Art. 2.
Sono ammessi al giudizio di idoneita' i cittadini italiani che, alla data di pubblicazione della legge 4 gennaio 1951, n. 28 , esercitavano la professione di maestro di danza senza trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 3 e 4 della legge stessa, nonche' i cittadini italiani che alla data di pubblicazione della presente legge esercitano comunque la professione di maestro di danza.
Sono ammessi al giudizio di idoneita' i cittadini italiani che, alla data di pubblicazione della legge 4 gennaio 1951, n. 28 , esercitavano la professione di maestro di danza senza trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 3 e 4 della legge stessa, nonche' i cittadini italiani che alla data di pubblicazione della presente legge esercitano comunque la professione di maestro di danza.