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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 29/04/2025, n. 1549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1549 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2902/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig.ri Magistrati:
dott.ssa Enrica De Sire Presidente dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA non definitiva di SEPARAZIONE
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2902/2024, avente ad oggetto “Separazione giudiziale e divorzio (Cessazione effetti civili)”, promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. PISAPIA ANNA e presso il suo studio Parte_1 elettivamente domiciliato come da mandato apposto in calce al ricorso;
ricorrente e
, rappresentata e difesa dall'avv. LAUDISIO ALESSANDRO e presso il suo Controparte_1 studio elettivamente domiciliata come da mandato apposto in calce alla comparsa di costituzione;
resistente
Nonché Il PM in sede, interventore ex lege
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 26/07/2024, ha chiesto al Tribunale di Nocera Parte_1
Inferiore che sia pronunciata sentenza di separazione dal coniuge con cui Controparte_1 aveva contratto matrimonio in AR il 01/10/1992 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune, anno 1992, parte I, Uff. 1, n. 9), deducendo che dal matrimonio erano nati quattro figli:
nata a [...] il [...]; Persona_1
nato a [...] il [...]; Controparte_2
nata a [...] il [...]; Parte_2
nata a [...] il [...], quest'ultime minorenni e non autonome. Persona_2
Con pari domanda, peraltro, ha avanzato richiesta di divorzio, all'uopo invocando i contenuti precettivi della disposizione di cui all'art. 473bis n. 49 c.p.c. e, per l'effetto, subordinando l'emissione della sentenza divorzile al passaggio in giudicato di quella di separazione.
Pertanto, esponeva che la convivenza dei coniugi era divenuta intollerabile e pertanto, dando atto della definitiva disgregazione morale e materiale dell'unione coniugale, chiedeva pronunciarsi la separazione con accoglimento delle condizioni indicate nel ricorso (affido condiviso delle figlie minori;
mantenimento per euro 400,00, oltre al 50% delle spese straordinarie;
diritto di visita delle minori come determinato nel ricorso;
domiciliazione di costoro presso la madre); con vittoria di spese.
costituitasi, pur aderendo alla domanda di separazione e divorzio, ha Controparte_1 formulato avverse richieste accessorie, soprattutto avuto riguardo ai profili economici, all'uopo domandando un assegno di mantenimento iure proprio, oltre che un maggiore mantenimento per la prole, nonché ulteriori richieste economiche;
con vittoria di spese.
All'udienza del 23.01.2025, fissata con decreto presidenziale del 30.07.2024, instaurato il contraddittorio e fallito il tentativo di conciliazione, il Giudice delegato ha emesso i provvedimenti di cui agli artt. 473 bis n. 22., autorizzando i coniugi a vivere separatamente e dettando i provvedimenti provvisori ed urgenti per la immediata disciplina della crisi coniugale. Contestualmente, ha altresì avanzato proposta conciliativa della controversia, all'uopo fissando l'udienza telematica del 23.04.2025 per l'esame.
A tale udienza, le parti hanno presentato conclusioni congiunte conformemente alla proposta conciliativa ed il Giudice istruttore ha rimesso la causa alla decisione del Collegio, sul profilo della separazione concordata, senza la concessione del termine di legge, stante la rinuncia delle parti costituite.
Sulla separazione. La domanda di separazione è fondata e va sicuramente accolta. Le risultanze processuali hanno infatti ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. Sorreggono tale convincimento le allegazioni di entrambe le parti in merito all'impossibilità di ricostituzione della comunione fisica e spirituale, alla luce delle concordi dichiarazioni rese sul punto;
non senza considerare, peraltro, che nel corso del giudizio non sono emersi elementi di valutazione tali da far ritenere che tra i coniugi possa intervenire alcuna riconciliazione. Ai fini della separazione giudiziale, del resto, non è necessaria la sussistenza di una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco spirituale di una delle parti, tali da rendere per questa intollerabile la convivenza e verificabile in base ai fatti obiettivi emersi, compreso il comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione (Cass. Civ., Sez. I, 16 febbraio 2012, n. 2274).
In relazione, poi, alla domanda cumulata di divorzio (proposta cumulativamente con la domanda di separazione in seno al ricorso introduttivo), la Corte di Cassazione, con pronuncia n. 28727/2023 ha stabilito come “Il Tribunale, all'esito del positivo esame della domanda di separazione personale, con sentenza (che non definirà, quindi, tutte le domande proposte, il cui dispositivo, una volta passato giudicato, sarà trasmesso in copia autentica all'Ufficiale di Stato civile per le debite annotazione e gli ulteriori incombenti di legge), provvederà, in relazione alla congiunta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non ancora procedibile, prima che sia decorso il termine indicato dall'art.3, n. 2, lett. b), I. n. 898/1970, a rimettere la causa, con separata ordinanza, dinanzi al giudice relatore perché questi acquisisca la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma da parte delle stesse delle condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio”, elaborando, pertanto, il seguente principio di diritto al quale questo Tribunale intende aderire: “In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio».
Detta pronuncia, peraltro emessa con riguardo ai ricorsi ab origine congiunti, ben può essere applicata al caso di specie, laddove le parti hanno raggiunto, in corso di causa, un accordo con riguardo alla separazione, avendola, per l'effetto, consensualizzata.
D'altronde, è la stessa normativa che, con riguardo ai ricorsi giudiziali cumulativi (ancorché, appunto, rimasti giudiziali), consente di pronunciare sentenza non definitiva di separazione (non definitiva, si noti, quanto al giudizio, ma senz'altro definitiva quanto alla pronuncia di separazione), con rimessione sul ruolo per la successiva pronuncia divorzile.
Conclusivamente, questo Tribunale pronuncerà sentenza parziale di separazione, con contestuale ordinanza di rimessione sul ruolo, al fine di soddisfare la condizione di procedibilità
– ex lege prevista e sopra indicata – a tale scopo fissando udienza per la successiva (e definitiva) pronuncia divorzile. Si invitano, peraltro, sin d'ora i procuratori, per la prossima udienza come fissata e da trattare in forma scritta ex art. 473bis n. 51 c.p.c., a trasmettere, in uno alle note telematiche, il certificato di passaggio in giudicato della sentenza di separazione, eventualmente rilasciato al verificarsi dei presupposti di legge. Ciò, peraltro, laddove costoro decidano di consensualizzare anche la pronuncia divorzile alle medesime – o diverse, ove riformulate – condizioni concordate per la separazione.
Diversamente, il rito, fermo restando le preclusioni di legge e quanto già dedotto ed allegato negli atti introduttivi, seguirà le regole processuali ordinarie.
Pertanto, la prossima udienza sarà la sede naturale:
- o del successivo accordo divorzile, conformemente alla normativa sopra richiamata;
- o del giudizio divorzile, con comparizione personale delle parti ed emissione dei provvedimenti provvisori ed urgenti di divorzio.
In tale ultimo caso, fermo restando il decorso ex lege dei termini per il deposito delle memorie e ferme, altresì, le preclusioni già intervenute, sarà cura dei procuratori delle parti chiedere la trattazione della causa in presenza, al fine tentare la conciliazione ed emettere i provvedimenti conseguenziali.
Altre questioni Le parti, pertanto, sono giunte ad un accordo complessivo delle rispettive posizioni personali e patrimoniali in merito alla domanda di separazione, condizioni che il Tribunale ritiene di poter porre a base della presente decisione in quanto non contrarie all'ordine pubblico, né alla morale familiare, né all'interesse della prole, alla quale, peraltro, è garantito un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, tenuto conto del diritto di visita come concordemente accettato, nonché il mantenimento da parte del padre, all'uopo prevedendosi un assegno mensile di euro 500,00 oltre al 70% delle spese straordinarie a carico del padre, con il residuo 30% a carico della madre.
Occorre, invece, prendere atto delle residue condizioni concordate (punto n. f provvedimento provvisori;
punti n.ri 1 e 2, ultima parte, della proposta conciliativa), laddove nulla viene disposto a titolo di mantenimento per la resistente, giacché rinunciato, oltre che, in astratto, non suscettibile di contenuto dispositivo, trattandosi di questioni di natura privatistica, per le quali i coniugi hanno deciso di liberamente determinarsi.
In definitiva, la proposta conciliativa è stata la seguente:
“1. rinuncia alle domande incompatibili con il contenuto della presente proposta;
2. conferma, per il resto, dei provvedimenti provvisori emessi in tal sede, ivi compresa l'esclusione dell'assegno di mantenimento per la resistente;
3. compensazione delle spese di lite e rinuncia degli avvocati alla solidarietà professionale”,
laddove, invece, i provvedimenti provvisori confermati sono stati i seguenti:
“a. autorizza i coniugi a vivere separati nel mutuo rispetto;
b. affida le figlie minori, nata a [...] il [...] e Parte_2
nata a Sarno il [...], in [...] condivisa ad entrambi i genitori che Persona_2 eserciteranno entrambi la potestà genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse per le figlie, relative alla loro istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei medesimi, disponendo, ai sensi dell'art. 473 bis n. 50 c.p.c. ciascun genitore è tenuto a comunicare, all'altro e con il mezzo più celere, le eventuali informazioni relative all'assunzione di decisioni sulle questioni di massima rilevanza (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, la scuola, la salute etc. etc.); c. dispone che le minori, sopra indicate, siano domiciliate presso la madre, in Controparte_1
Sarno alla via Pioppazze n. 17; d. stabilisce la permanenza delle figlie minori presso il padre:
- per due pomeriggi infrasettimanali, dalle ore 16.00 alle ore 20.00 (da comunicare all'altro coniuge con un preavviso di almeno 24 ore), con la precisazione che detto esercizio di visita, tenuto conto dell'attività lavorativa come svolta dal padre, sarà esercitato solo allorquando questi avrà giorni infrasettimanali liberi dal lavoro,
- nonché, a settimane alterne, dalle ore 12,00 del sabato alle 19,00 della domenica, - inoltre, ad anni alterni, o la domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo (dalle ore 10,00 alle ore 20,00), con la precisazione che per la imminente Pasqua le figlie staranno con il padre in tale giorno,
- dal 24 al 29 Dicembre o dal 31/12 al 5/1 (dalle ore 10,00 del primo giorno alle ore 20,00), - infine sempre ad anni alterni, nei mesi di luglio o agosto per 15 giorni consecutivi (da comunicare all'altro coniuge con un preavviso di almeno un mese);
- nonché il giorno dell'onomastico, del compleanno e della Festa del Papà (e pari diritto spetterà alla madre nelle medesime festività); fa salvi, in tale materia, diversi accordi tra i coniugi, purché gli stessi non pregiudichino gli interessi delle figlie minori, all'uopo, peraltro, precisando come il suddetto diritto di visita dovrà tenere di conto sia dell'età da costoro posseduta, valorizzandone, per l'effetto, i propri desiderata, sia, infine, degli impegni scolastici ed extrascolastici non differibili;
attesa la situazione particolare, anche avuto riguardo all'urgenza di provvedere e mancanza di un diverso interesse dei minori soprassiede, per il momento, dall'audizione dei medesime, anche tenuto conto della pacifica domanda di affido condiviso e di domiciliazione di costoro presso la madre, le cui volontà, tenuto conto dell'età posseduta, dovranno essere tenuta di conto ai fini dell'esercizio del diritto di visita paterno;
e. Tenuto conto, poi: delle attuali esigenze delle figlie, del tenore di vita delle medesime goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori, dei tempi di permanenza delle medesime presso ciascuno di essi, delle risorse economiche di entrambi i genitori, in particolare dei redditi da lavoro dei medesimi, nonché dalla documentazione economico-reddituale prodotta, della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore, dispone che ciascuno dei genitori provveda al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
dispone che , quale genitore non domiciliatario della prole, contribuisca al Parte_1 mantenimento delle figlie, previa corresponsione di un assegno mensile di € 500,00 (di cui € 250,00 per ciascuna figlia), da versare alla madre, a mezzo vaglia postale, Controparte_1 bonifico bancario o postale entro il giorno 4 di ogni mese;
f. Nulla a titolo di mantenimento, iure proprio, di per le ragioni di cui in parte Controparte_1 motiva;
dispone i predetti assegni siano adeguati in modo automatico, annualmente sulla base deli indici ISTAT;
g. determina che le spese straordinarie, sostenute nell'interesse della prole, saranno a carico di
ed nella misura, rispettivamente, del 70%. e del 30%”. Parte_1 Controparte_1
Sul regime delle spese processuali In ossequio all'intervenuto accordo, le spese processuali possono essere compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
pronuncia la separazione dei coniugi:
nato a [...] il [...] Parte_1
e nata a [...] il [...] Controparte_1 uniti in matrimonio in AR il 01/10/1992 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune, anno 1992, parte I, Uff. 1, n. 9),
autorizza definitivamente i coniugi a vivere separatamente.
Ordina che la presente sentenza sia annotata ai sensi dell'art. 69 di cui al D.P.R. n. 396/2000 e successive modificazioni ed integrazioni a cura dell'Ufficiale di Stato civile competente ex lege per l'annotazione delle pronunce di separazione.
Dispone in conformità degli accordi intervenuti di cui alla proposta conciliativa sopra riportata, in uno ai provvedimenti provvisori, qui richiamati per relationem e da intendersi parte integrante del presente provvedimento,
prendendo atto delle residue condizioni concordate di cui ai punti n. f dei provvedimenti provvisori, nonché n.ri 1 e 2, ultimo periodo, della proposta conciliativa.
Provvede come da separata ordinanza per rendere l'ulteriore pronuncia di divorzile, al verificarsi delle condizioni di procedibilità ex lege previste.
Compensa le spese di lite.
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Cosi deciso, in Nocera Inferiore, nella Camera di Consiglio del 24.04.2025
Il Giudice relatore ed estensore Dott. Simone Iannone
La Presidente Dott.ssa Enrica De Sire
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig.ri Magistrati:
dott.ssa Enrica De Sire Presidente dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA non definitiva di SEPARAZIONE
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2902/2024, avente ad oggetto “Separazione giudiziale e divorzio (Cessazione effetti civili)”, promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. PISAPIA ANNA e presso il suo studio Parte_1 elettivamente domiciliato come da mandato apposto in calce al ricorso;
ricorrente e
, rappresentata e difesa dall'avv. LAUDISIO ALESSANDRO e presso il suo Controparte_1 studio elettivamente domiciliata come da mandato apposto in calce alla comparsa di costituzione;
resistente
Nonché Il PM in sede, interventore ex lege
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 26/07/2024, ha chiesto al Tribunale di Nocera Parte_1
Inferiore che sia pronunciata sentenza di separazione dal coniuge con cui Controparte_1 aveva contratto matrimonio in AR il 01/10/1992 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune, anno 1992, parte I, Uff. 1, n. 9), deducendo che dal matrimonio erano nati quattro figli:
nata a [...] il [...]; Persona_1
nato a [...] il [...]; Controparte_2
nata a [...] il [...]; Parte_2
nata a [...] il [...], quest'ultime minorenni e non autonome. Persona_2
Con pari domanda, peraltro, ha avanzato richiesta di divorzio, all'uopo invocando i contenuti precettivi della disposizione di cui all'art. 473bis n. 49 c.p.c. e, per l'effetto, subordinando l'emissione della sentenza divorzile al passaggio in giudicato di quella di separazione.
Pertanto, esponeva che la convivenza dei coniugi era divenuta intollerabile e pertanto, dando atto della definitiva disgregazione morale e materiale dell'unione coniugale, chiedeva pronunciarsi la separazione con accoglimento delle condizioni indicate nel ricorso (affido condiviso delle figlie minori;
mantenimento per euro 400,00, oltre al 50% delle spese straordinarie;
diritto di visita delle minori come determinato nel ricorso;
domiciliazione di costoro presso la madre); con vittoria di spese.
costituitasi, pur aderendo alla domanda di separazione e divorzio, ha Controparte_1 formulato avverse richieste accessorie, soprattutto avuto riguardo ai profili economici, all'uopo domandando un assegno di mantenimento iure proprio, oltre che un maggiore mantenimento per la prole, nonché ulteriori richieste economiche;
con vittoria di spese.
All'udienza del 23.01.2025, fissata con decreto presidenziale del 30.07.2024, instaurato il contraddittorio e fallito il tentativo di conciliazione, il Giudice delegato ha emesso i provvedimenti di cui agli artt. 473 bis n. 22., autorizzando i coniugi a vivere separatamente e dettando i provvedimenti provvisori ed urgenti per la immediata disciplina della crisi coniugale. Contestualmente, ha altresì avanzato proposta conciliativa della controversia, all'uopo fissando l'udienza telematica del 23.04.2025 per l'esame.
A tale udienza, le parti hanno presentato conclusioni congiunte conformemente alla proposta conciliativa ed il Giudice istruttore ha rimesso la causa alla decisione del Collegio, sul profilo della separazione concordata, senza la concessione del termine di legge, stante la rinuncia delle parti costituite.
Sulla separazione. La domanda di separazione è fondata e va sicuramente accolta. Le risultanze processuali hanno infatti ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. Sorreggono tale convincimento le allegazioni di entrambe le parti in merito all'impossibilità di ricostituzione della comunione fisica e spirituale, alla luce delle concordi dichiarazioni rese sul punto;
non senza considerare, peraltro, che nel corso del giudizio non sono emersi elementi di valutazione tali da far ritenere che tra i coniugi possa intervenire alcuna riconciliazione. Ai fini della separazione giudiziale, del resto, non è necessaria la sussistenza di una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco spirituale di una delle parti, tali da rendere per questa intollerabile la convivenza e verificabile in base ai fatti obiettivi emersi, compreso il comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione (Cass. Civ., Sez. I, 16 febbraio 2012, n. 2274).
In relazione, poi, alla domanda cumulata di divorzio (proposta cumulativamente con la domanda di separazione in seno al ricorso introduttivo), la Corte di Cassazione, con pronuncia n. 28727/2023 ha stabilito come “Il Tribunale, all'esito del positivo esame della domanda di separazione personale, con sentenza (che non definirà, quindi, tutte le domande proposte, il cui dispositivo, una volta passato giudicato, sarà trasmesso in copia autentica all'Ufficiale di Stato civile per le debite annotazione e gli ulteriori incombenti di legge), provvederà, in relazione alla congiunta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non ancora procedibile, prima che sia decorso il termine indicato dall'art.3, n. 2, lett. b), I. n. 898/1970, a rimettere la causa, con separata ordinanza, dinanzi al giudice relatore perché questi acquisisca la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma da parte delle stesse delle condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio”, elaborando, pertanto, il seguente principio di diritto al quale questo Tribunale intende aderire: “In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio».
Detta pronuncia, peraltro emessa con riguardo ai ricorsi ab origine congiunti, ben può essere applicata al caso di specie, laddove le parti hanno raggiunto, in corso di causa, un accordo con riguardo alla separazione, avendola, per l'effetto, consensualizzata.
D'altronde, è la stessa normativa che, con riguardo ai ricorsi giudiziali cumulativi (ancorché, appunto, rimasti giudiziali), consente di pronunciare sentenza non definitiva di separazione (non definitiva, si noti, quanto al giudizio, ma senz'altro definitiva quanto alla pronuncia di separazione), con rimessione sul ruolo per la successiva pronuncia divorzile.
Conclusivamente, questo Tribunale pronuncerà sentenza parziale di separazione, con contestuale ordinanza di rimessione sul ruolo, al fine di soddisfare la condizione di procedibilità
– ex lege prevista e sopra indicata – a tale scopo fissando udienza per la successiva (e definitiva) pronuncia divorzile. Si invitano, peraltro, sin d'ora i procuratori, per la prossima udienza come fissata e da trattare in forma scritta ex art. 473bis n. 51 c.p.c., a trasmettere, in uno alle note telematiche, il certificato di passaggio in giudicato della sentenza di separazione, eventualmente rilasciato al verificarsi dei presupposti di legge. Ciò, peraltro, laddove costoro decidano di consensualizzare anche la pronuncia divorzile alle medesime – o diverse, ove riformulate – condizioni concordate per la separazione.
Diversamente, il rito, fermo restando le preclusioni di legge e quanto già dedotto ed allegato negli atti introduttivi, seguirà le regole processuali ordinarie.
Pertanto, la prossima udienza sarà la sede naturale:
- o del successivo accordo divorzile, conformemente alla normativa sopra richiamata;
- o del giudizio divorzile, con comparizione personale delle parti ed emissione dei provvedimenti provvisori ed urgenti di divorzio.
In tale ultimo caso, fermo restando il decorso ex lege dei termini per il deposito delle memorie e ferme, altresì, le preclusioni già intervenute, sarà cura dei procuratori delle parti chiedere la trattazione della causa in presenza, al fine tentare la conciliazione ed emettere i provvedimenti conseguenziali.
Altre questioni Le parti, pertanto, sono giunte ad un accordo complessivo delle rispettive posizioni personali e patrimoniali in merito alla domanda di separazione, condizioni che il Tribunale ritiene di poter porre a base della presente decisione in quanto non contrarie all'ordine pubblico, né alla morale familiare, né all'interesse della prole, alla quale, peraltro, è garantito un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, tenuto conto del diritto di visita come concordemente accettato, nonché il mantenimento da parte del padre, all'uopo prevedendosi un assegno mensile di euro 500,00 oltre al 70% delle spese straordinarie a carico del padre, con il residuo 30% a carico della madre.
Occorre, invece, prendere atto delle residue condizioni concordate (punto n. f provvedimento provvisori;
punti n.ri 1 e 2, ultima parte, della proposta conciliativa), laddove nulla viene disposto a titolo di mantenimento per la resistente, giacché rinunciato, oltre che, in astratto, non suscettibile di contenuto dispositivo, trattandosi di questioni di natura privatistica, per le quali i coniugi hanno deciso di liberamente determinarsi.
In definitiva, la proposta conciliativa è stata la seguente:
“1. rinuncia alle domande incompatibili con il contenuto della presente proposta;
2. conferma, per il resto, dei provvedimenti provvisori emessi in tal sede, ivi compresa l'esclusione dell'assegno di mantenimento per la resistente;
3. compensazione delle spese di lite e rinuncia degli avvocati alla solidarietà professionale”,
laddove, invece, i provvedimenti provvisori confermati sono stati i seguenti:
“a. autorizza i coniugi a vivere separati nel mutuo rispetto;
b. affida le figlie minori, nata a [...] il [...] e Parte_2
nata a Sarno il [...], in [...] condivisa ad entrambi i genitori che Persona_2 eserciteranno entrambi la potestà genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse per le figlie, relative alla loro istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei medesimi, disponendo, ai sensi dell'art. 473 bis n. 50 c.p.c. ciascun genitore è tenuto a comunicare, all'altro e con il mezzo più celere, le eventuali informazioni relative all'assunzione di decisioni sulle questioni di massima rilevanza (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, la scuola, la salute etc. etc.); c. dispone che le minori, sopra indicate, siano domiciliate presso la madre, in Controparte_1
Sarno alla via Pioppazze n. 17; d. stabilisce la permanenza delle figlie minori presso il padre:
- per due pomeriggi infrasettimanali, dalle ore 16.00 alle ore 20.00 (da comunicare all'altro coniuge con un preavviso di almeno 24 ore), con la precisazione che detto esercizio di visita, tenuto conto dell'attività lavorativa come svolta dal padre, sarà esercitato solo allorquando questi avrà giorni infrasettimanali liberi dal lavoro,
- nonché, a settimane alterne, dalle ore 12,00 del sabato alle 19,00 della domenica, - inoltre, ad anni alterni, o la domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo (dalle ore 10,00 alle ore 20,00), con la precisazione che per la imminente Pasqua le figlie staranno con il padre in tale giorno,
- dal 24 al 29 Dicembre o dal 31/12 al 5/1 (dalle ore 10,00 del primo giorno alle ore 20,00), - infine sempre ad anni alterni, nei mesi di luglio o agosto per 15 giorni consecutivi (da comunicare all'altro coniuge con un preavviso di almeno un mese);
- nonché il giorno dell'onomastico, del compleanno e della Festa del Papà (e pari diritto spetterà alla madre nelle medesime festività); fa salvi, in tale materia, diversi accordi tra i coniugi, purché gli stessi non pregiudichino gli interessi delle figlie minori, all'uopo, peraltro, precisando come il suddetto diritto di visita dovrà tenere di conto sia dell'età da costoro posseduta, valorizzandone, per l'effetto, i propri desiderata, sia, infine, degli impegni scolastici ed extrascolastici non differibili;
attesa la situazione particolare, anche avuto riguardo all'urgenza di provvedere e mancanza di un diverso interesse dei minori soprassiede, per il momento, dall'audizione dei medesime, anche tenuto conto della pacifica domanda di affido condiviso e di domiciliazione di costoro presso la madre, le cui volontà, tenuto conto dell'età posseduta, dovranno essere tenuta di conto ai fini dell'esercizio del diritto di visita paterno;
e. Tenuto conto, poi: delle attuali esigenze delle figlie, del tenore di vita delle medesime goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori, dei tempi di permanenza delle medesime presso ciascuno di essi, delle risorse economiche di entrambi i genitori, in particolare dei redditi da lavoro dei medesimi, nonché dalla documentazione economico-reddituale prodotta, della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore, dispone che ciascuno dei genitori provveda al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
dispone che , quale genitore non domiciliatario della prole, contribuisca al Parte_1 mantenimento delle figlie, previa corresponsione di un assegno mensile di € 500,00 (di cui € 250,00 per ciascuna figlia), da versare alla madre, a mezzo vaglia postale, Controparte_1 bonifico bancario o postale entro il giorno 4 di ogni mese;
f. Nulla a titolo di mantenimento, iure proprio, di per le ragioni di cui in parte Controparte_1 motiva;
dispone i predetti assegni siano adeguati in modo automatico, annualmente sulla base deli indici ISTAT;
g. determina che le spese straordinarie, sostenute nell'interesse della prole, saranno a carico di
ed nella misura, rispettivamente, del 70%. e del 30%”. Parte_1 Controparte_1
Sul regime delle spese processuali In ossequio all'intervenuto accordo, le spese processuali possono essere compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
pronuncia la separazione dei coniugi:
nato a [...] il [...] Parte_1
e nata a [...] il [...] Controparte_1 uniti in matrimonio in AR il 01/10/1992 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune, anno 1992, parte I, Uff. 1, n. 9),
autorizza definitivamente i coniugi a vivere separatamente.
Ordina che la presente sentenza sia annotata ai sensi dell'art. 69 di cui al D.P.R. n. 396/2000 e successive modificazioni ed integrazioni a cura dell'Ufficiale di Stato civile competente ex lege per l'annotazione delle pronunce di separazione.
Dispone in conformità degli accordi intervenuti di cui alla proposta conciliativa sopra riportata, in uno ai provvedimenti provvisori, qui richiamati per relationem e da intendersi parte integrante del presente provvedimento,
prendendo atto delle residue condizioni concordate di cui ai punti n. f dei provvedimenti provvisori, nonché n.ri 1 e 2, ultimo periodo, della proposta conciliativa.
Provvede come da separata ordinanza per rendere l'ulteriore pronuncia di divorzile, al verificarsi delle condizioni di procedibilità ex lege previste.
Compensa le spese di lite.
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Cosi deciso, in Nocera Inferiore, nella Camera di Consiglio del 24.04.2025
Il Giudice relatore ed estensore Dott. Simone Iannone
La Presidente Dott.ssa Enrica De Sire