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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 18/12/2025, n. 2327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2327 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
R N. 2997/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
- SEZIONE IV CIVILE -
Il Tribunale di Monza riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa EN EL Presidente dott.ssa Claudia Bonomi Giudice dott.ssa DA AR Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra in data 26 marzo 2019 e vertente
TRA
, nato a [...] in data [...] (Cod. Fisc. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Ester Iacobucci ed elettivamente domiciliato in Desio Via Tintoretto
7 presso e nello studio del predetto difensore, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E nata a [...] in data [...] (Cod. Fisc. Controparte_1
), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Gianbattista Pini e Cristina Orlandi ed C.F._2 elettivamente domiciliata in Monza, Via San Martino n. 5 presso e nello studio del predetto difensore, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Con regolare comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto -
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza degli atti del procedimento
OGGETTO: DIVORZIO GIUDIZIALE
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: a) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a Ceriano
Laghetto il 17.06.2006, tra i Sigg. e , trascritto nel Registro Controparte_2 Controparte_1 degli Atti di Matrimonio, di detto Comune, anno 2006, n. 7, Parte II Serie A;
b) ordinarsi all'Ufficiale di Stato del Comune di Ceriano Laghetto di procedere alla trascrizione ed annotazione di legge della emananda sentenza;
c) affidare i minori , e alla madre, la quale potrà adottare le più importanti Per_1 Per_2 Per_3 determinazioni in ordine ad educazione, istruzione, residenza e salute dei minori;
d) disporre il collocamento dei minori presso la madre a cui verrà assegnata la casa coniugale;
e) disporre che gli eventuali incontri tra il padre e i figli vengano calendarizzati e monitorati dai
Servizi Sociali in un'ottica di gradualità e riavvicinamento dei minori alla figura paterna;
f) disporre ogni più opportuno intervento in favore dei minori, in considerazione delle relazioni rese dai Servizi Sociali nel procedimento di separazione;
g) confermare l'attuale misura del contributo paterno al mantenimento dei minori in € 345,00.= (in ragione di € 115,00.= per ciascun figlio), rivalutabile annualmente ex dati ISTAT, importo comprensivo di vitto, abbigliamento, mensa scolastica, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica, farmaci da banco, contributi alle spese di abitazione, cancelleria e materiale didattico per la scuola, successivi al corredo di inizio anno, eventuali contributi per baby sitter, tempo prolungato, pre scuola e doposcuola.
h) porre a carico del Sig. il 50% delle altre spese non comprese nel mantenimento ordinario, Pt_1 non prevedibili, secondo la tipologia e le modalità di cui alle Linee Giuda del Tribunale di Monza;
i) con vittoria di spese e compensi di lite in caso di opposizione. per la resistente:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Monza, contrariis reiectis, assunti i provvedimenti più opportuni, premesse le declaratorie necessarie od opportune, così giudicare:
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Ceriano
Laghetto in data 17.6.2006 dei coniugi e mandando la Controparte_1 Parte_1 cancelleria a comunicare al Comune di Ceriano Laghetto di trasmettere copia autentica dell'emananda sentenza agli Ufficiali dello Stato Civile del Comune di Ceriano Laghetto affinché provvedano alle annotazioni e alle ulteriori incombenze ai sensi e agli effetti di legge.
2) Disporre l'affidamento esclusivo dei tre figli minori, e in via esclusiva alla Persona_4 Per_3 madre la quale potrà assumere autonomamente, senza necessità del consenso dell'altro genitore, le decisioni inerenti la salute, l'educazione, l'istruzione, la residenza e il rilascio dei documenti validi per l'espatrio. 3) Disporre il collocamento dei minori presso la madre con assegnazione della casa coniugale alla stessa con tutto quanto l'arreda.
4) Qualora il si rendesse di nuovo disponibile alla frequentazione dei propri figli, disporre Pt_1 che venga attuato, con l'ausilio e sotto la supervisione dei Servizi Sociali, un percorso finalizzato a ricostruire il rapporto dei figli con il padre in maniera graduale e ponderata nel rispetto delle esigenze dei minori.
All'esito di detto percorso, disporre che il potrà vedere e tenere con sé i figli solo alla Pt_1 presenza di un educatore dei Servizi Sociali competenti per territorio, in uno spazio neutro, secondo tempistiche e modalità che verranno stabilite dai Servizi Sociali stessi, nell'esclusivo interesse dei minori.
5) Porre a carico del Signor l'obbligo di versare alla Signora Parte_1 Controparte_1 un assegno mensile quale contributo per il mantenimento dei figli minori , e Per_1 Per_2 Per_3 non inferiore ad €.600,00, ossia €.200,00 per ciascun figlio, importi da corrispondersi entro il giorno
5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT
6) Porre a carico del Signor il rimborso del 50% delle spese mediche, di quelle Parte_1 scolastiche, sportive dei figli, gite scolastiche, materiale didattico e libri di testo, e di quelle ricreative
e ludiche relative a corsi extrascolastici concernenti i figli.
7) Dispone che l'assegno unico ed universale per la prole sia erogato interamente in favore della sig.ra ; Controparte_1
8) Accertare e dichiarare la reciproca indipendenza economica dei coniugi.
In ogni caso
Con vittoria di spese, competenze e onorari.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo in data 26.3.2019 premesso di aver celebrato Parte_1 matrimonio a Ceriano Laghetto in data 17.6.2006 (trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Ceriano Laghetto – anno 2006 n. 7, Parte II, Serie A) con dalla cui unione Controparte_1 sono nati i figli (in data 2.6.2007), (in data 17.9.2012) e (in data 17.9.2012) e Per_1 Per_2 Per_3 dal quale si era separato con sentenza n. 2711/2018 del Tribunale di Monza pubblicata in data
5.11.2018 ha chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario,
l'affido in via esclusiva alla madre dei figli minori con collocamento presso la casa materna,
l'assegnazione della casa coniugale alla madre e un contributo al mantenimento dei figli minori a carico del padre di euro 345,00, oltre il 50% delle spese straordinarie.
In data 21.5.2019 si è costituita la resistente chiedendo la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, l'affido in via esclusiva dei figli minori alla madre con collocamento presso di lei, l'assegnazione della casa coniugale alla madre, e di porre a carico del ricorrente un contributo al mantenimento dei figli minori di euro 600,00 mensili - in subordine di euro 345,00 mensili - oltre il
50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 28.05.2019 sono comparse personalmente le parti ed il Presidente Dott.ssa Laura
Cosentini stante la disponibilità delle parti in ordine al raggiungimento di un accordo ha rinviato l'udienza. Alla successiva udienza del 22.7.2020, stante l'esito negativo del tentativo di conciliazione, ha nominato il Giudice Istruttore dott.ssa Cristina Ravera, confermando in via provvisoria le condizioni di cui alla sentenza di separazione personale delle parti che di seguito si riportano:
“- affida , e alla ricorrente, la quale potrà anche assumere le più importanti Per_1 Per_2 Per_3 determinazioni in ordine ad educazione, istruzione, residenza, salute dei minori;
colloca i minori presso CP_1
- assegna la casa coniugale alla ricorrente;
- dispone che qualora il padre si renda di nuovo disponibile, egli potrà vedere e tenere con sé solo alla presenza di un educatore dei Servizi Sociali competenti per territorio, in spazio neutro, secondo tempistiche e modalità stabilite dai Servizi sociali stessi, nell'esclusivo interesse dei minori.
- dispone che i servizi sociali competenti per territorio proseguano nel monitoraggio del nucleo familiare, con particolare riferimento alla condizione personale, sanitaria e scolastica dei minori, ai loro rapporti con entrambi i genitori, proseguano l'intervento di ADM presso l'abitazione materna
e in collaborazione con predispongano percorsi di sostegno per i minori;
CP_3
- pone a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli mediante versamento alla ricorrente della somma mensile di euro 345,00.= (115,00.= per ogni figlio), entro il 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente ex dati ISTAT …. Pone inoltre a carico di il 50% delle spese Pt_1 secondo le Linee Giuda di Monza”.
Alla successiva udienza del 29.9.2022 celebratasi a seguito di rinvii innanzi al Giudice dott.ssa
DA AR, il difensore di parte ricorrente ha indicato la volontà di rinunciare al mandato difensivo stante l'irreperibilità di che risultava cancellato dall'Anagrafe del Comune Parte_1 di Desio ed il Giudice ha rinviato l'udienza al 26.01.2026 per consentire al ricorrente di munirsi di nuovo difensore.
All'udienza del 26.01.2023 nessuno è comparso per parte ricorrente ed il difensore di parte resistente ha insistito nelle istanze istruttorie di cui ai rispettivi scritti difensivi. Il Giudice a scioglimento della riserva assunta a tale udienza ha disposto il deposito di documentazione economica e reddituale aggiornata chiedendo altresì all'Inps competente informazioni e chiarimenti in ordine alla condizione retributiva e contributiva riferibile al ricorrente e ha chiesto un aggiornamento da parte dei Servizi
Sociali competenti in ordine alla situazione relativa al nucleo familiare. Alla successiva udienza, tenutasi a seguito di rinvii per temporanea assenza del Giudice Istruttore dott.ssa DA AR in data 9.10.2025 il Giudice ha assegnato termini ridotti per il deposito delle comparse conclusionali e termini di legge per il deposito delle memorie di replica, rimettendo all'esito la causa in decisione al Collegio.
Osserva il Tribunale che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione su tutte le domande svolte da parte ricorrente. Gli elementi emersi nel corso del presente procedimento, le dichiarazioni rese e la documentazione depositata dalle parti e acquisita per ordine del G.I. consentono a questa Autorità Giudiziaria di poter assumere una motivata decisione su tutte le questioni oggetto del giudizio ed in particolare in punto di responsabilità genitoriale tutelante per il percorso di crescita dei figli minori.
Non si ritiene in alcun modo necessario l'ascolto dei figli minori, risultando l'ascolto dei minori in sede giudiziale manifestamente superfluo, oltre che pregiudizievole per la loro serenità, tenuto conto delle emergenze processuali in atti e del fatto che parte ricorrente si è da tempo reso irreperibile e non ha più espletato alcuna attività difensiva nel presente giudizio a decorrere dalla rinuncia al mandato del rispettivo difensore. Ciò in linea con l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui l'audizione del minore costituisce adempimento previsto a pena di nullità ove si assumano provvedimenti che lo riguardino, salvo che il giudice non ritenga, con specifica e circostanziata motivazione, l'esame manifestamente superfluo o in contrasto con l'interesse del minore (Cass., Sez., I 24.5.2018 n. 12957;
Cass. Sez. I 29.9.2015 n. 19327).
Ciò premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
Sul punto, deve premettersi che le parti e hanno contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio in Ceriano Laghetto in data 17.6.2006 (trascritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di Ceriano Laghetto – anno 2006 n. 7, Parte II, Serie A)
I coniugi si sono in seguito separati con sentenza n. 2711/2018 del Tribunale di Monza pubblicata in data 5.11.2018.
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione, avendo la parte ricorrente dato atto di avere da tempo rapporti solo sporadici con la coniuge e tenuto conto del contegno processuale assunto dalla coniuge stessa che, destinatario di regolari notifiche, ha deciso di non costituirsi, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche (L. 55/2015) per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia. Quanto alla questione concernente la responsabilità genitoriale dei minori e , essendo Per_2 Per_3 la figlia divenuta maggiorenne nelle more del presente giudizio, si osserva quanto segue. Per_1
E' noto come la legge n. 54 del 2006 stabilisce che il Giudice deve preferire la formula dell'affidamento condiviso, salvo che non vi siano ragioni che rendano necessario disporre l'affidamento esclusivo all'uno o all'altro genitore, presupponendo l'affidamento condiviso di regola un comune impegno progettuale dei genitori in ordine alle scelte relative alla vita della prole, nonché in ordine alla cura della prole medesima nell'ambito dei vari incombenti della vita quotidiana. Perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, è necessario “che risulti, nei confronti di uno dei genitori una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come nel caso, ad esempio, di una sua anomala condizione di vita, di insanabile contrasto con il figlio, di obiettiva lontananza anche morale;
ex multis cfr. Cass. civile Sez. I 19.06.2008 n. 16593).
Nel caso di specie le parti hanno formulato domande convergenti in punto di affido, collocamento e visite dei minori con il padre. Risulta inoltre circostanza pacifica la totale interruzione dei rapporti e dei contatti tra il padre e i figli minori ormai da tempo ed in particolare dalla pronuncia della sentenza di separazione (2019), essendosi peraltro il ricorrente reso irreperibile nel corso del presente giudizio non avendo formulato più alcuna difesa all'esito della rinuncia al mandato del rispettivo difensore.
Tale situazione di assenza e irreperibilità di risulta anche dalle relazioni dei Servizi Parte_1
Sociali incaricati in atti (cfr. relaz. dei Servizi Sociali del Comune di Misinto depositata in data
13.07.2023).
Ritiene pertanto il Collegio, alla luce di tali risultanze, che debba essere confermato l'affido esclusivo dei figli e alla madre, in quanto, da un lato, ella appare il genitore in grado di meglio Per_2 Per_3 assicurare ai figli un modello educativo idoneo a garantire loro un regolare sviluppo e una crescita equilibrata e dall'altro lato, il sostanziale e persistente disinteresse mostrato dal padre – che risulta aver interrotto ogni frequentazione ed ogni contatto con i figli da tempo, ed in particolare dal 2016, lasciando i figli alle pressoché esclusive cure della madre e non contribuisce al rispettivo mantenimento - nei confronti dei figli e delle loro esigenze è sintomatico di una carenza nello svolgimento della funzione genitoriale e, in ogni caso, risulta pregiudizievole all'affido condiviso, che postula la costante collaborazione di entrambi i genitori nel provvedere alle esigenze di cura e protezione dei minori.
Al fine di evitare che il disinteresse del padre impedisca, di fatto, alla madre l'esercizio della responsabilità genitoriale su questioni fondamentali, va rimesso in capo alla madre, quale genitore affidatario, la concentrazione della responsabilità genitoriale anche con riguardo alle scelte più importanti per i minori (residenza abituale, salute, educazione, istruzione, espatrio), essendo necessario che le decisioni più rilevanti per i minori vengano assunte con tempestività, dovendosi, quindi, disporre un affido cd. super–esclusivo o rafforzato (in giurisprudenza: Trib. Torino, sez. VII civ., ordinanza 22 gennaio 2015, Pres. Cesare Castellani;
Trib. Pavia, ordinanza 29 dicembre 2014,
Est. Trib. Milano, sez. IX civ., ordinanza 20 marzo 2014; Trib. Milano, sez. IX civ., CP_4 decreto 16 luglio 2014, Pres. Servetti), con la precisazione che questa concentrazione di genitorialità in capo alla madre incide non già sulla titolarità della responsabilità genitoriale da parte del padre, ma solo sul suo l'esercizio e non preclude a quest'ultimo il diritto ed il dovere di vigilare sulla sua istruzione ed educazione, con facoltà di ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli all'interesse del minore (art. 337quater ultimo comma c.c.);
Deve essere, altresì, confermata la collocazione abitativa prevalente dei figli minori presso la madre, genitore con il quale risultano vivere da tempo e che ha mostrato di essere in grado di provvedere in maniera adeguata alla cura e alla gestione delle esigenze dei minori.
Deve inoltre essere confermata l'assegnazione della casa familiare alla madre con tutti gli arredi. Si provvede come in dispositivo.
Per quanto attiene al regime di visita dei minori da parte del padre, alla luce del quadro come emerso, tenuto conto delle risultanze dei Servizi sociali incaricati si rende opportuno, nel preminente interesse dei minori e a tutela degli stessi, che il padre possa vedere i figli solo ove si rendesse disponibile e mostrasse serietà e responsabilità genitoriale nel voler riprendere un rapporto stabile e continuativo con i figli, compatibilmente con le esigenze e i bisogni degli stessi, con l'ausilio e sotto la supervisione dei Servizi Sociali territorialmente competenti.
Per quanto concerne la regolamentazione economica si rileva quanto segue.
Il ricorrente nell'anno di imposta 2016 (CU anno 2017) ha esposto redditi lordi annui di circa €
18.766,00 pari, al netto delle ritenute fiscali e rapportati su dodici mensilità, a circa euro 1.384,17 netti mensili;
nell'anno di imposta 2017 (CU anno 2018) redditi lordi annui di circa € 20.460,35 pari, al netto delle ritenute fiscali e rapportati su dodici mensilità, a circa euro 1.476,5 netti mensili;
nell'anno di imposta 2018 (CU anno 2019) ha esposto redditi lordi annui di circa € 18.158,91 pari, al netto delle ritenute fiscali e rapportati su dodici mensilità, a circa euro 1.328,4 netti mensili.
Dall'estratto contributivo Inps acquisito per ordine del Giudice Istruttore egli risulta aver percepito nell'anno 2020 un reddito lordo complessivo annuo di euro 14886,00, nell'anno 2021 di euro
21336,00, nell'anno 2022 di euro 21773,00.
Non è noto dove egli viva allo stato.
La resistente nell'anno di imposta 2022 (730 anno 2023) ha esposto redditi lordi annui di circa €
20.676,00 pari, al netto delle ritenute fiscali e rapportati su dodici mensilità, a circa euro 1.582,6 netti mensili;
nell'anno di imposta 2023 (730 anno 2024) ha esposto redditi lordi annui di circa € 21.991,00 pari, al netto delle ritenute fiscali e rapportati su dodici mensilità, a circa euro 1.624,83 netti mensili;
nell'anno di imposta 2024 (730 anno 2025) ha esposto redditi lordi annui di circa € 24.935,00 pari, al netto delle ritenute fiscali e rapportati su dodici mensilità, a circa euro 1.796,8 netti mensili.
Ella vive unitamente ai minori presso la casa coniugale in comproprietà tra le parti e sostiene integralmente il mutuo cointestato con rata di euro circa 850,00 mensili.
Ritiene pertanto il Collegio alla luce dei dati come emersi, considerato che il ricorrente risulta godere di piena e integra capacità lavorativa, e che l'assenza di una gestione diretta da parte del padre trasferisce sulla madre l'intero onere educativo ed economico dei figli, i quali hanno diritto ad un mantenimento idoneo ad assicurare il soddisfacimento delle loro primarie esigenze di vita, considerata anche la rivalutazione monetaria medio tempore maturata e le esigenze dei figli in relazione all'età, di rideterminare come in dispositivo il contributo al mantenimento dei figli dovuto dal padre a decorrere dalla mensilità di dicembre 2025 (data della decisione), attesa anche la percezione integrale dell'assegno unico dovuto per i figli da parte della madre.
Stante la natura necessaria del giudizio in punto di status, il comportamento delle parti le quali hanno in parte avanzato domande convergenti ed il tenore della decisione considerata la reciproca soccombenza delle parti in ordine alle residue domande, sussistono giustificati motivi per compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, Sezione IV civile, in composizione collegiale, definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda anche istruttoria, istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 [...] in Ceriano Laghetto in data 17.6.2006 (trascritto nei registri dello Stato Civile del CP_1
Comune di Ceriano Laghetto – anno 2006 n. 7, Parte II, Serie A)
2) DISPONE l'affido dei figli minori e in modo esclusivo alla madre, con collocazione Per_2 Per_3 abitativa prevalente presso tale genitore con la previsione che la madre eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale, all'espatrio e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa, con solo diritto/dovere del padre di vigilanza;
3) ASSEGNA la casa coniugale alla resistente con tutti gli arredi.
4) DISPONE che il padre possa incontrare i figli minori secondo i tempi e le modalità che saranno indicate dal Servizio Sociale territorialmente competenti (individuati nel Comune di Misinto), in Spazio Neutro, solo ove il padre si rendesse disponibile e mostrasse serietà e responsabilità genitoriale nel voler riprendere un rapporto stabile e continuativo con i figli, compatibilmente con le esigenze e i bisogni degli stessi;
5) DISPONE che versi a entro il 5 di ogni mese, a decorrere dal mese Parte_1 Controparte_1 di dicembre 2025, un contributo al mantenimento dei figli e di Euro 450,00 Per_1 Per_2 Per_3 mensili (150,00 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, prima rivalutazione dicembre 2026 con riferimento a dicembre 2025 (sono comprese in tale somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica;
abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno), oltre il 50% per le spese straordinarie (spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche relative a tasse scolastiche, rette, gite scolastiche, ripetizioni, materiale didattico e libri, nonché sportive e ricreative) adeguatamente documentate;
6) DISPONE che l'Assegno Unico venga percepito nella misura del 100% dalla madre;
7) COMPENSA le spese di lite tra le parti;
MANDA al Cancelliere per quanto di competenza e per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della presente sentenza al passaggio in giudicato del capo 1) all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ceriano Laghetto affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Monza nella camera di consiglio del 11.12.2025.
IL PRESIDENTE
EN EL
IL GIUDICE EST.
DA AR
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
- SEZIONE IV CIVILE -
Il Tribunale di Monza riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa EN EL Presidente dott.ssa Claudia Bonomi Giudice dott.ssa DA AR Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra in data 26 marzo 2019 e vertente
TRA
, nato a [...] in data [...] (Cod. Fisc. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Ester Iacobucci ed elettivamente domiciliato in Desio Via Tintoretto
7 presso e nello studio del predetto difensore, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E nata a [...] in data [...] (Cod. Fisc. Controparte_1
), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Gianbattista Pini e Cristina Orlandi ed C.F._2 elettivamente domiciliata in Monza, Via San Martino n. 5 presso e nello studio del predetto difensore, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Con regolare comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto -
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza degli atti del procedimento
OGGETTO: DIVORZIO GIUDIZIALE
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: a) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a Ceriano
Laghetto il 17.06.2006, tra i Sigg. e , trascritto nel Registro Controparte_2 Controparte_1 degli Atti di Matrimonio, di detto Comune, anno 2006, n. 7, Parte II Serie A;
b) ordinarsi all'Ufficiale di Stato del Comune di Ceriano Laghetto di procedere alla trascrizione ed annotazione di legge della emananda sentenza;
c) affidare i minori , e alla madre, la quale potrà adottare le più importanti Per_1 Per_2 Per_3 determinazioni in ordine ad educazione, istruzione, residenza e salute dei minori;
d) disporre il collocamento dei minori presso la madre a cui verrà assegnata la casa coniugale;
e) disporre che gli eventuali incontri tra il padre e i figli vengano calendarizzati e monitorati dai
Servizi Sociali in un'ottica di gradualità e riavvicinamento dei minori alla figura paterna;
f) disporre ogni più opportuno intervento in favore dei minori, in considerazione delle relazioni rese dai Servizi Sociali nel procedimento di separazione;
g) confermare l'attuale misura del contributo paterno al mantenimento dei minori in € 345,00.= (in ragione di € 115,00.= per ciascun figlio), rivalutabile annualmente ex dati ISTAT, importo comprensivo di vitto, abbigliamento, mensa scolastica, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica, farmaci da banco, contributi alle spese di abitazione, cancelleria e materiale didattico per la scuola, successivi al corredo di inizio anno, eventuali contributi per baby sitter, tempo prolungato, pre scuola e doposcuola.
h) porre a carico del Sig. il 50% delle altre spese non comprese nel mantenimento ordinario, Pt_1 non prevedibili, secondo la tipologia e le modalità di cui alle Linee Giuda del Tribunale di Monza;
i) con vittoria di spese e compensi di lite in caso di opposizione. per la resistente:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Monza, contrariis reiectis, assunti i provvedimenti più opportuni, premesse le declaratorie necessarie od opportune, così giudicare:
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Ceriano
Laghetto in data 17.6.2006 dei coniugi e mandando la Controparte_1 Parte_1 cancelleria a comunicare al Comune di Ceriano Laghetto di trasmettere copia autentica dell'emananda sentenza agli Ufficiali dello Stato Civile del Comune di Ceriano Laghetto affinché provvedano alle annotazioni e alle ulteriori incombenze ai sensi e agli effetti di legge.
2) Disporre l'affidamento esclusivo dei tre figli minori, e in via esclusiva alla Persona_4 Per_3 madre la quale potrà assumere autonomamente, senza necessità del consenso dell'altro genitore, le decisioni inerenti la salute, l'educazione, l'istruzione, la residenza e il rilascio dei documenti validi per l'espatrio. 3) Disporre il collocamento dei minori presso la madre con assegnazione della casa coniugale alla stessa con tutto quanto l'arreda.
4) Qualora il si rendesse di nuovo disponibile alla frequentazione dei propri figli, disporre Pt_1 che venga attuato, con l'ausilio e sotto la supervisione dei Servizi Sociali, un percorso finalizzato a ricostruire il rapporto dei figli con il padre in maniera graduale e ponderata nel rispetto delle esigenze dei minori.
All'esito di detto percorso, disporre che il potrà vedere e tenere con sé i figli solo alla Pt_1 presenza di un educatore dei Servizi Sociali competenti per territorio, in uno spazio neutro, secondo tempistiche e modalità che verranno stabilite dai Servizi Sociali stessi, nell'esclusivo interesse dei minori.
5) Porre a carico del Signor l'obbligo di versare alla Signora Parte_1 Controparte_1 un assegno mensile quale contributo per il mantenimento dei figli minori , e Per_1 Per_2 Per_3 non inferiore ad €.600,00, ossia €.200,00 per ciascun figlio, importi da corrispondersi entro il giorno
5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT
6) Porre a carico del Signor il rimborso del 50% delle spese mediche, di quelle Parte_1 scolastiche, sportive dei figli, gite scolastiche, materiale didattico e libri di testo, e di quelle ricreative
e ludiche relative a corsi extrascolastici concernenti i figli.
7) Dispone che l'assegno unico ed universale per la prole sia erogato interamente in favore della sig.ra ; Controparte_1
8) Accertare e dichiarare la reciproca indipendenza economica dei coniugi.
In ogni caso
Con vittoria di spese, competenze e onorari.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo in data 26.3.2019 premesso di aver celebrato Parte_1 matrimonio a Ceriano Laghetto in data 17.6.2006 (trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Ceriano Laghetto – anno 2006 n. 7, Parte II, Serie A) con dalla cui unione Controparte_1 sono nati i figli (in data 2.6.2007), (in data 17.9.2012) e (in data 17.9.2012) e Per_1 Per_2 Per_3 dal quale si era separato con sentenza n. 2711/2018 del Tribunale di Monza pubblicata in data
5.11.2018 ha chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario,
l'affido in via esclusiva alla madre dei figli minori con collocamento presso la casa materna,
l'assegnazione della casa coniugale alla madre e un contributo al mantenimento dei figli minori a carico del padre di euro 345,00, oltre il 50% delle spese straordinarie.
In data 21.5.2019 si è costituita la resistente chiedendo la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, l'affido in via esclusiva dei figli minori alla madre con collocamento presso di lei, l'assegnazione della casa coniugale alla madre, e di porre a carico del ricorrente un contributo al mantenimento dei figli minori di euro 600,00 mensili - in subordine di euro 345,00 mensili - oltre il
50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 28.05.2019 sono comparse personalmente le parti ed il Presidente Dott.ssa Laura
Cosentini stante la disponibilità delle parti in ordine al raggiungimento di un accordo ha rinviato l'udienza. Alla successiva udienza del 22.7.2020, stante l'esito negativo del tentativo di conciliazione, ha nominato il Giudice Istruttore dott.ssa Cristina Ravera, confermando in via provvisoria le condizioni di cui alla sentenza di separazione personale delle parti che di seguito si riportano:
“- affida , e alla ricorrente, la quale potrà anche assumere le più importanti Per_1 Per_2 Per_3 determinazioni in ordine ad educazione, istruzione, residenza, salute dei minori;
colloca i minori presso CP_1
- assegna la casa coniugale alla ricorrente;
- dispone che qualora il padre si renda di nuovo disponibile, egli potrà vedere e tenere con sé solo alla presenza di un educatore dei Servizi Sociali competenti per territorio, in spazio neutro, secondo tempistiche e modalità stabilite dai Servizi sociali stessi, nell'esclusivo interesse dei minori.
- dispone che i servizi sociali competenti per territorio proseguano nel monitoraggio del nucleo familiare, con particolare riferimento alla condizione personale, sanitaria e scolastica dei minori, ai loro rapporti con entrambi i genitori, proseguano l'intervento di ADM presso l'abitazione materna
e in collaborazione con predispongano percorsi di sostegno per i minori;
CP_3
- pone a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli mediante versamento alla ricorrente della somma mensile di euro 345,00.= (115,00.= per ogni figlio), entro il 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente ex dati ISTAT …. Pone inoltre a carico di il 50% delle spese Pt_1 secondo le Linee Giuda di Monza”.
Alla successiva udienza del 29.9.2022 celebratasi a seguito di rinvii innanzi al Giudice dott.ssa
DA AR, il difensore di parte ricorrente ha indicato la volontà di rinunciare al mandato difensivo stante l'irreperibilità di che risultava cancellato dall'Anagrafe del Comune Parte_1 di Desio ed il Giudice ha rinviato l'udienza al 26.01.2026 per consentire al ricorrente di munirsi di nuovo difensore.
All'udienza del 26.01.2023 nessuno è comparso per parte ricorrente ed il difensore di parte resistente ha insistito nelle istanze istruttorie di cui ai rispettivi scritti difensivi. Il Giudice a scioglimento della riserva assunta a tale udienza ha disposto il deposito di documentazione economica e reddituale aggiornata chiedendo altresì all'Inps competente informazioni e chiarimenti in ordine alla condizione retributiva e contributiva riferibile al ricorrente e ha chiesto un aggiornamento da parte dei Servizi
Sociali competenti in ordine alla situazione relativa al nucleo familiare. Alla successiva udienza, tenutasi a seguito di rinvii per temporanea assenza del Giudice Istruttore dott.ssa DA AR in data 9.10.2025 il Giudice ha assegnato termini ridotti per il deposito delle comparse conclusionali e termini di legge per il deposito delle memorie di replica, rimettendo all'esito la causa in decisione al Collegio.
Osserva il Tribunale che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione su tutte le domande svolte da parte ricorrente. Gli elementi emersi nel corso del presente procedimento, le dichiarazioni rese e la documentazione depositata dalle parti e acquisita per ordine del G.I. consentono a questa Autorità Giudiziaria di poter assumere una motivata decisione su tutte le questioni oggetto del giudizio ed in particolare in punto di responsabilità genitoriale tutelante per il percorso di crescita dei figli minori.
Non si ritiene in alcun modo necessario l'ascolto dei figli minori, risultando l'ascolto dei minori in sede giudiziale manifestamente superfluo, oltre che pregiudizievole per la loro serenità, tenuto conto delle emergenze processuali in atti e del fatto che parte ricorrente si è da tempo reso irreperibile e non ha più espletato alcuna attività difensiva nel presente giudizio a decorrere dalla rinuncia al mandato del rispettivo difensore. Ciò in linea con l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui l'audizione del minore costituisce adempimento previsto a pena di nullità ove si assumano provvedimenti che lo riguardino, salvo che il giudice non ritenga, con specifica e circostanziata motivazione, l'esame manifestamente superfluo o in contrasto con l'interesse del minore (Cass., Sez., I 24.5.2018 n. 12957;
Cass. Sez. I 29.9.2015 n. 19327).
Ciò premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
Sul punto, deve premettersi che le parti e hanno contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio in Ceriano Laghetto in data 17.6.2006 (trascritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di Ceriano Laghetto – anno 2006 n. 7, Parte II, Serie A)
I coniugi si sono in seguito separati con sentenza n. 2711/2018 del Tribunale di Monza pubblicata in data 5.11.2018.
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione, avendo la parte ricorrente dato atto di avere da tempo rapporti solo sporadici con la coniuge e tenuto conto del contegno processuale assunto dalla coniuge stessa che, destinatario di regolari notifiche, ha deciso di non costituirsi, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche (L. 55/2015) per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia. Quanto alla questione concernente la responsabilità genitoriale dei minori e , essendo Per_2 Per_3 la figlia divenuta maggiorenne nelle more del presente giudizio, si osserva quanto segue. Per_1
E' noto come la legge n. 54 del 2006 stabilisce che il Giudice deve preferire la formula dell'affidamento condiviso, salvo che non vi siano ragioni che rendano necessario disporre l'affidamento esclusivo all'uno o all'altro genitore, presupponendo l'affidamento condiviso di regola un comune impegno progettuale dei genitori in ordine alle scelte relative alla vita della prole, nonché in ordine alla cura della prole medesima nell'ambito dei vari incombenti della vita quotidiana. Perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, è necessario “che risulti, nei confronti di uno dei genitori una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come nel caso, ad esempio, di una sua anomala condizione di vita, di insanabile contrasto con il figlio, di obiettiva lontananza anche morale;
ex multis cfr. Cass. civile Sez. I 19.06.2008 n. 16593).
Nel caso di specie le parti hanno formulato domande convergenti in punto di affido, collocamento e visite dei minori con il padre. Risulta inoltre circostanza pacifica la totale interruzione dei rapporti e dei contatti tra il padre e i figli minori ormai da tempo ed in particolare dalla pronuncia della sentenza di separazione (2019), essendosi peraltro il ricorrente reso irreperibile nel corso del presente giudizio non avendo formulato più alcuna difesa all'esito della rinuncia al mandato del rispettivo difensore.
Tale situazione di assenza e irreperibilità di risulta anche dalle relazioni dei Servizi Parte_1
Sociali incaricati in atti (cfr. relaz. dei Servizi Sociali del Comune di Misinto depositata in data
13.07.2023).
Ritiene pertanto il Collegio, alla luce di tali risultanze, che debba essere confermato l'affido esclusivo dei figli e alla madre, in quanto, da un lato, ella appare il genitore in grado di meglio Per_2 Per_3 assicurare ai figli un modello educativo idoneo a garantire loro un regolare sviluppo e una crescita equilibrata e dall'altro lato, il sostanziale e persistente disinteresse mostrato dal padre – che risulta aver interrotto ogni frequentazione ed ogni contatto con i figli da tempo, ed in particolare dal 2016, lasciando i figli alle pressoché esclusive cure della madre e non contribuisce al rispettivo mantenimento - nei confronti dei figli e delle loro esigenze è sintomatico di una carenza nello svolgimento della funzione genitoriale e, in ogni caso, risulta pregiudizievole all'affido condiviso, che postula la costante collaborazione di entrambi i genitori nel provvedere alle esigenze di cura e protezione dei minori.
Al fine di evitare che il disinteresse del padre impedisca, di fatto, alla madre l'esercizio della responsabilità genitoriale su questioni fondamentali, va rimesso in capo alla madre, quale genitore affidatario, la concentrazione della responsabilità genitoriale anche con riguardo alle scelte più importanti per i minori (residenza abituale, salute, educazione, istruzione, espatrio), essendo necessario che le decisioni più rilevanti per i minori vengano assunte con tempestività, dovendosi, quindi, disporre un affido cd. super–esclusivo o rafforzato (in giurisprudenza: Trib. Torino, sez. VII civ., ordinanza 22 gennaio 2015, Pres. Cesare Castellani;
Trib. Pavia, ordinanza 29 dicembre 2014,
Est. Trib. Milano, sez. IX civ., ordinanza 20 marzo 2014; Trib. Milano, sez. IX civ., CP_4 decreto 16 luglio 2014, Pres. Servetti), con la precisazione che questa concentrazione di genitorialità in capo alla madre incide non già sulla titolarità della responsabilità genitoriale da parte del padre, ma solo sul suo l'esercizio e non preclude a quest'ultimo il diritto ed il dovere di vigilare sulla sua istruzione ed educazione, con facoltà di ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli all'interesse del minore (art. 337quater ultimo comma c.c.);
Deve essere, altresì, confermata la collocazione abitativa prevalente dei figli minori presso la madre, genitore con il quale risultano vivere da tempo e che ha mostrato di essere in grado di provvedere in maniera adeguata alla cura e alla gestione delle esigenze dei minori.
Deve inoltre essere confermata l'assegnazione della casa familiare alla madre con tutti gli arredi. Si provvede come in dispositivo.
Per quanto attiene al regime di visita dei minori da parte del padre, alla luce del quadro come emerso, tenuto conto delle risultanze dei Servizi sociali incaricati si rende opportuno, nel preminente interesse dei minori e a tutela degli stessi, che il padre possa vedere i figli solo ove si rendesse disponibile e mostrasse serietà e responsabilità genitoriale nel voler riprendere un rapporto stabile e continuativo con i figli, compatibilmente con le esigenze e i bisogni degli stessi, con l'ausilio e sotto la supervisione dei Servizi Sociali territorialmente competenti.
Per quanto concerne la regolamentazione economica si rileva quanto segue.
Il ricorrente nell'anno di imposta 2016 (CU anno 2017) ha esposto redditi lordi annui di circa €
18.766,00 pari, al netto delle ritenute fiscali e rapportati su dodici mensilità, a circa euro 1.384,17 netti mensili;
nell'anno di imposta 2017 (CU anno 2018) redditi lordi annui di circa € 20.460,35 pari, al netto delle ritenute fiscali e rapportati su dodici mensilità, a circa euro 1.476,5 netti mensili;
nell'anno di imposta 2018 (CU anno 2019) ha esposto redditi lordi annui di circa € 18.158,91 pari, al netto delle ritenute fiscali e rapportati su dodici mensilità, a circa euro 1.328,4 netti mensili.
Dall'estratto contributivo Inps acquisito per ordine del Giudice Istruttore egli risulta aver percepito nell'anno 2020 un reddito lordo complessivo annuo di euro 14886,00, nell'anno 2021 di euro
21336,00, nell'anno 2022 di euro 21773,00.
Non è noto dove egli viva allo stato.
La resistente nell'anno di imposta 2022 (730 anno 2023) ha esposto redditi lordi annui di circa €
20.676,00 pari, al netto delle ritenute fiscali e rapportati su dodici mensilità, a circa euro 1.582,6 netti mensili;
nell'anno di imposta 2023 (730 anno 2024) ha esposto redditi lordi annui di circa € 21.991,00 pari, al netto delle ritenute fiscali e rapportati su dodici mensilità, a circa euro 1.624,83 netti mensili;
nell'anno di imposta 2024 (730 anno 2025) ha esposto redditi lordi annui di circa € 24.935,00 pari, al netto delle ritenute fiscali e rapportati su dodici mensilità, a circa euro 1.796,8 netti mensili.
Ella vive unitamente ai minori presso la casa coniugale in comproprietà tra le parti e sostiene integralmente il mutuo cointestato con rata di euro circa 850,00 mensili.
Ritiene pertanto il Collegio alla luce dei dati come emersi, considerato che il ricorrente risulta godere di piena e integra capacità lavorativa, e che l'assenza di una gestione diretta da parte del padre trasferisce sulla madre l'intero onere educativo ed economico dei figli, i quali hanno diritto ad un mantenimento idoneo ad assicurare il soddisfacimento delle loro primarie esigenze di vita, considerata anche la rivalutazione monetaria medio tempore maturata e le esigenze dei figli in relazione all'età, di rideterminare come in dispositivo il contributo al mantenimento dei figli dovuto dal padre a decorrere dalla mensilità di dicembre 2025 (data della decisione), attesa anche la percezione integrale dell'assegno unico dovuto per i figli da parte della madre.
Stante la natura necessaria del giudizio in punto di status, il comportamento delle parti le quali hanno in parte avanzato domande convergenti ed il tenore della decisione considerata la reciproca soccombenza delle parti in ordine alle residue domande, sussistono giustificati motivi per compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, Sezione IV civile, in composizione collegiale, definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda anche istruttoria, istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 [...] in Ceriano Laghetto in data 17.6.2006 (trascritto nei registri dello Stato Civile del CP_1
Comune di Ceriano Laghetto – anno 2006 n. 7, Parte II, Serie A)
2) DISPONE l'affido dei figli minori e in modo esclusivo alla madre, con collocazione Per_2 Per_3 abitativa prevalente presso tale genitore con la previsione che la madre eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale, all'espatrio e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa, con solo diritto/dovere del padre di vigilanza;
3) ASSEGNA la casa coniugale alla resistente con tutti gli arredi.
4) DISPONE che il padre possa incontrare i figli minori secondo i tempi e le modalità che saranno indicate dal Servizio Sociale territorialmente competenti (individuati nel Comune di Misinto), in Spazio Neutro, solo ove il padre si rendesse disponibile e mostrasse serietà e responsabilità genitoriale nel voler riprendere un rapporto stabile e continuativo con i figli, compatibilmente con le esigenze e i bisogni degli stessi;
5) DISPONE che versi a entro il 5 di ogni mese, a decorrere dal mese Parte_1 Controparte_1 di dicembre 2025, un contributo al mantenimento dei figli e di Euro 450,00 Per_1 Per_2 Per_3 mensili (150,00 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, prima rivalutazione dicembre 2026 con riferimento a dicembre 2025 (sono comprese in tale somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica;
abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno), oltre il 50% per le spese straordinarie (spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche relative a tasse scolastiche, rette, gite scolastiche, ripetizioni, materiale didattico e libri, nonché sportive e ricreative) adeguatamente documentate;
6) DISPONE che l'Assegno Unico venga percepito nella misura del 100% dalla madre;
7) COMPENSA le spese di lite tra le parti;
MANDA al Cancelliere per quanto di competenza e per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della presente sentenza al passaggio in giudicato del capo 1) all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ceriano Laghetto affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Monza nella camera di consiglio del 11.12.2025.
IL PRESIDENTE
EN EL
IL GIUDICE EST.
DA AR