CA
Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 04/02/2025, n. 539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 539 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE di APPELLO di NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr. Giuseppe De Tullio Presidente rel./est. dr. Massimo Sensale Consigliere dr. Michele Caccese Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2111/2020 RGAC
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 8973/2019, deliberata e pubblicata il 10.10.2019 (n. 70271/2013 RG); risarcimento danni da circolazione stradale;
TRA
c.f. ; Parte_1 C.F._1
c.f. ; Parte_2 C.F._2
c.f. Parte_3 C.F._3
c.f. ; Parte_4 C.F._4
c.f. Parte_5 C.F._5
, c.f. ;, Parte_6 C.F._6 nella qualità di eredi di , difesi dall'avv. Gloria D'Auria (c.f. Persona_1
) C.F._7 domicilio digitale: Email_1
APPELLANTE
E
p.i. Controparte_1 P.IVA_1
1 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile in persona del legale rappresentante p.t., quale impresa designata per la
Regione Campania per la liquidazione dei sinistri a carico del FGVS – Fondo di
Garanzia per le Vittime della Strada, difesa dall'avv. Mariano Agrusta (c.f.
) C.F._8 domicilio digitale: Email_2
APPELLATA
E
c.f. , CP_2 C.F._9
APPELLATA CONTUMACE
§ - LA VICENDA DI CAUSA
Lo svolgimento del processo di primo grado è riportato, nella sentenza impugnata, nei termini seguenti.
“… l'attore assume di essere stato investito il giorno 16.6.2007 verso le ore 17.00 in
Pozzuoli alla via De Curtis, mentre era intento ad attraversare la strada dal motociclo
Piaggio Beverly tg. CF92634 risultato essere di proprietà di e al momento CP_2 sprovvisto di assicurazione.”.
Il Tribunale di Napoli, con la sentenza indicata in epigrafe, così ha statuito:
“a) Rigetta la domanda proposta dall'attore.
b) Compensa le spese di lite.”.
Avverso questa pronuncia hanno interposto gravame
[...]
Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Pt_5 ed nella qualità di eredi di deceduto
[...] Parte_6 Persona_1 il 17.8.2017, ne hanno argomentato i motivi a sostegno ed hanno chiesto che la
Corte:
“A. Dichiari l'esclusiva responsabilità della convenuta proprietaria del CP_2 motociclo tg. CF92634 sprovvisto di garanzia assicurativa nella produzione dell'evento di danno per cui è giudizio;
B. Condanni per l'effetto la div. FGVS ai sensi Controparte_3 dell'art. 283 comma 1 lettera b d. lgs 209/05 al risarcimento, in favore dei costituiti eredi di della somma di €. 14.597,19 per le lesioni subite da Persona_1 quest'ultimo, o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, come
2 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile
analiticamente descritti nel seguente prospetto sulla base delle risultanze della CTU medico legale espletata:
Tabella di riferimento 2018-2019
Età del danneggiato alla data del sinistro 67 anni
Percentuale di invalidità permanente 8%
Punto base danno permanente € 807,01
Giorni di invalidità temporanea totale 20
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 20
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 20
Indennità giornaliera € 47,07
Danno biologico permanente € 9.693,80
Invalidità temporanea totale € 941,40
Invalidità temporanea parziale al 50% € 470,70
Invalidità temporanea parziale al 25% € 235,35
Totale danno biologico temporaneo € 1.647,45
Danno morale (33,33%) € 3.230,94
(calcolato sulla sola invalidità permanente)
Spese mediche € 25,00
A tali importi, liquidati all'attualità, andranno aggiunti, in ossequio all'insegnamento
della S.C. di Cassazione (cfr. S.U. n. 1712/1995 cui hanno fatto seguito numerosissime pronunzie dello stesso tenore) interessi legali da calcolarsi dal momento del fatto
(16.06.2007) sulla sorta capitale, devalutata a tale data, in base alla variazione dei cosiddetti indici istat e poi rivalutata anno per anno in base ai medesimi indici, fino alla data di pubblicazione della sentenza;
a decorrere poi da tale data dovranno essere aggiunti gli interessi legali fino al soddisfo;
C. Ponga le spese di CTU liquidate in €. 500,00 anticipate dagli attori definitivamente
a carico della convenuta compagnia di assicurazione;
D. Condanni la div. FGVS in persona del l.r.p.t. alla rifusione Controparte_1 delle spese del doppio grado di giudizio con gli aumenti previsti per pluralità di parti rappresentate oltre spese generali, iva e cpa con attribuzione alla sottoscritta procuratrice che si dichiara antistataria.”. ha resistito all'impugnazione ed ha concluso come Controparte_1 segue:
“- Rigettare l'appello in quanto inammissibile, improponibile, infondato e privo di valido sostegno probatorio, con vittoria di spese e competenze della presente fase di giudizio;
3 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile
- Rigettare la domanda proposta nei confronti di in qualità di Controparte_1
Impresa designata per il Fondo di Garanzia Vittime della Strada, tenendola indenne da ogni effetto e conseguenza di legge non essendo stata provata la titolarità della situazione giuridica sostanziale passiva, con vittoria di spese e competenze della presente fase di giudizio;
- In via subordinata, dichiarare il concorso di colpa di nella produzione Persona_1 dell'evento de quo, ridimensionando le somme richieste ex adverso e condannando direttamente il responsabile civile al risarcimento dei danni.”.
Con ordinanza in data 22.12.2020, la Corte ha dichiarato la contumacia di
. CP_2
Nel contrasto tra le parti, la causa è stata assegnata in decisione all'udienza del 5.11.2024, tenuta nella forma scritta/telematica prevista dall'art. 127 ter cod. proc. civ., verso assegnazione di termini per comparse conclusionali e note di replica.
§ - LA PROVA DEL SINISTRO E LA RESPONSABILITA' DEL FGVS
Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
ed hanno dedotto, a sostegno del
[...] Parte_5 Parte_6 gravame, che il rapporto acquisito a mezzo p.e.c. e da loro depositato in forma cartacea (già presente all'interno della produzione di parte attrice in allegato alla raccomandate a.r. nn. 136127701878 del 17.02.2009 e 136127701867 del
16.02.2009 inviate rispettivamente alla F.G.V.S. ed alla Controparte_4
Consap), è un atto pubblico redatto dai pubblici ufficiali intervenuti sul luogo del sinistro circa mezz'ora dopo il verificarsi dello stesso: esso reca sul frontespizio con lo stemma del il numero di protocollo n. Parte_7
211/07 del 16.06.2007 del prontuario per le annotazioni e contiene tutti gli accertamenti eseguiti al momento dell'incidente. Nel rapporto, dopo le dichiarazioni del conducente del “veicolo A”, segue la pagina relativa alle infrazioni contestate e segnalazioni (dove chiaramente si legge che al “veicolo
A” è stato contestata la contravvenzione di cui all'art. 193 comma 2 cod. strada, con verbale n. 99086 elevato in data 16.06.2007 quindi contestualmente all'incidente).
Hanno sostenuto, dunque, che non può in alcun modo essere messo in dubbio che, nella pagina del rapporto di incidente stradale relativa alle infrazioni contestate, si legge chiaramente (ed ancora più chiaramente se, con una semplice rotazione a 180°del foglio, lo si pone in posizione orizzontale) che al “veicolo A” è stata contestatala violazione suddetta. Tale pagina è parte
4 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile integrante del rapporto redatto dagli agenti accertatori intervenuti, avente efficacia di prova legale, perché atto pubblico, che può essere posta in dubbio solo con la proposizione di querela di falso, in quanto attiene ai fatti avvenuti in presenza degli agenti accertatori e dagli stessi posti in essere.
Hanno chiesto, pertanto, ritenersi provata la legittimazione passiva del
Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada e per esso dell'impresa designata,
Controparte_1
I motivi meritano accoglimento.
Gli appellanti hanno contestato la pronuncia del Tribunale nella parte in cui ha ritenuto non provata la scopertura assicurativa del motociclo tg. CF92634
e, conseguentemente, non provata la legittimazione passiva del FGVS.
In realtà, dal rapporto della Polizia Municipale di Pozzuoli n. 211/07, relativo all'incidente del 16.6.2007, si evincono tutti i dati e la descrizione dell'evento ed, anche, nella pagina intestata “infrazioni contestate e segnalazioni” l'annotazione manoscritta, nelle rispettive colonne, dell'art. “193 co. 2”, del n. verbale “99086” e della data “16.6.07”. Risulta, quindi, sconfessata l'affermazione del Tribunale secondo cui il verbale “… è del tutto illeggibile e non consente alcuna valutazione in merito alla esistenza di contravvenzione per violazione dell'art. 193 II comma da cui desumere che il veicolo tg. CF92634 alla data del sinistro era privo di copertura assicurativa.” e, conseguentemente, risulto provato che il veicolo investitore era sprovvisto di polizza.
Va affermata, pertanto, la legittimazione passiva di Controparte_1 quale impresa designata per il FGVS, dovendosi riformare, sul punto, la sentenza di primo grado.
La dinamica dell'incidente è stata confermata dal teste , il Testimone_1 quale ha ricordato che mentre attraversava la strada, veniva Persona_1 investito dal ciclomotore. Il teste ha precisato anche che “Dopo tre o quattro metri ci sono strisce pedonali.”. Dalle fotografie allegate al rapporto di Polizia
Municipale si evince agevolmente che, nel punto di collisione tra il motociclo ed il pedone, non vi erano le strisce pedonali.
La circostanza del mancato attraversamento della strada, da parte del soggetto investito, sulle strisce pedonali comporta, come eccepito da
[...]
un concorso di colpa nella misura del 25%, tenuto conto che, come CP_1 emerge dal rapporto di Polizia Municipale, si trattava di un tratto di strada rettilineo, per cui l'attraversamento esigeva prudenza e cautela, da parte del pedone, a causa della velocità dei veicoli che lo percorrevano. In argomento la
Corte di legittimità ha predicato che, stante la presunzione del 100% di colpa in
5 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile capo al conducente del veicolo di cui all'art. 2054, comma 1, cod. civ., ai fini della valutazione e quantificazione di un concorso del pedone investito occorre accertare, in concreto, la sua percentuale di colpa e ridurre progressivamente quella presunta a carico del conducente (Cass. n. 2241/2019; Cass. n.
20137/2023).
In ragione delle considerazioni che precedono, in riforma della sentenza gravata, va affermata la responsabilità del veicolo investitore nella misura del
75% e l'obbligo risarcitorio di entro tale limite. Controparte_1
§ - LA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO ALLA PERSONA ha riportato nell'incidente del 16.6.2007 “trauma cranico Persona_1 non commotivo, trauma contusivo emitorace dx, contusioni multiple per il corpo ...
Prognosi 10 gg.”. I postumi residuati sono consistiti in “menomazioni algico- funzionali”, valutati dal c.t.u. in un danno all'integrità psico-fisica dell'8%, un'invalidità temporanea totale (ITT) di 20 giorni, un'invalidità temporanea parziale (ITP) al 50% di 20 giorni ed un'invalidità temporanea parziale (ITP) al
25% di 20 giorni.
Va precisato che il soggetto è deceduto, in data 17.8.2017, per cause indipendenti dall'incidente nel quale è incorso.
Per quanto attiene alla determinazione delle somme dovute agli eredi, trattandosi di cd. micropermanti (“lesioni di lieve entità derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motori”, risarcibili a norma dell'art. 139
d.lgs. 209/2005), la Corte ritiene fare applicazione della tabella di cui al d.m.
16.10.2023 e degli importi ivi previsti di € 939,78 per il punto-base e di € 54,80 per ogni giorno di inabilità assoluta.
Non sussistono i presupposti per applicare la decurtazione del risarcimento, dovuta alla “premorienza” di in quanto il decesso Persona_1
è avvenuto all'età di oltre 77 anni, approssimativamente in linea con l'età media sulla quale si basano i valori tabellari.
Pertanto, il danno alla persona sofferto dal danneggiato ed attribuito iure hereditario agli eredi, va determinato come segue:
- € 1.096,00 per invalidità temporanea totale (€ 54,80 x 20 giorni);
- € 548,00 per invalidità temporanea parziale al 50% (€ 54,80 x 20 giorni x 50%);
- € 274,00 per invalidità temporanea parziale al 25% (€ 54,80 x 20 giorni x 25%);
- € 11.288,64, quale danno non patrimoniale per postumi permanenti all'8%, calcolato nel modo seguente: € 939,78 (valore del punto-base) x 0,715
(coefficiente di demoltiplicazione rapportato all'età di di circa 67 Persona_1
6 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile anni al momento dell'incidente) x 2,100 (coefficiente di moltiplicazione rapportato alla percentuale di invalidità) x 8 (punti di invalidità permanente);
L'attore-appellante ha sostenuto spese mediche documentate per € 25,00, esaminate e ritenute dal c.t.u. congrue.
Il totale ammonta ad € 13.231,64.
Per quanto attiene al danno morale, occorre tenere conto della lesione in concreto subita, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico, e il danneggiato è onerato dell'allegazione e della prova, eventualmente anche a mezzo di presunzioni, delle circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e turbamento (Cass. n. 339/2016). Con l'ulteriore precisazione che il danno morale assume incidenza tanto più limitata quanto più basso sia il grado percentuale di invalidità permanente, dovendo ritenersi normalmente assorbite nel danno biologico di lieve entità (salvo prova contraria) tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sotto il profilo del danno morale (Cass. n. 6444/2023).
Nella fattispecie, la ridotta entità dei postumi riportati da Persona_1 non consente di apprezzare conseguenze psicologiche che siano residuate in aggiunta al danno all'integrità della persona, già compensato con la somma tabellare.
Dev'essere operata la decurtazione del 25%, in ragione della corresponsabilità attribuita al soggetto danneggiato, in occasione del sinistro, come sopra determinata, per cui il danno risarcibile ammonta ad € 9.923,73.
pertanto, va condannata al pagamento della somma Controparte_1 di € 9.923,73, già rivalutata all'attualità, oltre interessi legali da calcolarsi sulla somma predetta, ma prima devalutata al 16.6.2007 (giorno del sinistro), secondo gli indici ISTAT riportati nelle tabelle degli incrementi dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati (tabelle FOI), e poi di nuovo via via rivalutata anno per anno (secondo il criterio predicato ormai costantemente da
Cass., 10.3.2000 n. 2796; Cass., sez. unite, 17.2.95 n. 1712 e successive) fino alla data della presente sentenza, alla quale il debito di valore si converte in debito di valuta, ed oltre, ancora, i soli interessi legali da tale ultima data fino all'effettivo pagamento.
§ - LE SPESE DEL DOPPIO GRADO DI GIUDIZIO
Il giudice dell'impugnazione, allorchè riformi in tutto od in parte il provvedimento impugnato, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della
7 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale.
Il mutato esito della controversia, in questo secondo grado, impone, dunque, la nuova regolamentazione delle spese dell'intero giudizio, che si liquidano come da dispositivo, sulla base del d.m. 55/2014 e successive modifiche (d.m. 147/2022), tenuto conto dei criteri di cui all'art. 4 comma 1, con attribuzione all'avv. Gloria D'Auria, che ha reso la dichiarazione di cui all'art. 93 cod. proc. civ. (v. atto di appello e memorie conclusionali).
Ai fini della determinazione degli onorari di avvocato, il valore della causa va determinato in base alla somma attribuita alla parte vincitrice, a norma dell'art. 5 comma 1 d.m. 55/2014, e, pertanto, possono trovare applicazione, per il primo grado, la tabella 2 – giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al
Tribunale e, per il secondo grado, la tabella 12 – giudizi innanzi alla Corte di
Appello – scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00.
Le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate dal Tribunale, con decreto in data 11.10.2018, in € 500,00 per onorario ed € 50,00 per spese, oltre i.v.a. e contributi di legge, restano definitivamente a carico di Controparte_1 per il 75% e di
[...] Parte_1 Parte_2 Parte_3
ed in solido, per il Parte_4 Parte_5 Parte_6 residuo 25%.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 8973/2019, deliberata e pubblicata il 10.10.2019 (n. 70271/2013 RG), ogni altra richiesta ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accoglie, entro i limiti che seguono, l'appello proposto da
[...]
Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 ed e, per l'effetto, in riforma della Parte_5 Parte_6 sentenza predetta,
2) dichiara la responsabilità nella misura del 75%, a carico del conducente del motociclo tg. CF92634, sprovvisto di copertura assicurativa, e nella misura del 25% a carico del danneggiato, in occasione del Persona_1 sinistro per cui è giudizio e, per l'effetto.
8 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile
3) condanna in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 quale impresa designata per la Regione Campania per il Fondo di
Garanzia delle Vittime della Strada, al risarcimento del danno, nella misura del 75%, in favore di Parte_1 Parte_2 ed Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
che liquida nell'importo già rivalutato all'attualità di € 9.923,73,
[...] oltre interessi legali da calcolarsi sulla somma predetta, ma prima devalutata al 16.6.2007 (giorno del sinistro) e poi di nuovo via via rivalutata anno per anno fino alla data di questa sentenza, ed oltre, ancora, ulteriori interessi legali da tale ultima data fino all'effettivo pagamento;
4) condanna in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 CP_1 quale impresa designata per la Regione Campania per il Fondo di
Garanzia delle Vittime della Strada, al pagamento delle spese del giudizio, in favore del difensore distrattario, avv. Gloria D'Auria, che liquida:
- per il primo grado, in € 343,50 per 75% di esborsi ed € 3.100,00 per onorario, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali al 15%;
- per il secondo grado, in 597,75 per 75% di esborsi ed € 3.300,00 per onorario, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali al 15%;
5) pone le spese ed onorario di c.t.u., nella somma già liquidata dal
Tribunale, a carico di per il 75% e di Controparte_1 [...]
Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 ed in solido, per il residuo 25%. Parte_5 Parte_6
Così deciso in Napoli, in data 4 febbraio 2025.
IL PRESIDENTE EST. (firma apposta in modalità digitale)
9