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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XX, sentenza 20/01/2026, n. 783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 783 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 783/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 20, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 10:15 con la seguente composizione collegiale:
CLEMENTE ALESSANDRO, Presidente
IADECOLA ARTURO, Relatore
DE FALCO GIUSEPPE, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13346/2024 depositato il 30/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170105164343000 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170105164343000 IVA-ALTRO 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 13025/2025 depositato il
17/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente: "dichiarare nulla con ogni miglior formula, illegittima e priva di qualsiasi fondamento giuridico, la cartella di pagamento"
Resistente: "dichiarare il ricorso in opposizione illegittimo e improduttivo di effetti giuridici"
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
È oggetto di impugnazione l'ingiunzione di pagamento notificata al ricorrente, nella parte relativa alla “cartella di pagamento n. 097 2017 0105164343 000 presuntivamente notificata il 22.03.2018”.
A sostegno si deducono l'omessa notificazione della cartella di pagamento presupposta, l'inesistenza e il difetto di sottoscrizione del ruolo, la decadenza e la prescrizione.
Si è costituta in giudizio l'Agenzia delle entrate – riscossione, opponendosi all'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
È stato infatti dimostrato dall'Agenzia delle entrate – riscossione che, dopo l'emissione della cartella n.
09720170105164343000, al ricorrente è stato notificato l'atto di pignoramento presso terzi n.
09784201800012355001, da lui ricevuto il 30 luglio 2018, emesso per la riscossione delle somme portate anche da quella cartella, cui l'atto faceva specifico riferimento.
In proposito il ricorrente ha dedotto che “la notifica degli atti effettuata, dall'Agente della riscossione, per il tramite del servizio postale privato “Società_1, in difetto di prova che lo stesso avesse, al tempo della notifica, la licenza speciale, necessaria per la notifica degli atti giudiziari è nulla-inesistente”.
Si deve però osservare che, nella specie, Società_1 appare non aver effettuato la notificazione a mezzo del servizio postale ex l. n. 890/1982, bensì (come risulta dalla certificazione istruttoria prodotta dalla resistente) aver consegnato il plico spedito per posta ordinaria direttamente dall'agente della riscossione ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n. 602/1973, attività per la quale non occorreva la licenza speciale richiesta per la notificazione degli atti giudiziari, invocata dal ricorrente.
Dunque:
- ogni contestazione avverso la cartella e il ruolo avrebbe dovuto essere svolta in sede di opposizione al predetto atto di pignoramento, che non risulta essere stata sollevata;
- atteso l'effetto interruttivo del pignoramento, nessuna prescrizione (né decadenza) può dirsi maturata
(trattandosi peraltro di crediti erariali soggetti a prescrizione decennale).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare alla resistente le spese di lite, che liquida in € 1.000,00 oltre accessori di legge e di cui dispone la distrazione in favore del difensore antistatario Avv. Difensore_2. Il relatore Il Presidente Arturo Iadecola Alessandro Clemente
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 20, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 10:15 con la seguente composizione collegiale:
CLEMENTE ALESSANDRO, Presidente
IADECOLA ARTURO, Relatore
DE FALCO GIUSEPPE, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13346/2024 depositato il 30/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170105164343000 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170105164343000 IVA-ALTRO 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 13025/2025 depositato il
17/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente: "dichiarare nulla con ogni miglior formula, illegittima e priva di qualsiasi fondamento giuridico, la cartella di pagamento"
Resistente: "dichiarare il ricorso in opposizione illegittimo e improduttivo di effetti giuridici"
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
È oggetto di impugnazione l'ingiunzione di pagamento notificata al ricorrente, nella parte relativa alla “cartella di pagamento n. 097 2017 0105164343 000 presuntivamente notificata il 22.03.2018”.
A sostegno si deducono l'omessa notificazione della cartella di pagamento presupposta, l'inesistenza e il difetto di sottoscrizione del ruolo, la decadenza e la prescrizione.
Si è costituta in giudizio l'Agenzia delle entrate – riscossione, opponendosi all'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
È stato infatti dimostrato dall'Agenzia delle entrate – riscossione che, dopo l'emissione della cartella n.
09720170105164343000, al ricorrente è stato notificato l'atto di pignoramento presso terzi n.
09784201800012355001, da lui ricevuto il 30 luglio 2018, emesso per la riscossione delle somme portate anche da quella cartella, cui l'atto faceva specifico riferimento.
In proposito il ricorrente ha dedotto che “la notifica degli atti effettuata, dall'Agente della riscossione, per il tramite del servizio postale privato “Società_1, in difetto di prova che lo stesso avesse, al tempo della notifica, la licenza speciale, necessaria per la notifica degli atti giudiziari è nulla-inesistente”.
Si deve però osservare che, nella specie, Società_1 appare non aver effettuato la notificazione a mezzo del servizio postale ex l. n. 890/1982, bensì (come risulta dalla certificazione istruttoria prodotta dalla resistente) aver consegnato il plico spedito per posta ordinaria direttamente dall'agente della riscossione ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n. 602/1973, attività per la quale non occorreva la licenza speciale richiesta per la notificazione degli atti giudiziari, invocata dal ricorrente.
Dunque:
- ogni contestazione avverso la cartella e il ruolo avrebbe dovuto essere svolta in sede di opposizione al predetto atto di pignoramento, che non risulta essere stata sollevata;
- atteso l'effetto interruttivo del pignoramento, nessuna prescrizione (né decadenza) può dirsi maturata
(trattandosi peraltro di crediti erariali soggetti a prescrizione decennale).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare alla resistente le spese di lite, che liquida in € 1.000,00 oltre accessori di legge e di cui dispone la distrazione in favore del difensore antistatario Avv. Difensore_2. Il relatore Il Presidente Arturo Iadecola Alessandro Clemente