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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 20/03/2025, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI SAVONA
In composizione monocratica in persona del dott. Stefano Poggio
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa RG 1337/2024 tra
2696191001) con gli Avvocati. e Parte_1 Controparte_1
che la rappresentano e difendono in virtù di mandato in atti. Controparte_2
- PARTE ATTRICE OPPONENTE
) con l'Avv. GARELLO CRISTINA che la rappresenta e difende in CP_3 P.IVA_1 virtù di mandato in atti,
- PARTE CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
*****
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte_1
Voglia il Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
IN VIA PRELIMINARE:
accertare e dichiarare, per le ragioni sopra esposte, l'incompetenza per territorio del Tribunale di Savona in favore del Tribunale di Roma e, per l'effetto, dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto nonché revocare il decreto stesso revocare decreto ingiuntivo opposto emesso dal Tribunale di Savona poiché insussistenti le condizioni di cui all'art. 633 cpc;
IN OGNI CASO:
revocare decreto ingiuntivo opposto emesso dal Tribunale di Savona poiché infondato in fatto e in diritto;
NEL MERITO:
in via principale, rigettare e/o respingere ogni domanda proposta dalla in persona CP_3 del legale rapp.te p.t., in quanto non provata e infondata in fatto e in diritto;
in via subordinata, accertare e dichiarare per tutte le ragioni esposte l'inadempimento della al contratto e per l'effetto ed in via riconvenzionale compensare, in ragione dei fatti sopra CP_3 esposti, la somma che risulterà eventualmente dovuta alla società opposta con il danno subito dalla
Pt_1
ridurre la pretesa creditoria della dalla nei limiti del giusto e del dovuto;
CP_3
In ogni caso, con vittoria di spese competenze e onorari oltre spese generali IVA e C.P.A. come per legge
CP_3 voglia l'Illustrissimo Tribunale adito, contrariis reiectis, cosi giudicare:
1 In via preliminare:
1) confermare la competenza territoriale del Foro di Savona;
2) concedere la provvisoria esecuzione del decreto opposto, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta e/o di facile e pronta soluzione;
Nel merito:
1) confermare il decreto ingiuntivo opposto, respingendo la domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto per tutti i motivi meglio esposti nelle premesse.
2) condannare ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al risarcimento dei danni da Parte_1
“lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa. Con vittoria di spese, diritti ed onorari della fase a cognizione sommaria e della fase a cognizione piena.
*****
MOTIVI DELLA DECISIONE chiedeva ed otteneva l'emissione di un decreto ingiuntivo (n. 313/2024, n. 898/2024 R.G.) CP_3 nei confronti di , con il quale veniva ingiunto il pagamento della somma di Parte_1
€ 62.975,84, oltre spese legali ed interessi di mora a causa del mancato pagamento di fatture relativa a forniture di merce.
Proponeva opposizione eccependo l'incompetenza territoriale del Parte_1
Tribunale di Savona, invocando la competenza del Tribunale di Roma quale sede dell'impresa ex art. 19 cpc;
precisava peraltro che “anche applicando il foro facoltativo di cui all'art. 20 c.p.c. sarebbe comunque competente il Tribunale di Roma. Ai sensi dell'art. 20 c.p.c. viene infatti stabilito che “per le cause relative a diritti di obbligazione è anche competente il giudice del luogo in cui è sorta”. Nel caso che occupa l'obbligazione è sorta a Roma. Obbligazione (fornitura di merce) che, tra l'altro, non è stata adempiuta dalla rimasta inadempiente alle CP_3 obbligazioni assunte”.
Lamentava anche il difetto dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo ex art. 633 cpc.
Nel merito sosteneva che “la merce che avrebbe dovuto fornire la non veniva fornita CP_3 secondo le modalità e le tempistiche pattuite, né venivano rispettati gli obblighi secondo la diligenza richiesta dall'incarico, o comunque la merce che veniva fornita dalla si CP_3 dimostrava difettosa/non conforme alle qualità promesse”.
Si costituiva rilevando che: CP_3
1. “il foro facoltativo è stato individuato dalle parti con scrittura privata del 05/02/2024 – doc. n.
2 - nel foro di Savona, essendo ivi eseguita l'obbligazione dedotta in giudizio. Più precisamente le forniture di merce sono state consegnate dalla convenuta opposta nei cantieri dell'odierna attrice, motivo per il quale il foro competente è stato individuato, dalle parti, nel Tribunale di Savona”.
2. Nel merito negava il proprio asserito inadempimento rilevando che “della sua puntuale e precisa consegna della merce v'è prova nelle comunicazioni stesse dell'attrice in opposizione che ha immancabilmente confermato la corretta esecuzione della prestazione ricevuta. Vengono altresì citate, nell'atto introduttivo di controparte, non meglio precisati difetti e mancanza di qualità promesse della merce consegnata da Detta CP_3 circostanza risulta, non diversamente dagli altri motivi di opposizione, priva di qualsivoglia supporto probatorio, non essendo stata fornita alcuna prova in ordine ad eventuali contestazioni, così come invece richiesto dall'art 8.2 ed 8.3 del contratto di fornitura”.
2 *****
Le parti in data 5.2.2024 concludevano una transazione avente ad oggetto la completa definizione delle pendenze connesse al contratto quadro di fornitura tra le stesse intercorso, in vista della prevista chiusura dell'attività sociale da parte di (doc. 2 di : Parte_1 CP_3
CP Tale scrittura contiene un chiaro riconoscimento di debito in favore di per € 62.975,84, onde la creditrice è esonerata dall'onere di fornire la relativa prova (art. 1988 cc).
Ed anzi, il riferimento alla natura incontestata delle fatture in quanto relative “ad ordini completamente evasi ed incontestati” rappresenta una vera e propria confessione dell'esattezza CP dell'adempimento da parte di delle proprie obbligazioni contrattuali la quale, in quanto rivolta alla controparte, costituisce prova legale vincolante per il giudice (art. 2735 comma 1 cc: “La confessione stragiudiziale fatta alla parte o a chi la rappresenta ha la stessa efficacia probatoria di quella giudiziale”; art. 2733 cc: “È giudiziale la confessione resa in giudizio. Essa forma piena prova contro colui che l'ha fatta, purché non verta su fatti relativi a diritti non disponibili ...”).
Quanto alla tesi dell'incompetenza territoriale la convenuta opposta correttamente rileva che l'art. 8 della citata transazione stragiudiziale contiene l'indicazione del Tribunale di Savona quale giudice competente per eventuali controversie:
L'opposizione va pertanto respinta con connessa condanna dell'opponente alla refusione delle spese di lite nella misura liquidata in dispositivo ex DM 147/22.
*****
PQM
Il Tribunale di Savona definitivamente pronunciando nel procedimento RG 1337/2024 così decide:
1. Respinge l'opposizione e per l'effetto dichiara il decreto ingiuntivo opposto n. 313/2024 (RG898/2024) definitivamente esecutivo;
3 2. Condanna alla refusione delle spese di lite in favore di che Parte_1 CP_3 liquida in € 10.000,00 per competenze professionali oltre accessori di legge.
Savona, 20.3.2025
Il Giudice
Stefano Poggio
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