CA
Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 21/03/2025, n. 1125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1125 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
1
Reg. gen. Sez. Lav. N. 2465/2024
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
composta dai seguenti magistrati: Dott.ssa Alessandra Trementozzi Presidente rel. Dott.ssa Elisabetta Palumbo Consigliere Dott.ssa Rossana Taverna Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 21/03/2025, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro/ previdenza e assistenza obbligatorie in grado di appello iscritta al n. 2465 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, in persona del Parte_1
Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato
APPELLANTE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Naso Controparte_1 come da procura in atti,
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 172/2024, pubblicata in data 04/03/2024 2
___________________
Con ricorso al Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro depositato in data 4.11.2022 conveniva in giudizio il Controparte_1
chiedendo l'accoglimento delle seguenti Parte_1 conclusioni. “Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente, in virtù del maggior punteggio posseduto, ad essere destinataria di una proposta di contratto di supplenza annuale per tutto il corrente anno scolastico 2022/23 in una delle sedi di preferenze espresse in domanda con riferimento alle GPS di Seconda Fascia – Provincia di Roma “B016” e relativa graduatoria incrociata di sostegno ADSS;
E per l'effetto:
- condannare il resistente a riconoscere il diritto della Parte_1 ricorrente ad ottenere il punteggio complessivo di n. 12 punti per l'incarico di supplenza annuale che avrebbe dovuto espletare, in relazione al successivo aggiornamento delle graduatorie di cui all'ordinanza ministeriale n. 112/2022;
- condannare il resistente al risarcimento del danno Parte_1 conseguente al mancato conferimento dell'incarico di supplenza, determinato in base alla mancata corresponsione di tutte le retribuzioni maturate e non percepite a seguito della mancata stipulazione del contratto di supplenza annuale, per un importo pari ad €
16.094,75, calcolato per il periodo dal 04/10/2022 al 30/06/2023, salvo errori e/o omissioni, o a quell'altra somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia.”
A fondamento della domanda la ricorrente deduceva: 1) di aver trasmesso regolarmente domanda di inserimento/aggiornamento nelle GPS, per la provincia di Roma, per la seconda fascia, in riferimento alla classe di concorso “B016” e graduatoria incrociata di sostegno ADSS, documentando e allegando tutti i titoli complessivamente posseduti;
2) di essere stata collocata, in sede di pubblicazione delle graduatorie, alla posizione 2376 con punteggio
13.5; di essere stata inserita, come da domanda di partecipazione, nella graduatoria di sostegno incrociata ADSS. Si doleva del fatto che nonostante la posizione vantata nella predetta graduatoria, utile al fine del conferimento di un incarico di supplenza per l'anno scolastico 2022/2023, era stata sopravanzata da altri candidati titolari di un punteggio più basso e attribuiva 3
quanto accaduto al malfunzionamento dell'algoritmo al quale il Parte_1 affidava la gestione delle graduatorie, che, dopo un primo turno di nomina, aveva ripreso a nominare dalla posizione in cui si era interrotto procedendo per “scorrimento” anziché considerare l'effettiva posizione in graduatoria dei docenti, arrecando un evidente nocumento alla ricorrente che non era stata individuata tra i docenti destinatari di nomina per il conferimento di un incarico di supplenza relativo all'a.s. 2022/2023. La ricorrente ravvisava una duplice responsabilità dell'Amministrazione: in primo luogo, per aver affidato ad un algoritmo l'intera procedura senza effettuare adeguati controlli in fase di individuazione e di nomina dei candidati, posto che nella procedura di conferimento degli incarichi di supplenza i docenti vengono considerati rinunciatari non sono in riferimento alle sedi di preferenza non espresse, ma anche alle sedi di preferenza indicate resesi disponibili nei successivi turni di nomina;
in secondo luogo per aver consentito la nomina per un incarico di supplenza a candidati collocati in posizioni più basse in graduatoria rispetto alla ricorrente.
Resisteva in giudizio il rassegnando le seguenti conclusioni: Parte_1
“dichiarare inammissibile il ricorso per genericità;
- dichiarare decaduta la ricorrente dalla possibilità di eventuali ulteriori produzioni documentali;
- rigettare il ricorso perché infondato in fatto e in diritto.
Con vittoria delle spese di lite e dei compensi difensivi del presente giudizio”.
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Roma accoglieva il ricorso e condannava il al risarcimento del danno in favore della ricorrente, quantificato nella somma di € 16.094,75, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione fino al soddisfo nonché al riconoscimento, in favore della stessa, del punteggio complessivo di n. 12 punti per l'incarico di supplenza che avrebbe dovuto espletare ai fini del successivo aggiornamento delle graduatorie di cui all'ordinanza ministeriale n.
112/2022. Infine, condannava il al pagamento delle spese processuali, da distrarsi.
Avverso detta pronuncia ha proposto tempestivo appello il articolando un unico motivo di gravame con cui deduce violazione ed errata applicazione del quadro normativo di riferimento, in particolare dell'art. 12 4
O.M. 112/2022. Ritiene l'appellante che il Tribunale abbia erroneamente ritenuto dimostrato il malfunzionamento dell'algoritmo sulla circostanza che docenti collocati in posizione inferiore rispetto a quella dell'odierna appellata siano risultati destinatari di incarico a tempo determinato su sedi rientranti tra le preferenze espresse dalla medesima. Invero, il meccanismo delineato dall'O.M. 112/2022 prevederebbe che laddove il candidato non abbia espresso la propria preferenza per tutte le sedi disponibili e in un successivo turno di nomina si rendesse disponibile rispetto alla sua posizione in graduatoria una delle sedi non prescelte, questi dovrebbe essere considerato rinunciatario e, di conseguenza, escluso da tutte le assegnazioni per i turni di nomina successivi in relazione all'anno scolastico di riferimento. Ciò sarebbe quanto accaduto all'odierna appellata la quale, avendo deciso di limitare la scelta delle sedi nella propria domanda, è risultata rinunciataria al proprio turno di nomina, posto che, in quella fase, avrebbe potuto ottenere il conferimento di altro incarico in altra sede non indicata al momento della presentazione della candidatura. Il difende la correttezza del proprio operato in forza del Parte_1 combinato disposto dai commi 4 e 10 dell'art. 12 O.M. 112/2022 da cui emergerebbe che deve considerarsi rinunciatario il soggetto che, pur essendo in turno di nomina, non ha ricevuto l'assegnazione come conseguenza della propria libera scelta di limitare l'indicazione delle sedi alle sole destinazioni espresse nella domanda, equiparandosi a tutti gli effetti ad un soggetto rinunciatario con la conseguente perdita di possibilità di essere chiamato per le successive disponibilità, anche nelle sedi prescelte nel momento in cui ha formalizzato la domanda.
Si è costituita contestando in fatto e in diritto le Controparte_1 deduzioni avversarie e chiedendo il rigetto dell'appello con vittoria di spese processuali, da distrarsi.
La causa, sulle conclusioni riportate in atti, è stata decisa con sentenza contestuale.
L'appello non può trovare accoglimento.
Ritiene il che secondo la normativa di settore nel caso in cui, Parte_1 nel turno di spettanza, un candidato non possa essere soddisfatto in quanto non vi sono posti disponibili in relazione alle preferenze espresse questi non 5
potrà ricevere incarico di supplenza per l'intero anno scolastico di riferimento, anche nel caso in cui si verificassero disponibilità successive collimanti con le preferenze indicate. Il non si confronta con l'interpretazione del Parte_1
Tribunale che, riprendendo giurisprudenza di merito in analoga fattispecie, distingue nitidamente tra “rinuncia alla sede” e “rinuncia all'incarico” , ritenendo che “soltanto la seconda integra una vera a propria forma di 'rinuncia' in senso tecnico, ossia di un negozio unilaterale estintivo abdicativo avente ad oggetto la dismissione di un diritto che è già entrato nella sfera giuridica del rinunciante, laddove invece la 'rinuncia alla sede' andrebbe più correttamente ricondotta alla categoria del 'rifiuto', ossia a quella tipologia di atto ostativo avente ad oggetto un effetto favorevole che ancora non è entrato nella sfera giuridica del potenziale rifiutante”.
Osserva il Tribunale che secondo l'interpretazione del Parte_1 dovrebbe considerarsi rinunciatario dell'incarico qualsiasi docente che non abbia indicato tutte le sedi casualmente risultanti residuate al proprio turno di nomina e che, al fine di scongiurare di essere considerati rinunciatari, gli aspiranti docenti sarebbero indotti ad indicare nella domanda il maggior numero di sedi, se non addirittura tutte le sedi avallando, pertanto, un meccanismo non solo gravoso per i partecipanti, ma anche disfunzionale alle più elementari esigenze di buon andamento dell'Amministrazione.
Come noto, l'ordinanza ministeriale 112/2022, all'articolo 12, recita espressamente: “1. Le operazioni di conferimento delle supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), sono effettuate ordinariamente con modalità informatizzata.
2. Hanno titolo a conseguire le supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), esclusivamente gli aspiranti, utilmente collocati nelle GAE e, in subordine, nelle GPS, che hanno presentato istanza finalizzata al conferimento degli incarichi di cui al presente articolo con modalità telematica attraverso il sistema informativo del . Parte_1
3. Attraverso la procedura informatizzata gli aspiranti possono indicare, con preferenza sintetica o analitica, tutte le sedi di organico relative a ciascun grado di istruzione richiesto. Nel conferimento delle supplenze, il sistema informatico è programmato in modo che si tenga conto delle disponibilità che si determinino fino al termine del 31 dicembre, effettivamente esistenti in 6
relazione ai diversi turni di nomina, come registrate dall'ufficio scolastico territorialmente competente.
4. La mancata presentazione dell'istanza di cui al presente articolo costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), da tutte le graduatorie cui l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento. Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento. (…) 10. L'assegnazione dell'incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. La rinuncia all'incarico preclude, altresì, il rifacimento delle operazioni anche in altra classe di concorso o tipologia di posto. Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura, fatto salvo il diritto al completamento di cui al successivo comma 12.
11. Gli aspiranti che abbiano rinunciato all'assegnazione della supplenza conferita o che non abbiano assunto servizio entro il termine assegnato dall'Amministrazione non possono partecipare ad ulteriori fasi di attribuzione delle supplenze di cui al presente articolo anche per disponibilità sopraggiunte, per tutte le graduatorie cui hanno titolo per l'anno scolastico di riferimento.
12. (…)”.
La norma pone a carico del candidato l'onere di indicare tutte le sedi- classi di concorso a cui aspira, esplicitando, al comma 4, che costituisce rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, laddove il docente non 7
provveda a indicare sedi, classi di concorso, tipologie di posto, tali sedi devono considerarsi rinunciate aprioristicamente.
L'Amministrazione ritiene viceversa che debba considerarsi rinunciatario il candidato che al primo turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle sedi, classi di concorso, tipologie di posto che ha indicato, perdendo così, definitivamente, la possibilità di ottenere il conferimento di un incarico collimante con le preferenze espresse anche nei successivi turni di nomina.
Tuttavia, tale interpretazione non trova alcun riscontro logico e letterale nella normativa in parola. Infatti, il comma 11 dell'articolo 12 si limita a prevedere che non possono partecipare ad ulteriori fasi di attribuzione di incarichi di supplenza gli aspiranti docenti che hanno rinunciato all'assegnazione conferita, presupponendo quindi che gli stessi abbiano manifestato la loro volontà di non accettare l'incarico offerto.
In nessun passaggio della normativa ministeriale si statuisce che laddove al primo turno di nomina il candidato non possa essere soddisfatto in relazione alle sedi, classi di concorso o tipologie di posto che indicate, questi si consideri rinunciatario nelle successive tornate;
al contrario, qualora successivamente al primo turno di nomina si rendano disponibili nuovi posti per la sede, classe di concorso o tipologia di posto prescelta dal candidato, il
è obbligato a ripercorrere la graduatoria sin dall'inizio offrendo il Parte_1 posto al candidato con il maggior punteggio per quella classe di concorso che abbia espresso la preferenza per quella sede e per quel tipo di incarico.
Secondo l'interpretazione dell'Amministrazione sarebbe equivalente la posizione dei docenti che hanno rinunciato all'incarico effettivamente conferito, collimante con le preferenze espresse, e quella dei docenti ai quali l'incarico non è stato conferito perché riguardante una sede, una classe di concorso, una tipologia di posto non indicate nelle preferenze. Invero, l'ordinanza ministeriale opera un chiaro distinguo tra il caso in cui il docente non abbia indicato una sede- classe di concorso o tipologia e di posto- e quello in cui il docente abbia richiesto talune sedi, sia stato destinatario di una proposta di incarico e la abbia rifiutata. Nel primo caso, laddove il docente abbia rifiutato ad un incarico rispondente alle preferenze espresse, questi correttamente si intende rinunciatario, proprio in ragione dell'efficace 8
esercizio dell'azione amministrativa che non può subire rallentamenti per motivi o aspettative personali dei candidati;
in egual misura, laddove il docente non abbia indicato alcuna sede, egli sarà considerato rinunciatario rispetto a qualsiasi proposta dell'Amministrazione. Viceversa, laddove l'aspirante abbia indicato un numero preciso di posti, sedi e classi di concorso, e nel primo turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, questi dovrà considerarsi rinunciatario in riferimento ai posti, alle sedi e alle classi di concorso disponibili, ma non prescelte, dovendo, però, essere preso in considerazione nei successivi turni di nomina (entro il 31 dicembre) qualora si rendessero disponibili posti, sedi e classi di concorso dallo stesso indicati e alla cui assegnazione risultasse avere diritto in base al punteggio e alla posizione in graduatoria.
Una diversa interpretazione delle disposizioni ministeriali risulterebbe in contrasto con gli articoli 3 e 97 Cost., essendo irragionevole ritenere che si consideri rinunciatario chi piuttosto che selezionare tutti i posti disponibili ne indichi soltanto alcuni. Giova ribadire che l'articolo 12, comma 10, si riferisce a vere e proprie “rinunce all'incarico” presupponendo la manifestazione di volontà del docente che, chiamato a ricoprire un incarico, vi rinunci. In tal caso, compatibilmente con gli articoli 3 e 97 Cost., è ragionevole ritenere che l'aspirante si consideri rinunciatario dei successivi incarichi e si ricominci a chiamare dall'ultimo dei candidati convocati, in forza del principio del buon andamento dell'Amministrazione. Al contrario, sarebbe del tutto illegittimo, oltre che illogico, ritenere che il docente il quale, nel proprio turno di nomina, non sia stato destinatario di incarichi per mancanza di sedi, posti e classi di concorso rispondenti alle proprie preferenze, sia ingiustamente pretermesso nei turni di nomina successivi a favore di candidati meno titolati di lui. Pertanto, laddove il docente dimostri di essere stato illegittimamente pretermesso, matura un diritto risarcitorio nei confronti dell'Amministrazione.
L'appello deve pertanto trovare rigetto.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4 del d.m. n. 55/2014 e s.m., con l'esclusione della sola voce relativa alla fase istruttoria/di trattazione che non ha avuto luogo in questo grado di appello (cfr. Cass. 10206/2021). 9
Non è dovuto il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, atteso che tale obbligo, previsto, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, nei casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (per l'inapplicabilità dello speciale regime impugnatorio di cui all'art. 11 della l. n. 206 del 2004: v. Cass. 29.01.2016, n.1778 e, da ultimo, per tutte, v. Cass. S.U. 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali che liquida in €
3.500,00, oltre rimborso spese forfettario in misura pari al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi.
Roma, 21/03/2025
LA PRESIDENTE EST.
DOTT.SSA ALESSANDRA TREMENTOZZI
( F.to dig.te)
Reg. gen. Sez. Lav. N. 2465/2024
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
composta dai seguenti magistrati: Dott.ssa Alessandra Trementozzi Presidente rel. Dott.ssa Elisabetta Palumbo Consigliere Dott.ssa Rossana Taverna Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 21/03/2025, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro/ previdenza e assistenza obbligatorie in grado di appello iscritta al n. 2465 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, in persona del Parte_1
Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato
APPELLANTE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Naso Controparte_1 come da procura in atti,
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 172/2024, pubblicata in data 04/03/2024 2
___________________
Con ricorso al Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro depositato in data 4.11.2022 conveniva in giudizio il Controparte_1
chiedendo l'accoglimento delle seguenti Parte_1 conclusioni. “Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente, in virtù del maggior punteggio posseduto, ad essere destinataria di una proposta di contratto di supplenza annuale per tutto il corrente anno scolastico 2022/23 in una delle sedi di preferenze espresse in domanda con riferimento alle GPS di Seconda Fascia – Provincia di Roma “B016” e relativa graduatoria incrociata di sostegno ADSS;
E per l'effetto:
- condannare il resistente a riconoscere il diritto della Parte_1 ricorrente ad ottenere il punteggio complessivo di n. 12 punti per l'incarico di supplenza annuale che avrebbe dovuto espletare, in relazione al successivo aggiornamento delle graduatorie di cui all'ordinanza ministeriale n. 112/2022;
- condannare il resistente al risarcimento del danno Parte_1 conseguente al mancato conferimento dell'incarico di supplenza, determinato in base alla mancata corresponsione di tutte le retribuzioni maturate e non percepite a seguito della mancata stipulazione del contratto di supplenza annuale, per un importo pari ad €
16.094,75, calcolato per il periodo dal 04/10/2022 al 30/06/2023, salvo errori e/o omissioni, o a quell'altra somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia.”
A fondamento della domanda la ricorrente deduceva: 1) di aver trasmesso regolarmente domanda di inserimento/aggiornamento nelle GPS, per la provincia di Roma, per la seconda fascia, in riferimento alla classe di concorso “B016” e graduatoria incrociata di sostegno ADSS, documentando e allegando tutti i titoli complessivamente posseduti;
2) di essere stata collocata, in sede di pubblicazione delle graduatorie, alla posizione 2376 con punteggio
13.5; di essere stata inserita, come da domanda di partecipazione, nella graduatoria di sostegno incrociata ADSS. Si doleva del fatto che nonostante la posizione vantata nella predetta graduatoria, utile al fine del conferimento di un incarico di supplenza per l'anno scolastico 2022/2023, era stata sopravanzata da altri candidati titolari di un punteggio più basso e attribuiva 3
quanto accaduto al malfunzionamento dell'algoritmo al quale il Parte_1 affidava la gestione delle graduatorie, che, dopo un primo turno di nomina, aveva ripreso a nominare dalla posizione in cui si era interrotto procedendo per “scorrimento” anziché considerare l'effettiva posizione in graduatoria dei docenti, arrecando un evidente nocumento alla ricorrente che non era stata individuata tra i docenti destinatari di nomina per il conferimento di un incarico di supplenza relativo all'a.s. 2022/2023. La ricorrente ravvisava una duplice responsabilità dell'Amministrazione: in primo luogo, per aver affidato ad un algoritmo l'intera procedura senza effettuare adeguati controlli in fase di individuazione e di nomina dei candidati, posto che nella procedura di conferimento degli incarichi di supplenza i docenti vengono considerati rinunciatari non sono in riferimento alle sedi di preferenza non espresse, ma anche alle sedi di preferenza indicate resesi disponibili nei successivi turni di nomina;
in secondo luogo per aver consentito la nomina per un incarico di supplenza a candidati collocati in posizioni più basse in graduatoria rispetto alla ricorrente.
Resisteva in giudizio il rassegnando le seguenti conclusioni: Parte_1
“dichiarare inammissibile il ricorso per genericità;
- dichiarare decaduta la ricorrente dalla possibilità di eventuali ulteriori produzioni documentali;
- rigettare il ricorso perché infondato in fatto e in diritto.
Con vittoria delle spese di lite e dei compensi difensivi del presente giudizio”.
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Roma accoglieva il ricorso e condannava il al risarcimento del danno in favore della ricorrente, quantificato nella somma di € 16.094,75, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione fino al soddisfo nonché al riconoscimento, in favore della stessa, del punteggio complessivo di n. 12 punti per l'incarico di supplenza che avrebbe dovuto espletare ai fini del successivo aggiornamento delle graduatorie di cui all'ordinanza ministeriale n.
112/2022. Infine, condannava il al pagamento delle spese processuali, da distrarsi.
Avverso detta pronuncia ha proposto tempestivo appello il articolando un unico motivo di gravame con cui deduce violazione ed errata applicazione del quadro normativo di riferimento, in particolare dell'art. 12 4
O.M. 112/2022. Ritiene l'appellante che il Tribunale abbia erroneamente ritenuto dimostrato il malfunzionamento dell'algoritmo sulla circostanza che docenti collocati in posizione inferiore rispetto a quella dell'odierna appellata siano risultati destinatari di incarico a tempo determinato su sedi rientranti tra le preferenze espresse dalla medesima. Invero, il meccanismo delineato dall'O.M. 112/2022 prevederebbe che laddove il candidato non abbia espresso la propria preferenza per tutte le sedi disponibili e in un successivo turno di nomina si rendesse disponibile rispetto alla sua posizione in graduatoria una delle sedi non prescelte, questi dovrebbe essere considerato rinunciatario e, di conseguenza, escluso da tutte le assegnazioni per i turni di nomina successivi in relazione all'anno scolastico di riferimento. Ciò sarebbe quanto accaduto all'odierna appellata la quale, avendo deciso di limitare la scelta delle sedi nella propria domanda, è risultata rinunciataria al proprio turno di nomina, posto che, in quella fase, avrebbe potuto ottenere il conferimento di altro incarico in altra sede non indicata al momento della presentazione della candidatura. Il difende la correttezza del proprio operato in forza del Parte_1 combinato disposto dai commi 4 e 10 dell'art. 12 O.M. 112/2022 da cui emergerebbe che deve considerarsi rinunciatario il soggetto che, pur essendo in turno di nomina, non ha ricevuto l'assegnazione come conseguenza della propria libera scelta di limitare l'indicazione delle sedi alle sole destinazioni espresse nella domanda, equiparandosi a tutti gli effetti ad un soggetto rinunciatario con la conseguente perdita di possibilità di essere chiamato per le successive disponibilità, anche nelle sedi prescelte nel momento in cui ha formalizzato la domanda.
Si è costituita contestando in fatto e in diritto le Controparte_1 deduzioni avversarie e chiedendo il rigetto dell'appello con vittoria di spese processuali, da distrarsi.
La causa, sulle conclusioni riportate in atti, è stata decisa con sentenza contestuale.
L'appello non può trovare accoglimento.
Ritiene il che secondo la normativa di settore nel caso in cui, Parte_1 nel turno di spettanza, un candidato non possa essere soddisfatto in quanto non vi sono posti disponibili in relazione alle preferenze espresse questi non 5
potrà ricevere incarico di supplenza per l'intero anno scolastico di riferimento, anche nel caso in cui si verificassero disponibilità successive collimanti con le preferenze indicate. Il non si confronta con l'interpretazione del Parte_1
Tribunale che, riprendendo giurisprudenza di merito in analoga fattispecie, distingue nitidamente tra “rinuncia alla sede” e “rinuncia all'incarico” , ritenendo che “soltanto la seconda integra una vera a propria forma di 'rinuncia' in senso tecnico, ossia di un negozio unilaterale estintivo abdicativo avente ad oggetto la dismissione di un diritto che è già entrato nella sfera giuridica del rinunciante, laddove invece la 'rinuncia alla sede' andrebbe più correttamente ricondotta alla categoria del 'rifiuto', ossia a quella tipologia di atto ostativo avente ad oggetto un effetto favorevole che ancora non è entrato nella sfera giuridica del potenziale rifiutante”.
Osserva il Tribunale che secondo l'interpretazione del Parte_1 dovrebbe considerarsi rinunciatario dell'incarico qualsiasi docente che non abbia indicato tutte le sedi casualmente risultanti residuate al proprio turno di nomina e che, al fine di scongiurare di essere considerati rinunciatari, gli aspiranti docenti sarebbero indotti ad indicare nella domanda il maggior numero di sedi, se non addirittura tutte le sedi avallando, pertanto, un meccanismo non solo gravoso per i partecipanti, ma anche disfunzionale alle più elementari esigenze di buon andamento dell'Amministrazione.
Come noto, l'ordinanza ministeriale 112/2022, all'articolo 12, recita espressamente: “1. Le operazioni di conferimento delle supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), sono effettuate ordinariamente con modalità informatizzata.
2. Hanno titolo a conseguire le supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), esclusivamente gli aspiranti, utilmente collocati nelle GAE e, in subordine, nelle GPS, che hanno presentato istanza finalizzata al conferimento degli incarichi di cui al presente articolo con modalità telematica attraverso il sistema informativo del . Parte_1
3. Attraverso la procedura informatizzata gli aspiranti possono indicare, con preferenza sintetica o analitica, tutte le sedi di organico relative a ciascun grado di istruzione richiesto. Nel conferimento delle supplenze, il sistema informatico è programmato in modo che si tenga conto delle disponibilità che si determinino fino al termine del 31 dicembre, effettivamente esistenti in 6
relazione ai diversi turni di nomina, come registrate dall'ufficio scolastico territorialmente competente.
4. La mancata presentazione dell'istanza di cui al presente articolo costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), da tutte le graduatorie cui l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento. Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento. (…) 10. L'assegnazione dell'incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. La rinuncia all'incarico preclude, altresì, il rifacimento delle operazioni anche in altra classe di concorso o tipologia di posto. Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura, fatto salvo il diritto al completamento di cui al successivo comma 12.
11. Gli aspiranti che abbiano rinunciato all'assegnazione della supplenza conferita o che non abbiano assunto servizio entro il termine assegnato dall'Amministrazione non possono partecipare ad ulteriori fasi di attribuzione delle supplenze di cui al presente articolo anche per disponibilità sopraggiunte, per tutte le graduatorie cui hanno titolo per l'anno scolastico di riferimento.
12. (…)”.
La norma pone a carico del candidato l'onere di indicare tutte le sedi- classi di concorso a cui aspira, esplicitando, al comma 4, che costituisce rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, laddove il docente non 7
provveda a indicare sedi, classi di concorso, tipologie di posto, tali sedi devono considerarsi rinunciate aprioristicamente.
L'Amministrazione ritiene viceversa che debba considerarsi rinunciatario il candidato che al primo turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle sedi, classi di concorso, tipologie di posto che ha indicato, perdendo così, definitivamente, la possibilità di ottenere il conferimento di un incarico collimante con le preferenze espresse anche nei successivi turni di nomina.
Tuttavia, tale interpretazione non trova alcun riscontro logico e letterale nella normativa in parola. Infatti, il comma 11 dell'articolo 12 si limita a prevedere che non possono partecipare ad ulteriori fasi di attribuzione di incarichi di supplenza gli aspiranti docenti che hanno rinunciato all'assegnazione conferita, presupponendo quindi che gli stessi abbiano manifestato la loro volontà di non accettare l'incarico offerto.
In nessun passaggio della normativa ministeriale si statuisce che laddove al primo turno di nomina il candidato non possa essere soddisfatto in relazione alle sedi, classi di concorso o tipologie di posto che indicate, questi si consideri rinunciatario nelle successive tornate;
al contrario, qualora successivamente al primo turno di nomina si rendano disponibili nuovi posti per la sede, classe di concorso o tipologia di posto prescelta dal candidato, il
è obbligato a ripercorrere la graduatoria sin dall'inizio offrendo il Parte_1 posto al candidato con il maggior punteggio per quella classe di concorso che abbia espresso la preferenza per quella sede e per quel tipo di incarico.
Secondo l'interpretazione dell'Amministrazione sarebbe equivalente la posizione dei docenti che hanno rinunciato all'incarico effettivamente conferito, collimante con le preferenze espresse, e quella dei docenti ai quali l'incarico non è stato conferito perché riguardante una sede, una classe di concorso, una tipologia di posto non indicate nelle preferenze. Invero, l'ordinanza ministeriale opera un chiaro distinguo tra il caso in cui il docente non abbia indicato una sede- classe di concorso o tipologia e di posto- e quello in cui il docente abbia richiesto talune sedi, sia stato destinatario di una proposta di incarico e la abbia rifiutata. Nel primo caso, laddove il docente abbia rifiutato ad un incarico rispondente alle preferenze espresse, questi correttamente si intende rinunciatario, proprio in ragione dell'efficace 8
esercizio dell'azione amministrativa che non può subire rallentamenti per motivi o aspettative personali dei candidati;
in egual misura, laddove il docente non abbia indicato alcuna sede, egli sarà considerato rinunciatario rispetto a qualsiasi proposta dell'Amministrazione. Viceversa, laddove l'aspirante abbia indicato un numero preciso di posti, sedi e classi di concorso, e nel primo turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, questi dovrà considerarsi rinunciatario in riferimento ai posti, alle sedi e alle classi di concorso disponibili, ma non prescelte, dovendo, però, essere preso in considerazione nei successivi turni di nomina (entro il 31 dicembre) qualora si rendessero disponibili posti, sedi e classi di concorso dallo stesso indicati e alla cui assegnazione risultasse avere diritto in base al punteggio e alla posizione in graduatoria.
Una diversa interpretazione delle disposizioni ministeriali risulterebbe in contrasto con gli articoli 3 e 97 Cost., essendo irragionevole ritenere che si consideri rinunciatario chi piuttosto che selezionare tutti i posti disponibili ne indichi soltanto alcuni. Giova ribadire che l'articolo 12, comma 10, si riferisce a vere e proprie “rinunce all'incarico” presupponendo la manifestazione di volontà del docente che, chiamato a ricoprire un incarico, vi rinunci. In tal caso, compatibilmente con gli articoli 3 e 97 Cost., è ragionevole ritenere che l'aspirante si consideri rinunciatario dei successivi incarichi e si ricominci a chiamare dall'ultimo dei candidati convocati, in forza del principio del buon andamento dell'Amministrazione. Al contrario, sarebbe del tutto illegittimo, oltre che illogico, ritenere che il docente il quale, nel proprio turno di nomina, non sia stato destinatario di incarichi per mancanza di sedi, posti e classi di concorso rispondenti alle proprie preferenze, sia ingiustamente pretermesso nei turni di nomina successivi a favore di candidati meno titolati di lui. Pertanto, laddove il docente dimostri di essere stato illegittimamente pretermesso, matura un diritto risarcitorio nei confronti dell'Amministrazione.
L'appello deve pertanto trovare rigetto.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4 del d.m. n. 55/2014 e s.m., con l'esclusione della sola voce relativa alla fase istruttoria/di trattazione che non ha avuto luogo in questo grado di appello (cfr. Cass. 10206/2021). 9
Non è dovuto il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, atteso che tale obbligo, previsto, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, nei casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (per l'inapplicabilità dello speciale regime impugnatorio di cui all'art. 11 della l. n. 206 del 2004: v. Cass. 29.01.2016, n.1778 e, da ultimo, per tutte, v. Cass. S.U. 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali che liquida in €
3.500,00, oltre rimborso spese forfettario in misura pari al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi.
Roma, 21/03/2025
LA PRESIDENTE EST.
DOTT.SSA ALESSANDRA TREMENTOZZI
( F.to dig.te)