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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 15/04/2025, n. 1380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1380 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
n. 4072/2017 r.g.a.c.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Martina Fusco;
rilevato che l'udienza già fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter cpc;
rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.co 3 “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”, ai sensi delle disposizioni transitorie del dlgs n.164 del 2024, art. 7 “In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023”; lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse di tutte le parti, con cui le stesse concludevano riportandosi agli atti e alle difese già formulate;
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c., con sentenza allegata al presente provvedimento.
Il giudice
Dott.ssa Martina Fusco
n.4072/ 2017 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Martina Fusco, in funzione di giudice unico, pronuncia ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 4072 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2017 , vertente
TRA
, quale titolare dell'omonima ditta indidivudale, C.F./P.I. , Parte_1 P.IVA_1
rapp.to e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. FALANGA ANNA, presso cui elettivamente domicilia;
OPPONENTE
E
, C.F./P.I. , in persona del legale rapp.te p.t., e rapp.to Controparte_1 P.IVA_2
e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. GIORDANO MARCO, presso cui elettivamente domicilia;
OPPOSTO
Oggetto: opposizione a d.i.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n°
27002).
In data 28/05/2017 il Tribunale di Nocera Inferiore emetteva, su ricorso della Controparte_1
il Decreto Ingiuntivo n. 881/17, con il quale ingiungeva a titolare
[...] Parte_1 dell'omonima ditta individuale di autotrasporti, di pagare, in favore dell'istante la somma di €
8.069,03, oltre interessi moratori ex d.lgs. n. 231/02 dal giorno del dovuto al soddisfo, nonché le spese della procedura monitoria, liquidate in € 540,00 per diritti ed onorari, oltre esborsi pari ad € 145,50,
IVA e CAP e 15% per rimborsi spese forfettarie come per legge.
Con atto di citazione notificato in data 09/07/2017, proponeva opposizione avverso Parte_1
il D.I. n. 881/17 convenendo innanzi a Codesto Tribunale la per ivi sentire Controparte_2
accertare e dichiarare la nullità ed illegittimità del provvedimento opposto e per l'effetto revocare lo stesso.
A sostegno della propria opposizione deduceva come la merce fornita presentava vizi, in quanto gli pneumatici acquistati presso la subivano degli scoppi improvvisi CP_3 Controparte_1
durante la circolazione o presentavano rotture.
Concludeva chiedendo la revoca e/o l'annullamento del D.I., siccome infondato, ingiusto ed illegittimo.
Parte opponente, inoltre, spiegava domanda riconvenzionale affinché venisse accertata e dichiarata la responsabilità contrattuale della nella vendita degli pneumatici marche Controparte_1
Kumho - OK, avendo la stessa alienato pneumatici affetti da vizi e/o difetti che ne impedivano un utilizzo idoneo ed adeguato, ex art. 1490 c.c., ordinando il pagamento della somma complessiva di euro 10.933,42, così composta: a) euro 3.118,32, ex art. 1492 c.c., quale riduzione del 60 % del prezzo di acquisto dei 3 pneumatici Kumho e dei 10 pneumatici OK, rilevato che n. 2 pneumatici
Kumho erano rimborsati con la nota credito n. 51-34 del 26.09.2016; b) euro 7.815,10, a titolo di risarcimento del danno ex art. 1490 c.c. e/o ex art. 1218 c.c., quale prezzo pagato alla
[...] per l'acquisto di n. 1 pneumatico LI (euro 640,50) ed al fornitore Pagani Controparte_1 per l'acquisto di n. 14 pneumatici LI (euro 7.174,60), in sostituzione dei 15 Controparte_4
pneumatici viziati e/o difettosi e quindi non idonei al loro uso.
In via subordinata, in caso di conferma del decreto ingiuntivo n. 881/2017 R.G. 2826/2017, chiedeva la compensazione tra l'importo di euro 8.069,03 ingiunto e l'importo di euro 10.933,42 dovuto alla in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta, a titolo di riduzione Controparte_2
del prezzo ex art. 1492 c.c. ed a titolo di risarcimento del danno ex art. 1490 c.c. e/o ex art. 1218 c.c., condannando di conseguenza la al pagamento della differenza pari ad euro Controparte_1
2.864,39.
Si costituiva in giudizio la la quale contestava tutto quanto ex Controparte_5
adverso dedotto ed eccepito nel merito ed in particolare specificava che l'opponente era decaduto dalla possibilità di denunciare i vizi ex art 1495 c.c.. Con vittoria di spese.
Il giudice istruttore, ritenuti insussistenti i presupposti, rigettava la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto e ammetteva le prove orali articolate dalle parti nelle memorie ex art. 183 cpc c.6
II termine.
In data 17/05/2023 venivano escussi i testi di parte opponente, e Testimone_1 Testimone_2
La causa veniva pertanto rinviata per la discussione ex art 281 sexies c.p.c.
L'udienza del 19/03/2025 veniva sostituita dal deposito di note di trattazione scritta e tutte le parti depositavano note nel termine concesso: la controversia viene decisa con la presente sentenza ex art
281 sexies co 3 c.p.c., allegata al provvedimento ex art 127 ter c.p.c..
L'opposizione va rigettata.
In premessa, si rileva che l'opponente, nell'atto introduttivo del presente giudizio di opposizione, ha:
- eccepito l'inadempimento della controparte ex art 1460 c.c., chiedendo pertanto la revoca del decreto ingiuntivo opposto;
- agito in riconvenzionale, qualificando espressamente la propria azione ai sensi dell'art 1490
c.c., chiedendo l'accertamento del controcredito per i vizi della merce, la riduzione del prezzo pagato e il risarcimento dei danni subiti e, di conseguenza, nella denegata ipotesi di conferma del decreto ingiuntivo, la compensazione tra i crediti accertati.
Va esaminata l'eccezione ex art 1460 c.c.
Il citato disposto normativo prevede che “nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l'altro non adempie, o non offre di adempiere contemporaneamente la propria, salvo che termini diversi per l'adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto.”: trattasi di una forma di autotutela riconosciuta nel caso di prestazioni sinallagmatiche, attivabile non solo quando venga dedotto l'inadempimento, ma anche laddove si discorra di inesatto adempimento della controprestazione.
In ordine all'istituto prospettato, va rilevato che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n.13533/2001, hanno chiarito che “In tema di prova dell'inadempimento di una
obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione
o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non
l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento.”
In sostanza, qualora venga dedotto l'inadempimento di una prestazione contrattuale, ferma la prova del contratto, a colui che agisce in giudizio è richiesta esclusivamente l'allegazione dell'inadempimento, mentre spetterà alla controparte provare l'estinzione della prestazione a suo carico;
viceversa, qualora la controparte a sua volta eccepisca l'inadempimento, ex art 1460 c.c., sull'attore – nel caso di specie, l'opposto- graverà l'onere della prova del fatto estintivo della sua prestazione.
Nel caso in esame, non appare contestato, dall'opponente (quantomeno non in maniera specifica, ai sensi dell'art 115 co 2 c.p.c.) il mancato pagamento del residuo corrispettivo di cui alle fatture azionate, ragion per cui il fatto in questione può ritenersi pacifico.
Il campo di indagine deve quindi prevalentemente concentrarsi sulla eccezione di inadempimento ex art 1460 c.c. avanzata in giudizio dall'opponente.
Sul punto, la scrivente ritiene di dover rilevare che, mentre ai fini della denuncia dei vizi, non è richiesta la specifica indicazione dei medesimi, al contrario si deve argomentare in questa sede, laddove l'analitica descrizione dei vizi dedotti è, ai fini dell'applicazione della giurisprudenza sopra riportata, essenziale, per permettere alla controparte l'adempimento dell'onere probatorio su di essa gravante. Tale concetto è stato per altro ribadito anche dalla giurisprudenza di legittimità, Cass. civ., Sentenza
n. 22055 del 22/09/2017, secondo cui “il principio di non contestazione non opera in difetto di specifica allegazione dei fatti che dovrebbero essere contestati, né tale specificità può essere desunta dall'esame dei documenti prodotti dalla parte, atteso che l'onere di contestazione deve essere correlato alle affermazioni presenti negli atti destinati a contenere le allegazioni delle parti, onde consentire alle stesse e al giudice di verificare immediatamente, sulla base delle contrapposte allegazioni e deduzioni, quali siano i fatti non contestati e quelli ancora controversi”
In definitiva, per permettere alla parte cui è indirizzata (in questo caso) l'eccezione di inadempimento di assolvere il proprio onere, è necessario che l'inadempimento venga allegato in maniera specifica.
Diversamente argomentando, l'onere in questione verrebbe reso eccessivamente gravoso, poiché sarebbe esteso ad ogni specifico aspetto della prestazione gravante sulla parte onerata.
Ebbene riportando tali coordinate ermeneutiche al caso in esame, l'eccezione deve essere rigettata.
Ed infatti, l'attenta lettura dei vizi dedotti nell'atto di citazione e delle fatture azionate in monitorio, permette di rilevare in primo luogo che molti degli eventi allegati si sono verificati prima della consegna – secondo indicazione dei DDT- degli pneumatici di cui alle fatture azionate (eventi di marzo 2016, consegna a partire da aprile 2016). In secondo luogo, appare evidente la discrasia tra le marche di pneumatici di cui alle fatture – LI e e quella, invece, oggetto degli asseriti CP_6
scoppi (Bridgestone, Kumho, Goodyear, OK, Firestone).
Deve pertanto ritenersi, alla luce di tali brevi ma rilevanti considerazioni, che la deduzione dei vizi non appare soddisfacente al fine di mettere in discussione la corretta esecuzione della controprestazione, quantomeno con riferimento a quelle di cui alle fatture azionate. E ciò anche sulla base del fatto che il rapporto tra le parti, per stessa ammissione delle medesime, era di lungo corso, rappresentato da forniture continue nel tempo, per cui si imponeva la circoscrizione dell'inesatto adempimento, ai fini dell'operatività del meccanismo in autotutela dell'art 1460 c.c., proprio alle prestazioni di cui alle fatture prodotte in monitorio.
L'eccezione ex art 1460 c.c. va, pertanto, rigettata.
Venendo alla domanda riconvenzionale, deve rilevarsi che la stessa è stata avanzata ai sensi degli artt
1490 e 1495 c.c.: la relativa azione è sottoposta ad un termine di decadenza, pari a otto giorni dalla scoperta dei vizi e un termine di prescrizione, pari a un anno dalla consegna dei beni.
Dunque, se le parti o la legge non hanno stabilito un termine diverso, il compratore decade dal diritto alla garanzia se non denuncia al venditore i vizi occulti entro otto giorni dalla scoperta. Orbene, dai documenti versati in atti non risulta alcun termine diverso da applicare al caso in esame e vanno pertanto considerati i termini decadenziali così come previsti dalla legge in generale.
Ciò premesso, sotto il profilo dell'onere probatorio, va considerato che a fronte all'eccezione di decadenza dalla garanzia per vizi sollevata dalla resistente, era onere della ricorrente provare la tempestività della denuncia del vizio (in termini, Cass. civ. n. 24348/2019 per cui “In tema di garanzia per i vizi della cosa venduta, eccepita dal venditore la tardività della denuncia rispetto alla data di consegna della merce, incombe sull'acquirente, trattandosi di condizione necessaria per
l'esercizio dell'azione, l'onere della prova di aver denunziato i vizi nel termine di legge ex art. 1495
c.c.”).
Sul punto, la ha riferito in citazione che la denuncia in questione sarebbe Controparte_2
avvenuta, prima solo verbalmente e poi per iscritto con note del 21/10/2016 e del 04/12/2016, depositate con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo.
Alcuna prova della denuncia orale dei vizi è stata fornita.
Il teste escusso in data 17/05/2023, riferiva “… specifico che noi mettevamo le Testimone_1
gomme dalla ditta di , andavamo là a mettere le gomme, era lui che ce le montava, cioè CP_1
non lui di persona ma i suoi operai ci siamo recati da loro per le gomme per parecchi anni;
era lui che ci consigliava le ruote, cioè lo diceva a mio fratello, ma non so riferito a particolari marche;
specifico che proprio al camion che portavo io, le gomme sparavano, ci dovevamo fermare, perché altrimenti deviavamo, e ciò è successo anche ad altri colleghi, e i mezzi di pneumatico andavano per la strada;
specifico che nel momento in cui riscontravamo il vizio mio fratello ci diceva di recarci dal del regno per cambiare le gomme, perché altrimenti non potevamo uscire;
non ricordo le marche con precisione;
non ho mai notato se nelle gomme c'erano delle crepe, anche perché se ci fossimo Testi accorti di qualche vizio prima dello scoppio lo avremmo fatto presente;
del difensore di parte opponente: lo scoppio avveniva dopo circa un mese dal montaggio delle ruote, e ciò successe sia a me che agli altri colleghi;
riconosco le foto di cui all'allegato 4 della produzione, come le gomme dopo lo scoppio;
non ricordo l'anno, circa 6/7 anni fa…”.
Orbene, stante la genericità delle dichiarazioni del teste non è possibile individuare quando l' si sarebbe recato presso la ditta – e cioè se entro il termine di 8 giorni previsto CP_2 CP_1
dalla legge- e per la rottura di quale pneumatico, ovvero a quale fornitura e fattura ricollegare lo stesso
Alla medesima conclusione si giunge dall'esame del teste il quale riferiva che: “… Testimone_2
ADR: specifico che in effetti una volta scoppiarono due gomme che erano state messe da poco, massimo era passato un mese, e ciò accadde sia a me che ad altri autisti, tanto che dopo decisero di
cambiare le ruote;
prima ci recavamo dal e dopo cambiammo fornitore, però senza uno CP_7
fisso perché anche la ditta cercava di capire il miglior fornitore;
generalmente avevamo la consuetudine di controllare le gomme, e nel caso in cui vedevamo dei vizi evidenti lo riferivamo al titolare…”.
Anche qui, stante la genericità delle dichiarazioni, non è possibile desumere che in effetti sia stata formalizzata, benché oralmente, una denuncia dei vizi entro gli 8 giorni prescritti.
Né tantomeno la denunzia dei vizi è dimostrata dalle note allegate da parte opponente: la prima nota
è stata inviata in data 21/10/2016 mentre le seconda nota in data 04/12/2016.
Gli eventi rispetto ai quali sono stati dedotti i vizi della fornitura sono avvenuti a partire dal marzo
2016 e fino al 15/09/2016 (cfr atto di citazione in opposizione) per cui la denuncia del 21/10/2016 sarebbe in ogni caso tardiva. Parimenti rispetto all'episodio del 27/10/2016, pure denunciato in citazione, tardiva è la nota inoltrata in 04/12/2016.
Ancora, non può ritenersi che la dichiarazione scritta della ditta sia valida quale CP_1
riconoscimento dei suddetti vizi.
In termini, Cass. civ. sentenza n. 8420 del 27/04/2016 ha chiarito che “in tema di garanzia per vizi nella compravendita, il riconoscimento dei difetti che, ai sensi dell'art. 1495, comma 2, c.c., esonera il compratore dall'onere della tempestiva denuncia, consiste in una manifestazione di scienza circa la sussistenza della situazione lamentata dall'acquirente, la quale, pur non richiedendo un'assunzione di responsabilità né forme particolari, deve essere univoca, convincente e provenire dal venditore”.
Ebbene nel caso di specie la dichiarazione in questione, lungi dal poter essere considerata quale un riconoscimento del vizio, si limita a riconoscere, al contrario, un credito da parte dell'odierna opponente nei confronti dell'opposto, credito poi cristallizzato in apposita nota contabilizzata.
Rispetto alle circostanza -non chiarite- che hanno dato luogo all'emanazione della suddetta nota di credito, alcuna ragione può più vantare l'opponente, estendo stato già soddisfatto mediante la contabilizzazione in parola.
Manca, nella dichiarazione in atti, qualunque riferimento ad uno specifico vizio delle gomme, o a episodi individuati e anzi emerge che a fondamento della stessa erano poste spese di manodopera e non una asserita riduzione del prezzo per presunti vizi: difetta, pertanto, l'univocità richiesta dalla giurisprudenza succitata.
In mancanza della dimostrazione della tempestività della denuncia dei vizi della cosa acquistata, ai sensi dell'art. 1495 c.c., eccepita dal venditore, la relativa domanda riconvenzionale proposta dall'acquirente del bene va rigettata. Ne discende l'integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto e il rigetto della riconvenzionale spiegata.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del DM
147/2022, secondo il valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) rigetta l'opposizione e per l'effetto integralmente conferma il decreto ingiuntivo opposto, che dichiara definitivamente esecutivo;
b) rigetta la domanda riconvenzionale avanzata dalla parte opponente;
c) Condanna parte opponente al pagamento, in favore di parte opposta delle spese di lite, che liquida in complessivi € 4.200,00, oltre Iva e Cpa, come per legge, e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso), con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario;
depositato telematicamente in data 15/04/2025
Il Giudice
Dott.ssa Martina Fusco
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Martina Fusco;
rilevato che l'udienza già fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter cpc;
rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.co 3 “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”, ai sensi delle disposizioni transitorie del dlgs n.164 del 2024, art. 7 “In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023”; lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse di tutte le parti, con cui le stesse concludevano riportandosi agli atti e alle difese già formulate;
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c., con sentenza allegata al presente provvedimento.
Il giudice
Dott.ssa Martina Fusco
n.4072/ 2017 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Martina Fusco, in funzione di giudice unico, pronuncia ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 4072 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2017 , vertente
TRA
, quale titolare dell'omonima ditta indidivudale, C.F./P.I. , Parte_1 P.IVA_1
rapp.to e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. FALANGA ANNA, presso cui elettivamente domicilia;
OPPONENTE
E
, C.F./P.I. , in persona del legale rapp.te p.t., e rapp.to Controparte_1 P.IVA_2
e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. GIORDANO MARCO, presso cui elettivamente domicilia;
OPPOSTO
Oggetto: opposizione a d.i.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n°
27002).
In data 28/05/2017 il Tribunale di Nocera Inferiore emetteva, su ricorso della Controparte_1
il Decreto Ingiuntivo n. 881/17, con il quale ingiungeva a titolare
[...] Parte_1 dell'omonima ditta individuale di autotrasporti, di pagare, in favore dell'istante la somma di €
8.069,03, oltre interessi moratori ex d.lgs. n. 231/02 dal giorno del dovuto al soddisfo, nonché le spese della procedura monitoria, liquidate in € 540,00 per diritti ed onorari, oltre esborsi pari ad € 145,50,
IVA e CAP e 15% per rimborsi spese forfettarie come per legge.
Con atto di citazione notificato in data 09/07/2017, proponeva opposizione avverso Parte_1
il D.I. n. 881/17 convenendo innanzi a Codesto Tribunale la per ivi sentire Controparte_2
accertare e dichiarare la nullità ed illegittimità del provvedimento opposto e per l'effetto revocare lo stesso.
A sostegno della propria opposizione deduceva come la merce fornita presentava vizi, in quanto gli pneumatici acquistati presso la subivano degli scoppi improvvisi CP_3 Controparte_1
durante la circolazione o presentavano rotture.
Concludeva chiedendo la revoca e/o l'annullamento del D.I., siccome infondato, ingiusto ed illegittimo.
Parte opponente, inoltre, spiegava domanda riconvenzionale affinché venisse accertata e dichiarata la responsabilità contrattuale della nella vendita degli pneumatici marche Controparte_1
Kumho - OK, avendo la stessa alienato pneumatici affetti da vizi e/o difetti che ne impedivano un utilizzo idoneo ed adeguato, ex art. 1490 c.c., ordinando il pagamento della somma complessiva di euro 10.933,42, così composta: a) euro 3.118,32, ex art. 1492 c.c., quale riduzione del 60 % del prezzo di acquisto dei 3 pneumatici Kumho e dei 10 pneumatici OK, rilevato che n. 2 pneumatici
Kumho erano rimborsati con la nota credito n. 51-34 del 26.09.2016; b) euro 7.815,10, a titolo di risarcimento del danno ex art. 1490 c.c. e/o ex art. 1218 c.c., quale prezzo pagato alla
[...] per l'acquisto di n. 1 pneumatico LI (euro 640,50) ed al fornitore Pagani Controparte_1 per l'acquisto di n. 14 pneumatici LI (euro 7.174,60), in sostituzione dei 15 Controparte_4
pneumatici viziati e/o difettosi e quindi non idonei al loro uso.
In via subordinata, in caso di conferma del decreto ingiuntivo n. 881/2017 R.G. 2826/2017, chiedeva la compensazione tra l'importo di euro 8.069,03 ingiunto e l'importo di euro 10.933,42 dovuto alla in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta, a titolo di riduzione Controparte_2
del prezzo ex art. 1492 c.c. ed a titolo di risarcimento del danno ex art. 1490 c.c. e/o ex art. 1218 c.c., condannando di conseguenza la al pagamento della differenza pari ad euro Controparte_1
2.864,39.
Si costituiva in giudizio la la quale contestava tutto quanto ex Controparte_5
adverso dedotto ed eccepito nel merito ed in particolare specificava che l'opponente era decaduto dalla possibilità di denunciare i vizi ex art 1495 c.c.. Con vittoria di spese.
Il giudice istruttore, ritenuti insussistenti i presupposti, rigettava la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto e ammetteva le prove orali articolate dalle parti nelle memorie ex art. 183 cpc c.6
II termine.
In data 17/05/2023 venivano escussi i testi di parte opponente, e Testimone_1 Testimone_2
La causa veniva pertanto rinviata per la discussione ex art 281 sexies c.p.c.
L'udienza del 19/03/2025 veniva sostituita dal deposito di note di trattazione scritta e tutte le parti depositavano note nel termine concesso: la controversia viene decisa con la presente sentenza ex art
281 sexies co 3 c.p.c., allegata al provvedimento ex art 127 ter c.p.c..
L'opposizione va rigettata.
In premessa, si rileva che l'opponente, nell'atto introduttivo del presente giudizio di opposizione, ha:
- eccepito l'inadempimento della controparte ex art 1460 c.c., chiedendo pertanto la revoca del decreto ingiuntivo opposto;
- agito in riconvenzionale, qualificando espressamente la propria azione ai sensi dell'art 1490
c.c., chiedendo l'accertamento del controcredito per i vizi della merce, la riduzione del prezzo pagato e il risarcimento dei danni subiti e, di conseguenza, nella denegata ipotesi di conferma del decreto ingiuntivo, la compensazione tra i crediti accertati.
Va esaminata l'eccezione ex art 1460 c.c.
Il citato disposto normativo prevede che “nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l'altro non adempie, o non offre di adempiere contemporaneamente la propria, salvo che termini diversi per l'adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto.”: trattasi di una forma di autotutela riconosciuta nel caso di prestazioni sinallagmatiche, attivabile non solo quando venga dedotto l'inadempimento, ma anche laddove si discorra di inesatto adempimento della controprestazione.
In ordine all'istituto prospettato, va rilevato che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n.13533/2001, hanno chiarito che “In tema di prova dell'inadempimento di una
obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione
o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non
l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento.”
In sostanza, qualora venga dedotto l'inadempimento di una prestazione contrattuale, ferma la prova del contratto, a colui che agisce in giudizio è richiesta esclusivamente l'allegazione dell'inadempimento, mentre spetterà alla controparte provare l'estinzione della prestazione a suo carico;
viceversa, qualora la controparte a sua volta eccepisca l'inadempimento, ex art 1460 c.c., sull'attore – nel caso di specie, l'opposto- graverà l'onere della prova del fatto estintivo della sua prestazione.
Nel caso in esame, non appare contestato, dall'opponente (quantomeno non in maniera specifica, ai sensi dell'art 115 co 2 c.p.c.) il mancato pagamento del residuo corrispettivo di cui alle fatture azionate, ragion per cui il fatto in questione può ritenersi pacifico.
Il campo di indagine deve quindi prevalentemente concentrarsi sulla eccezione di inadempimento ex art 1460 c.c. avanzata in giudizio dall'opponente.
Sul punto, la scrivente ritiene di dover rilevare che, mentre ai fini della denuncia dei vizi, non è richiesta la specifica indicazione dei medesimi, al contrario si deve argomentare in questa sede, laddove l'analitica descrizione dei vizi dedotti è, ai fini dell'applicazione della giurisprudenza sopra riportata, essenziale, per permettere alla controparte l'adempimento dell'onere probatorio su di essa gravante. Tale concetto è stato per altro ribadito anche dalla giurisprudenza di legittimità, Cass. civ., Sentenza
n. 22055 del 22/09/2017, secondo cui “il principio di non contestazione non opera in difetto di specifica allegazione dei fatti che dovrebbero essere contestati, né tale specificità può essere desunta dall'esame dei documenti prodotti dalla parte, atteso che l'onere di contestazione deve essere correlato alle affermazioni presenti negli atti destinati a contenere le allegazioni delle parti, onde consentire alle stesse e al giudice di verificare immediatamente, sulla base delle contrapposte allegazioni e deduzioni, quali siano i fatti non contestati e quelli ancora controversi”
In definitiva, per permettere alla parte cui è indirizzata (in questo caso) l'eccezione di inadempimento di assolvere il proprio onere, è necessario che l'inadempimento venga allegato in maniera specifica.
Diversamente argomentando, l'onere in questione verrebbe reso eccessivamente gravoso, poiché sarebbe esteso ad ogni specifico aspetto della prestazione gravante sulla parte onerata.
Ebbene riportando tali coordinate ermeneutiche al caso in esame, l'eccezione deve essere rigettata.
Ed infatti, l'attenta lettura dei vizi dedotti nell'atto di citazione e delle fatture azionate in monitorio, permette di rilevare in primo luogo che molti degli eventi allegati si sono verificati prima della consegna – secondo indicazione dei DDT- degli pneumatici di cui alle fatture azionate (eventi di marzo 2016, consegna a partire da aprile 2016). In secondo luogo, appare evidente la discrasia tra le marche di pneumatici di cui alle fatture – LI e e quella, invece, oggetto degli asseriti CP_6
scoppi (Bridgestone, Kumho, Goodyear, OK, Firestone).
Deve pertanto ritenersi, alla luce di tali brevi ma rilevanti considerazioni, che la deduzione dei vizi non appare soddisfacente al fine di mettere in discussione la corretta esecuzione della controprestazione, quantomeno con riferimento a quelle di cui alle fatture azionate. E ciò anche sulla base del fatto che il rapporto tra le parti, per stessa ammissione delle medesime, era di lungo corso, rappresentato da forniture continue nel tempo, per cui si imponeva la circoscrizione dell'inesatto adempimento, ai fini dell'operatività del meccanismo in autotutela dell'art 1460 c.c., proprio alle prestazioni di cui alle fatture prodotte in monitorio.
L'eccezione ex art 1460 c.c. va, pertanto, rigettata.
Venendo alla domanda riconvenzionale, deve rilevarsi che la stessa è stata avanzata ai sensi degli artt
1490 e 1495 c.c.: la relativa azione è sottoposta ad un termine di decadenza, pari a otto giorni dalla scoperta dei vizi e un termine di prescrizione, pari a un anno dalla consegna dei beni.
Dunque, se le parti o la legge non hanno stabilito un termine diverso, il compratore decade dal diritto alla garanzia se non denuncia al venditore i vizi occulti entro otto giorni dalla scoperta. Orbene, dai documenti versati in atti non risulta alcun termine diverso da applicare al caso in esame e vanno pertanto considerati i termini decadenziali così come previsti dalla legge in generale.
Ciò premesso, sotto il profilo dell'onere probatorio, va considerato che a fronte all'eccezione di decadenza dalla garanzia per vizi sollevata dalla resistente, era onere della ricorrente provare la tempestività della denuncia del vizio (in termini, Cass. civ. n. 24348/2019 per cui “In tema di garanzia per i vizi della cosa venduta, eccepita dal venditore la tardività della denuncia rispetto alla data di consegna della merce, incombe sull'acquirente, trattandosi di condizione necessaria per
l'esercizio dell'azione, l'onere della prova di aver denunziato i vizi nel termine di legge ex art. 1495
c.c.”).
Sul punto, la ha riferito in citazione che la denuncia in questione sarebbe Controparte_2
avvenuta, prima solo verbalmente e poi per iscritto con note del 21/10/2016 e del 04/12/2016, depositate con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo.
Alcuna prova della denuncia orale dei vizi è stata fornita.
Il teste escusso in data 17/05/2023, riferiva “… specifico che noi mettevamo le Testimone_1
gomme dalla ditta di , andavamo là a mettere le gomme, era lui che ce le montava, cioè CP_1
non lui di persona ma i suoi operai ci siamo recati da loro per le gomme per parecchi anni;
era lui che ci consigliava le ruote, cioè lo diceva a mio fratello, ma non so riferito a particolari marche;
specifico che proprio al camion che portavo io, le gomme sparavano, ci dovevamo fermare, perché altrimenti deviavamo, e ciò è successo anche ad altri colleghi, e i mezzi di pneumatico andavano per la strada;
specifico che nel momento in cui riscontravamo il vizio mio fratello ci diceva di recarci dal del regno per cambiare le gomme, perché altrimenti non potevamo uscire;
non ricordo le marche con precisione;
non ho mai notato se nelle gomme c'erano delle crepe, anche perché se ci fossimo Testi accorti di qualche vizio prima dello scoppio lo avremmo fatto presente;
del difensore di parte opponente: lo scoppio avveniva dopo circa un mese dal montaggio delle ruote, e ciò successe sia a me che agli altri colleghi;
riconosco le foto di cui all'allegato 4 della produzione, come le gomme dopo lo scoppio;
non ricordo l'anno, circa 6/7 anni fa…”.
Orbene, stante la genericità delle dichiarazioni del teste non è possibile individuare quando l' si sarebbe recato presso la ditta – e cioè se entro il termine di 8 giorni previsto CP_2 CP_1
dalla legge- e per la rottura di quale pneumatico, ovvero a quale fornitura e fattura ricollegare lo stesso
Alla medesima conclusione si giunge dall'esame del teste il quale riferiva che: “… Testimone_2
ADR: specifico che in effetti una volta scoppiarono due gomme che erano state messe da poco, massimo era passato un mese, e ciò accadde sia a me che ad altri autisti, tanto che dopo decisero di
cambiare le ruote;
prima ci recavamo dal e dopo cambiammo fornitore, però senza uno CP_7
fisso perché anche la ditta cercava di capire il miglior fornitore;
generalmente avevamo la consuetudine di controllare le gomme, e nel caso in cui vedevamo dei vizi evidenti lo riferivamo al titolare…”.
Anche qui, stante la genericità delle dichiarazioni, non è possibile desumere che in effetti sia stata formalizzata, benché oralmente, una denuncia dei vizi entro gli 8 giorni prescritti.
Né tantomeno la denunzia dei vizi è dimostrata dalle note allegate da parte opponente: la prima nota
è stata inviata in data 21/10/2016 mentre le seconda nota in data 04/12/2016.
Gli eventi rispetto ai quali sono stati dedotti i vizi della fornitura sono avvenuti a partire dal marzo
2016 e fino al 15/09/2016 (cfr atto di citazione in opposizione) per cui la denuncia del 21/10/2016 sarebbe in ogni caso tardiva. Parimenti rispetto all'episodio del 27/10/2016, pure denunciato in citazione, tardiva è la nota inoltrata in 04/12/2016.
Ancora, non può ritenersi che la dichiarazione scritta della ditta sia valida quale CP_1
riconoscimento dei suddetti vizi.
In termini, Cass. civ. sentenza n. 8420 del 27/04/2016 ha chiarito che “in tema di garanzia per vizi nella compravendita, il riconoscimento dei difetti che, ai sensi dell'art. 1495, comma 2, c.c., esonera il compratore dall'onere della tempestiva denuncia, consiste in una manifestazione di scienza circa la sussistenza della situazione lamentata dall'acquirente, la quale, pur non richiedendo un'assunzione di responsabilità né forme particolari, deve essere univoca, convincente e provenire dal venditore”.
Ebbene nel caso di specie la dichiarazione in questione, lungi dal poter essere considerata quale un riconoscimento del vizio, si limita a riconoscere, al contrario, un credito da parte dell'odierna opponente nei confronti dell'opposto, credito poi cristallizzato in apposita nota contabilizzata.
Rispetto alle circostanza -non chiarite- che hanno dato luogo all'emanazione della suddetta nota di credito, alcuna ragione può più vantare l'opponente, estendo stato già soddisfatto mediante la contabilizzazione in parola.
Manca, nella dichiarazione in atti, qualunque riferimento ad uno specifico vizio delle gomme, o a episodi individuati e anzi emerge che a fondamento della stessa erano poste spese di manodopera e non una asserita riduzione del prezzo per presunti vizi: difetta, pertanto, l'univocità richiesta dalla giurisprudenza succitata.
In mancanza della dimostrazione della tempestività della denuncia dei vizi della cosa acquistata, ai sensi dell'art. 1495 c.c., eccepita dal venditore, la relativa domanda riconvenzionale proposta dall'acquirente del bene va rigettata. Ne discende l'integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto e il rigetto della riconvenzionale spiegata.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del DM
147/2022, secondo il valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) rigetta l'opposizione e per l'effetto integralmente conferma il decreto ingiuntivo opposto, che dichiara definitivamente esecutivo;
b) rigetta la domanda riconvenzionale avanzata dalla parte opponente;
c) Condanna parte opponente al pagamento, in favore di parte opposta delle spese di lite, che liquida in complessivi € 4.200,00, oltre Iva e Cpa, come per legge, e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso), con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario;
depositato telematicamente in data 15/04/2025
Il Giudice
Dott.ssa Martina Fusco