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Sentenza 19 agosto 2025
Sentenza 19 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 19/08/2025, n. 636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 636 |
| Data del deposito : | 19 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Civile
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, composto dai sig.ri
Magistrati:
- Dott. Marcello Buscema Presidente rel. est.
- Dott. Fabrizio Fanfarillo Giudice
- Dott.ssa Roberta Bisogno Giudice
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 2021/2023, proposta da:
- Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Daniele Colasanti, presso il cui studio in Frosinone, via G. Verdi n. 185 e elettivamente domiciliato, giusta procura alle liti in atti
RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI
- CP_1
rappresentata e difesa dall'avv. Tamara Pulciani, presso il cui studio in
Frosinone, via Vittorio Valle n. 4 e elettivamente domiciliata, giusta procura alle liti in atti
RESISTENTE con l'intervento del P.M. in sede
OGGETTO: Ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI CONGIUNTE: come da verbale di udienza del 29/07/2025
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 - Con ricorso del 11/08/2023, ha chiesto la modifica delle Parte_1
condizioni sancite nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 258/2020 del 25/03/2020, emessa nel giudizio dinanzi l'intestato Tribunale R.G. n. 2313/2016, parzialmente riformata dalla Corte
d'Appello di Roma con la sentenza n. 5202/2022 del 28/07/2022, emessa nel giudizio R.G. n. 3878/2020.
2 – In particolare, il ricorrente, allegando che la sua situazione economica era peggiorata (avendo subito una contrazione del reddito lavorativo, stipulato un mutuo per l'acquisto dell'appartamento dove svolgeva la professione ed avuto un altro figlio dalla relazione con l'attuale compagna convivente) e che, al contrario, la era diventata economicamente autosufficiente (potendo CP_1
godere di una retribuzione mensile), chiedeva la revisione dell'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed , mediante riduzione Per_1 Per_2
della somma da versare mensilmente ad €400,00 e la revoca dell'assegno divorzile in favore della resistente.
3 - Si costituiva in giudizio , la quale istava per il rigetto delle CP_1
avverse domande, non essendovi stato mutamento significativo nella sua condizione economica, percependo mensilmente l'esigua somma di €260,00 e non avendo subito il ricorrente alcuna diminuzione di reddito.
4 - Nel corso del giudizio, venivano sentite le parti ed, all'esito del deposito di note autorizzate, venivano pronunciati i provvedimenti provvisori ed urgenti, con ordine di deposito della documentazione contabile di cui all'art. 473-bis.16
c.p.c.. 5 - All'udienza del 29/07/2025, le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo alle condizioni depositate in atti il 24\07\2025, delle quali veniva data lettura, chiedendo al Tribunale di farle proprie, con compensazione delle spese e ricezione da parte della di assegno circolare. CP_1
6 – Infine, in pari data, le parti depositavano telematicamente il summenzionato accordo sottoscritto.
7 - Rimessa la causa al Collegio dal relatore Presidente, il Tribunale ritiene che nulla osta all'accoglibilita delle domande congiunte espresse dalle parti, le quali hanno convertito il rito da giudiziale a consensuale, stabilendo quanto segue:
“ 2. Responsabilità genitoriale - mantenimento dei figli – diritti di visita - I genitori si impegnano a curare la crescita educativa, scolastica e religiosa dei figli e, più in generale, a curane il benessere, seguendone le naturali inclinazioni. I genitori si impegnano a crescere i figli nel rispetto reciproco. Il
Sig. si obbliga a versare la somma di € 400,00 mensili (€ Parte_1
200,00 per ciascun figlio), a titolo di mantenimento per i figli oggi minori e entro il 5 di ogni mese mediante bonifico Persona_3 Persona_4
bancario all'IBAN che sarà comunicato dalla Sig.ra vaglia postale o altra CP_1
equipollente, con successivo adeguamento annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie sanitarie, scolastiche e ricreative documentate e ed in ogni caso previamente concordate, sostenute dal genitore collocatario nell'interesse della prole, secondo quanto stabilito dal Protocollo per il mantenimento e le spese dei minori nei giudizi di separazione e divorzio in uso presso il Tribunale di
Frosinone dell'agosto 2017 e, per quanto non ivi previsto, dalle linee guida stabilite dal Consiglio Nazionale Forense il 27/11/2017; Quanto ai diritti di visita del Sig. è facoltà dello stesso di disporne secondo quanto Parte_1
sancito nella sentenza del Tribunale di Frosinone n. 258/2020 pubbl. 25 03 2020 nel procedimento RG 2313/2016, per come parzialmente riformata con sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 5202/2022 pubblicata il 28 luglio
2022 nell'ambito del procedimento R.G. n. 3878/2022;
3. Assegno divorzile - Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e per tanto nessun assegno divorzile è disposto per l'una a favore dell'altra;
4. Transazione per inadempimenti pregressi - Rilevandosi una pregressa inadempienza del Sig. nel versamento degli assegni di Parte_1
mantenimento che ammonta a giugno 2025 della somma complessiva di €
117.488,00 s.e.&o., a completa tacitazione di tale somma e comunque di ogni pregressa pretesa, relativa a capitale, interessi e spese, il Sig. Parte_1
corrisponde alla Sig.ra , che accetta, la somma di € 38.000,00 CP_1
(euro trentottomila/00), che verrà versata come segue:
- la somma di € 3.200,00 (euro tremiladuecento/00) al momento della sottoscrizione del presente accordo;
- la restante somma di € 35.000,00 (euro trentacinquemila/00) in rate mensili costanti di € 300,00 (trecento/00), per 116 rate a partire dal giorno 5 del mese seguente alla sottoscrizione del presente accordo;
5. Facoltà di estinzione anticipata – Entro cinque anni dalla data di sottoscrizione del presente accordo, e comunque non oltre la rata n° 58, è facoltà del Sig. estinguere l'intero debito di cui al punto 4., Parte_1
ancora residuo, mediante pagamento in unica soluzione con uno sconto di €
5.000,00 (cinquemila/00). Laddove, ad esempio, esercitasse tale facoltà dopo il pagamento della rata n° 58, verserà in unica soluzione la somma di €
12.400,00 (dodicimilaquattrocento/00), in luogo delle residue 58 rate;
6. Collaborazione per cancellazione trascrizioni – Al saldo del dovuto, come stabilito ai punti 4. e 5. della presente scrittura la Sig.ra si CP_1
impegna a concedere l'assenso alla cancellazione delle trascrizioni dei titoli a suo favore sui beni del Sig. . Altresì, nelle more Parte_1 dell'adempimento di quanto previsto ai punti 4. e 5. della presente scrittura, in caso di alienazione a terzi dei beni del Sig. , ancora oggetto Parte_1
di trascrizioni pregiudizievoli, La Sig.ra si impegna, senza dover CP_1
sopportare alcun costo, a prestare il consenso per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli innanzi al Notaio scelto dal Sig. per Parte_1
la compravendita, al fine di permettere allo stesso il saldo delle somme ancora dovute come concordate nella presente scrittura. Salva la facoltà del Sig.
di una diversa modalità per il saldo contestuale all'assenso Parte_1
alla cancellazione, parte della somma corrisposta dall'acquirente a titolo di prezzo, pari all'importo necessario a saldare integralmente il debito residuo derivante dal presente accordo, sarà, contestualmente alla compravendita, versata direttamente alla Sig.ra dallo stesso Notaio rogante a cui CP_1
sarà conferito apposto mandato irrevocabile.
7. Transazione generale - Con la sottoscrizione del presente accordo le parti si danno reciprocamente atto di transigere ogni rapporto, ragione, pretesa ed azione, di qualsiasi natura, nonché ogni pretesa di natura economica derivante dai seguenti procedimenti, le cui questioni si intendono, per quanto disponibile, transatte e abbandonate:
A) Corte d'Appello di Roma – appello avverso la sentenza n. 173/2022 resa nel procedimento penale n. 4164/2016 R.G.N.R. e n. 2087/2019 R.G. Trib. emessa dal Tribunale di Frosinone (Giud. Quadrino);
B) Sentenza n. 202/2023 del 13/02/2023 del Tribunale di Frosinone resa nel giudizio R.G. 2388/2019 (Revocatoria – Giud. Bisogno);
C) Corte d'Appello di Roma – appello avverso la sentenza n. 1219/2024 resa nel procedimento penale n. 1904/2018 R.G.N.R. e n. 146/2021 R.G. Trib. emessa dal Tribunale di Frosinone (Giud. Palmieri)
D) Sentenza n. 1019/2020 depositata 30 12 2020 – R.A.C. 171/2017, CRON
4647/2020, REP 4/2021 del Giudice di Pace di Frosinone (Giud. Taormina) 8. Clausola risolutiva espressa – Ai sensi dell'art. 1456 c.c., nell'ipotesi in cui il
Sig. non versi nei termini indicati le somme di cui al presente accordo Pt_1
al punto 4. e salvo quanto previsto al punto 5., lo stesso si intenderà risolto di diritto, con conseguente diritto della Sig.ra di azionare il maggior credito CP_1
ritenuto dovuto e di trattenere le somme già incassate a titolo di acconto;
9. Effetti liberatori – Con il pieno adempimento degli obblighi assunti con il presente accordo, le parti nulla avranno più reciprocamente a pretendere per quanto in esso previsto, ad esclusione delle somme dovute a titolo di mantenimento ordinario e straordinario, per i figli ed di cui al Per_1 Per_2
punto 2. del presente accordo;
10. Spese legali - Le spese legali di ciascun procedimento si intendono compensate tra le parti, che provvederanno ognuna al pagamento del compenso del proprio difensore;
11. Natura non novativa – Il presente accordo non ha valore novativo delle obbligazioni tra le parti;
12. Foro competente - Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione o esecuzione del presente accordo sarà competente in via esclusiva il Foro di
Frosinone”.
6 - Le spese di lite vanno compensate, trattandosi di modifica delle condizioni del divorzio richiesta congiuntamente dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Frosinone, definitivamente pronunciando sul ricorso in oggetto, dispone la modifica delle condizioni sancite nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 258/2020 del 25/03/2020, emessa nel giudizio dinanzi l'intestato Tribunale R.G. n. 2313/2016, parzialmente riformata dalla
Corte d'Appello di Roma con la sentenza n. 5202/2022 del 28/07/2022, emessa nel giudizio R.G. n. 3878/2020, alle condizioni di cui all'accordo sottoscritto dai coniugi il 29\07\2025, come trascritto in motivazione. Spese di lite compensate.
Così deciso in Frosinone, il 19 agosto 2025
Il Presidente relatore
Dott. Marcello Buscema