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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 05/11/2025, n. 4392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4392 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Quinta sezione civile
Il Giudice nella persona della dott.ssa DI SP, nella causa iscritta al n. 7570 dell'anno 2022 ha pronunciato la seguente
SENTENZA tra
, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Apolloni Parte_1
ATTRICE
E rappresentato e difeso dall'Avv. Michelangelo Mazzeo Controparte_1
DI
CONVENUTO
Conclusioni: per parte attrice: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del 23.04.2025 per parte convenuta: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del 6.05.2025
MOTIVI della DECISIONE
conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Palermo la società Parte_1
rappresentando di non aver sottoscritto alcuna garanzia fideiussoria Controparte_1 in favore della figlia, Segretario , con la quale da oltre un ventennio non CP_2 intratteneva più alcun rapporto personale e di voler disconoscere, formulando istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c., la sottoscrizione apposta sul contratto di fideiussione bancaria del 26.3.2008, a lei inviato dalla banca convenuta nell'agosto 2021, a seguito
1 di una prima missiva del 7.04.2020, con cui quest'ultima invocava l'escussione della garanzia. L'attrice rappresentava, inoltre, che nel richiamato contratto di fideiussione, recante tre sottoscrizioni a suo dire apocrife e dalla stessa disconosciute con pec del
07.09.2021, mancava qualsivoglia sottoscrizione del marito, , nel Persona_1 frattempo deceduto, cui pure era pervenuta in data 7.04.2020 comunicazione di escussione della garanzia. Parte attrice chiedeva, infine, lo svincolo della somma di €
30.150,00, illegittimamente trattenuta dalla banca, la quale, a fronte dell'inadempimento di Segretario , figlia della ai propri obblighi CP_2 Parte_1 contrattuali nei confronti del creditore aveva provveduto a escutere la Parte_2 garanzia, realizzando il pegno sui valori vincolati dalla stessa. si costituiva in giudizio, deducendo in primo luogo la nullità della Controparte_1 citazione per genericità della domanda, in secondo luogo rappresentando, con riferimento al contratto di fideiussione del 26.03.2008 che la sottoscrizione della era stata apposta alla presenza del dipendente della banca ( Parte_1 Controparte_3
poi divenuta a seguito di operazioni di fusione),
[...] Controparte_1 previa identificazione a mezzo documento di identità; con riferimento alla presunta assenza di sottoscrizione da parte di , che questi aveva Persona_1 autonomamente sottoscritto un ulteriore contratto di fideiussione bancaria in favore della figlia, con separato atto recante pari data (26.03.2008), sino alla concorrenza di
€ 45.225,00; che i coniugi Segretario – avevano altresì prestato garanzia Parte_1 per la figlia in favore dell'istituto di credito, vincolando in pegno taluni titoli a loro intestati (e precisamente titoli obbligazionari BCO Popolare 30.11.10-30.05.15 ST EP
UP Serie 167A), per un valore di € 31.000,00, mediante contratto sottoscritto in data
14.02.2011. Per tali ragioni, formulava istanza di verificazione della scrittura disconosciuta ex art. 216 c.p.c., ribadendo la correttezza del proprio operato, avendo provveduto a realizzare il pegno sui valori vincolati da parte attrice soltanto all'esito dei solleciti di pagamento rimasti inevasi.
Nelle memorie ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., parte attrice disconosceva altresì la sottoscrizione contenuta nel sopra richiamato contratto di pegno e conseguentemente parte convenuta estendeva l'istanza di verificazione anche alla sottoscrizione contenuta in detto contratto.
Istruita la causa con l'assunzione delle prove testimoniali richieste da parte convenuta
2 e con l'espletamento della consulenza grafologica, volta a verificare l'autenticità delle firme apposte sul contratto di fideiussione del 26.3.2008 e sull'atto di costituzione di pegno del 14.2.2011, disconosciute dall'attrice, la causa veniva posta in decisione all'udienza del 19 giugno 2025, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
Preliminarmente va rigettata l'eccezione formulata dalla banca di nullità della citazione per genericità della domanda e mancanza di prova della medesima. La richiamata eccezione sovrappone due piani da tenere distinti, da un lato insiste sul mancato assolvimento da parte dell'attore dell'onere probatorio su di sé gravante, dall'altro evoca, senza una compiuta formulazione, la nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 163 c.p.c. n. 4, nella parte in cui impone all'attore l'allegazione dei fatti costituenti le ragioni della domanda.
A ben vedere, la sanzione di cui all'art. 164 c.p.c. trova applicazione quando
è omessa o assolutamente incerta la determinazione della cosa oggetto della domanda
(art. 163 n.3) o, ancora, se manca l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della stessa (art. 163 n. 4).
Quanto ai fatti costitutivi della domanda, l'accertamento della ricorrenza dell'omissione totale della relativa indicazione (unica ipotesi sanzionabile con la nullità) deve compiersi tenendo conto che l'identificazione dell'oggetto della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e anche dei documenti ad esso allegati, potendosi sanzionare con la nullità l'atto solo nel caso in cui l'oggetto risulti "assolutamente" incerto (cfr. Cass. 28445/2008; Cass.
n. 14552 del 2008; n. 4828 del 2006; n. 7074 del 2005; n. 17023 del 2003; n. 3911 del
2001).
Nel caso di specie, l'esposizione contenuta nell'atto di citazione consente di ricostruire il petitum e la causa petendi, ossia accertare non autenticità della sottoscrizione del contratto di fideiussione attraverso l'istanza di verificazione e condannare la banca allo svincolo delle somme, in ipotesi, illecitamente trattenute. La dedotta genericità delle allegazioni per mancata prova dei fatti costitutivi della domanda, ossia da un lato la non autenticità della sottoscrizione, eventualmente tramite la produzione di una perizia calligrafica, e dall'altro l'esecuzione della prestazione e il difetto del titolo di pagamento, rilevano sotto il diverso profilo del merito della causa e della sua fondatezza, ma non risultano idonee a configurare la totale omissione o ancora
3 l'assoluta incertezza richiesta dall'art. 164 c.p.c.
Venendo al merito, com'è noto, l'istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c. mira ad accertare l'autenticità del documento nel senso che la sottoscrizione sia stata effettivamente apposta dalla (mano della) parte che l'ha negata e, pertanto, che la dichiarazione in esso contenuta sia a questa imputabile;
l'imputabilità del documento alla parte che l'ha disconosciuto produce, ex lege, l'effetto di renderlo utilizzabile come prova da chi ne ha interesse (ed è idonea al giudicato ai sensi dell'art. 2909 c.c., fermo il fatto che, diversamente dalla querela di falso, che instaura un procedimento la cui conclusione ha efficacia di accertamento erga omnes, il giudicato risultato del procedimento di verificazione rimane circoscritto alle parti del giudizio) (cfr. Cass. civ., sez. I, n.7378 del 19.03.2025).
La consulenza calligrafica, espletata nell'ambito del presente giudizio e depositata in data 14.11.2023, si è conclusa nel senso dell'autenticità delle firme apposte da sul contratto di fideiussione del 26.3.2008 e sull'atto di costituzione Parte_1 di pegno del 14.2.2011.
Il consulente, utilizzando quali scritture di comparazione la firma apposta sulla procura al difensore e la firma apposta sul documento di identità, nonché acquisendo saggio grafico delle firme di su fogli separati e dunque su firme di cui è Parte_1 certa l'autenticità, con argomentazioni congruamente motivate e pienamente condivisibili, ha affermato che le firme apposte sui documenti visionati sono opera grafica dell'autore.
In particolare, in seno alla consulenza, si legge: “Le firme in verifica possiedono gesti- tipo, connotati identificativi, che si ripropongono, sebbene con variazioni fisiologiche che riguardano singoli grafemi o gruppi letterali. Al confronto interno le sottoscrizioni in verifica mostrano caratteristiche grafodinamiche e morfostrutturali in gran parte ricorrenti, potendosi affermare che esse provengono da un'unica mano” (pg. 26 della consulenza). Ancora, “Le firme mostrano, quindi, la presenza di analogie e concordanze d'ordine generale e nei connotati salienti, nello stile, nelle dinamiche formative, nelle connotazioni morfologiche. Infatti, l'analisi delle firme, in comparazione, ha evidenziato la piena coincidenza, tenuto conto, anche delle fisiologiche variabilità grafiche. Le sottoscrizioni in verifica non evidenziano variabilità grafiche e i tratti e i segni che le compongono rimangono pressoché uguali,
4 senza l'introduzione di modificazioni grafodinamiche e di gesto-tipo importanti. Le sottoscrizioni a confronto evidenziano oltre alle identità delle caratteristiche generali, di ritmo, di stile, al medesimo andamento sul rigo, all'analoga inclinazione assiale, alla coincidente consecutio spazio-tempo, la identica modalità di collegamento, i medesimi sviluppi medi, con prevalenza delle maiuscole e delle formazioni alte” (pg.
30 della consulenza). Sulla scorta di queste considerazioni, il consulente ha concluso nel senso che “L'indagine tecnico grafica condotta sulle firme in esame ci ha consentito di rilevare la compatibilità e la congruenza delle caratteristiche d'insieme, del ritmo, dei motivi guida dei tratti, della struttura delle forme, della costruzione delle lettere e dei contrassegni particolari. Le analogie e le concordanze riscontrate nell'unità d'insieme e nei connotati salienti consentono di poter esprimere un convincimento di attribuzione. Pertanto, si può affermare, che le firme apposte, rispettivamente, sulla fideiussione e sul contratto di pegno agli atti del processo sono autografe, poiché vergate di proprio pugno da (pg. 41 della Parte_1 consulenza).
Le risultanze della consulenza tecnica non sembrano lasciare residuare dubbi in ordine alla paternità delle sottoscrizioni, riconducibili all'odierna attrice.
Com'è noto, nel procedimento di verificazione della scrittura privata, il giudice del merito, ancorché abbia disposto una consulenza sull'autografia di una sottoscrizione disconosciuta, ha il potere-dovere di formare il proprio convincimento sulla base di ogni altro elemento di prova obiettivamente conferente comprese le risultanze della prova testimoniale, senza essere vincolato ad alcuna graduatoria fra le varie fonti di accertamento della verità (cfr. Cassazione civile sez. III, 21/09/2021, n.25508; Cass.,
Sez. 3, Sentenza n. 9523 del 20/4/2007; Sez. 2, Sentenza n. 3009 dell'1/3/2002).
Nel caso di specie, le prove testimoniali espletate non appaiono particolarmente conferenti né nel senso di affermare né nel senso di escludere la riconducibilità alla delle firme apposte nei contratti di fideiussione e di pegno. In particolare, Parte_1 la teste funzionario presso il di via Mariano Stabile n. 125, Tes_1 CP_1 ha riferito, con riferimento al contratto di fideiussione, di aver assunto l'incarico nel
2009, dunque in data successiva alla sua stipula;
con riferimento al contratto di pegno, che quest'ultimo non era stato sottoscritto in sua presenza, non essendosene lei occupata, che il marito della iù volte le aveva chiesto di portare il contratto Parte_1
5 presso la propria abitazione per farlo firmare alla moglie, ma lei si era sempre rifiutata;
che aveva incontrato in altre occasioni la per la richiesta di fidi e per Parte_1
l'istruzione di pratiche. Il teste dipendente presso il Testimone_2 CP_1 di via Mariano Stabile n.125, ha affermato, con riferimento alla sottoscrizione del contratto di fideiussione, che conosceva la ma non ricordava se costei Parte_1 avesse o meno firmato il contratto in sua presenza e, con riferimento alla sottoscrizione del contratto di pegno, che nel 2011 lavorava presso la filiale di Villagrazia di Carini, non essendo pertanto in grado di rispondere. Da ultimo, la teste , Testimone_3 dipendente del con mansioni di addetto centro imprese Palermo, ha Controparte_1 riferito che il marito della un giorno si era recato in filiale, chiedendole di Parte_1 poter fare sottoscrivere la fideiussione alla moglie che in quel momento si trovava in auto e che lei si era rifiutata, non avendo mai consentito la sottoscrizione di contratti se non in sua presenza.
Ancora, come correttamente osservato dalla convenuta nella seconda memoria CP_3 ex art. 183, comma 6, c.p.c., l'atteggiamento di parte attrice nel corso del giudizio risulta alquanto ondivago. Nell'atto introduttivo, infatti, la sosteneva la Parte_1 totale estraneità sua e del marito defunto ai rapporti bancari della figlia, deducendo di non avere né l'uno né l'altro mai sottoscritto alcun contratto di fideiussione e/o di garanzia in favore della figlia;
in seguito, a fronte della produzione da parte della banca dell'atto costitutivo di pegno su titoli firmato da e da Persona_1 Parte_1
a garanzia delle obbligazioni contratte dalla figlia e del contratto di fideiussione
[...] firmato da (all. n. 5 e n. 8 alla comparsa), l'odierna attrice, mutando Persona_1 la propria linea difensiva sosteneva che quest'ultimo in diverse occasioni avrebbe firmato contratti anche a nome di e chiedeva l'escussione quale Parte_1 teste (testimonianza non ammessa con ordinanza dell'8.03.2023) dell'altro figlio,
, affinché affermasse detta circostanza. Parte_3
Le considerazioni sinora svolte conducono, tenuto conto del rigoroso metodo applicato in seno alla consulenza e della mancanza di elementi di prova in senso contrario, a recepire le risultanze della consulenza grafica e, conseguentemente, ad affermare l'autenticità delle sottoscrizioni contenute nel contratto di fideiussione del 26.3.2008
e nell'atto di costituzione di pegno del 14.2.2011.
Ne discende che la richiesta avanzata da parte attrice di restituzione delle somme
6 incamerate dalla banca e fondata sul disconoscimento delle firme contenute nei due contratti indicati, deve essere respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014 e succ. modifiche, tenuto conto del valore della controversia ( €
30.150,00), in 4.712,00 euro, di cui 851,00 euro per la fase di studio, 602,00 euro per la fase introduttiva, 1.806,00 euro per la fase istruttoria e 1.453,00 euro per la fase decisionale, oltre iva cpa e rimborso forfettario come per legge.
Le spese di c.t.u., come già liquidate, vanno integralmente poste a carico dell'attrice, essendo risultato infondato il disconoscimento dell'autografia delle firme dalla stessa apposte.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
- rigetta tutte le domande attoree;
- accoglie la domanda di parte convenuta e accerta che le firme apposte, rispettivamente, sul contratto di fideiussione del 26.03.2008 e sul contratto di pegno del 4.02.2011 sono autografe, poiché vergate di proprio pugno da
Parte_1
- condanna al pagamento in favore di delle Parte_1 Controparte_1 spese di lite, che si liquidano in 4.712,00 euro, di cui 851,00 euro per la fase di studio, 602,00 euro per la fase introduttiva, 1.806,00 euro per la fase istruttoria e 1.453,00 euro per la fase decisionale, oltre iva cpa e rimborso forfettario come per legge;
- pone le spese di c.t.u., come già liquidate, a carico dell'attrice.
Palermo, lì 4.11.2025
Il Giudice
DI SP
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Quinta sezione civile
Il Giudice nella persona della dott.ssa DI SP, nella causa iscritta al n. 7570 dell'anno 2022 ha pronunciato la seguente
SENTENZA tra
, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Apolloni Parte_1
ATTRICE
E rappresentato e difeso dall'Avv. Michelangelo Mazzeo Controparte_1
DI
CONVENUTO
Conclusioni: per parte attrice: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del 23.04.2025 per parte convenuta: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del 6.05.2025
MOTIVI della DECISIONE
conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Palermo la società Parte_1
rappresentando di non aver sottoscritto alcuna garanzia fideiussoria Controparte_1 in favore della figlia, Segretario , con la quale da oltre un ventennio non CP_2 intratteneva più alcun rapporto personale e di voler disconoscere, formulando istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c., la sottoscrizione apposta sul contratto di fideiussione bancaria del 26.3.2008, a lei inviato dalla banca convenuta nell'agosto 2021, a seguito
1 di una prima missiva del 7.04.2020, con cui quest'ultima invocava l'escussione della garanzia. L'attrice rappresentava, inoltre, che nel richiamato contratto di fideiussione, recante tre sottoscrizioni a suo dire apocrife e dalla stessa disconosciute con pec del
07.09.2021, mancava qualsivoglia sottoscrizione del marito, , nel Persona_1 frattempo deceduto, cui pure era pervenuta in data 7.04.2020 comunicazione di escussione della garanzia. Parte attrice chiedeva, infine, lo svincolo della somma di €
30.150,00, illegittimamente trattenuta dalla banca, la quale, a fronte dell'inadempimento di Segretario , figlia della ai propri obblighi CP_2 Parte_1 contrattuali nei confronti del creditore aveva provveduto a escutere la Parte_2 garanzia, realizzando il pegno sui valori vincolati dalla stessa. si costituiva in giudizio, deducendo in primo luogo la nullità della Controparte_1 citazione per genericità della domanda, in secondo luogo rappresentando, con riferimento al contratto di fideiussione del 26.03.2008 che la sottoscrizione della era stata apposta alla presenza del dipendente della banca ( Parte_1 Controparte_3
poi divenuta a seguito di operazioni di fusione),
[...] Controparte_1 previa identificazione a mezzo documento di identità; con riferimento alla presunta assenza di sottoscrizione da parte di , che questi aveva Persona_1 autonomamente sottoscritto un ulteriore contratto di fideiussione bancaria in favore della figlia, con separato atto recante pari data (26.03.2008), sino alla concorrenza di
€ 45.225,00; che i coniugi Segretario – avevano altresì prestato garanzia Parte_1 per la figlia in favore dell'istituto di credito, vincolando in pegno taluni titoli a loro intestati (e precisamente titoli obbligazionari BCO Popolare 30.11.10-30.05.15 ST EP
UP Serie 167A), per un valore di € 31.000,00, mediante contratto sottoscritto in data
14.02.2011. Per tali ragioni, formulava istanza di verificazione della scrittura disconosciuta ex art. 216 c.p.c., ribadendo la correttezza del proprio operato, avendo provveduto a realizzare il pegno sui valori vincolati da parte attrice soltanto all'esito dei solleciti di pagamento rimasti inevasi.
Nelle memorie ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., parte attrice disconosceva altresì la sottoscrizione contenuta nel sopra richiamato contratto di pegno e conseguentemente parte convenuta estendeva l'istanza di verificazione anche alla sottoscrizione contenuta in detto contratto.
Istruita la causa con l'assunzione delle prove testimoniali richieste da parte convenuta
2 e con l'espletamento della consulenza grafologica, volta a verificare l'autenticità delle firme apposte sul contratto di fideiussione del 26.3.2008 e sull'atto di costituzione di pegno del 14.2.2011, disconosciute dall'attrice, la causa veniva posta in decisione all'udienza del 19 giugno 2025, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
Preliminarmente va rigettata l'eccezione formulata dalla banca di nullità della citazione per genericità della domanda e mancanza di prova della medesima. La richiamata eccezione sovrappone due piani da tenere distinti, da un lato insiste sul mancato assolvimento da parte dell'attore dell'onere probatorio su di sé gravante, dall'altro evoca, senza una compiuta formulazione, la nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 163 c.p.c. n. 4, nella parte in cui impone all'attore l'allegazione dei fatti costituenti le ragioni della domanda.
A ben vedere, la sanzione di cui all'art. 164 c.p.c. trova applicazione quando
è omessa o assolutamente incerta la determinazione della cosa oggetto della domanda
(art. 163 n.3) o, ancora, se manca l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della stessa (art. 163 n. 4).
Quanto ai fatti costitutivi della domanda, l'accertamento della ricorrenza dell'omissione totale della relativa indicazione (unica ipotesi sanzionabile con la nullità) deve compiersi tenendo conto che l'identificazione dell'oggetto della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e anche dei documenti ad esso allegati, potendosi sanzionare con la nullità l'atto solo nel caso in cui l'oggetto risulti "assolutamente" incerto (cfr. Cass. 28445/2008; Cass.
n. 14552 del 2008; n. 4828 del 2006; n. 7074 del 2005; n. 17023 del 2003; n. 3911 del
2001).
Nel caso di specie, l'esposizione contenuta nell'atto di citazione consente di ricostruire il petitum e la causa petendi, ossia accertare non autenticità della sottoscrizione del contratto di fideiussione attraverso l'istanza di verificazione e condannare la banca allo svincolo delle somme, in ipotesi, illecitamente trattenute. La dedotta genericità delle allegazioni per mancata prova dei fatti costitutivi della domanda, ossia da un lato la non autenticità della sottoscrizione, eventualmente tramite la produzione di una perizia calligrafica, e dall'altro l'esecuzione della prestazione e il difetto del titolo di pagamento, rilevano sotto il diverso profilo del merito della causa e della sua fondatezza, ma non risultano idonee a configurare la totale omissione o ancora
3 l'assoluta incertezza richiesta dall'art. 164 c.p.c.
Venendo al merito, com'è noto, l'istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c. mira ad accertare l'autenticità del documento nel senso che la sottoscrizione sia stata effettivamente apposta dalla (mano della) parte che l'ha negata e, pertanto, che la dichiarazione in esso contenuta sia a questa imputabile;
l'imputabilità del documento alla parte che l'ha disconosciuto produce, ex lege, l'effetto di renderlo utilizzabile come prova da chi ne ha interesse (ed è idonea al giudicato ai sensi dell'art. 2909 c.c., fermo il fatto che, diversamente dalla querela di falso, che instaura un procedimento la cui conclusione ha efficacia di accertamento erga omnes, il giudicato risultato del procedimento di verificazione rimane circoscritto alle parti del giudizio) (cfr. Cass. civ., sez. I, n.7378 del 19.03.2025).
La consulenza calligrafica, espletata nell'ambito del presente giudizio e depositata in data 14.11.2023, si è conclusa nel senso dell'autenticità delle firme apposte da sul contratto di fideiussione del 26.3.2008 e sull'atto di costituzione Parte_1 di pegno del 14.2.2011.
Il consulente, utilizzando quali scritture di comparazione la firma apposta sulla procura al difensore e la firma apposta sul documento di identità, nonché acquisendo saggio grafico delle firme di su fogli separati e dunque su firme di cui è Parte_1 certa l'autenticità, con argomentazioni congruamente motivate e pienamente condivisibili, ha affermato che le firme apposte sui documenti visionati sono opera grafica dell'autore.
In particolare, in seno alla consulenza, si legge: “Le firme in verifica possiedono gesti- tipo, connotati identificativi, che si ripropongono, sebbene con variazioni fisiologiche che riguardano singoli grafemi o gruppi letterali. Al confronto interno le sottoscrizioni in verifica mostrano caratteristiche grafodinamiche e morfostrutturali in gran parte ricorrenti, potendosi affermare che esse provengono da un'unica mano” (pg. 26 della consulenza). Ancora, “Le firme mostrano, quindi, la presenza di analogie e concordanze d'ordine generale e nei connotati salienti, nello stile, nelle dinamiche formative, nelle connotazioni morfologiche. Infatti, l'analisi delle firme, in comparazione, ha evidenziato la piena coincidenza, tenuto conto, anche delle fisiologiche variabilità grafiche. Le sottoscrizioni in verifica non evidenziano variabilità grafiche e i tratti e i segni che le compongono rimangono pressoché uguali,
4 senza l'introduzione di modificazioni grafodinamiche e di gesto-tipo importanti. Le sottoscrizioni a confronto evidenziano oltre alle identità delle caratteristiche generali, di ritmo, di stile, al medesimo andamento sul rigo, all'analoga inclinazione assiale, alla coincidente consecutio spazio-tempo, la identica modalità di collegamento, i medesimi sviluppi medi, con prevalenza delle maiuscole e delle formazioni alte” (pg.
30 della consulenza). Sulla scorta di queste considerazioni, il consulente ha concluso nel senso che “L'indagine tecnico grafica condotta sulle firme in esame ci ha consentito di rilevare la compatibilità e la congruenza delle caratteristiche d'insieme, del ritmo, dei motivi guida dei tratti, della struttura delle forme, della costruzione delle lettere e dei contrassegni particolari. Le analogie e le concordanze riscontrate nell'unità d'insieme e nei connotati salienti consentono di poter esprimere un convincimento di attribuzione. Pertanto, si può affermare, che le firme apposte, rispettivamente, sulla fideiussione e sul contratto di pegno agli atti del processo sono autografe, poiché vergate di proprio pugno da (pg. 41 della Parte_1 consulenza).
Le risultanze della consulenza tecnica non sembrano lasciare residuare dubbi in ordine alla paternità delle sottoscrizioni, riconducibili all'odierna attrice.
Com'è noto, nel procedimento di verificazione della scrittura privata, il giudice del merito, ancorché abbia disposto una consulenza sull'autografia di una sottoscrizione disconosciuta, ha il potere-dovere di formare il proprio convincimento sulla base di ogni altro elemento di prova obiettivamente conferente comprese le risultanze della prova testimoniale, senza essere vincolato ad alcuna graduatoria fra le varie fonti di accertamento della verità (cfr. Cassazione civile sez. III, 21/09/2021, n.25508; Cass.,
Sez. 3, Sentenza n. 9523 del 20/4/2007; Sez. 2, Sentenza n. 3009 dell'1/3/2002).
Nel caso di specie, le prove testimoniali espletate non appaiono particolarmente conferenti né nel senso di affermare né nel senso di escludere la riconducibilità alla delle firme apposte nei contratti di fideiussione e di pegno. In particolare, Parte_1 la teste funzionario presso il di via Mariano Stabile n. 125, Tes_1 CP_1 ha riferito, con riferimento al contratto di fideiussione, di aver assunto l'incarico nel
2009, dunque in data successiva alla sua stipula;
con riferimento al contratto di pegno, che quest'ultimo non era stato sottoscritto in sua presenza, non essendosene lei occupata, che il marito della iù volte le aveva chiesto di portare il contratto Parte_1
5 presso la propria abitazione per farlo firmare alla moglie, ma lei si era sempre rifiutata;
che aveva incontrato in altre occasioni la per la richiesta di fidi e per Parte_1
l'istruzione di pratiche. Il teste dipendente presso il Testimone_2 CP_1 di via Mariano Stabile n.125, ha affermato, con riferimento alla sottoscrizione del contratto di fideiussione, che conosceva la ma non ricordava se costei Parte_1 avesse o meno firmato il contratto in sua presenza e, con riferimento alla sottoscrizione del contratto di pegno, che nel 2011 lavorava presso la filiale di Villagrazia di Carini, non essendo pertanto in grado di rispondere. Da ultimo, la teste , Testimone_3 dipendente del con mansioni di addetto centro imprese Palermo, ha Controparte_1 riferito che il marito della un giorno si era recato in filiale, chiedendole di Parte_1 poter fare sottoscrivere la fideiussione alla moglie che in quel momento si trovava in auto e che lei si era rifiutata, non avendo mai consentito la sottoscrizione di contratti se non in sua presenza.
Ancora, come correttamente osservato dalla convenuta nella seconda memoria CP_3 ex art. 183, comma 6, c.p.c., l'atteggiamento di parte attrice nel corso del giudizio risulta alquanto ondivago. Nell'atto introduttivo, infatti, la sosteneva la Parte_1 totale estraneità sua e del marito defunto ai rapporti bancari della figlia, deducendo di non avere né l'uno né l'altro mai sottoscritto alcun contratto di fideiussione e/o di garanzia in favore della figlia;
in seguito, a fronte della produzione da parte della banca dell'atto costitutivo di pegno su titoli firmato da e da Persona_1 Parte_1
a garanzia delle obbligazioni contratte dalla figlia e del contratto di fideiussione
[...] firmato da (all. n. 5 e n. 8 alla comparsa), l'odierna attrice, mutando Persona_1 la propria linea difensiva sosteneva che quest'ultimo in diverse occasioni avrebbe firmato contratti anche a nome di e chiedeva l'escussione quale Parte_1 teste (testimonianza non ammessa con ordinanza dell'8.03.2023) dell'altro figlio,
, affinché affermasse detta circostanza. Parte_3
Le considerazioni sinora svolte conducono, tenuto conto del rigoroso metodo applicato in seno alla consulenza e della mancanza di elementi di prova in senso contrario, a recepire le risultanze della consulenza grafica e, conseguentemente, ad affermare l'autenticità delle sottoscrizioni contenute nel contratto di fideiussione del 26.3.2008
e nell'atto di costituzione di pegno del 14.2.2011.
Ne discende che la richiesta avanzata da parte attrice di restituzione delle somme
6 incamerate dalla banca e fondata sul disconoscimento delle firme contenute nei due contratti indicati, deve essere respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014 e succ. modifiche, tenuto conto del valore della controversia ( €
30.150,00), in 4.712,00 euro, di cui 851,00 euro per la fase di studio, 602,00 euro per la fase introduttiva, 1.806,00 euro per la fase istruttoria e 1.453,00 euro per la fase decisionale, oltre iva cpa e rimborso forfettario come per legge.
Le spese di c.t.u., come già liquidate, vanno integralmente poste a carico dell'attrice, essendo risultato infondato il disconoscimento dell'autografia delle firme dalla stessa apposte.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
- rigetta tutte le domande attoree;
- accoglie la domanda di parte convenuta e accerta che le firme apposte, rispettivamente, sul contratto di fideiussione del 26.03.2008 e sul contratto di pegno del 4.02.2011 sono autografe, poiché vergate di proprio pugno da
Parte_1
- condanna al pagamento in favore di delle Parte_1 Controparte_1 spese di lite, che si liquidano in 4.712,00 euro, di cui 851,00 euro per la fase di studio, 602,00 euro per la fase introduttiva, 1.806,00 euro per la fase istruttoria e 1.453,00 euro per la fase decisionale, oltre iva cpa e rimborso forfettario come per legge;
- pone le spese di c.t.u., come già liquidate, a carico dell'attrice.
Palermo, lì 4.11.2025
Il Giudice
DI SP
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