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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 05/05/2025, n. 219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 219 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere dott. Roberto Pascarelli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 169/2024 RGA avverso la sentenza del Tribunale Ordinario di Rimini, sezione Lavoro, emessa e pubblicata in data 21.09.2023 nella c causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale
203/2023, non notificata;
avente ad oggetto: opposizione a cartella esattoriale;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 29/04/2025; promossa da:
LE. Controparte_1
(P.IVA. , in persona del legale
[...] P.IVA_1 rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli Avv. ti Paola Controparte_2
Maione e Thomas Coppola, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Rimini;
appellante; contro
(Codice fiscale e Partita Iva n. Controparte_3
) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa P.IVA_2 dall'Avv. Anna Paradiso ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito a Viterbo;
appellata;
e contro
Controparte_4
(P.iva ) in persona del legale
[...] P.IVA_3 rappresentante pro tempore – (contumace); appellato;
udita la relazione della causa fatta dal Consigliere Roberto Pascarelli;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti
1 trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La vicenda processuale per cui è causa è esaustivamente sintetizzata nella gravata sentenza, ove si ha modo di leggere al riguardo che: “(…) La presente vicenda processuale Parte concerne l'opposizione promossa in data 17\03\2023 da
[...] avverso la cartella di pagamento n. Controparte_5
13720230001318177/001 dell'importo di € 9.036,18 (notificata in data 22\02\2023) emessa da su ruolo formato dal Controparte_6
Controparte_4
a titolo di omesso pagamento di sanzioni
[...] amministrative relative all'anno 2020 di cui alle Ordinanze Ingiunzioni nn. 46\2020 e
47\2020 in data 27\11\2020 notificate in data 4\12\2020.
In particolare nell'atto introduttivo del giudizio la parte opponente ha eccepito la inesistenza della notifica della cartella di pagamento opposta, la decadenza della pretesa azionata, la mancata indicazione del criterio di computo delle sanzioni e degli interessi, il difetto di motivazione, la mancata indicazione del responsabile del procedimento e
l'omesso invio dell'avviso bonario. Si costituivano in giudizio sia l' che l'Ente Impositore Controparte_3 che, depositando idonea documentazione a comprova della regolarità del proprio operato, contestavano sotto vari profili le ragioni della opponente chiedendo il rigetto del ricorso. (…)”.
Il Tribunale di Rimini, istruita la causa sulla base della documentazione prodotta in giudizio dalle parti in causa, all'esito dell'udienza di discussione del 21.09.2023, ha definito la vertenza con sentenza depositata in pari data, così statuendo: “(…) 1) Rigetta Parte l'opposizione . 2) Condanna Controparte_5 alla rifusione in favore di e del
[...] Controparte_6
- Controparte_4
DIPARTIMENTO ICQRF delle spese processuali consistenti nel compenso CP_4 del difensore che ai sensi del regolamento n. 55 del 2014 si liquidano rispettivamente quanto ad in complessivi euro 2.041,00 ( di Controparte_6 cui euro 266,00 a titolo di rimborso spese forfetarie ) e quanto al in CP_7 complessivi euro 969,00 ( di cui euro 126,00 a titolo di rimborso spese forfetarie ), oltre
I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge”. Il Giudice di prime cure, in estrema sintesi, nella gravata sentenza dopo aver premesso che
“ ” ha “prodotto idonea documentazione Controparte_6 attestante la rituale notifica a mezzo PEC della cartella di pagamento opposta, notifica che risulta essere stata regolarmente ricevuta in data 22\02\2023 dalla parte opponente per come comprovato dalla Ricevute di Avvenuta Consegna”, disattendendo sul punto le
2 plurime eccezioni sollevate dall'allora ricorrente, da un lato, ha ritenuto tardivi ed in Par quanto tali inammissibili tutti i motivi di opposizione articolati da .
[...]
dall'altro lato, ha Controparte_5 ampiamente argomentato anche in punto alla loro infondatezza.
Con ricorso depositato telematicamente in data 21/03/2024 LE.
[...] ha spiegato appello nei confronti della predetta Controparte_5 sentenza, chiedendo che questa Corte voglia: “In via pregiudiziale e cautelare: sospendere l'esecutività della cartella impugnata per il fondato rischio che non possa essere saldata, visto l'ammontare complessivo.
Nel merito e in via principale: in totale riforma della sentenza depositata in data
21.09.2023 emessa dal Tribunale di Rimini, sezione Lavoro, dott. Lucio Ardigò, che rigettava l'Opposizione promossa in data 17.03.2023 da
[...]
e in totale accoglimento delle domande dell'appellante, Parte_2 disporre l'annullamento della cartella di pagamento n. 13720230001318177/001 dell'importo di € 9.036,18, notificata in data 22.02.2023 emessa da Controparte_3
su Ruolo formato dal
[...] Controparte_4
Dipartimento e, di conseguenza, che
[...] CP_4 [...] nulla debba rifondere in favore di Parte_2 Controparte_3 anche a titolo di spese processuali consistenti nel compenso del difensore che ai sensi del regolamento n.55 del 2014 si liquidano rispettivamente quanto ad Controparte_3
in complessivi € 2.041,00 (di cui € 266,00 a titolo di rimborso spese
[...] forfettarie) e quanto al in complessivi € 969,00 ( di cui € 126,00 a titolo di CP_4 rimborso spese forfettarie) oltre IVA e CPA nella misura di legge. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di legge, rimborso forfettario per spese generali, CPA e IVA, per entrambi i gradi di giudizio. (…)”.
A fondamento delle suesposte conclusioni, la società appellante ha formulato due distinti motivi di gravame, rubricati rispettivamente: “1) erronea e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata nella parte finale della stessa che contraddice l'intero procedimento logico giuridico posto alla base della decisione (ribaltandolo)”; “2) si ritiene pure censurabile quanto alla motivazione alla base dell'asserita infondatezza dell'eccezione di decadenza per essere stata la cartella esattoriale iscritta a ruolo in data
22/02/2023 oltre il termine di due anni dalla pretesa creditoria. in particolare “come nel calcolo si debba tenere conto della sospensione dei termini nel periodo 08 marzo 2020-
31 dicembre 2021 prevista dalla normativa emergenziale covid 19”. La rubricazione dei predetti motivi di gravame è sufficientemente esplicativa del loro contenuto senza che null'altro sia necessario aggiungere al riguardo. L' ritualmente costituitasi in giudizio, in via Controparte_3 preliminare, ha eccepito la nullità della notifica del gravame (con sua pretesa inammissibilità) in quanto indirizzato alla propria casella pec istituzionale e non nel
3 domicilio eletto in primo grado presso l'Avv. Anna Paradiso;
nel merito, ha, poi, contestato la fondatezza dell'avversa impugnazione, asseverando la correttezza delle statuizioni contenuta nella pronuncia gravata, chiedendo che questa Corte voglia: “(…) dichiarare la inammissibilità dell'appello proposto da Controparte_8
in accomandita semplice, comunque dichiarare la infondatezza
[...] dello stesso atto di appello e, per l'effetto, confermare la sentenza del Tribunale di Rimini
– Sezione Lavoro oggi gravata. Con vittorio di spese di doppio grado di giudizio”. Il Controparte_4
benché ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito e, pertanto, ne è stata
[...] dichiarata la contumacia.
Ricostituitosi il contraddittorio, la causa è stata istruita sulla base dei documenti già prodotti dalle parti in causa nel corso del giudizio di prime cure.
Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, rileva preliminarmente la Corte che la tempestiva e rituale costituzione in giudizio dell' ha Controparte_3 sanato ex art. 156 c.p.c. “per raggiungimento dello scopo”, l'eccepita nullità della notifica del gravame.
Quanto al merito della vertenza, ritiene la Corte che l'appello proposto da
[...] non possa trovare accoglimento per le Parte_2 ragioni appresso indicate.
Quanto al primo motivo di appello, rileva la Corte che la motivazione della sentenza gravata non risulta affetta da alcuna logica ed insanabile contraddizione, come emerge da una sua piana lettura.
Ed invero il Giudice di prime cure, dopo aver ritenuto validamente notificata la cartella esattoriale oggetto di opposizione, tenuto conto della documentazione versata in atti dall' , si è limitato ad affermare a chiusura del suo ragionamento: Controparte_9
“Nel caso di specie in ogni caso, avendo l'opponente svolto compiutamente la sua difesa, non si è verificata alcuna menomazione del diritto del debitore, per cui si può affermare che la cartella esattoriale abbia raggiunto il suo scopo di rendere edotto il destinatario circa la ragione delle somme iscritte a ruolo. Essendo notorio come l'eventuale nullità della notifica di una cartella esattoriale debba ritenersi sanata, per il raggiungimento dello scopo della notifica, dalla proposizione di una tempestiva e rituale opposizione (cfr.
Cass. Civ. Sez. II n. 4018 del 21/02/2007 n. 4 Rv. 596730 ; conformi n. 18055 del 2004
Rv. 576846 , N. 17054 del 2005 Rv. 583314 e N. 16822 del 2006 Rv. 591427)”.
Con queste ultime affermazioni, il Tribunale di Rimini non ha voluto mettere in discussione il postulato del suo ragionamento logico-giuridico, costituito dalla validità della notifica della cartella esattoriale impugnata ma ha semplicemente voluto evidenziare un ulteriore e concorrente profilo di infondatezza delle eccezioni avanzate dalla società, allora ricorrente, in punto alla notifica della cartella di pagamento opposta, nell'ipotesi in cui si ravvisasse un qualche suo profilo di nullità. Trattasi, cioè, all'evidenza di due
4 distinte rationes decidendi che, senza essere logicamente in conflitto tra loro, conducono alla reiezione delle eccezioni de quibus.
A tanto consegue, ad avviso della Corte, la reiezione del primo motivo di appello.
Quanto al secondo motivo di appello, concernente la reiezione dell'eccezione di decadenza dalla facoltà di iscrizione a ruolo, se ne deve rilevare l'inammissibilità prima ancora che l'infondatezza non sussistendo un interesse giuridico, concreto ed attuale ai sensi dell'art. 100 c.p.c. dell'odierna società appellante ad ottenere una statuizione sul punto.
Ed invero, per consolidato orientamento giurisprudenziale, “l'interesse a impugnare deve essere attuale e permanere sino al momento della decisione. È pertanto inammissibile, per difetto di tale interesse, il ricorso per cassazione con cui – sul rilievo che la pronuncia di primo grado era una sentenza costitutiva e che, in forza di essa, non si poteva procedere
a esecuzione forzata prima del formarsi del giudicato – ci si dolga della omessa pronuncia, da parte del Giudice di appello, della domanda di accertamento negativo della efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, allorché sul titolo non vi sia più discussione, per essere stata la condanna, pronunciata dal Tribunale, al pagamento delle somme oggetto di revocatoria fallimentare, confermata in Appello e poi in Cassazione”
(cfr. Cass. 6 dicembre 2006, n. 26171).
Pertanto, “il Giudice di legittimità ha il potere di verificare, anche di ufficio, la sussistenza dell'interesse a ricorrere, sia con riguardo al momento della proposizione del ricorso, sia con riguardo alla permanenza dell'interesse al momento della decisione, in quanto la carenza originaria dell'interesse a ricorrere (dovuta, nel caso di specie, a una transazione) ne determina la inammissibilità per intervenuta cessazione della materia del contendere” (cfr. Cass. 7 settembre 2005, n. 17815), dal momento che “l'interesse ad agire richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti la esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del Giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per la parte, senza che sia precisato il risultato utile e concreto che essa intenda, in tale modo, conseguire” (cfr. Cass. 14 febbraio 2022, n. 4729; v. anche Cass. 24 gennaio 2019, n. 2057; Cass. 15 ottobre
2013, n. 23357; Cass. 4 maggio 2012, n. 6749; Cass. 27 gennaio 2011, n. 2051).
In altri termini, “l'interesse ad agire, previsto quale condizione della azione dall'art. 100 cod. proc. civ., (…) deve avere necessariamente carattere attuale, poiché solo in tale caso trascende il piano di una mera prospettazione soggettiva assurgendo a giuridica e oggettiva consistenza, e resta invece escluso quando il giudizio sia strumentale alla soluzione, soltanto in via di massima o accademica, di una questione di diritto in vista di situazione future o meramente ipotetiche” (cfr. Cass. 23 novembre 2007, n. 24434). Tanto premesso in linea generale sul concetto d'interesse ad agire, con specifico riferimento al caso di specie, si osserva che “ove la sentenza sia sorretta da una pluralità
5 di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l'annullamento della sentenza” (in tal senso, ex multis, Cass. ord. 19 maggio
2022, n. 16242).
Nel caso di specie, il Tribunale di Rimini ha ritenuto infondata l'eccezione di decadenza dalla facoltà di iscrizione a ruolo sotto un duplice profilo: da un lato, avendo rilevato la rituale notifica della cartella esattoriale impugnata, ha ritenuto tardiva tale eccezione, dall'altro lato, ha comunque ritenuto tempestiva l'iscrizione a ruolo tenuto “conto della sospensione dei termini nel periodo 08 marzo 2020-31 dicembre 2021 prevista dalla normativa emergenziale COVID 19”. Ebbene, il secondo motivo di gravame proposto dalla società odierna appellante è volto a censurare solo quest'ultima ratio decidendi ma non critica l'affermazione del Giudice di prime cure circa la tardività dell'eccezione di decadenza dalla facoltà di iscrizione a ruolo che, pertanto, risulta essere passata in giudicato.
A tanto consegue, come già detto, l'inammissibilità del secondo motivo di gravame per difetto d'interesse ad ottenere una statuizione sul punto. Del resto, quand'anche non si volessero condividere i suesposti rilievi in punto d'inammissibilità del motivo di impugnazione in esame, lo stesso andrebbe comunque disatteso per infondatezza posto che la paventata rinuncia alla sospensione dei termini nel periodo 08 marzo 2020-31 dicembre 2021 prevista dalla normativa emergenziale COVID
19 avrebbe richiesto un'esplicita ed inequivocabile manifestazione di volontà (cfr. sul punto Corte di Cassazione Sent. n.27213 del 30.09.2020) non rinvenibile nel caso di specie.
Per questi motivi
, assorbenti di ogni altro aspetto dedotto in causa, l'appello proposto da va respinto, con conseguente Parte_2 integrale conferma della pronuncia gravata.
Quanto ai rapporti tra la società ricorrente e l' , le spese Controparte_3 del grado seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri per attività, fase e valore di cui al D.M. 55/2014 e successive modiche ed integrazioni, tenuto conto, in particolare, del valore della controversia, dell'assenza di attività istruttoria in questo grado, della bassa complessità della fattispecie esaminata e degli altri criteri di cui all'art. 4, 1° co. del Decreto cit. (fra cui l'esiguità degli incombenti difensivi posti in essere nell'interesse delle odierne parti appellate). Non vi è luogo a provvedere sulle spese del grado nei confronti del appellato, CP_4 vista la sua contumacia.
Da ultimo occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 13, co.
1-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte
6 dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo:
- rigetta l'appello proposto da con Parte_2 conseguente integrale conferma della pronuncia gravata;
- condanna la società appellante, in persona del legale rappresentante p. t., a rifondere ad le spese del grado che si liquidano in € 1.984,00 a titolo Controparte_3 di compenso professionale, oltre accessori come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 13, co.
1- quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso a Bologna, nella camera di consiglio del giorno 29.04.2025
Il Consigliere est. dott. Roberto Pascarelli
Il Presidente dott.ssa Marcella Angelini
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere dott. Roberto Pascarelli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 169/2024 RGA avverso la sentenza del Tribunale Ordinario di Rimini, sezione Lavoro, emessa e pubblicata in data 21.09.2023 nella c causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale
203/2023, non notificata;
avente ad oggetto: opposizione a cartella esattoriale;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 29/04/2025; promossa da:
LE. Controparte_1
(P.IVA. , in persona del legale
[...] P.IVA_1 rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli Avv. ti Paola Controparte_2
Maione e Thomas Coppola, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Rimini;
appellante; contro
(Codice fiscale e Partita Iva n. Controparte_3
) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa P.IVA_2 dall'Avv. Anna Paradiso ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito a Viterbo;
appellata;
e contro
Controparte_4
(P.iva ) in persona del legale
[...] P.IVA_3 rappresentante pro tempore – (contumace); appellato;
udita la relazione della causa fatta dal Consigliere Roberto Pascarelli;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti
1 trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La vicenda processuale per cui è causa è esaustivamente sintetizzata nella gravata sentenza, ove si ha modo di leggere al riguardo che: “(…) La presente vicenda processuale Parte concerne l'opposizione promossa in data 17\03\2023 da
[...] avverso la cartella di pagamento n. Controparte_5
13720230001318177/001 dell'importo di € 9.036,18 (notificata in data 22\02\2023) emessa da su ruolo formato dal Controparte_6
Controparte_4
a titolo di omesso pagamento di sanzioni
[...] amministrative relative all'anno 2020 di cui alle Ordinanze Ingiunzioni nn. 46\2020 e
47\2020 in data 27\11\2020 notificate in data 4\12\2020.
In particolare nell'atto introduttivo del giudizio la parte opponente ha eccepito la inesistenza della notifica della cartella di pagamento opposta, la decadenza della pretesa azionata, la mancata indicazione del criterio di computo delle sanzioni e degli interessi, il difetto di motivazione, la mancata indicazione del responsabile del procedimento e
l'omesso invio dell'avviso bonario. Si costituivano in giudizio sia l' che l'Ente Impositore Controparte_3 che, depositando idonea documentazione a comprova della regolarità del proprio operato, contestavano sotto vari profili le ragioni della opponente chiedendo il rigetto del ricorso. (…)”.
Il Tribunale di Rimini, istruita la causa sulla base della documentazione prodotta in giudizio dalle parti in causa, all'esito dell'udienza di discussione del 21.09.2023, ha definito la vertenza con sentenza depositata in pari data, così statuendo: “(…) 1) Rigetta Parte l'opposizione . 2) Condanna Controparte_5 alla rifusione in favore di e del
[...] Controparte_6
- Controparte_4
DIPARTIMENTO ICQRF delle spese processuali consistenti nel compenso CP_4 del difensore che ai sensi del regolamento n. 55 del 2014 si liquidano rispettivamente quanto ad in complessivi euro 2.041,00 ( di Controparte_6 cui euro 266,00 a titolo di rimborso spese forfetarie ) e quanto al in CP_7 complessivi euro 969,00 ( di cui euro 126,00 a titolo di rimborso spese forfetarie ), oltre
I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge”. Il Giudice di prime cure, in estrema sintesi, nella gravata sentenza dopo aver premesso che
“ ” ha “prodotto idonea documentazione Controparte_6 attestante la rituale notifica a mezzo PEC della cartella di pagamento opposta, notifica che risulta essere stata regolarmente ricevuta in data 22\02\2023 dalla parte opponente per come comprovato dalla Ricevute di Avvenuta Consegna”, disattendendo sul punto le
2 plurime eccezioni sollevate dall'allora ricorrente, da un lato, ha ritenuto tardivi ed in Par quanto tali inammissibili tutti i motivi di opposizione articolati da .
[...]
dall'altro lato, ha Controparte_5 ampiamente argomentato anche in punto alla loro infondatezza.
Con ricorso depositato telematicamente in data 21/03/2024 LE.
[...] ha spiegato appello nei confronti della predetta Controparte_5 sentenza, chiedendo che questa Corte voglia: “In via pregiudiziale e cautelare: sospendere l'esecutività della cartella impugnata per il fondato rischio che non possa essere saldata, visto l'ammontare complessivo.
Nel merito e in via principale: in totale riforma della sentenza depositata in data
21.09.2023 emessa dal Tribunale di Rimini, sezione Lavoro, dott. Lucio Ardigò, che rigettava l'Opposizione promossa in data 17.03.2023 da
[...]
e in totale accoglimento delle domande dell'appellante, Parte_2 disporre l'annullamento della cartella di pagamento n. 13720230001318177/001 dell'importo di € 9.036,18, notificata in data 22.02.2023 emessa da Controparte_3
su Ruolo formato dal
[...] Controparte_4
Dipartimento e, di conseguenza, che
[...] CP_4 [...] nulla debba rifondere in favore di Parte_2 Controparte_3 anche a titolo di spese processuali consistenti nel compenso del difensore che ai sensi del regolamento n.55 del 2014 si liquidano rispettivamente quanto ad Controparte_3
in complessivi € 2.041,00 (di cui € 266,00 a titolo di rimborso spese
[...] forfettarie) e quanto al in complessivi € 969,00 ( di cui € 126,00 a titolo di CP_4 rimborso spese forfettarie) oltre IVA e CPA nella misura di legge. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di legge, rimborso forfettario per spese generali, CPA e IVA, per entrambi i gradi di giudizio. (…)”.
A fondamento delle suesposte conclusioni, la società appellante ha formulato due distinti motivi di gravame, rubricati rispettivamente: “1) erronea e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata nella parte finale della stessa che contraddice l'intero procedimento logico giuridico posto alla base della decisione (ribaltandolo)”; “2) si ritiene pure censurabile quanto alla motivazione alla base dell'asserita infondatezza dell'eccezione di decadenza per essere stata la cartella esattoriale iscritta a ruolo in data
22/02/2023 oltre il termine di due anni dalla pretesa creditoria. in particolare “come nel calcolo si debba tenere conto della sospensione dei termini nel periodo 08 marzo 2020-
31 dicembre 2021 prevista dalla normativa emergenziale covid 19”. La rubricazione dei predetti motivi di gravame è sufficientemente esplicativa del loro contenuto senza che null'altro sia necessario aggiungere al riguardo. L' ritualmente costituitasi in giudizio, in via Controparte_3 preliminare, ha eccepito la nullità della notifica del gravame (con sua pretesa inammissibilità) in quanto indirizzato alla propria casella pec istituzionale e non nel
3 domicilio eletto in primo grado presso l'Avv. Anna Paradiso;
nel merito, ha, poi, contestato la fondatezza dell'avversa impugnazione, asseverando la correttezza delle statuizioni contenuta nella pronuncia gravata, chiedendo che questa Corte voglia: “(…) dichiarare la inammissibilità dell'appello proposto da Controparte_8
in accomandita semplice, comunque dichiarare la infondatezza
[...] dello stesso atto di appello e, per l'effetto, confermare la sentenza del Tribunale di Rimini
– Sezione Lavoro oggi gravata. Con vittorio di spese di doppio grado di giudizio”. Il Controparte_4
benché ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito e, pertanto, ne è stata
[...] dichiarata la contumacia.
Ricostituitosi il contraddittorio, la causa è stata istruita sulla base dei documenti già prodotti dalle parti in causa nel corso del giudizio di prime cure.
Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, rileva preliminarmente la Corte che la tempestiva e rituale costituzione in giudizio dell' ha Controparte_3 sanato ex art. 156 c.p.c. “per raggiungimento dello scopo”, l'eccepita nullità della notifica del gravame.
Quanto al merito della vertenza, ritiene la Corte che l'appello proposto da
[...] non possa trovare accoglimento per le Parte_2 ragioni appresso indicate.
Quanto al primo motivo di appello, rileva la Corte che la motivazione della sentenza gravata non risulta affetta da alcuna logica ed insanabile contraddizione, come emerge da una sua piana lettura.
Ed invero il Giudice di prime cure, dopo aver ritenuto validamente notificata la cartella esattoriale oggetto di opposizione, tenuto conto della documentazione versata in atti dall' , si è limitato ad affermare a chiusura del suo ragionamento: Controparte_9
“Nel caso di specie in ogni caso, avendo l'opponente svolto compiutamente la sua difesa, non si è verificata alcuna menomazione del diritto del debitore, per cui si può affermare che la cartella esattoriale abbia raggiunto il suo scopo di rendere edotto il destinatario circa la ragione delle somme iscritte a ruolo. Essendo notorio come l'eventuale nullità della notifica di una cartella esattoriale debba ritenersi sanata, per il raggiungimento dello scopo della notifica, dalla proposizione di una tempestiva e rituale opposizione (cfr.
Cass. Civ. Sez. II n. 4018 del 21/02/2007 n. 4 Rv. 596730 ; conformi n. 18055 del 2004
Rv. 576846 , N. 17054 del 2005 Rv. 583314 e N. 16822 del 2006 Rv. 591427)”.
Con queste ultime affermazioni, il Tribunale di Rimini non ha voluto mettere in discussione il postulato del suo ragionamento logico-giuridico, costituito dalla validità della notifica della cartella esattoriale impugnata ma ha semplicemente voluto evidenziare un ulteriore e concorrente profilo di infondatezza delle eccezioni avanzate dalla società, allora ricorrente, in punto alla notifica della cartella di pagamento opposta, nell'ipotesi in cui si ravvisasse un qualche suo profilo di nullità. Trattasi, cioè, all'evidenza di due
4 distinte rationes decidendi che, senza essere logicamente in conflitto tra loro, conducono alla reiezione delle eccezioni de quibus.
A tanto consegue, ad avviso della Corte, la reiezione del primo motivo di appello.
Quanto al secondo motivo di appello, concernente la reiezione dell'eccezione di decadenza dalla facoltà di iscrizione a ruolo, se ne deve rilevare l'inammissibilità prima ancora che l'infondatezza non sussistendo un interesse giuridico, concreto ed attuale ai sensi dell'art. 100 c.p.c. dell'odierna società appellante ad ottenere una statuizione sul punto.
Ed invero, per consolidato orientamento giurisprudenziale, “l'interesse a impugnare deve essere attuale e permanere sino al momento della decisione. È pertanto inammissibile, per difetto di tale interesse, il ricorso per cassazione con cui – sul rilievo che la pronuncia di primo grado era una sentenza costitutiva e che, in forza di essa, non si poteva procedere
a esecuzione forzata prima del formarsi del giudicato – ci si dolga della omessa pronuncia, da parte del Giudice di appello, della domanda di accertamento negativo della efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, allorché sul titolo non vi sia più discussione, per essere stata la condanna, pronunciata dal Tribunale, al pagamento delle somme oggetto di revocatoria fallimentare, confermata in Appello e poi in Cassazione”
(cfr. Cass. 6 dicembre 2006, n. 26171).
Pertanto, “il Giudice di legittimità ha il potere di verificare, anche di ufficio, la sussistenza dell'interesse a ricorrere, sia con riguardo al momento della proposizione del ricorso, sia con riguardo alla permanenza dell'interesse al momento della decisione, in quanto la carenza originaria dell'interesse a ricorrere (dovuta, nel caso di specie, a una transazione) ne determina la inammissibilità per intervenuta cessazione della materia del contendere” (cfr. Cass. 7 settembre 2005, n. 17815), dal momento che “l'interesse ad agire richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti la esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del Giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per la parte, senza che sia precisato il risultato utile e concreto che essa intenda, in tale modo, conseguire” (cfr. Cass. 14 febbraio 2022, n. 4729; v. anche Cass. 24 gennaio 2019, n. 2057; Cass. 15 ottobre
2013, n. 23357; Cass. 4 maggio 2012, n. 6749; Cass. 27 gennaio 2011, n. 2051).
In altri termini, “l'interesse ad agire, previsto quale condizione della azione dall'art. 100 cod. proc. civ., (…) deve avere necessariamente carattere attuale, poiché solo in tale caso trascende il piano di una mera prospettazione soggettiva assurgendo a giuridica e oggettiva consistenza, e resta invece escluso quando il giudizio sia strumentale alla soluzione, soltanto in via di massima o accademica, di una questione di diritto in vista di situazione future o meramente ipotetiche” (cfr. Cass. 23 novembre 2007, n. 24434). Tanto premesso in linea generale sul concetto d'interesse ad agire, con specifico riferimento al caso di specie, si osserva che “ove la sentenza sia sorretta da una pluralità
5 di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l'annullamento della sentenza” (in tal senso, ex multis, Cass. ord. 19 maggio
2022, n. 16242).
Nel caso di specie, il Tribunale di Rimini ha ritenuto infondata l'eccezione di decadenza dalla facoltà di iscrizione a ruolo sotto un duplice profilo: da un lato, avendo rilevato la rituale notifica della cartella esattoriale impugnata, ha ritenuto tardiva tale eccezione, dall'altro lato, ha comunque ritenuto tempestiva l'iscrizione a ruolo tenuto “conto della sospensione dei termini nel periodo 08 marzo 2020-31 dicembre 2021 prevista dalla normativa emergenziale COVID 19”. Ebbene, il secondo motivo di gravame proposto dalla società odierna appellante è volto a censurare solo quest'ultima ratio decidendi ma non critica l'affermazione del Giudice di prime cure circa la tardività dell'eccezione di decadenza dalla facoltà di iscrizione a ruolo che, pertanto, risulta essere passata in giudicato.
A tanto consegue, come già detto, l'inammissibilità del secondo motivo di gravame per difetto d'interesse ad ottenere una statuizione sul punto. Del resto, quand'anche non si volessero condividere i suesposti rilievi in punto d'inammissibilità del motivo di impugnazione in esame, lo stesso andrebbe comunque disatteso per infondatezza posto che la paventata rinuncia alla sospensione dei termini nel periodo 08 marzo 2020-31 dicembre 2021 prevista dalla normativa emergenziale COVID
19 avrebbe richiesto un'esplicita ed inequivocabile manifestazione di volontà (cfr. sul punto Corte di Cassazione Sent. n.27213 del 30.09.2020) non rinvenibile nel caso di specie.
Per questi motivi
, assorbenti di ogni altro aspetto dedotto in causa, l'appello proposto da va respinto, con conseguente Parte_2 integrale conferma della pronuncia gravata.
Quanto ai rapporti tra la società ricorrente e l' , le spese Controparte_3 del grado seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri per attività, fase e valore di cui al D.M. 55/2014 e successive modiche ed integrazioni, tenuto conto, in particolare, del valore della controversia, dell'assenza di attività istruttoria in questo grado, della bassa complessità della fattispecie esaminata e degli altri criteri di cui all'art. 4, 1° co. del Decreto cit. (fra cui l'esiguità degli incombenti difensivi posti in essere nell'interesse delle odierne parti appellate). Non vi è luogo a provvedere sulle spese del grado nei confronti del appellato, CP_4 vista la sua contumacia.
Da ultimo occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 13, co.
1-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte
6 dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo:
- rigetta l'appello proposto da con Parte_2 conseguente integrale conferma della pronuncia gravata;
- condanna la società appellante, in persona del legale rappresentante p. t., a rifondere ad le spese del grado che si liquidano in € 1.984,00 a titolo Controparte_3 di compenso professionale, oltre accessori come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 13, co.
1- quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso a Bologna, nella camera di consiglio del giorno 29.04.2025
Il Consigliere est. dott. Roberto Pascarelli
Il Presidente dott.ssa Marcella Angelini
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