Articolo 9 della Legge 8 luglio 2003, n. 172
Articolo 8Articolo 10
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29 luglio 2003
Art. 9. (Disposizioni inerenti i controlli di sicurezza
della navigazione). 1. I controlli relativi alla sicurezza della navigazione rientrano nella preminente competenza del Corpo delle capitanerie di porto-guardia costiera.
2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti indica, con specifiche direttive, i criteri per lo svolgimento dei controlli in materia di sicurezza della navigazione da diporto.
Entrata in vigore il 29 luglio 2003
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