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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 26/03/2025, n. 222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 222 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2415/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REZZO SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico dr. ssa Lucia Faltoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2415/2024 R.G., promossa da:
AVV. ) nato ad [...] il [...], con studio Persona_1 C.F._1
in Arezzo, Via Fulvio Croce 13 quale procuratore di se stesso ex art. 86 c.p.c. che dichiara di voler ricevere le comunicazioni al seguente numero di fax 0575.296119 e/o indirizzo P.E.C.
Email_1
PARTE RICORRENTE
Contro
( ) nato a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2
residente in [...], Località Santa Cristina 51
PARTE RESISTENTE - CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “come da atto introduttivo”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies cpc l'Avv. conveniva in giudizio Persona_1 [...]
innanzi al Tribunale di Arezzo, per sentirlo condannare al pagamento dell'importo CP_1
complessivo di € 887,38, oltre interessi e spese di lite, a titolo di compensi professionali maturati per l'attività professionale svolta in favore del convenuto in via stragiudiziale ai fini della trattativa contrattuale tra il resistente ed i fratelli del medesimo, e , fino Parte_1 Persona_2
alla conclusione del contratto di compravendita e divisione del 06.06.2024 ai rogiti del Notaio dott.
rep. n. 152527 racc.n. 32195;. Persona_3
Il convenuto rimaneva contumace.
Previa acquisizione di pertinente documentazione, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni come in epigrafe trascritte, ai sensi dell'art. 281 duodecies ultimo comma cpc.
La prova del credito oggetto di causa emerge pienamente dalla produzione documentale allegata al ricorso introduttivo. La qualità e quantità dell'attività professionale svolta dall'Avv. si può Per_1
evincere dagli atti prodotti. L'importo oggetto di domanda risulta congruo in relazione al tipo di attività prestata.
Ulteriori elementi a fondamento della domanda possono trarsi dal contegno processuale del che è rimasto contumace, mostrando di non avere nulla da eccepire in ordine alla CP_1
domanda avversaria.
La domanda di parte attrice va quindi integralmente accolta.
Le spese di lite, liquidate secondo dispositivo (applicando i parametri minimi per valore stante la semplicità), seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in persona del Giudice unico, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall'Avv. nei confronti di Persona_1 Controparte_2
a) condanna al pagamento, in favore dell'Avv. della Controparte_1 Persona_1
somma di € 887,38 oltre interessi legali dalla domanda sino al saldo effettivo;
b) condanna altresì il convenuto alla refusione delle spese di lite, liquidate in € 332,00 per compensi professionali, oltre spese generali 15%, Iva e Cap come per legge.
Arezzo, 26.03.2025 Il Giudice
Dott. ssa Lucia Faltoni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REZZO SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico dr. ssa Lucia Faltoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2415/2024 R.G., promossa da:
AVV. ) nato ad [...] il [...], con studio Persona_1 C.F._1
in Arezzo, Via Fulvio Croce 13 quale procuratore di se stesso ex art. 86 c.p.c. che dichiara di voler ricevere le comunicazioni al seguente numero di fax 0575.296119 e/o indirizzo P.E.C.
Email_1
PARTE RICORRENTE
Contro
( ) nato a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2
residente in [...], Località Santa Cristina 51
PARTE RESISTENTE - CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “come da atto introduttivo”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies cpc l'Avv. conveniva in giudizio Persona_1 [...]
innanzi al Tribunale di Arezzo, per sentirlo condannare al pagamento dell'importo CP_1
complessivo di € 887,38, oltre interessi e spese di lite, a titolo di compensi professionali maturati per l'attività professionale svolta in favore del convenuto in via stragiudiziale ai fini della trattativa contrattuale tra il resistente ed i fratelli del medesimo, e , fino Parte_1 Persona_2
alla conclusione del contratto di compravendita e divisione del 06.06.2024 ai rogiti del Notaio dott.
rep. n. 152527 racc.n. 32195;. Persona_3
Il convenuto rimaneva contumace.
Previa acquisizione di pertinente documentazione, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni come in epigrafe trascritte, ai sensi dell'art. 281 duodecies ultimo comma cpc.
La prova del credito oggetto di causa emerge pienamente dalla produzione documentale allegata al ricorso introduttivo. La qualità e quantità dell'attività professionale svolta dall'Avv. si può Per_1
evincere dagli atti prodotti. L'importo oggetto di domanda risulta congruo in relazione al tipo di attività prestata.
Ulteriori elementi a fondamento della domanda possono trarsi dal contegno processuale del che è rimasto contumace, mostrando di non avere nulla da eccepire in ordine alla CP_1
domanda avversaria.
La domanda di parte attrice va quindi integralmente accolta.
Le spese di lite, liquidate secondo dispositivo (applicando i parametri minimi per valore stante la semplicità), seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in persona del Giudice unico, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall'Avv. nei confronti di Persona_1 Controparte_2
a) condanna al pagamento, in favore dell'Avv. della Controparte_1 Persona_1
somma di € 887,38 oltre interessi legali dalla domanda sino al saldo effettivo;
b) condanna altresì il convenuto alla refusione delle spese di lite, liquidate in € 332,00 per compensi professionali, oltre spese generali 15%, Iva e Cap come per legge.
Arezzo, 26.03.2025 Il Giudice
Dott. ssa Lucia Faltoni