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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 24/10/2025, n. 559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 559 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 602 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MANTOVA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona della Giudice TA GL,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 594/2024 promossa da:
assistita e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
AN ZI, giusta delega in atti;
PARTE ATTRICE
contro
C.F. – P.I. , assistita Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
e difesa dall'avv. FRANCO RESTANI, giusta delega in atti;
PARTE CONVENUTA
e contro
Controparte_2 C.F._2
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: lesione personale – responsabilità da circolazione di veicoli ex art. 2054 c.c.
pagina 1 di 19 CONCLUSIONI
Per parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione respinta,
- Nel merito in via principale,
ACCERTARE E DICHIARARE che il sinistro per cui è causa si è verificato per responsabilità esclusiva del sig. , proprietario e conducente del veicolo Controparte_2 modello “DA Fabia SW” targato DJ798HS, per i fatti così come descritti in narrativa e conseguentemente,
CONDANNARE il sig. (nato a [...] il [...] c.f.: Controparte_2 [...]
) residente a Castelnovo Bariano (RO) via Cristoforo di Montecchio CodiceFiscale_3
n. 45 int.2, nonché la con sede legale in via Controparte_3
Stalingrado n. 45- 40128 Bologna, in persona del legale rappresentante pro tempore (c.f.
- P.Iva , al pagamento in solido tra loro, a favore dell'attrice di P.IVA_1 P.IVA_2 tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, complessivamente quantificabili in € 831.793,00= o diversa somma, maggiore o minore, che sarà determinata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla messa in mora al saldo effettivo;
- IN VIA SUBORDINATA, nella denegata ipotesi di che l'Ill.mo Tribunale adito non ritenesse l'univoca responsabilità di controparte nella causazione del sinistro,
ACCERTARE E DICHIARARE LA RESPONSABILITA' PREVALENTE e quasi ASSORBENTE del sig. , OVVERO CONCORSUALE delle parti, e Controparte_2 conseguentemente condannare nel grado che risulterà in corso di causa, anche ai sensi dell'art. 2054 c.c., il sig. e la società in Controparte_2 Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in solido tra loro, a favore dell'attrice di quella diversa somma che sarà accertata come giusta, dovuta e provata. - Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.
IN VIA ISTRUTTORIA: Si insiste nuovamente sull'ammissione dei mezzi istruttori richiesti nelle proprie memorie e non ammessi dal Giudicante”
Per parte convenuta: “Nel merito:
Previe le declaratorie tutte del caso e previa affermazione di concorrente paritaria responsabilità di , e nella causazione Controparte_2 Controparte_4 Parte_1 del sinistro di cui è causa ed in ogni caso nella produzione delle lesioni subite dalla attrice, affermarsi il conseguente obbligo risarcitorio dei convenuti Controparte_1
e nei confronti dell'istante nella sola percentuale del 33% (1/3) di quanto, Controparte_2 nei soli limiti del provato e del giusto, risultasse dovuto a e, dato atto Parte_1 della già intervenuta erogazione a favore della stessa, in via diretta ed indiretta come meglio descritto in comparsa di costituzione e risposta da intendersi per qui richiamata, della pagina 2 di 19 complessiva somma di € 246.235,25, dirsi detto importo pienamente satisfattivo di ogni sua effettiva ragione di credito, in relazione e proporzione al ritenuto rispettivo grado di concorrente responsabilità e, per l'effetto, rigettarsi siccome infondata ogni ulteriore domanda attorea. Rifusi spese e compensi di causa, sentenza e successive di regola.
In via istruttoria: Per scrupolo difensivo si reitera nuovamente ed espressamente l'eccezione di incapacità a testimoniare ex art. 246 C.p.c. del teste già tempestivamente Controparte_4 sollevata nel corso dell'udienza di assunzione delle prove orali del 10.4.2024 (cfr. verbale in pari data) - eccezione che il G.I. si era in quella sede riservata di decidere unitamente al merito – derivandone la processuale inutilizzabilità delle dichiarazioni da questi comunque rese sub judice.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. L'attrice ha agito in giudizio allegando che, in data 2.7.2019 verso le ore 8,30 in località Santa Croce nel Comune di Sermide e Felonica, all'altezza della progressiva kilometrica 13+950 della SP 36, denominata via Zoppellone, mentre insieme al marito, Controparte_4 si trovava alla guida del velocipede da corsa marca “Bianchi”, con direzione di marcia Santa Croce – Sermide, mantenendosi strettamente lungo il margine destro della corsia di marcia, dopo aver affrontato una curva volvente a destra, venne urtata da un'autovettura che proveniva da tergo a forte velocità.
Secondo la tesi attorea, in particolare, alla guida del veicolo modello “DA Controparte_2
Fabia” targato DJ798HS, nell'effettuare una manovra di sorpasso a sinistra dei due cicli che lo precedevano, omise di mantenere un'adeguata distanza di sicurezza laterale, andando a colpire, con lo specchietto destro dell'auto, dapprima il braccio sinistro dell'attrice e, successivamente, il manubrio della bicicletta condotta dal marito che si trovava davanti alla moglie.
I ciclisti, dunque, perduto il controllo dei propri mezzi, caddero al suolo, cagionandosi ingenti lesioni.
In particolare, l'attrice ha allegato di essere stata trasportata presso il pronto soccorso dell'Ospedale Civile di Cremona, per poi subire un ricovero in terapia intensiva con una prima diagnosi: “emoseno mascellare ed etmoidale a sinistra;
frattura pluriframmentaria frontale sinistra estesa al tetto orbitario e alla parete laterale dell'orbita ossea;
frattura pluriframmentaria anche della parete mediale dell'orbita sinistra e del pavimento orbitario omolaterale con bollicine aeree endo-orbitale e minima erniazione del grasso extracronico;
frattura scomposta dell'arco zigomatico di sinistra;
frattura pluriframmentaria in parte scomposta della parte anteriore, laterale, posteriore e mediale del seno mascellare sinistro;
frattura della parete posteriore del seno sfenoidale di sinistra;
frattura del III anteriore del setto nasale e delle ossa nasali proprie;
evoluti fenomeni di spondilo-artrosi somatica ed interapofisiaria nel tratto compreso tra C4 e C7 che determinano stenosi del canale vertebrale;
frattura delle spinose di C4, C5, C6; a livello polmonare sono riconoscibili focali pagina 3 di 19 aree addensative nei settori declivi di entrambi i polmoni di tipo dosventilatorio;
frattura scomposta del mergine inferiore del corpo della scapola sinistra”; di essersi sottoposta a intervento chirurgico di sceletrizzazione ed esposizione delle spinose e delle lamine a controllo scopico del livello, laminectomia ed emostasi, nonché sutura per piani di drenaggio subfasciale in blanda aspirazione;
di essere dunque stata trasferita, il 07.07.2019, presso il Centro di Rianimazione dell'Ospedale Civile di Mantova, dove venne sottoposta, il giorno successivo, a ulteriore intervento maxillo-facciale di riduzione delle fratture del pavimento e della cornice orbitaria.
Ha allegato che, successivamente, il 13.07.2019, è entrata nel reparto di rianimazione dell'Ospedale Civile di Pieve di Coriano (MN) dal quale, in data 24.07.2019, veniva ulteriormente trasferita presso la dello stesso Nosocomio fino al Controparte_5
03.12.2019 con quadro di “tetraplesi prevalente dell'arto superiore sinistro e arto inferiore a destra in esiti di lesione midollare cervicale del 2.7.2019 sottoposta a laminectomia cervicale decompressiva per lesione stenotica midollare (C/4-C/7), in fratture vertebrali multiple (C/4,C/5,C/6)”.
Infine, ha allegato che, dal 3.12.2019 alla dimissione definitiva del 6.4.2020, venne ricoverata presso l'U.O. di Medicina Riabilitativa dell' per programma Controparte_6 riabilitativo globale e che il 17.8.2020 fu ricoverata presso OUC Oculistica di Rovigo per intervento per PK MT conseguente a leucoma corneale profondo in esiti di cheratite da HSV.
Allegata dunque l'esclusiva responsabilità del convenuto nella causazione Controparte_2 del sinistro, per aver effettuato il sorpasso a velocità non prudenziale e omettendo di mantenere la distanza laterale di sicurezza, l'attrice ha chiesto l'integrale risarcimento del danno non patrimoniale, a titolo di invalidità permanente (all'80%) e di invalidità temporanea totale (per 260 giorni), con aumento del 30% per personalizzazione.
Ha inoltre chiesto il risarcimento del danno patrimoniale a titolo di lucro cessante, per perdita della capacità lavorativa specifica come casalinga, e di danno emergente, parametrato sulle spese mediche, di ristrutturazione della casa familiare per rimozione delle barriere architettoniche e di consulenza di parte, oltre a interessi e rivalutazione.
2. Si è costituita la compagnia assicuratrice del conducente dell'auto, Controparte_2
eccependo, in primo luogo, la corresponsabilità dell'attrice Controparte_1
e del marito nella causazione del sinistro, posto che l'incidente sarebbe riconducibile a una caduta autonoma di solo occasionata dal precedente contatto tra la bici Parte_1 del marito, che la precedeva e la vettura condotta dal convenuto Controparte_4 [...]
la cui corresponsabilità potrebbe dunque quantificarsi nella frazione di 1/3, CP_2 essendo parimenti corresponsabili per 1/3 ciascuno i due ciclisti, con conseguente proporzionale riduzione del risarcimento.
pagina 4 di 19 In secondo luogo, la compagnia assicuratrice ha contestato puntualmente le voci di danno richieste e la quantificazione economica dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, operata dall'attrice.
Infine, la convenuta ha eccepito la circostanza che l'attrice abbia già ricevuto la complessiva somma di Euro 246.235,25, tenuto conto non solo degli Euro 120.000,00 versati direttamente da trattenuti a titolo di acconto, ma anche degli Euro Controparte_1
74.400,00 percepiti, in forza della polizza infortuni FCI n° A7PEY00118J, dalla compagnia Lloyd's Assicurazioni e, infine, degli Euro 52.235,25 corrisposti all'infortunata dall' CP_7 che parimenti ha richiesto e ottenuto in rivalsa il rimborso di tale somma dalla compagnia assicuratrice convenuta, a titolo di indennità di accompagnamento.
3. Il convenuto nonostante la regolarità della notifica, non si è costituito Controparte_2 ed è stato dunque dichiarato contumace.
4. Assunte le prove orali ammesse a seguito della concessione dei termini di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c. ed espletate le CTU cinematica e medico-legale, la causa è stata dunque trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate dalle parti come in epigrafe indicate, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
5. Sulla dinamica del sinistro e sulle responsabilità dei soggetti coinvolti
6. Dagli elementi istruttori assunti nel corso del giudizio risulta accertato, senza apprezzabili margini di dubbio, il fatto che l'odierno convenuto abbia quantomeno Controparte_2 concorso alla causazione del sinistro oggetto di controversia, mentre può dirsi escluso che l'attrice sia stata direttamente coinvolta nello scontro, pur avendone subito gli esiti, tra l'auto condotta dal convenuto e la bicicletta condotta dal marito, Controparte_4
7. In merito, va premesso che, a prescindere dalla fondatezza o meno dell'eccezione di incapacità a testimoniare del marito dell'attrice, tempestivamente sollevata Controparte_4 dalla compagnia assicuratrice convenuta ex art. 246 c.p.c., essendo anch'egli coinvolto nel sinistro, le sue dichiarazioni non appaiono determinanti al fine di fornire certe indicazioni in merito alle circostanze che hanno determinato il coinvolgimento della moglie nel sinistro.
E' infatti stato pacificamente ammesso dal teste che la moglie viaggiava alle sue spalle, fuori dunque dal suo campo visivo.
Il teste ha riferito di aver sentito solo un urlo dell'odierna attrice, poi una macchina toccarlo e di essere dunque caduto, avendo solo a quel punto veduto anche la moglie caduta, due metri più avanti.
pagina 5 di 19 A specifica domanda, il teste ha escluso di aver visto che anche la moglie sia stata urtata dall'auto condotta dal convenuto (cfr. verbale udienza 10.04.2025).
D'altro canto, sempre prescindendo dalla sua capacità a testimoniare, possono nutrirsi seri dubbi sull'attendibilità stessa del teste, che sentito a s.i.t. il 5.10.2019 dai Carabinieri di AS in merito al sinistro (cfr. verbale sub doc. 1 fascicolo attoreo), già allora dichiarava di non ricordare neppure bene se fosse lui o la moglie a viaggiare davanti, riferendo di non ricordare molti particolari del sinistro e fornendo una descrizione molto generica dell'accaduto.
8. Ancora, la stessa odierna attrice, sentita a s.i.t. dai Carabinieri di Borgo Mantovano il 1.11.2019 (cfr. doc. 1 fascicolo attoreo) non riferiva affatto di essere stata a propria volta toccata dall'auto condotta dall'odierno convenuto, ma di averla vista colpire con lo specchietto retrovisore il marito che la precedeva e di aver dunque frenato bruscamente cadendo atterra per evitare di investirlo.
Sebbene parte attrice abbia reiteratamente contestato la portata confessoria di tali dichiarazioni, lamentando che esse siano state raccolte quando la stessa parte si trovava in condizioni psicofisiche precarie e alterate o comunque sotto l'effetto di farmaci, non essendo dunque del tutto lucida, va rilevato come dalla documentazione medica in atti non risulti affatto che, nel corso del ricovero e in periodo coevo rispetto a quello in cui le predette dichiarazioni furono assunte, l'attrice fosse incapace di intendere o si trovasse in stato confusionale o alterato, essendo anzi sempre stata definita dai sanitari come vigile, orientata e collaborante (cfr. docc. medica in atti).
L'assenza di qualsivoglia indicazione medica che lasci presagire eventuali stati di alterazione psichica dell'attrice al momento in cui fornì tali dichiarazioni - ma anche in momenti immediatamente antecedenti e successivi - rende le dichiarazioni credibili e la richiesta di CTU psichiatrica sullo stato dell'attrice al momento in cui le rilasciò, pure sollecitata dall'attrice stessa, del tutto esplorativa e superflua.
9. D'altro canto, le dichiarazioni fornite a s.i.t. dall'attrice coincidono, sul punto, con quelle fornite nell'immediatezza dal convenuto, quando fu sentito dai Carabinieri Controparte_2 di Sermide in merito alla dinamica del sinistro (cfr. verbale s.i. del 2.07.2019 sub doc. 1 fascicolo attoreo), nonché con gli accertamenti svolti in sede di CTU.
10. Infatti, anche nel corso della CTU, redatta dal dott. questi - effettuato Persona_1 un sopralluogo nei luoghi ove si verificò il sinistro e esaminati i danni riportati dai mezzi nella collisione - ha rilevato come l'urto che ha cagionato il sinistro abbia interessato solo la calotta dello specchietto retrovisore esterno della autovettura condotta da convenuto
[...]
e il manubrio nella parte superiore sinistra del velocipede condotto dal marito CP_2 dall'attrice, causando a questi la perdita del controllo del velocipede su cui Controparte_4 viaggiava, precedendo la moglie. pagina 6 di 19 Con tale tesi, appaiono del tutto compatibili le tracce del sinistro lasciate sui veicoli coinvolti.
In corrispondenza del cambio Shimano di sinistra del manubrio della bicicletta di CP_4
infatti, è stato accertato il distacco totale del comando della leva di sinistra, oltre
[...] all'abrasione della leva e della copertura superiore in gomma, introflessione del manubrio verso il centro, abrasioni del nastro del manubrio (cfr. CTU in atti pag. 16); mentre l'autovettura DA condotta dal convenuto presenta unicamente un'abrasione in corrispondenza della calotta dello specchietto retrovisore esterno destro (cfr. CTU pag. 18), oltre a uno “sfregamento sotto lo specchietto (che, n.d.r.) può essere considerato quale conseguenza del contatto con il braccio sinistro del ciclista”.
11. La circostanza che sia occorso un contatto tra lo specchietto laterale destro dell'auto condotta da e la parte sinistra del manubrio del velocipede condotto dal Controparte_2 marito dell'attrice, d'altronde, può dirsi pacifica e non contestata da parte Controparte_4 convenuta, che anzi ha ammesso tale circostanza quando fu sentita dai Carabinieri di Sermide in merito al sinistro (cfr. verbale s.i. del 2.07.2019 sub doc. 1 fascicolo attoreo cit.), pur attribuendo l'evento a una presunta inaspettata deviazione della propria traiettoria di guida da parte del ciclista.
12. D'altro canto, come dall'escussione della prova testimoniale, neppure dalle osservazioni svolte dal CTU è emerso alcun elemento istruttorio che induca a ritenere che ci sia stato anche un contatto tra l'auto condotta da e il velocipede condotto dall'attrice. Controparte_2
Sulla base delle proprie osservazioni, infatti, il CTU ha mostrato di aderire – condivisibilmente - alla tesi per cui, come peraltro riferito dall'attrice stessa sentita a sommarie informazioni dalle Forze dell'Ordine (cfr. doc. 1 fascicolo attoreo cit.) e come (a ben vedere) allegato dalla stessa finanche nell'atto di citazione, la sua caduta sia stata determinata non già direttamente dal contatto con l'auto del convenuto, bensì dal tentativo di evitare di investire il marito, che viaggiava davanti all'attrice medesima ed era a sua volta caduto, in quanto colpito – egli sì - dell'auto condotta da Controparte_2
Le conclusioni a cui è giunto il CTU, in tal senso, appaiono dunque condivisibili, in quanto coerenti intrinsecamente, sulla base degli accertamenti condotti dal consulente, e estrinsecamente, sulla base degli ulteriori elementi agli atti.
13. D'altro canto, non può non evidenziarsi come, considerato lo stato della carreggiata e la presenza di evidenti disconnessioni sull'asfalto (cfr. documentazione fotografica allegata al verbale dei rilievi fotografici relativi al sinistro sub doc. 1 fascicolo attoreo) lo stesso consulente non abbia escluso che il marito dell'attrice possa, in occasione del sinistro, aver deviato dalla propria traiettoria rettilinea o comunque possa non essersi attenuto strettamente al margine destro della carreggiata.
pagina 7 di 19 14. Dunque, da un lato, appare certo e (a ben vedere) non contestato che il convenuto abbia tenuto una condotta di guida imprudente e idonea a violare le norme del codice della strada, avendo intrapreso il sorpasso, superando la linea continua di mezzeria, tenendosi ad una distanza laterale evidentemente insufficiente dai ciclisti, in violazione dell'art. 148 Codice della Strada.
Dall'altro, non pare possa escludersi, astrattamente e quantomeno in forza della presunzione di colpa ex art. 2054 c.c., una responsabilità concorrente del marito dell'attrice, CP_4
– estraneo al presente giudizio – per non aver tenuto un comportamento improntato
[...] alla normale diligenza, del tutto esente da colpa e conforme alle regole del codice della strada, (cfr. Cass. 4130/2017).
15. Ciò detto, ai fini di cui è causa, deve osservarsi come, anche ove dovesse ritenersi configurabile tra il convenuto e il marito dell'attrice, un Controparte_2 Controparte_4 concorso di colpa nella causazione del sinistro, anche ai sensi dell'art. 2054 c. 2 c.c., ciò appare del tutto irrilevante ai fini del presente giudizio.
16. In primo luogo, infatti, tale presunzione, non opera anche nei confronti dell'odierna attrice, che ha subito le conseguenze del sinistro, pur non essendo direttamente coinvolta nello scontro tra i due veicoli.
Si è già detto, infatti, come non sia emersa alcuna prova in concreto né circa un contatto tra l'auto condotta dal convenuto e il braccio dell'attrice – che, in ogni caso, Controparte_2 non avrebbe, per stessa ammissione attorea, determinato in sé la caduta, dal momento che è la stessa attrice ad allegare di essere caduta esclusivamente, mentre frenava per evitare di investire il marito, a sua volta caduto a terra - né circa l'effettivo contributo causale della stessa nella produzione dell'evento dannoso, circostanza presupposta all'applicabilità della presunzione di concorso di colpa ex art. 2054 c.c. anche in assenza di effettiva collisione tra veicoli (in termini Cass. 3764//2021, che richiama Cass. 19197/2018).
17. Sulla base degli elementi istruttori emersi, anzi, è lecito escludere che la condotta di guida dell'attrice abbia concorso a causare il sinistro che ha coinvolto il marito e l'odierno convenuto ovvero che la condotta di guida della stessa presentasse profili di colpevole violazione delle regole del codice della strada.
18. L'unica condotta colposa contestata all'attrice da parte convenuta, infatti, consisterebbe nel mancato rispetto delle distanze di sicurezza previste dal codice della strada.
19. E tuttavia, se, da un lato, non è stata fornita alcuna prova che l'attrice viaggiasse “a ruota” del marito, senza mantenere le idonee distanze;
dall'altro tale circostanza è ragionevolmente smentita dal fatto che è stato escluso, anche nel corso della CTU (e a ben vedere non è stato mai neppure allegato da parte convenuta), che ci sia stato un contatto tra la bici attorea e quella del marito che la precedeva. pagina 8 di 19 Anzi proprio nel compiere una manovra di sicurezza per evitare di investire il marito caduto, l'attrice frenò bruscamente, cadendo a terra, senza entrare in contatto con la bici che la precedeva.
Orbene, è evidente che, qualora la distanza di sicurezza non fosse stata rispettata, l'impatto con la bici precedente sarebbe stato inevitabile e l'attrice non sarebbe certo riuscita ad arrestarsi prima di tamponare il marito, pur frenando bruscamente.
20. In secondo luogo, esclusa qualsiasi incidenza causale della condotta dell'attrice nella causazione del sinistro ed esclusa una sua responsabilità concorrente ai sensi dell'art. 2054 c.c., è evidente come, anche ove si intendesse addebitare il fatto dannoso a più persone che abbiano cagionato il sinistro in concorso tra loro (dunque, senza dubbio, al convenuto
[...]
e, eventualmente, al marito dell'attrice, ex art. 2054 c.c.), sarebbe comunque da CP_2 ritenersi fondata l'azione risarcitoria proposta, per l'intero, dall'attrice nei confronti del convenuto e della sua compagnia assicuratrice r.c.a., ai sensi dell'art. 2055 Controparte_2
c.c., salvo l'eventuale diritto di regresso nei confronti degli altri soggetti concorrenti nel fatto dannoso, previo accertamento, in separato giudizio, dell'an e del quantum delle rispettive colpe.
21. Va infatti osservato come, nel presente giudizio, la convenuta Controparte_1
pur chiedendo di accertare la concorrente responsabilità di nella
[...] Controparte_4 causazione del sinistro, non abbia poi svolto alcuna domanda di regresso o garanzia nei confronti del terzo indicato come corresponsabile del sinistro, né abbia ritualmente chiesto la chiama in causa, e dunque l'estensione del contraddittorio, nei suoi confronti.
Per questo, la domanda di accertamento della concorrente responsabilità di Controparte_4 nella causazione del sinistro, svolta nel presente giudizio nei confronti di soggetto del tutto estraneo alla causa appare, in questa sede, irrituale e inammissibile.
22. D'altro canto, l'obbligazione risarcitoria solidale passiva non fa sorgere un rapporto unico e inscindibile e non dà luogo a litisconsorzio necessario, bensì a rapporti giuridici distinti, anche se fra loro connessi, potendo il creditore ripetere da ciascuno di quei condebitori l'intero suo credito, sicché è sempre possibile la scissione del rapporto processuale, che può svolgersi utilmente anche nei confronti di uno solo dei condebitori (cfr. Cass. 32257/2023, ma anche Cass. 11952/2010 e Cass. 10042/2006).
23. Non v'è dubbio, dunque, che l'attrice abbia diritto a richiedere l'intero risarcimento agli odierni convenuti, posto che la responsabilità di nella causazione del Controparte_2 sinistro (quantomeno parziale) è accertata e non è neppure contestata dai convenuti, mentre non sono emersi elementi per ritenere che sussistano profili di concorso di colpa della danneggiata che inducano a diminuire il danno ex art. 1227 c. 1 c.c.
pagina 9 di 19 24. Sulle domande di risarcimento formulate dall'attrice
25. Ciò posto, deve passarsi all'esame delle singole voci di danno in merito alle quali l'attrice ha formulato domanda di risarcimento.
26. Sulle domande di risarcimento del danno non patrimoniale
27. In primo luogo, è stato chiesto dall'attrice il risarcimento dei danni subiti all'integrità psicofisica della persona.
28. In merito, la scrivente osserva come la CTU dott.ssa medica legale, Persona_2 nominata nel corso del presente procedimento, sulla base della documentazione medica in atti e degli accertamenti svolti sulla persona dell'attrice, abbia accertato che, nell'evento, la stessa “riportò un trauma facciale con plurime fratture (frattura pluriframmentaria frontale sinistra, frattura pluriframmentaria della parete mediale dell'orbita di sinistra e del pavimento orbitario omolaterale, frattura scomposta dell'arco zigomatico di sinistra, frattura pluriframmentaria del seno mascellare di sinistra, frattura della parete posteriore del seno sfenoidale di sinistra e la frattura del terzo anteriore del setto nasale e delle ossa nasali proprie), le fratture dei processi spinosi di C4-C5-C6, la lesione midollare C4-C7 con tetraplegia incompleta di livello sensitivo C8 e motorio C4 ASIA D (prevalente all'arto superiore di sinistra e all'arto inferiore a destra), nonché la frattura del margine inferiore della scapola sinistra.” (cfr. pag. 9 relazione in atti).
La CTU ha accertato altresì che l'attrice venne sottoposta ad intervento neurochirurgico di laminectomia cervicale decompressiva, nonché a intervento maxillo facciale di osteosintesi delle plurime fratture facciali a cui seguì poi lungo periodo di ospedalizzazione, con trasferimenti presso vari reparti di diversi presidi ospedalieri, per il proseguimento delle cure, che si protrasse sino al 6.04.2020.
La dott.ssa ha inoltre evidenziato come, allo stato attuale, la danneggiata presenti Per_2
“gli esiti di lesione midollare C4-C7 con tetraplegia incompleta di livello sensitivo C8 e motorio C4 ASIA D, con grave deficit della deambulazione e della funzione prensile a carico degli arti superiori (specie all'arto superiore di sinistra), esiti di plurime fratture del massico facciale trattate chirurgicamente con associata algia.” (cfr. pag. 9 CTU in atti).
Alla luce di ciò, la CTU ha accertato l'esistenza di un danno biologico permanente nella misura dell'80% e di un periodo di invalidità temporanea totale di 280 giorni (dalla prima ospedalizzazione il 2.07.2019 alle dimissioni il 6.04.2020), con grado di sofferenza elevato sia in relazione al periodo di invalidità temporanea totale (per la protratta ospedalizzazione e per le prolungate cure riabilitative), sia ai postumi residuati.
Ha infine accertato la congruità e pertinenza delle spese mediche documentate per complessivi 1.220,15 Euro. pagina 10 di 19 29. Non v'è ragione per discostarsi dalle conclusioni medico-legali a cui è giunta la CTU, che appaiono coerenti intrinsecamente ed estrinsecamente e frutto di operazioni peritali rigorose e di valutazioni ben motivate, alle quali le parti hanno sostanzialmente aderito.
30. Alla luce di tali valutazioni, deve dunque procedersi, in primo luogo, alla liquidazione del danno non patrimoniale biologico da invalidità permanente, in applicazione delle Tabelle dell'Osservatorio sul diritto civile del Tribunale di Milano del 2024, applicabili ratione temporis.
Non può ritenersi infatti applicabile al caso di specie la c.d. Tabella Unica, introdotta con D.P.R. 13.01.2025 n. 12, dal momento che l'art. 5 della stessa norma dispone che “Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore.”, dunque successivamente al 5.03.2025.
31. Il risarcimento deve dunque quantificarsi tenendo conto dell'età della danneggiata al momento del sinistro (72 anni) e avendo come base di calcolo il valore del “punto” base delle Tabelle predette, relativo alla componente di danno non patrimoniale anatomo-funzionale (c.d. danno biologico permanente) e alla componente di danno non patrimoniale morale, relativa alla c.d. “sofferenza soggettiva”, con un “appesantimento” del punto di una percentuale ponderata pari al 50%, fissata dalle Tabelle di Milano per la percentuale di invalidità riscontrata.
Tale appesantimento è determinato dall'elevata entità della sofferenza subita a causa dei postumi permanenti (come accertata anche dalla CTU) dall'attrice.
32. La somma liquidabile a titolo di danno biologico da invalidità permanente, comprensiva anche della componente di danno c.d. morale, è dunque di Euro 725.762,00.
33. Parte attrice ha anche chiesto la personalizzazione del danno biologico.
34. Orbene sul punto, deve aderirsi all'orientamento secondo il quale “In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento” (ex multis Cass. 28988/2019).
Va infatti osservato che già la liquidazione del danno biologico permanente è di per sé un ristoro per equivalente delle conseguenze che la lesione della salute ha avuto sulla vita quotidiana.
pagina 11 di 19 Dunque, per pretendere la maggiorazione della misura standard del risarcimento non basta allegare che i postumi abbiano inciso sulla vita quotidiana della vittima - pregiudizio già ristorato dalla semplice monetizzazione dell'invalidità permanente - essendo necessario, invece, allegare e provare che i postumi abbiano inciso sulla vita quotidiana della vittima in misura differente e maggiore rispetto a tutte le altre persone della stessa età e dello stesso sesso, che abbiano sofferto postumi di identica misura (arg. da Cass. 5865/2021).
35. Nel caso di specie, a fondamento della domanda, è stata allegata la perdita da parte dell'attrice della possibilità di praticare la passione per il ciclismo, che condivideva col marito.
36. La domanda appare tuttavia generica.
37. Sebbene già in sede di atto di citazione l'attrice avesse allegato di aver ricevuto, col marito, il Diploma di Cicloturisti, per aver percorsi una distanza di cinque volte il giro del pianeta in quindici Paesi, la domanda di personalizzazione del danno biologico, come formulata, appare del tutto priva di ulteriori specificazioni e puntuali allegazioni e, neanche in sede di prima memoria istruttoria, la domanda è stata tempestivamente puntualizzata nei suoi elementi essenziali.
Parte attrice, infatti, non ha neppure allegato tempestivamente, in modo puntuale e specifico, in quali concrete attività e in che effettive occasioni tale passione si estrinsecasse all'epoca del sinistro – specificando ad esempio con che frequenza, in che contesti e con che modalità la esercitasse – rendendo così impossibile definire se e in che misura la perdita della possibilità di svolgerla abbia concretamente determinato un sacrificio apprezzabile e rilevante, meritevole di dar luogo a personalizzazione del danno, avendo inciso sulla vita quotidiana della vittima in misura differente e maggiore rispetto a tutte le altre persone della stessa età e dello stesso sesso che abbiano sofferto in misura identica.
Solo nel formulare le proprie istanze di prova orale, in seconda memoria istruttoria ex art. 183 c. 6 c.p.c., l'attrice ha formulato capitoli al fine di fornire informazioni più dettagliate in merito alla predetta sua passione, con allegazioni che appaiono tuttavia tardive e inammissibili.
38. Non può dunque essere accolta la domanda di personalizzazione del danno formulata dall'attrice.
39. Venendo dunque all'ulteriore voce di danno biologico di cui l'attrice ha chiesto il risarcimento, relativa all'invalidità totale temporanea subita in conseguenza del sinistro, anch'essa è liquidabile in applicazione delle nuove Tabelle dell'Osservatorio sul diritto civile del Tribunale di Milano del 2024.
pagina 12 di 19 La relativa liquidazione deve effettuarsi considerando un punto base di 173,00 Euro (comprensivo tanto della componente di danno biologico e dinamico-relazionale, quanto della componente di sofferenza soggettiva, computata nel valore massimo, considerata l'intensa sofferenza provata dalla danneggiata e riconosciuta finanche dalla CTU) per ciascun giorno di invalidità totale, ossia per 280 giorni.
40. Così operando, il danno non patrimoniale da invalidità totale temporanea risulta pari a Euro 44.980,00.
41. Dunque, la somma totale liquidabile all'attrice a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale (da invalidità permanente e totale temporanea) risulta pari a complessivi Euro 770.742,00.
42. Poiché la suddetta somma costituisce l'equivalente monetario attuale di un danno all'integrità fisica e di danni non patrimoniali originati da fatto illecito risalente negli anni, la stessa va devalutata alla data del fatto, ossia al 2.07.2019, e successivamente rivalutata annualmente applicando gli interessi al tasso di legge, sulla somma annualmente rivalutata, fino all'effettivo soddisfo, al fine di compensare il danneggiato anche del danno da ritardo, vista la mora ex re sui debiti di valore.
La somma così rivalutata, comprensiva di rivalutazione e interessi dal fatto all'odierna liquidazione, è dunque pari ad Euro 851.378,94, su cui matureranno i soli interessi di legge dal momento della liquidazione, ossia dalla data della presente sentenza, all'effettivo saldo.
43. Sulle domande di risarcimento del danno patrimoniale a titolo di lucro cessante
44. Venendo ai danni patrimoniali subiti dall'attrice, la stessa ha, in primo luogo, chiesto il risarcimento del danno da perdita della capacità lavorativa specifica come casalinga.
45. Tale domanda appare tuttavia generica, mancando la tempestiva, specifica e puntuale allegazione dei fatti costitutivi della stessa negli atti introduttivi o al più, in sede di precisazione della domanda, in prima memoria ex art. 183 c. 6 c.p.c.
46. Per costante giurisprudenza, il soggetto che svolge attività lavorativa domestica, pur non percependo reddito monetizzato, svolge tuttavia un'attività suscettibile di valutazione economica, con la conseguenza che la riduzione della sua capacità lavorativa configura un danno patrimoniale risarcibile, autonomo rispetto al danno biologico, in presenza della allegazione, prima ancora che della prova seppur anche presuntiva, del carattere se non sistematico, perlomeno continuativo, dello svolgimento di tale attività a suo stesso favore, oltre che in adempimento dei doveri di solidarietà familiare (così Cass. 7604/2025, che richiama Cass. n. 66587/2009 e Cass. 20922/2023).
47. Orbene, nel caso di specie, la domanda attorea non appare minimamente circostanziata, prima ancora che provata, non tanto in merito alle concrete limitazioni determinate dai pagina 13 di 19 postumi riportati dall'attrice – posto che i danni riportati sono tanto gravi da rendere superflue simili allegazioni – ma quantomeno in merito all'effettivo espletamento dell'attività prevalente di casalinga e alle modalità con cui tale attività si estrinsecava prima del sinistro.
L'attrice ha infatti totalmente mancato di fornire elementi concreti da cui poter dedurre, anche in via presuntiva, una perdita o riduzione del reddito, posto che, si ribadisce, il lavoro domestico va inteso nell'effettivo valore, economicamente apprezzabile, degli apporti della lavoratrice casalinga a beneficio proprio ovvero dei familiari.
48. Per questo motivo non può essere accolta la domanda del risarcimento del danno da lucro cessante per perdita della capacità lavorativa come casalinga.
49. Sulla domanda di risarcimento del danno patrimoniale a titolo di danno emergente
50. Venendo alla domanda risarcitoria del danno emergente, si osserva quanto segue.
51. Sono certamente risarcibili le spese mediche sostenute dall'attrice a causa del sinistro, provate, documentalmente e ritenute pertinenti e congrue dalla CTU per complessivi 1.220,15 Euro, somma peraltro non contestata dal convenuto.
52. Quanto invece alle spese mediche e riabilitative future, il cui risarcimento è stato pure chiesto dall'attrice, si ritiene che trovi applicazione il principio giurisprudenziale consolidato per cui il danno permanente futuro, consistente nella necessità di sostenere una spesa periodica vita natural durante deve essere liquidato, ai sensi dell'art. 1223 c.c., stimando il costo presumibile delle prestazioni di cui la vittima avrà bisogno in considerazione delle menomazioni da cui è afflitta, rapportato alla durata presumibile dell'esborso e, quindi, per il numero di anni che lo stesso verrà sopportato (tra le altre: Cass. 11393/2019; Cass. n. 17815/2019; Cass. n. 13881/2020; Cass. n. 13727/2022; Cass. n. 16844/2023), sul presupposto che “in tema di danno futuro causato da invalidità permanente, ai fini della liquidazione rileva non la speranza di vita media nazionale ma la prognosi di durata della vita dello specifico soggetto danneggiato” (cfr. Cass 11393/2019).
Le spese di mediche future, infatti, configurano un “danno emergente” (cfr. Cass. 7815/2019), ossia un esborso che sarà necessario sostenere, ma soltanto finché si è in vita, per cui il sopraggiungere della morte, anche se per effetto dell'illecito, farà comunque cessare quella perdita patrimoniale, con la conseguenza che non sarà più apprezzabile l'esistenza di un danno risarcibile (arg. da Cass. 31684/2024).
53. Ciò posto in linea teorica, venendo al caso di specie, la CTU medico-legale ha condivisibilmente evidenziato la necessità di eseguire due cicli riabilitativi all'anno, simili a quella a cui la danneggiata già si sottopone, al fine di mantenere un minimo di efficienza fisica (cfr. CTU in atti).
pagina 14 di 19 Supponendo dunque per la danneggiata un'aspettativa di vita fino al 80esimo anno d'età, ossia di circa 3,5 anni inferiore rispetto all'aspettativa di vita media per i soggetti di sesso femminile (secondo gli indici ISTAT 2025), a causa degli esiti del sinistro, e considerata l'entità degli esborsi semestrali documentati per spese riabilitative, di Euro 434,25 (doc. 16 fascicolo attoreo), dunque considerando una spesa annua di 868,50 Euro, da moltiplicarsi per anni tre (trovandosi l'attrice oggi nel 78esimo anno d'età), il totale delle spese future liquidabili può determinarsi complessivamente in Euro 2.605,50.
Ciò secondo una valutazione necessariamente equitativa, che tiene conto dell'entità delle spese documentate in atti e già sostenute dall'attrice e della altamente verosimile persistenza dell'esigenza di sostenere tali spese vita natural durante, considerato che gli esiti del sinistro sono ormai stabili, non curabili e anzi verosimilmente suscettibili di peggioramento, specie senza un costante percorso di riabilitazione e assistenza.
54. Venendo alla domanda di risarcimento del danno patrimoniale rappresentato dalle spese per consulenza e assistenza prestata dallo studio “Security Infortunistica Stradale”, coglie nel segno la difesa di parte convenuta quando – in sede di memoria di replica - rileva la tardività della predetta domanda risarcitoria, formulata per la prima volta dall'attrice in sede di comparsa conclusionale.
Sul punto, appare infatti condivisibile l'orientamento assunto dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (SU 16990/2017) per cui le spese di assistenza legale stragiudiziale, diversamente da quelle giudiziali vere e proprie, hanno natura di danno emergente e la loro liquidazione è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali.
La domanda, nel caso di specie, è stata proposta tardivamente ed è dunque inammissibile.
55. Infine, l'attrice ha formulato domanda di risarcimento delle spese per l'abbattimento delle barriere architettoniche domestiche.
In merito si osserva quanto segue.
56. Parte attrice ha allegato che, in esito al sinistro, è stato necessario affrontare spese di adeguamento della casa familiare alle proprie nuove esigenze di mobilità, con un costo di complessivi 12.248,59 Euro, producendo le relative fatture (doc. 17 fascicolo attoreo), tutte intestate al marito, e pagate dal conto corrente cointestato all'attrice e al Controparte_4 predetto marito, tramite bonifici ovvero tramite assegni.
57. In primo luogo, non c'è dubbio che le spese siano state sostenute per la ricostruzione del bagno al piano terra e per l'ampiamento delle porte, interventi resisi necessari per permettere all'attrice, che si muove attualmente grazie all'uso di una carrozzina, di rimuovere le barriere pagina 15 di 19 architettoniche della casa familiare e consentirle così di svolgere gli atti quotidiani anche a fronte dei gravi postumi invalidanti del sinistro.
58. A fronte delle contestazioni del convenuto circa la necessità e la riconducibilità agli esiti del sinistro delle spese – che, per inciso, appaiono assolutamente congrue rispetto ai lavori che indicano – va osservato come il fatto che tali lavori si riferissero ad ampliamenti che consentissero l'accesso agli ambienti della casa a persona disabile è stata confermata dai testi assunti.
Infatti, il teste, titolare dell'impresa Edilpolesana S.n.c., ha confermato di Testimone_1 aver eseguito i lavori nella casa familiare di e sita in Controparte_4 Parte_1
AS (RO) via Bocchi, durante il periodo di ricovero dell'odierna attrice, a seguito del sinistro nel 2019, e che, nell'intervento di edilizia di cui alla fattura emessa, sia stato
“demolito un muro al piano terra e rinnovato il bagno inserendo nella muratura una porta a scomparsa di grosse dimensioni per agevolare l'accesso di una persona disabile” (cfr. verbale udienza 10.04.2024).
Anche il teste titolare della D.F. Impianti, ha confermato di aver eseguito Testimone_2 lavori nell'abitazione dell'odierna attrice, sita in AS via Bocchi n. 13, per l'abbattimento di barriere architettoniche (cfr. verbale udienza cit.)
Infine, pure la teste legale rappresentante della ha Testimone_3 Parte_2 riconosciuto l'ulteriore fattura in atti, riferita all'ampiamento delle porte e all'abbattimento delle barriere architettoniche nella casa familiare dell'attrice, regolarmente pagata, avendo dichiarato di avere in prima persona ordinato le porte, montate poi dal marito (cfr. verbale udienza 15.05.2024)
59. D'altro canto, sebbene le fatture predette siano tutte intestate al marito dell'attrice,
e non all'attrice medesima, è stato documentalmente provato come i bonifici Controparte_4
e gli assegni utilizzati per il pagamento provenissero tutti da conto corrente cointestato ai due coniugi (cfr. doc. 40 fascicolo attoreo) e siano avvenuti dunque, presumibilmente, con somme di cui anche l'attrice era titolare.
60. Per queste ragioni, deve dunque accogliersi la domanda di integrale rimborso all'attrice delle spese sostenute per tali interventi, da quantificarsi in Euro 12.248,59.
61. E' dunque complessivamente liquidabile a titolo di danno emergente (per spese mediche già sostenute e future e per spese di abbattimento delle barriere architettoniche presenti nella casa familiare) la somma di Euro 16.074,24.
62. Poiché anche suddetta somma costituisce l'equivalente monetario attuale di un danno patrimoniale originato da fatto illecito risalente negli anni, la stessa va devalutata alla data del fatto, ossia al 2.07.2019, e successivamente rivalutata annualmente applicando gli pagina 16 di 19 interessi al tasso di legge, sulla somma annualmente rivalutata, fino all'effettivo soddisfo, al fine di compensare il danneggiato anche del danno da ritardo, vista la mora ex re sui debiti di valore.
La somma così rivalutata, comprensiva di rivalutazione e interessi dal fatto all'odierna liquidazione, è dunque pari ad Euro 17.755,98, su cui matureranno i soli interessi di legge dal momento della liquidazione, ossia dalla data della presente sentenza, all'effettivo saldo.
63. La somma complessivamente liquidabile a favore dell'attrice, a titolo di danno non patrimoniale e patrimoniale, è dunque pari a complessivi Euro 869.134,92 (di cui Euro 851.378,94 a titolo di danno non patrimoniale ed Euro 17.755,98 a titolo di danno patrimoniale).
64. Sulle somme già percepite dall'attrice a titolo di risarcimento del danno
65. Da ultimo, è pacifico, in quanto ammesso dalla stessa attrice, il fatto che la stessa abbia già percepito dalla compagnia assicuratrice convenuta, per le causali di cui è causa, la somma di Euro 120.000,00, trattenuta a titolo di acconto sul maggior danno.
66. Parimenti non contestata risulta la circostanza, allegata dalla convenuta
[...]
che l'attrice abbia altresì percepito ulteriori Euro 74.400,00 a seguito Controparte_1 del sinistro, in forza della polizza infortuni FCI n° A7PEY00118J, dalla Compagnia assicuratrice Lloyd's Assicurazioni, che per tale importo si è surrogata ex artt. 1201 e 1916 c.c. nei diritti della danneggiata verso i responsabili civili ed è già stata integralmente rimborsata da (cfr. docc. 1 e 2 fascicolo convenuta). Controparte_1
67. Irrilevante appare invece, invece, in questa sede, l'avvenuta corresponsione all'attrice dell'ulteriore somma di Euro 52.235,25 da parte dell' , che ha poi richiesto ed ottenuto CP_7 in rivalsa il rimborso di tale somma dalla compagnia convenuta per complessivi € 55.000,00 (docc. 3,4 e 5 fascicolo convenuto), a titolo di indennità di accompagnamento.
Per consolidata giurisprudenza, infatti, le somme spettanti al danneggiato a titolo di indennità di accompagnamento devono essere sottratte dall'ammontare del risarcimento del danno patrimoniale corrispondente alle spese di assistenza, essendo tale indennità rivolta a fronteggiare e a compensare direttamente il pregiudizio patrimoniale causato dall'illecito, consistente nella necessità di dover retribuire un collaboratore o un assistente per le esigenze della vita quotidiana del soggetto reso disabile (in termini Cass. 3168472024 che richiama anche Cass., S.U., n. 12567/2018).
Orbene, nel caso di specie, nessuna domanda risarcitoria è stata tuttavia formulata dall'attrice con riferimento al danno patrimoniale derivante dalle spese di assistenza che sarebbero derivate dal sinistro.
68. Concludendo, considerato che il danno liquidato in questa sede è pari a complessivi Euro 869.134,92 e considerato che, a tale somma, deve sottrarsi quanto già ricevuto a titolo di pagina 17 di 19 risarcimento del danno dall'attrice (per complessivi Euro 194.000,00 Euro), i convenuti in solido dovranno essere condannati a corrispondere all'attrice la somma residua di Euro 675.134,92 (pari alla differenza tra il danno risarcibile e l'importo già risarcito).
69. Su detto importo decorreranno gli interessi legali ai sensi dell'art. 1284 c. 4 c.c. dalla pubblicazione della presente sentenza fino all'effettivo soddisfo.
24. Sulle spese di lite
25. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono dunque poste integralmente a carico delle parti convenute in solido, le quali dovranno provvedere al relativo pagamento.
Le spese sono dunque liquidate come in dispositivo, in applicazione dei valori previsti dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, in vigore dal 23 ottobre 2022, tenendo conto del valore della controversia (ossia del valore della domanda nella misura in cui è stata accolta) e della moderata complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, applicandosi dunque i valori medi previsti dal citato DM 147/2022 per tutte le fasi del giudizio.
26. Devono infine porsi, in via definitiva, a carico delle parti convenute in solido le spese di CTU, già liquidate come da separati decreti, e le spese per i CTP medico-legale e cinematico sostenute da parte attrice per complessivi Euro 9.110,00, come documentate in atti (docc. 12, 16, 47, 48 e 48 fascicolo attoreo).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda o eccezione assorbita:
1. accerta che il sinistro per cui è causa si è verificato per colpa di;
Controparte_2
2. condanna e la Società in solido, al Controparte_2 Controparte_1 pagamento a favore dell'attrice di tutti i danni patrimoniali e non Parte_1 patrimoniali subiti, complessivamente quantificabili in Euro 675.134,92, già comprensivi di rivalutazione e interessi alla data odierna, oltre agli interessi legali dalla presente pronuncia al saldo effettivo;
3. dichiara inammissibile la domanda di accertamento della concorrente responsabilità nella causazione del sinistro di formulata dalla convenuta Controparte_4 [...]
Controparte_3
4. condanna e in solido, alla rifusione Controparte_2 Controparte_1 all'attrice delle spese di lite, quantificate in Euro 9.110,00 per spese di Parte_1 assistenza tecnica e CTP, in Euro 1.759,38 per ulteriori spese e in Euro 29.193,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA;
5. pone definitivamente a carico dei convenuti e Controparte_2 Controparte_1 le spese di CTU medico-legale e cinematica, già liquidate come da separati decreti.
[...] pagina 18 di 19 Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Mantova, in data 24/10/2025
La Giudice
TA GL
pagina 19 di 19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MANTOVA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona della Giudice TA GL,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 594/2024 promossa da:
assistita e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
AN ZI, giusta delega in atti;
PARTE ATTRICE
contro
C.F. – P.I. , assistita Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
e difesa dall'avv. FRANCO RESTANI, giusta delega in atti;
PARTE CONVENUTA
e contro
Controparte_2 C.F._2
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: lesione personale – responsabilità da circolazione di veicoli ex art. 2054 c.c.
pagina 1 di 19 CONCLUSIONI
Per parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione respinta,
- Nel merito in via principale,
ACCERTARE E DICHIARARE che il sinistro per cui è causa si è verificato per responsabilità esclusiva del sig. , proprietario e conducente del veicolo Controparte_2 modello “DA Fabia SW” targato DJ798HS, per i fatti così come descritti in narrativa e conseguentemente,
CONDANNARE il sig. (nato a [...] il [...] c.f.: Controparte_2 [...]
) residente a Castelnovo Bariano (RO) via Cristoforo di Montecchio CodiceFiscale_3
n. 45 int.2, nonché la con sede legale in via Controparte_3
Stalingrado n. 45- 40128 Bologna, in persona del legale rappresentante pro tempore (c.f.
- P.Iva , al pagamento in solido tra loro, a favore dell'attrice di P.IVA_1 P.IVA_2 tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, complessivamente quantificabili in € 831.793,00= o diversa somma, maggiore o minore, che sarà determinata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla messa in mora al saldo effettivo;
- IN VIA SUBORDINATA, nella denegata ipotesi di che l'Ill.mo Tribunale adito non ritenesse l'univoca responsabilità di controparte nella causazione del sinistro,
ACCERTARE E DICHIARARE LA RESPONSABILITA' PREVALENTE e quasi ASSORBENTE del sig. , OVVERO CONCORSUALE delle parti, e Controparte_2 conseguentemente condannare nel grado che risulterà in corso di causa, anche ai sensi dell'art. 2054 c.c., il sig. e la società in Controparte_2 Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in solido tra loro, a favore dell'attrice di quella diversa somma che sarà accertata come giusta, dovuta e provata. - Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.
IN VIA ISTRUTTORIA: Si insiste nuovamente sull'ammissione dei mezzi istruttori richiesti nelle proprie memorie e non ammessi dal Giudicante”
Per parte convenuta: “Nel merito:
Previe le declaratorie tutte del caso e previa affermazione di concorrente paritaria responsabilità di , e nella causazione Controparte_2 Controparte_4 Parte_1 del sinistro di cui è causa ed in ogni caso nella produzione delle lesioni subite dalla attrice, affermarsi il conseguente obbligo risarcitorio dei convenuti Controparte_1
e nei confronti dell'istante nella sola percentuale del 33% (1/3) di quanto, Controparte_2 nei soli limiti del provato e del giusto, risultasse dovuto a e, dato atto Parte_1 della già intervenuta erogazione a favore della stessa, in via diretta ed indiretta come meglio descritto in comparsa di costituzione e risposta da intendersi per qui richiamata, della pagina 2 di 19 complessiva somma di € 246.235,25, dirsi detto importo pienamente satisfattivo di ogni sua effettiva ragione di credito, in relazione e proporzione al ritenuto rispettivo grado di concorrente responsabilità e, per l'effetto, rigettarsi siccome infondata ogni ulteriore domanda attorea. Rifusi spese e compensi di causa, sentenza e successive di regola.
In via istruttoria: Per scrupolo difensivo si reitera nuovamente ed espressamente l'eccezione di incapacità a testimoniare ex art. 246 C.p.c. del teste già tempestivamente Controparte_4 sollevata nel corso dell'udienza di assunzione delle prove orali del 10.4.2024 (cfr. verbale in pari data) - eccezione che il G.I. si era in quella sede riservata di decidere unitamente al merito – derivandone la processuale inutilizzabilità delle dichiarazioni da questi comunque rese sub judice.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. L'attrice ha agito in giudizio allegando che, in data 2.7.2019 verso le ore 8,30 in località Santa Croce nel Comune di Sermide e Felonica, all'altezza della progressiva kilometrica 13+950 della SP 36, denominata via Zoppellone, mentre insieme al marito, Controparte_4 si trovava alla guida del velocipede da corsa marca “Bianchi”, con direzione di marcia Santa Croce – Sermide, mantenendosi strettamente lungo il margine destro della corsia di marcia, dopo aver affrontato una curva volvente a destra, venne urtata da un'autovettura che proveniva da tergo a forte velocità.
Secondo la tesi attorea, in particolare, alla guida del veicolo modello “DA Controparte_2
Fabia” targato DJ798HS, nell'effettuare una manovra di sorpasso a sinistra dei due cicli che lo precedevano, omise di mantenere un'adeguata distanza di sicurezza laterale, andando a colpire, con lo specchietto destro dell'auto, dapprima il braccio sinistro dell'attrice e, successivamente, il manubrio della bicicletta condotta dal marito che si trovava davanti alla moglie.
I ciclisti, dunque, perduto il controllo dei propri mezzi, caddero al suolo, cagionandosi ingenti lesioni.
In particolare, l'attrice ha allegato di essere stata trasportata presso il pronto soccorso dell'Ospedale Civile di Cremona, per poi subire un ricovero in terapia intensiva con una prima diagnosi: “emoseno mascellare ed etmoidale a sinistra;
frattura pluriframmentaria frontale sinistra estesa al tetto orbitario e alla parete laterale dell'orbita ossea;
frattura pluriframmentaria anche della parete mediale dell'orbita sinistra e del pavimento orbitario omolaterale con bollicine aeree endo-orbitale e minima erniazione del grasso extracronico;
frattura scomposta dell'arco zigomatico di sinistra;
frattura pluriframmentaria in parte scomposta della parte anteriore, laterale, posteriore e mediale del seno mascellare sinistro;
frattura della parete posteriore del seno sfenoidale di sinistra;
frattura del III anteriore del setto nasale e delle ossa nasali proprie;
evoluti fenomeni di spondilo-artrosi somatica ed interapofisiaria nel tratto compreso tra C4 e C7 che determinano stenosi del canale vertebrale;
frattura delle spinose di C4, C5, C6; a livello polmonare sono riconoscibili focali pagina 3 di 19 aree addensative nei settori declivi di entrambi i polmoni di tipo dosventilatorio;
frattura scomposta del mergine inferiore del corpo della scapola sinistra”; di essersi sottoposta a intervento chirurgico di sceletrizzazione ed esposizione delle spinose e delle lamine a controllo scopico del livello, laminectomia ed emostasi, nonché sutura per piani di drenaggio subfasciale in blanda aspirazione;
di essere dunque stata trasferita, il 07.07.2019, presso il Centro di Rianimazione dell'Ospedale Civile di Mantova, dove venne sottoposta, il giorno successivo, a ulteriore intervento maxillo-facciale di riduzione delle fratture del pavimento e della cornice orbitaria.
Ha allegato che, successivamente, il 13.07.2019, è entrata nel reparto di rianimazione dell'Ospedale Civile di Pieve di Coriano (MN) dal quale, in data 24.07.2019, veniva ulteriormente trasferita presso la dello stesso Nosocomio fino al Controparte_5
03.12.2019 con quadro di “tetraplesi prevalente dell'arto superiore sinistro e arto inferiore a destra in esiti di lesione midollare cervicale del 2.7.2019 sottoposta a laminectomia cervicale decompressiva per lesione stenotica midollare (C/4-C/7), in fratture vertebrali multiple (C/4,C/5,C/6)”.
Infine, ha allegato che, dal 3.12.2019 alla dimissione definitiva del 6.4.2020, venne ricoverata presso l'U.O. di Medicina Riabilitativa dell' per programma Controparte_6 riabilitativo globale e che il 17.8.2020 fu ricoverata presso OUC Oculistica di Rovigo per intervento per PK MT conseguente a leucoma corneale profondo in esiti di cheratite da HSV.
Allegata dunque l'esclusiva responsabilità del convenuto nella causazione Controparte_2 del sinistro, per aver effettuato il sorpasso a velocità non prudenziale e omettendo di mantenere la distanza laterale di sicurezza, l'attrice ha chiesto l'integrale risarcimento del danno non patrimoniale, a titolo di invalidità permanente (all'80%) e di invalidità temporanea totale (per 260 giorni), con aumento del 30% per personalizzazione.
Ha inoltre chiesto il risarcimento del danno patrimoniale a titolo di lucro cessante, per perdita della capacità lavorativa specifica come casalinga, e di danno emergente, parametrato sulle spese mediche, di ristrutturazione della casa familiare per rimozione delle barriere architettoniche e di consulenza di parte, oltre a interessi e rivalutazione.
2. Si è costituita la compagnia assicuratrice del conducente dell'auto, Controparte_2
eccependo, in primo luogo, la corresponsabilità dell'attrice Controparte_1
e del marito nella causazione del sinistro, posto che l'incidente sarebbe riconducibile a una caduta autonoma di solo occasionata dal precedente contatto tra la bici Parte_1 del marito, che la precedeva e la vettura condotta dal convenuto Controparte_4 [...]
la cui corresponsabilità potrebbe dunque quantificarsi nella frazione di 1/3, CP_2 essendo parimenti corresponsabili per 1/3 ciascuno i due ciclisti, con conseguente proporzionale riduzione del risarcimento.
pagina 4 di 19 In secondo luogo, la compagnia assicuratrice ha contestato puntualmente le voci di danno richieste e la quantificazione economica dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, operata dall'attrice.
Infine, la convenuta ha eccepito la circostanza che l'attrice abbia già ricevuto la complessiva somma di Euro 246.235,25, tenuto conto non solo degli Euro 120.000,00 versati direttamente da trattenuti a titolo di acconto, ma anche degli Euro Controparte_1
74.400,00 percepiti, in forza della polizza infortuni FCI n° A7PEY00118J, dalla compagnia Lloyd's Assicurazioni e, infine, degli Euro 52.235,25 corrisposti all'infortunata dall' CP_7 che parimenti ha richiesto e ottenuto in rivalsa il rimborso di tale somma dalla compagnia assicuratrice convenuta, a titolo di indennità di accompagnamento.
3. Il convenuto nonostante la regolarità della notifica, non si è costituito Controparte_2 ed è stato dunque dichiarato contumace.
4. Assunte le prove orali ammesse a seguito della concessione dei termini di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c. ed espletate le CTU cinematica e medico-legale, la causa è stata dunque trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate dalle parti come in epigrafe indicate, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
5. Sulla dinamica del sinistro e sulle responsabilità dei soggetti coinvolti
6. Dagli elementi istruttori assunti nel corso del giudizio risulta accertato, senza apprezzabili margini di dubbio, il fatto che l'odierno convenuto abbia quantomeno Controparte_2 concorso alla causazione del sinistro oggetto di controversia, mentre può dirsi escluso che l'attrice sia stata direttamente coinvolta nello scontro, pur avendone subito gli esiti, tra l'auto condotta dal convenuto e la bicicletta condotta dal marito, Controparte_4
7. In merito, va premesso che, a prescindere dalla fondatezza o meno dell'eccezione di incapacità a testimoniare del marito dell'attrice, tempestivamente sollevata Controparte_4 dalla compagnia assicuratrice convenuta ex art. 246 c.p.c., essendo anch'egli coinvolto nel sinistro, le sue dichiarazioni non appaiono determinanti al fine di fornire certe indicazioni in merito alle circostanze che hanno determinato il coinvolgimento della moglie nel sinistro.
E' infatti stato pacificamente ammesso dal teste che la moglie viaggiava alle sue spalle, fuori dunque dal suo campo visivo.
Il teste ha riferito di aver sentito solo un urlo dell'odierna attrice, poi una macchina toccarlo e di essere dunque caduto, avendo solo a quel punto veduto anche la moglie caduta, due metri più avanti.
pagina 5 di 19 A specifica domanda, il teste ha escluso di aver visto che anche la moglie sia stata urtata dall'auto condotta dal convenuto (cfr. verbale udienza 10.04.2025).
D'altro canto, sempre prescindendo dalla sua capacità a testimoniare, possono nutrirsi seri dubbi sull'attendibilità stessa del teste, che sentito a s.i.t. il 5.10.2019 dai Carabinieri di AS in merito al sinistro (cfr. verbale sub doc. 1 fascicolo attoreo), già allora dichiarava di non ricordare neppure bene se fosse lui o la moglie a viaggiare davanti, riferendo di non ricordare molti particolari del sinistro e fornendo una descrizione molto generica dell'accaduto.
8. Ancora, la stessa odierna attrice, sentita a s.i.t. dai Carabinieri di Borgo Mantovano il 1.11.2019 (cfr. doc. 1 fascicolo attoreo) non riferiva affatto di essere stata a propria volta toccata dall'auto condotta dall'odierno convenuto, ma di averla vista colpire con lo specchietto retrovisore il marito che la precedeva e di aver dunque frenato bruscamente cadendo atterra per evitare di investirlo.
Sebbene parte attrice abbia reiteratamente contestato la portata confessoria di tali dichiarazioni, lamentando che esse siano state raccolte quando la stessa parte si trovava in condizioni psicofisiche precarie e alterate o comunque sotto l'effetto di farmaci, non essendo dunque del tutto lucida, va rilevato come dalla documentazione medica in atti non risulti affatto che, nel corso del ricovero e in periodo coevo rispetto a quello in cui le predette dichiarazioni furono assunte, l'attrice fosse incapace di intendere o si trovasse in stato confusionale o alterato, essendo anzi sempre stata definita dai sanitari come vigile, orientata e collaborante (cfr. docc. medica in atti).
L'assenza di qualsivoglia indicazione medica che lasci presagire eventuali stati di alterazione psichica dell'attrice al momento in cui fornì tali dichiarazioni - ma anche in momenti immediatamente antecedenti e successivi - rende le dichiarazioni credibili e la richiesta di CTU psichiatrica sullo stato dell'attrice al momento in cui le rilasciò, pure sollecitata dall'attrice stessa, del tutto esplorativa e superflua.
9. D'altro canto, le dichiarazioni fornite a s.i.t. dall'attrice coincidono, sul punto, con quelle fornite nell'immediatezza dal convenuto, quando fu sentito dai Carabinieri Controparte_2 di Sermide in merito alla dinamica del sinistro (cfr. verbale s.i. del 2.07.2019 sub doc. 1 fascicolo attoreo), nonché con gli accertamenti svolti in sede di CTU.
10. Infatti, anche nel corso della CTU, redatta dal dott. questi - effettuato Persona_1 un sopralluogo nei luoghi ove si verificò il sinistro e esaminati i danni riportati dai mezzi nella collisione - ha rilevato come l'urto che ha cagionato il sinistro abbia interessato solo la calotta dello specchietto retrovisore esterno della autovettura condotta da convenuto
[...]
e il manubrio nella parte superiore sinistra del velocipede condotto dal marito CP_2 dall'attrice, causando a questi la perdita del controllo del velocipede su cui Controparte_4 viaggiava, precedendo la moglie. pagina 6 di 19 Con tale tesi, appaiono del tutto compatibili le tracce del sinistro lasciate sui veicoli coinvolti.
In corrispondenza del cambio Shimano di sinistra del manubrio della bicicletta di CP_4
infatti, è stato accertato il distacco totale del comando della leva di sinistra, oltre
[...] all'abrasione della leva e della copertura superiore in gomma, introflessione del manubrio verso il centro, abrasioni del nastro del manubrio (cfr. CTU in atti pag. 16); mentre l'autovettura DA condotta dal convenuto presenta unicamente un'abrasione in corrispondenza della calotta dello specchietto retrovisore esterno destro (cfr. CTU pag. 18), oltre a uno “sfregamento sotto lo specchietto (che, n.d.r.) può essere considerato quale conseguenza del contatto con il braccio sinistro del ciclista”.
11. La circostanza che sia occorso un contatto tra lo specchietto laterale destro dell'auto condotta da e la parte sinistra del manubrio del velocipede condotto dal Controparte_2 marito dell'attrice, d'altronde, può dirsi pacifica e non contestata da parte Controparte_4 convenuta, che anzi ha ammesso tale circostanza quando fu sentita dai Carabinieri di Sermide in merito al sinistro (cfr. verbale s.i. del 2.07.2019 sub doc. 1 fascicolo attoreo cit.), pur attribuendo l'evento a una presunta inaspettata deviazione della propria traiettoria di guida da parte del ciclista.
12. D'altro canto, come dall'escussione della prova testimoniale, neppure dalle osservazioni svolte dal CTU è emerso alcun elemento istruttorio che induca a ritenere che ci sia stato anche un contatto tra l'auto condotta da e il velocipede condotto dall'attrice. Controparte_2
Sulla base delle proprie osservazioni, infatti, il CTU ha mostrato di aderire – condivisibilmente - alla tesi per cui, come peraltro riferito dall'attrice stessa sentita a sommarie informazioni dalle Forze dell'Ordine (cfr. doc. 1 fascicolo attoreo cit.) e come (a ben vedere) allegato dalla stessa finanche nell'atto di citazione, la sua caduta sia stata determinata non già direttamente dal contatto con l'auto del convenuto, bensì dal tentativo di evitare di investire il marito, che viaggiava davanti all'attrice medesima ed era a sua volta caduto, in quanto colpito – egli sì - dell'auto condotta da Controparte_2
Le conclusioni a cui è giunto il CTU, in tal senso, appaiono dunque condivisibili, in quanto coerenti intrinsecamente, sulla base degli accertamenti condotti dal consulente, e estrinsecamente, sulla base degli ulteriori elementi agli atti.
13. D'altro canto, non può non evidenziarsi come, considerato lo stato della carreggiata e la presenza di evidenti disconnessioni sull'asfalto (cfr. documentazione fotografica allegata al verbale dei rilievi fotografici relativi al sinistro sub doc. 1 fascicolo attoreo) lo stesso consulente non abbia escluso che il marito dell'attrice possa, in occasione del sinistro, aver deviato dalla propria traiettoria rettilinea o comunque possa non essersi attenuto strettamente al margine destro della carreggiata.
pagina 7 di 19 14. Dunque, da un lato, appare certo e (a ben vedere) non contestato che il convenuto abbia tenuto una condotta di guida imprudente e idonea a violare le norme del codice della strada, avendo intrapreso il sorpasso, superando la linea continua di mezzeria, tenendosi ad una distanza laterale evidentemente insufficiente dai ciclisti, in violazione dell'art. 148 Codice della Strada.
Dall'altro, non pare possa escludersi, astrattamente e quantomeno in forza della presunzione di colpa ex art. 2054 c.c., una responsabilità concorrente del marito dell'attrice, CP_4
– estraneo al presente giudizio – per non aver tenuto un comportamento improntato
[...] alla normale diligenza, del tutto esente da colpa e conforme alle regole del codice della strada, (cfr. Cass. 4130/2017).
15. Ciò detto, ai fini di cui è causa, deve osservarsi come, anche ove dovesse ritenersi configurabile tra il convenuto e il marito dell'attrice, un Controparte_2 Controparte_4 concorso di colpa nella causazione del sinistro, anche ai sensi dell'art. 2054 c. 2 c.c., ciò appare del tutto irrilevante ai fini del presente giudizio.
16. In primo luogo, infatti, tale presunzione, non opera anche nei confronti dell'odierna attrice, che ha subito le conseguenze del sinistro, pur non essendo direttamente coinvolta nello scontro tra i due veicoli.
Si è già detto, infatti, come non sia emersa alcuna prova in concreto né circa un contatto tra l'auto condotta dal convenuto e il braccio dell'attrice – che, in ogni caso, Controparte_2 non avrebbe, per stessa ammissione attorea, determinato in sé la caduta, dal momento che è la stessa attrice ad allegare di essere caduta esclusivamente, mentre frenava per evitare di investire il marito, a sua volta caduto a terra - né circa l'effettivo contributo causale della stessa nella produzione dell'evento dannoso, circostanza presupposta all'applicabilità della presunzione di concorso di colpa ex art. 2054 c.c. anche in assenza di effettiva collisione tra veicoli (in termini Cass. 3764//2021, che richiama Cass. 19197/2018).
17. Sulla base degli elementi istruttori emersi, anzi, è lecito escludere che la condotta di guida dell'attrice abbia concorso a causare il sinistro che ha coinvolto il marito e l'odierno convenuto ovvero che la condotta di guida della stessa presentasse profili di colpevole violazione delle regole del codice della strada.
18. L'unica condotta colposa contestata all'attrice da parte convenuta, infatti, consisterebbe nel mancato rispetto delle distanze di sicurezza previste dal codice della strada.
19. E tuttavia, se, da un lato, non è stata fornita alcuna prova che l'attrice viaggiasse “a ruota” del marito, senza mantenere le idonee distanze;
dall'altro tale circostanza è ragionevolmente smentita dal fatto che è stato escluso, anche nel corso della CTU (e a ben vedere non è stato mai neppure allegato da parte convenuta), che ci sia stato un contatto tra la bici attorea e quella del marito che la precedeva. pagina 8 di 19 Anzi proprio nel compiere una manovra di sicurezza per evitare di investire il marito caduto, l'attrice frenò bruscamente, cadendo a terra, senza entrare in contatto con la bici che la precedeva.
Orbene, è evidente che, qualora la distanza di sicurezza non fosse stata rispettata, l'impatto con la bici precedente sarebbe stato inevitabile e l'attrice non sarebbe certo riuscita ad arrestarsi prima di tamponare il marito, pur frenando bruscamente.
20. In secondo luogo, esclusa qualsiasi incidenza causale della condotta dell'attrice nella causazione del sinistro ed esclusa una sua responsabilità concorrente ai sensi dell'art. 2054 c.c., è evidente come, anche ove si intendesse addebitare il fatto dannoso a più persone che abbiano cagionato il sinistro in concorso tra loro (dunque, senza dubbio, al convenuto
[...]
e, eventualmente, al marito dell'attrice, ex art. 2054 c.c.), sarebbe comunque da CP_2 ritenersi fondata l'azione risarcitoria proposta, per l'intero, dall'attrice nei confronti del convenuto e della sua compagnia assicuratrice r.c.a., ai sensi dell'art. 2055 Controparte_2
c.c., salvo l'eventuale diritto di regresso nei confronti degli altri soggetti concorrenti nel fatto dannoso, previo accertamento, in separato giudizio, dell'an e del quantum delle rispettive colpe.
21. Va infatti osservato come, nel presente giudizio, la convenuta Controparte_1
pur chiedendo di accertare la concorrente responsabilità di nella
[...] Controparte_4 causazione del sinistro, non abbia poi svolto alcuna domanda di regresso o garanzia nei confronti del terzo indicato come corresponsabile del sinistro, né abbia ritualmente chiesto la chiama in causa, e dunque l'estensione del contraddittorio, nei suoi confronti.
Per questo, la domanda di accertamento della concorrente responsabilità di Controparte_4 nella causazione del sinistro, svolta nel presente giudizio nei confronti di soggetto del tutto estraneo alla causa appare, in questa sede, irrituale e inammissibile.
22. D'altro canto, l'obbligazione risarcitoria solidale passiva non fa sorgere un rapporto unico e inscindibile e non dà luogo a litisconsorzio necessario, bensì a rapporti giuridici distinti, anche se fra loro connessi, potendo il creditore ripetere da ciascuno di quei condebitori l'intero suo credito, sicché è sempre possibile la scissione del rapporto processuale, che può svolgersi utilmente anche nei confronti di uno solo dei condebitori (cfr. Cass. 32257/2023, ma anche Cass. 11952/2010 e Cass. 10042/2006).
23. Non v'è dubbio, dunque, che l'attrice abbia diritto a richiedere l'intero risarcimento agli odierni convenuti, posto che la responsabilità di nella causazione del Controparte_2 sinistro (quantomeno parziale) è accertata e non è neppure contestata dai convenuti, mentre non sono emersi elementi per ritenere che sussistano profili di concorso di colpa della danneggiata che inducano a diminuire il danno ex art. 1227 c. 1 c.c.
pagina 9 di 19 24. Sulle domande di risarcimento formulate dall'attrice
25. Ciò posto, deve passarsi all'esame delle singole voci di danno in merito alle quali l'attrice ha formulato domanda di risarcimento.
26. Sulle domande di risarcimento del danno non patrimoniale
27. In primo luogo, è stato chiesto dall'attrice il risarcimento dei danni subiti all'integrità psicofisica della persona.
28. In merito, la scrivente osserva come la CTU dott.ssa medica legale, Persona_2 nominata nel corso del presente procedimento, sulla base della documentazione medica in atti e degli accertamenti svolti sulla persona dell'attrice, abbia accertato che, nell'evento, la stessa “riportò un trauma facciale con plurime fratture (frattura pluriframmentaria frontale sinistra, frattura pluriframmentaria della parete mediale dell'orbita di sinistra e del pavimento orbitario omolaterale, frattura scomposta dell'arco zigomatico di sinistra, frattura pluriframmentaria del seno mascellare di sinistra, frattura della parete posteriore del seno sfenoidale di sinistra e la frattura del terzo anteriore del setto nasale e delle ossa nasali proprie), le fratture dei processi spinosi di C4-C5-C6, la lesione midollare C4-C7 con tetraplegia incompleta di livello sensitivo C8 e motorio C4 ASIA D (prevalente all'arto superiore di sinistra e all'arto inferiore a destra), nonché la frattura del margine inferiore della scapola sinistra.” (cfr. pag. 9 relazione in atti).
La CTU ha accertato altresì che l'attrice venne sottoposta ad intervento neurochirurgico di laminectomia cervicale decompressiva, nonché a intervento maxillo facciale di osteosintesi delle plurime fratture facciali a cui seguì poi lungo periodo di ospedalizzazione, con trasferimenti presso vari reparti di diversi presidi ospedalieri, per il proseguimento delle cure, che si protrasse sino al 6.04.2020.
La dott.ssa ha inoltre evidenziato come, allo stato attuale, la danneggiata presenti Per_2
“gli esiti di lesione midollare C4-C7 con tetraplegia incompleta di livello sensitivo C8 e motorio C4 ASIA D, con grave deficit della deambulazione e della funzione prensile a carico degli arti superiori (specie all'arto superiore di sinistra), esiti di plurime fratture del massico facciale trattate chirurgicamente con associata algia.” (cfr. pag. 9 CTU in atti).
Alla luce di ciò, la CTU ha accertato l'esistenza di un danno biologico permanente nella misura dell'80% e di un periodo di invalidità temporanea totale di 280 giorni (dalla prima ospedalizzazione il 2.07.2019 alle dimissioni il 6.04.2020), con grado di sofferenza elevato sia in relazione al periodo di invalidità temporanea totale (per la protratta ospedalizzazione e per le prolungate cure riabilitative), sia ai postumi residuati.
Ha infine accertato la congruità e pertinenza delle spese mediche documentate per complessivi 1.220,15 Euro. pagina 10 di 19 29. Non v'è ragione per discostarsi dalle conclusioni medico-legali a cui è giunta la CTU, che appaiono coerenti intrinsecamente ed estrinsecamente e frutto di operazioni peritali rigorose e di valutazioni ben motivate, alle quali le parti hanno sostanzialmente aderito.
30. Alla luce di tali valutazioni, deve dunque procedersi, in primo luogo, alla liquidazione del danno non patrimoniale biologico da invalidità permanente, in applicazione delle Tabelle dell'Osservatorio sul diritto civile del Tribunale di Milano del 2024, applicabili ratione temporis.
Non può ritenersi infatti applicabile al caso di specie la c.d. Tabella Unica, introdotta con D.P.R. 13.01.2025 n. 12, dal momento che l'art. 5 della stessa norma dispone che “Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore.”, dunque successivamente al 5.03.2025.
31. Il risarcimento deve dunque quantificarsi tenendo conto dell'età della danneggiata al momento del sinistro (72 anni) e avendo come base di calcolo il valore del “punto” base delle Tabelle predette, relativo alla componente di danno non patrimoniale anatomo-funzionale (c.d. danno biologico permanente) e alla componente di danno non patrimoniale morale, relativa alla c.d. “sofferenza soggettiva”, con un “appesantimento” del punto di una percentuale ponderata pari al 50%, fissata dalle Tabelle di Milano per la percentuale di invalidità riscontrata.
Tale appesantimento è determinato dall'elevata entità della sofferenza subita a causa dei postumi permanenti (come accertata anche dalla CTU) dall'attrice.
32. La somma liquidabile a titolo di danno biologico da invalidità permanente, comprensiva anche della componente di danno c.d. morale, è dunque di Euro 725.762,00.
33. Parte attrice ha anche chiesto la personalizzazione del danno biologico.
34. Orbene sul punto, deve aderirsi all'orientamento secondo il quale “In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento” (ex multis Cass. 28988/2019).
Va infatti osservato che già la liquidazione del danno biologico permanente è di per sé un ristoro per equivalente delle conseguenze che la lesione della salute ha avuto sulla vita quotidiana.
pagina 11 di 19 Dunque, per pretendere la maggiorazione della misura standard del risarcimento non basta allegare che i postumi abbiano inciso sulla vita quotidiana della vittima - pregiudizio già ristorato dalla semplice monetizzazione dell'invalidità permanente - essendo necessario, invece, allegare e provare che i postumi abbiano inciso sulla vita quotidiana della vittima in misura differente e maggiore rispetto a tutte le altre persone della stessa età e dello stesso sesso, che abbiano sofferto postumi di identica misura (arg. da Cass. 5865/2021).
35. Nel caso di specie, a fondamento della domanda, è stata allegata la perdita da parte dell'attrice della possibilità di praticare la passione per il ciclismo, che condivideva col marito.
36. La domanda appare tuttavia generica.
37. Sebbene già in sede di atto di citazione l'attrice avesse allegato di aver ricevuto, col marito, il Diploma di Cicloturisti, per aver percorsi una distanza di cinque volte il giro del pianeta in quindici Paesi, la domanda di personalizzazione del danno biologico, come formulata, appare del tutto priva di ulteriori specificazioni e puntuali allegazioni e, neanche in sede di prima memoria istruttoria, la domanda è stata tempestivamente puntualizzata nei suoi elementi essenziali.
Parte attrice, infatti, non ha neppure allegato tempestivamente, in modo puntuale e specifico, in quali concrete attività e in che effettive occasioni tale passione si estrinsecasse all'epoca del sinistro – specificando ad esempio con che frequenza, in che contesti e con che modalità la esercitasse – rendendo così impossibile definire se e in che misura la perdita della possibilità di svolgerla abbia concretamente determinato un sacrificio apprezzabile e rilevante, meritevole di dar luogo a personalizzazione del danno, avendo inciso sulla vita quotidiana della vittima in misura differente e maggiore rispetto a tutte le altre persone della stessa età e dello stesso sesso che abbiano sofferto in misura identica.
Solo nel formulare le proprie istanze di prova orale, in seconda memoria istruttoria ex art. 183 c. 6 c.p.c., l'attrice ha formulato capitoli al fine di fornire informazioni più dettagliate in merito alla predetta sua passione, con allegazioni che appaiono tuttavia tardive e inammissibili.
38. Non può dunque essere accolta la domanda di personalizzazione del danno formulata dall'attrice.
39. Venendo dunque all'ulteriore voce di danno biologico di cui l'attrice ha chiesto il risarcimento, relativa all'invalidità totale temporanea subita in conseguenza del sinistro, anch'essa è liquidabile in applicazione delle nuove Tabelle dell'Osservatorio sul diritto civile del Tribunale di Milano del 2024.
pagina 12 di 19 La relativa liquidazione deve effettuarsi considerando un punto base di 173,00 Euro (comprensivo tanto della componente di danno biologico e dinamico-relazionale, quanto della componente di sofferenza soggettiva, computata nel valore massimo, considerata l'intensa sofferenza provata dalla danneggiata e riconosciuta finanche dalla CTU) per ciascun giorno di invalidità totale, ossia per 280 giorni.
40. Così operando, il danno non patrimoniale da invalidità totale temporanea risulta pari a Euro 44.980,00.
41. Dunque, la somma totale liquidabile all'attrice a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale (da invalidità permanente e totale temporanea) risulta pari a complessivi Euro 770.742,00.
42. Poiché la suddetta somma costituisce l'equivalente monetario attuale di un danno all'integrità fisica e di danni non patrimoniali originati da fatto illecito risalente negli anni, la stessa va devalutata alla data del fatto, ossia al 2.07.2019, e successivamente rivalutata annualmente applicando gli interessi al tasso di legge, sulla somma annualmente rivalutata, fino all'effettivo soddisfo, al fine di compensare il danneggiato anche del danno da ritardo, vista la mora ex re sui debiti di valore.
La somma così rivalutata, comprensiva di rivalutazione e interessi dal fatto all'odierna liquidazione, è dunque pari ad Euro 851.378,94, su cui matureranno i soli interessi di legge dal momento della liquidazione, ossia dalla data della presente sentenza, all'effettivo saldo.
43. Sulle domande di risarcimento del danno patrimoniale a titolo di lucro cessante
44. Venendo ai danni patrimoniali subiti dall'attrice, la stessa ha, in primo luogo, chiesto il risarcimento del danno da perdita della capacità lavorativa specifica come casalinga.
45. Tale domanda appare tuttavia generica, mancando la tempestiva, specifica e puntuale allegazione dei fatti costitutivi della stessa negli atti introduttivi o al più, in sede di precisazione della domanda, in prima memoria ex art. 183 c. 6 c.p.c.
46. Per costante giurisprudenza, il soggetto che svolge attività lavorativa domestica, pur non percependo reddito monetizzato, svolge tuttavia un'attività suscettibile di valutazione economica, con la conseguenza che la riduzione della sua capacità lavorativa configura un danno patrimoniale risarcibile, autonomo rispetto al danno biologico, in presenza della allegazione, prima ancora che della prova seppur anche presuntiva, del carattere se non sistematico, perlomeno continuativo, dello svolgimento di tale attività a suo stesso favore, oltre che in adempimento dei doveri di solidarietà familiare (così Cass. 7604/2025, che richiama Cass. n. 66587/2009 e Cass. 20922/2023).
47. Orbene, nel caso di specie, la domanda attorea non appare minimamente circostanziata, prima ancora che provata, non tanto in merito alle concrete limitazioni determinate dai pagina 13 di 19 postumi riportati dall'attrice – posto che i danni riportati sono tanto gravi da rendere superflue simili allegazioni – ma quantomeno in merito all'effettivo espletamento dell'attività prevalente di casalinga e alle modalità con cui tale attività si estrinsecava prima del sinistro.
L'attrice ha infatti totalmente mancato di fornire elementi concreti da cui poter dedurre, anche in via presuntiva, una perdita o riduzione del reddito, posto che, si ribadisce, il lavoro domestico va inteso nell'effettivo valore, economicamente apprezzabile, degli apporti della lavoratrice casalinga a beneficio proprio ovvero dei familiari.
48. Per questo motivo non può essere accolta la domanda del risarcimento del danno da lucro cessante per perdita della capacità lavorativa come casalinga.
49. Sulla domanda di risarcimento del danno patrimoniale a titolo di danno emergente
50. Venendo alla domanda risarcitoria del danno emergente, si osserva quanto segue.
51. Sono certamente risarcibili le spese mediche sostenute dall'attrice a causa del sinistro, provate, documentalmente e ritenute pertinenti e congrue dalla CTU per complessivi 1.220,15 Euro, somma peraltro non contestata dal convenuto.
52. Quanto invece alle spese mediche e riabilitative future, il cui risarcimento è stato pure chiesto dall'attrice, si ritiene che trovi applicazione il principio giurisprudenziale consolidato per cui il danno permanente futuro, consistente nella necessità di sostenere una spesa periodica vita natural durante deve essere liquidato, ai sensi dell'art. 1223 c.c., stimando il costo presumibile delle prestazioni di cui la vittima avrà bisogno in considerazione delle menomazioni da cui è afflitta, rapportato alla durata presumibile dell'esborso e, quindi, per il numero di anni che lo stesso verrà sopportato (tra le altre: Cass. 11393/2019; Cass. n. 17815/2019; Cass. n. 13881/2020; Cass. n. 13727/2022; Cass. n. 16844/2023), sul presupposto che “in tema di danno futuro causato da invalidità permanente, ai fini della liquidazione rileva non la speranza di vita media nazionale ma la prognosi di durata della vita dello specifico soggetto danneggiato” (cfr. Cass 11393/2019).
Le spese di mediche future, infatti, configurano un “danno emergente” (cfr. Cass. 7815/2019), ossia un esborso che sarà necessario sostenere, ma soltanto finché si è in vita, per cui il sopraggiungere della morte, anche se per effetto dell'illecito, farà comunque cessare quella perdita patrimoniale, con la conseguenza che non sarà più apprezzabile l'esistenza di un danno risarcibile (arg. da Cass. 31684/2024).
53. Ciò posto in linea teorica, venendo al caso di specie, la CTU medico-legale ha condivisibilmente evidenziato la necessità di eseguire due cicli riabilitativi all'anno, simili a quella a cui la danneggiata già si sottopone, al fine di mantenere un minimo di efficienza fisica (cfr. CTU in atti).
pagina 14 di 19 Supponendo dunque per la danneggiata un'aspettativa di vita fino al 80esimo anno d'età, ossia di circa 3,5 anni inferiore rispetto all'aspettativa di vita media per i soggetti di sesso femminile (secondo gli indici ISTAT 2025), a causa degli esiti del sinistro, e considerata l'entità degli esborsi semestrali documentati per spese riabilitative, di Euro 434,25 (doc. 16 fascicolo attoreo), dunque considerando una spesa annua di 868,50 Euro, da moltiplicarsi per anni tre (trovandosi l'attrice oggi nel 78esimo anno d'età), il totale delle spese future liquidabili può determinarsi complessivamente in Euro 2.605,50.
Ciò secondo una valutazione necessariamente equitativa, che tiene conto dell'entità delle spese documentate in atti e già sostenute dall'attrice e della altamente verosimile persistenza dell'esigenza di sostenere tali spese vita natural durante, considerato che gli esiti del sinistro sono ormai stabili, non curabili e anzi verosimilmente suscettibili di peggioramento, specie senza un costante percorso di riabilitazione e assistenza.
54. Venendo alla domanda di risarcimento del danno patrimoniale rappresentato dalle spese per consulenza e assistenza prestata dallo studio “Security Infortunistica Stradale”, coglie nel segno la difesa di parte convenuta quando – in sede di memoria di replica - rileva la tardività della predetta domanda risarcitoria, formulata per la prima volta dall'attrice in sede di comparsa conclusionale.
Sul punto, appare infatti condivisibile l'orientamento assunto dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (SU 16990/2017) per cui le spese di assistenza legale stragiudiziale, diversamente da quelle giudiziali vere e proprie, hanno natura di danno emergente e la loro liquidazione è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali.
La domanda, nel caso di specie, è stata proposta tardivamente ed è dunque inammissibile.
55. Infine, l'attrice ha formulato domanda di risarcimento delle spese per l'abbattimento delle barriere architettoniche domestiche.
In merito si osserva quanto segue.
56. Parte attrice ha allegato che, in esito al sinistro, è stato necessario affrontare spese di adeguamento della casa familiare alle proprie nuove esigenze di mobilità, con un costo di complessivi 12.248,59 Euro, producendo le relative fatture (doc. 17 fascicolo attoreo), tutte intestate al marito, e pagate dal conto corrente cointestato all'attrice e al Controparte_4 predetto marito, tramite bonifici ovvero tramite assegni.
57. In primo luogo, non c'è dubbio che le spese siano state sostenute per la ricostruzione del bagno al piano terra e per l'ampiamento delle porte, interventi resisi necessari per permettere all'attrice, che si muove attualmente grazie all'uso di una carrozzina, di rimuovere le barriere pagina 15 di 19 architettoniche della casa familiare e consentirle così di svolgere gli atti quotidiani anche a fronte dei gravi postumi invalidanti del sinistro.
58. A fronte delle contestazioni del convenuto circa la necessità e la riconducibilità agli esiti del sinistro delle spese – che, per inciso, appaiono assolutamente congrue rispetto ai lavori che indicano – va osservato come il fatto che tali lavori si riferissero ad ampliamenti che consentissero l'accesso agli ambienti della casa a persona disabile è stata confermata dai testi assunti.
Infatti, il teste, titolare dell'impresa Edilpolesana S.n.c., ha confermato di Testimone_1 aver eseguito i lavori nella casa familiare di e sita in Controparte_4 Parte_1
AS (RO) via Bocchi, durante il periodo di ricovero dell'odierna attrice, a seguito del sinistro nel 2019, e che, nell'intervento di edilizia di cui alla fattura emessa, sia stato
“demolito un muro al piano terra e rinnovato il bagno inserendo nella muratura una porta a scomparsa di grosse dimensioni per agevolare l'accesso di una persona disabile” (cfr. verbale udienza 10.04.2024).
Anche il teste titolare della D.F. Impianti, ha confermato di aver eseguito Testimone_2 lavori nell'abitazione dell'odierna attrice, sita in AS via Bocchi n. 13, per l'abbattimento di barriere architettoniche (cfr. verbale udienza cit.)
Infine, pure la teste legale rappresentante della ha Testimone_3 Parte_2 riconosciuto l'ulteriore fattura in atti, riferita all'ampiamento delle porte e all'abbattimento delle barriere architettoniche nella casa familiare dell'attrice, regolarmente pagata, avendo dichiarato di avere in prima persona ordinato le porte, montate poi dal marito (cfr. verbale udienza 15.05.2024)
59. D'altro canto, sebbene le fatture predette siano tutte intestate al marito dell'attrice,
e non all'attrice medesima, è stato documentalmente provato come i bonifici Controparte_4
e gli assegni utilizzati per il pagamento provenissero tutti da conto corrente cointestato ai due coniugi (cfr. doc. 40 fascicolo attoreo) e siano avvenuti dunque, presumibilmente, con somme di cui anche l'attrice era titolare.
60. Per queste ragioni, deve dunque accogliersi la domanda di integrale rimborso all'attrice delle spese sostenute per tali interventi, da quantificarsi in Euro 12.248,59.
61. E' dunque complessivamente liquidabile a titolo di danno emergente (per spese mediche già sostenute e future e per spese di abbattimento delle barriere architettoniche presenti nella casa familiare) la somma di Euro 16.074,24.
62. Poiché anche suddetta somma costituisce l'equivalente monetario attuale di un danno patrimoniale originato da fatto illecito risalente negli anni, la stessa va devalutata alla data del fatto, ossia al 2.07.2019, e successivamente rivalutata annualmente applicando gli pagina 16 di 19 interessi al tasso di legge, sulla somma annualmente rivalutata, fino all'effettivo soddisfo, al fine di compensare il danneggiato anche del danno da ritardo, vista la mora ex re sui debiti di valore.
La somma così rivalutata, comprensiva di rivalutazione e interessi dal fatto all'odierna liquidazione, è dunque pari ad Euro 17.755,98, su cui matureranno i soli interessi di legge dal momento della liquidazione, ossia dalla data della presente sentenza, all'effettivo saldo.
63. La somma complessivamente liquidabile a favore dell'attrice, a titolo di danno non patrimoniale e patrimoniale, è dunque pari a complessivi Euro 869.134,92 (di cui Euro 851.378,94 a titolo di danno non patrimoniale ed Euro 17.755,98 a titolo di danno patrimoniale).
64. Sulle somme già percepite dall'attrice a titolo di risarcimento del danno
65. Da ultimo, è pacifico, in quanto ammesso dalla stessa attrice, il fatto che la stessa abbia già percepito dalla compagnia assicuratrice convenuta, per le causali di cui è causa, la somma di Euro 120.000,00, trattenuta a titolo di acconto sul maggior danno.
66. Parimenti non contestata risulta la circostanza, allegata dalla convenuta
[...]
che l'attrice abbia altresì percepito ulteriori Euro 74.400,00 a seguito Controparte_1 del sinistro, in forza della polizza infortuni FCI n° A7PEY00118J, dalla Compagnia assicuratrice Lloyd's Assicurazioni, che per tale importo si è surrogata ex artt. 1201 e 1916 c.c. nei diritti della danneggiata verso i responsabili civili ed è già stata integralmente rimborsata da (cfr. docc. 1 e 2 fascicolo convenuta). Controparte_1
67. Irrilevante appare invece, invece, in questa sede, l'avvenuta corresponsione all'attrice dell'ulteriore somma di Euro 52.235,25 da parte dell' , che ha poi richiesto ed ottenuto CP_7 in rivalsa il rimborso di tale somma dalla compagnia convenuta per complessivi € 55.000,00 (docc. 3,4 e 5 fascicolo convenuto), a titolo di indennità di accompagnamento.
Per consolidata giurisprudenza, infatti, le somme spettanti al danneggiato a titolo di indennità di accompagnamento devono essere sottratte dall'ammontare del risarcimento del danno patrimoniale corrispondente alle spese di assistenza, essendo tale indennità rivolta a fronteggiare e a compensare direttamente il pregiudizio patrimoniale causato dall'illecito, consistente nella necessità di dover retribuire un collaboratore o un assistente per le esigenze della vita quotidiana del soggetto reso disabile (in termini Cass. 3168472024 che richiama anche Cass., S.U., n. 12567/2018).
Orbene, nel caso di specie, nessuna domanda risarcitoria è stata tuttavia formulata dall'attrice con riferimento al danno patrimoniale derivante dalle spese di assistenza che sarebbero derivate dal sinistro.
68. Concludendo, considerato che il danno liquidato in questa sede è pari a complessivi Euro 869.134,92 e considerato che, a tale somma, deve sottrarsi quanto già ricevuto a titolo di pagina 17 di 19 risarcimento del danno dall'attrice (per complessivi Euro 194.000,00 Euro), i convenuti in solido dovranno essere condannati a corrispondere all'attrice la somma residua di Euro 675.134,92 (pari alla differenza tra il danno risarcibile e l'importo già risarcito).
69. Su detto importo decorreranno gli interessi legali ai sensi dell'art. 1284 c. 4 c.c. dalla pubblicazione della presente sentenza fino all'effettivo soddisfo.
24. Sulle spese di lite
25. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono dunque poste integralmente a carico delle parti convenute in solido, le quali dovranno provvedere al relativo pagamento.
Le spese sono dunque liquidate come in dispositivo, in applicazione dei valori previsti dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, in vigore dal 23 ottobre 2022, tenendo conto del valore della controversia (ossia del valore della domanda nella misura in cui è stata accolta) e della moderata complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, applicandosi dunque i valori medi previsti dal citato DM 147/2022 per tutte le fasi del giudizio.
26. Devono infine porsi, in via definitiva, a carico delle parti convenute in solido le spese di CTU, già liquidate come da separati decreti, e le spese per i CTP medico-legale e cinematico sostenute da parte attrice per complessivi Euro 9.110,00, come documentate in atti (docc. 12, 16, 47, 48 e 48 fascicolo attoreo).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda o eccezione assorbita:
1. accerta che il sinistro per cui è causa si è verificato per colpa di;
Controparte_2
2. condanna e la Società in solido, al Controparte_2 Controparte_1 pagamento a favore dell'attrice di tutti i danni patrimoniali e non Parte_1 patrimoniali subiti, complessivamente quantificabili in Euro 675.134,92, già comprensivi di rivalutazione e interessi alla data odierna, oltre agli interessi legali dalla presente pronuncia al saldo effettivo;
3. dichiara inammissibile la domanda di accertamento della concorrente responsabilità nella causazione del sinistro di formulata dalla convenuta Controparte_4 [...]
Controparte_3
4. condanna e in solido, alla rifusione Controparte_2 Controparte_1 all'attrice delle spese di lite, quantificate in Euro 9.110,00 per spese di Parte_1 assistenza tecnica e CTP, in Euro 1.759,38 per ulteriori spese e in Euro 29.193,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA;
5. pone definitivamente a carico dei convenuti e Controparte_2 Controparte_1 le spese di CTU medico-legale e cinematica, già liquidate come da separati decreti.
[...] pagina 18 di 19 Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Mantova, in data 24/10/2025
La Giudice
TA GL
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