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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 23/07/2025, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 744/2023
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Civile per i Minorenni
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente
dott. Antonella Allegra Consigliere
dott. Luisa Poppi Consigliere Relatore
dott. Baldassare Aldo Chiofalo Consigliere onorario dott. Elisa Comandini Consigliere onorario ha pronunciato il seguente
DECRETO
Nel procedimento camerale in grado di appello iscritto al n. r.g.v. 744/2023 promosso da:
(AMMISSIONE PSS DELIBERA COA 09/05/2023) con il patrocinio TE dell'avv. DE RONZO FABIOLA con domicilio in VIA GOITO N.11 40100 BOLOGNA
APPELLANTE
con l'intervento della
PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI
BOLOGNA
Avente ad oggetto: reclamo avverso il decreto definitivo n. cron. 47/23 depositato il 12.1.2023 che ha pronunciato la decadenza di e dalla responsabilità genitoriale CP_1 TE
sul figlio minore . Persona_1
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Annullare il provvedimento di revoca della responsabilità genitoriale della sig.ra
e ADOTTARE I PROVVEDIMENTI Parte_2 CONVENIENTI EX ART. 333 c.c. a tutela del minore, dando mandato al servizio sociale competente per territorio di avviare se non ancora avviati incontri con la madre, mantenendo lo stesso collocato presso gli zii materni con eventuale vigilanza del servizio sociale competente per territorio.”
Per il Procuratore Generale: “Si conclude per il rigetto del reclamo”.
pagina 1 di 4 OSSERVA
Con decreto n. 47/2023 del 9 gennaio 2023, pubblicato il 12 gennaio 2023, su ricorso presentato dal PM ai sensi degli artt. 333 e 336 c.c., il Tribunale per i Minorenni di Bologna ha dichiarato il non luogo a provvedere sullo stato di abbandono del minore , nato a [...] il [...], figlio di Persona_1 e Con il medesimo provvedimento il Giudice di primo grado ha CP_1 TE pronunciato la decadenza dei genitori dalla responsabilità genitoriale, in tal modo sostanIAlmente confermando quanto già deciso con decreto provvisorio del 23.09.2019 e nel precedente procedimento V.G. n 1232/2014. Infine, il Tribunale per i Minorenni nominava il responsabile del Servizio Sociale territorialmente competente quale tutore provvisorio attribuendogli il compito di collocare il minore in affido giudiIAle presso gli zii materni ( -sorella della madre del minore- ed il marito Controparte_2
. Persona_2 Nel corso del primo grado del giudizio veniva disposta una CTU “al fine di valutare le risorse accuditive, educative ed affettive della madre e degli zii materni del minore”, all'esito della quale con relazione finale del 05.11.2022 il CTU esprimeva “parere favorevole al trasferimento del giovane
presso gli zii materni” e suggeriva che “il ragazzo possa trasferirsi presso i familiari nel più Per_3 breve tempo possibile, sia per dare finalmente stabilità alla sua giovane vita, sia per potersi inserire quanto prima nel contesto scolastico”; di contro, il CTU riteneva che la figura materna non avesse “le risorse fisiche e psichiche per poter affrontare le difficoltà che crescere un bambino così provato comporta. Neppure potrebbe offrirgli un contesto stabile, solido e sereno, non avendo ella stessa trovato ancora un equilibrio psicologico” pertanto, nonostante il suo “sentimento d'amore verso i figli” e nonostante “non risulti abbandonica” o “genitore anafettivo”, a causa della sua fragilità veniva considerata figura “non contemplabile” e “non idonea” per l'accudimento del minore. Il Tribunale, dunque, motivava la propria decisione adducendo le seguenti circostanze emerse nel corso dell'istruttoria:
- Gli zii materni avevano collaborato con il servizio sociale e si erano dichiarati disponibili ad Per_ accogliere il minore -come, peraltro, avevano già fatto con la sorella ora maggiorenne- ed in Per_ grado di assicurare al minore anche contatti con l'altro fratellino (figlio di altro padre e collocato presso i genitori paterni);
- Entrambi i genitori avevano violato i doveri genitoriali: infatti, non aveva più visto né il padre Per_1 dal 2019, né la madre, la quale aveva da sempre manifestato atteggiamenti di scarso accudimento nei confronti dei figli e dal 2020 non aveva più contattato i Servizi Sociali;
- aveva visitato gli zii materni e la relazione instaurata era positiva, tanto che il minore aveva Per_1 dichiarato di voler tornare da loro presto. Avverso il provvedimento del Tribunale per i Minorenni ha proposto reclamo la sola TE
, madre del minore, assumendo quale unico motivo di impugnazione un'errata valutazione e
[...] carenza di istruttoria in relazione alla disposta revoca della propria responsabilità genitoriale sul figlio. In particolare, lamentava che “si tratta di una valutazione fondata su una TE istruttoria incompleta e soprattutto non attuale, considerato che, nonostante la sig.ra sia Pt_1 seguita dal CSM da molto tempo e segua un percorso di sostegno personale e genitoriale, di tanto non si è inteso acquisire relazioni e conclusioni né aggiornamenti all'attualità” infatti, “grazie alla positiva evoluzione del proprio stato di salute” la reclamante ha ripreso gli incontri con il figlio più piccolo
, il rapporto con la primogenita “ , oramai maggiorenne, è molto Persona_6 Controparte_3 buono”, mentre “il figlio è attualmente presso gli zii materni, chiede di vedere la Persona_1 madre, ma non sono stati ancora avviati né programmati incontri”. Nelle more, su istanza proposta ex art. 473 bis n. 7 c.p.c. da , il Tribunale di Salerno Controparte_2 in funzione di Giudice Tutelare in data 20.02.2025 nominava la IA tutrice del minore . In Persona_1 quella occasione all'udienza il minore dichiarava che “[…] Io vivo con IA da due anni. Prima viveva
pagina 2 di 4 presso di lei anche mia sorella che ora ha 23 anni e vive presso suo padre. Io mi trovo molto bene a casa di mia IA è lei che si occupa ogni giorno di me. Io vorrei che fosse nominata lei come tutrice”. I Servizi Sociali nella relazione del 22.03.2025 hanno rilevato che “il ragazzo è stato accolto dalla famiglia affidataria ed ha imparato tanto da questa esperienza;
il valore della vita creando un rapporto stabile e normale grazie all'impegno vero e profondo degli zii, nonostante i conflitti interiori, nonostante le difficoltà a trovare un suo equilibrio, […] nonostante le inquietudini e le difficoltà legate alla sua fase adolescenIAle”. In merito, alla madre l'assistente sociale dà atto che le interazioni di
“sono poco chiare, si esprime a monosillabi, poco collaborativo nell'eloquio, restio a Per_3 comunicare i suoi dubbi e le sue ansie”, mentre “a detta dei genitori affidatari risulterebbe sempre poco collaborativa, si precisa che per un periodo la sig.ra ha chiuso i contatti con tutto il Pt_1 nucleo familiare d'origine compreso il figlio, ed è ricomparsa senza dare spiegazioni in merito alla sua assenza”. Nel corso dell'udienza del 11/07/2025 la difesa della reclamante ha prodotto copia del decreto definitivo del 24.6.24 con cui il Tribunale per i Minorenni di Bologna ha disposto l'affido esclusivo del figlio minore di al padre, incaricando il servizio sociale Controparte_4 territorialmente competente “Di regolamentare gli incontri con la madre secondo opportunità tempi e modalità rispondenti alle esigenze del minore con facoltà di interromperli se disturbanti per lo stesso”. Il Procuratore Generale, alla predetta udienza, ha espresso parere contrario all'accoglimento del reclamo. All'esito, la Corte si è riservata la decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto del presente giudizio è esclusivamente la pronuncia definitiva di decadenza dalla responsabilità genitoriale della madre di assunta dal Tribunale per Controparte_5 i Minorenni di Bologna con decreto definitivo n. cron. 47/23 depositato il 12.1.2023, posto che è stato dichiarato il non luogo a provvedere sullo stato di abbandono del minore, mentre il padre CP_1 non ha impugnato la decisione.
[...]
Il difensore del minore in primo grado, a cui il reclamo è stato notificato, non si è costituito nel presente procedimento d'appello.
Innanzitutto, si premette che il diverso procedimento relativo al figlio minore assume un Persona_6 valore non dirimente, posto che ben può atteggiarsi la capacità genitoriale in modo diverso per ciascun figlio, oltre tutto dovendosi tener conto che i due minori sono frutto di relazioni diverse, e che i diversi padri diversamente entrano nell'equilibrio di accudimento e crescita dei figli.
In via generale, la pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale rappresenta una misura estrema, che implica una valutazione di non affidabilità del genitore a curare gli interessi del figlio, fondata su fatti concreti, desunti da indizi gravi, precisi e concordanti. Per altro verso, è un provvedimento adottabile qualora la condotta del genitore si traduca in un grave pregiudizio per il minore, dovendo il Giudice di merito esprimere “una prognosi sull'effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo, delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento alla elaborazione, da parte del genitore, di un progetto, anche futuro, di assunzione diretta della responsabilità genitoriale, caratterizzata da cura, accudimento, coabitazione con il minore, ancorché con l'aiuto di parenti o di terzi e avvalendosi dell'intervento dei servizi territoriali” (Cass. Ord. n. 12237 del 09/05/2023).
In questo caso, ciò che emerge nel rapporto tra la reclamante e il figlio è l'incapacità della madre di mantenere con costanza gli impegni assunti e di costituire un affidabile punto di riferimento: dopo il lunghi periodi di sostanIAle abbandono del minore -che hanno costituito lo spunto per l'inizio del pagina 3 di 4 procedimento avanti il Tribunale per i Minorenni- ancora recentemente i servizi sociali di Vietri hanno dato atto dell'assenza di dalla vita di per “un certo periodo” per poi TE Per_1 ricomparire “senza dare spiegazioni”. Per quanto la recente assenza sia probabilmente riferibile alla Per_ ripresa degli incontri con il figlio minore a Bologna, ugualmente tale atteggiamento, protratto negli anni, ha profondamente segnato , il quale appare tuttora molto sofferente (“Con è Per_1 Per_1 stato affrontato il tema della madre e il sentimento di abbandono che ne consegue. è un Per_1 ragazzo che parla poco e quanto si esprime in merito alla madre, le sue interazioni sono poco chiare e si esprime a monosillabili, poco collaborativo nell'eloquio, restio a comunicare i suoi dubbi e le sue ansie” -relazione servizi sociali del 28.3.25-). Dunque, per quanto non sia messo in discussione il sincero sentimento di amore della madre, non appare possibile formulare una prognosi positiva sull'effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo delle capacità e competenze genitoriali di la quale mai ha messo in discussione TE l'opportunità che continui a vivere con la IA , nominata tutrice del minore Per_1 Controparte_2 dal Tribunale di Salerno in data 20.02.2025, dimostratasi idonea ad assicurargli quella stabilità affettiva ed accuditiva di cui il ragazzo necessita.
In tale situazione, tenuto conto del preminente interesse del minore, ritiene la Corte che il reclamo debba essere rigettato.
Pur confermando la decadenza dalla responsabilità genitoriale di la Corte ritiene TE che debba essere comunque assicurato un percorso di avvicinamento della madre al minore secondo le modalità che i servizi sociali attualmente competenti (Comune di Vietri sul Mare -SA-) dovranno predisporre. In particolare, dovrà essere prevista l'organizzazione di due incontri al mese, iniIAlmente con modalità protette, presso i locali del servizio o altri spazi ritenuti idonei, con facoltà di interromperli se disturbanti per il minore, con obbligo di relazione di aggiornamento ogni sei mesi al Giudice tutelare competente.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta il reclamo;
dispone che i servizi sociali competenti (Comune di Vietri sul Mare -SA-) provvedano ad organizzare due incontri tra e la madre al mese, iniIAlmente con modalità protette, presso i locali del servizio CP_6
o altri spazi ritenuti idonei, con facoltà di interromperli se disturbanti per il minore, e con obbligo di relazione di aggiornamento ogni sei mesi al Giudice tutelare competente;
nulla sulle spese.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 11.7.25.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Luisa Poppi dott. Giuseppe De Rosa
pagina 4 di 4
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Civile per i Minorenni
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente
dott. Antonella Allegra Consigliere
dott. Luisa Poppi Consigliere Relatore
dott. Baldassare Aldo Chiofalo Consigliere onorario dott. Elisa Comandini Consigliere onorario ha pronunciato il seguente
DECRETO
Nel procedimento camerale in grado di appello iscritto al n. r.g.v. 744/2023 promosso da:
(AMMISSIONE PSS DELIBERA COA 09/05/2023) con il patrocinio TE dell'avv. DE RONZO FABIOLA con domicilio in VIA GOITO N.11 40100 BOLOGNA
APPELLANTE
con l'intervento della
PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI
BOLOGNA
Avente ad oggetto: reclamo avverso il decreto definitivo n. cron. 47/23 depositato il 12.1.2023 che ha pronunciato la decadenza di e dalla responsabilità genitoriale CP_1 TE
sul figlio minore . Persona_1
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Annullare il provvedimento di revoca della responsabilità genitoriale della sig.ra
e ADOTTARE I PROVVEDIMENTI Parte_2 CONVENIENTI EX ART. 333 c.c. a tutela del minore, dando mandato al servizio sociale competente per territorio di avviare se non ancora avviati incontri con la madre, mantenendo lo stesso collocato presso gli zii materni con eventuale vigilanza del servizio sociale competente per territorio.”
Per il Procuratore Generale: “Si conclude per il rigetto del reclamo”.
pagina 1 di 4 OSSERVA
Con decreto n. 47/2023 del 9 gennaio 2023, pubblicato il 12 gennaio 2023, su ricorso presentato dal PM ai sensi degli artt. 333 e 336 c.c., il Tribunale per i Minorenni di Bologna ha dichiarato il non luogo a provvedere sullo stato di abbandono del minore , nato a [...] il [...], figlio di Persona_1 e Con il medesimo provvedimento il Giudice di primo grado ha CP_1 TE pronunciato la decadenza dei genitori dalla responsabilità genitoriale, in tal modo sostanIAlmente confermando quanto già deciso con decreto provvisorio del 23.09.2019 e nel precedente procedimento V.G. n 1232/2014. Infine, il Tribunale per i Minorenni nominava il responsabile del Servizio Sociale territorialmente competente quale tutore provvisorio attribuendogli il compito di collocare il minore in affido giudiIAle presso gli zii materni ( -sorella della madre del minore- ed il marito Controparte_2
. Persona_2 Nel corso del primo grado del giudizio veniva disposta una CTU “al fine di valutare le risorse accuditive, educative ed affettive della madre e degli zii materni del minore”, all'esito della quale con relazione finale del 05.11.2022 il CTU esprimeva “parere favorevole al trasferimento del giovane
presso gli zii materni” e suggeriva che “il ragazzo possa trasferirsi presso i familiari nel più Per_3 breve tempo possibile, sia per dare finalmente stabilità alla sua giovane vita, sia per potersi inserire quanto prima nel contesto scolastico”; di contro, il CTU riteneva che la figura materna non avesse “le risorse fisiche e psichiche per poter affrontare le difficoltà che crescere un bambino così provato comporta. Neppure potrebbe offrirgli un contesto stabile, solido e sereno, non avendo ella stessa trovato ancora un equilibrio psicologico” pertanto, nonostante il suo “sentimento d'amore verso i figli” e nonostante “non risulti abbandonica” o “genitore anafettivo”, a causa della sua fragilità veniva considerata figura “non contemplabile” e “non idonea” per l'accudimento del minore. Il Tribunale, dunque, motivava la propria decisione adducendo le seguenti circostanze emerse nel corso dell'istruttoria:
- Gli zii materni avevano collaborato con il servizio sociale e si erano dichiarati disponibili ad Per_ accogliere il minore -come, peraltro, avevano già fatto con la sorella ora maggiorenne- ed in Per_ grado di assicurare al minore anche contatti con l'altro fratellino (figlio di altro padre e collocato presso i genitori paterni);
- Entrambi i genitori avevano violato i doveri genitoriali: infatti, non aveva più visto né il padre Per_1 dal 2019, né la madre, la quale aveva da sempre manifestato atteggiamenti di scarso accudimento nei confronti dei figli e dal 2020 non aveva più contattato i Servizi Sociali;
- aveva visitato gli zii materni e la relazione instaurata era positiva, tanto che il minore aveva Per_1 dichiarato di voler tornare da loro presto. Avverso il provvedimento del Tribunale per i Minorenni ha proposto reclamo la sola TE
, madre del minore, assumendo quale unico motivo di impugnazione un'errata valutazione e
[...] carenza di istruttoria in relazione alla disposta revoca della propria responsabilità genitoriale sul figlio. In particolare, lamentava che “si tratta di una valutazione fondata su una TE istruttoria incompleta e soprattutto non attuale, considerato che, nonostante la sig.ra sia Pt_1 seguita dal CSM da molto tempo e segua un percorso di sostegno personale e genitoriale, di tanto non si è inteso acquisire relazioni e conclusioni né aggiornamenti all'attualità” infatti, “grazie alla positiva evoluzione del proprio stato di salute” la reclamante ha ripreso gli incontri con il figlio più piccolo
, il rapporto con la primogenita “ , oramai maggiorenne, è molto Persona_6 Controparte_3 buono”, mentre “il figlio è attualmente presso gli zii materni, chiede di vedere la Persona_1 madre, ma non sono stati ancora avviati né programmati incontri”. Nelle more, su istanza proposta ex art. 473 bis n. 7 c.p.c. da , il Tribunale di Salerno Controparte_2 in funzione di Giudice Tutelare in data 20.02.2025 nominava la IA tutrice del minore . In Persona_1 quella occasione all'udienza il minore dichiarava che “[…] Io vivo con IA da due anni. Prima viveva
pagina 2 di 4 presso di lei anche mia sorella che ora ha 23 anni e vive presso suo padre. Io mi trovo molto bene a casa di mia IA è lei che si occupa ogni giorno di me. Io vorrei che fosse nominata lei come tutrice”. I Servizi Sociali nella relazione del 22.03.2025 hanno rilevato che “il ragazzo è stato accolto dalla famiglia affidataria ed ha imparato tanto da questa esperienza;
il valore della vita creando un rapporto stabile e normale grazie all'impegno vero e profondo degli zii, nonostante i conflitti interiori, nonostante le difficoltà a trovare un suo equilibrio, […] nonostante le inquietudini e le difficoltà legate alla sua fase adolescenIAle”. In merito, alla madre l'assistente sociale dà atto che le interazioni di
“sono poco chiare, si esprime a monosillabi, poco collaborativo nell'eloquio, restio a Per_3 comunicare i suoi dubbi e le sue ansie”, mentre “a detta dei genitori affidatari risulterebbe sempre poco collaborativa, si precisa che per un periodo la sig.ra ha chiuso i contatti con tutto il Pt_1 nucleo familiare d'origine compreso il figlio, ed è ricomparsa senza dare spiegazioni in merito alla sua assenza”. Nel corso dell'udienza del 11/07/2025 la difesa della reclamante ha prodotto copia del decreto definitivo del 24.6.24 con cui il Tribunale per i Minorenni di Bologna ha disposto l'affido esclusivo del figlio minore di al padre, incaricando il servizio sociale Controparte_4 territorialmente competente “Di regolamentare gli incontri con la madre secondo opportunità tempi e modalità rispondenti alle esigenze del minore con facoltà di interromperli se disturbanti per lo stesso”. Il Procuratore Generale, alla predetta udienza, ha espresso parere contrario all'accoglimento del reclamo. All'esito, la Corte si è riservata la decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto del presente giudizio è esclusivamente la pronuncia definitiva di decadenza dalla responsabilità genitoriale della madre di assunta dal Tribunale per Controparte_5 i Minorenni di Bologna con decreto definitivo n. cron. 47/23 depositato il 12.1.2023, posto che è stato dichiarato il non luogo a provvedere sullo stato di abbandono del minore, mentre il padre CP_1 non ha impugnato la decisione.
[...]
Il difensore del minore in primo grado, a cui il reclamo è stato notificato, non si è costituito nel presente procedimento d'appello.
Innanzitutto, si premette che il diverso procedimento relativo al figlio minore assume un Persona_6 valore non dirimente, posto che ben può atteggiarsi la capacità genitoriale in modo diverso per ciascun figlio, oltre tutto dovendosi tener conto che i due minori sono frutto di relazioni diverse, e che i diversi padri diversamente entrano nell'equilibrio di accudimento e crescita dei figli.
In via generale, la pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale rappresenta una misura estrema, che implica una valutazione di non affidabilità del genitore a curare gli interessi del figlio, fondata su fatti concreti, desunti da indizi gravi, precisi e concordanti. Per altro verso, è un provvedimento adottabile qualora la condotta del genitore si traduca in un grave pregiudizio per il minore, dovendo il Giudice di merito esprimere “una prognosi sull'effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo, delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento alla elaborazione, da parte del genitore, di un progetto, anche futuro, di assunzione diretta della responsabilità genitoriale, caratterizzata da cura, accudimento, coabitazione con il minore, ancorché con l'aiuto di parenti o di terzi e avvalendosi dell'intervento dei servizi territoriali” (Cass. Ord. n. 12237 del 09/05/2023).
In questo caso, ciò che emerge nel rapporto tra la reclamante e il figlio è l'incapacità della madre di mantenere con costanza gli impegni assunti e di costituire un affidabile punto di riferimento: dopo il lunghi periodi di sostanIAle abbandono del minore -che hanno costituito lo spunto per l'inizio del pagina 3 di 4 procedimento avanti il Tribunale per i Minorenni- ancora recentemente i servizi sociali di Vietri hanno dato atto dell'assenza di dalla vita di per “un certo periodo” per poi TE Per_1 ricomparire “senza dare spiegazioni”. Per quanto la recente assenza sia probabilmente riferibile alla Per_ ripresa degli incontri con il figlio minore a Bologna, ugualmente tale atteggiamento, protratto negli anni, ha profondamente segnato , il quale appare tuttora molto sofferente (“Con è Per_1 Per_1 stato affrontato il tema della madre e il sentimento di abbandono che ne consegue. è un Per_1 ragazzo che parla poco e quanto si esprime in merito alla madre, le sue interazioni sono poco chiare e si esprime a monosillabili, poco collaborativo nell'eloquio, restio a comunicare i suoi dubbi e le sue ansie” -relazione servizi sociali del 28.3.25-). Dunque, per quanto non sia messo in discussione il sincero sentimento di amore della madre, non appare possibile formulare una prognosi positiva sull'effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo delle capacità e competenze genitoriali di la quale mai ha messo in discussione TE l'opportunità che continui a vivere con la IA , nominata tutrice del minore Per_1 Controparte_2 dal Tribunale di Salerno in data 20.02.2025, dimostratasi idonea ad assicurargli quella stabilità affettiva ed accuditiva di cui il ragazzo necessita.
In tale situazione, tenuto conto del preminente interesse del minore, ritiene la Corte che il reclamo debba essere rigettato.
Pur confermando la decadenza dalla responsabilità genitoriale di la Corte ritiene TE che debba essere comunque assicurato un percorso di avvicinamento della madre al minore secondo le modalità che i servizi sociali attualmente competenti (Comune di Vietri sul Mare -SA-) dovranno predisporre. In particolare, dovrà essere prevista l'organizzazione di due incontri al mese, iniIAlmente con modalità protette, presso i locali del servizio o altri spazi ritenuti idonei, con facoltà di interromperli se disturbanti per il minore, con obbligo di relazione di aggiornamento ogni sei mesi al Giudice tutelare competente.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta il reclamo;
dispone che i servizi sociali competenti (Comune di Vietri sul Mare -SA-) provvedano ad organizzare due incontri tra e la madre al mese, iniIAlmente con modalità protette, presso i locali del servizio CP_6
o altri spazi ritenuti idonei, con facoltà di interromperli se disturbanti per il minore, e con obbligo di relazione di aggiornamento ogni sei mesi al Giudice tutelare competente;
nulla sulle spese.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 11.7.25.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Luisa Poppi dott. Giuseppe De Rosa
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