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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 21/10/2025, n. 3329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3329 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
II SEZIONE LAVORO
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Donatella Casablanca Presidente Dott.ssa Eliana Romeo Consigliera Dott.ssa Maria Vittoria Valente Consigliera rel. nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 1761/2024
a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 21/10/2025 riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
tra
in concordato preventivo, rappresentata e Parte_1 difesa dall'Avv. Totaro Simone Maria
- Appellante -
e
, CP_1
- Appellato contumace –
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Latina, sez. lavoro n.
632/2024 pubblicata in data 23/05/2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da scritti in atti
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con il presente atto di gravame, la società appellante ha impugnato la sentenza in epigrafe con la quale il Tribunale di Latina ha parzialmente accolto il ricorso proposto da , accertando come dovuto il CP_1 credito del lavoratore nei confronti della società in Parte_1 concordato preventivo, per la somma complessiva di € 3.325,19, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo, cifra composta dalla somma di € 2.179,19 a titolo di retribuzione per i mesi di agosto e settembre 2018 - incluso il TFR e detratta la somma percepita dal lavoratore in corso di causa - e di € 1.146,00 titolo di ferie, gratifiche natalizie e festività non corrisposti alla . Parte_2
2.Il lavoratore aveva dedotto la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato inter-partes dal 16.04.2018 al 30.09.2018, con qualifica di operaio, lamentando l'inadempimento datoriale in relazione al pagamento delle mensilità di agosto e settembre 2018, nonché l'omesso versamento del GNF alla , rivendicando un totale di €7.753,15 per differenze Parte_2 retributive (oltre accessori e differenze sul TFR) e di €1.146,00 per GNF non versata.
3.La in concordato preventivo, si era ritualmente Parte_1 costituita in giudizio deducendo, nel merito, che la società aveva regolarmente predisposto le buste paga ed effettuato i relativi pagamenti, ad eccezione delle menzionate mensilità di agosto e settembre 2018 e del
TFR, per un importo complessivo di € 4.358,37. Tale credito, tuttavia, risultava inserito nella procedura di concordato preventivo omologato dal
Tribunale con decreto del 20.3.2020, circostanza che, ad avviso della resistente, avrebbe precluso al lavoratore un diverso accertamento giudiziale, generando una inammissibile duplicazione cognitoria, per violazione dell'art. 168 della Legge Fallimentare. Con riguardo alle somme richieste a titolo di GNF, la resistente aveva inoltre eccepito il difetto di legittimazione attiva, trattandosi di importi che il datore di lavoro è tenuto a versare alla e che non possono essere richiesti dal lavoratore, e Parte_2 aveva comunque asserito che anche tali somme erano già state ricomprese 2 nel passivo concordatario, con conseguente inammissibilità delle pretese.
4. , ritualmente evocato in giudizio, è rimasto contumace. CP_1
5.All'esito della trattazione scritta e del deposito delle note, la causa è stata decisa come da motivazione e dispositivo che seguono.
6. Con il primo motivo di gravame, la società appellante censura la sentenza del Giudice di prime cure per omessa pronuncia sull'eccezione di integrità del contraddittorio e per mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
L'appellante sostiene che la domanda attorea, nella parte in cui richiedeva somme a titolo di GNF non versate alla , imponeva Parte_2
l'instaurazione del contraddittorio nei confronti della . La , Pt_2 Parte_2 infatti, in ragione della sua funzione istituzionale e contrattuale di riscossione ed erogazione di tali voci retributive nel settore edile, si pone in una posizione analoga a quella degli IT LI (con richiamo, per analogia, alla giurisprudenza di legittimità sul litisconsorzio necessario dell' in materia contributiva). CP_2
La censura non coglie nel segno. Non sussiste, invero, il dedotto vizio di omessa pronuncia in ordine all'eccezione di difetto di legittimazione attiva formulata dalla società nella comparsa di costituzione di primo grado, in cui la stessa aveva lamentato che trattandosi di importi che il datore di lavoro è tenuto a versare alla , gli stessi non potrebbero essere richiesti Parte_2 dal lavoratore, avendo sul punto il Tribunale rilevato – con argomentazioni in alcun modo censurate dall'appellante - l'esigibilità diretta da parte di quest'ultimo degli accantonamenti non versati alla (a titolo di ferie, Pt_2 gratifiche natalizie e festività), richiamando la giurisprudenza di legittimità al riguardo, che ha chiarito come nel caso di non adempimento degli obblighi del datore di lavoro verso la , i lavoratori hanno diritto di Pt_2 chiamare in giudizio direttamente il datore di lavoro per il recupero delle somme retributive loro spettanti;
ciò in quanto l'obbligo della di Parte_2 pagare ai lavoratori ferie, gratifiche natalizie e festività non deriva dal mero sorgere del rapporto di lavoro, ma consegue al pagamento da parte del
3 datore degli accantonamenti relativi (pagamento che dà origine al rapporto delegatario), non potendo, quindi, il lavoratore agire verso la , salvo Pt_2 che tali somme siano state dalla medesima effettivamente riscosse (in tal senso Cass. sent. n. 17961 del 2018).
7.Il secondo motivo di doglianza investe la violazione dell'art. 168 della L.F. e l'erronea valutazione del Giudice di prime cure circa l'efficacia e l'ammissibilità dell'azione, in considerazione della pendenza del Concordato
Preventivo omologato.
La ribadisce ancora che la pretesa creditoria Parte_1 avanzata dal lavoratore, relativa alle retribuzioni di agosto e settembre
2018 e al TFR (per complessivi €4.358,37), essendo stata ricompresa ed indicata nel piano di concordato omologato (con decreto del 20.03.2020), ricade nell'alveo della legge fallimentare. L'appellante lamenta che l'azione di accertamento del credito esperita dal lavoratore al di fuori della sede concorsuale sia affetta da nullità, improcedibilità o inefficacia, in quanto posta in violazione dell'art. 168, comma 1, della Legge Fallimentare, ai sensi del quale “Dalla data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore”. Il credito della parte appellata, anteriore all'apertura della procedura concordataria, dovendo necessariamente scontare l'iter di accertamento della procedura ex art. 161
e seg. L.F., verrebbe in questa sede sottoposto ad un duplicato di cognizione.
Il motivo di censura – rileva il Collegio - è inammissibile in quanto viola il requisito di specificità, prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 434 cpc, sotto il profilo della non pertinente confutazione del ragionamento argomentativo del Tribunale.
La società appellante, invero, si limita a reiterare la tesi difensiva già svolta in primo grado e disattesa dal primo giudice, non tenendo in alcuna considerazione le ragioni della decisione impugnata. 4 Il Tribunale, invero, ha richiamato sul punto i principi di diritto espressi dalla
Suprema Corte di Cassazione (Cass. 33345 del 2018) secondo cui “una volta esauritasi, con la sentenza di omologazione, la procedura di concordato preventivo nella quale manca una fase di accertamento dello stato passivo tutte le questioni che hanno ad oggetto diritti pretesi da singoli creditori o dal debitore, e che attengono all'esecuzione del concordato, danno luogo a controversie che sono sottratte al potere decisionale del giudice delegato e costituiscono materia di un ordinario giudizio di cognizione, da promuoversi, da parte del creditore e di ogni altro interessato, dinanzi al giudice competente”.
Ha evidenziato, in particolare, il Tribunale che per la Suprema Corte di
Cassazione, a causa della mancanza della fase del cd. accertamento del passivo, il provvedimento di omologazione da parte del Tribunale, per le particolari caratteristiche della relativa procedura, “determina un vincolo definitivo sulla riduzione quantitativa dei crediti, ma non comporta la formazione di un giudicato sull'esistenza, entità e rango (privilegiato o chirografario) di questi ultimi, né sugli altri diritti implicati nella procedura stessa, presupponendone un accertamento non giurisdizionale ma meramente amministrativo, di carattere delibativo e volto al solo scopo di consentire il calcolo delle maggioranze richieste ai fini dell'approvazione della proposta, sicché non esclude la possibilità di far accertare in via ordinaria, nei confronti dell'impresa in concordato, il proprio credito ed il privilegio che lo assiste”, credito che, così come accertato in quella diversa sede, costituisce “la base su cui deve operarsi la c.d. falcidia concordataria”.
Ha, quindi rilevato il primo giudice che “diversamente da quanto sostenuto dalla difesa della società, l'accertamento avanzato in questa sede non può in alcun modo ritenersi inammissibile, poiché, in assenza di un accertamento del passivo, il credito indicato in sede di omologa ha valenza meramente endoconcorsuale e non preclude la possibilità di chiedere, dinanzi al giudice competente, un diverso (e superiore) accertamento nell'an e nel quantum. Tuttavia, fintanto che il piano
5 concordatario è in corso di esecuzione è possibile ottenere solo una sentenza di carattere dichiarativo; nell'ipotesi in cui poi il pagamento non sia eseguito entro i tempi indicati nel piano di concordato, il creditore potrà esercitare una azione di risoluzione nel giudizio concorsuale ed ottenere, nella diversa sede giurisdizionale ordinaria, una statuizione di condanna del quantum così come accertato” (statuizione di condanna non disposta dal Tribunale in assenza di una azione di risoluzione intrapresa in tal senso dal lavoratore).
A fronte di tali analitiche argomentazioni la società appellante non ha in alcun modo indicato le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata (v. Cass. n. 21366 del 2017 in punto di oneri imposti all'appellante dall'art. 342 cpc), essendosi limitata a ritrascrivere quanto già dedotto in primo grado, laddove la mera reiterazione degli originari assunti difensivi è inidonea a determinare sia l'effetto demolitorio delle ragioni indicate dal Tribunale nella sentenza impugnata, sia l'effetto sostitutivo delle stesse con nuova motivazione
(motivazione per la quale è richiesto il superamento critico del precedente assunto decisorio).
Il motivo di gravame deve essere, quindi, dichiarato inammissibile, non avendo la società appellante offerto una ragionata e diversa soluzione della controversia rispetto a quella adottata dal primo giudice (Cass. sent. n.
17712 del 2016), laddove i motivi di impugnazione debbono essere idonei a contrastare la motivazione del provvedimento censurato.
8.Con il terzo motivo l'appellante censura la sentenza di primo grado in relazione alla statuizione sulle spese di lite, denunciando la violazione dell'art. 91 cpc.
La contesta il capo della decisione che, a fronte di Parte_1 un parziale accoglimento della domanda, ha disposto la compensazione delle spese solo nella misura della metà, con condanna della società alla rifusione della restante parte, laddove il Tribunale avrebbe dovuto
6 integralmente compensare le spese di lite.
Anche tale motivo deve essere rigettato tenuto conto che il primo giudice ha correttamente regolamentato le spese di lite in conformità con il disposto di cui all'art. 92, secondo comma, cpc, ai sensi del quale, “Se vi è soccombenza reciproca ……il giudice può compensare le spese tra le parti parzialmente o per l'intero” (sussistendo l'ipotesi della soccombenza reciproca anche nell'eventualità di accoglimento parziale della domanda -
Cass. sent. n. 516 del 2020).
9.L'appello deve essere, quindi, respinto.
10.Nulla per le spese in considerazione della mancata costituzione della parte appellata.
11.Deve, infine, darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione
P.Q.M.
- Rigetta l'appello;
- Nulla per le spese
- Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Roma 21/10/2025
La Consigliera est. La Presidente Maria Vittoria Valente Donatella Casablanca
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
II SEZIONE LAVORO
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Donatella Casablanca Presidente Dott.ssa Eliana Romeo Consigliera Dott.ssa Maria Vittoria Valente Consigliera rel. nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 1761/2024
a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 21/10/2025 riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
tra
in concordato preventivo, rappresentata e Parte_1 difesa dall'Avv. Totaro Simone Maria
- Appellante -
e
, CP_1
- Appellato contumace –
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Latina, sez. lavoro n.
632/2024 pubblicata in data 23/05/2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da scritti in atti
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con il presente atto di gravame, la società appellante ha impugnato la sentenza in epigrafe con la quale il Tribunale di Latina ha parzialmente accolto il ricorso proposto da , accertando come dovuto il CP_1 credito del lavoratore nei confronti della società in Parte_1 concordato preventivo, per la somma complessiva di € 3.325,19, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo, cifra composta dalla somma di € 2.179,19 a titolo di retribuzione per i mesi di agosto e settembre 2018 - incluso il TFR e detratta la somma percepita dal lavoratore in corso di causa - e di € 1.146,00 titolo di ferie, gratifiche natalizie e festività non corrisposti alla . Parte_2
2.Il lavoratore aveva dedotto la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato inter-partes dal 16.04.2018 al 30.09.2018, con qualifica di operaio, lamentando l'inadempimento datoriale in relazione al pagamento delle mensilità di agosto e settembre 2018, nonché l'omesso versamento del GNF alla , rivendicando un totale di €7.753,15 per differenze Parte_2 retributive (oltre accessori e differenze sul TFR) e di €1.146,00 per GNF non versata.
3.La in concordato preventivo, si era ritualmente Parte_1 costituita in giudizio deducendo, nel merito, che la società aveva regolarmente predisposto le buste paga ed effettuato i relativi pagamenti, ad eccezione delle menzionate mensilità di agosto e settembre 2018 e del
TFR, per un importo complessivo di € 4.358,37. Tale credito, tuttavia, risultava inserito nella procedura di concordato preventivo omologato dal
Tribunale con decreto del 20.3.2020, circostanza che, ad avviso della resistente, avrebbe precluso al lavoratore un diverso accertamento giudiziale, generando una inammissibile duplicazione cognitoria, per violazione dell'art. 168 della Legge Fallimentare. Con riguardo alle somme richieste a titolo di GNF, la resistente aveva inoltre eccepito il difetto di legittimazione attiva, trattandosi di importi che il datore di lavoro è tenuto a versare alla e che non possono essere richiesti dal lavoratore, e Parte_2 aveva comunque asserito che anche tali somme erano già state ricomprese 2 nel passivo concordatario, con conseguente inammissibilità delle pretese.
4. , ritualmente evocato in giudizio, è rimasto contumace. CP_1
5.All'esito della trattazione scritta e del deposito delle note, la causa è stata decisa come da motivazione e dispositivo che seguono.
6. Con il primo motivo di gravame, la società appellante censura la sentenza del Giudice di prime cure per omessa pronuncia sull'eccezione di integrità del contraddittorio e per mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
L'appellante sostiene che la domanda attorea, nella parte in cui richiedeva somme a titolo di GNF non versate alla , imponeva Parte_2
l'instaurazione del contraddittorio nei confronti della . La , Pt_2 Parte_2 infatti, in ragione della sua funzione istituzionale e contrattuale di riscossione ed erogazione di tali voci retributive nel settore edile, si pone in una posizione analoga a quella degli IT LI (con richiamo, per analogia, alla giurisprudenza di legittimità sul litisconsorzio necessario dell' in materia contributiva). CP_2
La censura non coglie nel segno. Non sussiste, invero, il dedotto vizio di omessa pronuncia in ordine all'eccezione di difetto di legittimazione attiva formulata dalla società nella comparsa di costituzione di primo grado, in cui la stessa aveva lamentato che trattandosi di importi che il datore di lavoro è tenuto a versare alla , gli stessi non potrebbero essere richiesti Parte_2 dal lavoratore, avendo sul punto il Tribunale rilevato – con argomentazioni in alcun modo censurate dall'appellante - l'esigibilità diretta da parte di quest'ultimo degli accantonamenti non versati alla (a titolo di ferie, Pt_2 gratifiche natalizie e festività), richiamando la giurisprudenza di legittimità al riguardo, che ha chiarito come nel caso di non adempimento degli obblighi del datore di lavoro verso la , i lavoratori hanno diritto di Pt_2 chiamare in giudizio direttamente il datore di lavoro per il recupero delle somme retributive loro spettanti;
ciò in quanto l'obbligo della di Parte_2 pagare ai lavoratori ferie, gratifiche natalizie e festività non deriva dal mero sorgere del rapporto di lavoro, ma consegue al pagamento da parte del
3 datore degli accantonamenti relativi (pagamento che dà origine al rapporto delegatario), non potendo, quindi, il lavoratore agire verso la , salvo Pt_2 che tali somme siano state dalla medesima effettivamente riscosse (in tal senso Cass. sent. n. 17961 del 2018).
7.Il secondo motivo di doglianza investe la violazione dell'art. 168 della L.F. e l'erronea valutazione del Giudice di prime cure circa l'efficacia e l'ammissibilità dell'azione, in considerazione della pendenza del Concordato
Preventivo omologato.
La ribadisce ancora che la pretesa creditoria Parte_1 avanzata dal lavoratore, relativa alle retribuzioni di agosto e settembre
2018 e al TFR (per complessivi €4.358,37), essendo stata ricompresa ed indicata nel piano di concordato omologato (con decreto del 20.03.2020), ricade nell'alveo della legge fallimentare. L'appellante lamenta che l'azione di accertamento del credito esperita dal lavoratore al di fuori della sede concorsuale sia affetta da nullità, improcedibilità o inefficacia, in quanto posta in violazione dell'art. 168, comma 1, della Legge Fallimentare, ai sensi del quale “Dalla data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore”. Il credito della parte appellata, anteriore all'apertura della procedura concordataria, dovendo necessariamente scontare l'iter di accertamento della procedura ex art. 161
e seg. L.F., verrebbe in questa sede sottoposto ad un duplicato di cognizione.
Il motivo di censura – rileva il Collegio - è inammissibile in quanto viola il requisito di specificità, prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 434 cpc, sotto il profilo della non pertinente confutazione del ragionamento argomentativo del Tribunale.
La società appellante, invero, si limita a reiterare la tesi difensiva già svolta in primo grado e disattesa dal primo giudice, non tenendo in alcuna considerazione le ragioni della decisione impugnata. 4 Il Tribunale, invero, ha richiamato sul punto i principi di diritto espressi dalla
Suprema Corte di Cassazione (Cass. 33345 del 2018) secondo cui “una volta esauritasi, con la sentenza di omologazione, la procedura di concordato preventivo nella quale manca una fase di accertamento dello stato passivo tutte le questioni che hanno ad oggetto diritti pretesi da singoli creditori o dal debitore, e che attengono all'esecuzione del concordato, danno luogo a controversie che sono sottratte al potere decisionale del giudice delegato e costituiscono materia di un ordinario giudizio di cognizione, da promuoversi, da parte del creditore e di ogni altro interessato, dinanzi al giudice competente”.
Ha evidenziato, in particolare, il Tribunale che per la Suprema Corte di
Cassazione, a causa della mancanza della fase del cd. accertamento del passivo, il provvedimento di omologazione da parte del Tribunale, per le particolari caratteristiche della relativa procedura, “determina un vincolo definitivo sulla riduzione quantitativa dei crediti, ma non comporta la formazione di un giudicato sull'esistenza, entità e rango (privilegiato o chirografario) di questi ultimi, né sugli altri diritti implicati nella procedura stessa, presupponendone un accertamento non giurisdizionale ma meramente amministrativo, di carattere delibativo e volto al solo scopo di consentire il calcolo delle maggioranze richieste ai fini dell'approvazione della proposta, sicché non esclude la possibilità di far accertare in via ordinaria, nei confronti dell'impresa in concordato, il proprio credito ed il privilegio che lo assiste”, credito che, così come accertato in quella diversa sede, costituisce “la base su cui deve operarsi la c.d. falcidia concordataria”.
Ha, quindi rilevato il primo giudice che “diversamente da quanto sostenuto dalla difesa della società, l'accertamento avanzato in questa sede non può in alcun modo ritenersi inammissibile, poiché, in assenza di un accertamento del passivo, il credito indicato in sede di omologa ha valenza meramente endoconcorsuale e non preclude la possibilità di chiedere, dinanzi al giudice competente, un diverso (e superiore) accertamento nell'an e nel quantum. Tuttavia, fintanto che il piano
5 concordatario è in corso di esecuzione è possibile ottenere solo una sentenza di carattere dichiarativo; nell'ipotesi in cui poi il pagamento non sia eseguito entro i tempi indicati nel piano di concordato, il creditore potrà esercitare una azione di risoluzione nel giudizio concorsuale ed ottenere, nella diversa sede giurisdizionale ordinaria, una statuizione di condanna del quantum così come accertato” (statuizione di condanna non disposta dal Tribunale in assenza di una azione di risoluzione intrapresa in tal senso dal lavoratore).
A fronte di tali analitiche argomentazioni la società appellante non ha in alcun modo indicato le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata (v. Cass. n. 21366 del 2017 in punto di oneri imposti all'appellante dall'art. 342 cpc), essendosi limitata a ritrascrivere quanto già dedotto in primo grado, laddove la mera reiterazione degli originari assunti difensivi è inidonea a determinare sia l'effetto demolitorio delle ragioni indicate dal Tribunale nella sentenza impugnata, sia l'effetto sostitutivo delle stesse con nuova motivazione
(motivazione per la quale è richiesto il superamento critico del precedente assunto decisorio).
Il motivo di gravame deve essere, quindi, dichiarato inammissibile, non avendo la società appellante offerto una ragionata e diversa soluzione della controversia rispetto a quella adottata dal primo giudice (Cass. sent. n.
17712 del 2016), laddove i motivi di impugnazione debbono essere idonei a contrastare la motivazione del provvedimento censurato.
8.Con il terzo motivo l'appellante censura la sentenza di primo grado in relazione alla statuizione sulle spese di lite, denunciando la violazione dell'art. 91 cpc.
La contesta il capo della decisione che, a fronte di Parte_1 un parziale accoglimento della domanda, ha disposto la compensazione delle spese solo nella misura della metà, con condanna della società alla rifusione della restante parte, laddove il Tribunale avrebbe dovuto
6 integralmente compensare le spese di lite.
Anche tale motivo deve essere rigettato tenuto conto che il primo giudice ha correttamente regolamentato le spese di lite in conformità con il disposto di cui all'art. 92, secondo comma, cpc, ai sensi del quale, “Se vi è soccombenza reciproca ……il giudice può compensare le spese tra le parti parzialmente o per l'intero” (sussistendo l'ipotesi della soccombenza reciproca anche nell'eventualità di accoglimento parziale della domanda -
Cass. sent. n. 516 del 2020).
9.L'appello deve essere, quindi, respinto.
10.Nulla per le spese in considerazione della mancata costituzione della parte appellata.
11.Deve, infine, darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione
P.Q.M.
- Rigetta l'appello;
- Nulla per le spese
- Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Roma 21/10/2025
La Consigliera est. La Presidente Maria Vittoria Valente Donatella Casablanca
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