestazioni per Euro 19.096,09, salvo miglior conteggio, e rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data delle erogazioni al saldo;
dichiarata la responsabilità civile provata, presunta o anche solo concorsuale dei convenuti, in ordine al sinistro de quo;
determinato il danno civilisticamente risarcibile in capo all'Assicurato suddetto a seguito delle lesioni così patite;
condannare i CP_1 convenuti in solido al pagamento in favore dell' ut supra, della complessiva somma dovuta in CP_1 relazione alle componenti del danno civilistico di spettanza dell' , con interessi e rivalutazione CP_1 sulle somme così riconosciute dal dì dell'illecito al saldo effettivo. Con sentenza esecutiva e con vittoria di spese, onorari e compensi di lite. >>
APPELLATO << Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis Nel merito in via principale Confermare integralmente la sentenza n. 1385/2021 emessa dalla Corte d'Appello di Bologna in data 04.06.2021, con vittoria di spese competenze e onorari di tutti i gradi di giudizio.>>
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con sentenza del Tribunale di Ravenna, Sezione Civile, n. 1255 del 20 ottobre 2014 veniva rigettata l'eccezione di prescrizione della parte convenuta CP_6
(poi divenuta ) e veniva accolta la domanda di rivalsa, anche in
[...] CP_4 surroga ex art. 1916 cc, dell' con conseguente condanna della CP_1 CP_5
a pagare le somme già liquidate per le prestazioni di legge ex T.U. 1124 del 1965, analiticamente descritte nell'attestato di costo, da al e condanna CP_1 CP_2 di quest'ultimo a manlevare la Compagnia dal pagamento delle somme dovute all' , compensando le spese. CP_1
La sentenza era intervenuta in relazione ad un sinistro stradale, che vedeva come danneggiato, a seguito di infortunio sul lavoro in itinere, il e quale CP_2
Compagnia assicurativa la quale impresa designata per il Fondo di CP_5
pagina 2 di 8 Garanzia per le Vittime della Strada (FGVS), essendo il primo rimasto vittima di sinistro stradale, quando, al ritorno a casa dal lavoro a bordo della sua bicicletta, era investito da un'autovettura rimasta ignota, fatti accaduti in data 31.05.2004 in Via Trieste (RA). 2. Avverso la suddetta sentenza, contumaci il e la , CP_2 CP_3 proponeva appello la società assicuratrice, divenuta Controparte_4
(anche solo , resisteva l' . CP_4 CP_1
Con sentenza, resa in data 4/06/2021, n. 1385/2021, la Corte d'appello di Bologna, in accoglimento dell'appello proposto dalla e in riforma della CP_4 decisione di primo grado, rigettava la domanda proposta dall' . A fondamento CP_1 della decisione assunta, la Corte rilevava come l nella qualità spiegata, CP_4 avesse provveduto, prima ancora che l' agisse in surrogazione per il rimborso CP_1 delle somme corrisposte in favore del a indennizzare integralmente CP_2 quest'ultimo, con la conseguente estinzione del diritto di credito del lavoratore nel quale l' aveva inteso surrogarsi. CP_1
3. Avverso la sentenza d'appello, l' proponeva ricorso per la sua cassazione CP_1 sulla base di due motivi d'impugnazione; resisteva con controricorso. CP_4
La Suprema Corte con ordinanza n. 36557/2003 del 14.11.2023 cassava la decisione di questa Corte territoriale con rinvio alla stessa. In sintesi, in accoglimento del primo motivo, assorbito il secondo, osservava come, richiamato il testo dell'art. 142 d.lgs. n. 209/2005, << ……dall'applicazione di tale disciplina deriva che, nel caso di specie, l'assicuratore del responsabile civile nella qualità di impresa CP_4 indicata dal FVGS) non avrebbe mai potuto corrispondere alcunché al lavoratore infortunato prima di munirsi dell'attestazione, da parte di quest'ultimo, della mancata fruizione delle prestazioni assicurative dell' : la circostanza che abbia CP_1 CP_4 provveduto a corrispondere l'indennità al lavoratore nonostante la mancanza di tale attestazione (mancanza asseverata dalla stessa corte territoriale: cfr. pag. 4 della sentenza impugnata), rende la compagnia assicuratrice responsabile nei confronti dell' per il proprio imprudente comportamento, con la conseguente inopponibilità CP_1 all' dell'avvenuto pagamento dell'indennità corrisposta al lavoratore infortunato;
CP_1 ne deriva l'erroneità della decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto opponibile all' l'avvenuto pagamento, da parte della compagnia assicuratrice, CP_1 dell'indennità in favore del lavoratore infortunato, nonostante quest'ultimo non avesse fornito alcuna risposta alla precedente richiesta, da parte della compagnia assicuratrice, circa la fruizione o meno di prestazioni assicurative da parte dell' ;>>. CP_1
4. Con atto di citazione, notificato a tutte le controparti in data 29.03.2024, l' riassumeva la causa, introducendo il presente giudizio di rinvio. CP_1 pagina 3 di 8 La Corte, rinviata la causa per la produzione della notificazione al CP_2 alla successiva udienza del 08.10.2024, sollevava d'ufficio la questione della tardiva iscrizione della causa al ruolo, e senza alcuna ulteriore attività, dichiarata la contumacia della e del precisate le conclusioni come riferite in epigrafe, CP_3 CP_2 tratteneva la causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella estensione massima.
5. L'appello è procedibile. Secondo il combinato disposto dagli art. 347 e 165 cpc l'appellante deve costituirsi entro dieci giorni dalla notificazione dell'appello, pena l'improcedibilità dell'impugnazione sancita dall'art. 348, 1^ co., cpc. Nello specifico tutte le citazioni sono state notificate in data 29.03.2024, quelle alle due società a mezzo PEC, quella alla persona fisica a mezzo Ufficiale Giudiziario a mani della moglie presso l'indirizzo individuato dal medesimo appellante e ciò dopo ricerche anagrafiche, come dallo stesso allegato. Si è costituita la sola mentre CP_4 la e il sono rimasti e sono stati dichiarati, contumaci. CP_3 CP_2
La costituzione dell'appellante è avvenuta all'atto della iscrizione a ruolo in data 09.04.2024, e, quindi, oltre il termine di gg. 10 previsto dall'art. 165 cpc, aspetto questo pacifico tra le parti. 5.1 Nella fattispecie de qua la Suprema Corte ha ritenuto che <Fermo restando quanto sopra indicato, occorre osservare che la nota di iscrizione a ruolo costituisce un adempimento sostanzialmente amministrativo, che, in difetto di una esplicita previsione normativa, non incide sulla tempestività o ritualità dell'instaurazione della lite avvenuta secondo il rito applicabile (che, per il giudizio di rinvio, conseguente ad una pronuncia cassatoria di questa Corte, è pur sempre l'atto di citazione ex 392 c.p.c.). D'altronde e in via assolutamente dirimente, deve osservarsi "che l'istituto dell'improcedibilità dell'appello non sia applicabile al giudizio di rinvio è principio fermo in giurisprudenza se si considera che fu enunciato da questa Corte a sezioni unite nella sentenza n. 864 del 1954 ed è stato poi ognora ribadito. E per condividerlo basta la semplice ma fondamentale riflessione che l'improcedibilità dell'appello comporta il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, mentre un tal effetto è inconcepibile rispetto alla sentenza di primo grado riformata in appello essendo la stessa ormai definitivamente c(a)duta (arg. dall'art. 393 c.p.c.), senza dunque possibilità di reviviscenza a seguito della cassazione della sentenza di secondo grado" (così, testualmente, Cass. n. 11881/1993). Pertanto, inutilmente si disquisisce sulla tardività dell'iscrizione a ruolo dell'atto introduttivo del giudizio di rinvio, perché quella, ove pure sussistesse, non avrebbe mai quale conseguenza l'improcedibilità del giudizio di stesso, quando - come nella specie è pagina 4 di 8 avvenuto - la sentenza cassata aveva a sua volta riformato, eliminandola dal mondo del diritto, la sentenza di primo grado. E, d'altra parte, l'art. 393 c.p.c. commina l'estinzione del giudizio di rinvio (e, con essa, dell'intero giudizio) soltanto in caso di tardività della riassunzione;
e, cioè, soltanto nel caso in cui la riassunzione sia avvenuta dopo il termine di tre mesi dalla pubblicazione della sentenza cassatoria con rinvio, stabilito dall'art. 392 comma 1 c.p.c. ciò che non può che riferirsi alla riassunzione strettamente intesa e, cioè, alla notificazione dell'atto a tal fine necessario e non anche alla sua iscrizione a ruolo. In estrema sintesi, il giudizio di appello, svoltosi in fase di rinvio, era procedibile (non perché vi era stata tempestiva iscrizione a ruolo, come sostenuto dalla corte di rinvio, ma, così correggendosene la motivazione) perché l'istituto dell'improcedibilità dell'appello non è applicabile al giudizio di rinvio, nessuna conseguenza risultando collegata alla sua tardiva iscrizione a ruolo.>> ( Cfr. Cass civile sez. III 17/06/2025 n.16211). Questa decisione ha dato vita al seguente principio di diritto <Al fine di instaurare il giudizio di rinvio conseguente ad una pronuncia cassatoria della Suprema Corte, costituendo quest'ultimo un autonomo giudizio, è necessario che il cancelliere riattivi il processo ma l'attore in riassunzione non è tenuto ad alcun onere di deposito della nota di iscrizione a ruolo.>> (Cfr. idem Rv. 674996 - 02). In precedenza risultano conformi le pronunce resa da Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11881 del 01/12/1993 (Rv. 484566 - 01); Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1607 del 19/09/1970 (Rv. 347518 - 01); Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3168 del 03/10/1969 (Rv. 343145 - 01) e non constano precedenti contrari. 5.2.1 Ne consegue che la questione, pur sollevata d'ufficio e pur trattata dalle parti con argomenti invero eccentrici, rispetto alla centralità del principio già visto, dovrà avere soluzione positiva per l' e ciò in base alle precedenti ragioni, alle CP_1 quali la Corte ritiene doveroso aderire. Pertanto, l'appello è procedibile. 5.3 Quanto alla validità della notificazione dell'atto di citazione in riassunzione effettuata alla persona fisica, che l' ritiene non validamente avvenuta, occorre CP_1 osservare quanto segue.
La notificazione dell'atto di citazione in riassunzione è stata effettuata a mani di persona dichiaratasi moglie convivente dell'appellato. Tale notifica Controparte_7 va, contrariamente all'avviso di parte riassumente, ritenuta valida in quanto l'Ufficiale Giudiziario all'indirizzo indicato dal richiedente nell'attività di notificazione ha attestato che l'atto risulta ricevuto da persona dichiaratasi moglie convivente, con tutte le ricadute poste dall'art. 2700 cc. Quindi, poiché la notificazione deve ritenersi avvenuta nelle mani della moglie convivente, la notifica ed il suo procedimento devono ritenersi validi, pagina 5 di 8 con la conseguenza che l' eventuale imprecisione attribuibile all'Ufficiale procedente circa la non corretta indicazione del cognome deve ritenersi aspetto facilmente giustificabile e superabile, con la diversità della lingua e la complessità del cognome, che peraltro differirebbe solo nell'ultima consonante ”k” ( in luogo CP_7 dell'esatta “h” ( , aspetto ininfluente. È evidente, quindi, come sia CP_2 assolutamente ragionevole opinare come l'Ufficiale Giudiziario, considerate le risultanze anagrafiche, possa aver commesso un semplice errore materiale nella ritrascrizione del cognome, dovuto ragionevolmente alla difficoltà linguistica del medesimo. Ciò sia detto ad abundatiam, perché il cognome indicato dall'Ufficiale Giudiziario è quello della moglie, che ben potrebbe essere proprio quello trascritto. Sul punto specifico, del resto, la Compagnia non ha inteso sollevare alcuna contestazione.
5.3.1 Consegue a quanto detto che l'istanza dell' di concessione di un CP_8 termine per provvedere alla rinnovazione della notifica per una non corretta esecuzione della stessa all'appellato resta del tutto ininfluente, in quanto assorbita dalle CP_2 ragioni appena enunciate. Occorre così passare all'esame del merito.
6. L'appello è infondato. Come noto, e non seriamente contestabile, questa Corte deve partire dal principio di diritto posto dalla Suprema Corte, in precedenza già riferito, e che vede fondato il diritto dell' a ripetere le somme già corrisposte all'infortunato, somme che non CP_1 sono oggetto di contestazione sia in relazione a quanto corrisposto dalla Compagnia al lavoratore danneggiato da sinistro stradale sia in relazione al dovuto all'Ente, assicuratore dell'infortunio in itinere. A ciò consegue che le difese oggi proposte dalla Compagnia, unicamente tendenti a svalutare la correttezza del principio di diritto, al quale il Giudice del rinvio non può che attenersi, restano argomenti non dirimenti. Infatti, questa Corte non può sindacare se quelle “….statuizioni….. con riferimento alla condotta tenuta da ” “siano da ritenersi errate” e che “…..a nulla possa CP_9 valere la circostanza che il danneggiato, né il suo legale, non abbiano dato alcuna risposta all'espressa richiesta rivoltagli da in merito all'esistenza di CP_6 diritti di natura previdenziale.” o che “…..il mero silenzio del danneggiato la metterebbe nella condizione di non poter adempiere alla propria obbligazione” ed infine che “…quindi, anche qualora rimanga in silenzio, la Compagnia possa legittimamente procedere alla liquidazione del danno. A quanto sopra si aggiunga come l'art. 142 comma 2 C.d.A. non preveda, in alcuna sua parte, un obbligo in capo all'assicuratore della responsabilità civile di interpellare l'istituto in caso di silenzio del pagina 6 di 8 danneggiato. Alla luce di tutto quanto sopra non vi è chi non veda come da parte di non vi sia stata alcuna violazione o falsa applicazione dell'art. 142 C.d.A. di CP_4 talché le domande avanzate da andranno necessariamente rigettate.” (Cfr. CP_1 comparsa in riassunzione pag. 3, enfasi propria all'originale). Pertanto, essendo mancata ogni contestazione sull'an e sul quantum della domanda di ripetizione delle somme azionate dall' e nella altrettanto pacifica CP_1 circostanza che esse sono state, non solo, comprovate in base a precisi conteggi, ma anche risultano inferiori all'ammontare del danno civilistico come liquidato dalla stessa Compagnia, pari ad €. 51.865,00 a titolo di integrale risarcimento dei danni alla persona, la decisione di prime cure non può che essere fatta propria anche da questa Corte, dal momento che ha condannato la Compagnia al pagamento del complessivo importo di €. 19.096,60, oltre interessi dal 26.01.2007 e l'infortunato/assistito a manlevare la CP_1
Compagnia. 6.1 Deve, infine, darsi atto che, come non contestato, “in esecuzione della sentenza del Tribunale, all'esclusivo fine di evitare ulteriori spese conseguenti ad una azione esecutiva, ma senza prestare acquiescenza alcuna al dictum del Giudice di prime cure, l'Impresa designata provvedeva al pagamento di quanto statuito in favore dell' , ed in particolare dell'importo di euro 22.090,53 a mezzo bonifico bancario CP_1 in data 10.12.2014.”, con la conseguenza che l'obbligazione di rimborso discendente dalla sentenza di prime cure risulta anche adempiuta.
6.2 È, infine, evidente, poi, che quanto eccepito dalla Compagnia ossia che “…….. si evidenzia come il capo della sentenza di primo grado n. 1255/2014 emessa dal Tribunale di Ravenna, in persona della Dott. Annarita Donofrio, in data 20.10.2014, depositata il 22.10.2014, che condanna il Sig. a manlevare la Compagnia CP_2 della somma che la stessa è tenuta a versare ad , deve ritenersi passata in CP_1 giudicato in quanto mai appellata dallo stesso (Cfr. comparsa in CP_2 riassunzione pag. 5), non sia del tutto corretto anche se è certamente tale la richiesta di manleva anche nella presente sede, che pertanto, può ritenersi domanda oggi riproposta in base al complessivo tenore delle difese.
7. Dall'esito complessivo della vicenda, emersa in giudizio, ed in considerazione dell'eccessivo ritardo con il quale l' ha provveduto ad indennizzare il lavoratore CP_1 infortunato e a richiedere il rimborso alla Compagnia assicurativa, così generando quel corto circuito che in buna ma sintetica sostanza ha consentito il pagamento del sinistro da parte del FGVS direttamente al danneggiato, pur compulsato nel fornire informazioni al riguardo ma rimasto silente, nonché in considerazione della relativa novità della vicenda, risolta dalla Corte sulla base di una stretta interpretazione dell'art. 142 CdA, fanno ritenere sussistenti gravi ed eccezionali ragioni per compensare integralmente le pagina 7 di 8 spese di lite tra tutte le parti in relazione a tutte le fasi e gradi di giudizio, in applicazione dell'art. 92 cpc e della pronuncia della C. Cost. n. 77/2018.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio in grado di appello proposto da , disattesa e respinta ogni contraria istanza ed eccezione, così CP_1 provvede: a) Condanna nella qualità di impresa designata per il Fondo Controparte_4 di Garanzia per le Vittime della Strada al pagamento in favore di della somma di CP_1
€. 19.096,00 oltre interessi legali dal 26.01.2027 al saldo, dando atto di quanto evidenziato in motivazione al punto 6.1. b) Condanna a manlevare l' delle Controparte_2 Controparte_4 somme che la stessa è tenuta a versare all in virtù della pronuncia che precede. CP_1
c) Compensa integralmente le spese tra le parti.
Deciso in Bologna il 07.10.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott. Pietro Iovino Dott.ssa Mariacolomba Giuliano
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